Settore: | Codici regionali |
Regione: | Basilicata |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.5 trasporti e viabilità |
Data: | 20/02/2020 |
Numero: | 9 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche al comma 4 dell’articolo 1 della legge regionale 30 aprile 2014, n. 7 |
Art. 2. Interpretazione autentica del comma 7 dell’art. 1 della legge regionale 30 aprile 2014, n. 7 |
Art. 3. Clausola di invarianza finanziaria |
Art. 4. Entrata in vigore |
§ 4.5.32 - L.R. 20 febbraio 2020, n. 9. [1]
Norme di emergenza per scongiurare il pericolo di imminente interruzione dei servizi di trasporto automobilistico nelle more dell’espletamento delle procedure di gara
(B.U. 20 febbraio 2020, n. 10 Speciale)
Art. 1. Modifiche al comma 4 dell’articolo 1 della
1. Il comma 4 dell’articolo 1 della
“4. Nelle more della riorganizzazione di cui al precedente comma, tesa alla razionalizzazione ed efficienza del sistema, è fatta salva l'organizzazione dei servizi di trasporto pubblico locale negli ambiti territoriali già previsti dalle discipline di settore e dalle disposizioni regionali vigenti e, al fine di armonizzare l'esercizio dei servizi in essere, i contratti di servizio relativi a nuovi affidamenti a seguito di procedure di gara, secondo le vigenti disposizioni normative, anche comunali, devono avere scadenza non oltre il 31 marzo 2020.”.
Art. 2. Interpretazione autentica del comma 7 dell’art. 1 della
1. Il comma 7 dell’articolo 1 della
Art. 3. Clausola di invarianza finanziaria
1. All’attuazione delle disposizioni della presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente, assicurando l'invarianza della spesa per il bilancio della Regione e delle altre amministrazioni pubbliche interessate.
Art. 4. Entrata in vigore
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.
[1] Abrogata dall'art. 9 della