§ 95.5.82 - D.P.R. 5 ottobre 2001, n. 404.
Regolamento recante disposizioni in materia di utilizzo del servizio di collegamento telematico con l'Agenzia delle entrate per la presentazione di [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.5 dichiarazioni
Data:05/10/2001
Numero:404


Sommario
Art. 1.  Presentazione, trasmissione e ricezione di documenti mediante servizio telematico.
Art. 2.  Dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attività.
Art. 3.  Adempimenti relativi alla fornitura di documenti fiscali.
Art. 4.  Comunicazione delle opzioni.
Art. 5.  Registrazione telematica dei contratti di locazione.
Art. 6.  Disposizioni finali e transitorie.


§ 95.5.82 - D.P.R. 5 ottobre 2001, n. 404.

Regolamento recante disposizioni in materia di utilizzo del servizio di collegamento telematico con l'Agenzia delle entrate per la presentazione di documenti, atti e istanze previsti dalle disposizioni che disciplinano i singoli tributi nonché per ottenere certificazioni ed altri servizi connessi ad adempimenti fiscali

(G.U. 16 novembre 2001, n. 267)

 

     Art. 1. Presentazione, trasmissione e ricezione di documenti mediante servizio telematico.

     1. Nel testo del presente regolamento si intende:

     a) per decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998: il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, concernente modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto;

     b) per decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972: il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.

     2. I soggetti di cui all'articolo 3, commi 2 e 2-ter, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, possono presentare direttamente o tramite gli incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, dello stesso decreto n. 322 del 1998, le dichiarazioni ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di inizio, variazione e cessazione attività previste dall'articolo 2, nonché documenti, atti e istanze previsti dalle disposizioni che disciplinano i singoli tributi ovvero ottenere certificazioni ed altri servizi connessi ad adempimenti fiscali, avvalendosi del servizio di collegamento telematico con l'Agenzia delle entrate, compreso il servizio telematico Internet, secondo le modalità previste per le dichiarazioni annuali e definite dal decreto del Ministero delle finanze 31 luglio 1998, e successive modificazioni.

     3. Per la presentazione delle dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attività si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2; gli adempimenti relativi alla fornitura ed all'utilizzo di documenti fiscali sono assolti esclusivamente dalle tipografie e dai rivenditori autorizzati con le modalità indicate dall'articolo 3.

     4. Con successivi provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere individuate altre tipologie di documenti da trasmettere e di servizi da effettuare utilizzando il collegamento telematico con l'Agenzia delle entrate.

 

          Art. 2. Dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attività.

     1. L'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 è sostituito dal seguente (Omissis).

 

          Art. 3. Adempimenti relativi alla fornitura di documenti fiscali.

     1. Le tipografie autorizzate alla stampa di documenti fiscali ed i soggetti autorizzati ad effettuarne la rivendita trasmettono in via telematica all'Agenzia delle entrate, entro il mese di febbraio di ciascun anno, direttamente o tramite i soggetti incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, i dati relativi alle forniture effettuate nell'anno solare precedente nei confronti dei rivenditori o dei soggetti utilizzatori degli stampati [1].

     2. Fino al momento della trasmissione o della comunicazione dei dati relativi a ciascuna fornitura ai soggetti incaricati della trasmissione telematica, i dati medesimi devono essere annotati dai soggetti di cui al comma 1, anteriormente alla consegna degli stampati, in un registro delle forniture tenuto anche con sistemi informatici; i dati stessi devono essere resi disponibili all'Agenzia delle entrate e stampati ad ogni richiesta avanzata dagli organi di controllo.

     3. Le modalità tecniche di trasmissione e conservazione dei dati ed i tempi di attivazione del servizio di trasmissione da parte dei soggetti di cui al comma 1 sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.

 

          Art. 4. Comunicazione delle opzioni.

     1. Nell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, recante norme per il riordino della disciplina delle opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette, il comma 2 è sostituito dal seguente (Omissis).

 

          Art. 5. Registrazione telematica dei contratti di locazione.

     1. I soggetti obbligati alla registrazione ai sensi dell'articolo 10 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, possono registrare i contratti di locazione per via telematica avvalendosi di soggetti delegati in possesso di adeguata capacità tecnica economica e finanziaria, ovvero degli incaricati della trasmissione telematica di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998.

     2. I soggetti delegati di cui al comma 1, devono essere autorizzati dall'Agenzia delle entrate con le modalità previste dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 4.

     3. I soggetti obbligati alla registrazione dei contratti di locazione in possesso di almeno dieci unità immobiliari, sono tenuti ad adottare la procedura di registrazione telematica degli stessi direttamente oppure tramite i soggetti delegati o gli incaricati della trasmissione di cui al comma 1 [2].

     3-bis. Sono, altresì, tenuti ad adottare la procedura di registrazione telematica i soggetti di cui alla lettera d-bis) dell'articolo 10 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 [3].

     4. Le modalità di registrazione telematica dei contratti di locazione sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

 

          Art. 6. Disposizioni finali e transitorie.

     1. I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente regolamento già svolgevano attività di commercio elettronico comunicano i dati richiesti nel comma 2, lettera e), dell'articolo 2, nella dichiarazione dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'anno 2000.

     2. Le disposizioni di cui all'articolo 3 hanno effetto a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto. A decorrere dalla stessa data, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400:

     a) nell'articolo 10 del decreto del Ministro delle finanze 29 novembre 1978, i commi terzo, quarto, quinto e sesto si intendono soppressi;

     b) nell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695, il comma 8, si intende soppresso.

 


[1] Comma così sostituito dall'art. 4 del D.P.R. 16 aprile 2003, n. 126.

[2] Comma così modificato dall'art. 8 del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla L. 26 aprile 2012, n. 44.

[3] Comma inserito dall'art. 8 del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla L. 26 aprile 2012, n. 44.