Settore: | Codici regionali |
Regione: | Basilicata |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.5 consulte, commissioni, comitati |
Data: | 14/07/2006 |
Numero: | 11 |
Sommario |
Art. 1. Finalità della legge. |
Art. 2. Relazioni funzionali tra amministrazione regionale ed enti subregionali. |
Art. 3. Soppressione del Comitato Regionale di Controllo e delle Sezioni Territoriali di Potenza, Matera, Lagonegro e Melfi. |
Art. 4. Soppressione del Consiglio regionale dell’Economia e del Lavoro (CREL). |
Art. 5. Modifiche alla Legge Regionale 24 giugno 1997 n. 30. |
Art. 6. Soppressione dell’Istituto F.S. Nitti – Agenzia Regionale per lo Sviluppo delle Risorse Amministrative ed Organizzative. |
Art. 7. Soppressione dell’Ente Basilicata Lavoro (ELBA). |
Art. 8. Modifiche alla Legge Regionale 8 settembre 1998 n. 29. |
Art. 9. Gestione straordinaria dell’Azienda di Promozione Turistica e modifiche alla Legge Regionale 30 luglio 1996 n. 34. |
Art. 10. Gestione straordinaria dell’Agenzia Lucana per lo Sviluppo e Innovazione in Agricoltura (A.L.S.I.A.) e modifiche alla Legge Regionale 7 agosto 1996 n. 38. |
Art. 11. Modifiche alla Legge Regionale 24 giugno 1996 n. 29 – Riordino degli enti di edilizia residenziale pubblica. |
Art. 12. Modifiche alla Legge Regionale 12 marzo 2001 n. 15 – Istituzione dell’Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (A.R.B.E.A.). |
Art. 13. Modifiche alla Legge Regionale 4 marzo 1997 n. 11 – Norme per l’attuazione del diritto allo studio universitario in Basilicata. |
Art. 14. Modifiche alla Legge Regionale 19 maggio 1997 n. 27 – Istituzione dell’Agenzia Regionale per l’Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.). |
Art. 15. Modifiche alla Legge Regionale 7 gennaio 1998 n. 2 – Istituzione dell’Ente di gestione del Parco archeologico storico-naturale delle Chiese rupestri del Materano. |
Art. 16. Modifiche alla Legge Regionale 24 novembre 1997 n. 47 – Istituzione del Parco naturale di Gallipoli Cognato–Piccole Dolomiti Lucane. |
Art. 17. Controllo. |
Art. 18. Modalità del controllo. |
Art. 19. Vigilanza. |
Art. 20. Modifiche alla Legge Regionale 5 aprile 2000 n. 32 - Nuove norme per l'effettuazione delle nomine di competenza regionale. |
Art. 21. Abrogazioni. |
Art. 22. Norma transitoria. |
Art. 23. Pubblicazione della legge. |
§ 2.5.29 – L.R. 14 luglio 2006, n. 11.
Riforma e riordino degli Enti ed Organismi subregionali.
(B.U. 15 luglio 2006, n. 36 bis).
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1. Finalità della legge.
1. La presente legge detta disposizioni di riordino e di revisione degli enti ed organismi cui afferiscono le nomine e le designazioni di competenza regionale in attuazione dell’articolo 1 della
2. Le norme di cui alla presente legge sono dirette a realizzare una più organica definizione dell’assetto delle funzioni e dei poteri tra Regione, Enti ed altre istituzioni. A tal fine esse stabiliscono principi generali comuni di organizzazione e controllo, in termini di maggiore responsabilizzazione, semplificazione organizzativa, riaccorpamento funzionale e riduzione dei costi.
Art. 2. Relazioni funzionali tra amministrazione regionale ed enti subregionali.
1. L'articolazione delle funzioni e delle competenze degli enti ed organismi di cui alla presente legge risponde al principio della distinzione e del raccordo tra indirizzo politico, posto in capo al governo regionale, ed autonomia gestionale, affidata agli organi di vertice degli enti.
2. La Giunta regionale procede alla verifica della congruità delle relazioni funzionali tra gli enti strumentali e gli uffici regionali e provvede all’eventuale ridefinizione delle declaratorie funzionali.
TITOLO II
SOPPRESSIONE DI ENTI ED ORGANISMI
Art. 3. Soppressione del Comitato Regionale di Controllo e delle Sezioni Territoriali di Potenza, Matera, Lagonegro e Melfi.
1. Il Comitato Regionale di Controllo e le Sezioni Territoriali di Potenza, Matera, Lagronegro e Melfi sono soppressi.
2. I servizi di consulenza agli enti locali, già attribuiti agli organismi di cui al precedente comma 1 con
3. Sono abrogate le Leggi Regionali 16 maggio 1991 n. 10 e 7 agosto 2002 n. 30.
Art. 4. Soppressione del Consiglio regionale dell’Economia e del Lavoro (CREL).
1. A far data dall’entrata in vigore della presente legge il Consiglio regionale dell’Economia e del Lavoro (CREL), istituito dall’articolo 14 della
2. Gli artt. 14 e 15 della
Art. 5. Modifiche alla
1. Per effetto di quanto disposto dall’articolo 4 della presente legge, la
a) articolo 4:
1. al comma 3 sono soppresse le parole “ed al Consiglio regionale dell’Economia e del Lavoro (C.R.E.L.) di cui al successivo articolo 14.”;
2. al comma 4 è soppresso l’ultimo periodo;
3. il comma 6 è soppresso;
4. al comma 7 sono soppresse le parole “e dal C.R.E.L.”;
b) articolo 5:
1. al comma 3 sono soppresse le parole “e del C.R.E.L.”;
c) articolo 6:
1. al comma 2 sono soppresse le parole “ed il C.R.E.L.”;
2. al comma 4 sono soppresse le parole “e del C.R.E.L.”;
d) articolo 8:
1. al comma 3 sono soppresse le parole “del C.R.E.L. e”.
2. Sono abrogati tutti i riferimenti al C.R.E.L. contenuti anche in altre disposizioni normative regionali.
Art. 6. Soppressione dell’Istituto F.S. Nitti – Agenzia Regionale per lo Sviluppo delle Risorse Amministrative ed Organizzative.
1. L’Istituto F.S. Nitti – Agenzia Regionale per lo Sviluppo delle Risorse Amministrative ed Organizzative, istituito con
2. La
3. Entro e non oltre il 31.12.2006, i compiti e le funzioni propri del soppresso Istituto nonché le attività in corso sono trasferiti alla Regione Basilicata che succede in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dell’ente.
4. Con proprio provvedimento, da adottarsi entro il 31.10.2006, la Giunta regionale individua le strutture cui affidare le funzioni del soppresso istituto.
Art. 7. Soppressione dell’Ente Basilicata Lavoro (ELBA).
1. L’Ente Basilicata Lavoro (ELBA), istituito con
2. Sono abrogati gli articoli da 7 ad 11 della
3. Entro e non oltre il 31.12.2006, i compiti e le funzioni propri dell’ente soppresso nonché le attività in corso, unitamente alle risorse finanziarie, umane e strumentali, sono trasferiti alla Regione Basilicata che succede in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dell’ente. Il rapporto dei lavoratori trasferiti prosegue senza interruzione con la Regione Basilicata con conservazione della posizione giuridica e del trattamento economico fondamentale in godimento alla data del trasferimento. Dalla stessa data si applicano ad essi le disposizioni normative e sul trattamento economico accessorio previste dalla contrattazione decentrata valevole per i dipendenti della Giunta regionale.
4. Con proprio provvedimento, da adottarsi entro il 31.10.2006, la Giunta regionale individua le strutture regionali cui affidare le funzioni dell’ente soppresso.
Art. 8. Modifiche alla
1. Per effetto di quanto disposto dal precedente articolo 7, la lettera f) dell’articolo 2 della
2. I riferimenti al Direttore dell’Ente Basilicata Lavoro – E.L.B.A. -, contenuti nell’articolo 5, comma 6, e nell’articolo 6, comma 5, della Legge Regionale n.29/1998, nonché in ogni altra disposizione normativa, devono intendersi trasferiti ai responsabili pro-tempore delle strutture individuate ai sensi del comma 4 dell’articolo 7 della presente legge.
Art. 9. Gestione straordinaria dell’Azienda di Promozione Turistica e modifiche alla
1. Ai fini e nelle more della riorganizzazione del sistema turistico regionale, la gestione dell’Azienda di promozione turistica istituita con la
2. Il Commissario straordinario dura in carica sino all’entrata in vigore della legge di riorganizzazione di cui al comma 1, e, comunque, non più di un anno.
3. Al Commissario è riconosciuto un compenso annuo pari al 70% di quello previsto per i Dirigenti Generali dei dipartimenti regionali.
4. L’articolo 14 della
“1. Il collegio dei revisori è composto di tre membri nominati dal Consiglio Regionale nel rispetto delle procedure e dei requisiti previsti per l’effettuazione delle nomine di competenza regionale. Il Presidente del collegio è designato dalla minoranza consiliare.
2. I membri del Collegio dei Revisori devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili. Almeno uno di essi deve avere un’anzianità di iscrizione non superiore a cinque anni.
3. Qualora il collegio dei revisori accerti gravi irregolarità nella gestione, deve fornirne tempestiva informativa alla Giunta regionale.”
5. L’articolo 15 della
6. Al comma 1 dell’articolo 16 della
7. Il comma 2 dell’articolo 17 della
2. Ai revisori spetta un compenso annuo lordo pari a quello previsto dal comma 1 dell’articolo 241
Art. 10. Gestione straordinaria dell’Agenzia Lucana per lo Sviluppo e Innovazione in Agricoltura (A.L.S.I.A.) e modifiche alla
1. Ai fini e nelle more della riorganizzazione dell’attività amministrativa nel settore agricolo regionale, la gestione dell’A.L.S.I.A. istituita con la
2 Il Commissario straordinario dura in carica sino all’entrata in vigore della legge di riorganizzazione di cui al comma 1, e, comunque, non più di un anno.
3. Al Commissario è riconosciuto un compenso annuo pari al 70% di quello previsto per i Dirigenti Generali dei dipartimenti regionali.
4. L’articolo 7 della
“Collegio dei Revisori dei Conti
1.” Il collegio dei revisori è composto di tre membri nominati dal Consiglio Regionale nel rispetto delle procedure e dei requisiti previsti per l’effettuazione delle nomine di competenza regionale. Il Presidente del collegio è designato dalla minoranza consiliare.
2. I membri del Collegio dei Revisori devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili. Almeno uno di essi deve avere un’anzianità di iscrizione non superiore a cinque anni.
3. Ai revisori spetta un compenso annuo lordo pari a quello previsto dal comma 1 dell’articolo 241
4. Qualora il collegio dei revisori accerti gravi irregolarità nella gestione, deve fornirne tempestiva informativa alla Giunta regionale.”
5. Gli artt. 9 e 10 della
6. Ai commi 2 e 3 dell’articolo 11 della
7. Il comma 3 dell’articolo 12 della
8. Al primo comma dell’articolo 14 della
9. Al comma 3 dell’articolo 16 della
10. Il comma 8 dell’articolo 16 della
“8. Ai componenti della Commissione tecnico- scientifica spetta, per ogni giornata di seduta, un gettone di presenza pari a € 50,00 fino ad un massimo di sei sedute annue oltre al rimborso delle spese di viaggio nella misura stabilita per i dirigenti regionali.”
11. Al comma 2 dell’articolo 22 della
TITOLO III
RIFORMA DI ENTI ED ORGANISMI
Art. 11. Modifiche alla
1. Al comma 1 dell’articolo 7 della
2. Il comma 1 dell’articolo 9 della
“1. Il collegio dei revisori di ciascuna A.T.E.R. è composto di tre membri nominati dal Consiglio Regionale nel rispetto delle procedure e dei requisiti previsti per l’effettuazione delle nomine di competenza regionale. Il Presidente del collegio è designato dalla minoranza consiliare. I membri del Collegio dei Revisori devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili. Almeno uno di essi deve avere un’anzianità di iscrizione non superiore a cinque anni.”.
3. Il comma 2 dell’articolo 9 della
“Qualora il Collegio dei revisori accerti gravi irregolarità nella gestione, deve fornirne tempestiva informativa alla Giunta regionale.”
4. Al comma 3 dell’articolo 9 della
5. La rubrica dell’articolo 12 della
“Indennità di carica e compensi”
6. I commi 2 e 3 dell’articolo 12 della
“2. Ai revisori spetta un compenso annuo lordo pari a quello previsto dal comma 1 dell’articolo 241
3. Ai componenti del Comitato Provinciale di Indirizzo e del Comitato Tecnico delle A.T.E.R. spetta, per ogni giornata di seduta, un gettone di presenza pari a _ 50,00 oltre al rimborso delle spese di viaggio nella misura stabilita per i dirigenti regionali.”
7. L’articolo 15 della
Art. 12. Modifiche alla
1. L’articolo 11 della
“Il Collegio dei revisori
“1. Il collegio dei revisori è composto di tre membri nominati dal Consiglio Regionale nel rispetto delle procedure e dei requisiti previsti per l’effettuazione delle nomine di competenza regionale. Il Presidente del collegio è designato dalla minoranza consiliare.
2. I membri del Collegio dei Revisori devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili. Almeno uno di essi deve avere un’anzianità di iscrizione non superiore a cinque anni.
3. Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica per la durata della legislatura regionale nella quale è stato nominato.
4. Qualora il collegio dei revisori accerti gravi irregolarità nella gestione deve fornirne tempestiva informativa alla Giunta regionale.
5. Ai revisori spetta un compenso annuo lordo pari a quello previsto dal comma 1 dell’articolo 241
2. Alla lett. b) del comma 2 dell’articolo 12 della
3. L’articolo 16 della
Art. 13. Modifiche alla
1. Al nono alinea dell’articolo 4, comma 2, le parole “Consiglio di Amministrazione” sono sostituite dalle parole “Comitato paritetico di Amministrazione”.
2. L’articolo 6 della
3. L’articolo 7 della Legge Regionale n.11/97 è così sostituito:
“Organi
1. Sono organi dell’Azienda:
a) Presidente
b) Comitato Paritetico di Amministrazione
c) Collegio dei Revisori.
4. L’articolo 8 della Legge Regionale n.11/97 è così sostituito:
“Comitato Paritetico di Amministrazione
1. Il Comitato Paritetico di Amministrazione è composto da:
a) tre rappresentanti designati dal Consiglio regionale, di cui uno con funzioni di Presidente, individuati tra persone aventi specifica competenza tecnicoamministrativa acquisita nella gestione di strutture pubbliche o private;
b) due rappresentanti designati dall'Università, di cui uno eletto dalla rappresentanza studentesca.
2. Il Comitato Paritetico di Amministrazione è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica cinque anni.
3. La componente studentesca viene rinnovata contestualmente al rinnovo delle rappresentanze studentesche negli organismi di governo dell'Università; in ogni caso, tutti i componenti del Comitato decadono al termine del mandato dell'organo che li ha designati o eletti e possono essere confermati per una sola volta.
4. In caso di dimissioni o decadenza per qualunque causa, i componenti del Comitato sono sostituiti con atto dell'organo dell'ente di cui erano espressione; se il componente è un rappresentante degli studenti, subentra il primo dei non eletti nella lista.
5. I componenti del Comitato che siano nominati successivamente alla costituzione del Comitato,restano in carica fino alla scadenza dello stesso.”
5. L’Articolo 9 della Legge Regionale n.11/97 è così sostituito:
“Attribuzioni del Comitato paritetico di amministrazione.
1. Il Comitato paritetico di amministrazione definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare, indica le priorità ed emana le conseguenti direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione, verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.
2. In particolare sono di competenza del Comitato:
a - il piano annuale delle attività e degli interventi predisposto sulla base degli indirizzi eventualmente formulati dalla Giunta regionale;
b - i regolamenti attuativi dei servizi ed interventi;
c - il bilancio di previsione, le variazioni di bilancio ed il conto consuntivo;
d - la tariffazione dei servizi.”.
6. L’articolo 10 della
7. Al primo e al secondo comma dell’articolo11 della
8. Il terzo ed il quarto comma dell’articolo 11 della
9. L’articolo 12 della
“Collegio dei Revisori dei Conti
“1. Il collegio dei revisori è composto di tre membri nominati dal Consiglio Regionale nel rispetto delle procedure e dei requisiti previsti per l’effettuazione delle nomine di competenza regionale. Il Presidente del collegio è designato dalla minoranza consiliare.
2. I membri del Collegio dei Revisori devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili. Almeno uno di essi deve avere un’anzianità di iscrizione non superiore a cinque anni.
3. Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica per la durata della legislatura regionale nella quale è stato nominato.
4. Ai revisori spetta un compenso annuo lordo pari a quello previsto dal comma 1 dell’articolo 241
5. Qualora il collegio dei revisori accerti gravi irregolarità nella gestione, deve fornirne tempestiva informativa alla Giunta regionale.”
10. Il secondo comma dell’articolo 13 della
“2. Ai componenti del Comitato Paritetico di Amministrazione spetta un’indennità mensile lorda pari al 10% di quella spettante al Presidente dell’Azienda.”
11. I commi 1, 2 e 3 dell’articolo 14 della
“Direttore
1. Il Direttore è nominato dalla Giunta regionale, secondo le procedure previste dalla normativa per l’effettuazione delle nomine di competenza regionale, ed individuato senza vincolo di comparazione tra persone in possesso dei titoli di studio, dei requisiti, delle esperienze e delle competenze previste da apposito avviso pubblico emanato dalla Giunta medesima. L’incarico ha durata corrispondente a quella della legislatura regionale nella quale è conferito e comunque sino alla nomina del nuovo direttore.
2. Il rapporto di lavoro del Direttore è a tempo pieno, regolato da contratto di diritto privato, stipulato con il Presidente della Giunta regionale. L’incarico di Direttore è incompatibile con cariche pubbliche elettive nonché con ogni altra attività di lavoro autonomo o subordinato. Per i dipendenti pubblici determina il collocamento in aspettativa senza assegni.
3. La revoca dell'incarico è disposta per accertate gravi violazioni di legge, per persistenti inadempienze relative ad atti dovuti, per gravi irregolarità della gestione e per manifesta inosservanza delle direttive degli organi regionali nonché in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi annuali. A seguito della revoca, viene nominato dalla Giunta regionale per la provvisoria gestione dell'Ente un Commissario scelto tra i dipendenti regionali in possesso dei requisiti di cui al comma 1. 5. Il trattamento economico annuo lordo del Direttore è pari al 70% di quello previsto per i Dirigenti Generali dei dipartimenti regionali.
12. Il comma 4 dell’articolo 14 della
“4. Il Direttore cura la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa dell’Azienda, adotta tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno mediante autonomi poteri di spesa e di controllo, ed è responsabile della gestione e dei relativi risultati, nonché della legittimità degli atti dell'Amministrazione.”
13. Al penultimo ed ultimo alinea dell’articolo 17 della
14. Gli articoli 35 e 36 della
15. Tutti i riferimenti al Consiglio di Amministrazione contenuti nella
Art. 14. Modifiche alla
1. Al comma 1 lett. a) dell’articolo 6 della
2. Al titolo e ai commi 1-2-3-4-5-6 e 7 dell’art. 7 della
3. L’articolo 8 della
“Collegio dei Revisori dei Conti
1. Il collegio dei revisori è composto di tre membri nominati dal Consiglio Regionale nel rispetto delle procedure e dei requisiti previsti per l’effettuazione delle nomine di competenza regionale. Il Presidente del collegio è designato dalla minoranza consiliare.
2. I membri del Collegio dei Revisori devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili. Almeno uno di essi deve avere un’anzianità di iscrizione non superiore a cinque anni.
3. Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica per la durata della legislatura regionale nella quale è stato nominato.
4. Ai revisori spetta un compenso annuo lordo pari a quello previsto dal comma 1 dell’articolo 241
5. Qualora il collegio dei revisori accerti gravi irregolarità nella gestione, deve fornirne tempestiva informativa alla Giunta regionale.”
4. Il comma 1 dell’articolo 9 della
“Con delibera della Giunta regionale è istituito il Comitato regionale di Indirizzo.”
5. Al comma 2 dell’articolo 9 della
6. Ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7 dell’articolo 10 della
7. Il comma 6 dell’articolo 10 della
“6. Ai componenti del Comitato tecnico-scientifico indicati al precedente comma 2 lett. e) ed f) spetta, per ogni giornata di seduta, un gettone di presenza pari a € 100,00 oltre al rimborso delle spese di viaggio nella misura stabilita per i dirigenti regionali.”
8. Al comma 1 dell’articolo 11 della
9. Ai commi 3, 4, 5 e 6 dell’articolo 13 della
10. Al comma 1 dell’articolo 14 della
11. Al comma 2, lettera j) dell’articolo 14 della
12. Al comma 2 dell’articolo19 della
13. Al comma 2 dell’articolo 21 della
14. Gli artt. 22 e 23 della
15. Al comma 1 dell’articolo 24 della
16. Ai commi 2 e 3 dell’articolo 25 della
17. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 27 della
18. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 27 della
“b.un apposito stanziamento previsto dal bilancio regionale a titolo di concorso della Regione alle spese generali e alle spese dell' Agenzia per l’espletamento delle attività ordinarie assegnate all'ARPAB dalla Regione stessa”.
19. Il comma 2 dell’articolo 29 della
“2. Per quanto attiene alla spesa in conto capitale si provvederà ad assegnare annualmente all’Agenzia, con le leggi di bilancio, le somme per l’espletamento delle attività di cui al precedente articolo17, comma 4, nonché, eventualmente, per spese di investimento”.
20. Le parole “Direttore Generale” contenute in ogni altra parte della
Art. 15. Modifiche alla
1. L’articolo 8 della
“Collegio dei Revisori dei Conti
1. Il Collegio dei revisori è composto di tre membri, di cui due nominati dal Consiglio regionale secondo le procedure ed i requisiti previsti per l’effettuazione delle nomine di competenza regionale ed il terzo designato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
2. I membri del Collegio dei revisori devono essere iscritti nel Registro dei revisori contabili ed avere esperienza nel settore della contabilità pubblica.
3. Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica per la durata della legislatura regionale nella quale è stato nominato.
4. Qualora il Collegio dei revisori accerti gravi irregolarità nella gestione, esso deve fornirne tempestiva informativa alla Giunta regionale.
5. Le modalità di funzionamento dell’organo sono determinate dallo Statuto dell’Ente.
6. Ai revisori spetta un compenso annuo lordo pari a quello previsto dal comma 1 dell’articolo 241
2. L’articolo 9, comma 2, della
“Lo Statuto dell'Ente Parco determina altresì, nel rispetto della normativa vigente, l'ammontare dell'indennità mensile di carica spettante al Presidente e ai componenti del Consiglio direttivo, nonché l'ammontare dell'indennità di presenza spettante ai componenti della Comunità del Parco.”.
Art. 16. Modifiche alla
1. L’articolo 11 della
“Collegio dei Revisori dei Conti
1. Il Collegio dei revisori è composto di tre membri, di cui due nominati dal Consiglio regionale secondo le procedure ed i requisiti previsti per l’effettuazione delle nomine di competenza regionale ed il terzo designato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
2. I membri del Collegio dei revisori devono essere iscritti nel Registro dei revisori contabili ed avere esperienza nel settore della contabilità pubblica.
3. Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica per la durata della legislatura regionale nella quale è stato nominato.
4. Qualora il collegio dei revisori accerti gravi irregolarità nella gestione, deve fornirne tempestiva informativa alla Giunta regionale.
5. Le modalità di funzionamento dell’organo sono determinate dallo Statuto dell’Ente.
6. Ai revisori spetta un compenso annuo lordo pari a quello previsto dal comma 1 dell’articolo 241
2. L’articolo 12, comma 2, della Legge Regionale n. 47/’97 è così sostituito:
“2. Lo Statuto dell'Ente Parco determina altresì, nel rispetto della normativa vigente, l'ammontare dell'indennità mensile di carica spettante al Presidente e ai componenti del Consiglio direttivo, nonché l'ammontare dell'indennità di presenza spettante ai componenti della Comunità del Parco”.
TITOLO IV
CONTROLLO E VIGILANZA
Art. 17. Controllo.
1. Fatti salvi gli eventuali controlli imposti dalla normativa nazionale e comunitaria, il controllo regionale sugli atti degli Enti di cui alla presente legge è esercitato secondo le disposizioni seguenti.
2. Sono sottoposti a controllo preventivo di merito e di legittimità del Consiglio Regionale, su proposta della Giunta Regionale, e della Giunta Regionale, secondo le rispettive competenze sulla base delle disposizioni normative e statutarie vigenti:
a) i bilanci di previsione annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi;
b) Gli Statuti;
c) gli atti di programmazione triennali ed annuali delle assunzioni, le dotazioni organiche e le relative variazioni [4];
d) La costituzione di aziende, la partecipazione a società di capitale, gli atti costitutivi e modificativi di forme associative, gli atti dispositivi del patrimonio;
e) La contrazione di mutui, le emissioni di prestiti obbligazionari, l’assunzione di obbligazioni di garanzia in favore di terzi..
3. Il controllo è esercitato per il tramite delle strutture regionali competenti, individuate con provvedimento della Giunta Regionale.
Art. 18. Modalità del controllo.
1. Gli atti soggetti a controllo sono trasmessi, entro dieci giorni dalla loro adozione, in duplice esemplare alle strutture di cui al comma 3 dell’articolo 17 della presente legge. Decorsi i termini utili per l’invio gli atti s’intendono decaduti.
2. Il controllo è esercitato dal Consiglio e dalla Giunta regionali, ciascuno per gli atti di propria competenza, attraverso i seguenti provvedimenti:
a) approvazione;
b) annullamento;
c) richiesta di chiarimenti o di elementi integrativi di giudizio.
3. Gli atti sottoposti a controllo della Giunta divengono esecutivi a seguito di provvedimento favorevole, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di ricevimento, previa istruttoria da parte delle competenti strutture. Gli atti divengono altresì esecutivi se, nel predetto termine, la Giunta non si sia espressa.
4. Il termine dei 30 giorni è interrotto, per una sola volta, se prima della sua scadenza, la Giunta chieda chiarimenti o elementi integrativi di giudizio all'ente deliberante.
5. Gli atti per i quali siano stati richiesti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, si intendono decaduti, ove non sia fatta pervenire risposta alle strutture di cui al comma 1 entro 60 giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta.
6. I bilanci di previsione ed i rendiconti dell’Agenzia di Promozione Territoriale (A.P.T.), Agenzia Lucana di Sviluppo e Innovazione in Agricoltura (A.L.S.I.A.), Azienda Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (A.R.B.E.A.), Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (A.R.D.S.U.), Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (A.R.P.A.B.), Ente Parco Archeologico Storico Naturale delle Chiese Rupestri del Materano ed Ente Parco Gallipoli Cognato – Piccole Dolomiti Lucane sono approvati con legge unitamente al bilancio regionale e pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione; i relativi assestamenti e variazioni degli Enti sopra menzionati nonché i bilanci di previsione, i rendiconti, gli assestamenti e le variazioni di bilancio delle Aziende Territoriali per l’Edilizia Residenziale (A.T.E.R.) di Potenza e Matera sono approvati con provvedimenti amministrativi, secondo le modalità e nei termini di seguito prescritti [5].
6-bis. Le variazioni da parte degli enti di cui alla presente legge, aventi ad oggetto esclusivamente l’iscrizione in bilancio di risorse vincolate, che siano già state oggetto di impegno di spesa da parte della Regione in favore degli stessi enti, non sono sottoposte al controllo preventivo di legittimità e di merito della Giunta e del Consiglio regionale. Ferma restando la competenza degli organi di ciascun ente, secondo i rispettivi ordinamenti, i provvedimenti di variazione sono adottati nel rispetto del
7. La Giunta regionale, previa istruttoria da parte delle strutture competenti, esamina e trasmette al Consiglio il bilancio di previsione ed il rendiconto di ciascun Ente, entro il termine previsto per l’approvazione del bilancio e del rendiconto della Regione.
8. La Giunta Regionale, previa istruttoria da parte delle strutture competenti, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento, esamina e trasmette l’assestamento e le variazioni di bilancio al Consiglio regionale, che si pronuncia entro i successivi trenta giorni dal ricevimento. L’Ufficio di Presidenza, integrato dai Presidenti dei Gruppi Consiliari e dai Presidenti delle Commissioni Permanenti e dal Presidente o dal Vice Presidente della Giunta o da un suo rappresentante, in sede di programmazione dei lavori, definisce i periodi di sospensione di attività del Consiglio regionale. In tali circostanze il termine entro il quale il Consiglio deve pronunciarsi è prolungato per la durata del periodo di sospensione dell’attività [7].
9. Il termine dei 30 giorni è interrotto, per una sola volta, se prima della sua scadenza, il Consiglio chieda chiarimenti o elementi integrativi di giudizio all'ente deliberante. In tal caso trova applicazione la disciplina di cui al comma 5. In mancanza del pronunciamento del Consiglio nei termini assegnati vale la decisione della Giunta.
10. Il testo integrale dei provvedimenti di cui al comma 2, deve essere trasmesso all'Ente deliberante entro i successivi dieci giorni.
11. Dallo scioglimento del Consiglio Regionale all’insediamento del nuovo Consiglio e, comunque, fino all’insediamento delle Commissioni Consiliari permanenti, l’attività di controllo sugli atti degli Enti spettante Consiglio regionale è demandata alla Giunta Regionale.
Art. 19. Vigilanza.
1. Gli enti di cui alla presente legge sono sottoposti alla vigilanza della Giunta regionale.
2. Gli enti in particolare forniscono al Dipartimento regionale competente in materia, nei tempi e con le modalità stabilite dallo stesso, gli statuti e i regolamenti di organizzazione nonché tutte le informazioni necessarie per la valutazione della corretta ed economica gestione delle risorse assegnate, dell'imparzialità e del buon andamento delle attività, nonché della qualità degli interventi.
3. Nell’esercizio di tale potere la Giunta regionale:
a) dispone ispezioni a mezzo di propri funzionari;
b) provvede, previa diffida agli organi dell'Ente, al compimento di atti obbligatori per legge, quando l'Ente ne ometta, rifiuti o ritardi l'adempimento.
4. In caso di persistenti, gravi e ripetute violazioni di legge o di direttive regionali, la Giunta regionale nomina un commissario straordinario, il quale gestisce l'Ente stesso sino alla ricostituzione dei nuovi organi.
TITOLO V
Disciplina delle nomine di competenza regionale
Art. 20. Modifiche alla
1. La rubrica dell’articolo 3 della Legge Regionale 5 aprile 2000, n.32, è così riformulata:
“Elenco delle nomine e avvisi”.
2. Il comma 1 dell’articolo 3 della
“Il Presidente del Consiglio regionale ed il Presidente della Giunta regionale dispongono, all’inizio di ogni legislatura e comunque entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla elezione del Presidente del Consiglio regionale, la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell’elenco e degli avvisi pubblici per le designazioni e delle nomine di rispettiva competenza.”
3. La lett. c) del comma 2 dell’articolo 3 della Legge Regionale n.32/2000 è soppressa.
4. La lett. e) del comma 2 dell’articolo 3 della
“e) le indennità o il trattamento economico previsti per ogni incarico;”
5. Al comma 3 dell’articolo 3 della
6. Il comma 4 dell’articolo 3 della
7. Al comma 1 dell’articolo 4 della
8. Al comma 2 dell’articolo 4 della
9. I commi 5, 7 e 8 dell’articolo 4 della
10. Al comma 1 dell’articolo 5 della
11. Al comma 5 dell’articolo 5 della
12. Al comma 6 dell’articolo 5 della
13. L’articolo 7 della Legge Regionale n.32/2000 è così riformulato:
“Nomina dei Revisori dei Conti e dei componenti i collegi sindacali.
1. Per le nomine e le designazioni dei revisori dei conti e dei componenti i collegi sindacali si procede attraverso la pubblicazione degli elenchi ed avvisi di cui all’articolo3 della presente legge.
2. Le candidature per l’incarico di revisore dei conti e di componente di collegi sindacali devono essere presentate entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del relativo avviso e devono essere corredate dalla medesima dichiarazione prevista al comma 4 dell’articolo 4 della presente legge, nonché di ogni altra documentazione richiesta nell’avviso pubblico.
3. I revisori dei conti ed i componenti dei collegi sindacali sono nominati o designati dal Consiglio regionale senza vincolo di comparazione, tra i candidati che siano revisori contabili ai sensi dell’articolo 1 della
4. Il Presidente del Collegio è nominato dal Consiglio regionale con il medesimo provvedimento di nomina del Collegio.
5. La revoca dell’incarico è disposta in caso di accertate gravi violazioni di legge o per persistenti inadempienze relative ad atti dovuti”.
14. Al comma 2 dell’articolo 11 della
15. All’articolo 11 della
“3. Alla scadenza della legislatura regionale nella quale sono stati nominati, i revisori dei conti ed i componenti dei collegi sindacali non possono essere rinnovati nell’incarico presso lo stesso ente.”
16. Al comma 2 dell’articolo 12 della
17. Il comma 3 dell’articolo 12 della Legge Regionale n.32/2000 è soppresso.
TITOLO VI
NORME FINALI
Art. 21. Abrogazioni.
1. L’articolo 7 della
“1. La Commissione ha sede presso la Presidenza del Consiglio alla quale compete garantire il necessario supporto organizzativo e di segreteria per l’espletamento di tutte le funzioni e compiti propri della Commissione.
2. Al Presidente della Commissione è riconosciuta una indennità mensile di carica equivalente al 20% dell’indennità mensile lorda spettante ai consiglieri regionali. Agli altri componenti spetta un gettone di presenza pari ad E. 50 a seduta.
3. Per la partecipazione alle sedute della Commissione spetta inoltre, a tutti i componenti della stessa, una indennità chilometrica per le spese di viaggio nella misura fissata dall’articolo 4 della
2. Il comma 2 dell’articolo 13 della
3. La
4. L’articolo 17 della
5. Al comma 7 dell’articolo 26 della
6. I commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell’articolo 13 della
7. Sono abrogate tutte le altre norme in contrasto con la presente legge.
Art. 22. Norma transitoria.
1. Gli organismi di cui all’articolo 3 della presente legge decadono entro la data fissata nel provvedimento di cui al comma 2 dello stesso articolo.
2. Gli organi degli Enti soppressi decadono con il definitivo trasferimento dei compiti e delle funzioni di cui al comma 3 dell’articolo 6 ed al comma 3 dell’articolo 7 della presente legge.
3. Entro trenta giorni dall’adozione degli atti di cui al comma 4 dell’articolo 6 e al comma 4 dell’articolo 7 della presente legge, gli enti interessati trasmettono alla Regione il conto consuntivo dell’anno 2006 per l’approvazione da parte del Consiglio regionale entro il 31.12.2006.
4. I revisori dei conti in carica ai sensi delle LL.RR. n. 32/2000 e n. 29/2005 decadono all’atto della nomina dei nuovi revisori effettuata ai sensi della presente legge.
5. Il termine di cui agli artt. 2 e 3 della
6. L’articolo 4 della
“Entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge sono pubblicati gli avvisi per la presentazione delle candidature di cui alla
Art. 23. Pubblicazione della legge.
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.
[1] La gestione straordinaria di cui al presente articolo è stata prorogata al 30 giugno 2008 dall'art. 43 della
[2] La gestione straordinaria di cui al presente articolo, già prorogata al 30 giugno 2008 dall'art. 43 della
[3] Articolo abrogato dall'art. 39 della
[4] Lettera così sostituita dall'art. 40 della
[5] Comma così sostituito dall'art. 1 della
[6] Comma aggiunto dall'art. 5 della
[7] Comma così modificato dall'art. 1 della