§ 58.8.26 - Legge 6 agosto 1975, n. 427.
Norme in materia di garanzia del salario e di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori dell'edilizia e affini


Settore:Normativa nazionale
Materia:58. Lavoro
Capitolo:58.8 integrazione salariale
Data:06/08/1975
Numero:427


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. [3]
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 12. 
Art. 13. 
Art. 14. 
Art. 15. 
Art. 16. 
Art. 17. 
Art. 18. 
Art. 19. 
Art. 20. 
Art. 21. 


§ 58.8.26 - Legge 6 agosto 1975, n. 427.

Norme in materia di garanzia del salario e di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori dell'edilizia e affini

(G.U. 1 settembre 1975, n. 427)

 

Titolo I

INTEGRAZIONE SALARIALE PER GLI OPERAI DIPENDENTI

DA AZIENDE INDUSTRIALI E ARTIGIANE DELL'EDILIZIA E

AFFINI E DI ESCAVAZIONE E LAVORAZIONE DI MATERIALI LAPIDEI

 

     Art. 1. [1]

     [L'integrazione salariale prevista dall'articolo 1 della legge 3 febbraio 1963, n. 77, e successive modifiche, è corrisposta fino ad un periodo massimo di tre mesi continuativi, prorogabili eccezionalmente, nei soli casi di riduzione dell'orario di lavoro, per periodi trimestrali fino ad un massimo complessivo di 12 mesi.

     Qualora l'impresa abbia fruito di 12 mesi consecutivi di integrazione salariale, una nuova domanda può essere proposta per la medesima unità produttiva per la quale l'integrazione è stata concessa, quando sia trascorso un periodo di almeno 52 settimane di normale attività lavorativa.

     L'integrazione salariale relativa a più periodi non consecutivi non può superare complessivamente la durata di 12 mesi in un biennio.]

 

          Art. 2. [2]

     [Per l'ammissione al trattamento di integrazione salariale l'imprenditore presenta alla sede provinciale dell'INPS apposita domanda nella quale devono essere indicati la causa della sospensione o riduzione dell'orario di lavoro e la loro presumibile durata, il numero dei lavoratori interessati e delle ore di effettivo lavoro. La domanda deve essere presentata entro il termine di 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso al termine della settimana in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro.

     Qualora la domanda venga presentata dopo il termine indicato nel comma precedente, l'eventuale trattamento di integrazione salariale non può aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione.

     Qualora dall'omessa o tardiva presentazione della domanda derivi a danno dei lavoratori dipendenti la perdita totale o parziale del diritto all'integrazione salariale, l'imprenditore è tenuto a corrispondere ai lavoratori stessi una somma d'importo equivalente alla integrazione salariale non percepita.

     L'imprenditore è tenuto a registrare sul libro paga o su documenti equipollenti l'integrazione salariale corrisposta a ciascun lavoratore.

     L'imprenditore deve fornire all'Istituto nazionale della previdenza sociale nei termini e secondo le modalità stabilite dallo stesso istituto, l'elenco nominativo dei lavoratori che hanno percepito l'integrazione salariale, firmato dai lavoratori interessati o con la specificazione del mezzo di pagamento, nonché con la indicazione del periodo e degli altri dati che saranno richiesti dall'istituto medesimo.]

 

          Art. 3.[3]

     [L'integrazione salariale è disposta da una commissione provinciale, nominata con decreto del direttore dell'ufficio regionale del lavoro e composta dal direttore della sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, che la presiede, da un funzionario dell'ispettorato provinciale del lavoro, da tre rappresentanti dei lavoratori e da tre rappresentanti degli imprenditori designati dalle rispettive organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative operanti nella provincia.

     La sede provinciale dell'INPS, competente per territorio, cura l'attuazione del provvedimento.

     Per ciascun componente della commissione provinciale può essere nominato un supplente.

     Il disposto di cui al precedente comma si applica anche ai componenti le commissioni provinciali di cui all'articolo 8 della legge 20 maggio 1975, n. 164.]

 

          Art. 4. [4]

     [Avverso il provvedimento della commissione provinciale è ammesso il ricorso, entro 30 giorni dalla notifica, alla commissione centrale di cui all'articolo 5 della legge 3 febbraio 1963, n. 77, e all'articolo 5 della legge 6 dicembre 1971, n. 1058.

     Il ricorso può essere proposto entro il termine di 30 giorni dalla data della delibera anche da parte di ciascuno dei partecipanti alla seduta della commissione provinciale che, nel corso della votazione, abbia motivato il proprio dissenso chiedendone l'inserimento a verbale.

     Sui ricorsi di cui al presente articolo la commissione centrale decide in via definitiva.]

 

          Art. 5. [5]

     [I periodi di sospensione per i quali è ammessa l'integrazione salariale sono riconosciuti utili d'ufficio per il conseguimento del diritto alla pensione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti e per la determinazione della misura di questa fino ad un massimo complessivo di 36 mesi nell'intero rapporto assicurativo del lavoratore.

     Per detti periodi il contributo figurativo è calcolato sulla base della retribuzione cui è riferita l'integrazione salariale.

     Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione figurativa sono versate, a carico della Cassa integrazione guadagni, al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.]

 

          Art. 6. [6]

     [Ai fini del diritto all'assistenza sanitaria, i periodi di integrazione salariale sono equiparati a quelli di effettiva prestazione lavorativa.

     Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro si provvederà a determinare il contributo a carico della gestione speciale dell'edilizia della Cassa integrazione guadagni, da destinare all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e alle Casse mutue provinciali di malattia di Trento e Bolzano, in relazione ai rispettivi oneri derivanti dall'assistenza sanitaria, erogata ai sensi del precedente comma, oltre il normale periodo di copertura assicurativa.]

 

          Art. 7. [7]

     [Il lavoratore che, durante il periodo di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro, si dimette perché assunto in altra azienda dello stesso settore di attività, non perde il diritto alla integrazione salariale fino alla cessazione del precedente rapporto di lavoro.]

 

          Art. 8. [8]

     [I contributi previsti dall'articolo 2 della legge 2 febbraio 1970, n. 14, e dall'articolo 2 della legge 6 dicembre 1971, n. 1058, sono elevati rispettivamente al 3 per cento e al 2 per cento della retribuzione lorda imponibile, a decorrere dal periodo di paga in corso al primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

     A carico delle imprese che si avvalgono degli interventi di integrazione salariale è posto un contributo addizionale pari al 5 per cento dell'integrazione salariale corrisposta ai propri dipendenti. Detto contributo è versato, in sede di conguaglio, alla gestione speciale dell'edilizia della Cassa integrazione guadagni. Il contributo addizionale non è dovuto quando l'integrazione salariale è corrisposta per sospensione o riduzione di orario di lavoro determinate da eventi oggettivamente non evitabili.

     Al fine di assicurare l'equilibrio della gestione, al termine di ciascun esercizio sulla base delle risultanze di bilancio dell'esercizio stesso, le aliquote contributive di cui al primo comma possono essere modificate mediante decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentita la commissione centrale di cui all'articolo 5 della legge 3 febbraio 1963, n. 77, e all'articolo 5 della legge 6 dicembre 1971, n. 1058. Tale modifica è obbligatoria quando la differenza tra le entrate e le uscite delle contabilità separate della gestione speciale dell'edilizia, distintamente considerate, risulti superiore al 10 per cento.]

 

Titolo II

TRATTAMENTO SPECIALE DI DISOCCUPAZIONE PER I

LAVORATORI LICENZIATI DA IMPRESE EDILI ED AFFINI

 

          Art. 9. [9]

     Ai lavoratori impiegati e operai licenziati dopo l'entrata in vigore della presente legge da imprese edili ed affini, anche artigiane, per cessazione dell'attività aziendale o per ultimazione del cantiere o delle singole fasi lavorative o per riduzione di personale, è corrisposto un trattamento speciale di disoccupazione nella misura e con le modalità di cui agli articoli seguenti.

     Hanno diritto al trattamento speciale i lavoratori di cui al primo comma precedente per i quali, nel biennio antecedente la data di cessazione del rapporto di lavoro, siano stati versati o siano dovuti all'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria almeno dieci contributi mensili o quarantatre contributi settimanali per lavoro prestato nel settore dell'edilizia [10].

     (Omissis) [11].

 

          Art. 10. [12]

     L'importo giornaliero del trattamento speciale di disoccupazione è pari ai due terzi della retribuzione media giornaliera, la quale è determinata nella misura di un settimo della somma che si ottiene rapportando all'orario di 40 ore settimanali la retribuzione media oraria assoggettata a contribuzione nelle ultime quattro settimane per le quali risulti resa la prestazione lavorativa.

 

          Art. 11. [13]

     Il trattamento speciale disoccupazione è corrisposto dal giorno dell'iscrizione del lavoratore nelle liste di collocamento; nel caso in cui l'iscrizione avvenga entro i sette giorni successivi a quello di licenziamento, il trattamento speciale è corrisposto dal primo giorno di disoccupazione.

     Agli operai che hanno i requisiti lavorativi previsti dall'articolo 9 della presente legge il trattamento speciale è corrisposto anche per il periodo di sospensione dal lavoro verificatosi immediatamente prima del licenziamento, qualora il datore di lavoro abbia avanzato richiesta di integrazione salariale ma questa sia stata respinta per motivi diversi da quello della tardiva presentazione e il licenziamento sia avvenuto entro il periodo massimo di tre mesi dall'inizio della sospensione.

     In tale caso il trattamento speciale decorre, anche in mancanza dell'iscrizione nelle liste di collocamento, dalla data di inizio della sospensione dal lavoro, previa presentazione da parte del datore di lavoro dell'elenco nominativo dei lavoratori sospesi cui si riferiva la domanda di integrazione salariale.

     Il lavoratore cessa dal diritto al trattamento speciale di cui alla presente legge quando nel periodo di un anno immediatamente precedente risultano corrisposte complessivamente 90 giornate del trattamento medesimo.

 

          Art. 12. [14]

     Nei casi di crisi economiche settoriali o locali dell'edilizia, dichiarate con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per l'industria, il commercio e l'artigianato, il trattamento speciale di disoccupazione è corrisposto fino al limite massimo di 180 giorni.

     L'ufficio regionale del lavoro, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale, formula proposte in ordine al provvedimento di cui al precedente comma.

     [15].

 

          Art. 13. [16]

     Fermo restando quanto previsto nel primo comma dell'articolo 11, il diritto al trattamento speciale si prescrive nel termine di due anni dalla data del licenziamento.

     Nel caso in cui il lavoratore abbia diritto al trattamento speciale anche l'eventuale diritto all'indennità ordinaria si prescrive nel termine di cui al primo comma.

 

          Art. 14. [17]

     Qualora il lavoratore, oltre a trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 9 della presente legge, abbia i requisiti per il diritto all'indennità ordinaria di disoccupazione, quest'ultima è trattenuta durante i periodi per i quali spetta il trattamento speciale e il relativo importo è devoluto alla gestione speciale di cui all'articolo seguente.

 

          Art. 15. [18]

     Per l'erogazione del trattamento speciale di cui alla presente legge è istituita, nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, una gestione speciale dell'edilizia cui è preposto il comitato speciale dell'assicurazione per la disoccupazione involontaria. Per l'esame delle questioni e dei ricorsi relativi all'applicazione della presente legge i rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori in seno al comitato speciale sono costituiti da tre rappresentanti dei datori di lavoro e tre rappresentanti dei lavoratori dell'edilizia designati dalle rispettive organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative nell'ambito nazionale.

     Alla copertura degli oneri derivanti alla gestione si fa fronte:

     a) mediante versamento, a carico delle imprese edili ed affini anche artigiane, di un contributo speciale nella misura dello 0,50 per cento delle retribuzioni dei dipendenti impiegati e operai, sottoposte al contributo integrativo per l'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria a cominciare dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

     Al fine di mantenere l'equilibrio finanziario della gestione, la misura del predetto contributo è variata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative, da emanarsi, entro il mese di settembre, in rapporto alle risultanze finali della gestione dell'anno precedente.

     La variazione del contributo ha effetto dal primo periodo di paga successivo a quello in corso al 31 dicembre dell'anno in cui è stata attuata la variazione;

     b) mediante devoluzione degli importi dell'indennità ordinaria ai sensi dell'articolo 14 della presente legge;

     c) mediante trasferimento dei residui attivi delle contabilità separate istituite per il settore edile ed affini in seno alla gestione dell'assicurazione per la disoccupazione involontaria ai sensi dello articolo 5, comma secondo, della legge 2 febbraio 1970, n. 12;

     d) mediante prelievo in caso di necessità derivanti dalla corresponsione del trattamento di cui all'articolo 12 della presente legge, dal contributo a carico dello Stato previsto per la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale nel limite massimo del 10 per cento di detto contributo.

     Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, sarà determinato l'ammontare del prelievo di cui al comma precedente.

 

          Art. 16. [19]

     I periodi di disoccupazione per i quali è corrisposto il trattamento speciale di cui al precedente articolo 10 sono utili ai fini del conseguimento del diritto alla pensione e della determinazione della misura di questa.

     Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione figurativa sono versate, a carico della gestione speciale di cui al precedente articolo 15, al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

 

          Art. 17. [20]

     Al trattamento speciale di disoccupazione si applicano, in quanto compatibili, le norme del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti l'assicurazione per la disoccupazione involontaria, comprese quelle relative alla competenza degli organi preposti all'assicurazione stessa e alla materia dei ricorsi.

 

          Art. 18. [21]

     Chiunque rende dichiarazioni false o compie atti fraudolenti al fine di procurare indebitamente a sé o ad altri la prestazione prevista dall'articolo 9 della presente legge è punito, se il fatto non costituisce reato più grave, con la multa da L. 40.000 a L. 400.000 [22].

     Se il reato è commesso dal datore di lavoro, questi è punito con la multa da L. 40.000 a L. 400.000 per ciascun lavoratore cui il reato stesso si riferisca [23].

     I proventi delle pene pecuniarie relative all'applicazione della presente legge sono devoluti alla gestione speciale dell'edilizia di cui al precedente articolo 15.

 

          Art. 19. [24]

     Le disposizioni dei commi quinto, sesto e settimo dell'articolo 8 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, sono applicabili anche ai lavoratori che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 9 della presente legge.

 

          Art. 20.

     E' abrogata la legge 2 febbraio 1970, n. 12.

 

          Art. 21.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 46 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148.

[2] Articolo abrogato dall'art. 46 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148.

[3] Articolo abrogato dall'art. 46 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148, con la decorrenza ivi prevista.

[4] Articolo abrogato dall'art. 46 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148.

[5] Articolo abrogato dall'art. 46 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148.

[6] Articolo abrogato dall'art. 46 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148.

[7] Articolo abrogato dall'art. 46 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148.

[8] Articolo abrogato dall'art. 46 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148.

[9] Articolo abrogato dall'art. 2, comma 71, della L. 28 giugno 2012, n. 92, con la decorrenza ivi prevista.

[10] Gli originari commi secondo e terzo sono stati sostituiti dall'attuale comma secondo per effetto dell'art. 11 della L. 23 luglio 1991, n. 223.

[11] Gli originari commi secondo e terzo sono stati sostituiti dall'attuale comma secondo per effetto dell'art. 11 della L. 23 luglio 1991, n. 223.

[12] Articolo abrogato dall'art. 2, comma 71, della L. 28 giugno 2012, n. 92, con la decorrenza ivi prevista.

[13] Articolo abrogato dall'art. 2, comma 71, della L. 28 giugno 2012, n. 92, con la decorrenza ivi prevista.

[14] Articolo abrogato dall'art. 2, comma 71, della L. 28 giugno 2012, n. 92, con la decorrenza ivi prevista.

[15] Comma abrogato dall'art. 22 della L. 23 luglio 1991, n. 223.

[16] Articolo abrogato dall'art. 2, comma 71, della L. 28 giugno 2012, n. 92, con la decorrenza ivi prevista.

[17] Articolo abrogato dall'art. 2, comma 71, della L. 28 giugno 2012, n. 92, con la decorrenza ivi prevista.

[18] Articolo abrogato dall'art. 2, comma 71, della L. 28 giugno 2012, n. 92, con la decorrenza ivi prevista.

[19] Articolo abrogato dall'art. 2, comma 71, della L. 28 giugno 2012, n. 92, con la decorrenza ivi prevista.

[20] Articolo abrogato dall'art. 2, comma 71, della L. 28 giugno 2012, n. 92, con la decorrenza ivi prevista.

[21] Articolo abrogato dall'art. 2, comma 71, della L. 28 giugno 2012, n. 92, con la decorrenza ivi prevista.

[22] Importi elevati dall'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

[23] Importi elevati dall'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

[24] Articolo abrogato dall'art. 2, comma 71, della L. 28 giugno 2012, n. 92, con la decorrenza ivi prevista.