§ 3.1.343 - L.R. 28 marzo 2008, n. 16.
Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2 (Discipline del benessere e bio-naturali).


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.1 assistenza sanitaria e ospedaliera
Data:28/03/2008
Numero:16


Sommario
Art. 1.  Modifiche all’articolo 1 della l.r. 2/2005
Art. 2.  Modifiche all’articolo 3 della l.r. 2/2005
Art. 3.  Modifiche all’articolo 4 della l.r. 2/2005
Art. 4.  Modifiche all’articolo 5 della l.r. 2/2005


§ 3.1.343 - L.R. 28 marzo 2008, n. 16. [1]

Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2 (Discipline del benessere e bio-naturali).

(B.U. 4 aprile 2008, n. 11)

 

Art. 1. Modifiche all’articolo 1 della l.r. 2/2005

1. L’articolo 1 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2 (Discipline del benessere e bio-naturali), è sostituito dal seguente:

“Art. 1. Finalità

1. La Regione Toscana, nell’ambito delle attività di promozione e conservazione della salute, del benessere e della migliore qualità di vita, allo scopo di tutelare i cittadini, che intendono accedere a pratiche finalizzate al raggiungimento del benessere, promuove la qualità della formazione degli operatori delle stesse. A tal fine, la Regione Toscana individua con la presente legge le attività di seguito denominate discipline del benessere e bio-naturali.”.

 

     Art. 2. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 2/2005

1. Il comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 2/2005 è sostituito dal seguente:

“1. L’attestato di cui all’articolo 5, comma 3, è rilasciato nell’ambito di percorsi formativi di durata almeno triennale predisposti in conformità della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), degli atti attuativi della stessa e di quanto disposto dall’articolo 4.”.

 

     Art. 3. Modifiche all’articolo 4 della l.r. 2/2005

1. Il comma 4 dell’articolo 4 della l.r. 2/2005 è sostituito dal seguente:

“4. La Giunta regionale, acquisito il parere tecnico del Comitato di cui al comma 1, procede:

a) alla definizione, ai fini dei successivi adempimenti, dei contenuti  delle discipline del benessere e bio-naturali e, per ciascuna, del relativo percorso formativo;

b) a compilare un elenco delle scuole, operanti nel settore, con sede in  Regione Toscana;

c) ad indicare gli indici di qualità di ciascuna disciplina;

d) alla definizione dei criteri di organizzazione dell’elenco regionale  delle discipline del benessere e bio-naturali, di cui all’articolo 5, e le modalità di iscrizione alle relative sezioni.”.

2. Il comma 5 dell’articolo 4 della l.r. 2/2005 è abrogato.

 

     Art. 4. Modifiche all’articolo 5 della l.r. 2/2005

1. Il primo periodo del comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 2/2005 è sostituito dal seguente.

“1. L’elenco delle discipline del benessere e bio-naturali, istituito ai sensi dell’articolo 4, è tenuto presso la Giunta regionale e si articola nelle seguenti sezioni:”.

2. Al comma 3 dell’articolo 5 della l.r. 2/2005, le parole: “dell’attestato di qualifica” sono sostituite dalle seguenti: “dell’attestato di frequenza”.


[1] Abrogata dall'art. 1 della L.R. 28 maggio 2008, n. 32.