Settore: | Codici regionali |
Regione: | Basilicata |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.5 ordinamento istituzionale e deleghe agli enti locali |
Data: | 30/12/2017 |
Numero: | 39 |
Sommario |
Art. 1. Oggetto |
Art. 2. Riassunzione delle funzioni |
Art. 3. Esercizio delle funzioni |
Art. 4. Cessazione ruolo speciale ad esaurimento e trasferimento del personale |
Art. 5. Disposizioni di invarianza finanziaria |
Art. 6. Norme transitorie |
Art. 7. Modifiche all’art. 1 della legge regionale 25 luglio 1997, n. 34 |
Art. 8. Disposizioni transitorie |
Art. 9. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 8 gennaio 2016, n. 1 - Istituzione dell'Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche della Basilicata (E.G.R.I.B.) |
Art. 10. Modifiche ed integrazioni all’art. 32 della legge regionale 20 novembre 2017, n. 28 “Istituzione del Parco naturale regionale del Vulture e relativo Ente di gestione, ai sensi della legge regionale [...] |
Art. 11. Disposizioni di coordinamento |
Art. 12. Modifiche ed integrazioni all’art. 29 della legge regionale 20 novembre 2017, n. 28 “Istituzione del Parco regionale del Vulture e relativo Ente di gestione, ai sensi della legge regionale 28 giugno [...] |
Art. 13. Disposizioni in materia di procedure di gestione e controllo delle attività edilizie in zona sismica |
Art. 14. Disposizioni urgenti in materia di concessioni per lo sfruttamento di acque minerali e termali |
Art. 15. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 11 gennaio 2017, n. 1 Nuova disciplina in materia di bonifica integrale, irrigazione e tutela del territorio e disposizioni urgenti per lo svolgimento [...] |
Art. 16. Modifica all’art. 10 della legge regionale 2 febbraio 1998, n. 8 |
Art. 17. Modifica all’art. 3 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 33 |
Art. 18. Modifica all’art. 5 della legge regionale 12 novembre 2004, n. 18 e successive modifiche. Procedura per il rilascio del titolo in sanatoria |
Art. 19. Modifica all’art. 13 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 30 |
Art. 20. Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2016, n. 30 |
Art. 21. Disposizioni in materia di Osservatorio dei Prezzi nel settore della sanità, in materia di farmacovigilanza e in materia di fascicolo sanitario elettronico |
Art. 22. Disposizioni in materia di Rete ecologica, di valorizzazione artistico-culturale, ambientale e del territorio |
Art. 23. Disposizioni in materia di autorizzazione delle strutture sanitarie |
Art. 24. Autorizzazione alla stipula di contratti per attività socio-assistenziale e socio-educative |
Art. 25. Modifica all’art. 7 della legge regionale 5 aprile 2000, n. 28 |
Art. 26. Modifiche all’art. 17 “Completamento dei compiti e funzioni delle gestioni liquidatorie di cui all’art. 6 della legge regionale 1° luglio 2008, n. 12” della legge regionale 9 febbraio 2016, n. 3 [...] |
Art. 27. Disposizioni in materia di governance locale |
Art. 28. Disposizioni in materia di centralizzazione degli acquisti |
Art. 29. Disposizioni in materia di validità delle graduatorie |
Art. 30. Tariffe per prestazioni sanitarie |
Art. 31. Disposizioni in materia di autorizzazione commerciale non alimentare |
Art. 32. Modifica all’art. 6 della legge regionale 4 gennaio 2002, n. 8 |
Art. 33. Norme relative all’Ufficio di Gabinetto del Presidente della Regione |
Art. 34. Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale |
Art. 35. Entrata in vigore |
§ 1.5.23 - L.R. 30 dicembre 2017, n. 39.
Disposizioni in materia di scadenza di termini legislativi e nei vari settori di intervento della Regione Basilicata
(B.U. 30 dicembre 2017, n. 52)
CAPO I
RIASSUNZIONE IN CAPO ALLA REGIONE DELLE FUNZIONI DELEGATE A SEGUITO DELLA SOPPRESSIONE DELLE COMUNITÀ MONTANE E CESSAZIONE DEL RUOLO SPECIALE AD ESAURIMENTO DI CUI ALL’ARTICOLO 28 DELLA LEGGE REGIONALE 4 AGOSTO 2011, N. 17
Art. 1. Oggetto
1. Il presente capo detta disposizioni ai sensi dell’articolo 28 della
Art. 2. Riassunzione delle funzioni
1. A decorrere dal 1° gennaio 2018 le funzioni di cui alla
2. Le funzioni delle soppresse Comunità Montane in materia di tutela e sviluppo della montagna, di cui alla
3. La Regione può, con successivi provvedimenti amministrativi, conferire o delegare alle Unioni di comuni le funzioni di cui al presente articolo, fermo restando quanto già disposto dall’articolo 26 della
Art. 3. Esercizio delle funzioni
1. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adotta una o più deliberazioni contenenti le disposizioni necessarie all’effettivo esercizio delle funzioni di cui all’articolo 2 e la conseguente organizzazione strutturale e funzionale, provvedendo altresì all’assegnazione del personale di cui al successivo articolo 4, in considerazione della categoria di inquadramento e del profilo professionale posseduto da ciascuno e sulla base di criteri applicativi stabiliti previo confronto con le Organizzazioni sindacali regionali e previo parere del CICO. Con gli stessi atti la Giunta provvede, dettando specifiche disposizioni per lo scambio delle informazioni e la comunicazione degli atti rilevanti, a definire, in particolare:
a) le modalità di prosecuzione dei procedimenti già avviati al momento della riassunzione delle funzioni di cui alla
b) le modalità di realizzazione delle opere già avviate ai sensi della
c) i progetti e le attività finanziati da fondi comunitari, nazionali e regionali non conclusi, oltre che le istanze di taglio acquisite ai sensi dell’articolo 15 della
2. Per l’esercizio delle funzioni di cui alla
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge cessa l’operatività delle Aree Programma e delle relative Conferenze dei Sindaci istituite ai sensi dell’articolo 23, comma 3 della
Art. 4. Cessazione ruolo speciale ad esaurimento e trasferimento del personale
1. A far data dal 1° gennaio 2018, il ruolo speciale ad esaurimento istituito ai sensi e per gli effetti dell’articolo 28 della
2. Il personale a tempo indeterminato delle soppresse Comunità Montane che, alla data del 31 dicembre 2017, è collocato nel ruolo speciale ad esaurimento di cui al precedente comma, è trasferito nei ruoli organici della Regione contestualmente alla riassunzione delle funzioni di cui all’articolo 2 e per l’esercizio delle stesse, nonché di quelle aventi carattere strumentale e di supporto.
3. La Giunta regionale, con atto deliberativo, provvede a rideterminare la dotazione organica della Regione tenendo conto della consistenza numerica e dell’inquadramento giuridico del personale trasferito.
4. Il personale di qualifica dirigenziale è riassorbito a valere sulle posizioni vacanti del ruolo unico regionale.
5. Il personale trasferito secondo le disposizioni del presente capo mantiene la posizione giuridica ed economica posseduta all’atto del trasferimento, con riferimento alle voci fisse e continuative, ivi compresa l’anzianità di servizio già maturata e il trattamento accessorio in godimento sino alla sottoscrizione del primo contratto decentrato integrativo successivo al trasferimento nei ruoli organici regionali, stipulato dopo l’entrata in vigore della presente legge.
6. Le risorse già destinate a finanziare gli istituti di cui all’articolo 15 del contratto collettivo nazionale di lavoro 1 aprile 1999, (CCNL Regioni – Autonomie Locali, personale del comparto) e all’articolo 26 del contratto collettivo nazionale di lavoro 23 dicembre 1999 (CCNL Regioni – Autonomie Locali, Area Dirigenza), per il personale trasferito dal ruolo speciale soppresso, confluiscono nelle corrispondenti risorse della Regione.
Art. 5. Disposizioni di invarianza finanziaria
1. Dall’applicazione delle disposizioni del presente capo non derivano nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico del bilancio regionale.
2. Ai sensi dell’articolo 36 comma 3 della
3. [Le cessazioni, a qualsiasi titolo, del rapporto di lavoro del personale di cui al comma precedente non saranno in ogni caso computate nelle quote percentuali di turn over ai fini della determinazione delle facoltà assunzionali della Regione] [3].
Art. 6. Norme transitorie
1. Al fine di consentire alla Regione il completo esercizio delle funzioni di cui all’articolo 3 comma 1, lett. c) del presente capo, garantendo la continuità dell’attività amministrativa ed operativa, i Comuni Capofila delle Aree programma di cui alla
2. Per lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 2 comma 2 della presente legge, i Commissari liquidatori si avvalgono del personale del soppresso ruolo speciale ad esaurimento, secondo quanto previsto dall’articolo 17 comma 5 della
3. Il personale a tempo indeterminato del soppresso ruolo speciale ad esaurimento che, alla data di entrata in vigore della presente legge presta servizio in posizione di distacco presso le sedi degli Uffici dei Giudici di Pace ai sensi dell’articolo 23 della
4. I lavoratori di cui all’articolo 28 comma 8 della
5. Il personale titolare di rapporto di lavoro a tempo determinato o flessibile in corso al momento dell’entrata in vigore della presente legge, impiegato nello svolgimento delle attività relative alle funzioni di cui al precedente articolo 2 continua ad operare presso gli enti destinatari delle predette funzioni sino al termine previsto dai relativi contratti.
6. Nei confronti del personale attestato alle Aree Programma o alle gestioni commissariali delle disciolte Comunità Montane in possesso dei requisiti di cui all’articolo 20, commi 1 e 2 del
CAPO II
DISPOSIZIONI DI MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 25 LUGLIO 1997, N. 34
Art. 7. Modifiche all’art. 1 della
1. Alle disposizioni di cui alla
a) il comma 2 dell’art. 1 è così sostituito:
“La Giunta regionale, di intesa con l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, determina le modalità ed i limiti per l’ammissibilità del diritto al rimborso delle spese legali sostenute dai Consiglieri e dagli Amministratori regionali nei casi di cui al comma 1”;
b) il comma 3 dell’art. 1 è abrogato.
Art. 8. Disposizioni transitorie
1. Le disposizioni di modifica di cui al precedente articolo 7 si applicano ai procedimenti giudiziari avviati dopo l’entrata in vigore della presente legge.
2. Le istanze relative ai procedimenti giudiziari avviati o definiti alla data di entrata in vigore della presente legge sono in ogni caso subordinati alla verifica della sussistenza anche dei seguenti presupposti:
a) assenza di conflitto d’interessi con l’Amministrazione regionale;
b) valutazione di congruità delle parcelle da parte delle competenti strutture regionali prioritariamente in relazione alla complessità delle fattispecie.
CAPO III
DISPOSIZIONI VARIE
Art. 9. Modifiche ed integrazioni alla
1. Il comma 2 dell’art. 10 della
2. All’art. 12 della
“1 bis. All’E.G.R.I.B., in quanto ente di nuova istituzione, è consentita capacità assunzionale necessaria a sostenere l’adeguata operatività nei limiti delle disposizioni di cui all’art. 9, comma 36 del
Art. 10. Modifiche ed integrazioni all’art. 32 della
1. Al comma 2 dell’art. 32 della
2. Al comma 2 dell’art. 32 della
Art. 11. Disposizioni di coordinamento
1. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale adotta apposito disegno di legge di riordino normativo in materia di aree protette e di modifica della
Art. 12. Modifiche ed integrazioni all’art. 29 della
1. Al comma 2 dell’art. 29 della legge regionale 20 novembre 2017, n. 28, le parole “31 ottobre” sono sostituite con le parole “31 dicembre”.
2. Al comma 5 dell’art. 29 della legge regionale 20 novembre 2017, n. 28, le parole “31 maggio” sono sostituite con le parole “30 aprile”.
Art. 13. Disposizioni in materia di procedure di gestione e controllo delle attività edilizie in zona sismica
1. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adotta apposito disegno di legge inteso ad adeguare la normativa regionale vigente al
2. Nelle more dell’entrata in vigore della legge di cui al precedente comma, la Giunta regionale, sentita la Commissione Consiliare competente, adotta direttive di carattere transitorio, in applicazione dei principi e delle disposizioni di dettaglio di cui al
3. Le direttive di cui al precedente comma possono prevedere i pertinenti oneri istruttori.
Art. 14. Disposizioni urgenti in materia di concessioni per lo sfruttamento di acque minerali e termali
1. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adotta un disegno di legge volto ad adeguare le procedure previste dalla disciplina regionale vigente in materia di ricerca e coltivazione delle acque minerali , termali e di sorgente ai principi di tutela della concorrenza, di libertà di stabilimento, di trasparenza e di non discriminazione.
2. Nelle more dell’attuazione delle previsioni di cui al comma 1 del presente articolo, le concessioni in scadenza possono essere prorogate fino ai nuovi affidamenti secondo procedure ad evidenza pubblica e comunque fino al 30 giugno 2018 [5].
Art. 15. Modifiche ed integrazioni alla
1. I termini per l’espletamento degli adempimenti previsti dagli articoli 3, 9 e 34 della
2. Al fine di avviare l’ordinario esercizio istituzionale del Consorzio di Bonifica della Basilicata, nelle more dell’adozione degli atti di cui all’art. 34, comma 3, della predetta
3. All’elezione della prima assemblea consortile si procederà sulla base delle disposizioni contenute nella
4. L’elenco delle ditte consorziate aventi diritto al voto sarà redatto dal Commissario straordinario sulla base dell’elenco delle ditte iscritte nell’ultimo ruolo di contribuzione consortile formulato dai disciolti Consorzi di Bonifica ed in regola con i pagamenti.
5. L’entità della contribuzione ed il numero delle ditte da considerare per l’individuazione delle sezioni previste dall’art. 16, commi 11, 12 e 13 della
6. Successivamente alla proclamazione degli eletti nella prima assemblea consortile, le funzioni di convocazione previste dall’art. 20, comma 2, della
7. Con l’insediamento dell’organo amministrativo ordinario del Consorzio, previsto dall’art. 20 della
8. Il presente articolo non comporta oneri finanziari a carico della Regione.
Art. 16. Modifica all’art. 10 della
1. Dopo il comma 11 dell’articolo 10 della
“12. I contratti di lavoro di cui al precedente comma 7 non rientrano tra gli incarichi di cui all’articolo 5 comma 5, del D.L. n. 78 del 2010.”.
Art. 17. Modifica all’art. 3 della
1. Ai commi 1 e 2 dell’articolo 3 della
Art. 18. Modifica all’art. 5 della
1. Al comma 3 dell’articolo 5 della
Art. 19. Modifica all’art. 13 della
1. Il comma 5 dell’art. 13 della
“5. La Giunta regionale può rimodulare l’importo delle tariffe di cui al presente articolo.”.
Art. 20. Modifiche alla
1. Il comma 1 dell’art. 2 della
“1. Gli accertamenti e le ispezioni degli impianti termici di cui all’art. 9 del
Le Province di Potenza e Matera ed il Comune di Potenza di seguito sono denominate autorità competenti.”.
2. Sono abrogati i commi 1 e 2 dell’art. 18 della
Art. 21. Disposizioni in materia di Osservatorio dei Prezzi nel settore della sanità, in materia di farmacovigilanza e in materia di fascicolo sanitario elettronico
1. Per le finalità previste dal comma 1 dell’art. 22 della
2. La spesa relativa alla proroga dei contratti di cui al precedente comma 1, quantificata nella misura massima di euro 112.000,00 è assicurata a valere sugli stanziamenti del bilancio pluriennale 2017/2019 per l’esercizio 2018, dalle risorse stanziate sulla Missione 13 Programma 01.
3. Per le finalità previste dal comma 3 dell’art. 22 della
4. La spesa relativa alla proroga del contratto di cui al precedente comma 3, quantificata in euro 16.000,00, è assicurata a valere sugli stanziamenti del bilancio pluriennale 2017/2019, per l'esercizio 2018, dalle risorse stanziate sulla Missione 13 Programma 01.
5. Per le finalità previste dal comma 5 dell’art. 22 della
6. La spesa relativa alla proroga dei contratti di cui al precedente comma 5, quantificata in euro 36.000,00, è assicurata dalle risorse di cui al Fondo Sanitario Regionale assegnate all’Azienda Ospedaliera regionale San Carlo, a valere sulla Missione 13 Programma 01 del bilancio pluriennale 2017-2019, per l’esercizio 2018.
Art. 22. Disposizioni in materia di Rete ecologica, di valorizzazione artistico-culturale, ambientale e del territorio
1. Per le finalità previste dal comma 1 dell’art. 23 della
2. Per le finalità previste dal comma 1 dell’art. 24 della
3. La spesa relativa alla proroga dei contratti di cui ai precedenti commi 1 e 2, quantificata nella misura massima di euro 195.000,00 è assicurata, a valere sugli stanziamenti del bilancio pluriennale 2017-2019, per l’esercizio 2018, sulla Missione 01 Programma 11.
Art. 23. Disposizioni in materia di autorizzazione delle strutture sanitarie [8]
1. Le strutture sanitarie di cui all’art. 1, comma 1 della
2. Le strutture sanitarie di cui al comma 1 per le quali la competente Commissione Tecnica Aziendale alla data del 31 dicembre 2017 ha già espresso parere di adeguatezza del piano di adeguamento ai requisiti previsti dalla normativa vigente, devono ultimare i relativi lavori entro il termine di anni tre decorrenti dall’entrata in vigore della presente legge [9].
Art. 24. Autorizzazione alla stipula di contratti per attività socio-assistenziale e socio-educative
1. Gli Enti Locali e le Aziende Sanitarie Locali sono autorizzati a stipulare, con i gestori delle strutture e dei servizi per attività socio-assistenziali, socio-educative di cui alla
2. Entro e non oltre il 31 dicembre 2018 gli accordi di cui al comma 1 saranno ritenuti validi.
3. Gli accordi di cui al comma 1 non possono modificare le condizioni contrattuali già in essere, anche se in regime di proroga, con particolare riferimento alle tariffe applicate, fatto salvo quanto previsto dal comma 4.
4. Gli Enti locali e le Aziende Sanitarie Locali possono determinare unilateralmente, per il periodo di decorrenza dell’accordo di continuità, una riduzione dello 0,5% delle tariffe precedentemente applicate e già adeguate agli indici ISTAT ed ai rinnovi contrattuali.
5. Le procedure in corso per l’affidamento dei Servizi di cui al comma 1, alla data del presente provvedimento proseguono l’iter avviato.
6. Qualora entro il 31 dicembre 2017 i nuovi ambiti socio territoriali di cui alla deliberazione di Giunta regionale 7 luglio 2015, n. 917, non provvedano a svolgere i compiti ad essi attribuiti dalla programmazione regionale compreso lo svolgimento delle nuove gare per l’affidamento dei servizi, la Giunta regionale nomina commissari ad acta per la gestione dei servizi con oneri a carico dei Comuni ricompresi nei medesimi ambiti socio territoriali.
Art. 25. Modifica all’art. 7 della
1. All’art. 7, comma 2 della
Art. 26. Modifiche all’art. 17 “Completamento dei compiti e funzioni delle gestioni liquidatorie di cui all’art. 6 della legge regionale 1° luglio 2008, n. 12” della
1. All’art. 17 della
“3bis. In deroga all’ art. 6 comma 1 della legge regionale 1° luglio 2008, n. 12 e s.m.i. le Aziende Sanitarie di Potenza e Matera, con oneri a carico dei rispettivi bilanci e comunque nel rispetto degli equilibri dei relativi saldi, possono individuare i Commissari liquidatori di cui al medesimo art.6, scegliendoli tra persone di comprovata professionalità ed esperienza in materia di enti pubblici, nel rispetto delle disposizioni in tema di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi di cui al
3ter. Qualora nominati, i Commissari di cui al precedente comma relazionano semestralmente al Presidente della Giunta regionale e alla competente Commissione Consiliare Permanente sullo stato dell’attività liquidatoria.”.
Art. 27. Disposizioni in materia di governance locale [10]
1. Con riferimento alle funzioni non fondamentali trasferite alla Regione ai sensi degli artt. 3 e 4 della
2. E’ prorogato al 31 dicembre 2018 il termine di scadenza del distacco alle Province del personale regionale alle stesse attestato con deliberazione della Giunta regionale n. 280 del 29 marzo 2016 per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 del presente articolo.
Art. 28. Disposizioni in materia di centralizzazione degli acquisti
1. Nelle more della piena operatività dell'Albo nazionale dei componenti delle commissioni giudicatrici, istituito presso l’ANAC ai sensi dell’art. 78 del
2. L’accettazione dell’incarico di componente delle commissioni giudicatrici è obbligatoria e, come tale, irrinunciabile, salvo i casi di accertato impedimento per cause di forza maggiore o di incompatibilità.
3. Ai fini di quanto disposto al comma 1, i Rappresentanti Legali delle Amministrazioni e degli Enti obbligati ad avvalersi della Stazione Unica Appaltante, ai sensi dell’art. 32, comma 3, della
Art. 29. Disposizioni in materia di validità delle graduatorie
1. In ragione delle limitazioni alle assunzioni, il termine di validità delle graduatorie dei concorsi pubblici indetti dalla Regione per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti al 31 dicembre 2017, è prorogato al 31 dicembre 2018.
2. È altresì prorogato al 31 dicembre 2018 il termine di validità delle graduatorie di cui all'articolo 4 della
3. La Regione, entro il termine di validità di cui al precedente comma, può utilizzare, in favore dei candidati idonei utilmente collocati, le predette graduatorie, al fine di valorizzare le professionalità interne e per l’esaurimento delle graduatorie stesse.
4. Il presente articolo si applica anche agli Enti dipendenti della Regione e alle società a partecipazione regionale totale o di controllo, ferme restando le rispettive facoltà assunzionali ai sensi delle vigenti disposizioni statali e regionali.
Art. 30. Tariffe per prestazioni sanitarie
1. Al comma 1 dell’art. 16 della
Art. 31. Disposizioni in materia di autorizzazione commerciale non alimentare
1. La autorizzazione commerciale non alimentare all’interno di medie strutture di vendita non comporta mutamento del settore merceologico qualora, entro i limiti massimi del 5% delle superfici di vendita, si inseriscano superfici alimentari; tanto ai soli fini del calcolo delle dotazioni a parcheggio, fermo restando l’obbligo di notifica sanitaria a norma del
Art. 32. Modifica all’art. 6 della
1. Il comma 4 dell’art. 6 della
“4. Nell’ipotesi di documentata impossibilità di reperimento, anche totale, delle aree di cui al precedente comma, il recupero potrà avvenire previa compensazione delle superfici mancanti attraverso la loro monetizzazione in base ai costi correnti di esproprio all’interno dell’area considerata.”.
Art. 33. Norme relative all’Ufficio di Gabinetto del Presidente della Regione
1. All’art. 2 della
“8 bis. L’Ufficio di Gabinetto è Ufficio di diretta collaborazione del Presidente della Regione, cui è preposto il Capo di Gabinetto scelto dal Presidente, intuitu personae, tra i dirigenti dell’ente o tra soggetti esterni all’amministrazione regionale in possesso dei requisiti previsti per l’accesso alla qualifica dirigenziale e fermi restando i limiti fissati dai precedenti commi 7 e 8.
8ter. L’Ufficio di Gabinetto del Presidente costituisce struttura dirigenziale che si colloca in posizione di autonomia rispetto ai Dipartimenti regionali per essere posto alle dirette dipendenze del Presidente della Giunta.
8quater. L’incarico di Capo di Gabinetto, avendo carattere fiduciario, può essere conferito per un periodo massimo non superiore alla durata effettiva del mandato del Presidente, ferma restando la possibilità di revoca anticipata per cessazione del rapporto fiduciario.”.
Art. 34. Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale
1. Il comma 3 dell’articolo 3 della
“3. Nelle more dell’approvazione della legge regionale di riordino del trasporto pubblico locale di cui all’art. 1, comma 7bis della
2. Dopo il comma 3 dell’articolo 3 della
“3bis. E’ prorogato al 30 giugno 2018 il termine di scadenza del distacco alle Province del personale regionale alle stesse attestato con deliberazione della Giunta regionale n. 280 del 29 marzo 2016 per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 3 del presente articolo.”.
3. All’articolo 1 comma 7 bis della legge regionale 30 aprile 2014, n. 7 la data “31 marzo 2016” è sostituita con “30 giugno 2018”.
4. Il comma 7 dell’articolo 1 della
“7. Nelle more dell’espletamento delle procedure di gara di cui al precedente comma 2, l’esercizio dei servizi di trasporto pubblico automobilistico di cui ai contratti sottoscritti da parte delle Amministrazioni Comunali a seguito di affidamento mediante procedure di gara secondo le vigenti disposizioni normative, aventi scadenza al 31 dicembre 2017, prosegue entro i termini delle rispettive clausole di estensione di efficacia contrattualmente previsti e comunque almeno sino al 30 giugno 2018 in applicazione all’articolo 5, paragrafo 5 del
5. Anche al fine di assicurare la prosecuzione del servizio di cui ai precedenti commi successivamente al termine del 30 settembre 2018, la Regione, in considerazione degli investimenti da effettuare, anche in cofinanziamento, da parte degli operatori, necessari al rinnovo del materiale rotabile in applicazione dell’art. 27, comma 11 bis, del
Art. 35. Entrata in vigore
1. La presente Legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.
[1] Lettera così modificata dall'art. 1 della
[2] La Corte costituzionale, con sentenza 21 dicembre 2021, n. 247, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui prevede che la quota aggiuntiva di spesa di personale connessa alla mobilità in entrata del personale a tempo indeterminato del soppresso ruolo speciale ad esaurimento, non rileva ai fini delle disposizioni di cui all’art. 1, comma 557, della
[3] Comma abrogato dall'art. 19 della
[4] Comma così modificato dall'art. 2 della
[5] Il termine di cui al presente comma è stato differito al 31.12.2018 dall'art. 38 della
[6] Comma già modificato dall'art. 1 della
[7] Comma già modificato dall'art. 1 della
[8] La Corte costituzionale, con sentenza 21 dicembre 2018, n. 238, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.
[9] Comma aggiunto dall'art. 1 della
[10] I termini di cui al presente articolo sono stati differiti al 31 dicembre 2020 dall'art. 24 della
[11] Comma così sostituito dall'art. 76 della