Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 95. Tributi |
Capitolo: | 95.5 dichiarazioni |
Data: | 05/10/2001 |
Numero: | 404 |
Sommario |
Art. 1. Presentazione, trasmissione e ricezione di documenti mediante servizio telematico. |
Art. 2. Dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attività. |
Art. 3. Adempimenti relativi alla fornitura di documenti fiscali. |
Art. 4. Comunicazione delle opzioni. |
Art. 5. Registrazione telematica dei contratti di locazione. |
Art. 6. Disposizioni finali e transitorie. |
§ 95.5.82 - D.P.R. 5 ottobre 2001, n. 404.
Regolamento recante disposizioni in materia di utilizzo del servizio di collegamento telematico con l'Agenzia delle entrate per la presentazione di documenti, atti e istanze previsti dalle disposizioni che disciplinano i singoli tributi nonché per ottenere certificazioni ed altri servizi connessi ad adempimenti fiscali
(G.U. 16 novembre 2001, n. 267)
Art. 1. Presentazione, trasmissione e ricezione di documenti mediante servizio telematico.
1. Nel testo del presente regolamento si intende:
a) per
b) per
2. I soggetti di cui all'articolo 3, commi 2 e 2-ter, del
3. Per la presentazione delle dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attività si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2; gli adempimenti relativi alla fornitura ed all'utilizzo di documenti fiscali sono assolti esclusivamente dalle tipografie e dai rivenditori autorizzati con le modalità indicate dall'articolo 3.
4. Con successivi provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere individuate altre tipologie di documenti da trasmettere e di servizi da effettuare utilizzando il collegamento telematico con l'Agenzia delle entrate.
Art. 2. Dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attività.
1. L'articolo 35 del
Art. 3. Adempimenti relativi alla fornitura di documenti fiscali.
1. Le tipografie autorizzate alla stampa di documenti fiscali ed i soggetti autorizzati ad effettuarne la rivendita trasmettono in via telematica all'Agenzia delle entrate, entro il mese di febbraio di ciascun anno, direttamente o tramite i soggetti incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento di cui al
2. Fino al momento della trasmissione o della comunicazione dei dati relativi a ciascuna fornitura ai soggetti incaricati della trasmissione telematica, i dati medesimi devono essere annotati dai soggetti di cui al comma 1, anteriormente alla consegna degli stampati, in un registro delle forniture tenuto anche con sistemi informatici; i dati stessi devono essere resi disponibili all'Agenzia delle entrate e stampati ad ogni richiesta avanzata dagli organi di controllo.
3. Le modalità tecniche di trasmissione e conservazione dei dati ed i tempi di attivazione del servizio di trasmissione da parte dei soggetti di cui al comma 1 sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 4. Comunicazione delle opzioni.
1. Nell'articolo 2 del
Art. 5. Registrazione telematica dei contratti di locazione.
1. I soggetti obbligati alla registrazione ai sensi dell'articolo 10 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con
2. I soggetti delegati di cui al comma 1, devono essere autorizzati dall'Agenzia delle entrate con le modalità previste dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 4.
3. I soggetti obbligati alla registrazione dei contratti di locazione in possesso di almeno dieci unità immobiliari, sono tenuti ad adottare la procedura di registrazione telematica degli stessi direttamente oppure tramite i soggetti delegati o gli incaricati della trasmissione di cui al comma 1 [2].
3-bis. Sono, altresì, tenuti ad adottare la procedura di registrazione telematica i soggetti di cui alla lettera d-bis) dell'articolo 10 del testo unico di cui al
4. Le modalità di registrazione telematica dei contratti di locazione sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
Art. 6. Disposizioni finali e transitorie.
1. I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente regolamento già svolgevano attività di commercio elettronico comunicano i dati richiesti nel comma 2, lettera e), dell'articolo 2, nella dichiarazione dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'anno 2000.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 3 hanno effetto a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto. A decorrere dalla stessa data, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
a) nell'articolo 10 del decreto del Ministro delle finanze 29 novembre 1978, i commi terzo, quarto, quinto e sesto si intendono soppressi;
b) nell'articolo 6 del
[1] Comma così sostituito dall'art. 4 del
[2] Comma così modificato dall'art. 8 del
[3] Comma inserito dall'art. 8 del