§ 4.4.49 - L.R. 14 dicembre 1998, n. 47.
Disciplina della valutazione di impatto ambientale e norme per la tutela dell'ambiente.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:14/12/1998
Numero:47


Sommario
Art. 1.  Norme generali.
Art. 2.  Fattori essenziali della valutazione d'impatto ambientale.
Art. 3.      All'interno delle aree naturali protette e nei territori sottoposti a tutela paesistica, sono possibili solo le tipologie ammesse dai relativi piani, regolamenti e leggi istitutive
Art. 4.  Opere soggette alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale.
Art. 5.  Documentazione.
Art. 6.  Valutazioni.
Art. 7.  Istruttoria - Provvedimento finale. Efficacia temporale.
Art. 8.  Parere Enti territorialmente interessati.
Art. 9.  Istanza del pubblico interessato e contraddittorio.
Art. 10.  Audizione pubblica.
Art. 11.  Pubblicazione dello studio e inizio procedura.
Art. 12.  Fase preliminare di definizione delle informazioni ("SCOPING").
Art. 13.  Documentazione.
Art. 14.  Partecipazione degli Enti e del pubblico interessato.
Art. 15.  Provvedimenti.
Art. 16.  Comitato Tecnico Regionale per l'Ambiente.
Art. 17.  Supporto tecnico-scientifico dell'Agenzia Regionale per l'Ambiente.
Art. 18.  Coordinamento procedure.
Art. 19.  Sanzioni e vigilanza sulla costruzione ed esercizio delle opere.
Art. 20.  Opere soggette a pronuncia del Ministero dell'Ambiente.
Art. 21.  Abrogazione.
Art. 22.  Pubblicazione.


§ 4.4.49 - L.R. 14 dicembre 1998, n. 47.

Disciplina della valutazione di impatto ambientale e norme per la tutela dell'ambiente.

(B.U. 21 dicembre 1998, n. 73).

 

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI E OPERE SOGGETTE ALLA DISCIPLINA

 

Art. 1. Norme generali.

     1. La Regione Basilicata, al fine di tutelare e migliorare la salute umana, la qualità della vita dei cittadini, della flora e della fauna, salvaguardare il patrimonio naturale e culturale, la capacità di riproduzione dell'ecosistema, delle risorse e la molteplicità della specie, disciplina con la presente legge, in attuazione del D.P.R. 12 aprile 1996 ed in conformità alle direttive CEE 85/377 e 97/11 la procedura per la valutazione di impatto ambientale dei progetti pubblici e privati di cui al successivo art. 4, riguardanti lavori di costruzione, impianti, opere, interventi che possano avere rilevante incidenza sull'ambiente.

     2. La valutazione dell'impatto ambientale consiste nel preventivo giudizio complessivo da esprimersi sulle opere e sugli interventi proposti in relazione alle modificazioni ed ai processi di trasformazione che la loro realizzazione potrebbe determinare direttamente o indirettamente, a breve o a lungo termine, temporaneamente e permanentemente, positivamente o negativamente nell'ambiente naturale e nella realtà sociale ed economica.

     3. Nella procedura di valutazione di impatto ambientale si distinguono:

     a) la fase di valutazione (V.I.A.) finalizzata all'analisi dello studio di impatto ambientale ed alla successiva espressione del giudizio di compatibilità ambientale;

     b) la fase di verifica (screening) finalizzata a determinare se il progetto debba o meno essere sottoposto alla successiva fase di valutazione.

 

     Art. 2. Fattori essenziali della valutazione d'impatto ambientale.

     La valutazione dell'impatto ambientale concerne i seguenti fattori essenziali e le loro interrelazioni:

     a) l'uomo, la fauna, la flora;

     b) il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici ed il paesaggio;

     c) i beni materiali ed il patrimonio culturale;

     d) l'interazione tra i fattori di cui alle lett. a), b) e c).

 

     Art. 3.

     All'interno delle aree naturali protette e nei territori sottoposti a tutela paesistica, sono possibili solo le tipologie ammesse dai relativi piani, regolamenti e leggi istitutive.

 

     Art. 4. Opere soggette alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale.

     1. Sono sottoposti alla fase di valutazione:

     a) i progetti di opere o interventi elencati nell'allegato A;

     b) i progetti di opere o interventi elencati nell'allegato B se ricadenti, anche parzialmente, in aree naturali protette;

     c) i progetti di opere o interventi elencati nell'allegato B non ricadenti in aree naturali protette sottoposti a valutazione a seguito della fase di verifica;

     d) gli interventi di ampliamento di opere esistenti, rientranti in quelle comprese negli allegati A e B, per aumenti delle superfici o dei volumi superiori alla misura del trenta per cento.

     2. Sono sottoposti alla fase di verifica:

     a) i progetti di cui all'allegato B se non ricadenti in aree naturali protette;

     b) gli interventi di ampliamento di opere esistenti, rientranti in quelle comprese negli allegati A e B, per aumenti delle superfici e dei volumi, fino alla misura del trenta per cento.

     3. Per i progetti sottoposti alla fase di verifica la Regione decide se dare corso alla fase di valutazione.

     4. Per i progetti di opere o interventi sottoposti alla fase di valutazione il proponente ha facoltà di chiedere alla Regione l'effettuazione di una fase preliminare finalizzata alla definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale (SCOPING).

     5. Sono esclusi dalla procedura di VIA gli interventi disposti in via d'emergenza per la salvaguardia dell'incolumità delle persone o a seguito di dichiarazioni di uno stato di emergenza ai sensi dell'art. 5 della L. 24-2-92 n. 225.

     6. Nel caso di opere rientranti negli allegati A e B la cui realizzazione è prevista in più fasi funzionalmente connesse, il proponente è tenuto a presentare una relazione relativa al progetto complessivo, corredata degli elementi di cui all'art. 13, comma 1 della presente legge.

     7. Ai fini della presente legge si intendono aree naturali protette quelle definite dalla Legge 6-12-91 n. 394 e dalla relativa normativa regionale vigente.

     8. Gli studi di impatto ambientale devono essere redatti da professionisti abilitati.

 

TITOLO II

FASE DI VALUTAZIONE E GIUDIZIO

DI COMPATIBILITA' AMBIENTALE

 

     Art. 5. Documentazione.

     1. Chiunque intende realizzare un'opera sottoposta ai sensi della presente legge alla fase di valutazione di cui al precedente art. 4 comma 1 è tenuto a presentare presso l'Ufficio Compatibilità Ambientale del Dipartimento regionale alla Sicurezza Sociale e Politiche Ambientali di seguito denominato Ufficio Regionale Competente, apposita domanda di pronuncia di compatibilità ambientale corredata dai seguenti documenti in triplice copia:

     a) studio d'impatto ambientale (S.I.A.) articolato secondo i quadri di riferimento di cui all'allegato C;

     b) elaborati di progetto con livello di approfondimento tecnico sufficiente ad individuare compiutamente i lavori da realizzare e contenere tutti gli elementi necessari per il rilascio delle prescritte autorizzazioni ed approvazioni;

     c) sintesi non tecnica destinata a fornire un quadro riepilogativo dello studio di impatto ambientale.

     Tale elaborato dovrà comunque contenere una cartografia con ubicazione dell'opera e dovrà essere redatto con modalità tali da consentire un'agevole comprensione da parte del pubblico ed una facile riproduzione;

     d) supporto magnetico contenente la sintesi non tecnica e le coordinate in formato U.T.M., per le opere a sviluppo lineare (acquedotti, strade, oleodotti, ecc.) le coordinate, in formato U.T.M., dovranno essere espresse con intervalli non superiori a 200 metri.

     2. L'esattezza degli allegati è attestata da apposita dichiarazione giurata dai redattori dello studio di impatto ambientale.

 

     Art. 6. Valutazioni.

     1. Per le opere soggette alla fase di valutazione, il giudizio di compatibilità ambientale spetta alla Giunta Regionale che si esprime, visto il parere del Comitato Tecnico Regionale per l'Ambiente (C.T.R.A.) di cui al successivo art. 16, con atto definitivo che considera le eventuali osservazioni proposte e allegazioni presentate ai sensi dei successivi artt. 8 - 9 e 10, esprimendosi sulle stesse.

     1-bis. Per gli impianti assoggettati ad autorizzazione unica di cui all’articolo 12 comma 3 del D. Lgs. 387/2003, sottoposti alla procedura di V.I.A., il parere del Comitato tecnico regionale per l’ambiente (C.T.R.A.), di cui al successivo articolo 16 a conclusione delle procedure di cui ai commi n. 7 e 8 dello stesso articolo 16 viene riportato dall’ufficio regionale competente nella fase di procedimento unico di cui all’articolo 12 comma 4 del D. Lgs. 387/2003 [1].

     2. Il giudizio di cui al comma precedente è espresso entro 150 giorni dall'avvio del procedimento di VIA come indicato nell'art. 11 comma 3 salvo le proroghe di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 7, al comma 5 dell'art. 9 ed al comma 7 dell'art. 10.

     3. La Giunta Regionale valuta positivamente l'impatto ambientale quando sussistono le seguenti condizioni:

     a) il progetto risulti globalmente compatibile con le finalità della presente legge, con particolare riguardo alle esigenze di prevenzione e tutela igienico-sanitaria, di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, di salvaguardia delle aree che presentano particolari fragilità dal lato geologico ed idrogeologico;

     b) la realizzazione del progetto sia conforme agli strumenti di pianificazione e programmazione vigenti.

 

     Art. 7. Istruttoria - Provvedimento finale. Efficacia temporale.

     1. L'istruttoria sullo studio d'impatto ambientale è condotta dall'Ufficio Regionale Competente entro 60 giorni dall'inizio del procedimento di V.I.A.

     2. Entro 60 giorni dal termine di cui al comma precedente il C.T.R.A. esprime parere sull'impatto ambientale dell'opera proposta.

     3. Entro 30 giorni dall'espressione del parere da parte del C.T.R.A. la Giunta Regionale emette il provvedimento definitivo.

     3-bis. [Per le opere sottoposte alla procedura di V.I.A. e contemporaneamente assoggettate ad autorizzazione unica di cui all’articolo 12 comma 3 del D. Lgs. 387/2003, il provvedimento definitivo, di cui al precedente comma 3, è compreso nel provvedimento di autorizzazione unica di cui all’articolo 12, comma 3, del D.Lgs. 387/2003] [2].

     4. Nel caso di provvedimenti complessi relativi ad opere che richiedono particolari approfondimenti, indagini o pubbliche audizioni i termini di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo possono essere prolungati per non oltre 60 giorni con atto del Dirigente dell'Ufficio competente.

     5. L'Ufficio Regionale competente può richiedere al proponente integrazioni alla documentazione presentata, con l'indicazione di un congruo tempo per la risposta. Anche il proponente può, di propria iniziativa, fornire integrazioni alla documentazione presentata. Se le integrazioni sono giudicate di rilevante interesse per il pubblico, l'Ufficio Regionale Competente può richiedere che ne venga data conoscenza secondo le modalità di cui all'art. 11. Nel caso in cui il proponente non ottemperi, non si procede all'ulteriore corso della valutazione.

     6. Il periodo di efficacia temporale del giudizio positivo di compatibilità ambientale per ogni opera o iniziativa è stabilito dalla Giunta Regionale su proposta del C.T.R.A. e può essere, su richiesta del proponente, prorogato con apposito provvedimento motivato.

     7. L'autorizzazione alla realizzazione di ogni opera o iniziativa soggetta a V.I.A. è subordinata all'esito positivo del giudizio di compatibilità ambientale.

 

     Art. 8. Parere Enti territorialmente interessati.

     1. Il proponente è tenuto a depositare presso le Amministrazioni Provinciali e Comunali territorialmente interessate alla realizzazione delle opere soggette a V.I.A. una copia dei documenti di cui al precedente art. 5 comma 1.

     2. Entro il termine perentorio di 60 giorni le Amministrazioni Provinciali e Comunali trasmettono il loro parere sull'opera proposta all'Ufficio Regionale Competente. Trascorso tale termine il parere si intende espresso positivamente.

 

     Art. 9. Istanza del pubblico interessato e contraddittorio.

     1. Gli Enti, le associazioni, i comitati rappresentanti di categoria o di interessi collettivi, le associazioni di protezione ambientale, i cittadini, singoli od associati, interessati all'opera, possono presentare all'Ufficio Regionale Competente osservazioni, istanze, pareri entro 45 giorni dall'avvio del procedimento di V.I.A.

     2. Una copia degli elaborati presentati per la V.I.A. è depositata presso l'Ufficio Regionale Competente a disposizione del pubblico.

     3. Il Dirigente Generale del Dipartimento Sicurezza Sociale e Politiche Ambientali, sentito l'Ufficio Regionale Competente, secondo l'importanza dell'opera, promuove consultazioni e udienze conoscitive con soggetti, istituzioni e associazioni interessate o che hanno presentato osservazioni al fine di informare, acquisire elementi di conoscenze, indicare misure di mitigazione e controllo.

     3 bis. Le consultazioni e udienze conoscitive di cui al comma 3 sono obbligatorie per i progetti di cui all'allegato A, punto 23, della presente legge relativamente ai progetti che definiscono i programmi di sviluppo delle attività di coltivazione degli idrocarburi [3].

     4. Il soggetto proponente può chiedere all'Ufficio Regionale Competente di convocare uno specifico contraddittorio con i soggetti che hanno presentato pareri o osservazioni. Il verbale del contraddittorio è acquisito e valutato ai fini del giudizio di cui all'art. 6.

     5. Quando il soggetto proponente intende uniformare il progetto, in tutto o in parte, ai pareri o osservazioni, ovvero ai rilievi emersi nel corso dell'audizione pubblica, delle consultazioni o del contraddittorio, ne fa richiesta all'Ufficio Regionale Competente, indicando il tempo necessario. La richiesta interrompe il termine della procedura che riprende il suo corso con il deposito del progetto modificato.

 

     Art. 10. Audizione pubblica.

     1. Il pubblico di cui all'art. 9 può essere consultato anche su iniziativa della Giunta Regionale che, per opere di particolare rilevanza, può indire entro 60 giorni dall'avvio del procedimento un'audizione pubblica.

     1 bis. In attuazione dell'articolo 117 della Costituzione, nel rispetto del principio di sussidiarietà nei rapporti con le autonomie territoriali e funzionali, al fine di garantire l'equilibrato sviluppo e la massima partecipazione delle popolazioni interessate, per tutti i progetti di cui all'allegato A, punto 23 della presente legge, relativi ai progetti che definiscono i programmi di sviluppo delle attività di coltivazione degli idrocarburi, la Giunta regionale, entro il termine di cui al comma 1, della Legge Regionale 47/98 indice un'audizione pubblica [4].

     2. L'audizione ha luogo nel Comune o in uno dei Comuni interessati all'esecuzione dell'opera.

     3. Dell'audizione si dà notizia mediante avviso pubblicato su un quotidiano a diffusione regionale e mediante manifesti pubblici da affiggere nel Comune o nei Comuni interessati all'opera.

     4. La Giunta Regionale provvede alla nomina del Presidente dell'Inchiesta Pubblica nonché di un esperto e di un Segretario che assistono il Presidente.

     5. Chiunque può partecipare all'audizione pubblica ed intervenire in ordine a questioni di carattere conoscitivo, tecnico e scientifico direttamente attinenti l'opera o intervento progettato ed i suoi effetti sull'ambiente.

     6. Della pubblica audizione viene, a cura del Segretario, redatto processo-verbale che sottoscritto dallo stesso e dal Presidente, viene trasmesso all'Amministrazione Regionale entro dieci giorni dalla data di ultimazione dell'audizione.

     7. Nel caso si proceda ad una pubblica audizione ai sensi del presente articolo, il termine di cui al comma 1 dell'art. 7 è prolungato di 30 giorni.

 

     Art. 11. Pubblicazione dello studio e inizio procedura.

     1. A cura e spese del soggetto promotore dell'opera soggetta a V.I.A. viene data notizia dell'avvenuto deposito dello studio d'impatto ambientale mediante inserzione nell'Albo Pretorio del Comune o dei Comuni territorialmente interessati e su un quotidiano a diffusione regionale di un annuncio contenente l'indicazione dell'opera, la sua localizzazione ed una sommaria descrizione del progetto.

     2. Il proponente integra i documenti di cui al precedente art. 5 della documentazione attestante l'avvenuta pubblicazione di cui al comma 1, l'avvenuto deposito presso le Amministrazioni Provinciali e Comunali dei documenti previsti dall'art. 8 comma 1 e, per le opere interessate, l'avvenuto avvio delle procedure di cui al successivo art. 18 comma 2.

     3. Il procedimento di istruttoria per opere soggette a V.I.A. si intende avviato dalla data di presentazione all'Ufficio Regionale competente dell'integrazione di cui al comma precedente.

 

     Art. 12. Fase preliminare di definizione delle informazioni ("SCOPING").

     1. Per i progetti sottoposti alla fase di valutazione, è facoltà del proponente richiedere, all'Ufficio Regionale Competente, l'avvio di una fase preliminare volta a stabilire, nell'ambito di quanto compreso nell'allegato C ed in relazione alle caratteristiche del progetto e delle componenti ambientali che possono subire un pregiudizio, le informazioni che devono maggiormente caratterizzare lo studio di impatto ambientale ed il loro grado di approfondimento.

     2. Per l'avvio della fase di cui al comma 1 il proponente presenta un'apposita istanza corredata da:

     a) elaborati di progetto sufficienti ad indicare i parametri dimensionali e strutturali dell'opera;

     b) relazione che, sulla base degli impatti ambientali attesi, definisce il piano di lavoro per la redazione dello studio d'impatto ambientale.

     3. L'Ufficio Regionale Competente esprime il proprio parere entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza, trascorso tale termine il proponente può comunque presentare lo studio d'Impatto Ambientale prescindendo da tale parere.

     4. Il parere emesso in tale fase non osta ad ulteriori richieste di informazioni nel corso delle fasi di valutazione.

 

TITOLO III

FASE DI VERIFICA ("SCREENING")

 

     Art. 13. Documentazione.

     1. Chiunque intenda realizzare un'opera sottoposta ai sensi della presente legge alla fase di verifica di cui al precedente art. 4 comma 2 è tenuto a presentare al competente Ufficio Regionale, apposita richiesta di pronuncia corredata dai seguenti documenti in triplice copia:

     a) elaborati di progetto con livello tecnico di approfondimento sufficiente a indicare i parametri dimensionali e strutturali dell'opera, completi di cartografia tematica di descrizione del sito e dell'area circostante;

     b) relazione sui rapporti dell'opera con la normativa ambientale vigente, i piani ed i programmi, nonché l'elenco degli atti autorizzativi necessari per la realizzazione del progetto e delle soluzioni alternative prese in considerazione;

     c) relazione sui possibili effetti ambientali, derivanti dalla realizzazione del progetto proposto, da redigersi sulla base di un'analisi delle componenti ambientali potenzialmente interessate, e descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e, se possibile, compensare gli effetti negativi del progetto sull'ambiente.

     2. Una copia degli elaborati di cui al precedente comma è depositata presso l'Ufficio Competente a disposizione del pubblico.

 

     Art. 14. Partecipazione degli Enti e del pubblico interessato.

     1. Il proponente di un'opera sottoposta alla fase di verifica è tenuto a depositare presso le Amministrazioni Comunali territorialmente interessate alla realizzazione dell'opera una copia dei documenti di cui al precedente art. 13 e di dare notizia dell'avvenuto deposito presso la Regione mediante inserzione nell'Albo Pretorio del Comune o dei Comuni interessati di un annuncio contenente l'indicazione dell'opera, la sua localizzazione ed una sommaria descrizione del progetto.

     2. L'istruttoria ha avvio con l'integrazione da parte del proponente della documentazione attestante l'avvenuto deposito presso le Amministrazioni Comunali interessate e l'avvenuta pubblicazione in Albo Pretorio di cui al comma precedente.

     3. Il pubblico interessato può far pervenire osservazioni, istanze, pareri entro 30 giorni dall'avvio del procedimento.

     4. Le Amministrazioni Comunali interessate esprimono il proprio parere entro 30 giorni dal deposito trascorsi i quali il parere si intende acquisito positivamente.

 

     Art. 15. Provvedimenti.

     1. L'Ufficio Regionale Competente entro 60 giorni dall'avvio della procedura si pronuncia sulla necessità di sottoporre il progetto alla fase di valutazione. Trascorso il termine suddetto, in mancanza del pronunciamento da parte dell'ufficio competente, il progetto si intende sottoposto alla fase di valutazione.

     2. L'Ufficio Regionale Competente può subordinare la decisione di esclusione dalla V.I.A. indicando eventuali prescrizioni o adempimenti da adottare da parte del richiedente.

     3. Presso l'Amministrazione Regionale è istituito un registro, disponibile per la consultazione del pubblico, contenente l'elenco dei progetti sottoposti a verifica unitamente al relativo esito.

     4. Il parere di cui al comma 1 viene espresso tenendo conto delle osservazioni pervenute e l'esclusione dalla procedura di V.I.A. viene valutata positivamente quando la realizzazione del progetto è conforme agli strumenti di pianificazione e programmazione vigenti ed i principali effetti sono compatibili con le esigenze di tutela igienico-sanitaria e di salvaguardia dell'ambiente.

     5. Il proponente di un'opera, sottoposta ai sensi della presente legge alla fase di verifica di cui al precedente art. 4 comma 2, può, di propria iniziativa, attivare direttamente la fase di valutazione.

 

TITOLO IV

ORGANI TECNICI E COORDINAMENTO PROCEDURE

 

     Art. 16. Comitato Tecnico Regionale per l'Ambiente.

     1. E' istituito presso il Dipartimento Sicurezza Sociale e Politiche Ambientali della Regione il Comitato Tecnico Regionale per l'Ambiente che esprime il parere di cui all'art. 6 comma 1 e art. 18 comma 4.

     2. Il Comitato di cui al comma precedente è convocato e presieduto dal Dirigente Generale del Dipartimento Sicurezza Sociale e Politiche Ambientali o suo delegato ed è composto:

     a) dal Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Sicurezza Sociale e Politiche Ambientali o suo delegato;

     b) dal Dirigente Ufficio Regionale Compatibilità Ambientale;

     c) dal Dirigente Ufficio Regionale Prevenzione e Sicurezza Ambientale;

     d) dal Dirigente Ufficio Regionale Tutela della Natura;

     e) dal Dirigente Ufficio Regionale Urbanistica ed Ambiente;

     f) dal Dirigente del Servizio Cave e Miniere;

     g) dal Direttore Generale dell'A.R.P.A.B. o suo delegato.

     Il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Sicurezza Sociale e Politiche Ambientali ed il Direttore Generale dell'A.R.P.A.B. possono con propria delega essere sostituiti da altro dirigente o funzionario in servizio presso l'Ufficio stesso.

     2 bis. In attuazione dei principi di azione preventiva e di tutela in materia ambientale e paesaggistica, il Ministero per i beni e le attività culturali partecipa al Comitato Tecnico Regionale per l’Ambiente nell’ambito dell’istruttoria di valutazione di impatto ambientale degli impianti eolici, anche qualora l'impianto non ricada in area sottoposta a tutela ai sensi del citato Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e nei casi in cui la Soprintendenza verifichi che l'impianto alimentato da fonte rinnovabile ricade in aree interessate da procedimenti di tutela ovvero da procedure di accertamento della sussistenza di beni archeologici in itinere alla data di presentazione dell'istanza di autorizzazione unica di cui all’art.12 del D.Lgs. n. 387/2003 [5].

     3. Le funzioni di segreteria sono assicurate da un dipendente in servizio presso il Dipartimento Sicurezza Sociale e Politiche Ambientali nominato dal Dirigente Generale.

     4. Alle sedute della Commissione, ove il Presidente ne ravvisi l'opportunità, partecipano, a scopo consultivo esperti e/o consulenti nominati dalla Giunta Regionale, ovvero altri dirigenti o funzionari della Regione o altra Amministrazione pubblica interessata.

     5. Le riunioni della Commissione sono svolte con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti. Le determinazioni sono valide se adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Di ogni riunione della Commissione viene redatto il processo verbale da cui risulti in sintesi lo svolgimento dei lavori, il nome degli intervenuti e le conclusioni e decisioni adottate. Su proposta del Presidente o dei componenti della Commissione, possono essere istituiti gruppi di lavoro per l'esame preliminare degli atti sottoposti all'esame della Commissione stessa. Della costituzione di tali gruppi di lavoro si dà atto nel processo verbale.

     6. Il parere del C.T.R.A. deve essere motivato e può proporre prescrizioni in ordine all'adozione di eventuali varianti al progetto ovvero di misure da osservare durante l'esecuzione dei lavori e l'esercizio dell'opera proposta.

     7. Il parere con prescrizioni di cui al comma precedente viene comunicato entro sette giorni al soggetto proponente, che può esprimere in merito eventuali osservazioni, le quali vanno trasmesse all'Ufficio Regionale Competente entro e non oltre sette giorni dalla ricezione del parere del C.T.R.A.

     8. Il Dirigente dell'Ufficio Regionale Competente predispone una sintetica relazione, nella quale riassume il parere del C.T.R.A. e le osservazioni eventualmente proposte in base al comma precedente con le sue valutazioni, e la sottopone, unitamente a tali pareri ed osservazioni, alla Giunta Regionale affinché si esprima ai sensi dell'art. 6 della presente legge.

 

     Art. 17. Supporto tecnico-scientifico dell'Agenzia Regionale per l'Ambiente.

     1. L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Basilicata assicura, ai sensi della L.R. n. 27 del 19 maggio 1997 art. 3 comma 1 lettera j, nell'ambito dello svolgimento dell'istruttoria e delle attività di cui alla presente legge il necessario supporto tecnico-scientifico su richiesta dell'Ufficio Regionale Competente.

 

     Art. 18. Coordinamento procedure.

     1. Per i progetti sottoposti alla procedura di V.I.A. e contemporaneamente assoggettati a pareri o autorizzazioni o nulla osta, da esprimersi in materia di emissioni in atmosfera, rifiuti e cave e bellezze paesaggistiche, la Regione si esprime con unico atto deliberativo a conclusione della fase di valutazione nell'ambito del giudizio di cui al comma 1 del precedente art. 6.

     2. A tal fine i soggetti proponenti, contemporaneamente all'avvio della procedura di V.I.A., depositano presso gli Uffici Regionali Competenti la documentazione richiesta per l'avvio dei relativi procedimenti.

     3. Gli uffici interessati entro i successivi 90 giorni completano l'istruttoria sentiti i rispettivi organismi tecnici.

     4. Per i progetti di cui al precedente comma 1, il C.T.R.A. viene convocato non prima di 90 giorni dall'inizio del procedimento ed esprime il proprio parere entro i successivi 30 giorni. Per tali progetti il C.T.R.A., anche sulla base dell'istruttoria di cui al precedente comma 3, si esprime con un unico parere sia in ordine alla compatibilità ambientale sia in ordine al rispetto delle norme per le materie di cui al precedente comma 1.

 

TITOLO V

SANZIONI E VIGILANZA

 

     Art. 19. Sanzioni e vigilanza sulla costruzione ed esercizio delle opere.

     1. L'Ufficio Regionale Competente, anche con il supporto dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale, vigila sulla puntuale osservanza del contenuto e delle prescrizioni dei provvedimenti adottati in base alla presente legge.

     2. Qualora durante la realizzazione e l'esercizio di opere o iniziative vengano accertate violazioni alle disposizioni della presente legge o ai contenuti ed alle prescrizioni dei provvedimenti adottati in base alla legge medesima, il Presidente della Giunta Regionale, su proposta dell'Ufficio Competente, ordina l'adeguamento dell'opera o delle modalità di esercizio dell'opera medesima; dispone, altresì, ove necessario, la sospensione dei lavori o l'interruzione dell'esercizio.

     3. Nei casi di cui al precedente comma la ripresa dei lavori o dell'esercizio è subordinata al giudizio favorevole del C.T.R.A.; in caso di parere negativo il Presidente della Giunta Regionale ordina il ripristino dello stato dei luoghi o, in alternativa, l'adozione delle misure necessarie per la rimozione delle conseguenze negative sull'ambiente prodotte dalle violazioni medesime.

 

TITOLO VI

NORME FINALI

 

     Art. 20. Opere soggette a pronuncia del Ministero dell'Ambiente.

     Il giudizio di compatibilità ambientale per opere assoggettate al parere di cui all'art. 6 della L. 349/86 viene espresso dalla Giunta Regionale sentito il parere del C.T.R.A.

 

     Art. 21. Abrogazione.

     Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate la Legge Regionale 19 dicembre 1994 n. 47 e la Legge Regionale 16 gennaio 1996 n. 3.

 

     Art. 22. Pubblicazione.

     1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

 

 

 

ALLEGATO A

 

Elenco delle tipologie progettuali            Soglia in aree

sottoposte alla fase di valutazione          naturali protette

------------------------------------------------------------------

1. Impianti destinati a ricavare metalli     tutti i progetti

grezzi non ferrosi da minerali, nonché

concentrati o materie prime secondarie

attraverso procedimenti metallurgici,

chimici o elettrolitici; (tutti i

progetti)

 

2. Recupero di suoli dal mare per una             100 ha

superficie che superi i 200 ha

 

3. Utilizzo non energetico di acque              500 l/sec

superficiali nei casi in cui la                  50 l/sec

derivazione superi i 1.000 litri al

minuto secondo e di acque sotterranee ivi

comprese acque minerali e termali, nei

casi in cui la derivazione superi i 100

litri al minuto secondo

 

4. Impianti per l'allevamento intensivo    20.000 posti pollame

di pollame, conigli o di suini con più

di:

40.000 posti pollame                       5.000 posti coniglio

10.000 posti coniglio                      1.000 posti suini da

2.000 posti suini da produzione o 750        produzione o 350

posti scrofe                                   posti scrofe

 

5. Impianti industriali destinati:

- alla fabbricazione di pasta per carta a    tutti i progetti

partire dal legno o da altre materie

fibrose; (tutti i progetti)

- alla fabbricazione di carta e cartoni         10 t/giorno

con capacità di produzione superiore a 20

t/giorno

 

6. Trattamento di prodotti intermedi e         17.500 t/anno

fabbricazione di prodotti chimici,

produzione di antiparassitari, di

inchiostri da stampa, per una capacità

superiore alle 35.000 t/anno di materie

prime lavorate

 

7. Produzione di pesticidi, prodotti           17.500 t/anno

farmaceutici, pitture e vernici,

elastomeri e perossidi, per insediamenti

produttivi di capacità superiore alle

35.000 t/anno di materie prime lavorate

 

8. Stoccaggio di prodotti chimici                20.000 t

pericolosi, ai sensi della legge 29

maggio 1974, n. 256 e successive

modificazioni, con capacità complessiva

superiore a 40.000 tonnellate

 

9. Impianti per la concia del cuoio e del       6 t/giorno

pellame qualora la capacità superi le 12

tonnellate di prodotto finito al giorno

 

10. Porti turistici e da diporto quando            5 ha

lo specchio d'acqua è superiore a 10 ha o         2.5 ha

le aree esterne interessate superano i 5          250 mt.

ha, oppure i moli sono di lunghezza

superiore a 500 metri

 

11. Impianti di smaltimento mediante le      tutti i progetti

operazioni di cui all'All. B (ad

esclusione dei punti D13, D14 e D15) del

D.L.vo 22/97 di rifiuti pericolosi come

definite nell'All. D del D.L.vo 22/97

(tutti i progetti)

 

12. Discariche di rifiuti urbani ed             50.000 mc.

assimilabili con una capacità complessiva

superiore a 100.000 mc. (attività

prevista dal D.L.vo 22/97 All. B punti D1

e D5)

 

13. Discariche di rifiuti speciali non          50.000 mc.

pericolosi, ad esclusione delle

discariche per inerti, con capacità sino

a 100.000 mc. (attività prevista dal

D.L.vo 22/97 All. B punti D1 e D5)

 

14. Centri di stoccaggio provvisorio dei        75.000 mc.

rifiuti speciali con potenzialità

superiore a 150.000 mc. (operazioni di

cui all'All. B del D.L.vo 22/97, punto

D15)

 

15. Opere per il trasferimento di risorse      50 milioni di

idriche tra i bacini imbriferi inteso a          mc./anno

prevenire una eventuale penuria di acqua,

per un volume di acque trasferite

superiore a 100 milioni di metri cubi

all'anno, fatto salvo quanto riservato

alla competenza statale con L. 36/94 art.

17. Sono esclusi i trasferimenti di acqua

potabile convogliata in tubazioni

 

16. In tutti gli altri casi, opere per il    1.000 milioni di

trasferimento di risorse idriche tra i           mc./anno

bacini imbriferi con una erogazione media     2.5% di volume

pluriennale del bacino in questione             trasferito

superiore a 2.000 milioni di metri cubi

all'anno e per un volume di acque

trasferite superiori al 5% di detta

erogazione. Sono esclusi i trasferimenti

di acqua potabile convogliata in

tubazioni

 

17. Impianti di trattamento acque reflue      50.000 abitanti

con potenzialità superiore a 100.000            equivalenti

abitanti equivalenti definiti nell'art.

2, punto 6 della direttiva 91/271/CEE

 

18. Cave e torbiere con più di 500.000          250.000 mc.

mc. di materiale estratto o di un'area             10 ha

interessata superiore a 20 ha

 

19. Dighe ed altri impianti destinati a            5 mt.

trattenere, regolare o accumulare le            50.000 mc.

acque in modo durevole, ai fini non

energetici, di altezza superiore a 10 m o

di capacità superiore a 100.000 mc.

 

20. Impianti per la fusione di sostanze         10 t/giorno

minerali, compresi quelli destinati alla

produzione di fibre minerali aventi

capacità di fusione superiore a 20

t/giorno

 

21. Fabbricazione di prodotti ceramici         37.5 t/giorno

mediante cottura, in particolare tegole,        150 Kg/mc.

mattoni, mattoni refrattari, piastrelle,

gres o porcellane con capacità di

produzione superiore a 75 t/giorno ovvero

con una densità di colata superiore a 300

kg/mc.

 

22. Macelli e stabilimenti di                   25 t/giorno

squartamento aventi una capacità di             5 t/giorno

produzione di carcasse superiore a 50

t/giorno e impianti per l'eliminazione o

il recupero di carcasse e di residui di

animali con una capacità di un

trattamento di oltre 10 t/giorno

 

23. Progetti relativi alle attività ed       tutti i progetti

agli impianti per la coltivazione di

idrocarburi in terra ferma (tutti i

progetti)

 

24. Progetti relativi ad impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da biomasse di potenza elettrica complessiva superiore a 1 MWe. Soglia in aree naturali protette 0,5 MWe [6]

25. Progetti relativi ad impianti di produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento con potenza installata superiore ad 1 MW. Soglia in aree naturali protette 0,5 MW. [7]

26. Progetti relativi ad impianti di produzione di energia mediante lo sfruttamento dell’energia solare, esclusi quelli degli impianti relativi a dispositivi di sicurezza, singoli dispositivi di illuminazione o che risultano essere parzialmente o totalmente integrati in edifici residenziali ai sensi del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 19 febbraio 2007; con potenza installata superiore ad 1 MW. Soglia in aree naturali protette 0,5 MW. [8]

27. Progetti relativi ad impianti per la produzione di energia idroelettrica con potenza di concessione superiore a 1 MW incluse le dighe ed invasi direttamente asserviti. Soglia in aree naturali protette 0,5 MW. [9]

 

ALLEGATO B [10]

 

Elenco delle tipologie progettuali sottoposte   Soglia in aree

alla fase di verifica o sottoposte alla fase   naturali protette

di valutazione qualora ricadenti, anche

parzialmente in aree naturali protette

------------------------------------------------------------------

1. Agricoltura:

a) cambiamento di uso di aree non coltivate,         5 ha

semi-naturali o naturali per la loro

coltivazione agraria intensiva con una

superficie superiore a 10 ha

b) primi rimboschimenti superiori a 20 ha, e         10 ha

disboscamento superiore a 5 ha a scopo di            5 ha

conversione ad un altro tipo di sfruttamento

del suolo

c) recupero di terre dal mare, fiumi e laghi         1 ha

con superficie di oltre 2 ha

d) impianti di serre con oltre 2 ha di               1 ha

superficie coperta

e) impianti di allevamento intensivo di           14 q.li/ha

animali con più di 28 q.li di peso vivo di

bestiame per ettaro di terreno agricolo

f) progetti di gestione delle risorse idriche       105 ha

per l'agricoltura, compresi i progetti di

irrigazione e drenaggio delle terre, per una

superficie superiore a 210 ha

g) piscicoltura per superficie complessiva          1,75 ha

superiore a 3,5 ha ovvero avente una densità     0.350 kg./mq.

di affollamento maggiore a 0.700 kg./mq. di       17.5 l/sec.

specchio d'acqua ovvero in cui venga

utilizzata una portata d'acqua pari o

inferiore a 35 l/sec.

h) progetti di ricomposizione rurale che             70 ha

interessano una superficie superiore a 140 ha

 

2. Industria energetica:

a) impianti termici per la produzione di            17.5 MW

vapore e acqua calda con potenza termica

complessiva superiore a 35 MW

a-bis. Progetti relativi ad impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da biomasse di potenza elettrica complessiva superiore a 0,2 MWe e non superiore a 1 MWe [11].

b) impianti industriali per il trasporto di         35.0 Kv

gas, vapore e acqua calda: trasporto di             1.05 Km

energia elettrica mediante linee aeree

superiori a 70 Kv e 2.1 Km. di lunghezza

c) stoccaggio in superficie di gas naturali        3.500 mc.

con capacità complessiva superiore a 7.000

mc.

d) stoccaggio di gas combustibili in serbatoi      3.500 mc.

sotterranei con capacità complessiva

superiore a 7.000 mc.

e) stoccaggio in superficie di combustibili        3.500 mc.

fossili con capacità complessiva superiore a

7.000 mc.

f) agglomerazione industriale di carbon        tutti i progetti

fossile e lignite (tutti i progetti)

g) impianti di produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento (tutti i progetti, esclusi quelli degli impianti costituiti da uno o più generatori la cui potenza nominale non superi 1 MW)

 

h) attività di ricerca ed utilizzo delle       tutti i progetti

risorse geotermiche (tutti i progetti)

i) attività di ricerca di idrocarburi in       tutti i progetti

terra ferma (tutti i progetti)

l) Progetti relativi ad impianti di produzione di energia mediante lo sfruttamento dell’energia solare, esclusi quelli degli impianti relativi a dispositivi di sicurezza, singoli dispositivi di illuminazione o che risultano essere parzialmente o totalmente integrati ai sensi del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 19 febbraio 2007; con potenza installata complessiva superiore a 0,2 MWe e non superiore a 1 MWe. Soglia in aree naturali protette; superiore a 0,2 MWe e non superiore a 0,5 MWe [12]

 

m) Progetti relativi ad impianti per la produzione di energia idroelettrica con potenza di concessione superiore a 0,25 MW e non superiore a 1 MW incluse le dighe ed invasi direttamente asserviti. Soglia in aree naturali protette: superiore a 0,25 MW e non superiore a 0,5 MW [13].

3. Lavorazione dei metalli:

a) impianti di arrostimento o sinterizzazione      1.750 mq.

di minerali metalliferi che superino 3.500        17.500 mc.

mq. di superficie impegnata o 35.000 mc. di

volume

b) impianti di produzione di ghisa o acciaio       0,9 t/ora

(fusione primaria o secondaria) compresa la

relativa colata continua di capacità

superiore a 1.8 tonnellate all'ora

c) impianti destinati alla trasformazione di

metalli ferrosi mediante:

- laminazione a caldo con capacità superiore        7 t/ora

a 14 tonnellate di acciaio grezzo all'ora

- forgiatura con magli la cui energia di        17,5 KJ/maglio

impatto superiore a 35 KJ per maglio e               7 MW

allorché la potenza calorifera è superiore a

14 MW

- applicazione di strati protettivi di             0,7 t/ora

metallo fuso con una capacità di trattamento

superiore a 1,4 tonnellate di acciaio grezzo

all'ora

d) fonderie di metalli ferrosi con una            7 t/giorno

capacità di produzione superiore a 14

tonnellate al giorno

e) impianti destinati a ricavare metalli       tutti i progetti

grezzi non ferrosi da minerali, nonché

concentrati o materie prime secondarie

attraverso procedimenti metallurgici, chimici

o elettrolitici (tutti i progetti)

f) impianti di fusione e lega di metalli non    3.5 t. per Pb e

ferrosi, compresi i prodotti di recupero              Cd

(affinazione, formatura in fonderia) con una     17.5 per gli

capacità di fusione superiore a 7 tonnellate         altri

per il piombo e il cacmio o a 35 tonnellate

per tutti gli altri metalli al giorno

g) impianti per il trattamento di superficie       10.5 mc.

di metalli e materie plastiche mediante

processi elettrolitici o chimici qualora le

vasche destinate al trattamento abbiano un

volume superiore a 21 mc.

h) impianti di costruzione e montaggio di          3.500 mc.

auto e motoveicoli e costruzione di relativi      17.500 mc.

motori; impianti per la costruzione e

riparazione di aeromobili; costruzione di

materiale ferroviario e rotabile che superino

7.000 mq. di superficie impegnata o 35.000

mc. di volume

i) cantieri navali di superficie complessiva        0.7 ha

superiore a 1.4 ha

j) imbutitura di fondo con esplosivi che           1.750 mq.

superino 3.500 mq. di superficie impegnata o      17.500 mc.

35.000 mc. di volume

 

4. Industria dei prodotti alimentari:

a) impianti per il trattamento e la              26.5 t/giorno

trasformazione di materie prime animali

(diverse dal latte) con una capacità di

produzione di prodotto finito di oltre 53

t/giorno

b) impianti per la fabbricazione di prodotti      70 t/giorno

lattiero caseari con capacità di lavorazione     su base annua

superiore a 140 tonnellate al giorno su base

annua

c) impianti per la produzione di birra o        175.000 hl/anno

malto con capacità di produzione superiore a

350.000 hl/anno

d) impianti per la produzione di dolciumi e       17.500 mc.

sciroppi che superino 35.000 mc. di volume

e) macelli aventi una capacità di produzione     17,5 t/giorno

di carcasse superiore a 35 tonnellate al         3,5 t/giorno

giorno e impianti per l'eliminazione o il

recupero di carcasse e di residui di animali

con una capacità di trattamento di oltre 7

tonnellate al giorno

f) impianti per la produzione di farina pesce   17.500 t/giorno

o di olio di pesce con capacità di

lavorazione superiore a 35.000 q/anno di

prodotto lavorato

g) molitura dei cereali, industria dei             1.750 mq.

prodotti amidacei, industria dei prodotti         17.500 mc.

alimentari per zootecnia che superino 3.500

mq. di superficie impegnata o 35.000 mc. di

volume

h) zuccherifici, impianti per la produzione     3.500 t/giorno

di lieviti con capacità di produzione o

raffinazione superiore a 7.000 t/giorno di

barbabietole

 

5. Industria dei tessili, del cuoio, del

legno, della carta:

a) impianti di fabbricazione di pannelli di      17.500 t/anno

fibre, pannelli di particelle e compensati,

di capacità superiore alle 35.000 t/anno di

materie lavorate

b) impianti per la produzione e la               17,5 t/giorno

lavorazione di cellulosa, fabbricazione di

carte e cartoni di capacità superiore a 35

tonnellate al giorno

c) impianti per il pretrattamento (operazioni    3,5 t/giorno

quali il lavaggio, l'imbianchimento, la

mercerizzazione) o la tintura di fibre, di

tessili, di lana la cui capacità di

trattamento supera le 7 tonnellate al giorno

d) impianti per la concia del cuoio e del        1,8 t/giorno

pellame qualora la capacità superi le 3,6

tonnellate di prodotto finito al giorno

 

6. Industria della gomma e delle materie

plastiche:

a) fabbricazione e trattamento di prodotti a       8.750 t/a

base di elastomeri con almeno 17.500

tonnellate/anno di materie prime lavorate

 

7. Progetti di infrastrutture:

a) progetti di sviluppo di zone industriali          14 ha

con una superficie interessata superiore ai

28 ha

b) progetti di sviluppo di aree urbane               14 ha

interessanti superfici superiori ai 28 ha:          3.5 ha

progetti di sviluppo urbano all'interno di

aree urbane esistenti che interessano

superfici superiori ai 7 ha: in entrambi i

casi è compresa la costruzione di centri

commerciali e parcheggi

c) piste da sci: impianti meccanici di              250 mt.

risalita escluse le sciovie e le monofuni a     900 persone/ora

collegamento permanente aventi lunghezza

inclinata non superiore ai 500 mt., con

portata oraria massima superiore a 1.800

persone

d) derivazione ed opere connesse di acque          70 l/sec

superficiali che prevedano derivazioni            17,5 l/sec

superiori a 140 litri al minuto secondo o di

acque sotterranee che prevedano derivazioni

superiori a 35 litri al minuto secondo

e) interporti (tutti i progetti)               tutti i progetti

f) porti lacuali e fluviali, via navigabili    tutti i progetti

(tutti i progetti)

g) strade extraurbane secondarie (tutti i      tutti i progetti

progetti)

h) costruzione di strade di scorrimento in          525 mt.

area urbana o potenziamento di esistenti a

quattro o più corsie con lunghezza, in area

urbana, superiore a 1.050 metri

i) linee ferroviarie a carattere regionale o   tutti i progetti

locale (tutti i progetti)

j) sistemi di trasporto a guida vincolata      tutti i progetti

(tramvie e metropolitane), funicolari o

simili linee di natura similare,

esclusivamente o principalmente adibite al

trasporto di passeggeri (tutti i progetti)

k) installazione di oleodotti e gasdotti       tutti i progetti

(tutti i progetti escluse le reti urbane dei    escluse le reti

gasdotti)                                         urbane dei

                                                    gasdotti

l) progetti di estrazione o di ricarica        tutti i progetti

artificiale delle acque freatiche, non

compresi nell'all. A (tutti i progetti)

m) acquedotti con una lunghezza superiore ai         7 km.

14 km.

n) opere costiere destinate a combattere       tutti i progetti

l'erosione e lavori marittimi volti a

modificare la costa, mediante la costruzione

di dighe, moli ed altri lavori di difesa del

mare (tutti i progetti)

o) vie navigabili interne, opere di            tutti i progetti

regolazione del corso dei fiumi e dei

torrenti, canalizzazione, interventi di

bonifica ed altri simili destinati ad

incidere sul regime delle acque, compresi

quelli di estrazione di materiali litoidi dal

demanio fluviale e lacuale (tutti i progetti)

p) opere per il trasferimento di risorse       tutti i progetti

idriche tra i bacini imbriferi, esclusi i

trasferimenti di acqua potabile convogliata

in tubazioni

q) aeroporti e aviosuperfici                   tutti i progetti

r) porti turistici e da diporto con parametri  tutti i progetti

inferiori a quelli indicati al punto 10

dell'allegato A, nonché progetti d'intervento

su porti già esistenti (tutti i progetti)

s) impianti di smaltimento rifiuti non           3.5 t/giorno

pericolosi mediante le operazioni di cui

all'All. B lettere D2, D3, D4 e da D6 a D12

del D.L.vo 22/97 con capacità complessiva

superiore a 7 t/giorno

t) centri di stoccaggio di rifiuti speciali       10.500 mc.

con capacità massima superiore a 21.000 mc.

(operazioni di cui all'All. B del D.L.vo

22/97 punto D15)

u) discariche di rifiuti urbani ed assimilati     35.000 mc.

con una capacità complessiva inferiore a

70.000 mc.

v) impianti di trattamento acque reflue con          3.500

potenzialità superiore a 7.000 abitanti

equivalenti, come definiti nell'Art. 2, punto

6 della direttiva 91/271/CEE

w) depositi di fanghi (tutti i progetti)       tutti i progetti

 

8. Altri progetti:

a) villaggi di vacanza, terreni da campeggio        1,75 ha

e caravanning di superficie superiore a 3,5        105 p.l.

ha, complessi alberghieri e centri turistici       8,750 mc.

residenziali con oltre 210 posti letto o            7,0 ha

volume edificato superiore a 17.500 mc. o che

occupano una superficie superiore ai 14 ha,

esclusi quelli ricadenti all'interno dei

centri abitati

b) piste permanenti per corse e prove di       tutti i progetti

automobili, motociclette ed altri veicoli a

motore (tutti i progetti)

c) parchi tematici (tutti i progetti)          tutti i progetti

d) centri di raccolta, stoccaggio e                 0,7 ha

rottamazione di rottami di ferro, autoveicoli

e simili con superficie superiore a 0,7 ha

e) banchi di prova per motori, turbine,             175 mq.

reattori quando l'area impegnata supera i 350

mq.

f) fabbricazione di fibre minerali                 1.750 mq.

artificiali che superino 3.500 mq. di             35.000 mc.

superficie impegnata o 35.000 mc. di volume

g) impianti per il recupero o la               tutti i progetti

distribuzione di sostanze esplosive (tutti i

progetti)

h) stoccaggio di prodotti chimici pericolosi,       350 t.

ai sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256,

e successive modificazioni, con capacità

complessiva superiore a 700 t.

i) recupero di suoli dal mare per una               3.5 ha

superficie che superi i 7 ha

j) impianti destinati alla produzione di         175 t/giorno

clinker (cemento) in forni rotativi la cui       17.5 t/giorno

capacità di produzione supera 350 tonnellate     17.5 t/giorno

al giorno, oppure di calce viva in forni

rotativi la cui capacità di produzione supera

35 tonnellate al giorno o in altri tipi di

forni aventi una capacità di produzione di

oltre 35 tonnellate al giorno

k) attività minerarie anche sotterranee, cave  tutti i progetti

e torbiere (tutti i progetti)

l) impianti per la produzione di vetro           3.500 t/anno

compresi quelli destinati alla produzione di

fibre di vetro, con capacità di fusione di

oltre 7.000 tonnellate all'anno

m) trattamento di prodotti intermedi e           3.500 t/anno

fabbricazione di prodotti chimici, produzione

di antiparassitari, di prodotti farmaceutici,

di elastomeri e perossidi, di mastici, di

pitture e vernici, di inchiostri da stampa,

per una capacità superiore alle 7.000 t/anno

di materie prime lavorate

n) produzione di pesticidi, prodotti            3.500 t/giorno

farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e

perossidi, per insediamenti produttivi di

capacità superiore alle 7.000 t/giorno di

materie prime lavorate

o) estrazione di minerale mediante dragaggio   tutti i progetti

marino e fluviale (tutti i progetti)

p) trivellazione geotermiche in profondità     tutti i progetti

(tutti i progetti)

q) impianti di superficie dell'industria di    tutti i progetti

estrazione di carbon fossile e di minerali

nonché scisti bituminosi (tutti i progetti)

r) modifiche o estensioni di progetti di cui   tutti i progetti

all'allegato A o all'allegato B già

autorizzati, realizzati o in fase di

realizzazione che possono avere notevoli

ripercussioni negative sull'ambiente (tutti i

progetti)

s) progetti di cui all'allegato A, che         tutti i progetti

servono esclusivamente per lo sviluppo e il

collaudo di nuovi metodi o prodotti che non

sono utilizzati per più di due anni (tutti i

progetti)

 

 

 

ALLEGATO C

 

Lo studio di impatto ambientale è

organizzato nei quadri di riferimento

programmatici, progettuali ed ambientali

 

Quadro di riferimento programmatico

 

     Il quadro di riferimento programmatico contiene:

     1. la descrizione delle relazioni tra l'opera progettata e gli strumenti di pianificazione e di programmazione vigenti con particolare riferimento ai rapporti di coerenza ed allo stato di attuazione di tali strumenti;

     2. la descrizione di vincoli di varia natura esistenti nell'area prescelta e nell'intera zona di studio.

 

Quadro di riferimento progettuale

 

     Il quadro di riferimento progettuale contiene:

     1. la descrizione delle caratteristiche fisiche dell'insieme del progetto e delle esigenze di utilizzazione del suolo durante le fasi di costruzione e di funzionamento;

     2. la descrizione delle principali caratteristiche dei processi produttivi, con l'indicazione della natura e della quantità dei materiali impiegati;

     3. la descrizione della tecnica prescelta, con riferimento alle migliori tecniche disponibili a costi non eccessivi, e delle altre tecniche previste per prevenire le emissioni degli impianti o per ridurre l'utilizzo delle risorse naturali, confrontando le tecniche prescelte con le migliori tecniche disponibili;

     4. la valutazione del tipo e della quantità dei residui e delle emissioni previste (quali inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo, rumore, vibrazioni, luce, calore, radiazioni, ecc.) risultanti dalla realizzazione e dalla attività del progetto proposto;

     5. la descrizione delle principali soluzioni alternative possibili, inclusa l'alternativa zero, con indicazione dei motivi principali della scelta compiuta, tenendo conto dell'impatto sull'ambiente.

 

Quadro di riferimento ambientale

 

     Il quadro di riferimento ambientale contiene:

     1. l'analisi della qualità ambientale con riferimento alle componenti dell'ambiente potenzialmente soggette ad un impatto importante del progetto proposto, con particolare riferimento alla popolazione, alla fauna e alla flora, al suolo, al sottosuolo, all'acqua, all'aria, ai fattori climatici, ai beni materiali, compreso il patrimonio architettonico e archeologico, al paesaggio, all'interazione tra questi fattori;

     2. la descrizione dei probabili effetti rilevanti, positivi e negativi, del progetto proposto sull'ambiente dovuti:

     - all'esistenza del progetto;

     - all'utilizzazione delle risorse naturali;

     - alle emissioni di inquinanti, alla creazione di sostanze nocive e allo smaltimento dei rifiuti;

     3. l'indicazione dei metodi di previsione utilizzati per valutare gli effetti sull'ambiente;

     4. la descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e se possibile compensare rilevanti effetti negativi del progetto sull'ambiente.


[1] Comma aggiunto dall'art. 7 della L.R. 19 gennaio 2010, n. 1.

[2] Comma aggiunto dall'art. 7 della L.R. 19 gennaio 2010, n. 1 e abrogato dall'art. 3 della L.R. 30 aprile 2014, n. 7.

[3] Comma inserito dall'art. 38 della L.R. 8 agosto 2012, n. 16.

[4] Comma inserito dall'art. 38 della L.R. 8 agosto 2012, n. 16.

[5] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 30 aprile 2014, n. 7.

[6] Punto aggiunto dall'art. 7 della L.R. 19 gennaio 2010, n. 1. La disposizione di modifica è stata abrogata dall'art. 17 della L.R. 26 aprile 2012, n. 8.

[7] Punto aggiunto dall'art. 7 della L.R. 19 gennaio 2010, n. 1. La Corte costituzionale, con sentenza 3 marzo 2011, n. 67, ha dichiarato l'illegittimità della disposizione di modifica. La disposizione di modifica è stata abrogata dall'art. 17 della L.R. 26 aprile 2012, n. 8.

[8] Punto aggiunto dall'art. 7 della L.R. 19 gennaio 2010, n. 1. La disposizione di modifica è stata abrogata dall'art. 17 della L.R. 26 aprile 2012, n. 8.

[9] Punto aggiunto dall'art. 7 della L.R. 19 gennaio 2010, n. 1. La disposizione di modifica è stata abrogata dall'art. 17 della L.R. 26 aprile 2012, n. 8.

[10] Allegato già modificato dall'art. 5 della L.R. 26 aprile 2007, n. 9 e così ulteriormente modificato dall'art. 10 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 31. La modifica apportata dall'art. 10, L.R. 31/2008, è stata abrogata dall'art. 7 della L.R. 19 gennaio 2010, n. 1. L'art. 5, L.R. 9/2007, è stato abrogato dall'art. 17 della L.R. 26 aprile 2012, n. 8.

[11] Lettera aggiunta dall'art. 7 della L.R. 19 gennaio 2010, n. 1. La disposizione di modifica è stata abrogata dall'art. 17 della L.R. 26 aprile 2012, n. 8.

[12] Lettera così modificata dall'art. 7 della L.R. 19 gennaio 2010, n. 1. La disposizione di modifica è stata abrogata dall'art. 17 della L.R. 26 aprile 2012, n. 8.

[13] Lettera aggiunta dall'art. 7 della L.R. 19 gennaio 2010, n. 1. La disposizione di modifica è stata abrogata dall'art. 17 della L.R. 26 aprile 2012, n. 8.