Settore: | Codici regionali |
Regione: | Basilicata |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.9 energia |
Data: | 09/08/2012 |
Numero: | 17 |
Sommario |
Art. 1. Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 8/2012 |
Art. 2. Abrogazione dell'articolo 10 della legge regionale 8/2012 |
Art. 3. Sostituzione dell'articolo 12 della legge regionale 8/2012 |
Art. 4. Sostituzione dell'articolo 13 della legge regionale 8/2012 |
Art. 5. Verifica di assoggettabilità |
Art. 6. Norma transitoria |
Art. 7. Dichiarazione di urgenza ed entrata in vigore |
§ 3.9.9 - L.R. 9 agosto 2012, n. 17.
Modifiche alla legge regionale 26 aprile 2012, n. 8.
(B.U. 9 agosto 2012, n. 27)
Art. 1. Modifica dell'articolo 2 della
1. Nell'articolo 2, comma 1, della
Art. 2. Abrogazione dell'articolo 10 della
1. L'articolo 10 della
Art. 3. Sostituzione dell'articolo 12 della
1. L'articolo 12 della
"Art. 12 – Riconversione
1. Fermo restando quanto prescritto dal PIEAR, gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili sostitutivi di impianti alimentati da fonti fossili in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge, non concorrono al raggiungimento delle potenze installabili di cui alla parte III, paragrafo 1.2.3. tabella 1-4 del PIEAR a condizione che la potenza nominale dell'impianto sostitutivo non sia superiore a quella dell'impianto sostituito o da sostituire.
2. E' in ogni caso fatto salvo il rispetto della normativa vigente in materia di tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico- artistico."
Art. 4. Sostituzione dell'articolo 13 della
1. L'articolo 13 della
"Art. 13 - Misure di compensazione e di miglioramento ambientale
1. Nel caso di istanze di autorizzazione unica, al fine di dare attuazione a quanto stabilito in materia di misure di compensazione e di miglioramento ambientale dall'allegato
2 delle linee guida, il proponente, in sede di conferenza dei servizi, redige un progetto nella forma del progetto preliminare di cui agli articoli 17 e seguenti del
2. Nel caso in cui le misure di cui al comma 1 abbiano ad oggetto lavori, il proponente, entro e non oltre 60 giorni dal rilascio dell'autorizzazione unica, redige altresì il progetto definitivo di cui agli articoli 24 e seguenti del
3. Al fine di assicurare la corretta applicazione delle disposizioni dettate in materia di misure di compensazione e di miglioramento ambientale, è vietato l'artificioso frazionamento delle potenze elettriche installabili mediante la presentazione di due o più istanze di autorizzazione unica.
4. Fermo restando quanto previsto nei precedenti commi, nel caso di procedura abilitativa semplificata, i proponenti definiscono d'intesa con il Comune, nel cui territorio devono essere realizzati gli impianti, le misure di compensazione e di miglioramento ambientale eventualmente necessarie nel rispetto di quanto stabilito nell'Allegato 2 delle linee guida.
5. La Giunta Regionale, con deliberazione da adottare entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la competente commissione consiliare, definisce eventuali ulteriori modalità e termini per dare attuazione alle disposizioni dettate in materia di misure di compensazione e di miglioramento ambientale, nel rispetto di quanto stabilito nell'art.12, comma 6, del
Art. 5. Verifica di assoggettabilità [1]
1. Sulla scorta di quanto stabilito dall'articolo 3 -quinquies, comma 2, del
2. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della
Art. 6. Norma transitoria
1. Le disposizioni contenute nella presente legge si applicano ai procedimenti di autorizzazione unica ed a quelli in procedura abilitativa semplificata in corso alla data della sua entrata in vigore.
2. Sono, comunque, nulli gli effetti eventualmente prodotti dagli articoli 10, commi 5 e 6, 12 e 13 della
Art. 7. Dichiarazione di urgenza ed entrata in vigore
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.
[1] Articolo abrogato dall'art. 3 della