§ 5.4.82 - L.R. 3 novembre 1998, n. 79.
Norme per l'applicazione della valutazione di impatto ambientale.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.4 tutela dell'ambiente
Data:03/11/1998
Numero:79


Sommario
Art. 1.  (Oggetto della legge).
Art. 2.  (Finalità).
Art. 3.  (Definizioni).
Art. 4.  (Procedimento e partecipazione).
Art. 5.  (Progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale).
Art. 6.  (Casi di esclusione).
Art. 7.  (Autorità competente).
Art. 8.  (Criteri di individuazione delle Amministrazioni interessate alle procedure di V.I.A.).
Art. 9.  (Strutture operative per la V.I.A.).
Art. 10.  (Supporto tecnico per l'istruttoria).
Art. 11.  (Procedura di verifica).
Art. 12.  (Procedura per la fase preliminare).
Art. 13.  (Studio di impatto ambientale).
Art. 14.  (Avvio della procedura di valutazione di impatto ambientale. Informazione, pubblicità, e partecipazione).
Art. 15.  (Inchiesta pubblica e contraddittorio).
Art. 16.  (Istruttoria interdisciplinare).
Art. 17.  (Procedura unica integrata).
Art. 17 bis.  (Raccordo con le norme in materia di autorizzazione integrata ambientale).
Art. 18.  (Pronuncia di compatibilità ambientale).
Art. 19.  (Esercizio dei poteri sostitutivi).
Art. 20.  (Impatti ambientali interregionali e transfrontalieri).
Art. 21.  (Partecipazione regionale al procedimento statale di V.I.A.).
Art. 22.  (Disposizioni attuative delle procedure).
Art. 23.  (Sanzioni amministrative).
Art. 24.  (Compiti inerenti alla sperimentazione, all'aggiornamento ed alla formazione professionale).
Art. 25.  (Modifica degli allegati).
Art. 26.  (Decorrenza degli effetti delle procedure).
Art. 27.  (Disposizioni transitorie sulla V.I.A.).
Art. 28.  (Disposizioni finanziarie).
Art. 29.  (Abrogazione).


§ 5.4.82 - L.R. 3 novembre 1998, n. 79. [1]

Norme per l'applicazione della valutazione di impatto ambientale.

(B.U. 12 novembre 1998, n. 37).

 

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. (Oggetto della legge).

     1. La presente legge disciplina, nel rispetto della Direttiva 85-337- CEE, come modificata dalla 97-11 CE, ed altresì della 96-61-CE, nonché in conformità con gli indirizzi di cui al Decreto Presidente della Repubblica, 12-4-1996 "Atto di indirizzo e coordinamento dell'attuazione dell'art. 40, comma 1 della L. 22-2-1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale", i contenuti e le procedure per la valutazione di impatto ambientale, in seguito denominata V.I.A., relativa a progetti per la realizzazione di opere, impianti e altri interventi di competenza regionale, anche in attuazione del Decreto Legislativo 31-3- 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali in attuazione del capo I della legge 15-3- 1997 n. 59", ai sensi del quale è individuata altresì l'Autorità competente all'effettuazione della procedura di V.I.A., in relazione alle specifiche categorie dei progetti ed interventi, di iniziativa pubblica e privata.

     2. La presente legge definisce inoltre le modalità di partecipazione della Regione alla procedura di V.I.A. ogni volta che il progetto coinvolga più Regioni, nonché - ove sia prevista - alla procedura di V.I.A. di competenza statale.

     3. I contenuti, le competenze e le procedure di V.I.A. relative ai progetti di piano ed ai programmi di competenza regionale sono disciplinati dalla Legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5 "Norme per il governo del territorio", e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 2. (Finalità).

     1. La Regione, nell'ambito della programmazione territoriale, socio- economica, ed ambientale rivolta al perseguimento di uno sviluppo sostenibile, garantisce che le decisioni amministrative relative ai progetti ed agli interventi di cui all'art. 1, siano prese nel rispetto delle esigenze di salvaguardia e tutela:

     a) della salute umana, della conservazione delle risorse, nonché del miglioramento della qualità della vita;

     b) della protezione e conservazione delle risorse naturali;

     c) della sicurezza del territorio.

     2. Ai fini di cui al comma 1, la procedura di V.I.A., nel rispetto dei principi posti dall'art. 4, individua, descrive e valuta preventivamente l'impatto ambientale dei progetti ed interventi pubblici e privati alla stessa sottoposti, con riguardo agli effetti sull'ambiente, inteso come sistema interrelato di risorse naturali e umane, ed in particolare, sugli esseri umani, la vegetazione, la fauna, il suolo, il sottosuolo, l'aria, l'acqua, il clima, le risorse naturali, l'equilibrio ecologico, l'ambiente edificato, il patrimonio storico, archeologico, architettonico e artistico, il paesaggio e l'ambiente socio-economico.

 

     Art. 3. (Definizioni).

     1. Agli effetti della presente legge si intende con:

     a) Impatto ambientale: l'insieme degli effetti diretti e indiretti, positivi e negativi, a breve ed a lungo termine, permanenti e temporanei, singoli e cumulativi, indotti sull'ambiente.

     b) Studio di impatto ambientale: l'insieme coordinato degli studi e delle analisi ambientali di un progetto volto ad individuare e valutare, attraverso approfondimenti progressivi, gli impatti specifici e complessi delle diverse alternative, per definire la soluzione progettuale e localizzativa ritenuta maggiormente compatibile con l'ambiente, nonché i possibili interventi di mitigazione.

     c) Progetto: l'insieme degli elaborati tecnici descrittivi della realizzazione di un'opera, di un impianto o altro intervento sull'ambiente naturale o sul paesaggio, di iniziativa pubblica o privata, da redigersi nel rispetto dei criteri dettati dall'art. 16 della L. 11 febbraio 1994, n. 109 "Legge quadro in materia di lavori pubblici", e successive modifiche ed integrazioni, nonché del regolamento di attuazione previsto dall'art. 3 della stessa legge.

     d) Autorità competente: la Pubblica Amministrazione o l'Ente di gestione a cui è affidata l'effettuazione del procedimento di V.I.A. individuata ai sensi dell'art. 7.

     e) Autorità proponente o committente: il soggetto, rispettivamente di natura pubblica o privata, in seguito definito semplicemente "il proponente" che predispone l'iniziativa da sottoporre alla procedura di V.I.A.

     f) Pronuncia di compatibilità ambientale: il provvedimento dell'Autorità competente che contiene il giudizio sulla compatibilità ambientale di un progetto, opera o altro intervento.

     g) Procedimento per la valutazione dell'impatto ambientale: l'insieme delle diverse fasi procedimentali culminanti nella pronuncia di impatto ambientale di un progetto, opera o intervento. Esse comprendono:

     1. Procedura di verifica, tesa a valutare la necessità o meno del ricorso all'effettuazione della V.I.A., in relazione alle caratteristiche progettuali dell'opera, impianto o altro intervento.

     2. Fase preliminare, meramente eventuale, mediante la quale il soggetto proponente, in contraddittorio con l'Autorità competente, individua gli elementi ed i temi oggetto dello studio di impatto ambientale.

     3. Procedura di valutazione, la fase procedimentale essenziale, finalizzata alla pronuncia di impatto ambientale, mediante il giudizio di compatibilità o meno dell'opera, impianto o altro intervento progettato.

     h) Sintesi non tecnica: relazione sintetica, redatta con linguaggio non tecnico a fini divulgativo/conoscitivi, contenente la descrizione delle opere di cui si tratti. Essa deve obbligatoriamente fornire le informazioni ed i dati maggiormente significativi contenuti nello studio di impatto ambientale, ivi comprese le cartografie illustrative del progetto, ed essere suscettibile di agevole riproduzione.

     i) Garante dell'informazione: il pubblico dipendente, diverso dal responsabile del procedimento, incaricato di avviare tutte le azioni necessarie per assicurare l'informazione ai cittadini ed alle formazioni sociali, così da favorirne la partecipazione, e, in particolare di fornire a chiunque, a richiesta, copia degli atti depositati ai sensi del comma 1 dell'art. 15, anche utilizzando le reti telematiche. Il garante è scelto nell'ambito dell'Ufficio relazioni con il pubblico previsto dall'art. 12 del Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego", o nell'ambito delle strutture individuate ai fini dell'informazione ambientale ai sensi del comma 3 dell'art. 5 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39 "Attuazione della Direttiva 90/313/CEE, concernente la libertà di accesso alle informazioni in materia ambientale" e, in ogni caso, all'interno della struttura dell'ente competente.

 

     Art. 4. (Procedimento e partecipazione).

     1. In base alle norme della presente legge, in tutte le fasi del procedimento per la valutazione di impatto ambientale, sono garantiti:

     a) lo scambio di informazioni e la consultazione tra il soggetto proponente e l'autorità competente;

     b) l'informazione e la partecipazione dei cittadini al procedimento;

     c) la semplificazione, la razionalizzazione ed il coordinamento delle valutazioni e degli atti autorizzativi in materia ambientale, da perseguirsi attraverso gli strumenti e le modalità disciplinate dagli articoli seguenti.

     2. L'autorità competente, in attuazione del disposto di cui al comma 1, garantisce la partecipazione dei cittadini interessati alle procedure di V.I.A., nelle forme e con le modalità previste dalla presente legge, assicurando in particolare l'intervento di chiunque intenda fornire utili elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento progettato, tenuto conto delle caratteristiche del progetto e della sua localizzazione.

 

     Art. 5. (Progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale).

     1. I progetti di cui agli allegati A1, A2, ed A3 sono sottoposti a valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 12 e seguenti.

     2. I progetti di cui agli allegati B1, B2 e B3 sono sottoposti a valutazione di impatto ambientale, qualora ciò si renda necessario in esito alla procedura di verifica disciplinata dall'art. 11.

     3. Sono comunque sottoposti a valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'art. 12 e seguenti, i progetti di cui ai commi 1 e 2, ricadenti, anche parzialmente, all'interno delle aree naturali protette istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e dalla L.R. 11 aprile 1995, n. 49 e delle relative aree contigue, ovvero all'interno dei siti individuati ai sensi della direttiva n. 92/43/CEE, come siti di importanza comunitaria (SIC) o zone speciali di conservazione (ZSC), ovvero all'interno di aree interessate da elementi di tutela delle risorse essenziali così come definiti, commi 1 e 2 dell'art. 2 della L.R. n. 5/1995, individuate dagli strumenti di pianificazione di ogni livello; in tali casi le soglie dimensionali indicate negli allegati sono ridotte del 50%.

     4. Sono inoltre sottoposti a valutazione di impatto ambientale:

     a) i progetti riguardanti modifiche alle opere o impianti esistenti, qualora ne derivino opere ricomprese negli Allegati A1, A2, A3;

     b) i progetti per l' ampliamento o la ricostruzione di impianti di trattamento termico dei rifiuti urbani e assimilabili, secondo le previsioni del Piano regionale di gestione dei rifiuti.

     5. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, ha facoltà di assoggettare a procedura di V.I.A. specifici progetti, anche in deroga al disposto di cui alla lett. a) del comma 1 dell'art. 6, qualora il progetto possa influire in modo rilevante sull'ambiente. In tali casi, la relativa competenza è attribuita alla Regione.

 

     Art. 6. (Casi di esclusione).

     1. Sono esclusi dalle procedure di V.I.A. gli interventi disposti in via d'urgenza, dall'Autorità competente, conformemente con le leggi vigenti, sia per salvaguardare l'incolumità delle persone da un pericolo imminente, sia in seguito a calamità per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza in base all'art. 5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225 "Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile". Sono inoltre esclusi dalle procedure di V.I.A.:

     a) i progetti di manutenzione ordinaria e straordinaria;

     b) i progetti relativi ad opere o interventi destinati a scopi di difesa nazionale.

 

Titolo II

SOGGETTI DEL PROCEDIMENTO

 

     Art. 7. (Autorità competente).

     1. Sono di competenza regionale tutte le procedure di V.I.A. relative ai progetti ricompresi nelle tipologie di cui agli Allegati A1 e B1 alla presente legge, nonché quelli di cui al comma 5 dell'art. 5. A tal fine, la Giunta provvede, con apposita deliberazione, ad assumere la pronuncia di cui all'art. 19.

     2. Sono di competenza delle Province tutte le procedure di V.I.A. relative:

     a) ai progetti ricompresi nelle tipologie di cui agli Allegati A2 e B2;

     b) ai progetti ricompresi nelle tipologie di cui agli Allegati A3 e B3, la cui localizzazione interessi il territorio di due o più Comuni.

     3. Qualora la localizzazione del progetto interessi il territorio di due o più Province, si considera autorità competente la Provincia che risulti coinvolta in misura prevalente, con riguardo agli aspetti territoriali del progetto, fatto salvo il coinvolgimento dell'altra o delle altre Province interessate, ai sensi del comma 2 dell'art. 8.

     4. Sono di competenza dei Comuni, le procedure relative ai progetti ricompresi nelle tipologie di cui agli Allegati A3 e B3, che ricadano interamente nell'ambito del territorio del Comune.

     5. Sono di competenza degli Enti-Parco regionali le procedure di V.I.A. relative a tutte le tipologie progettuali elencate dai commi precedenti, qualora ricadano, anche parzialmente, all'interno dei parchi medesimi.

 

     Art. 8. (Criteri di individuazione delle Amministrazioni interessate alle procedure di V.I.A.).

     1. Ai fini di cui alla presente legge, sono considerate Amministrazioni interessate, da individuarsi sulla base dei criteri di cui al comma 3:

     a) rispetto alle procedure di V.I.A. di competenza regionale: le Province, i Comuni e le Comunità Montane coinvolte nel progetto sottoposto alla procedura;

     b) rispetto alle procedure di competenza provinciale: i Comuni e le Comunità montane ricomprese nella relativa circoscrizione territoriale;

     c) rispetto alle procedure di competenza comunale, la Comunità montana corrispondente.

     2. Sono inoltre individuati quali Amministrazioni interessate, i soggetti pubblici competenti al rilascio di pareri, nulla-osta, autorizzazioni e/o altri atti di assenso, comunque denominati, riguardanti il progetto determinato, sottoposto a procedura di V.I.A.

     3. Le Amministrazioni interessate di cui al comma 1 sono individuate secondo i seguenti criteri:

     a) nel caso di opere puntuali, le amministrazioni nel territorio delle quali sono localizzati l'opera o gli interventi connessi;

     b) nel caso di opere lineari, le amministrazioni il cui territorio sia attraversato dall'opera e dalle opere ed interventi connessi.

     4. E' facoltà dell'autorità competente, nei casi di impatti ambientali di tipo specifico o di particolare rilevanza, coinvolgere nella relativa procedura di V.I.A. altri Enti pubblici che ne facciano espressa richiesta.

 

     Art. 9. (Strutture operative per la V.I.A.).

     1. La Giunta regionale individua, in conformità con la Legge regionale 7 novembre 1994, n. 81 "Recepimento del Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Modifiche all'ordinamento della dirigenza e della struttura operativa regionale", e successive modificazioni ed integrazioni, le strutture operative competenti per le procedure di valutazione dell'impatto ambientale di competenza regionale. Analogamente provvedono, in conformità con i rispettivi ordinamenti, le Province, i Comuni e gli Enti - parco regionali, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

     2. Le strutture individuate ai sensi del comma 1 costituiscono il supporto organizzativo dell'autorità competente. Esse provvedono in particolare:

     a) agli adempimenti connessi all'avvio delle procedure ed alla fase istruttoria, organizzando il raccordo con le strutture di supporto tecnico- scientifico e con i diversi livelli amministrativi ed istituzionali coinvolti;

     b) all'attivazione delle fasi di informazione e partecipazione previste dalla presente legge;

     c) alla sperimentazione di metodologie e tecniche nella materia della V.I.A.;

     d) alla promozione di iniziative atte a diffondere le conoscenze sulle procedure e sugli studi di impatto ambientale, nonché alla redazione di un rapporto annuale sullo stato di avanzamento delle esperienze di applicazione della V.I.A.;

     e) agli adempimenti inerenti all'organizzazione delle conferenze di servizi previste dall'art. 17;

     f) all'elaborazione e proposta degli strumenti organizzativi ed attuativi della presente legge, in collaborazione con le Agenzie regionali interessate e le altre strutture pubbliche competenti;

     g) all'individuazione di appropriate forme di pubblicizzazione delle decisioni conclusive delle procedure di V.I.A., ulteriori rispetto a quelle previste dalla presente legge con riguardo ai contenuti di esse, alle principali considerazioni su cui si fondano, nonché alla previsione di misure utili per prevenire, ridurre e, ove possibile, compensare gli effetti ambientali dannosi;

     h) alla pubblicazione semestrale sul B.U.R.T. di appositi registri contenenti:

     1) l'elenco dei progetti sottoposti a procedura di verifica, comprensivo del relativo esito;

     2) l'elenco dei progetti da sottoporre a procedura di V.I.A., a seguito dell'esperimento di quella di verifica.

     3. La Giunta regionale informa annualmente il Ministero dell'Ambiente circa i provvedimenti adottati, i procedimenti di valutazione di impatto ambientale e lo stato di definizione delle cartografie e degli strumenti informativi. A tal fine, le Province, i Comuni e gli Enti-Parco trasmettono alla Regione i relativi dati inerenti le procedure di loro competenza.

 

     Art. 10. (Supporto tecnico per l'istruttoria).

     1. La Regione, e le altre autorità competenti previste dai commi 2, 4 e 5 dell'art. 7, ai fini dello svolgimento delle attività tecnico- scientifiche relative all'istruttoria interdisciplinare di cui all'art. 16, possono avvalersi dell'ARPAT nelle forme e con le modalità previste dall'art. 5 della Legge regionale 18 aprile 1995, n. 66 "Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente in Toscana".

     2. Il proponente è tenuto a versare a favore dell'autorità competente, per lo svolgimento dei compiti ad essa assegnati, una somma pari allo 0,5 per mille del valore complessivo delle opere da realizzare; il versamento deve essere effettuato dal proponente entro 30 giorni dall'avvio del procedimento, ai sensi del comma 5 dell'art. 14.

 

Titolo III

PROCEDURE

 

     Art. 11. (Procedura di verifica).

     1. Sono sottoposti alla procedura di verifica, sulla base dei criteri definiti ai sensi della lettera a) comma 1 dell'art. 22:

     a) i progetti ricompresi negli Allegati B1, B2 e B3;

     b) i progetti relativi ad interventi di modifica di opere o impianti esistenti, qualora ne derivino opere rientranti nelle tipologie elencate dagli Allegati B1, B2 e B3;

     c) i progetti riguardanti modifiche sostanziali ad opere o impianti già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che siano ricompresi nelle tipologie di cui agli allegati A1, A2, A3, B1, B2 e B3, suscettibili di provocare notevoli ripercussioni sull'ambiente;

     d) i progetti ricompresi nelle tipologie di cui agli allegati A1, A2, A3, finalizzati esclusivamente od essenzialmente allo sviluppo ed al collaudo di nuovi metodi o prodotti, qualora la durata prevista per l'operatività degli stessi non sia superiore a due anni.

     2. Il proponente richiede, con apposita domanda all'autorità competente, l'attivazione della procedura di verifica. A tal fine allega alla domanda:

     a) il progetto preliminare dell'opera, impianto, o altro intervento, corredato altresì da uno specifico studio sugli effetti urbanistico- territoriali ed ambientali dell'opera o altro intervento progettato, e sulle misure necessarie per il suo inserimento nel territorio comunale;

     b) una specifica relazione che dia conto della conformità del progetto preliminare con le norme ambientali e paesaggistiche, nonché con i vigenti piani e programmi territoriali ed ambientali;

     c) una relazione descrittiva che evidenzi le motivazioni, le finalità, le alternative di localizzazione, nonché gli interventi alternativi ipotizzabili;

     d) ogni altro documento utile ai fini dell'applicazione degli elementi di verifica di cui all'All. D.

     3. Contestualmente agli adempimenti di cui al comma 2, il proponente provvede al deposito degli elaborati sopra specificati presso le strutture operative individuate ai sensi dell'art. 9, e presso le Amministrazioni interessate di cui all'art. 8.

     4. Le strutture operative accertano, entro 15 giorni, la completezza degli elaborati presentati dal proponente, provvedendo, ove ne ravvisino la necessità, a richiedere, entro i successivi 15 giorni, non ulteriormente prorogabili, le integrazioni ed i chiarimenti opportuni. La richiesta di integrazione interrompe i termini del procedimento.

     5. Le strutture operative, sulla base degli elementi indicati nell'All. D alla presente legge, acquisiti i pareri delle Amministrazioni di cui all'art. 8, concludono l'istruttoria entro 30 giorni dal deposito della domanda, fatta salva la proroga disposta ai sensi del comma 4, con la redazione di un rapporto contenente la proposta di sottoposizione o meno del progetto alla procedura di V.I.A.

     6. L'autorità competente delibera in merito alla sottoposizione del progetto alla procedura di V.I.A., provvedendo a comunicare al proponente la relativa decisione, fatta salva la proroga disposta ai sensi del comma 4, entro 60 giorni dal deposito di cui al comma 2.

     7. Decorso il termine di cui al comma 6, in assenza di determinazioni da parte dell'autorità competente, il progetto interessato si intende escluso dalla procedura di V.I.A.

     8. L'autorità competente può subordinare l'esclusione del progetto dalla procedura di V.I.A. a specifiche prescrizioni finalizzate all'eliminazione e/o alla mitigazione degli impatti sfavorevoli sull'ambiente, alle quali il proponente è tenuto ad adeguarsi nelle fasi della progettazione successive a quella preliminare; può inoltre sottoporre la realizzazione del progetto a specifica azione di monitoraggio, da effettuarsi nel tempo e con le modalità stabilite.

     9. Nei casi di cui al comma 8, l'autorità competente provvede altresì alla individuazione dell'ente od organo tecnico competente al controllo dell'adempimento delle prescrizioni date, nonché al monitoraggio previsto, che è tenuto a trasmettere all'autorità competente idonea certificazione di conformità dell'opera realizzata.

     10. Qualora l'autorità competente decida la sottoposizione a procedura di V.I.A. del progetto presentato, si applicano le disposizioni di cui all'art. 12 e seguenti.

     11. Per i progetti di cui al comma 1 è data facoltà al Consiglio Regionale di determinare, con propria deliberazione, criteri e/o condizioni di esclusione dalla procedura, per specifiche tipologie progettuali e per particolari situazioni ambientali e/o territoriali, da individuarsi sulla base degli elementi di cui all'allegato D.

 

     Art. 12. (Procedura per la fase preliminare).

     1. Il proponente di un progetto da sottoporre a procedura di V.I.A. ai sensi dell'art. 5, ha facoltà di richiedere l'avvio di una fase preliminare.

     2. Ai fini di cui al comma 1, il proponente presenta all'Autorità competente apposita domanda, corredata da un elaborato che, sulla base della identificazione degli impatti ambientali attesi, configuri uno specifico piano di lavoro finalizzato:

     a) alla puntuale individuazione dei contenuti dello studio di impatto ambientale, da effettuarsi sulla base di quelli elencati dall'All. C alla presente legge;

     b) alla individuazione delle Amministrazioni interessate di cui all'art. 8, nonché degli elaborati necessari ai fini delle eventuali intese, concessioni, autorizzazioni, pareri, nulla-osta ed altri atti di assenso comunque denominati, necessari per la realizzazione del progetto proposto.

     3. La domanda di avvio della fase preliminare, corredata dal piano di lavoro previsto dal comma 2, è depositata, oltre che presso le strutture di cui all'art. 9, presso le Amministrazioni interessate di cui all'art. 8. Qualora il progetto sia stato sottoposto alla procedura di verifica ai sensi dell'art. 11, il proponente ha facoltà di rinviare alla documentazione già presentata in quella fase, ed in possesso dell'Amministrazione.

     4. Le strutture operative effettuano l'istruttoria della domanda proposta ai sensi dei commi precedenti e, sentite le Amministrazioni interessate e le altre comunque competenti al rilascio di autorizzazioni, pareri, e altri atti di assenso, redigono apposito documento, da utilizzare per le valutazioni conseguenti dell'autorità competente di cui ai successivi commi.

     5. L'autorità competente verifica, in contraddittorio con il proponente, la congruità o meno del documento di cui al comma 4 e, previa valutazione degli elementi emersi dal contraddittorio, delibera in merito ad esso, entro 60 giorni dal deposito della domanda di cui al comma 3, provvedendo, entro i successivi 30 giorni, alla comunicazione della decisione al proponente ed alle Amministrazioni interessate.

     6. Decorsi 90 giorni dal deposito della domanda di cui al comma 3, in assenza di determinazioni dell'autorità competente, il proponente può procedere alla elaborazione ed alla presentazione dello studio di impatto ambientale sulla base del documento da lui proposto.

     7. Nell'ambito delle determinazioni di cui al comma 5, l'autorità competente può prevedere, in considerazione della rilevanza del progetto, uno specifico programma per l'informazione al pubblico interessato, con particolare riguardo allo svolgimento di inchiesta pubblica, ai sensi dell'art. 15.

 

     Art. 13. (Studio di impatto ambientale).

     1. Ai progetti sottoposti alla procedura di impatto ambientale ai sensi dell'art. 12 e seguenti, deve essere allegato uno studio di impatto ambientale, che ne costituisce parte integrante.

     2. Lo studio di impatto ambientale, da predisporsi a cura e spese del proponente, deve essere redatto, in conformità con le indicazioni contenute nell'All. C alla presente legge, da esperti in materia ambientale specificamente competenti nelle discipline afferenti lo studio. Le informazioni richieste devono essere coerenti con il grado di approfondimento progettuale necessario, ed attenere strettamente alle caratteristiche specifiche del progetto, nonché delle componenti dell'ambiente suscettibili di subire pregiudizio dalla realizzazione di esso, anche in relazione alla localizzazione, tenuto conto delle conoscenze e dei metodi di valutazione disponibili.

     2 bis. I progetti delle opere soggetti a valutazione di impatto ambientale includono anche l’analisi energetica, ai fini della valutazione dell’impatto di essi in relazione alle finalità di risparmio e razionalizzazione dei consumi energetici, secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale con apposite istruzioni [2].

     3. Ai fini della predisposizione dello studio, il proponente e gli esperti da lui incaricati hanno facoltà di accedere alle informazioni disponibili presso gli uffici della Pubblica Amministrazione, nel rispetto ed entro i limiti previsti dall'art. 24 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e successive modifiche ed integrazioni e dalla Legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti", nonché dalle relative norme di attuazione.

     4. Il proponente può richiedere, fornendone adeguata motivazione, l'adozione di cautele idonee alla tutela del segreto scientifico e di impresa, in conformità con le vigenti disposizioni di legge in materia. In tal caso, i dati e le informazioni coperte da segreto sono comunque trasmessi, in apposito plico separato, all'autorità competente, ai fini delle valutazioni relative alla compatibilità ambientale del progetto ai sensi della presente legge, fatto salvo l'obbligo della riservatezza ed il relativo divieto di divulgazione di essi.

 

     Art. 14. (Avvio della procedura di valutazione di impatto ambientale. Informazione, pubblicità, e partecipazione).

     1. Il proponente di un progetto sottoposto a valutazione di impatto ambientale richiede, all'Autorità competente, l'avvio del procedimento, mediante apposita domanda, corredata:

     a) dal progetto definitivo dell'opera, impianto e/o altro intervento;

     b) dallo studio di impatto ambientale, in conformità con l'art. 13, e con gli esiti della fase preliminare eventualmente intervenuta ai sensi dell'art. 12;

     c) dalla sintesi non tecnica;

     d) dagli eventuali esiti documentali della procedura di cui all'art. 11;

     e) dall'elenco delle Amministrazioni interessate di cui all'art. 8;

     f) dall'elenco delle pubbliche amministrazioni competenti al rilascio di autorizzazioni, concessioni, ed altri atti di assenso comunque denominati, ed altresì di quelle competenti all'emanazione di pareri, o delle quali sia necessario acquisire l'intesa, nonché di ogni altra Amministrazione comunque interessata alla realizzazione del progetto.

     2. Qualora gli elenchi previsti dalle lett. e) ed f) del comma 1 siano stati acquisiti in precedenti fasi procedurali, ai sensi della presente legge, il proponente può rinviare alla documentazione già in possesso dell'autorità competente.

     3. La domanda di cui al comma 1, corredata dai relativi allegati, è depositata, contestualmente, presso l'autorità competente e presso le Amministrazioni di cui all'art. 8. Il proponente, entro dieci giorni dall'avvenuto deposito, provvede a propria cura e spese a darne specifico avviso su almeno due quotidiani a diffusione regionale. L'avviso deve contenere: l'indicazione del proponente, quella del progetto presentato e della relativa localizzazione, la sommaria descrizione delle sue finalità e caratteristiche nonché del dimensionamento dell'intervento, l'indicazione degli uffici presso i quali la relativa documentazione è disponibile e consultabile; deve inoltre contenere l'indicazione della sede e della data di presentazione del progetto prevista dal comma 6.

     4. Entro 15 giorni dal deposito della domanda di avvio del procedimento ai sensi del comma 3, l'autorità competente provvede alla nomina del Garante dell'informazione di cui alla lett. i) del comma 1 dell'art. 3, che opera in collaborazione con le strutture di cui all'art. 9.

     5. Il procedimento s'intende iniziato dalla data di pubblicazione dell'ultimo avviso di deposito; a tal fine il proponente trasmette tempestivamente all'autorità competente la documentazione comprovante l'avvenuta pubblicazione ai sensi del comma 3. La durata del deposito presso le relative amministrazioni è fissata in 45 giorni dalla data di inizio del procedimento. Entro tale termine, chiunque vi abbia interesse può presentare all'autorità competente osservazioni e memorie scritte relative al progetto depositato.

     6. Entro 15 giorni dalla data di inizio del procedimento, il proponente organizza, a propria cura e spese, una presentazione pubblica del progetto e dello studio di impatto ambientale, da svolgersi in una sede il più possibile prossima all'area interessata dalla realizzazione del progetto stesso.

     7. Le Amministrazioni interessate di cui all'art. 8 devono esprimere il relativo parere, entro 60 giorni dalla data di inizio del procedimento, decorsi i quali l'autorità competente procede anche in assenza di esso.

 

     Art. 15. (Inchiesta pubblica e contraddittorio).

     1. Al fine di garantire l'effettiva informazione dei cittadini sui progetti che interessino il territorio di appartenenza, e le condizioni di vita relative, l'autorità competente, decorso il termine di cui al comma 7 dell'art. 14, può disporre, nei successivi 15 giorni, provvedendo a darne adeguata pubblicità, lo svolgimento di un'inchiesta pubblica, anche in considerazione della particolare rilevanza degli effetti ambientali, o dell'alto valore dell'opera, o comunque della possibilità che dalla realizzazione del progetto possa conseguire la riduzione significativa e/o irreversibile delle risorse naturali del territorio in riferimento agli equilibri degli ecosistemi di cui sono componenti. Sono escluse dall'inchiesta di cui al presente articolo le opere ed interventi pubblici di cui al comma 2 dell'art. 18.

     2. L'inchiesta di cui al comma 1 ha luogo presso il Comune nell'ambito del quale il progetto è localizzato, ovvero presso quello maggiormente coinvolto, con riferimento al territorio interessato.

     A tal fine, l'autorità competente nomina, entro 15 giorni dall'indizione dell'inchiesta pubblica, un comitato presieduto dal Garante per l'informazione, e composto da due esperti rispettivamente designati dalla autorità competente, e dalle altre Amministrazioni interessate. Il comitato può altresì essere integrato da un esperto indicato dai cittadini interessati, con le modalità a tal fine definite dall'Autorità competente.

     3. Il presidente dell'inchiesta convoca audizioni aperte al pubblico; può altresì convocare i soggetti che abbiano presentato osservazioni ai sensi del comma 5 dell'art. 14, consultare il proponente e gli estensori dello studio di impatto ambientale, i quali possono presentare per iscritto memorie e controdeduzioni.

     4. Il Presidente assicura la conclusione dell'inchiesta entro 150 giorni dall'inizio del procedimento, e trasmette tempestivamente all'autorità competente le memorie pervenute, unitamente ad una sintetica relazione sullo svolgimento dell'inchiesta, nonché il giudizio conclusivo che viene acquisito e valutato ai fini della pronuncia di compatibilità ambientale di cui all'art. 18.

     5. Qualora il proponente intenda uniformare, in tutto o in parte, il progetto ai pareri, alle osservazioni ovvero ai rilievi emersi nel corso dell'inchiesta pubblica o del contraddittorio previsto dal comma 7, ne fa richiesta all'autorità competente, indicando il tempo necessario. La richiesta interrompe il termine della procedura, che riprende il suo corso con il deposito del progetto così modificato.

     6. L'autorità competente determina l'esatto ammontare degli oneri finanziari derivanti dallo svolgimento dell'inchiesta, e dei compensi spettanti al Presidente ed agli esperti a tal fine nominati, in relazione alla complessità ed alla durata degli incarichi relativi, ed in base alle tariffe professionali eventualmente applicabili; essi sono sostenuti dalla autorità competente che vi fa fronte nei modi previsti dall'art. 10.

     7. Anche nel caso in cui non si proceda ad inchiesta pubblica ai sensi del presente articolo, il proponente può, anche su propria richiesta, essere chiamato, dall'autorità competente, prima della conclusione della procedura, ad un sintetico contraddittorio con i soggetti che abbiano presentato pareri od osservazioni. Del verbale del contraddittorio in tal modo acquisto agli atti del procedimento, l'autorità competente tiene conto ai fini della pronuncia di cui all'art. 18.

 

     Art. 16. (Istruttoria interdisciplinare).

     1. Le strutture operative, di cui all'art. 9, svolgono i compiti finalizzati all'istruttoria interdisciplinare per l'emanazione della pronuncia di compatibilità ambientale. A tal fine, accertata la completezza della documentazione di cui al comma 1 dell'art. 14, esaminati il progetto e lo studio di impatto ambientale, verificati tutti gli elementi ed i dati in loro possesso, predispongono un rapporto interdisciplinare sull'impatto ambientale del progetto.

     2. Ai fini di cui al comma 1, le strutture operative si rapportano con le strutture che svolgono le attività tecnico-scientifiche, di cui all'art. 10, nonché con gli organi tecnici delle altre Amministrazioni di cui alle lett. e) ed f) del comma 1 dell'art. 14; qualora sia necessario procedere ad accertamenti o indagini di particolare complessità possono avvalersi altresì di consulenze specialistiche esterne.

     3. Le strutture operative concludono l'istruttoria interdisciplinare entro 90 giorni dall'inizio del procedimento, redigendo il rapporto, di cui al comma 1, da utilizzare per le successive determinazioni dell'autorità competente. Tale termine è elevato a 150 giorni ogni volta che si proceda allo svolgimento di inchiesta pubblica ai sensi dell'art. 16; può inoltre essere prorogato fino a 150 giorni, su richiesta delle strutture operative, qualora ricorrano comunque esigenze istruttorie di particolare rilevanza o complessità. Per le opere e gli interventi di cui al comma 2 dell'art. 18, il termine è ridotto a 60 giorni.

     4. Il termine previsto dal comma precedente può essere sospeso, su richiesta motivata del proponente, per una durata non superiore a 90 giorni, trascorsi i quali ricomincia a decorrere.

     5. Qualora, nel corso dell'istruttoria, si evidenzi l'incompletezza della documentazione presentata dal proponente, le strutture operative provvedono a richiederne le necessarie integrazioni, assegnando un termine per l'adempimento; tale richiesta interrompe la procedura. Qualora il proponente non ottemperi alla richiesta di integrazione, non si procede all'ulteriore corso del procedimento. E' fatta salva la facoltà del proponente di produrre, di propria iniziativa, documentazione integrativa di quella presentata. L'autorità competente provvede affinché il proponente adempia, ove occorra, agli oneri pubblicitari previsti dal comma 3 dell'art. 14.

     6. Il proponente può, in qualsiasi momento procedere al ritiro della domanda presentata ai sensi dell'art. 14; il ritiro comporta l'estinzione del procedimento.

 

     Art. 17. (Procedura unica integrata).

     1. L'autorità competente garantisce lo svolgimento di una procedura unica integrata, in tutti i casi in cui la realizzazione del progetto sottoposto a V.I.A. comporti l'acquisizione, da differenti Amministrazioni pubbliche non statali, di specifici pareri, nulla osta, autorizzazioni e/o assensi comunque denominati, relativi ad attività suscettibili di provocare inquinamento nell'aria, nell'acqua e nel terreno, ivi comprese le misure relative ai rifiuti, nonché alla tutela della salute dei cittadini, a quella paesaggistico-territoriale, idrogeologica, e della diversità biologica.

     2. La Giunta regionale individua, con apposita deliberazione da emanarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i provvedimenti autorizzativi e i pareri di cui al comma 1.

     3. Per gli effetti di cui al comma 1, la Regione e le Province, per i progetti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 7, provvedono a convocare, entro 10 giorni dal ricevimento del rapporto di cui al comma 1 dell'art. 16, apposite conferenze interne di servizi, disciplinate secondo quanto disposto dalla L. 241/1990, e successive modifiche ed integrazioni, e dall'art. 13 della legge regionale 3 settembre 1996, n. 76 "Disciplina degli accordi di programma e delle conferenze dei servizi". Nell'ambito delle conferenze è assicurata la partecipazione dei responsabili dei servizi e delle strutture interne, nonché delle figure professionali specificamente competenti ad esprimere le valutazioni sottese al rilascio degli atti di cui ai commi 1 e 2. Per i progetti di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 7, i Comuni e gli Enti-Parco provvedono analogamente a quanto disposto dal comma 4 del presente articolo.

     4. Nei casi in cui l'emanazione di uno o più atti tra quelli previsti dai commi 1 e 2 spetti ad un'Amministrazione statale, l'autorità competente indice, entro 30 giorni dal ricevimento del rapporto di cui al comma 1 dell'art. 16, apposita conferenza di servizi, ai sensi dell'art. 14 della L. n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, ai fini dell'acquisizione degli atti stessi.

     5. Nella prima riunione della conferenza di servizi indetta ai sensi del comma 4, i partecipanti verificano le procedure, le competenze, nonché gli eventuali altri soggetti da coinvolgere, disciplinando lo svolgimento delle attività, e fissando altresì il termine entro il quale, fatto salvo quanto disposto dai commi 1 e 2 dell'art. 18, è possibile pervenire alla conclusione dei lavori.

     6. Le determinazioni concordate con le modalità di cui al presente articolo, sostituiscono le autorizzazioni e gli altri atti previsti dai commi 1 e 2, esonerando il proponente dall'acquisizione degli stessi.

 

     Art. 17 bis. (Raccordo con le norme in materia di autorizzazione integrata ambientale). [3]

     1. Per i progetti di modifica disciplinati dall’articolo 5, comma 4, qualora i relativi interventi rientrino altresì tra quelli ricompresi nell’allegato I del d.lgs. 372/1999, e siano pertanto soggetti all’eventuale aggiornamento, ai sensi dell’articolo 8 dello stesso decreto, la procedura unica integrata di cui all’articolo 17 è finalizzata esclusivamente all’acquisizione degli specifici provvedimenti relativi alla tutela paesaggistica, ed alla salvaguardia dell’assetto idrogeologico, ivi compresi quelli relativi alla conformità con gli atti di pianificazione di bacino, da acquisirsi ai sensi dell’articolo 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo), da ultimo modificato dalla legge 31 luglio 2002, n. 179.

     2. Fatto salvo quanto disposto dal comma 1, i nulla osta, le autorizzazioni e gli assensi, comunque denominati, relativi ad attività suscettibili di provocare inquinamento nell’aria, nell’acqua e nel terreno, ivi comprese le misure relative ai rifiuti, nonché alla tutela della salute dei cittadini, sono acquisiti dalla provincia territorialmente interessata dallo svolgimento dell’attività, qualora provveda, ai sensi dell’articolo 8 del d.lgs. 372/1999, all’aggiornamento del provvedimento di autorizzazione ambientale integrata.

 

     Art. 18. (Pronuncia di compatibilità ambientale).

     1. L'autorità competente assume, in conformità con quanto disposto dall'art. 17, la pronuncia di compatibilità ambientale del progetto presentato, entro 150 giorni dall'inizio del procedimento; tale termine è elevato a 210 giorni qualora si proceda ad indizione di inchiesta pubblica ai sensi dell'art. 15, o qualora ricorrano comunque le esigenze istruttorie previste dal comma 3 dell'art. 16. Le determinazioni concordate nell'ambito della conferenza di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 17, costituiscono pronuncia di compatibilità ambientale del progetto ai sensi del presente articolo.

     2. In materia di lavori pubblici, la pronuncia di compatibilità ambientale è resa entro 90 giorni dall'inizio del procedimento secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 5 della L. n. 109/1994, come modificata per effetto dell'art. 1, comma 59, della Legge 28 dicembre 1995, n. 549 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica".

     3. La pronuncia di compatibilità ambientale contiene le eventuali prescrizioni necessarie per l'eliminazione o la mitigazione degli impatti sfavorevoli sull'ambiente; detta le condizioni cui subordinare la realizzazione del progetto, e prevede, ove occorra, i controlli ed il monitoraggio da effettuarsi. Essa costituisce condizione ai fini del rilascio del provvedimento che consente, in via definitiva, la realizzazione dei lavori, e deve necessariamente precedere tale provvedimento, e comunque intervenire prima dell'inizio dei lavori.

     4. Fatto salvo quanto disposto al comma 4 bis, non è consentito procedere a valutazione di impatto ambientale in sanatoria, relativamente a progetti già realizzati [4].

     4 bis. In caso di annullamento in sede giurisdizionale o di autotutela di autorizzazioni o concessioni rilasciate previa valutazione d’impatto ambientale, o di annullamento della pronuncia di compatibilità ambientale, l’autorità competente provvede ai sensi dell’articolo 29, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) nel testo risultante dall’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 [5].

     5. Entro 30 giorni dall'emanazione della pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi del presente articolo l'autorità competente provvede alla notificazione di essa al proponente, ed alla comunicazione a tutte le Amministrazioni ed organi pubblici interessati, compresi quelli competenti ai controlli, nonché alla relativa pubblicazione sul B.U.R.T.

     6. Qualora la pronuncia di compatibilità ambientale contenga le prescrizioni e preveda i controlli di cui al comma 3, il proponente è tenuto ad adeguarvisi, conformando conseguentemente il progetto, e provvedendo a trasmettere all'autorità competente i dati risultanti dalle misure di monitoraggio adottate.

     7. La pronuncia positiva ha efficacia per un periodo di tempo limitato, non inferiore in ogni caso a tre anni, da determinarsi di volta in volta, in relazione alle caratteristiche del progetto, entro il quale il progetto deve essere realizzato, a pena di decadenza dagli effetti della pronuncia stessa. Ove sussistano motivate necessità, l'autorità competente può prorogare tale termine, per una sola volta, e per un periodo non superiore a quello inizialmente determinato.

     8. Entro 30 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.T. ai sensi del comma 5, chiunque vi abbia interesse può proporre ricorso in opposizione contro la pronuncia di impatto ambientale, all'autorità competente, che provvede alla relativa decisione, nel termine di 60 giorni dal ricevimento del ricorso.

 

     Art. 19. (Esercizio dei poteri sostitutivi).

     1. Qualora le autorità competenti di cui ai commi 2, 4 e 5 dell'art. 7 non provvedano, entro i termini previsti dai commi 1 e 2 dell'art. 18, all'emanazione della pronuncia di compatibilità ambientale, il Presidente della Giunta regionale, su istanza del proponente, provvede, ad assegnare un termine per l'adempimento, decorso inutilmente il quale procede alla nomina di un commissario ad acta, nel rispetto delle procedure disciplinate a tal fine dalle vigenti norme regionali [6].

 

     Art. 20. (Impatti ambientali interregionali e transfrontalieri).

     1. Per i progetti localizzati anche sul territorio di altre Regioni confinanti, la pronuncia di impatto ambientale è emanata d'intesa con le Regioni cointeressate.

     2. Per i progetti suscettibili di produrre impatti rilevanti sull'ambiente di altre Regioni confinanti, l'autorità competente è tenuta ad informare le Regioni interessate, delle quali deve altresì acquisire obbligatoriamente il relativo parere, nell'ambito delle procedure disciplinate dalla presente legge.

     3. Nel caso di progetti suscettibili di produrre impatti rilevanti sull'ambiente di altro Stato, l'Autorità competente provvede tempestivamente ad informarne il Ministero dell'ambiente, per l'adempimento degli obblighi di cui alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, ratificata con la Legge 3 novembre 1994, n. 640 "Ratifica ed esecuzione della convenzione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, con annessi, fatto a Espoo il 25 febbraio 1991".

 

     Art. 21. (Partecipazione regionale al procedimento statale di V.I.A.).

     1. Ai fini dell'espressione del parere regionale nell'ambito delle procedure di competenza statale, la Giunta regionale acquisisce il parere delle Province, dei Comuni e degli Enti di gestione delle aree naturali protette, nel cui territorio è prevista la realizzazione del progetto; tali pareri sono espressi entro 30 giorni dalla richiesta della Regione, decorsi inutilmente i quali procede prescindendo dal parere stesso. A tal fine, il proponente provvede al deposito di copia del progetto e dello studio di impatto ambientale presso gli enti interessati.

 

     Art. 22. (Disposizioni attuative delle procedure).

     1. La Giunta regionale approva, con apposita deliberazione, le "linee/guida" e le specifiche norme tecniche di attuazione delle disposizioni di cui al presente titolo, con particolare riguardo:

     a) ai criteri ed ai metodi per l'effettuazione delle procedure disciplinate dall'art. 11 e seguenti;

     b) alle modalità applicative e di attuazione degli obblighi previsti dalla presente legge relativamente all'informazione, alla pubblicità ed alla partecipazione degli interessati alle procedure di V.I.A.;

     c) alle eventuali modalità semplificate per la pubblicità di progetti di dimensioni ridotte o di durata limitata realizzati da artigiani o da piccole imprese;

     d) agli eventuali criteri per la semplificazione dello studio di impatto ambientale di cui all'art. 13, relativamente a progetti indicati da piani o programmi, urbanistici o di settore, che siano già stati valutati positivamente sotto il profilo degli effetti ambientali, fatto salvo, in tali casi, l'obbligo di procedere all'effettuazione della fase preliminare ai sensi dell'art. 12.

     2. La Giunta regionale approva la deliberazione di cui al comma 1 entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvedendo successivamente, ove occorra, alle necessarie modifiche o integrazioni.

 

     Art. 23. (Sanzioni amministrative).

     1. Il Comune esercita le funzioni di vigilanza e di controllo previste dalla presente legge, provvedendo altresì all'applicazione delle sanzioni amministrative.

     2. Chiunque realizzi un progetto sottoposto a valutazione di impatto ambientale ai sensi della presente legge, in assenza della pronuncia di compatibilità ambientale, ovvero successivamente alla scadenza del termine fissato ai sensi del comma 7 dell'art. 18, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5.000.000 a lire 150.000.000.

     3. Chiunque realizzi un progetto o gestisca l'opera realizzata, in violazione delle prescrizioni contenute nella pronuncia di compatibilità ambientale secondo quanto disposto dal comma 3 dell'art. 18, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 3.000.000 a lire 50.000.000 per la violazione commessa.

     4. Il Comune, qualora accerti le violazioni di cui ai commi 2 e 3, fatte salve le sanzioni ivi previste, ordina anche la sospensione dei lavori o l'interruzione dell'esercizio, e dispone, nei casi di cui al comma 3, l'adeguamento del progetto o delle modalità di esercizio dell'opera alle prescrizioni derivanti dalla pronuncia di compatibilità ambientale. Ordina inoltre, ove occorra, il ripristino dello stato dei luoghi, e l'eventuale adozione di misure per la rimozione delle conseguenze negative prodotte sull'ambiente.

     5. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo si osservano le disposizioni di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689 "Modifiche del sistema penale", nonché quelle previste dalla Legge regionale 12 novembre 1993, n. 85 "Disposizioni per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie" e dalla Legge regionale 10 aprile 1997, n. 27 "Disposizioni in materia di sanzioni amministrative".

 

Titolo IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 24. (Compiti inerenti alla sperimentazione, all'aggiornamento ed alla formazione professionale).

     1. La Regione promuove ricerche e sperimentazioni in materia di procedure di V.I.A., e ne diffonde i risultati, avvalendosi della collaborazione delle agenzie regionali, delle Aziende USL, dell'Università, nonché di altri Enti ed Istituti culturali, sia italiani che esteri, in base ad apposite convenzioni.

     2. La Regione promuove altresì specifiche iniziative di formazione ed aggiornamento professionale in materia di valutazione di impatto ambientale, secondo quanto previsto dalla L.R. 31 agosto 1994, n. 70 "Nuove discipline in materia di formazione professionale" e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 25. (Modifica degli allegati).

     1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, provvede, con apposita deliberazione, ove occorra, alla modifica degli allegati alla presente legge; può altresì procedere, con apposita deliberazione, all'adeguamento delle soglie di cui agli allegati B1, B2, B3, per determinate tipologie progettuali, o per aree predeterminate, sulla base degli elementi indicati nell'allegato D, entro il limite massimo del 30% di incremento o di decremento.

 

     Art. 26. (Decorrenza degli effetti delle procedure).

     1. Per i progetti di competenza regionale, ai sensi del comma 1 dell'art. 7, le disposizioni procedurali relative alla valutazione di impatto ambientale disciplinate dal titolo III hanno effetto decorsi sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, tenuto conto degli adempimenti di cui al comma 2 dell'art. 22.

     2. Per i progetti di competenza delle Province, dei Comuni e degli Enti-parco regionali, ai sensi dei commi 2, 3, 4 e 5 dell'art. 7, le disposizioni procedurali relative alla valutazione di impatto ambientale disciplinate dal titolo III hanno effetto decorsi 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, tenuto conto degli adempimenti di cui al comma 1 dell'art. 9.

 

     Art. 27. (Disposizioni transitorie sulla V.I.A.).

     1. [7].

     2. Fino alla entrata in vigore delle disposizioni procedurali sulla V.I.A. ai sensi dell'art. 26, sono sottoposti alla procedure di valutazione di impatto ambientale, secondo quanto previsto dalla Legge regionale 18 aprile 1995, n. 68 "Norme per l'applicazione della valutazione di impatto ambientale", i progetti individuati nell'allegato 3 alla medesima legge.

 

     Art. 28. (Disposizioni finanziarie).

     1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, la Regione provvede, per l'esercizio finanziario 1998, con lo stanziamento della somma di lire 50.000.000, con imputazione al capitolo 44190, che viene integrato con la variazione che segue:

     - in diminuzione: capitolo 50260, fondo di riserva spese impreviste, (artt. 38 e 85 della legge regionale 6 maggio 1977, n. 28), lire 50.000.000;

     - in aumento e con modifica: capitolo 44190, adempimenti per l'attuazione della legge regionale 18 aprile 1995, n. 68 in materia di impatto ambientale e legge regionale n. 79/98 (Norme in materia, di valutazione di impatto ambientale), lire 50.000.000.

     2. Agli oneri di spesa per gli anni successivi al 1998, si provvederà con legge di bilancio.

     3. Per gli oneri di cui all'art. 10 comma 2, si provvederà all'istituzione in bilancio, dall'esercizio finanziario 1999, per tale anno e per gli esercizi successivi, di appositi capitoli di entrata e di uscita per l'incasso e la destinazione delle quote previste per lo svolgimento dei compiti assegnati all'autorità competente.

     4. Analogamente a quanto previsto al comma 3, provvederanno le autorità competenti diverse dalla Regione, in conformità con i rispettivi ordinamenti contabili.

 

     Art. 29. (Abrogazione).

     1. Salvo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 27, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, la Legge regionale n. 68 del 1995 è abrogata.

 

 

ALLEGATO A1

PROGETTI SOTTOPOSTI ALLA FASE DI VALUTAZIONE DI COMPETENZA DELLA REGIONE (ARTICOLO 7, COMMA 1)

 

     a) Elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore a 150 kV con tracciato di lunghezza compresa tra 3 e 15 Km ed elettrodotti aerei esterni con tensione nominale compresa tra 100 e 150 kV con tracciato di lunghezza superiore a 3 km;

     b) porti ed approdi turistici e da diporto quando lo specchio d'acqua è superiore a 10 ha o le aree esterne interessate superano i 5 ha, oppure i moli sono di lunghezza complessiva superiore a 500 m;

     c) [impianti di smaltimento di rifiuti pericolosi, come definiti nell'Allegato D del D.L.vo 22-97, mediante le operazioni di cui all'allegato B del D.L.vo 22-97 (ad esclusione dei punti D13, D14 e D15)] [8];

     d) opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi inteso a prevenire un'eventuale penuria di acqua, per un volume di acque trasferite superiore a 100 milioni di metri cubi all'anno, fatto salvo quanto riservato alla competenza statale con L. 36-94 art. 17;

     e) in tutti gli altri casi, opere per il trasferimento di risorse idriche tra i bacini imbriferi con un'erogazione media pluriennale del bacino in questione superiore a 2.000 milioni di metri cubi all'anno e per un volume di acque trasferite superiore al 5% di detta erogazione. In entrambi i casi sono esclusi i trasferimenti di acqua potabile convogliata in tubazioni;

     f) dighe ed altri impianti destinati a trattenere, regolare od accumulare le acque in modo durevole, ai fini non energetici, di altezza superiore a 10 m. e-o di capacità superiore a 100.000 m3;

     g) cave di prestito per opere di interesse regionale o statale con più di 500.000 m3 di materiale estratto, qualora le opere pubbliche cui sono destinate, non siano già sottoposte a V.I.A.;

     h) progetti inerenti permessi di ricerca e concessioni di coltivazione delle risorse geotermiche, di cui alla L. 896/1986;

     i) progetti inerenti permessi di ricerca e concessioni minerarie per l'estrazione di minerali solidi e di gas non combustibili.

 

 

ALLEGATO A2

PROGETTI SOTTOPOSTI ALLA FASE DI VALUTAZIONE DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA (ARTICOLO 7, COMMI 2 e 3)

 

     a) utilizzo non energetico di acque superficiali nei casi in cui la deviazione superi i 1.000 litri al minuto secondo e di acque sotterranee ivi comprese acque minerali e termali, nei casi in cui la deviazione superi i 100 litri al minuto secondo;

     b) impianti industriali destinati:

     - alla fabbricazione di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose;

     - alla fabbricazione di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno;

     c) stoccaggio di prodotti chimici pericolosi, ai sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256, e successive modificazioni, con capacità complessiva superiore a 40.000 tonnellate;

     d) impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacità superi le 12 tonnellate di prodotto finito al giorno;

     d bis) impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, come definiti dalla decisione della Commissione europea 2000/532/CE e successive modificazioni, mediante le operazioni di cui all’allegato B ed all’allegato C, lettere da R1 a R9, del d.lgs. 22/1997 con esclusione degli impianti di recupero sottoposti alle procedure semplificate di cui agli articoli 31 e 32 dello stesso decreto legislativo [9];

     e) impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 100t/g, mediante le operazioni di cui all’allegato B del d.lgs. 22/1997, lettere D2, D3, D4, nonché mediante quelle elencate dalla lettera D6 alla lettera D12, ed altresì le operazioni di cui all’allegato C dello stesso decreto, elencate dalla lettera R1 alla lettera R9, con esclusione degli impianti di recupero sottoposti alle procedure semplificate di cui agli articoli 31 e 32 del medesimo d.lgs. 22/1997 [10];

     f) discariche di rifiuti urbani ed assimilati con una capacità complessiva superiore a 100.000 m3 (attività prevista dal D.L.vo 22/97 allegato B punti D1 e D5);

     g) discariche di rifiuti speciali non pericolosi (attività prevista dal D.L.vo 22/97 allegato B punti D1 e D5), ad esclusione delle discariche per inerti con capacità complessiva sino a 100.000 m3;

     h) centri di stoccaggio di rifiuti speciali con capacità massima superiore a 150.000 m3 (operazioni di cui all'Allegato B del D.L.vo 22/97, punto D15);

     i) impianti di trattamento delle acque reflue con potenzialità superiore a 100.000 abitanti equivalenti definiti nell'art. 2, punto 6 della Dir. 91/271/CEE;

     j) impianti destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici;

     k) recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 200 ha;

     l) impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più di:

     - 40.000 posti pollame;

     - 2.000 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg) o 750 posti per scrofe;

     m) trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici, produzione di antiparassitari, di inchiostri da stampa, per una capacità superiore alle 35.000 t/anno di materie prime lavorate;

     n) produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacità superiore alle 35.000 t/anno di materie prime lavorate;

     o) impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria) compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 tonn/h;

     p) impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante:

     - laminazione a caldo con capacità superiore a 20 tonn./h di acciaio grezzo;

     - forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 50 KJ per maglio e allorché la potenza calorifica è superiore a 20 MW;

     - applicazione di strati protettivi di metallo fuso con capacità di trattamento superiore a 2 tonn./h di acciaio grezzo;

     q) fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 20 tonn./g;

     r) impianti di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia) con una capacità di fusione superiore a 10 tonn./g per il piombo e il cadmio o a 50 tonn./g per tutti gli altri metalli;

     s) impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento abbiano un volume superiore a 30 m3;

     t) impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 tonn./g oppure calce viva in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 50 tonn./g o in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 tonn./g;

     u) impianti per la produzione di vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro con capacità di fusione superiore a 20 tonn./g;

     v) impianti per la fusione di sostanze minerali, compresi quelli destinati alla produzione di fibre minerali aventi capacità di fusione superiore a 20 tonn./g;

     w) fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, grès o porcellane con capacità di produzione superiore a 75 t/g ovvero con una densità di colata superiore a 300 kg/m3;

     x) impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime animali (diverse dal latte) con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 tonn./g;

     y) impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonn./g, su base trimestrale;

     z) impianti per la fabbricazione di prodotti lattiero-caseari con capacità di lavorazione sup. a 200 tonn./g su base annua;

     aa) macelli e stabilimenti di squartamento aventi una capacità di produzione di carcasse superiore a 50 tonn./g e impianti per l'eliminazione od il recupero di carcasse e di residui animali con una capacità di un trattamento di oltre 10 tonn./g;

     bb) impianti per il pretrattamento (operazioni quali lavaggio, l'imbianchimento, la mercerizzazione) o la tintura di fibre, di tessili, di lana la cui capacità di trattamento supera le 10 tonn/g.

 

 

ALLEGATO A3

PROGETTI SOTTOPOSTI ALLA FASE DI VALUTAZIONE DI COMPETENZA DEL COMUNE (ARTICOLO 7, COMMA 4)

 

     a) cave e torbiere con più di 500.000 m3/a di materiale estratto o di un'area interessata superiore a 20 ha.

 

 

ALLEGATO B1

PROGETTI SOTTOPOSTI ALLA FASE DI VERIFICA DI COMPETENZA DELLA REGIONE (ARTICOLO 11, COMMA 1)

 

1. Industria energetica

     a) impianti industriali per il trasporto di gas vapore e acqua calda;

     b) stoccaggio in superficie di gas naturali con capacità complessiva superiore a 10.000 m3;

     c) stoccaggio di gas combustibili in serbatoi sotterranei con capacità complessiva superiore a 10.000 m3;

     d) stoccaggio in superficie di combustibili fossili con capacità complessiva superiore a 10.000 m3;

     e) [agglomerazione di carbon fossile e lignite] [11];

     f) impianti di produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento (centrali eoliche).

 

2. Progetti di infrastrutture

     a) interporti;

     b) porti lacuali e fluviali, vie navigabili;

     c) linee ferroviarie a carattere regionale;

     d) vie navigabili interne, opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazione e interventi di bonifica idraulica ed altri simili destinati ad incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione di materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale;

     e) opere di trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi, esclusi i trasferimenti di acqua potabile convogliata in tubazioni;

     f) aeroporti ed aviosuperfici;

     g) opere costiere destinate a combattere l'erosione e lavori marittimi volti a modificare la costa, mediante la costruzione di dighe, moli ed altri lavori di difesa del mare.

 

3. Altri progetti

     a) parchi tematici;

     b) recuperi di suolo dal mare per una superficie che superi i 10 ha;

     c) trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici, produzione di antiparassitari, di prodotti farmaceutici di elastomeri e perossidi, di mastici, di pitture e vernici, di inchiostri da stampa, per una capacità superiore alle 10.000 t/anno di materie prime lavorate;

     d) produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacità superiore alle 10.000 t/anno di materie lavorate;

     e) estrazione di minerali mediante dragaggio marino e fluviale;

     f) trivellazioni esplorative destinate a conoscere le caratteristiche dei fluidi geotermici, conseguenti al permesso di ricerca geotermica di cui all'art. 4 della L. 9/12/1986 n. 896;

     g) cave di prestito per opere di interesse regionale o statale, qualora le opere medesime non siano già sottoposte a V.I.A.;

     h) impianti di superficie dell'industria di estrazione di carbon fossile e di minerali nonché di scisti bituminosi.

 

4. Progetti per modifiche di opere esistenti e per sperimentazione

     a) modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato A.1. già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente;

     b) progetti di cui all'allegato A.1., che servono esclusivamente od essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e che non sono utilizzati per più di due anni;

     c) modifica dei progetti elencati nel presente allegato B.1.

 

 

ALLEGATO B2

PROGETTI SOTTOPOSTI ALLA FASE DI VERIFICA DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA

(ARTICOLO 11, COMMA 1)

 

1. Agricoltura

     a) progetto di ricomposizione rurale che interessano una superficie superiore a 200 ha.

 

2. Industria energetica

     a) impianti termici per la produzione di energia, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 50 Mw;

     b) impianti che utilizzano risorse geotermiche di interesse locale, così classificate dall'art. 1 comma 5 della L. 9/12/1986 n. 896;

     b bis) agglomerazione di carbon fossile e lignite [12].

 

3. Lavorazione dei metalli

     a) impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metalliferi che superino 5.000 m2 di superficie impegnata o 50.000 m3 di volume;

     b) impianti di costruzione e montaggio di auto e motoveicoli e costruzione dei relativi motori; impianti per la costruzione e riparazione di aeromobili; costruzione di materiale ferroviario e rotabile che superino 10.000 m2 di superficie impegnata o 50.000 m3 di volume;

     c) cantieri navali di superficie complessiva superiore a 2 ha;

     d) imbutitura di fondo con esplosivi che superino 5.000 m2 di superficie impegnata o 50.000 m3.

 

4. Industria dei prodotti alimentari

     a) impianti per la produzione di birra o malto con capacità di produzione superiore a 500.000 hl/anno;

     b) impianti per la produzione di dolciumi e sciroppi che superino 50.000 m3 di volume;

     c) impianti per la produzione di farina di pesce o di olio di pesce con capacità di lavorazione superiore a 50.000 q/anno di prodotto lavorato;

     d) molitura dei cereali, industria dei prodotti amidacei, industria dei prodotti alimentari per zootecnia che superino 5.000 m2 di superficie impegnata o 50.000 m3 di volume;

     e) zuccherifici, impianti per la produzione di lieviti con capacità di produzione o raffinazione superiore a 10.000 t/giorno di barbabietole.

 

5. Industria dei tessili, del cuoio, del legno della carta

     a) impianti di fabbricazione di pannelli di fibre, pannelli di particelle e compensati, di capacità superiore alle 50.000 t/anno di materie lavorate;

     b) impianti per la produzione e la lavorazione di cellulosa;

     c) impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacità superi le 5 tonnellate di prodotto finito al giorno.

 

6. Industria della gomma e delle materie plastiche

     a) fabbricazione e trattamento di prodotti a base di elastomeri con almeno 25.000 tonnellate/anno di materie prime lavorate.

 

7. Progetti di infrastrutture

     a) derivazione ed opere connesse di acque superficiali che prevedano derivazioni superiori a 200 litri al minuto secondo e di acque sotterranee che prevedano derivazioni superiori a 50 litri al minuto secondo;

     b) linee ferroviarie a carattere locale;

     c) strade extraurbane secondarie;

     d) acquedotti con lunghezza superiore a 20 Km;

     e) porti turistici e da diporto con parametri inferiori a quelli indicati nella lettera b dell'allegato A1, nonché progetti di intervento su porti già esistenti;

     f) impianti di smaltimento rifiuti non pericolosi mediante le operazioni di cui all'allegato B lettere D2, D3 e D4 e da D6 a D12 del D.L.vo 22/97 con capacità complessiva superiore a 10 t/g;

     g) centri di stoccaggio di rifiuti speciali con capacità massima superiore a 30.000 m3 (operazioni di cui all'allegato B del D.L.vo 22/97, punto D15;

     h) discariche di rifiuti urbani ed assimilati con una capacità complessiva inferiore a 100.000 m3;

     i) impianti di trattamento acque reflue con potenzialità superiore a 10.000 abitanti equivalenti, come definiti nell'articolo 2, punto 6 della direttiva 91/271/CEE.;

     j) installazione di oleodotti e gasdotti;

     k) depositi di fanghi.

 

8. Altri progetti

     a) piste permanenti per corse e prove di automobili, motociclette ed altri veicoli a motore;

     b) centri di raccolta, stoccaggio e rottamazione di rottami di ferro, autoveicoli e simili con superficie superiore a 1 ha;

     c) banchi di prova per motori, turbine, reattori quando l'area impegnata supera i 500 m2;

     d) fabbricazione di fibre minerali artificiali che superino 5.000 m2 di superficie impegnata o 50.000 m3 di volume;

     e) impianti di recupero o la distribuzione di sostanze esplosive;

     f) stoccaggio di prodotti chimici pericolosi, ai sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256 e successive modificazioni, con capacità complessiva superiore a 1.000 t.

 

9. Progetti per modifiche di opere esistenti e per sperimentazione

     a) modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato A.2. già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente;

     b) progetti di cui all'allegato A.2., che servono esclusivamente od essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e che non sono utilizzati per più di due anni;

     c) modifica dei progetti elencati nel presente allegato B.2.

 

 

ALLEGATO B3

PROGETTI SOTTOPOSTI ALLA FASE DI VERIFICA DI COMPETENZA DEL COMUNE

(ARTICOLO 11, COMMA 1)

 

1. Agricoltura

     a) cambiamento di uso di aree non coltivate, semi-naturali o naturali per la loro coltivazione agraria intensiva con una superficie superiore a 10 ha;

     b) primi rimboschimenti superiore a 20 ha e disboscamento superiore a 5 ha a scopo di conversione ad un altro tipo sfruttamento del suolo;

     c) impianti per l'allevamento intensivo di animali con più di 40 q.li di peso vivo di bestiame per ettaro di terreno agricolo;

     d) piscicoltura per superficie complessiva oltre i 5 ha ovvero aventi una densità di affollamento maggiore di 1 kg per m2 di specchio d'acqua ovvero in cui venga utilizzato una portata d'acqua pari od inferiore a 50 litri al minuto secondo;

     e) progetti di gestione delle risorse idriche per l'agricoltura, compresi i progetti di irrigazione e di drenaggio delle terre, per una superficie superiore ai 300 ha.

 

2. Progetti di infrastrutture

     a) progetti di sviluppo di zone industriali con superficie interessata superiore a 40 ha;

     b) costruzione di strade di scorrimento in area urbana o potenziamento di esistenti a quattro o più corsie con lunghezza, in area urbana, superiore a 1.500 metri;

     c) progetti di sviluppo o riassetto di aree urbane, nuove o in estensione, interessanti superfici superiori a 40 ha; progetti di sviluppo urbano all'interno delle aree urbane esistenti che interessano superfici superiori a 10 ha; in entrambi i casi è compresa la costruzione di centri commerciali e parcheggi;

     d) piste da sci; impianti meccanici di risalita, escluse le sciovie e le monofuni a collegamento permanente aventi lunghezza inclinata non superiore a 500 metri, con portata oraria massima superiore a 1.800 persone;

     e) sistemi di trasporto a guida vincolata (tramvie e metropolitane), funicolari o simili linee di natura similare, esclusivamente o principalmente adibite al trasporto di passeggeri.

 

3. Altri progetti

     a) villaggi vacanza, terreni da campeggio e caravanning di superficie superiore a 5 ha, complessi alberghieri e centri turistici residenziali con oltre 300 posti-letto o volume edificato superiore a 25.000 m3, o che occupano una superficie superiore a 20 ha, esclusi quelli ricadenti all'interno dei centri abitati;

     b) cave e torbiere, non comprese nell'allegato A3.

 

4. Progetti per modifiche di opere esistenti e per sperimentazione

     a) modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato A.3. già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente;

     b) progetti di cui all'allegato A.3., che servono esclusivamente od essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e che non sono utilizzati per più di due anni;

     c) modifica dei progetti elencati nel presente allegato B.3.

 

 

ALLEGATO C

Contenuti dello studio di impatto ambientale (S.I.A.) di cui all'art. 12,

comma 2 e art. 13, comma 2, da redigere ai fini della fase di valutazione

 

     a) La descrizione delle condizioni iniziali dell'ambiente fisico, biologico e antropico interessato;

     b) La descrizione delle opere e degli interventi proposti e delle modalità e dei tempi di attuazione;

     c) La descrizione della tecnica prescelta, con riferimento alle migliori tecniche disponibili a costi non eccessivi, e delle altre tecniche previste per prevenire le emissioni degli impianti e per ridurre l'utilizzo delle risorse naturali, confrontando le tecniche prescelte con le migliori tecniche disponibili;

     d) La valutazione del tipo e della quantità dei residui e delle emissioni previsti (inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo, rumore, vibrazioni, luce, calore, radiazioni, ecc.) risultanti dall'attività del progetto proposto;

     e) La descrizione delle componenti dell'ambiente soggette a impatto ambientale nelle fasi di realizzazione, di gestione e di eventuale dismissione delle opere, con particolare riferimento alla popolazione, alla fauna, alla vegetazione, al suolo e sottosuolo, all'acqua, all'aria, ai fattori climatici, al patrimonio architettonico e archeologico e agli altri beni materiali, al paesaggio, agli aspetti socio-economici e all'interazione tra i vari fattori;

     f) La descrizione delle risorse naturali ed ambientali utilizzate dal progetto, indicando il grado di sostituibilità, di riproducibilità, di rinnovabilità delle risorse utilizzate;

     g) La descrizione dei probabili effetti rilevanti, positivi e negativi, delle opere e degli interventi proposti sull'ambiente:

     1) dovuti all'attuazione del progetto;

     2) dovuti all'utilizzazione delle risorse naturali;

     3) dovuti all'emissione di inquinanti, alla creazione di sostanze nocive e allo smaltimento di rifiuti;

     4) dovuti a possibili incidenti;

     5) dovuti all'azione cumulativa dei vari fattori e la menzione dei metodi di previsione utilizzati per individuare e misurare tali effetti sull'ambiente;

     h) La descrizione dei probabili effetti negativi o positivi, su alcuni indicatori di sostenibilità:

     - la tutela della diversità biologica;

     - la tutela dal rischio di esposizione ai campi elettromagnetici;

     - la diminuzione delle emissioni in atmosfera di gas-serra;

     i) L'illustrazione della coerenza delle opere e degli interventi proposti con le norme in materia ambientale, con gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e con i piani e programmi di settore interessati;

     l) L'esposizione dei motivi della scelta compiuta, anche con riferimento alle possibili alternative di localizzazione e d'intervento, ivi compresa l'opzione zero, cioè la non realizzazione del progetto, qualora esso non sia previsto in un piano o programma comunque già sottoposto a VIA;

     m) L'elenco degli interventi connessi e necessari alla realizzazione del progetto sottoposto a valutazione, le condizioni di fattibilità degli stessi, i tempi di realizzazione e gli effetti ambientali prevedibili, con i relativi interventi di eliminazione o di mitigazione;

     n) La descrizione e la quantificazione delle misure previste per ridurre, compensare o eliminare gli eventuali effetti negativi sull'ambiente, sia durante la realizzazione sia durante la gestione degli interventi;

     o) L'analisi costi-benefici dell'opera o dell'intervento, qualora si tratti di opere pubbliche o comunque opere con finanziamento pubblico;

     p) La descrizione e la motivazione delle metodologie di indagine e di valutazione impiegate;

     q) La descrizione dell'eventuale programma di monitoraggio al quale assoggettare le opere o gli interventi:

     r) Il documento comprendente l'elencazione degli esperti che hanno redatto lo studio ed i relativi curricula;

     s) Il sommario delle eventuali difficoltà (lacune tecniche o mancanza di conoscenze) incontrate dal committente nella raccolta dei dati richiesti.

 

 

ALLEGATO D

Elementi di verifica per la decisione dell'autorità competente sulla possibile esclusione di un progetto dalla fase di valutazione (art. 11 comma 6)

 

1. Verifica dei piani e programmi

     Deve essere valutata in primo luogo la coerenza del progetto con gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica e con i piani e programmi di settore che lo interessano, almeno per quanto attiene localizzazione, tipologia e funzioni. La verifica del progetto deve riguardare il livello di approfondimento degli elementi dell'opera maggiormente impattanti, considerati nei piani e nei programmi e la gamma delle alternative strategiche, di processo e di localizzazione, ipotizzate.

 

2. Caratteristiche del progetto

     Le caratteristiche del progetto devono essere prese in considerazione in particolare in rapporto ai seguenti elementi:

     - dimensioni del progetto (superfici, volumi, potenzialità); la dimensione del progetto deve essere anche considerata in particolare in rapporto alla durata, alla frequenza ed alla sensibilità dei suoi probabili impatti;

     - utilizzazione delle risorse naturali, valutando la sostituibilità, la riproducibilità o la rinnovabilità delle risorse utilizzate;

     - produzione rifiuti;

     - inquinamento e disturbi ambientali;

     - rischio di incidenti;

     - impatto sul patrimonio naturale e storico, tenuto conto della destinazione delle zone che possono essere danneggiate (in particolare zone turistiche, urbane o agricole).

 

3. Ubicazione del progetto

     La sensibilità ambientale delle zone geografiche che possono essere interessate dal progetto e dai suoi impatti, deve essere presa in considerazione, tenendo conto in particolare dei seguenti elementi:

     - la qualità e la capacità di rigenerazione delle risorse naturali e della zona;

     - la capacità di carico dell'ambiente naturale, con particolare attenzione alle seguenti zone:

     a) zone costiere;

     b) zone montuose e forestali;

     c) aree carsiche;

     d) zone nelle quali gli standard di qualità ambientale della legislazione comunitaria sono già superati;

     e) zone a forte densità demografica;

     f) paesaggi importanti dal punto di vista storico, culturale e archeologico;

     g) aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle acque pubbliche;

     h) effetti dell'opera sulle limitrofe aree naturali protette;

     i) aree a rischio di esondazione;

     l) aree contigue dei parchi istituiti;

     m) aree classificate come vincolate dalle leggi vigenti o interessate da destinazioni di tutela derivanti da strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 68 della L.R. 12 febbraio 2010, n. 10, fatto salvo quanto ivi previsto.

[2] Comma inserito dall’art. 41 della L.R. 24 febbraio 2005, n. 39.

[3] Articolo inserito dall’art. 5 della L.R. 22 dicembre 2003, n. 61.

[4] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 21 novembre 2008, n. 62.

[5] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 21 novembre 2008, n. 62.

[6] Comma così modificato dall'art. 17 della L.R. 31 ottobre 2001, n. 53.

[7] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 20 dicembre 2000, n. 79.

[8] Lettera abrogata dall’art. 6 della L.R. 22 dicembre 2003, n. 61.

[9] Lettera aggiunta dall’art. 7 della L.R. 22 dicembre 2003, n. 61.

[10] Lettera così sostituita dall’art. 7 della L.R. 22 dicembre 2003, n. 61.

[11] Lettera abrogata dall’art. 8 della L.R. 22 dicembre 2003, n. 61.

[12] Lettera aggiunta dall’art. 9 della L.R. 22 dicembre 2003, n. 61.