Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 80. Pubblica amministrazione |
Capitolo: | 80.9 governo e ministeri |
Data: | 07/04/2011 |
Numero: | 144 |
Sommario |
Art. 1. Funzioni e attribuzioni |
Art. 2. Organizzazione |
Art. 3. Segretario generale |
Art. 4. Direzione generale per le politiche del personale, l'innovazione, il bilancio e la logistica |
Art. 5. Direzione generale per la comunicazione e l'informazione in materia di lavoro e politiche sociali |
Art. 6. Direzione generale per le politiche attive e passive del lavoro |
Art. 7. Direzione generale delle relazioni industriali e dei rapporti di lavoro |
Art. 8. Direzione generale per le politiche dei servizi per il lavoro |
Art. 9. Direzione generale per le politiche previdenziali e assicurative |
Art. 10. Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali |
Art. 11. Direzione generale per il terzo settore e le formazioni sociali |
Art. 12. Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione |
Art. 13. Direzione generale per l'attività ispettiva |
Art. 14. Direzioni regionali e territoriali del lavoro |
Art. 15. Dotazioni organiche |
Art. 16. Uffici di livello dirigenziale non generale |
Art. 17. Disposizioni transitorie e finali |
§ 80.9.982 - D.P.R. 7 aprile 2011, n. 144. [1]
Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
(G.U. 25 agosto 2011, n. 197)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della
Visto il
Visto il
Visto il
Vista la
Visto il
Visto il
Visto il
Vista la
Vista la
Visto il
Visto l'articolo 2, comma 8-bis del
Visto il
Vista la
Visto il
Ritenuto che il predetto articolo 7, comma 6, del citato
Visto il
Vista la
Visto il
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 marzo 2007, concernente la ricognizione delle strutture e delle risorse dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e della solidarietà sociale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2007;
Visto il
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 ottobre 2005, recante rideterminazione delle dotazioni organiche del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali, alle aree funzionali ed alle posizioni economiche del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 aprile 2007, concernente le linee guida per l'attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 1, commi da 404 a 416, della
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 novembre 2008, concernente la ricognizione delle strutture trasferite ai sensi dell'articolo 1, comma 8, del
Visto il
Sentite le organizzazioni sindacali;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 maggio 2010;
Udito il parere interlocutorio del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 26 agosto 2010, e il parere definitivo del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 25 novembre 2010;
Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 marzo 2011;
Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per le riforme per il federalismo;
EMANA
il seguente regolamento:
Capo I
Organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Art. 1. Funzioni e attribuzioni
1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di seguito denominato: «Ministero», esercita le funzioni di cui agli articoli 45 e 46, lettere c) e d), del
Art. 2. Organizzazione
1. Il Ministero, per l'espletamento dei compiti ad esso demandati, è articolato in dieci direzioni generali coordinate da un segretario generale, oltre che negli uffici di diretta collaborazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e nell'organismo indipendente di valutazione di cui all'articolo 14 del
2. Presso il Ministero sono, altresì, individuati tre posti di funzione di livello dirigenziale generale ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del
Art. 3. Segretario generale
1. Il Segretario generale del Ministero, il cui incarico è conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del
a) coordinamento delle attività del Ministero, anche attraverso la convocazione periodica della conferenza dei direttori generali, per l'esame delle questioni di carattere generale e di particolare rilievo;
b) definizione, d'intesa con le direzioni generali competenti, delle determinazioni da assumere in sede di Conferenza dei servizi per interventi di carattere intersettoriale;
c) coordinamento delle attività del Ministero in materia di risorse umane, organizzazione e sinergie con gli enti vigilati, nonchè in materia di pianificazione, programmazione economico finanziaria, bilancio e controllo di gestione;
d) vigilanza sull'efficienza, sull'efficacia e sul buon andamento degli uffici del Ministero e coordinamento delle attività di programmazione previste all'articolo 11 del
e) coordinamento delle attività di programmazione e verifica dell'attuazione dei programmi di attività del Ministero, ivi inclusi quelli indicati nel Piano della performance di cui all'articolo 10 del
f) coordinamento delle attività di programmazione degli uffici territoriali del Ministero;
g) indirizzo, vigilanza e controllo sull'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), di cui all'articolo 10 del
h) coordinamento delle attività di programmazione e organizzazione delle attività statistiche e dell'ufficio di statistica in raccordo con le altre strutture del sistema statistico nazionale (Sistan), operante presso l'Istituto nazionale di statistica ai sensi del
i) coordinamento delle attività del Ministero in materia di politiche internazionali, in raccordo con le direzioni generali competenti, nonchè la relativa cura dei rapporti con gli organi competenti dell'Unione europea, con il Consiglio d'Europa, con l'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), con l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e con l'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU);
l) coordinamento delle attività di studio, ricerca e indagine nelle materie che interessano in modo trasversale le attività del Ministero;
m) assicura i rapporti e la collaborazione con l'organismo indipendente di valutazione di cui all'articolo 14 del
2. Presso il Segretariato generale è incardinato il Servizio ispettivo, che assicura l'attività ispettiva diretta alle verifiche strumentali volte ad accertare il corretto esercizio dell'azione amministrativa e il rispetto del principio di buon andamento. Il Servizio ispettivo effettua verifiche e controlli sull'osservanza delle disposizioni previste dalla
3. Il Segretario generale svolge, altresì, funzioni di coordinamento, nei confronti dei rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali presso gli organismi collegiali degli enti previdenziali e assicurativi previsti dall'articolo 3, comma 7, del
4. Il Segretariato generale si articola in cinque uffici di livello dirigenziale non generale e costituisce centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell'articolo 3 del
Art. 4. Direzione generale per le politiche del personale, l'innovazione, il bilancio e la logistica
1. La direzione generale per le politiche del personale, l'innovazione, il bilancio e la logistica si articola in tredici uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni: pianificazione, ottimizzazione e innovazione dei modelli organizzativi, dei processi e delle strutture degli uffici territoriali, anche attraverso i processi di sinergia con gli enti pubblici vigilati; programmazione delle attività, coordinamento operativo, monitoraggio e verifica dei risultati degli uffici territoriali, in raccordo con le direzioni generali e nell'ambito del coordinamento dell'azione amministrativa esercitata dal segretariato generale; servizi generali, amministrazione, logistica e coordinamento delle attività di prevenzione nei luoghi di lavoro con riferimento alle sedi centrali e territoriali del Ministero; politiche del personale e relativa gestione, fabbisogno, formazione; conferimento degli incarichi dirigenziali; valutazione e politiche premianti delle performance dei dirigenti e del personale delle aree funzionali, ivi incluso il personale ispettivo sulla base dell'attività di programmazione della direzione generale dell'attività ispettiva; contrattazione integrativa e relazioni sindacali; contenzioso, procedimenti disciplinari e recupero del danno erariale; istruttoria conferimento onorificenze; attività legate all'attuazione delle misure in materia di trasparenza; pianificazione, progettazione, realizzazione e sviluppo dei sistemi informativi e delle soluzioni applicative; applicazioni delle disposizioni in materia di amministrazione digitale; coordinamento tecnico, sicurezza e riservatezza dei sistemi informativi; progettazione, sviluppo e mantenimento in esercizio delle reti, comunicazione dati, telefonia, internet, sito web dell'amministrazione; gestione del centro servizi; gestione amministrativo-contabile; programmazione e gestione del bilancio in termini finanziari ed economico-patrimoniali, nonchè dei fabbisogni finanziari e strumentali; programmazione e procedure di gestione del patrimonio di acquisizione beni e servizi anche informatici; programmazione e procedure di gestione del patrimonio; contrattualistica e gestione unificata delle spese di carattere strumentale per il funzionamento dell'amministrazione.
Art. 5. Direzione generale per la comunicazione e l'informazione in materia di lavoro e politiche sociali
1. La direzione generale per la comunicazione e l'informazione in materia di lavoro e politiche sociali si articola in tre uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni: progettazione, sviluppo e gestione delle attività di informazione e di comunicazione istituzionale in conformità ai principi generali previsti dalla
Art. 6. Direzione generale per le politiche attive e passive del lavoro
1. La direzione generale per le politiche attive e passive del lavoro si articola in dieci uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni: elaborazione di programmi di intervento integrati a sostegno dell'occupazione e dell'occupabilità del capitale umano; predisposizione di programmi di reinserimento lavorativo; politiche formative e piani di orientamento e rafforzamento dell'occupabilità; analisi e monitoraggio sugli istituti di inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro e di tutela del reddito; disciplina degli incentivi all'occupazione, con gestione del Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del
Art. 7. Direzione generale delle relazioni industriali e dei rapporti di lavoro
1. La direzione generale delle relazioni industriali e dei rapporti di lavoro si articola in otto uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni: partecipazione a tutte le attività di rilievo internazionale, per quanto di competenza e cura dei rapporti con Unione europea, Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), Organizzazione delle Nazioni Unite (Onu), Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e Consiglio d'Europa; tutela delle condizioni di lavoro, applicazione e monitoraggio sull'attuazione della legislazione attinente alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento alle misure previste dal
Art. 8. Direzione generale per le politiche dei servizi per il lavoro
1. La direzione generale per le politiche dei servizi per il lavoro si articola in quattro uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni: indirizzo, promozione e coordinamento dei servizi per il lavoro e dei sistemi informativi al fine di supportare le politiche per l'occupazione; attività coordinate con le regioni per l'implementazione della rete dei servizi per il lavoro; coordinamento sul sistema informativo del mercato del lavoro e gestione delle comunicazioni obbligatorie, coordinamento dei flussi informativi sul mercato del lavoro derivanti da altri soggetti istituzionali preposti; esercizio delle funzioni e attività dirette a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro nel rispetto del principio di sussidiarietà; attività connesse all'attuazione della normativa in tema di libera circolazione dei lavoratori, con particolare riferimento alla mobilità e al distacco; raccordo con gli altri Paesi membri UE e con gli organismi comunitari competenti per gli adempimenti connessi alla programmazione e attuazione delle politiche e azioni riferite ai servizi per il lavoro; monitoraggio sulla qualità dei servizi per il lavoro e sul rispetto della normativa vigente in materia; attività connesse alla valutazione dell'efficacia ed efficienza delle azioni realizzate in attuazione delle politiche occupazionali; iniziative di contrasto al lavoro sommerso; adempimenti connessi a specifiche disposizioni dell'Unione europea e in particolare la redazione dei piani annuali di azione con riferimento ai servizi per il lavoro; indirizzo e coordinamento in materia di collocamento ordinario e speciale; attività di indirizzo, coordinamento ed iniziative per l'inserimento ed il reinserimento nel lavoro dei soggetti diversamente abili e dei soggetti svantaggiati; attuazione della
Art. 9. Direzione generale per le politiche previdenziali e assicurative
1. La direzione generale per le politiche previdenziali e assicurative si articola in nove uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni: gestione dei trasferimenti agli enti previdenziali; analisi e attuazione della normativa relativa ai regimi previdenziali; coordinamento e applicazione della normativa previdenziale inerente all'assicurazione generale obbligatoria (AGO- IVS), fondi sostitutivi e integrativi dell'assicurazione generale obbligatoria, previdenza per i lavori familiari; sgravi contributivi; analisi e attuazione della normativa previdenziale e assistenziale relativa gli enti privati; alta vigilanza, indirizzo e attività in materia di previdenza complementare; riconoscimento della personalità giuridica dei fondi pensione e scioglimento degli organi di amministrazione e di controllo in interazione con la Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (Covip); vigilanza generale giuridico - amministrativa degli enti previdenziali, sulla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (Covip), Nucleo di valutazione della spesa previdenziale e nomina dei componenti degli organi collegiali; vigilanza economico-finanziaria sugli enti di assicurazione sociale e di previdenza; analisi dei bilanci tecnici finalizzata alla verifica della sostenibilità e dell'adeguatezza delle prestazioni previdenziali; piani di impiego delle disponibilità finanziarie degli enti previdenziali pubblici; vigilanza sui criteri di selezione del rischio nella gestione patrimoniale e sulla gestione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali; vigilanza sugli andamenti gestionali degli enti previdenziali e assicurativi in raccordo con i rappresentanti del Ministero presso i collegi dei sindaci degli enti medesimi; esame dei regolamenti di amministrazione e di contabilità degli enti previdenziali e della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (Covip); sicurezza sociale comunitaria e internazionale; convenzioni internazionali; rapporti con le istituzioni comunitarie e internazionali in materia previdenziale; coordinamento della struttura di supporto del Nucleo di valutazione della spesa previdenziale; direttive e vigilanza sugli istituti che regolano gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali e l'assicurazione della gente di mare; ordinamento, vigilanza e gestione del finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale; prestazioni previdenziali temporanee e connesse contribuzioni; inquadramento nei settori economici delle imprese con attività plurime.
Art. 10. Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali
1. La direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali si articola in sei uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni: determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e dei connessi costi e fabbisogni standard nell'area delle politiche sociali; indirizzo e vigilanza, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'attuazione del programma carta acquisti; promozione delle politiche di contrasto alla povertà, alla esclusione sociale ed alla grave emarginazione; promozione e monitoraggio delle politiche per l'infanzia e l'adolescenza e tutela dei minori, incluse le politiche di contrasto al lavoro minorile, la promozione delle azioni alternative all'istituzionalizzazione dei minori fuori dalla famiglia di origine e lo sviluppo dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, nell'ambito delle competenze spettanti per legge; promozione e monitoraggio delle politiche in favore delle persone non autosufficienti; coordinamento delle politiche per l'inclusione sociale, la tutela e la promozione dei diritti e delle opportunità delle persone con disabilità; gestione dei trasferimenti di natura assistenziale agli enti previdenziali, incluso il finanziamento dei diritti soggettivi; gestione del Fondo nazionale per le politiche sociali, del Fondo nazionale per le non autosufficienze, del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e di altri fondi di finanziamento delle politiche sociali e monitoraggio delle risorse trasferite; assistenza tecnica in materia di fondi strutturali per progetti relativi allo sviluppo di servizi alla persona e alla comunità; sviluppo del sistema informativo dei servizi sociali, monitoraggio della spesa sociale e valutazione dell'efficacia e dell'efficienza delle politiche sociali; attività di coordinamento e applicazione della normativa relativa alle prestazioni assistenziali erogate dagli enti previdenziali, con particolare riferimento a pensione e assegno sociale e trattamenti di invalidità; studio, ricerca e indagine in materia di politiche sociali; partecipazione a tutte le attività di rilievo internazionale, per quanto di competenza, e cura dei rapporti con Unione europea (UE), Consiglio d'Europa, Organizzazione Internazionale del lavoro (OIL), Organizzazione delle Nazioni Unite (Onu) e Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).
Art. 11. Direzione generale per il terzo settore e le formazioni sociali
1. La direzione generale per il terzo settore e le formazioni sociali si articola in tre uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni: promozione e sostegno delle attività svolte dai soggetti del terzo settore, in particolare degli interventi relativi alle associazioni di promozione sociale e di volontariato, per favorire la crescita di un welfare della società attiva a supporto delle politiche di inclusione e integrazione sociale; rapporti con l'Agenzia nazionale delle ONLUS; diffusione dell'informazione in materia di terzo settore, anche mediante la predisposizione di documentazione, consulenza tecnica per le organizzazioni di volontariato e associazionismo, coordinamento e monitoraggio delle attività svolte dai comitati di gestione per il volontariato e dai relativi centri di servizio per il volontariato. Supporto alle attività degli organismi collegiali incardinati presso la direzione generale: osservatorio nazionale per l'associazionismo, osservatorio nazionale per il volontariato. Attività connesse all'attuazione della normativa relativa alla disciplina dell'impresa sociale; promozione delle politiche di sostegno alla diffusione della responsabilità sociale d'impresa (CSR), sviluppo e coordinamento delle iniziative in materia di CSR e rapporti con le organizzazioni internazionali e l'Unione europea; progettazione e attuazione delle attività relative ai finanziamenti previsti dai fondi strutturali comunitari per la realizzazione di iniziative e progetti di integrazione tra le politiche sociali e le politiche del lavoro; attività riguardanti la corresponsione del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche destinato dai contribuenti alle organizzazioni del terzo settore previste dalle normative vigenti e rapporti con l'Agenzia delle entrate.
Art. 12. Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione
1. La direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione si articola in quattro uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni: programmazione dei flussi, gestione e monitoraggio delle quote di ingresso dei lavoratori stranieri e cooperazione bilaterale con i Paesi d'origine; interconnessione dei sistemi informativi nel trattamento dei dati sull'immigrazione; promozione e cura delle iniziative afferenti alle politiche attive ed il coinvolgimento dei servizi competenti nelle attività di inserimento e reinserimento lavorativo dei lavoratori stranieri, in raccordo con la direzione generale per le politiche attive e passive del lavoro; monitoraggio del mercato del lavoro con riferimento ai flussi dei lavoratori stranieri in raccordo con la direzione generale per le politiche dei servizi per il lavoro; coordinamento delle politiche per l'integrazione sociale e lavorativa degli stranieri immigrati e delle iniziative volte a prevenire e a contrastare la discriminazione, la xenofobia e il fenomeno del razzismo; gestione delle risorse per le politiche migratorie; tenuta del registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati; supporto all'attività del Comitato per i minori stranieri di cui all'articolo 33 del
Art. 13. Direzione generale per l'attività ispettiva
1. La Direzione generale per l'attività ispettiva si articola in quattro uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni: coordinamento e indirizzo delle attività ispettive svolte dai soggetti che effettuano vigilanza in materia di tutela dei rapporti di lavoro, dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, e di legislazione sociale nel settore pubblico e privato, con riferimento all'attività ordinaria e straordinaria, ivi inclusa l'attività di monitoraggio; programmazione e monitoraggio dell'attività di vigilanza in materia di sicurezza e salute del lavoro relativamente a cantieri edili, radiazioni ionizzanti, impianti ferroviari e verifica periodica degli ascensori e montacarichi ubicati nelle aziende industriali; programmazione delle attività ispettive, ivi inclusa, la gestione, la formazione e l'aggiornamento del personale ispettivo e del personale del Comando dei Carabinieri per la tutela del lavoro, in raccordo con la direzione per le politiche del personale, l'innovazione, il bilancio e la logistica; segreteria della commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza di cui all'articolo 3 del
Capo II
ARTICOLAZIONE TERRITORIALE DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Art. 14. Direzioni regionali e territoriali del lavoro
1. La rete territoriale degli uffici del Ministero è articolata in direzioni regionali e territoriali del lavoro che esercitano le competenze riservate allo Stato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del
2. Le direzioni regionali e territoriali, quali strutture organizzative territoriali del Ministero, dipendono organicamente e funzionalmente dalla direzione generale per le politiche del personale, l'innovazione, il bilancio e la logistica che impartisce direttive, in raccordo con la funzione esercitata dal segretariato generale al fine di assicurare l'unità dell'azione amministrativa e garantire il coordinamento dei programmi. Le direzioni regionali e territoriali del lavoro esercitano le competenze e le funzioni attribuite dalla normativa vigente, anche nella prospettiva della progressiva integrazione logistica e funzionale con gli enti previdenziali ed assistenziali.
3. Le direzioni regionali del lavoro sono costituite nel numero di diciotto, di cui nove articolate ciascuna in tre uffici dirigenziali di livello non generale, e otto articolate ciascuna in due uffici dirigenziali di livello non generale e una articolata in un ufficio dirigenziale di livello non generale. Le direzioni regionali coordinano, in particolare, l'attività di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale ai sensi del
4. Al fine di ottimizzare l'efficacia dei processi di lavoro e razionalizzare lo svolgimento delle attività strumentali e di supporto, le direzioni regionali del lavoro esercitano nei confronti delle direzioni territoriali insistenti nell'ambito territoriale di riferimento, in attuazione di quanto previsto al comma 1, funzioni di:
a) programmazione e coordinamento delle attività operative;
b) programmazione economico finanziaria attraverso l'elaborazione dei piani attuativi di intervento;
c) gestione delle risorse finanziarie e strumentali;
d) gestione amministrativa delle risorse umane;
e) indirizzo uniformante, contribuendo alla definizione degli standard qualitativi dei processi di lavoro e dei livelli di servizio;
f) monitoraggio del livello di trasparenza ed imparzialità dell'azione istituzionale;
g) monitoraggio sull'attuazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali;
h) supporto nell'analisi del mercato del lavoro e nel monitoraggio degli indicatori di contesto.
5. Le direzioni territoriali del lavoro, costituite nel numero di settantaquattro ed articolate ciascuna in un ufficio dirigenziale di livello non generale, sono preposte all'esercizio delle funzioni istituzionali operative del Ministero. Nell'ambito delle attribuzioni riservate dalla normativa vigente, esercitano, in particolare, funzioni di:
a) coordinamento e razionalizzazione dell'attività di vigilanza ai sensi del
b) vigilanza e regolazione in materia di lavoro, legislazione sociale e strumenti di sostegno al reddito;
c) tutela anche civilistica delle condizioni di lavoro;
d) prevenzione, promozione e informazione per la corretta applicazione della normativa lavoristica e previdenziale;
e) vigilanza sull'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del
f) autorità territoriale competente a valutare, ai sensi degli articoli 17 e 18 della
g) mediazione delle controversie di lavoro;
h) certificazione dei contratti di lavoro;
i) gestione dei flussi migratori per ragioni di lavoro.
6. Nell'ambito provinciale in cui hanno sede, le direzioni regionali del lavoro esercitano anche i compiti operativi propri della direzione territoriale del lavoro.
7. Alla riorganizzazione delle strutture territoriali si provvede ai sensi del successivo articolo 16, nel limite massimo di centodiciotto posti di funzione di livello dirigenziale non generale di cui ai commi 3 e 5 del presente articolo.
8. Ai direttori regionali del lavoro e ai direttori territoriali del lavoro è conferito un incarico di livello dirigenziale non generale.
Capo III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E DI PERSONALE
Art. 15. Dotazioni organiche
1. Le dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale del Ministero sono rideterminate secondo la tabella A, allegata al presente decreto, che costituisce parte integrante.
2. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, i contingenti di personale appartenenti alle aree prima, seconda e terza sono ripartiti nei profili professionali secondo quanto previsto dall'articolo 6, del
3. Con successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 16, comma 1, i contingenti di organico del personale dirigenziale e non dirigenziale sono ripartiti nell'ambito delle strutture in cui si articola l'amministrazione.
Art. 16. Uffici di livello dirigenziale non generale
1. All'individuazione delle funzioni degli uffici di livello dirigenziale non generale, nel numero complessivo di duecentouno posti di funzione, nonchè alla definizione dei relativi compiti ivi compresi le direzioni regionali e territoriali del lavoro, si provvede entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, su proposta delle direzioni generali interessate, sentite le organizzazioni sindacali, con decreti ministeriali di natura non regolamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della
2. I posti di funzione di livello dirigenziale non generale degli uffici di diretta collaborazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e dell'Organismo indipendente di valutazione di cui all'articolo 14 del
Capo IV
NORME DI ABROGAZIONE E FINALI
Art. 17. Disposizioni transitorie e finali
1. Sono abrogati i seguenti provvedimenti:
a)
b) decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 marzo 2007, recante ricognizione delle strutture e delle risorse trasferite al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero della solidarietà, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2007;
c) decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 novembre 2007, recante ricognizione delle strutture e delle risorse finanziarie ed umane trasferite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri al Ministero della solidarietà sociale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 31 gennaio 2008.
2. Ogni due anni, l'organizzazione del Ministero è sottoposta a verifica, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del
Registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 2011 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 11, foglio n. 139.
La sezione del controllo nell'adunanza del 7 luglio 2011, con
Tabella A
(prevista dall'art. 15, comma 1)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Dotazione Organica complessiva del personale
QUALIFICHE DIRIGENZIALI |
Dirigenti I fascia |
15 (*) |
|
Dirigenti II fascia |
201 (**) |
Totale dirigenti I fascia, II fascia |
|
216 |
AREE FUNZIONALI |
FASCE RETRIBUTIVE |
|
|
F5 (ex C3S) |
|
|
F4 (ex C3) |
|
AREA III |
F3 (ex C2) |
|
|
F2 (ex C1S) |
|
|
F1 (ex C1) |
|
Totale Area III |
|
5.478 |
|
F4 (ex B3S) |
|
AREA II |
F3 (ex B3) |
|
|
F2 (ex B2) |
|
|
F1 (ex B1) |
|
Totale Area II |
|
3.262 |
AREA I |
F2 (ex A1S) |
|
|
F1 (ex A1) |
|
Totale Area I |
|
80 |
Totale aree funzionali |
|
8.820 |
TOTALE GENERALE |
|
9.036 |
(*) Oltre tale contingente, vanno considerate anche ulteriori 11 unità ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del
(**) Comprensivi di n. 8 posti presso gli uffici di diretta collaborazione e di n. 1 posto presso l'Organismo indipendente di valutazione.
[1] Abrogato dall'art. 21 del
[2] Comma originariamente non ammesso al "Visto" della Corte dei conti, in seguito ammesso al "Visto semplice" e conseguente registrazione (Comunicato pubblicato nella G.U. 10 novembre 2011, n. 262).