§ 3.9.9 - L.R. 9 agosto 2012, n. 17.
Modifiche alla legge regionale 26 aprile 2012, n. 8.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.9 energia
Data:09/08/2012
Numero:17


Sommario
Art. 1.  Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 8/2012
Art. 2.  Abrogazione dell'articolo 10 della legge regionale 8/2012
Art. 3.  Sostituzione dell'articolo 12 della legge regionale 8/2012
Art. 4.  Sostituzione dell'articolo 13 della legge regionale 8/2012
Art. 5.  Verifica di assoggettabilità
Art. 6.  Norma transitoria
Art. 7.  Dichiarazione di urgenza ed entrata in vigore


§ 3.9.9 - L.R. 9 agosto 2012, n. 17.

Modifiche alla legge regionale 26 aprile 2012, n. 8.

(B.U. 9 agosto 2012, n. 27)

 

Art. 1. Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 8/2012

1. Nell'articolo 2, comma 1, della legge regionale 26 aprile 2012, n. 8, è abrogata la lettera m).

 

     Art. 2. Abrogazione dell'articolo 10 della legge regionale 8/2012

1. L'articolo 10 della legge regionale 26 aprile 2012, n. 8 è abrogato.

 

     Art. 3. Sostituzione dell'articolo 12 della legge regionale 8/2012

1. L'articolo 12 della legge regionale 26 aprile 2012, n. 8 è sostituito dal seguente:

"Art. 12 – Riconversione

1. Fermo restando quanto prescritto dal PIEAR, gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili sostitutivi di impianti alimentati da fonti fossili in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge, non concorrono al raggiungimento delle potenze installabili di cui alla parte III, paragrafo 1.2.3. tabella 1-4 del PIEAR a condizione che la potenza nominale dell'impianto sostitutivo non sia superiore a quella dell'impianto sostituito o da sostituire.

2. E' in ogni caso fatto salvo il rispetto della normativa vigente in materia di tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico- artistico."

 

     Art. 4. Sostituzione dell'articolo 13 della legge regionale 8/2012

1. L'articolo 13 della legge regionale 26 aprile 2012, n. 8 è sostituito dal seguente:

"Art. 13 - Misure di compensazione e di miglioramento ambientale

1. Nel caso di istanze di autorizzazione unica, al fine di dare attuazione a quanto stabilito in materia di misure di compensazione e di miglioramento ambientale dall'allegato

2 delle linee guida, il proponente, in sede di conferenza dei servizi, redige un progetto nella forma del progetto preliminare di cui agli articoli 17 e seguenti del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 nel caso in cui tali mìsure abbiano ad oggetto lavori, e nella forma del progetto di cui all'articolo 279, comma 1, del medesimo Decreto, quando tali misure abbiano ad oggetto servizi o forniture.

2. Nel caso in cui le misure di cui al comma 1 abbiano ad oggetto lavori, il proponente, entro e non oltre 60 giorni dal rilascio dell'autorizzazione unica, redige altresì il progetto definitivo di cui agli articoli 24 e seguenti del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

3. Al fine di assicurare la corretta applicazione delle disposizioni dettate in materia di misure di compensazione e di miglioramento ambientale, è vietato l'artificioso frazionamento delle potenze elettriche installabili mediante la presentazione di due o più istanze di autorizzazione unica.

4. Fermo restando quanto previsto nei precedenti commi, nel caso di procedura abilitativa semplificata, i proponenti definiscono d'intesa con il Comune, nel cui territorio devono essere realizzati gli impianti, le misure di compensazione e di miglioramento ambientale eventualmente necessarie nel rispetto di quanto stabilito nell'Allegato 2 delle linee guida.

5. La Giunta Regionale, con deliberazione da adottare entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la competente commissione consiliare, definisce eventuali ulteriori modalità e termini per dare attuazione alle disposizioni dettate in materia di misure di compensazione e di miglioramento ambientale, nel rispetto di quanto stabilito nell'art.12, comma 6, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e nei paragrafi 13.4, 14.15 e 16.5 nonché nell'allegato 2 delle linee guida."

 

     Art. 5. Verifica di assoggettabilità [1]

1. Sulla scorta di quanto stabilito dall'articolo 3 -quinquies, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 20 del medesimo decreto viene effettuata per i progetti relativi ad impianti industriali per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento con potenza complessiva superiore a 200 kW.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale 26 aprile 2012, n. 8.

 

     Art. 6. Norma transitoria

1. Le disposizioni contenute nella presente legge si applicano ai procedimenti di autorizzazione unica ed a quelli in procedura abilitativa semplificata in corso alla data della sua entrata in vigore.

2. Sono, comunque, nulli gli effetti eventualmente prodotti dagli articoli 10, commi 5 e 6, 12 e 13 della legge regionale 26 aprile 2012, n. 8, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 7. Dichiarazione di urgenza ed entrata in vigore

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.


[1] Articolo abrogato dall'art. 3 della L.R. 30 aprile 2014, n. 7.