§ 1.5.23 - L.R. 30 dicembre 2017, n. 39.
Disposizioni in materia di scadenza di termini legislativi e nei vari settori di intervento della Regione Basilicata


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.5 ordinamento istituzionale e deleghe agli enti locali
Data:30/12/2017
Numero:39


Sommario
Art. 1.  Oggetto
Art. 2.  Riassunzione delle funzioni
Art. 3.  Esercizio delle funzioni
Art. 4.  Cessazione ruolo speciale ad esaurimento e trasferimento del personale
Art. 5.  Disposizioni di invarianza finanziaria
Art. 6.  Norme transitorie
Art. 7.  Modifiche all’art. 1 della legge regionale 25 luglio 1997, n. 34
Art. 8.  Disposizioni transitorie
Art. 9.  Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 8 gennaio 2016, n. 1 - Istituzione dell'Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche della Basilicata (E.G.R.I.B.)
Art. 10.  Modifiche ed integrazioni all’art. 32 della legge regionale 20 novembre 2017, n. 28 “Istituzione del Parco naturale regionale del Vulture e relativo Ente di gestione, ai sensi della legge regionale [...]
Art. 11.  Disposizioni di coordinamento
Art. 12.  Modifiche ed integrazioni all’art. 29 della legge regionale 20 novembre 2017, n. 28 “Istituzione del Parco regionale del Vulture e relativo Ente di gestione, ai sensi della legge regionale 28 giugno [...]
Art. 13.  Disposizioni in materia di procedure di gestione e controllo delle attività edilizie in zona sismica
Art. 14.  Disposizioni urgenti in materia di concessioni per lo sfruttamento di acque minerali e termali
Art. 15.  Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 11 gennaio 2017, n. 1 Nuova disciplina in materia di bonifica integrale, irrigazione e tutela del territorio e disposizioni urgenti per lo svolgimento [...]
Art. 16.  Modifica all’art. 10 della legge regionale 2 febbraio 1998, n. 8
Art. 17.  Modifica all’art. 3 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 33
Art. 18.  Modifica all’art. 5 della legge regionale 12 novembre 2004, n. 18 e successive modifiche. Procedura per il rilascio del titolo in sanatoria
Art. 19.  Modifica all’art. 13 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 30
Art. 20.  Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2016, n. 30
Art. 21.  Disposizioni in materia di Osservatorio dei Prezzi nel settore della sanità, in materia di farmacovigilanza e in materia di fascicolo sanitario elettronico
Art. 22.  Disposizioni in materia di Rete ecologica, di valorizzazione artistico-culturale, ambientale e del territorio
Art. 23.  Disposizioni in materia di autorizzazione delle strutture sanitarie
Art. 24.  Autorizzazione alla stipula di contratti per attività socio-assistenziale e socio-educative
Art. 25.  Modifica all’art. 7 della legge regionale 5 aprile 2000, n. 28
Art. 26.  Modifiche all’art. 17 “Completamento dei compiti e funzioni delle gestioni liquidatorie di cui all’art. 6 della legge regionale 1° luglio 2008, n. 12” della legge regionale 9 febbraio 2016, n. 3 [...]
Art. 27.  Disposizioni in materia di governance locale
Art. 28.  Disposizioni in materia di centralizzazione degli acquisti
Art. 29.  Disposizioni in materia di validità delle graduatorie
Art. 30.  Tariffe per prestazioni sanitarie
Art. 31.  Disposizioni in materia di autorizzazione commerciale non alimentare
Art. 32.  Modifica all’art. 6 della legge regionale 4 gennaio 2002, n. 8
Art. 33.  Norme relative all’Ufficio di Gabinetto del Presidente della Regione
Art. 34.  Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale
Art. 35.  Entrata in vigore


§ 1.5.23 - L.R. 30 dicembre 2017, n. 39.

Disposizioni in materia di scadenza di termini legislativi e nei vari settori di intervento della Regione Basilicata

(B.U. 30 dicembre 2017, n. 52)

 

CAPO I

RIASSUNZIONE IN CAPO ALLA REGIONE DELLE FUNZIONI DELEGATE A SEGUITO DELLA SOPPRESSIONE DELLE COMUNITÀ MONTANE E CESSAZIONE DEL RUOLO SPECIALE AD ESAURIMENTO DI CUI ALL’ARTICOLO 28 DELLA LEGGE REGIONALE 4 AGOSTO 2011, N. 17

 

Art. 1. Oggetto

1. Il presente capo detta disposizioni ai sensi dell’articolo 28 della legge regionale 4 marzo 2016, n. 5, nelle more del completamento del processo di riordino del sistema di governo locale, per il superamento delle Aree Programma di cui all’articolo 23 della legge regionale 30 dicembre 2010, n. 33, la riassunzione, in capo alla Regione, delle funzioni anche ad esse delegate a seguito della soppressione delle Comunità Montane e per la cessazione del ruolo speciale ad esaurimento di cui all’articolo 28 della legge regionale 4 agosto 2011, n. 17.

 

     Art. 2. Riassunzione delle funzioni

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018 le funzioni di cui alla legge regionale 10 novembre 1998, n. 42 e s.m.i., alla legge regionale 27 marzo 1995, n. 35 e s.m.i. ed alla legge regionale 14 dicembre 1998, n. 48 e s.m.i., delegate alle Aree Programma dall’articolo 26 della legge regionale 30 aprile 2014, n. 8 e s.m.i., sono riassunte dalla Regione e poste in capo al Dipartimento Politiche Agricole e Forestali. E’ fatta salva la previsione dell’articolo 7 della legge regionale 11 gennaio 2017, n. 1, come modificato dall’articolo 10, comma 2 della legge regionale 30 giugno 2017, n. 18, in ordine all’attuazione delle funzioni di cui alla legge regionale 10 novembre 1998, n. 42 mediante il Consorzio di Bonifica.

2. Le funzioni delle soppresse Comunità Montane in materia di tutela e sviluppo della montagna, di cui alla legge n. 97/1994 e alla legge regionale 19 maggio 1997, n. 23 e s.m.i., delegate alle relative gestioni commissariali previste dall’articolo 26 della legge regionale 30 aprile 2014, n. 8 e s.m.i, sono esercitate dalla Regione per il tramite delle gestioni liquidatorie delle soppresse Comunità Montane di cui all’articolo 17 della legge regionale 30 giugno 2017, n. 18.

3. La Regione può, con successivi provvedimenti amministrativi, conferire o delegare alle Unioni di comuni le funzioni di cui al presente articolo, fermo restando quanto già disposto dall’articolo 26 della legge regionale 30 aprile 2014, n. 8 e s.m.i, in favore dell’Unione di Comuni Alto Bradano.

 

     Art. 3. Esercizio delle funzioni

1. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adotta una o più deliberazioni contenenti le disposizioni necessarie all’effettivo esercizio delle funzioni di cui all’articolo 2 e la conseguente organizzazione strutturale e funzionale, provvedendo altresì all’assegnazione del personale di cui al successivo articolo 4, in considerazione della categoria di inquadramento e del profilo professionale posseduto da ciascuno e sulla base di criteri applicativi stabiliti previo confronto con le Organizzazioni sindacali regionali e previo parere del CICO. Con gli stessi atti la Giunta provvede, dettando specifiche disposizioni per lo scambio delle informazioni e la comunicazione degli atti rilevanti, a definire, in particolare:

a) le modalità di prosecuzione dei procedimenti già avviati al momento della riassunzione delle funzioni di cui alla legge regionale 27 marzo 1995, n. 35 e s.m.i. ed alla legge regionale 14 dicembre 1998, n. 48 e s.m.i;

b) le modalità di realizzazione delle opere già avviate ai sensi della legge regionale 19 maggio 1997, n. 23 e s.m.i.;

c) i progetti e le attività finanziati da fondi comunitari, nazionali e regionali non conclusi, oltre che le istanze di taglio acquisite ai sensi dell’articolo 15 della legge regionale 10 novembre 1998, n. 42, ancora inevase, secondo quanto previsto dal successivo articolo 6 [1].

2. Per l’esercizio delle funzioni di cui alla legge regionale 10 novembre 1998, n. 42 e s.m.i., in attuazione della previsione dell’articolo 7 della legge regionale 11 gennaio 2017, n. 1 e s.m.i., si individua il personale di cui al successivo articolo 4 da distaccare presso il Consorzio di Bonifica, previa stipula di apposita convenzione con la quale si disciplinano le modalità di gestione del rapporto di lavoro, fermi restando gli oneri a carico della Regione.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge cessa l’operatività delle Aree Programma e delle relative Conferenze dei Sindaci istituite ai sensi dell’articolo 23, comma 3 della legge regionale 30 dicembre 2010, n. 33, nonché delle strutture tecnico-amministrative di supporto alle stesse, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 6, comma 1.

 

     Art. 4. Cessazione ruolo speciale ad esaurimento e trasferimento del personale

1. A far data dal 1° gennaio 2018, il ruolo speciale ad esaurimento istituito ai sensi e per gli effetti dell’articolo 28 della legge regionale 4 agosto 2011, n. 17 è soppresso.

2. Il personale a tempo indeterminato delle soppresse Comunità Montane che, alla data del 31 dicembre 2017, è collocato nel ruolo speciale ad esaurimento di cui al precedente comma, è trasferito nei ruoli organici della Regione contestualmente alla riassunzione delle funzioni di cui all’articolo 2 e per l’esercizio delle stesse, nonché di quelle aventi carattere strumentale e di supporto.

3. La Giunta regionale, con atto deliberativo, provvede a rideterminare la dotazione organica della Regione tenendo conto della consistenza numerica e dell’inquadramento giuridico del personale trasferito.

4. Il personale di qualifica dirigenziale è riassorbito a valere sulle posizioni vacanti del ruolo unico regionale.

5. Il personale trasferito secondo le disposizioni del presente capo mantiene la posizione giuridica ed economica posseduta all’atto del trasferimento, con riferimento alle voci fisse e continuative, ivi compresa l’anzianità di servizio già maturata e il trattamento accessorio in godimento sino alla sottoscrizione del primo contratto decentrato integrativo successivo al trasferimento nei ruoli organici regionali, stipulato dopo l’entrata in vigore della presente legge.

6. Le risorse già destinate a finanziare gli istituti di cui all’articolo 15 del contratto collettivo nazionale di lavoro 1 aprile 1999, (CCNL Regioni – Autonomie Locali, personale del comparto) e all’articolo 26 del contratto collettivo nazionale di lavoro 23 dicembre 1999 (CCNL Regioni – Autonomie Locali, Area Dirigenza), per il personale trasferito dal ruolo speciale soppresso, confluiscono nelle corrispondenti risorse della Regione.

 

     Art. 5. Disposizioni di invarianza finanziaria

1. Dall’applicazione delle disposizioni del presente capo non derivano nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico del bilancio regionale.

2. Ai sensi dell’articolo 36 comma 3 della legge regionale 8 agosto 2012, n. 16, la quota aggiuntiva di spesa di personale connessa alla mobilità in entrata del personale a tempo indeterminato del soppresso ruolo speciale ad esaurimento, non rileva ai fini delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni e integrazioni, e all'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni e integrazioni, nello stretto limite delle risorse riconducibili alla copertura della spesa già sostenuta per tali dipendenti dagli enti di provenienza [2].

3. [Le cessazioni, a qualsiasi titolo, del rapporto di lavoro del personale di cui al comma precedente non saranno in ogni caso computate nelle quote percentuali di turn over ai fini della determinazione delle facoltà assunzionali della Regione] [3].

 

     Art. 6. Norme transitorie

1. Al fine di consentire alla Regione il completo esercizio delle funzioni di cui all’articolo 3 comma 1, lett. c) del presente capo, garantendo la continuità dell’attività amministrativa ed operativa, i Comuni Capofila delle Aree programma di cui alla legge regionale 30 dicembre 2010, n. 33 e s.m.i., provvedono alla conclusione dei progetti e/o delle attività finanziati da fondi comunitari, nazionali e regionali in corso alla data del 31 dicembre 2017, ivi compreso il riscontro delle istanze di taglio boschi acquisite, alla stessa data, ai sensi dell’art.15 della legge regionale 10 novembre 1998, n. 42, avvalendosi del personale a tempo indeterminato del soppresso ruolo speciale ad esaurimento che, alla medesima data, vi presta servizio. Il predetto personale continua ad operare in posizione di distacco funzionale per il tempo strettamente necessario al completamento dei relativi progetti e, per quanto attiene il rilascio delle autorizzazioni al taglio dei boschi, fino al recepimento della specifica modifica normativa. L’individuazione del personale è effettuata d’intesa tra il Comune Capofila e il Dipartimento Politiche Agricole e Forestali [4].

2. Per lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 2 comma 2 della presente legge, i Commissari liquidatori si avvalgono del personale del soppresso ruolo speciale ad esaurimento, secondo quanto previsto dall’articolo 17 comma 5 della legge regionale 30 giugno 2017, n. 18. L’individuazione del relativo personale, che continua ad operare presso le predette gestioni in posizione di distacco funzionale fino al completamento del processo di liquidazione, è effettuata d’intesa tra i Commissari Liquidatori e l’Ufficio Autonomie Locali e Decentramento Amministrativo del Dipartimento Presidenza, sentito il Dipartimento Politiche Agricole e Forestali.

3. Il personale a tempo indeterminato del soppresso ruolo speciale ad esaurimento che, alla data di entrata in vigore della presente legge presta servizio in posizione di distacco presso le sedi degli Uffici dei Giudici di Pace ai sensi dell’articolo 23 della legge regionale 16 aprile 2013, n. 7 s.m.i., continua ad operare presso le predette sedi nei termini, nei tempi e secondo le modalità previste dai protocolli di intesa stipulati ai sensi dell’articolo 26 comma 4 della legge regionale 30 aprile 2014, n. 8.

4. I lavoratori di cui all’articolo 28 comma 8 della legge regionale 4 agosto 2011, n. 17 impiegati nelle funzioni di cui alla legge regionale 10 novembre 1998, n. 42 smi, a far data dal 1° gennaio 2018, sono assegnati al Consorzio di bonifica e potranno continuare ad essere utilizzati presso i medesimi Comuni in cui risultano assegnati alla data del 31 dicembre 2017, anche nelle more dell’effettivo esercizio da parte del medesimo Consorzio delle funzioni di cui all’articolo 7 della legge regionale 11 gennaio 2017, n. 1 s.m.i. La Regione riconosce ai soggetti utilizzatori il contributo di cui all’art. 4, comma 4, della legge regionale 19 gennaio 2005, n. 2 e s.m.i.

5. Il personale titolare di rapporto di lavoro a tempo determinato o flessibile in corso al momento dell’entrata in vigore della presente legge, impiegato nello svolgimento delle attività relative alle funzioni di cui al precedente articolo 2 continua ad operare presso gli enti destinatari delle predette funzioni sino al termine previsto dai relativi contratti.

6. Nei confronti del personale attestato alle Aree Programma o alle gestioni commissariali delle disciolte Comunità Montane in possesso dei requisiti di cui all’articolo 20, commi 1 e 2 del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 13 del medesimo articolo 20.

 

CAPO II

DISPOSIZIONI DI MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 25 LUGLIO 1997, N. 34

 

     Art. 7. Modifiche all’art. 1 della legge regionale 25 luglio 1997, n. 34

1. Alle disposizioni di cui alla legge regionale 25 luglio 1997, n. 34, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 dell’art. 1 è così sostituito:

“La Giunta regionale, di intesa con l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, determina le modalità ed i limiti per l’ammissibilità del diritto al rimborso delle spese legali sostenute dai Consiglieri e dagli Amministratori regionali nei casi di cui al comma 1”;

b) il comma 3 dell’art. 1 è abrogato.

 

     Art. 8. Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni di modifica di cui al precedente articolo 7 si applicano ai procedimenti giudiziari avviati dopo l’entrata in vigore della presente legge.

2. Le istanze relative ai procedimenti giudiziari avviati o definiti alla data di entrata in vigore della presente legge sono in ogni caso subordinati alla verifica della sussistenza anche dei seguenti presupposti:

a) assenza di conflitto d’interessi con l’Amministrazione regionale;

b) valutazione di congruità delle parcelle da parte delle competenti strutture regionali prioritariamente in relazione alla complessità delle fattispecie.

 

CAPO III

DISPOSIZIONI VARIE

 

     Art. 9. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 8 gennaio 2016, n. 1 - Istituzione dell'Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche della Basilicata (E.G.R.I.B.)

1. Il comma 2 dell’art. 10 della legge regionale 8 gennaio 2016, n. 1 è abrogato.

2. All’art. 12 della legge regionale 8 gennaio 2016, n. 1, dopo il comma 1 è inserito il seguente comma 1 bis:

“1 bis. All’E.G.R.I.B., in quanto ente di nuova istituzione, è consentita capacità assunzionale necessaria a sostenere l’adeguata operatività nei limiti delle disposizioni di cui all’art. 9, comma 36 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.”

 

     Art. 10. Modifiche ed integrazioni all’art. 32 della legge regionale 20 novembre 2017, n. 28 “Istituzione del Parco naturale regionale del Vulture e relativo Ente di gestione, ai sensi della legge regionale 28 giugno 1994, n. 28”

1. Al comma 2 dell’art. 32 della legge regionale 20 novembre 2017, n. 28, le parole “in applicazione della legge regionale 24 luglio 2017, n. 19, art. 22, comma 3” sono abrogate.

2. Al comma 2 dell’art. 32 della legge regionale 20 novembre 2017, n. 28, dopo le parole “Dirigenti regionali”, sono inserite le parole “anche in quiescenza, nel rispetto della Circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 6/2014, ”.

 

     Art. 11. Disposizioni di coordinamento

1. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale adotta apposito disegno di legge di riordino normativo in materia di aree protette e di modifica della legge regionale 20 novembre 2017, n. 28 ai fini dell’adeguamento della normativa regionale ai principi ed alle procedure di cui al D. Lgs. n. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio", alle procedure di cui al D.P.R. n. 31/2017 e nel rispetto dell’Intesa sottoscritta il 14 settembre 2011.

 

     Art. 12. Modifiche ed integrazioni all’art. 29 della legge regionale 20 novembre 2017, n. 28 “Istituzione del Parco regionale del Vulture e relativo Ente di gestione, ai sensi della legge regionale 28 giugno 1994, n. 28”

1. Al comma 2 dell’art. 29 della legge regionale 20 novembre 2017, n. 28, le parole “31 ottobre” sono sostituite con le parole “31 dicembre”.

2. Al comma 5 dell’art. 29 della legge regionale 20 novembre 2017, n. 28, le parole “31 maggio” sono sostituite con le parole “30 aprile”.

 

     Art. 13. Disposizioni in materia di procedure di gestione e controllo delle attività edilizie in zona sismica

1. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adotta apposito disegno di legge inteso ad adeguare la normativa regionale vigente al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

2. Nelle more dell’entrata in vigore della legge di cui al precedente comma, la Giunta regionale, sentita la Commissione Consiliare competente, adotta direttive di carattere transitorio, in applicazione dei principi e delle disposizioni di dettaglio di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

3. Le direttive di cui al precedente comma possono prevedere i pertinenti oneri istruttori.

 

     Art. 14. Disposizioni urgenti in materia di concessioni per lo sfruttamento di acque minerali e termali

1. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adotta un disegno di legge volto ad adeguare le procedure previste dalla disciplina regionale vigente in materia di ricerca e coltivazione delle acque minerali , termali e di sorgente ai principi di tutela della concorrenza, di libertà di stabilimento, di trasparenza e di non discriminazione.

2. Nelle more dell’attuazione delle previsioni di cui al comma 1 del presente articolo, le concessioni in scadenza possono essere prorogate fino ai nuovi affidamenti secondo procedure ad evidenza pubblica e comunque fino al 30 giugno 2018 [5].

 

     Art. 15. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 11 gennaio 2017, n. 1 Nuova disciplina in materia di bonifica integrale, irrigazione e tutela del territorio e disposizioni urgenti per lo svolgimento delle prime elezioni consortili del Consorzio di Bonifica della Basilicata

1. I termini per l’espletamento degli adempimenti previsti dagli articoli 3, 9 e 34 della legge regionale 11 gennaio 2017, n. 1 sono prorogati di dodici mesi.

2. Al fine di avviare l’ordinario esercizio istituzionale del Consorzio di Bonifica della Basilicata, nelle more dell’adozione degli atti di cui all’art. 34, comma 3, della predetta legge regionale n. 1/2017, il Commissario straordinario convoca le ditte consorziate ed indice le prime elezioni dei membri dell’assemblea consortile, di cui all’art. 18 della citata legge regionale n. 1/2017.

3. All’elezione della prima assemblea consortile si procederà sulla base delle disposizioni contenute nella legge regionale n. 1/2017 e, per quanto non in essa disciplinato, troveranno applicazione le disposizioni contenute nello Statuto del disciolto Consorzio di bonifica di Bradano e Metaponto.

4. L’elenco delle ditte consorziate aventi diritto al voto sarà redatto dal Commissario straordinario sulla base dell’elenco delle ditte iscritte nell’ultimo ruolo di contribuzione consortile formulato dai disciolti Consorzi di Bonifica ed in regola con i pagamenti.

5. L’entità della contribuzione ed il numero delle ditte da considerare per l’individuazione delle sezioni previste dall’art. 16, commi 11, 12 e 13 della legge regionale n. 1/2017, scaturiranno dalla somma delle entità della contribuzione e delle ditte descritte in ciascun ultimo ruolo formulato dai disciolti Consorzi di Bonifica ed in regola con i pagamenti.

6. Successivamente alla proclamazione degli eletti nella prima assemblea consortile, le funzioni di convocazione previste dall’art. 20, comma 2, della legge regionale 11 gennaio 2017, n. 1, saranno esercitate dal Commissario straordinario.

7. Con l’insediamento dell’organo amministrativo ordinario del Consorzio, previsto dall’art. 20 della legge regionale 11 gennaio 2017, n. 1, cessano le funzioni del Commissario straordinario nominato ai sensi dell’art. 34 della predetta legge regionale n. 1/2017.

8. Il presente articolo non comporta oneri finanziari a carico della Regione.

 

     Art. 16. Modifica all’art. 10 della legge regionale 2 febbraio 1998, n. 8

1. Dopo il comma 11 dell’articolo 10 della legge regionale 2 febbraio 1998, n. 8 è inserito il seguente comma 12:

“12. I contratti di lavoro di cui al precedente comma 7 non rientrano tra gli incarichi di cui all’articolo 5 comma 5, del D.L. n. 78 del 2010.”.

 

     Art. 17. Modifica all’art. 3 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 33

1. Ai commi 1 e 2 dell’articolo 3 della legge 30 dicembre 2016, n. 33, il termine “31 dicembre 2017” è sostituito con il termine “31 dicembre 2018”.

 

     Art. 18. Modifica all’art. 5 della legge regionale 12 novembre 2004, n. 18 e successive modifiche. Procedura per il rilascio del titolo in sanatoria

1. Al comma 3 dell’articolo 5 della legge regionale 12 novembre 2004, n. 18, le parole “entro il 31 dicembre 2017” sono sostituite con le parole “entro il 31 dicembre 2018”.

 

     Art. 19. Modifica all’art. 13 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 30

1. Il comma 5 dell’art. 13 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 30 è così sostituito:

“5. La Giunta regionale può rimodulare l’importo delle tariffe di cui al presente articolo.”.

 

     Art. 20. Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2016, n. 30

1. Il comma 1 dell’art. 2 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 30 è così modificato:

“1. Gli accertamenti e le ispezioni degli impianti termici di cui all’art. 9 del D.P.R. n. 74/2013 sono delegati per la provincia di Potenza alla Provincia ed al Comune di Potenza per i territori di propria competenza e per la provincia di Matera alla Provincia per tutto il territorio di sua competenza, comprensivo dei comuni con più di 40.000 abitanti.

Le Province di Potenza e Matera ed il Comune di Potenza di seguito sono denominate autorità competenti.”.

2. Sono abrogati i commi 1 e 2 dell’art. 18 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 30.

 

     Art. 21. Disposizioni in materia di Osservatorio dei Prezzi nel settore della sanità, in materia di farmacovigilanza e in materia di fascicolo sanitario elettronico

1. Per le finalità previste dal comma 1 dell’art. 22 della legge regionale 30 giugno 2017, n. 18 recante “Prima variazione al bilancio di previsione pluriennale 2017/2019" i contratti di collaborazione in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, sono prorogati fino al 30 giugno 2018.

2. La spesa relativa alla proroga dei contratti di cui al precedente comma 1, quantificata nella misura massima di euro 112.000,00 è assicurata a valere sugli stanziamenti del bilancio pluriennale 2017/2019 per l’esercizio 2018, dalle risorse stanziate sulla Missione 13 Programma 01.

3. Per le finalità previste dal comma 3 dell’art. 22 della legge regionale 30 giugno 2017, n. 18 recante “Prima variazione al bilancio di previsione pluriennale 2017/2019" i contratti di collaborazione in essere alla data di entrata in vigore della presente legge sono prorogati fino al 30 giugno 2018.

4. La spesa relativa alla proroga del contratto di cui al precedente comma 3, quantificata in euro 16.000,00, è assicurata a valere sugli stanziamenti del bilancio pluriennale 2017/2019, per l'esercizio 2018, dalle risorse stanziate sulla Missione 13 Programma 01.

5. Per le finalità previste dal comma 5 dell’art. 22 della legge regionale 30 giugno 2017, n. 18 recante “Prima variazione al bilancio di previsione pluriennale 2017/2019" i contratti di collaborazione in essere alla data di entrata in vigore della presente legge sono prorogati fino al 30 giugno 2018.

6. La spesa relativa alla proroga dei contratti di cui al precedente comma 5, quantificata in euro 36.000,00, è assicurata dalle risorse di cui al Fondo Sanitario Regionale assegnate all’Azienda Ospedaliera regionale San Carlo, a valere sulla Missione 13 Programma 01 del bilancio pluriennale 2017-2019, per l’esercizio 2018.

 

     Art. 22. Disposizioni in materia di Rete ecologica, di valorizzazione artistico-culturale, ambientale e del territorio

1. Per le finalità previste dal comma 1 dell’art. 23 della legge regionale 30 giugno 2017, n. 18 recante “Prima variazione al bilancio di previsione pluriennale 2017/2019" i contratti di collaborazione stipulati per tali finalità, inerenti la Rete ecologica e l’Infrastrutturazione verde ed in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, sono prorogati fino al 31 agosto 2018 [6].

2. Per le finalità previste dal comma 1 dell’art. 24 della legge regionale 30 giugno 2017, n. 18 recante “Prima variazione al bilancio di previsione pluriennale 2017/2019" i contratti di collaborazione stipulati per tali finalità, inerenti la valorizzazione artistico-culturale, la valorizzazione ambientale e del territorio ed in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, sono prorogati fino al 31 agosto 2018 [7].

3. La spesa relativa alla proroga dei contratti di cui ai precedenti commi 1 e 2, quantificata nella misura massima di euro 195.000,00 è assicurata, a valere sugli stanziamenti del bilancio pluriennale 2017-2019, per l’esercizio 2018, sulla Missione 01 Programma 11.

 

     Art. 23. Disposizioni in materia di autorizzazione delle strutture sanitarie [8]

1. Le strutture sanitarie di cui all’art. 1, comma 1 della legge regionale 14 ottobre 2008, n. 25 e smi, per le quali la competente Commissione Tecnica Aziendale esprime parere di adeguatezza del piano di adeguamento ai requisiti previsti dalla normativa vigente, devono ultimare i relativi lavori entro il termine di anni tre dalla espressione del suddetto parere.

2. Le strutture sanitarie di cui al comma 1 per le quali la competente Commissione Tecnica Aziendale alla data del 31 dicembre 2017 ha già espresso parere di adeguatezza del piano di adeguamento ai requisiti previsti dalla normativa vigente, devono ultimare i relativi lavori entro il termine di anni tre decorrenti dall’entrata in vigore della presente legge [9].

 

     Art. 24. Autorizzazione alla stipula di contratti per attività socio-assistenziale e socio-educative

1. Gli Enti Locali e le Aziende Sanitarie Locali sono autorizzati a stipulare, con i gestori delle strutture e dei servizi per attività socio-assistenziali, socio-educative di cui alla legge regionale 14 febbraio 2007, n. 4, che abbiano contratti e/o convenzioni in corso con la pubblica amministrazione anche in regime di proroga, ossia già operanti, accordi di continuità dei contratti e delle convenzioni in corso o in scadenza per la continuità delle prestazioni in corso di erogazione.

2. Entro e non oltre il 31 dicembre 2018 gli accordi di cui al comma 1 saranno ritenuti validi.

3. Gli accordi di cui al comma 1 non possono modificare le condizioni contrattuali già in essere, anche se in regime di proroga, con particolare riferimento alle tariffe applicate, fatto salvo quanto previsto dal comma 4.

4. Gli Enti locali e le Aziende Sanitarie Locali possono determinare unilateralmente, per il periodo di decorrenza dell’accordo di continuità, una riduzione dello 0,5% delle tariffe precedentemente applicate e già adeguate agli indici ISTAT ed ai rinnovi contrattuali.

5. Le procedure in corso per l’affidamento dei Servizi di cui al comma 1, alla data del presente provvedimento proseguono l’iter avviato.

6. Qualora entro il 31 dicembre 2017 i nuovi ambiti socio territoriali di cui alla deliberazione di Giunta regionale 7 luglio 2015, n. 917, non provvedano a svolgere i compiti ad essi attribuiti dalla programmazione regionale compreso lo svolgimento delle nuove gare per l’affidamento dei servizi, la Giunta regionale nomina commissari ad acta per la gestione dei servizi con oneri a carico dei Comuni ricompresi nei medesimi ambiti socio territoriali.

 

     Art. 25. Modifica all’art. 7 della legge regionale 5 aprile 2000, n. 28

1. All’art. 7, comma 2 della legge regionale 5 aprile 2000, n. 28 le parole “presieduta dal responsabile del Dipartimento di Prevenzione” sono sostituite dalle seguenti “presieduta dal Direttore dell’Unità operativa Igiene e Sanità Pubblica o suo delegato”.

 

     Art. 26. Modifiche all’art. 17 “Completamento dei compiti e funzioni delle gestioni liquidatorie di cui all’art. 6 della legge regionale 1° luglio 2008, n. 12” della legge regionale 9 febbraio 2016, n. 3 “Legge di stabilità regionale 2016”

1. All’art. 17 della legge regionale 9 febbraio 2016, n. 3, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti commi 3 bis e 3 ter:

“3bis. In deroga all’ art. 6 comma 1 della legge regionale 1° luglio 2008, n. 12 e s.m.i. le Aziende Sanitarie di Potenza e Matera, con oneri a carico dei rispettivi bilanci e comunque nel rispetto degli equilibri dei relativi saldi, possono individuare i Commissari liquidatori di cui al medesimo art.6, scegliendoli tra persone di comprovata professionalità ed esperienza in materia di enti pubblici, nel rispetto delle disposizioni in tema di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi di cui al D. Lgs. n. 39/2013 e s.m.i. Il provvedimento di nomina diviene efficace successivamente alla presa d’atto da parte del Presidente della Giunta regionale. Il compenso annuo omnicomprensivo del Commissario è parametrato alla retribuzione prevista per un dirigente di struttura semplice nell’ambito del contratto della dirigenza SPTA sanità. I Commissari, in prosieguo con l’attuale assetto delle Gestioni Liquidatorie e senza soluzione di continuità né ulteriori oneri, si avvalgono delle strutture, delle risorse umane, dei mezzi e dell’organizzazione amministrativa delle Aziende sanitarie.

3ter. Qualora nominati, i Commissari di cui al precedente comma relazionano semestralmente al Presidente della Giunta regionale e alla competente Commissione Consiliare Permanente sullo stato dell’attività liquidatoria.”.

 

     Art. 27. Disposizioni in materia di governance locale [10]

1. Con riferimento alle funzioni non fondamentali trasferite alla Regione ai sensi degli artt. 3 e 4 della legge regionale 6 novembre 2015, n. 49, il termine di scadenza della delega alle Province delle funzioni in materia di cultura, biblioteche, pinacoteche e musei, così come indicato dalla apposita deliberazione della Giunta regionale n. 280 del 29 marzo 2016, è prorogato al 31 dicembre 2018.

2. E’ prorogato al 31 dicembre 2018 il termine di scadenza del distacco alle Province del personale regionale alle stesse attestato con deliberazione della Giunta regionale n. 280 del 29 marzo 2016 per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 del presente articolo.

 

     Art. 28. Disposizioni in materia di centralizzazione degli acquisti

1. Nelle more della piena operatività dell'Albo nazionale dei componenti delle commissioni giudicatrici, istituito presso l’ANAC ai sensi dell’art. 78 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, al fine di assicurare il principio di rotazione nella composizione delle commissioni giudicatrici degli appalti da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, i dirigenti della Regione Basilicata e delle Amministrazioni e degli Enti per i quali la Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata funge anche da Centrale di Committenza o da Soggetto Aggregatore sono iscritti d’ufficio all’Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici tenuto presso la medesima Stazione Unica Appaltante.

2. L’accettazione dell’incarico di componente delle commissioni giudicatrici è obbligatoria e, come tale, irrinunciabile, salvo i casi di accertato impedimento per cause di forza maggiore o di incompatibilità.

3. Ai fini di quanto disposto al comma 1, i Rappresentanti Legali delle Amministrazioni e degli Enti obbligati ad avvalersi della Stazione Unica Appaltante, ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge regionale 8 agosto 2013, n. 18 e s.m.i., sono tenuti a trasmettere al Dirigente generale della SUA – RB, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, l’elenco dei dirigenti in servizio presso le rispettive strutture.

 

     Art. 29. Disposizioni in materia di validità delle graduatorie

1. In ragione delle limitazioni alle assunzioni, il termine di validità delle graduatorie dei concorsi pubblici indetti dalla Regione per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti al 31 dicembre 2017, è prorogato al 31 dicembre 2018.

2. È altresì prorogato al 31 dicembre 2018 il termine di validità delle graduatorie di cui all'articolo 4 della legge regionale 25 ottobre 2010, n. 31 relative a selezioni per progressioni verticali indette antecedentemente all'entrata in vigore del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e comunque approvate al 31 dicembre 2010.

3. La Regione, entro il termine di validità di cui al precedente comma, può utilizzare, in favore dei candidati idonei utilmente collocati, le predette graduatorie, al fine di valorizzare le professionalità interne e per l’esaurimento delle graduatorie stesse.

4. Il presente articolo si applica anche agli Enti dipendenti della Regione e alle società a partecipazione regionale totale o di controllo, ferme restando le rispettive facoltà assunzionali ai sensi delle vigenti disposizioni statali e regionali.

 

     Art. 30. Tariffe per prestazioni sanitarie

1. Al comma 1 dell’art. 16 della legge regionale 30 giugno 2017, n. 18 le parole “fino al 31 dicembre 2017 sono sostituite con le parole “fino al 31 dicembre 2018”.

 

     Art. 31. Disposizioni in materia di autorizzazione commerciale non alimentare

1. La autorizzazione commerciale non alimentare all’interno di medie strutture di vendita non comporta mutamento del settore merceologico qualora, entro i limiti massimi del 5% delle superfici di vendita, si inseriscano superfici alimentari; tanto ai soli fini del calcolo delle dotazioni a parcheggio, fermo restando l’obbligo di notifica sanitaria a norma del regolamento CE 852/04.

 

     Art. 32. Modifica all’art. 6 della legge regionale 4 gennaio 2002, n. 8

1. Il comma 4 dell’art. 6 della legge regionale 4 gennaio 2002, n. 8, è così sostituito:

“4. Nell’ipotesi di documentata impossibilità di reperimento, anche totale, delle aree di cui al precedente comma, il recupero potrà avvenire previa compensazione delle superfici mancanti attraverso la loro monetizzazione in base ai costi correnti di esproprio all’interno dell’area considerata.”.

 

     Art. 33. Norme relative all’Ufficio di Gabinetto del Presidente della Regione

1. All’art. 2 della legge regionale 25 ottobre 2010, n. 31, sono aggiunti i seguenti commi:

“8 bis. L’Ufficio di Gabinetto è Ufficio di diretta collaborazione del Presidente della Regione, cui è preposto il Capo di Gabinetto scelto dal Presidente, intuitu personae, tra i dirigenti dell’ente o tra soggetti esterni all’amministrazione regionale in possesso dei requisiti previsti per l’accesso alla qualifica dirigenziale e fermi restando i limiti fissati dai precedenti commi 7 e 8.

8ter. L’Ufficio di Gabinetto del Presidente costituisce struttura dirigenziale che si colloca in posizione di autonomia rispetto ai Dipartimenti regionali per essere posto alle dirette dipendenze del Presidente della Giunta.

8quater. L’incarico di Capo di Gabinetto, avendo carattere fiduciario, può essere conferito per un periodo massimo non superiore alla durata effettiva del mandato del Presidente, ferma restando la possibilità di revoca anticipata per cessazione del rapporto fiduciario.”.

 

     Art. 34. Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale

1. Il comma 3 dell’articolo 3 della legge regionale 6 novembre 2015, n. 49 è così sostituito:

“3. Nelle more dell’approvazione della legge regionale di riordino del trasporto pubblico locale di cui all’art. 1, comma 7bis della legge regionale 30 aprile 2014, n. 7, e comunque fino al 30 giugno 2018, le Province continuano ad esercitare le attività connesse alla gestione del contratto dei servizi di trasporto pubblico locale, compresa la vigilanza sulla regolarità dell’esercizio e sulla qualità del servizio svolgendo le funzioni di natura sanzionatoria.”.

2. Dopo il comma 3 dell’articolo 3 della legge regionale 6 novembre 2015, n. 49 è aggiunto il seguente comma 3bis:

“3bis. E’ prorogato al 30 giugno 2018 il termine di scadenza del distacco alle Province del personale regionale alle stesse attestato con deliberazione della Giunta regionale n. 280 del 29 marzo 2016 per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 3 del presente articolo.”.

3. All’articolo 1 comma 7 bis della legge regionale 30 aprile 2014, n. 7 la data “31 marzo 2016” è sostituita con “30 giugno 2018”.

4. Il comma 7 dell’articolo 1 della legge regionale 30 aprile 2014, n. 7 è così sostituito:

“7. Nelle more dell’espletamento delle procedure di gara di cui al precedente comma 2, l’esercizio dei servizi di trasporto pubblico automobilistico di cui ai contratti sottoscritti da parte delle Amministrazioni Comunali a seguito di affidamento mediante procedure di gara secondo le vigenti disposizioni normative, aventi scadenza al 31 dicembre 2017, prosegue entro i termini delle rispettive clausole di estensione di efficacia contrattualmente previsti e comunque almeno sino al 30 giugno 2018 in applicazione all’articolo 5, paragrafo 5 del Regolamento CE n. 1370/2007 del Parlamento e del Consiglio Europeo.

5. Anche al fine di assicurare la prosecuzione del servizio di cui ai precedenti commi successivamente al termine del 30 settembre 2018, la Regione, in considerazione degli investimenti da effettuare, anche in cofinanziamento, da parte degli operatori, necessari al rinnovo del materiale rotabile in applicazione dell’art. 27, comma 11 bis, del D. Lgs. 24 aprile 2017 n. 50, provvede ad assumere i provvedimenti di cui all’art. 4, Paragrafo 4, del Regolamento CE n. 1370 del 23 ottobre 2007 [11].

 

     Art. 35. Entrata in vigore

1. La presente Legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.


[1] Lettera così modificata dall'art. 1 della L.R. 28 marzo 2018, n. 5.

[2] La Corte costituzionale, con sentenza 21 dicembre 2021, n. 247, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui prevede che la quota aggiuntiva di spesa di personale connessa alla mobilità in entrata del personale a tempo indeterminato del soppresso ruolo speciale ad esaurimento, non rileva ai fini delle disposizioni di cui all’art. 1, comma 557, della L. 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni e integrazioni, nello stretto limite delle risorse riconducibili alla copertura della spesa già sostenuta per tali dipendenti dagli enti di provenienza.

[3] Comma abrogato dall'art. 19 della L.R. 31 maggio 2022, n. 9.

[4] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 28 marzo 2018, n. 5.

[5] Il termine di cui al presente comma è stato differito al 31.12.2018 dall'art. 38 della L.R. 29 giugno 2018, n. 11. La Corte costituzionale, con sentenza 9 novembre 2020, n. 233, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 38, L.R. 11/2018.

[6] Comma già modificato dall'art. 1 della L.R. 30 marzo 2018, n. 7 e così ulteriormente modificato dall'art. 66 della L.R. 29 giugno 2018, n. 11.

[7] Comma già modificato dall'art. 1 della L.R. 30 marzo 2018, n. 7 e così ulteriormente modificato dall'art. 66 della L.R. 29 giugno 2018, n. 11.

[8] La Corte costituzionale, con sentenza 21 dicembre 2018, n. 238, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.

[9] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 29 gennaio 2018, n. 1.

[10] I termini di cui al presente articolo sono stati differiti al 31 dicembre 2020 dall'art. 24 della L.R. 13 marzo 2019, n. 4.

[11] Comma così sostituito dall'art. 76 della L.R. 29 giugno 2018, n. 11. La disposizione di modifica è stata abrogata dall'art. 3 della L.R. 24 settembre 2018, n. 25.