§ 6.2.40 - L.R. 20 marzo 2000, n. 35.
Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive e competitività delle imprese [2]


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.2 programmazione economica
Data:20/03/2000
Numero:35


Sommario
Art. 1.  Oggetto e finalità
Art. 2.  Piano regionale dello sviluppo economico
Art. 3.  Ambito di intervento
Art. 3 bis.  Infrastrutture pubbliche di servizio alla produzione
Art. 3 ter.  Recupero delle aree produttive dismesse
Art. 4.  Tipologie degli interventi
Art. 4 bis.  Criteri generali per l’attuazione degli interventi a favore delle imprese
Art. 5.  Procedimenti e moduli organizzativi
Art. 5 bis.  Procedura automatica
Art. 5 ter.  Procedura valutativa
Art. 5 quater.  Procedura negoziale
Art. 5 quinquies.  Contenuti dei provvedimenti di attuazione
Art. 5 sexies.  Misure per favorire la competitività delle imprese
Art. 5 septies.  Banca dati delle agevolazioni
Art. 5 octies.  Termini dei procedimenti per l’erogazione delle agevolazioni e per la revoca
Art. 5 novies.  Contratti precommerciali
Art. 5 decies.  Osservatorio regionale sulle imprese
Art. 5 undecies.  Fondo unico per le imprese
Art. 5 duodecies.  Interventi per la reindustrializzazione
Art. 5 terdecies.  Sostegno formativo alla cultura d’impresa
Art. 5 quaterdecies.  Criteri di premialità per le PMI e MPMI
Art. 5 quinquiesdecies.  Agevolazioni fiscali a favore delle imprese
Art. 5 sexies decies.  Attestazione dei requisiti da parte delle imprese
Art. 5 septies decies.  Avvalimento dei requisiti
Art. 5 octies decies.  Definizioni
Art. 5 novies decies.  Requisiti di ammissibilità per le imprese di nuova costituzione di giovani
Art. 5 vicies.  Nuove imprese innovative di giovani
Art. 5 vicies semel.  Requisiti di ammissibilità per le imprese in espansione di giovani
Art. 5 vicies bis.  Requisiti di ammissibilità per le imprese femminili di nuova costituzione
Art. 5 vicies ter.  Requisiti di ammissibilità per le imprese femminili in espansione
Art. 5 vicies quinquies.  Rete di accompagnamento
Art. 5 vicies sexies.  Esclusioni
Art. 6.  Monitoraggio.
Art. 7.  Controllo
Art. 7 bis.  Relazione della Giunta regionale
Art. 8.  Valutazione di efficacia.
Art. 8 bis.  Obblighi per le imprese
Art. 9.  Riduzione, revoca del contributo
Art. 9 bis.  Provvedimenti di sospensione e d’interdizione per il contrasto del lavoro nero e sommerso
Art. 10.  Norme finanziarie.
Art. 11.  Abrogazioni.
Art. 12.  Norme transitorie.


§ 6.2.40 - L.R. 20 marzo 2000, n. 35. [1]

Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive e competitività delle imprese [2]

(B.U. 30 marzo 2000, n. 13).

 

Titolo I

PRINCIPI GENERALI

 

Art. 1. Oggetto e finalità [3]

     1. La presente legge , nel rispetto dei principi generali di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59), disciplina l’intervento della Regione nell’economia toscana con le finalità di concorrere a consolidare, accrescere e diversificare la base produttiva regionale e i livelli di occupazione, con particolare attenzione a quella femminile, in una prospettiva di sviluppo sostenibile.

     2. Tali finalità sono perseguite mediante la promozione e la valorizzazione:

     a) delle risorse endogene regionali;

     b) del sistema delle imprese;

     c) delle realtà istituzionali, funzionali, economiche ed associative locali;

     d) dei fattori di competitività regionale con particolare riferimento all’innovazione tecnologica, formale, organizzativa e finanziaria e all’internazionalizzazione del sistema regionale.

     3. La presente legge individua i principi che regolano gli interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive regionali, e ne promuove i contenuti nei confronti delle amministrazioni pubbliche, delle autonomie funzionali e di loro soggetti terzi.

 

     Art. 2. Piano regionale dello sviluppo economico [4]

     1. Il piano regionale dello sviluppo economico (PRSE) è strumento di programmazione ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008) che attua le strategie di intervento individuate nel programma regionale di sviluppo (PRS) in materia di industria, artigianato, commercio, turismo, cooperazione e servizi, assumendone le priorità, perseguendone gli obiettivi e applicandone i criteri di intervento, per il periodo di riferimento [5].

     2. Il PRSE è approvato, su proposta della Giunta regionale, dal Consiglio regionale. Il PRSE è soggetto a modifiche od integrazioni, che la Giunta regionale può proporre al Consiglio regionale in conseguenza delle modifiche intervenute nel PRS o sulla scorta di quanto emerso dal monitoraggio di cui all’articolo 6 e dalla valutazione di efficacia di cui all’articolo 8 [6].

     3. Per la definizione della proposta del PRSE, la Giunta regionale attiva il confronto, secondo quanto previsto dalla l.r. 1/2015, con soggetti pubblici e privati e con le loro organizzazioni rappresentative [7].

     4. Il PRSE in particolare:

     a) definisce gli obiettivi e le strategie di intervento;

     b) definisce gli indirizzi per l’attuazione degli interventi;

     c) indica le categorie di soggetti beneficiari degli interventi;

     d) individua gli strumenti di intervento nell’economia regionale operanti ai sensi delle norme comunitarie, nazionali e regionali in materia incentivando in particolare le microimprese, piccole e medie imprese [8];

     e) determina, in coerenza con gli stanziamenti del bilancio pluriennale vigente, l’ammontare delle risorse destinate agli interventi di cui all’articolo 3, che possono essere articolati per ambiti di intervento settoriale, intersettoriale e territoriale;

     f) determina, in coerenza con gli stanziamenti del bilancio pluriennale vigente, l’ammontare del finanziamento di interventi urgenti e imprevisti;

     f bis) determina gli interventi di cui all’articolo 4 della legge regionale 4 luglio 2013 n.34 (Disciplina del sostegno regionale alle imprese di informazione. Modifiche alla l.r. 35/2000, alla l.r. 22/2002 ed alla l.r. 32/2002) [9].

     5. Il PRSE costituisce il documento programmatorio di riferimento per i piani e i programmi degli enti locali e delle autonomie funzionali in materia di attività produttive, anche ai fini dell’accesso ai finanziamenti regionali.

     6. La Giunta regionale provvede all’attuazione del PRSE con propri atti, in coerenza con il documento di economia e finanza regionale (DEFR), la relativa nota di aggiornamento e con il bilancio di previsione [10].

     7. Gli atti della Giunta di attuazione del PRSE, in particolare:

     a) determinano le modalità di attuazione degli interventi con riferimento agli obiettivi e alle strategie di intervento adottando criteri di riduzione, semplificazione e snellimento delle procedure;

     b) individuano gli interventi urgenti ed imprevisti, di cui al comma 4, lettera f).

 

Titolo II

MODALITA' DI ATTUAZIONE

 

     Art. 3. Ambito di intervento [11]

     1. Gli interventi possono riguardare:

     a) il sostegno agli investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione, ivi compresi i servizi qualificati ed avanzati ed i processi di trasferimento tecnologico;

     b) lo sviluppo produttivo;

     c) il sostegno alle imprese per le attività produttive finalizzate alla promozione ed all’internazionalizzazione;

     d) l’accesso al credito e lo sviluppo di strumenti finanziari;

     e) la razionalizzazione aziendale e di settore, la crescita dimensionale delle imprese, il sostegno ad interventi in forma aggregata e ai processi di diversificazione aziendale;

     f) il sostegno alle aggregazioni temporanee di imprese e a forme integrate di impresa con particolare riferimento alle reti finalizzate a sviluppare forme di interazione rivolte alla condivisione di risorse e di conoscenza, all’innovazione, all’internazionalizzazione, all’organizzazione ed alla logistica sulla base di legami di correlazione liberamente verificati dalle imprese interessate [12];

     g) la realizzazione di infrastrutture di servizio alla produzione come previsto dall’articolo 3 bis, al trasferimento tecnologico in favore delle imprese e dei sistemi produttivi [13];

     h) il sostegno agli investimenti produttivi finalizzati alla riduzione delle pressioni ambientali;

     h bis) il sostegno agli insediamenti produttivi presenti sul territorio toscano al fine di contrastare la delocalizzazione, soprattutto riguardo alle aree di crisi e con particolare attenzione alle realtà montane [14];

     h ter) il sostegno alla nuova costituzione di imprese di giovani, di imprese femminili e di imprese di lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali [15];

     h quater) il sostegno all’espansione delle imprese, con particolare riferimento a quelle di giovani e femminili [16];

     h quinquies) il sostegno alla costituzione di nuove imprese innovative di giovani [17].

     1 bis. Gli interventi di cui al comma 1, si applicano secondo i principi di gradualità e proporzionalità correlati alla dimensione delle imprese beneficiarie [18].

 

     Art. 3 bis. Infrastrutture pubbliche di servizio alla produzione [19]

     1. La Regione, nel rispetto della disciplina urbanistica, al fine di favorire l’insediamento di imprese e la migliore localizzazione del sistema produttivo insediato, come previsto dall’articolo 3, comma 1, lettera g), favorisce la realizzazione di infrastrutture pubbliche ecologicamente attrezzate di servizio alla produzione, quali:

a) le aree per insediamenti produttivi e gli spazi per lo start up di imprese [20];

b) le infrastrutture per il trasferimento tecnologico quali parchi scientifici e tecnologici, incubatori di impresa, laboratori di ricerca applicata e dimostratori tecnologici [21];

c) i parchi urbani dell’innovazione.

     2. La Regione favorisce prioritariamente la realizzazione delle infrastrutture di cui al comma 1 attraverso il recupero, l’utilizzazione, la riconversione di:

a) aree di bonifica di interesse nazionale e regionale;

b) aree a destinazione produttiva dismessa;

c) patrimonio immobiliare pubblico;

d) aree retroportuali a destinazione produttiva.

     3. Il completamento degli interventi di cui al comma 1, già attivati, ha priorità nel finanziamento regionale rispetto alla realizzazione di nuove infrastrutture.

     4. Dagli interventi di cui al presente articolo sono escluse le opere di bonifica di cui alla legge regionale 5 maggio 1994, n. 34 (Norme in materia di bonifica).

 

     Art. 3 ter. Recupero delle aree produttive dismesse [22]

     1. Ai fini del presente articolo, per aree produttive dismesse si intendono le aree nelle quali la condizione dismissiva è caratterizzata dalla cessazione delle attività economiche su oltre il cinquanta per cento delle superfici coperte che si prolunghi ininterrottamente da oltre quattro anni. Il comune territorialmente competente accerta la sussistenza di tali condizioni.

     2. Il recupero delle aree produttive dismesse costituisce attività di interesse generale, a condizione che sia mantenuta la destinazione ad attività produttiva.

     3. II comune territorialmente competente, invita i proprietari delle singole aree produttive e, ove presente, il soggetto gestore delle aree produttive ecologicamente attrezzate (APEA), a presentare una proposta di riutilizzo delle stesse in coerenza con l’assetto dell’insediamento e la programmazione urbanistica del territorio circostante l’area dismessa, assegnando a tale riguardo un termine da stabilirsi in ragione della complessità della situazione riscontrata e, comunque, non inferiore a sei mesi e non superiore a diciotto mesi.

     4. La proposta di riutilizzo deve, inoltre, indicare:

a) le attività e funzioni produttive che si intendono insediare;

b) gli interventi di carattere urbanistico, edilizio, infrastrutturale e per l’accessibilità, connessi e coerenti con le funzioni che si intendono insediare;

c) il grado di risoluzione delle implicazioni eventualmente derivanti dalla dismissione, con specifico riferimento all’eventuale presenza di inquinamento dei suoli, nel rispetto delle norme vigenti;

d) il cronoprogramma degli interventi previsti;

e) il piano finanziario e imprenditoriale a sostegno del progetto.

     5. Ai sensi dell’articolo 13 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009), la Giunta regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo riduce i termini dei procedimenti autorizzativi all’insediamento di nuove attività produttive, alla realizzazione delle APEA e agli interventi di recupero delle aree produttive in dismissione provvedendo alla semplificazione delle procedure.

     6. Ferma restando l’acquisizione dei pareri, nulla-osta o atti comunque denominati, previsti dalla normativa statale e regionale, la verifica di coerenza con il piano di indirizzo territoriale (PIT), nonché i procedimenti di cui alla legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica “VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA” e di valutazione di incidenza), il comune adotta la proposta di riutilizzo entro il termine di novanta giorni dalla presentazione, qualora detta proposta abbia i contenuti di cui al comma 4.

     7. L’avviso relativo alla deliberazione di cui al comma 5, è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT), i relativi atti sono contestualmente pubblicati e resi accessibili sul sito internet del comune. Gli interessati possono presentare osservazioni nei trenta giorni successivi alla pubblicazione sul BURT.

     8. Decorso il termine di cui al comma 7, la proposta di riutilizzo è approvata dal consiglio comunale, che controdeduce in ordine alle osservazioni pervenute.

     9. La proposta di riutilizzo approvata costituisce integrazione degli atti per il governo del territorio. I permessi di costruire relativi alla proposta di riutilizzo approvata sono rilasciati previa stipula della relativa convenzione.

     10. In caso di mancata presentazione della proposta, o qualora questa non risponda ai contenuti di cui al comma 3, il comune, previa diffida ad adempiere rivolta ai proprietari delle singole aree produttive o al soggetto gestore dell’APEA, può provvedere ad acquisire ulteriori proposte mediante procedura ad evidenza pubblica. Al proprietario o al soggetto gestore delle APEA è in ogni caso riconosciuta la facoltà di subentrare nell’attuazione della proposta eventualmente accolta dall’amministrazione. Si applicano i commi 6, 7, 8.

 

     Art. 4. Tipologie degli interventi [23]

     1. Gli interventi sono attuati mediante le seguenti tipologie di aiuti:

     a) contributo in conto capitale;

     b) contributo in conto interessi;

     c) contributo in conto canoni su operazioni di locazione finanziaria;

     d) concessione di garanzie e controgaranzie anche attraverso il sostegno al sistema dei confidi [24];

     e) finanziamento agevolato;

     f) bonus e riduzione fiscale;

     g) partecipazione al capitale di rischio delle imprese e altri strumenti di ingegneria finanziaria;

     h) partecipazione e finanziamento di piani e programmi di sviluppo e di progetti;

     h bis) voucher per le imprese [25].

     2. I procedimenti e moduli organizzativi di cui all’articolo 5 sono applicabili per analogia anche per il sostegno finanziario a interventi di carattere infrastrutturale, materiale ed immateriale, per quanto compatibili.

     3. Nel caso di investimenti di carattere infrastrutturale, materiale ed immateriale, se l’intervento comporta il finanziamento di investimenti generatori di entrate, la sovvenzione è determinata tenendo conto dell’entità del margine lordo di autofinanziamento normalmente atteso.

 

     Art. 4 bis. Criteri generali per l’attuazione degli interventi a favore delle imprese [26]

     1. Gli interventi sono disposti in conformità alla normativa dell’Unione europea e in particolare agli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) [27].

     2. Le intensità di aiuto, espresse in termini di equivalente sovvenzione lorda o netta, non possono eccedere quelle previste o approvate dalla Commissione dell’Unione europea per le varie tipologie di investimento, di soggetto beneficiario e di area interessata dall’intervento.

     3. Gli interventi soggetti a notifica non possono essere attuati prima della loro autorizzazione da parte della Commissione europea.

     4. [Non sono soggetti a notifica:

     a) gli aiuti alle piccole e medie imprese disposti nel rispetto della normativa comunitaria in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese [28];

     b) gli aiuti di minima entità “de minimis” disposti nel rispetto della normativa comunitaria in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti d’importanza minore “de minimis”] [29].

     5. Se l’intervento comporta l’erogazione di anticipazioni il soggetto privato interessato è tenuto a prestare apposita fideiussione, con esclusione degli enti pubblici.

     6. Il responsabile dell’intervento comunica tempestivamente, con avviso da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT), l’avvenuto esaurimento delle risorse disponibili; qualora si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, il responsabile dell’intervento, salvo il caso di interventi attuati secondo la procedura valutativa a graduatoria di cui all’articolo 5 ter, comma 3, comunica la data dalla quale è possibile presentare le relative domande, con avviso da pubblicare nel BURT, almeno trenta giorni prima del termine iniziale.

     7. Ai fini della razionalizzazione degli interventi è assicurata la necessaria semplificazione, evitando eventuali sovrapposizioni anche mediante l’accorpamento di regimi preordinati al perseguimento delle medesime finalità.

     8. Per poter accedere agli interventi le imprese devono:

     a) essere in regola con gli adempimenti relativi alle norme in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro;

     b) applicare i rispettivi contratti collettivi di lavoro;

     c) essere in regola con gli adempimenti in materia previdenziale ed assicurativa.

     8 bis. Non possono accedere a contributi per un periodo di tre anni le imprese a cui sono stati revocati contributi ai sensi dell'articolo 9 [30].

     8 ter. Le disposizioni di cui al comma 8 bis non si applicano alle imprese che hanno proceduto alla rinuncia al contributo [31].

     9. Ai fini della presente legge e del PRSE si considerano microimprese, piccole, medie o grandi imprese quelle corrispondenti agli specifici parametri previsti dalle disposizioni dell’Unione europea [32].

 

     Art. 5. Procedimenti e moduli organizzativi [33]

     1. I procedimenti attuativi assicurano la semplificazione e lo snellimento amministrativo ed il minore impatto sui costi delle imprese.

     2. Per l’attuazione degli interventi alle imprese si applica la procedura automatica, valutativa o negoziale, secondo quanto previsto dagli articoli 5 bis, 5 ter e 5 quater.

 

     Art. 5 bis. Procedura automatica [34]

     1. La procedura automatica si applica qualora non risulti necessaria, per l’attuazione degli interventi, un’attività istruttoria di carattere tecnico, economico e finanziario del programma di spesa. L’intervento è concesso in misura percentuale, ovvero in misura fissa di ammontare predeterminato, sulle spese ammissibili sostenute, successivamente alla presentazione della domanda, salva diversa disposizione derivante dalla disciplina comunitaria o dall’autorizzazione della Commissione europea in caso di regime notificato.

     2. Per tutti i beneficiari degli interventi, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, sono preventivamente determinati:

     a) l’ammontare massimo dell’aiuto concedibile;

     b) gli investimenti ammissibili;

     c) le modalità di erogazione.

     3. Per l’accesso all’intervento il soggetto interessato presenta una domanda secondo lo schema approvato dal bando, attestante il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni per l’accesso all’agevolazione, nonché la documentazione e le informazioni necessarie per l’avvio del procedimento.

     4. Con la fase istruttoria è accertata esclusivamente la completezza e la regolarità delle dichiarazioni e della documentazione prodotta. Accertata la regolarità della domanda, si procede all’erogazione dell’agevolazione secondo quanto previsto dal relativo bando.

     5. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione degli aiuti è disposta tramite riparto pro quota.

 

     Art. 5 ter. Procedura valutativa [35]

     1. La procedura valutativa si applica a progetti o programmi organici e complessi da realizzare successivamente alla presentazione della domanda, salva diversa disposizione derivante dalla disciplina comunitaria o dall’autorizzazione della Commissione europea in caso di regime notificato.

     2. La procedura valutativa è svolta secondo le modalità del procedimento a graduatoria o a sportello.

     3. Nel procedimento a graduatoria sono indicati nel bando i requisiti, le risorse disponibili, le modalità per la presentazione delle domande. La selezione delle iniziative ammissibili è effettuata mediante valutazione comparata, sulla base di idonei parametri oggettivi predeterminati. La concessione degli aiuti è disposta, in ordine di graduatoria, sino ad esaurimento delle disponibilità finanziarie.

     4. Nel procedimento a sportello è prevista l’istruttoria delle domande secondo l’ordine cronologico di presentazione, nonché, ai fini dell’ammissibilità, la definizione di soglie e condizioni minime, anche di natura quantitativa, connesse alle finalità dell’intervento e alla tipologia delle iniziative. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione degli aiuti è disposta secondo il predetto ordine cronologico.

     5. La domanda di accesso agli interventi è presentata ai sensi dell’articolo 5 bis, comma 3.

 

     Art. 5 quater. Procedura negoziale [36]

     1. La procedura negoziale si applica agli interventi di sviluppo territoriale o settoriale, nell’ambito di forme della programmazione concertata; nel caso in cui l’intervento sia rivolto a programmi territoriali comunque interessanti direttamente o indirettamente enti locali, devono essere definiti gli impegni di tali enti, in ordine alle infrastrutture di supporto e alle eventuali semplificazioni procedurali, volti a favorire la localizzazione degli interventi.

     2. Nella procedura negoziale sono indicati preventivamente nel bando i criteri di selezione dei contraenti. Successivamente alla pubblicazione del bando, devono essere acquisite le manifestazioni di interesse da parte delle imprese nell’ambito degli interventi definiti dal bando stesso su base territoriale o settoriale. Il bando oltre ad indicare le spese ammissibili, le forme e le modalità degli interventi, determina la durata del procedimento di selezione delle manifestazioni di interesse e la documentazione necessaria per l’attività istruttoria.

     3. I criteri di selezione dei contraenti sono definiti con riferimento agli obiettivi territoriali e settoriali, alle ricadute tecnologiche e produttive, all’impatto occupazionale ed ai costi dei programmi.

     4. I richiedenti presentano apposita domanda di manifestazione di interesse secondo le modalità previste nel bando. L’attività istruttoria, a seguito dell’espletamento della fase di selezione di cui al comma 3, è condotta secondo le modalità ed i principi applicati al procedimento valutativo, tenendo conto delle specificità previste nell’apposito bando.

     5. L’atto di concessione dell’intervento può essere sostituito da un contratto conforme a quanto previsto nel bando.

     6. Le modalità di erogazione sono contenute nel bando.

 

     Art. 5 quinquies. Contenuti dei provvedimenti di attuazione [37]

     1. I provvedimenti emanati per l’attuazione degli interventi individuano l’oggetto e gli obiettivi dell’intervento e determinano:

     a) la conformità del regime di aiuto agli orientamenti comunitari;

     b) la tipologia del procedimento;

     c) i soggetti beneficiari;

     c bis) i criteri di selezione [38];

     d) le aree di applicazione;

     e) le spese ammissibili e il periodo di eligibilità;

     f) la intensità degli aiuti;

     g) le modalità di erogazione;

     h) gli obblighi dei beneficiari;

     i) le modalità di controllo;

     j) le revoche;

     k) le modalità di monitoraggio e valutazione;

     l) gli eventuali altri elementi ritenuti utili per una completa definizione dell’intervento, anche con riguardo alle specificità dello stesso.

 

TITOLO II BIS [39]

Misure per favorire la competitività delle imprese [40]

 

     Art. 5 sexies. Misure per favorire la competitività delle imprese [41]

     1. La Regione promuove azioni finalizzate alla riduzione degli oneri a carico delle imprese, all’informatizzazione dei procedimenti per l’accesso alle agevolazioni, nonché alla verifica periodica degli effetti della normativa regionale sulle imprese.

     2. Per le finalità di cui al comma 1, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, la Giunta regionale porta a compimento nell’ambito del sistema toscano dei servizi per le imprese di cui all’articolo 39 della l.r. 40/2009:

a) una banca dati di tutte le agevolazioni regionali a favore delle imprese, suddivisa per ambiti di intervento, modalità e tipologia di impresa, che contenga sia le informazioni da fornire all’utenza, sia i dati che descrivono in modo strutturato il relativo procedimento amministrativo in tutte le sue fasi;

b) un sistema informativo che consenta sia di esporre le informazioni all’utenza sia lo svolgimento telematico del procedimento amministrativo così come descritto nella banca dati di cui alla lettera a);

c) una modulistica standard finalizzata ad eliminare obblighi informativi che determinano un incremento dei costi o un allungamento dei tempi, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico e dei vincoli previsti dall’ordinamento europeo in materia di aiuti di Stato.

     3. Le attività necessarie all’attuazione di quanto previsto al comma 2, sono svolte da Sviluppo Toscana s.p.a., nell’ambito del proprio piano di attività.

 

     Art. 5 septies. Banca dati delle agevolazioni [42]

     1. Nella banca dati di cui all’articolo 5 sexies confluiscono:

a) tutte le informazioni relative a imprese che hanno ricevuto un contributo di qualsiasi natura a valere sul bilancio regionale; una sezione della banca dati è dedicata alle imprese sovvenzionate in regime de minimis;

b) i dati in possesso dei soggetti gestori ed i dati relativi agli enti pubblici regionali che erogano incentivi di qualsiasi natura alle imprese.

 

     Art. 5 octies. Termini dei procedimenti per l’erogazione delle agevolazioni e per la revoca [43]

     1. I procedimenti per l’erogazione di agevolazioni a favore delle imprese si concludono con la pubblicazione delle graduatorie entro novanta giorni dalla data di chiusura del relativo bando. Tale termine può essere motivatamente modificato fino ad un massimo di centoventi giorni nel caso in cui la complessità degli interventi e l’entità delle risorse messe a disposizione lo richiedano.

     1 bis. I procedimenti di revoca delle agevolazioni a favore delle imprese si concludono entro novanta giorni dalla data di avvio [44].

     1 ter. In conformità all’articolo 14 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell’attività amministrativa), i termini di conclusione dei procedimenti di cui ai commi 1 e 1 bis possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni [45].

 

     Art. 5 novies. Contratti precommerciali [46]

     1. Al fine di favorire lo sviluppo dell’innovazione, la Regione promuove il ricorso ai contratti precommerciali nelle fattispecie definite dall’articolo 19 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).

     2. Entro novanta giorni dall’approvazione del presente articolo la Giunta regionale approva le linee guida per l’attuazione dei contratti precommerciali.

 

     Art. 5 decies. Osservatorio regionale sulle imprese [47]

     1. Al fine di monitorare costantemente il contesto economico delle microimprese, delle piccole e delle medie imprese operanti nei settori dell’artigianato, dell’industria e della cooperazione è istituito presso l’Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (IRPET) l’osservatorio regionale sulle imprese.

     2. L’osservatorio sulle imprese effettua attività di monitoraggio, studio e ricerca finalizzate:

a) alla conoscenza del tessuto imprenditoriale regionale e delle sue articolazioni;

b) alla promozione e diffusione delle “migliori pratiche” nelle politiche territoriali a favore delle imprese;

c) alla valutazione delle politiche industriali previste dal PRSE.

d) alla valutazione delle problematiche afferenti al settore creditizio regionale e all’implementazione delle politiche regionali di agevolazione per l’accesso al credito.

e) a monitorare l’attuazione in sede regionale della comunicazione COM(2008) 394 definitivo del 25 giugno 2008 della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni (Una corsia preferenziale per la piccola impresa Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa “uno Small Business Act” per l’Europa), e a raccordarsi con le attività del Garante per le micro, piccole e medie imprese di cui all’articolo 17 della legge 11 novembre 2011, n. 180 (Norme per la tutela della libertà d’impresa. Statuto delle imprese).

     3. Gli obiettivi e le linee di azione per le attività di cui al comma 2, sono definiti annualmente all’interno del programma di attività istituzionale dell’IRPET.

     4. Per lo svolgimento delle attività dell’osservatorio regionale sulle imprese è costituito un comitato tecnico di indirizzo, nominato dal Presidente della Giunta regionale e composto da:

a) dirigenti regionali competenti in materia di interventi in favore delle imprese;

b) rappresentanti delle parti economiche;

c) rappresentanti delle organizzazioni sindacali regionali;

d) rappresentanti degli enti locali;

e) rappresentante Uniocamere Toscana.

     5. Nell’effettuare attività di monitoraggio, studio e ricerca di cui al comma 2, lettera d), il comitato tecnico dell’osservatorio regionale sulle imprese è integrato da rappresentanti del sistema bancario e creditizio.

     6. Le modalità di designazione dei componenti del comitato di cui al comma 4, ed il numero degli stessi, sono definiti con deliberazione della Giunta regionale. La composizione del comitato può essere integrata invitando a partecipare ai lavori del comitato soggetti diversi da quelli di cui al comma 4.

     7. La partecipazione ai lavori del comitato di cui al comma 4, è a titolo gratuito.

     8. L’osservatorio regionale sulle imprese, sulla base di specifiche convenzioni, può svolgere la propria attività in raccordo con quella dell’Unioncamere Toscana e con iniziative analoghe di uffici studi di organismi di ricerca pubblici e privati

     9. L’osservatorio regionale sulle imprese coordina le proprie attività con l’osservatorio regionale del mercato del lavoro e l’osservatorio regionale della ricerca e dell’innovazione istituito con legge regionale 27 aprile 2009, n. 20 (Disposizioni in materia di ricerca e innovazione).

     10. L’osservatorio regionale toscano sulla cooperazione di cui alla legge regionale 28 dicembre 2005, n. 73 (Norme per la promozione e lo sviluppo del sistema cooperativo della Toscana) e il Comitato tecnico per le attività di studio, ricerca e monitoraggio del credito di cui all’articolo 18 della legge regionale 22 dicembre 2006, n. 64 (Legge finanziaria per l’anno 2007), sono soppressi.

     11. Le attività dell’osservatorio regionale toscano sulla cooperazione e del Comitato tecnico per le attività di studio, ricerca e monitoraggio del credito in corso alla data di entrata in vigore del presente articolo sono svolte in raccordo con l’osservatorio regionale sulle imprese.

     12. L’osservatorio regionale sulle imprese rende fruibili gli esiti integrati del monitoraggio sui contributi erogati a sostegno dello sviluppo produttivo.

     13. [Le commissioni consiliari competenti per materia sulla base della relazione annuale di cui all’articolo 7 bis, delle risultanze degli studi dell’osservatorio regionale sulle imprese e delle valutazioni di impatto della regolamentazione, possono indicare alla Giunta regionale ulteriori esigenze informative in tema di semplificazione burocratica e amministrativa a favore delle imprese. Tale documento è trasmesso al comitato tecnico di indirizzo dell’osservatorio regionale sulle imprese al fine della definizione delle attività per l’anno successivo] [48].

 

Titolo II ter. [49]

Misure di sostegno per le imprese

 

     Art. 5 undecies. Fondo unico per le imprese [50]

     1. E’ istituto il fondo unico per le imprese, per il sostegno alle imprese dei settori dell’artigianato, dell’industria e della cooperazione del comparto manifatturiero con le finalità di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), h) , h ter), h quater), h quinquies) [51].

     1 bis. Una sezione del fondo unico per le imprese di cui al comma 1 è riservata alle finalità di cui all’articolo 3, comma 1, lettere h ter), h quater) e h quinquies) [52].

     1 ter. E’ istituito un fondo unico per il sostegno alle imprese dei settori del turismo, commercio, cultura e servizi, con le finalità di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), h), h ter), h quater) e h quinquies) [53].

     2. Nel fondo confluiscono, in coerenza con quanto previsto dal PRSE e per la durata dello stesso, le risorse comunitarie, nazionali e regionali, nonché le risorse derivanti da rientri relativi ai fondi rotativi e da smobilizzi di garanzie ovvero relative alla revoca e restituzione di somme erogate. La Giunta regionale assicura la massima flessibilità nell’utilizzo delle risorse confluite all’interno del fondo, nel rispetto dei vincoli posti dall’ordinamento contabile.

 

     Art. 5 duodecies. Interventi per la reindustrializzazione [54]

     1. All’interno del fondo unico per le imprese di cui all’articolo 5 undecies, è istituita una sezione dedicata a interventi finalizzati a sostenere:

a) gli investimenti da parte di imprese a partecipazione o controllo estero, non ancora attive in Toscana, per la realizzazione di nuove unità locali con creazione di occupazione aggiuntiva, diretta e indiretta, sul territorio regionale;

b) gli investimenti da parte di imprese italiane non ancora attive in Toscana, per la realizzazione di nuove unità locali con creazione di occupazione aggiuntiva, diretta e indiretta, sul territorio regionale;

c) gli investimenti da parte di imprese attive in Toscana che realizzino incrementi consistenti delle unità produttive esistenti o di nuove unità, generando occupazione aggiuntiva, diretta e indiretta, sul territorio regionale;

d) i programmi di reindustrializzazione di aree in crisi, ivi compresi quelli previsti dall’articolo 2 della legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia);

e) gli investimenti da parte di imprese con sede legale in Toscana, la cui base sociale è costituita per almeno il 70 per cento da ex dipendenti di aziende in crisi che hanno usufruito dell’incentivo all’autoimprenditorialità consistente nell’anticipo del trattamento di integrazione salariale a loro concessi e non ancora goduti previsti dalla legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro) e dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali), nonché di incentivi regionali sulla creazione di imprese previsti da programmi operativi regionali cofinanziati dai fondi strutturali.

     2. Gli interventi a favore degli investimenti di cui al comma 1, sono attuati anche attraverso protocolli d’insediamento, mediante procedura negoziale ai sensi dell’articolo 5 quater, disciplinati dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente articolo.

 

     Art. 5 terdecies. Sostegno formativo alla cultura d’impresa [55]

     1. Nell’ambito delle attività del piano di indirizzo generale integrato (PIGI) 2012 - 2015 approvato con deliberazione del Consiglio regionale 17 aprile 2012, n. 32 (Legge regionale 26 luglio 2002 n. 32. “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”. Articolo 31. Piano di indirizzo generale integrato “PIGI” 2012 – 2015), sono previsti interventi finalizzati ad agevolare la diffusione di strumenti e conoscenze per il rilancio della competitività delle imprese nel mercato globale ed alla formazione della cultura d’impresa, per la promozione e la realizzazione di percorsi formativi a sostegno delle microimprese, piccole e medie imprese ed alla formazione delle nuove generazioni di imprenditori toscani.

 

     Art. 5 quaterdecies. Criteri di premialità per le PMI e MPMI [56]

     1. In coerenza con i principi relativi all’integrazione degli appalti pubblici con la dimensione ambientale di cui alla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro), e al fine di favorire la partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese agli appalti di lavori, forniture e servizi, anche promuovendo eventuali aggregazioni d’impresa, la Regione e gli enti del sistema regionale introducono, nei propri atti di programmazione e nei conseguenti bandi, criteri di premialità correlati alla sostenibilità sociale e ambientale nel territorio di appartenenza della stazione appaltante anche in riferimento alla fornitura di materiali, nonché alla tutela del lavoro e dei lavoratori.

 

     Art. 5 quinquiesdecies. Agevolazioni fiscali a favore delle imprese [57]

     1. La Regione, a decorrere dall’anno 2013, promuove, con le modalità definite annualmente dalla legge finanziaria, ed anche utilizzando una quota degli introiti derivanti dalle azioni di contrasto all’evasione fiscale delle imprese, interventi di agevolazione fiscale a favore delle imprese finalizzati a sostenere, in particolare:

a) il perseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 5 duodecies;

b) la creazione e lo sviluppo di imprese in settori innovativi, ivi comprese start up innovative [58];

c) l’insediamento di imprese in aree integrate di sviluppo del territorio regionale individuate con atti regionali o in aree definite del tessuto urbano interessato nell’ambito di progetti di rigenerazione;

d) la creazione di imprese giovanili, femminili e reti di imprese;

d bis) le micro, piccole e medie imprese che assumono con contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato per un periodo di durata pari o superiore a due anni le seguenti categorie di lavoratori:

1. lavoratori inseriti nelle liste di mobilità di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro)

2. lavoratori inseriti nelle liste di mobilità di cui al decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione) convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236,

3. lavoratori percettori di trattamento di mobilità in deroga di cui alla deliberazione della Giunta regionale 3 ottobre 2011, n. 831 (DGR 801 del 19.09.2011 "Linee Guida per l'erogazione degli ammortizzatori sociali in deroga in Toscana - Biennio 2011-2012". Modifiche);

4. lavoratori licenziati a partire dal 1° gennaio 2008, per giustificato motivo oggettivo, ai sensi della legge 15 luglio 1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali) e che alla data dell’assunzione siano in stato di disoccupazione [59];

e) la realizzazione di operazioni di ricapitalizzazione delle imprese attraverso l’apporto di nuovo capitale proprio;

f) lo sviluppo di investimenti finalizzati al miglioramento dell’efficienza energetica delle imprese;

g) le imprese che investono sulla tracciabilità del prodotto, sia come strumento di rafforzamento dell’intera filiera, sia di promozione all’estero.

 

     Art. 5 sexies decies. Attestazione dei requisiti da parte delle imprese [60]

     1. Al momento della presentazione della domanda di agevolazione e dell’istanza di erogazione dello stato di avanzamento del progetto d’investimento, le imprese possono, in alternativa alle procedure ordinarie, verificare ed attestare con le modalità di cui al comma 1 bis, i seguenti requisiti:

a) dimensione d'impresa;

b) condizione di impresa economicamente e finanziariamente sana ai sensi della normativa comunitaria vigente;

c) affidabilità economico-finanziaria;

d) in caso di aggregazione di imprese, la mancanza di associazione e collegamento prevista dall'articolo 3 dell'allegato alla raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese;

e) regolare rendicontazione amministrativo-contabile delle attività svolte [61].

     1 bis. La verifica e l’attestazione dei requisiti di cui al comma 1 è effettuata attraverso una relazione tecnica e un'attestazione rilasciata, in forma giurata e con esplicita dichiarazione di responsabilità, da parte di un professionista iscritto nel registro dei revisori legali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE) [62].

     1 ter. Lo stato di avanzamento del progetto d’investimento è erogato all’impresa beneficiaria entro i quarantacinque giorni successivi alla presentazione della relazione tecnica e dell’attestazione rilasciata in forma giurata con le modalità di cui al comma 1 bis [63].

     2. In caso di collaborazione effettiva di organismi di ricerca pubblici e privati ai programmi di investimento di imprese, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano limitatamente alla rendicontazione amministrativo-contabile delle attività svolte di cui al comma 1, lettera e) [64].

     3. Sulle relazioni e attestazioni di cui al comma 1, sono effettuate verifiche a annuali a campione.

     3 bis. Le spese sostenute dall’impresa per l’attività di certificazione contabile di cui al comma 1 sono ammissibili entro il limite massimo fissato con atto della Giunta regionale [65].

 

          Art. 5 septies decies. Avvalimento dei requisiti [66]

     1. Nell’ambito dei finanziamenti alle imprese, al fine di favorire la realizzazione di progetti e attività di ricerca e sviluppo, qualora vi siano aggregazioni di imprese, e nel caso di insufficiente possesso dei requisiti economico-finanziari da parte delle imprese proponenti, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 7, comma 4 quater, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 (Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori).

 

TITOLO II ter bis [67]

Costituzione e sviluppo di imprese di giovani, donne, lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali.

 

     Art. 5 octies decies. Definizioni [68]

     1. Sono imprese di nuova costituzione le piccole imprese la cui costituzione è avvenuta nel corso dei due anni precedenti alla data di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, oppure avviene entro sei mesi dalla data di adozione del provvedimento di concessione dell’agevolazione.

     2. Sono nuove imprese innovative le imprese di nuova costituzione in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) capacità, accertata attraverso una valutazione eseguita da un esperto esterno, di sviluppare, entro un determinato periodo di tempo, prodotti, servizi o processi nuovi o sensibilmente migliorativi nel settore di riferimento, i quali comportano un elevato rischio di insuccesso tecnologico o industriale;

b) aver sostenuto costi di ricerca e sviluppo per almeno il 10 per cento del totale dei costi di esercizio sostenuti in almeno uno dei due anni precedenti la concessione dell’agevolazione; nel caso di una start up priva di precedenti dati finanziari, la suddetta percentuale deve risultare nella revisione contabile dell’esercizio finanziario in corso, come certificato da un revisore dei conti esterno.

     3. Sono imprese in espansione le piccole imprese costituite da almeno due anni e da non oltre cinque anni precedenti la data di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni regionali.

     4. Sono imprese di lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali le imprese costituite da soggetti che hanno usufruito di ammortizzatori sociali per un periodo minimo di sei mesi nei dodici mesi precedenti la costituzione dell’impresa.

 

     Art. 5 novies decies. Requisiti di ammissibilità per le imprese di nuova costituzione di giovani [69]

     1. Per l’accesso alle agevolazioni regionali l’impresa di nuova costituzione come definita dall’articolo 5 octies decies, comma 1, deve essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) per le imprese individuali, l’età del titolare dell’impresa non deve essere superiore a quaranta anni al momento della costituzione dell’impresa;

b) per le società, l’età dei rappresentanti legali e di almeno il 50 per cento dei soci che detengono almeno il 51 per cento del capitale sociale non deve essere superiore a quaranta anni al momento della costituzione della società medesima; il capitale sociale deve essere interamente sottoscritto da persone fisiche;

c) per le cooperative, l’età dei rappresentanti legali e di almeno il 50 per cento dei soci lavoratori che detengono almeno il 51 per cento del capitale sociale non deve essere superiore a quaranta anni al momento della costituzione della società medesima. L’assunzione di partecipazioni nel capitale sociale dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui agli articoli 11 e 12 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 (Nuove norme in materia di società cooperative) non preclude l’accesso alle agevolazioni.

 

     Art. 5 vicies. Nuove imprese innovative di giovani [70]

     1. Sono nuove imprese innovative di giovani le imprese aventi i requisiti di cui all’articolo 5 octies decies, comma 2, e i requisiti di impresa di giovani di cui all’articolo 5 novies decies.

 

     Art. 5 vicies semel. Requisiti di ammissibilità per le imprese in espansione di giovani [71]

     1. L’impresa in espansione, come definita dall’articolo 5 octies decies, comma 3, per l’accesso alle agevolazioni regionali deve essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) per le imprese individuali, l’età del titolare dell’impresa non deve essere superiore a quarantacinque anni al momento della presentazione della domanda;

b) per le società, l’età dei rappresentanti legali e di almeno il 50 per cento dei soci che detengono almeno il 51 per cento del capitale sociale non deve essere superiore a quarantacinque anni al momento della presentazione della domanda; il capitale sociale deve essere interamente sottoscritto da persone fisiche;

c) per le cooperative, l’età dei rappresentanti legali e di almeno il 50 per cento dei soci lavoratori che detengono almeno il 51 per cento del capitale sociale non deve essere superiore a quarantacinque anni al momento della presentazione della domanda. L’assunzione di partecipazioni nel capitale sociale dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui agli articoli 11 e 12 della l. 59/1992, non preclude l’accesso alle agevolazioni.

 

     Art. 5 vicies bis. Requisiti di ammissibilità per le imprese femminili di nuova costituzione [72]

     1. L’impresa femminile di nuova costituzione, come definita dall’articolo 5 octies decies, comma 1, per l’accesso alle agevolazioni regionali deve essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) la titolare dell’impresa deve essere donna;

b) per le società, i rappresentanti legali e almeno il 50 per cento dei soci che detengono almeno il 51 per cento del capitale sociale al momento della costituzione della società devono essere donne; il capitale sociale deve essere interamente sottoscritto da persone fisiche;

c) per le cooperative, i rappresentanti legali e almeno il 50 per cento dei soci lavoratori che detengono almeno il 51 per cento del capitale sociale devono essere donne al momento della costituzione della società medesima. L’assunzione di partecipazioni nel capitale sociale dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui agli articoli 11 e 12 della l. 59/1992, non preclude l’accesso alle agevolazioni.

     2. Nel caso di variazioni del titolare dell’impresa, dei legali rappresentanti o della compagine sociale, il requisito di genere previsto dal comma 1 deve essere comunque rispettato.

 

     Art. 5 vicies ter. Requisiti di ammissibilità per le imprese femminili in espansione [73]

     1. L’impresa femminile in espansione, come definita dall’articolo 5 octies decies, comma 3, per l’accesso alle agevolazioni regionali deve essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) la titolare dell’impresa deve essere donna;

b) per le società, i rappresentanti legali e almeno il 50 per cento dei soci che detengono almeno il 51 per cento del capitale sociale al momento della costituzione della società devono essere donne; il capitale sociale deve essere interamente sottoscritto da persone fisiche;

c) per le cooperative, i rappresentanti legali e almeno il 50 per cento dei soci lavoratori che detengono almeno il 51 per cento del capitale sociale devono essere donne al momento della costituzione della società medesima. L’assunzione di partecipazioni nel capitale sociale dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui agli articoli 11 e 12 della l. 59/1992, non preclude l’accesso alle agevolazioni.

     2. Nel caso di variazioni del titolare dell’impresa, dei legali rappresentanti o della compagine sociale, il requisito di genere previsto dal comma 1 deve essere comunque rispettato.

 

      Art. 5 vicies quater. Requisiti di ammissibilità per le imprese costituite da lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali [74]

     1. L’impresa di nuova costituzione, come definita dall’articolo 5 octies decies, comma 1, avviata da lavoratori già destinatari di ammortizzatori sociali ai sensi dell’articolo 5 octies decies, comma 4, per l’accesso alle agevolazioni regionali deve essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) il titolare dell’impresa deve essere stato destinatario di ammortizzatori sociali;

b) per le società, i rappresentanti legali e almeno il 50 per cento dei soci che detengono almeno il 51 per cento del capitale sociale, al momento della costituzione della società devono essere stati destinatari di ammortizzatori sociali; il capitale sociale deve essere interamente sottoscritto da persone fisiche;

c) per le cooperative, i rappresentanti legali e almeno il 50 per cento dei soci lavoratori che detengono almeno il 51 per cento del capitale sociale devono essere stati destinatari di ammortizzatori sociali al momento della costituzione della società medesima. L’assunzione di partecipazioni nel capitale sociale dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui agli articoli 11 e 12 della l. 59/1992, non preclude l’accesso alle agevolazioni.

 

     Art. 5 vicies quinquies. Rete di accompagnamento [75]

     1. Alle imprese di nuova costituzione, come definite dall’articolo 5 octies decies, comma 1, che ricevono agevolazioni regionali è garantito un tutoraggio per i primi due anni dall'inizio dell'attività, mediante il rilascio di un “voucher” per l’acquisto di servizi qualificati.

 

     Art. 5 vicies sexies. Esclusioni [76]

     1. Dalle agevolazioni previste per le imprese di nuova costituzione composte da giovani, da donne o da lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali sono escluse le imprese nelle quali gli immobilizzi tecnici, materiali e immateriali sono costituiti per oltre il 50 per cento da beni provenienti da cessione o conferimento di azienda o ramo di azienda, ad eccezione di quelle per cui la cessione o il conferimento riguarda imprese in crisi.

 

Titolo III

Monitoraggio, controllo, valutazione di efficacia, revoca e sanzioni [77]

 

     Art. 6. Monitoraggio.

     1. Gli interventi sono oggetto di monitoraggio al fine di assicurare la effettiva realizzazione degli impegni assunti. Tale azione deve permettere, se necessario, di orientare di nuovo, sentite le parti sociali, gli interventi stessi a partire dalle necessità emerse nel corso dell'esecuzione. Il monitoraggio, procedurale, fisico e finanziario è predisposto ed attuato dalla Giunta regionale anche avvalendosi di soggetti terzi specializzati, sulla base di idonei indicatori strutturati in modo da individuare:

     a) lo stato di avanzamento delle singole operazioni, nonché gli obiettivi specifici da raggiungere entro una scadenza determinata;

     b) l'andamento della gestione e gli eventuali problemi connessi.

     2. Sulla base delle risultanze delle attività di monitoraggio, la Giunta provvede all'adeguamento dei piani finanziari, nonché agli eventuali trasferimenti da effettuare tra fonti di finanziamento ed alle conseguenti modifiche ai tassi di cofinanziamento.

     3. La Giunta regionale, nel caso di accertati ritardi di attuazione dei singoli programmi, può disporre trasferimenti di risorse a favore di programmi che dimostrino una maggiore capacità di assorbimento di risorse finanziarie.

 

     Art. 7. Controllo [78]

     1. La Giunta regionale esercita il controllo sull’attuazione degli interventi sulla base dei principi e delle modalità stabilite dalle norme comunitarie riguardanti i controlli finanziari effettuati dagli Stati membri sulle operazioni cofinanziate dai fondi comunitari.

     2. Sono disposti controlli ed ispezioni in loco, anche a campione, sugli interventi finanziati, nonché sui sistemi di gestione e di controllo attivati dai soggetti attuatori, allo scopo, in particolare, di verificare lo stato di attuazione, il rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento di concessione e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario, nonché l’attività degli eventuali soggetti esterni coinvolti nel procedimento e la regolarità di quest’ultimo. Prima di effettuare un controllo od ispezione in loco i soggetti interessati ne sono informati con congruo anticipo.

     3. Nel corso dei cinque anni successivi all’ultimo pagamento di un intervento, i soggetti attuatori tengono a disposizione tutti i documenti giustificativi relativi alle spese e ai controlli inerenti l’intervento gestito.

 

     Art. 7 bis. Relazione della Giunta regionale [79]

     1. Al fine di fornire un quadro conoscitivo generale sull’attuazione e sui risultati prodotti dalle disposizioni di legge, la Giunta regionale, con cadenza biennale, presenta alle commissioni consiliari competenti per materia, una relazione in cui sono evidenziati l’ammontare degli stanziamenti per i fondi unici per le imprese di cui all’articolo 5 undecies e gli elementi informativi di carattere quantitativo e qualitativo, distinti dal punto di vista territoriale, settoriale e della dimensione dell’impresa, nonché della tipologia dell’intervento regionale relativi a:

a) le richieste di finanziamento presentate ed i finanziamenti assegnati ed erogati;

b) il volume e la tipologia degli investimenti attivati;

c) i casi di rinuncia, sospensione e revoca del finanziamento;

d) le somme stanziate per l’attuazione dell’articolo 5 quindecies in materia di agevolazioni fiscali e la loro utilizzazione.

     2. La relazione contiene altresì, fino alla definitiva messa a regime di tali interventi, gli elementi informativi sullo stato di attuazione degli strumenti di semplificazione a favore delle imprese di cui all’articolo 5 sexies e le eventuali criticità emerse.

     3. Le commissioni consiliari competenti per materia sulla base della relazione e delle risultanze degli studi dell’osservatorio regionale sulle imprese e delle valutazioni di impatto della regolamentazione, possono indicare alla Giunta regionale ulteriori esigenze informative in tema di semplificazione burocratica e amministrativa a favore delle imprese. Tale documento è trasmesso al comitato tecnico di indirizzo dell’osservatorio regionale sulle imprese al fine della definizione delle attività per l’anno successivo.

     4. A conclusione di ciascun ciclo quinquennale di programmazione, la Giunta regionale integra la relazione periodica con una analisi dei risultati ottenuti dalle imprese beneficiarie.

 

     Art. 8. Valutazione di efficacia.

     1. La Giunta regionale assicura la valutazione di efficacia degli interventi previsti dal piano regionale per la sviluppo economico.

     2. La Giunta regionale comunica al Consiglio regionale lo stato di attuazione degli interventi e la loro efficacia, attraverso un documento di monitoraggio e valutazione ai sensi dell'articolo 10, comma 6, della l.r. 1/2015, anche in riferimento ai costi delle procedure [80].

 

     Art. 8 bis. Obblighi per le imprese [81]

     1. Le imprese beneficiarie di un contributo hanno l’obbligo di mantenere per cinque anni successivi al completamento dell’investimento regolarmente rendicontato:

a) l’investimento oggetto di contributo;

b) l’incremento occupazionale realizzato per effetto del contributo e secondo gli impegni assunti con il progetto finanziato;

c) l’unità produttiva localizzata in Toscana.

 

     Art. 9. Riduzione, revoca del contributo [82]

     1. Nel caso di inerzia del soggetto attuatore o del beneficiario finale, nonché nei casi di realizzazione parziale o difforme da quella autorizzata è disposta la revoca, totale o parziale, del contributo concesso [83].

     2. Con il provvedimento di revoca è disposta la restituzione delle somme erogate, maggiorate degli interessi maturati al tasso ufficiale di riferimento.

     3. L’accertata violazione, in via definitiva, da parte degli organismi competenti, della prescrizione di cui all’articolo 4 bis, comma 8, comporta la revoca totale del contributo concesso [84].

     3 bis. Nel caso sia accertata, con provvedimento giudiziale definitivo, l'indebita percezione del contributo per dolo o colpa grave, in sede di revoca del contributo si dispone la restituzione delle somme erogate e si procede all'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 9 del d. lgs. 123/1998 [85].

     3 ter. Comportano la revoca del contributo con le modalità previste dal presente articolo:

a) l'indebita percezione del finanziamento per carenza dei requisiti essenziali oppure per irregolarità della documentazione prodotta, comunque imputabili al soggetto beneficiario e non sanabili;

b) il mancato rispetto degli obblighi di cui all'articolo 8 bis, comma 1, lettere a) e c);

c) il mancato rispetto del piano di rientro in caso di aiuti rimborsabili [86].

     3 quater. [Le imprese a cui sono stati revocati contributi ai sensi del comma 3 bis non possono accedere a contributi per un periodo di tre anni] [87].

     3 quinquies. [Le disposizioni di cui al comma 3 quater non si applicano alle imprese che hanno proceduto alla rinuncia del contributo stesso] [88].

     3 sexies. La revoca del contributo all’impresa beneficiaria successivamente all’adozione del provvedimento amministrativo di concessione, comporta il pagamento di un rimborso a carico dell’impresa che viene determinato forfettariamente dalla Giunta regionale in relazione ai costi istruttori sostenuti per la relativa pratica aziendale. Tale rimborso è dovuto anche dall’impresa che rinuncia al contributo trascorsi trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di assegnazione, nonché, in caso di agevolazione concessa sotto forma di garanzia, dall’impresa che rinuncia alla stessa trascorsi trenta giorni dalla data di ricevimento della delibera di concessione di finanziamento da parte del soggetto finanziatore [89].

 

     Art. 9 bis. Provvedimenti di sospensione e d’interdizione per il contrasto del lavoro nero e sommerso [90]

     1. L’adozione da parte delle autorità competenti dei provvedimenti di sospensione o d’interdizione di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), determina la sospensione del contributo concesso.

     2. Le imprese sospese ai sensi dell’articolo 14 del d.lgs. 81/2008 non possono accedere ai contributi regionali per l’intera durata del provvedimento sospensivo.

     3. L’adozione dei provvedimenti definitivi ai sensi dell’articolo 14 del d.lgs. 81/2008 comporta la revoca dell’agevolazione concessa e il divieto di accedere ai contributi regionali di qualsiasi natura, per un periodo di tre anni.

 

Titolo IV

NORME FINALI E FINANZIARIE

 

     Art. 10. Norme finanziarie. [91]

     1. Il PRSE indica la proiezione finanziaria delle risorse che si prevede di impegnare, per un numero di esercizi pari a quelli previsti dal piano stesso e comunque per una durata corrispondente a quella del piano regionale di sviluppo (PRS), mentre ne è formulata previsione nel bilancio pluriennale limitatamente al numero di anni finanziari determinato dalla legge di bilancio.

 

     Art. 11. Abrogazioni.

     1. Sono abrogate le seguenti leggi a singole disposizioni:

     a) legge regionale 6 settembre 1993 n. 66 "Interventi straordinari a sostegno del credito alle P.M.I."

     b) legge regionale 30 dicembre 1993 n. 109 "Interventi a favore delle attività produttive extra agricole per l'anno 1993"

     c) legge regionale 12 aprile 1994 n. 29 "Interventi straordinari a favore di imprese toscane"

     d) legge regionale 21 dicembre 1994 n. 105 "Modifiche alla L.R. 12.4.1994 n. 29"

     e) legge regionale 27 gennaio 1995 n. 12 "Interventi straordinari a favore delle imprese toscane"

     f) legge regionale 19 luglio 1995 n. 76 "Modifiche ed integrazioni alla L.R. 27/1/95 n. 12"

     g) legge regionale 7 febbraio 1996 n. 11 "Interventi a favore delle imprese toscane per l'anno 1996"

     h) legge regionale 2 luglio 1996 n. 50 "Modifica del comma 1 della L.R. 27/1/95 n. 12"

     i) legge regionale 4 febbraio n. 10 "Modifiche alla L.R. 12/4/1994 n. 29"

     l) legge regionale 5 marzo 1997 n. 17 "Modifiche ed integrazioni alla L.R. 7/2/96 n. 11 - Proroga dell'efficacia per l'anno 1997"

     m) legge regionale 13 agosto 1998 n. 67 "Interventi a favore delle imprese toscane. Modifiche alla L.R. 7/2/1996 n. 11 e ulteriori interventi finanziari"

     n) legge regionale 14 novembre 1996 n. 84 "Interventi a sostegno della qualificazione dell'offerta turistica complessiva"

     o) legge regionale 20 dicembre 1993 n. 99 "Rete regionale per l'alta tecnologia"

     p) articolo 4, comma 1, lettera d) della legge regionale 4 aprile 1995, n. 36 "Interventi finanziari a favore dell'artigianato e disciplina dell'associazionismo artigiano di garanzia"

     q) legge regionale 29 dicembre 1990, n. 74 "Partecipazione Regione Toscana S.p.A. Terme di S. Filippo"

     r) legge regionale 4 dicembre 1993 n. 103 "Modifica articolo 7, comma 1, della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 109"

     s) articolo 4 della legge regionale 14 aprile 1997, n. 28 "Disciplina delle attività di promozione economica delle risorse toscane e di supporto al processo di internazionalizzazione dei settori produttivi dell'agricoltura, dell'artigianato, della piccola e media impresa industriale e del turismo";

     s bis). Sono abrogati gli articoli 7 e 8 della legge regionale 28 dicembre 2005, n. 73 (Norme per la promozione e lo sviluppo del sistema cooperativo della Toscana) [92];

     s ter) E’ abrogato l’articolo 18 della legge regionale 22 dicembre 2006, n. 64 (Legge finanziaria per l’anno 2007) [93].

 

     Art. 12. Norme transitorie.

     1. La abrogazione delle disposizioni di cui all'articolo 11 decorre dalla approvazione dei corrispondenti atti amministrativi previsti dal P.R.S.E.

     2. Tutti i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono conclusi con le disposizioni di cui alla norme abrogate.

     3. Le domande di finanziamento ammesse in base alle norme abrogate e non finanziate per carenza di finanziamenti, sono riassunte in modo automatico nelle analoghe disposizioni di incentivazione previste dal P.R.S.E.

     4. Le risorse finanziarie stanziate nei capitoli del bilancio regionale per l'anno 2000 relativi al finanziamento delle norme di cui all'articolo 11 e non impegnate nei termini di cui al comma 1 del presente articolo, sono destinate al finanziamento dei corrispondenti interventi previsti dal P.R.S.E.


[1] Abrogata dall'art. 30 della L.R. 12 dicembre 2017, n. 71.

[2] Titolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 19 luglio 2012, n. 38.

[3] Articolo sostituito dall'art. 1 della L.R. 30 aprile 2008, n. 22 e così modificato dall'art. 1 della L.R. 28 novembre 2014, n. 72.

[4] Articolo sostituito dall'art. 2 della L.R. 30 aprile 2008, n. 22.

[5] Comma così sostituito dall'art. 5 della L.R. 7 gennaio 2015, n. 2.

[6] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 7 gennaio 2015, n. 2.

[7] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 7 gennaio 2015, n. 2.

[8] Lettera così modificata dall'art. 2 della L.R. 19 luglio 2012, n. 38.

[9] Lettera inserita dall'art. 8 della L.R. 4 luglio 2013, n. 34.

[10] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 7 gennaio 2015, n. 2.

[11] Articolo sostituito dall'art. 3 della L.R. 30 aprile 2008, n. 22.

[12] Lettera così modificata dall'art. 3 della L.R. 19 luglio 2012, n. 38.

[13] Lettera così modificata dall'art. 3 della L.R. 19 luglio 2012, n. 38.

[14] Lettera aggiunta dall'art. 3 della L.R. 19 luglio 2012, n. 38.

[15] Lettera aggiunta dall'art. 2 della L.R. 28 novembre 2014, n. 72.

[16] Lettera aggiunta dall'art. 2 della L.R. 28 novembre 2014, n. 72.

[17] Lettera aggiunta dall'art. 2 della L.R. 28 novembre 2014, n. 72.

[18] Comma inserito dall'art. 3 della L.R. 19 luglio 2012, n. 38.

[19] Articolo inserito dall'art. 4 della L.R. 19 luglio 2012, n. 38.

[20] Lettera così modificata dall'art. 3 della L.R. 28 novembre 2014, n. 72.

[21] Lettera così modificata dall'art. 3 della L.R. 28 novembre 2014, n. 72.

[22] Articolo inserito dall'art. 5 della L.R. 19 luglio 2012, n. 38.

[23] Articolo sostituito dall'art. 4 della L.R. 30 aprile 2008, n. 22.

[24] Lettera così modificata dall'art. 6 della L.R. 19 luglio 2012, n. 38.

[25] Lettera aggiunta dall'art. 6 della L.R. 19 luglio 2012, n. 38.

[26] Articolo inserito dall'art. 5 della L.R. 30 aprile 2008, n. 22.

[27] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 19 luglio 2012, n. 38.

[28] Lettera così modificata dall'art. 7 della L.R. 19 luglio 2012, n. 38.

[29] Lettera così modificata dall'art. 7 della L.R. 19 luglio 2012, n. 38. Il comma 4 è stato abrogato dall'art. 4 della L.R. 28 novembre 2014, n. 72.

[30] Comma inserito dall'art. 4 della L.R. 28 novembre 2014, n. 72.

[31] Comma inserito dall'art. 4 della L.R. 28 novembre 2014, n. 72.

[32] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 19 luglio 2012, n. 38.

[33] Articolo così sostituito dall'art. 6 della L.R. 30 aprile 2008, n. 22.

[34] Articolo inserito dall'art. 7 della L.R. 30 aprile 2008, n. 22.

[35] Articolo inserito dall'art. 8 della L.R. 30 aprile 2008, n. 22.

[36] Articolo inserito dall'art. 9 della L.R. 30 aprile 2008, n. 22.

[37] Articolo inserito dall'art. 10 della L.R. 30 aprile 2008, n. 22.

[38] Lettera inserita dall'art. 5 della L.R. 28 novembre 2014, n. 72.

[39] Il Titolo II bis, art. 5 sexies, è stato inserito dall'art. 11 della L.R. 30 aprile 2008, n. 22.

[40] Rubrica così sostituita dall'art. 8 della L.R. 19 luglio 2012, n. 38.

[41] Il Titolo II bis, art. 5 sexies, è stato inserito dall'art. 11 della L.R. 30 aprile 2008, n. 22. Il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 9 della L.R. 19 luglio 2012, n. 38.

[42] Articolo inserito dall'art. 10 della L.R. 19 luglio 2012, n. 38.

[43] Articolo inserito dall'art. 11 della L.R. 19 luglio 2012, n. 38. Rubrica così modificata dall'art. 6 della L.R. 28 novembre 2014, n. 72.

[44] Comma aggiunto dall'art. 6 della L.R. 28 novembre 2014, n. 72.

[45] Comma aggiunto dall'art. 6 della L.R. 28 novembre 2014, n. 72.

[46] Articolo inserito dall'art. 12 della L.R. 19 luglio 2012, n. 38.

[47] Articolo inserito dall'art. 13 della L.R. 19 luglio 2012, n. 38.

[48] Comma abrogato dall'art. 7 della L.R. 28 novembre 2014, n. 72.

[49] Titolo inserito dall'art. 14 della L.R. 19 luglio 2012, n. 38.

[50] Articolo inserito dall'art. 15 della L.R. 19 luglio 2012, n. 38.

[51] Comma così modificato dall'art. 8 della L.R. 28 novembre 2014, n. 72.

[52] Comma inserito dall'art. 8 della L.R. 28 novembre 2014, n. 72.

[53] Comma inserito dall'art. 8 della L.R. 28 novembre 2014, n. 72.

[54] Articolo inserito dall'art. 16 della L.R. 19 luglio 2012, n. 38 e così modificato dall'art. 9 della L.R. 28 novembre 2014, n. 72.

[55] Articolo inserito dall'art. 17 della L.R. 19 luglio 2012, n. 38.

[56] Articolo inserito dall'art. 18 della L.R. 19 luglio 2012, n. 38 e così modificato dall'art. 10 della L.R. 28 novembre 2014, n. 72.

[57] Articolo inserito dall'art. 19 della L.R. 19 luglio 2012, n. 38.

[58] Lettera così modificata dall'art. 11 della L.R. 28 novembre 2014, n. 72.

[59] Lettera inserita dall'art. 31 della L.R. 27 dicembre 2012, n. 77.

[60] Articolo inserito dall'art. 20 della L.R. 19 luglio 2012, n. 38.

[61] Comma così sostituito dall'art. 12 della L.R. 28 novembre 2014, n. 72.

[62] Comma inserito dall'art. 12 della L.R. 28 novembre 2014, n. 72.

[63] Comma inserito dall'art. 12 della L.R. 28 novembre 2014, n. 72.

[64] Comma così modificato dall'art. 12 della L.R. 28 novembre 2014, n. 72.

[65] Comma aggiunto dall'art. 12 della L.R. 28 novembre 2014, n. 72.

[66] Articolo inserito dall'art. 21 della L.R. 19 luglio 2012, n. 38 e così modificato dall'art. 13 della L.R. 28 novembre 2014, n. 72.

[67] Titolo inserito dall'art. 14 della L.R. 28 novembre 2014, n. 72.

[68] Articolo inserito dall'art. 15 della L.R. 28 novembre 2014, n. 72.

[69] Articolo inserito dall'art. 16 della L.R. 28 novembre 2014, n. 72.

[70] Articolo inserito dall'art. 17 della L.R. 28 novembre 2014, n. 72.

[71] Articolo inserito dall'art. 18 della L.R. 28 novembre 2014, n. 72.

[72] Articolo inserito dall'art. 19 della L.R. 28 novembre 2014, n. 72.

[73] Articolo inserito dall'art. 20 della L.R. 28 novembre 2014, n. 72.

[74] Articolo inserito dall'art. 21 della L.R. 28 novembre 2014, n. 72.

[75] Articolo inserito dall'art. 22 della L.R. 28 novembre 2014, n. 72.

[76] Articolo inserito dall'art. 23 della L.R. 28 novembre 2014, n. 72.

[77] Rubrica così sostituita dall'art. 22 della L.R. 19 luglio 2012, n. 38.

[78] Articolo così sostituito dall'art. 12 della L.R. 30 aprile 2008, n. 22.

[79] Articolo inserito dall'art. 13 della L.R. 30 aprile 2008, n. 22, già sostituito dall'art. 23 della L.R. 19 luglio 2012, n. 38 e così ulteriormente sostituito dall'art. 24 della L.R. 28 novembre 2014, n. 72.

[80] Comma già modificato dall'art. 14 della L.R. 30 aprile 2008, n. 22 e così ulteriormente modificato dall'art. 6 della L.R. 7 gennaio 2015, n. 2.

[81] Articolo inserito dall'art. 24 della L.R. 19 luglio 2012, n. 38.

[82] Articolo sostituito dall'art. 15 della L.R. 30 aprile 2008, n. 22. La rubrica è stata così modificata dall'art. 25 della L.R. 19 luglio 2012, n. 38.

[83] Comma così modificato dall'art. 25 della L.R. 19 luglio 2012, n. 38.

[84] Comma così modificato dall'art. 25 della L.R. 19 luglio 2012, n. 38.

[85] Comma aggiunto dall'art. 10 della L.R. 21 novembre 2008, n. 62, modificato dall'art. 25 della L.R. 19 luglio 2012, n. 38 e così sostituito dall'art. 25 della L.R. 28 novembre 2014, n. 72.

[86] Comma aggiunto dall'art. 25 della L.R. 19 luglio 2012, n. 38 e così sostituito dall'art. 25 della L.R. 28 novembre 2014, n. 72.

[87] Comma aggiunto dall'art. 25 della L.R. 19 luglio 2012, n. 38 e abrogato dall'art. 25 della L.R. 28 novembre 2014, n. 72.

[88] Comma aggiunto dall'art. 25 della L.R. 19 luglio 2012, n. 38 e abrogato dall'art. 25 della L.R. 28 novembre 2014, n. 72.

[89] Comma aggiunto dall'art. 25 della L.R. 19 luglio 2012, n. 38 e così modificato dall'art. 25 della L.R. 28 novembre 2014, n. 72.

[90] Articolo inserito dall'art. 26 della L.R. 19 luglio 2012, n. 38.

[91] Articolo sostituito dall'art. 16 della L.R. 30 aprile 2008, n. 22 e così modificato dall'art. 7 della L.R. 7 gennaio 2015, n. 2.

[92] Lettera aggiunta dall'art. 27 della L.R. 19 luglio 2012, n. 38.

[93] Lettera aggiunta dall'art. 27 della L.R. 19 luglio 2012, n. 38.