§ 4.1.102 - L.R. 30 maggio 1994, n. 41.
Attribuzione alla Fidi Toscana S.p.A. di nuove funzioni in favore delle imprese agricole .


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.1 agricoltura e foreste
Data:30/05/1994
Numero:41


Sommario
Art. 3.  Oggetto sociale.
Art. 4.  Direttive ed indirizzi.
Art. 5.  Concessione delle garanzie.
Art. 6.  Stipula delle convenzioni.
Art. 7.  Oneri a carico dei soggetti richiedenti e degli enti esercenti il credito.
Art. 12.  Comitato tecnico.
Art. 13.  Rendicontazione e gestione stralcio.
Art. 14.  Contributi in conto esercizio.
Art. 17.  Finanziamento gestione stralcio.
Art. 17 bis.  Fondo speciale rischi.
Art. 18.  Finanziamento dei contributi.
Art. 19.  Abrogazioni.


§ 4.1.102 - L.R. 30 maggio 1994, n. 41.

Attribuzione alla Fidi Toscana S.p.A. di nuove funzioni in favore delle imprese agricole [1].

(B.U. 8 giugno 1994, n. 39).

 

TITOLO I

COSTITUZIONE DELLA FIDI TOSCANA S.P.A. [2]

 

     Artt. 1. - 2. [3]

 

Art. 3. Oggetto sociale.

     1. La Fidi Toscana S.p.A. [4] ha per oggetto sociale la concessione di garanzie sussidiarie in favore delle imprese agricole, singole o associate, ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile, nonché delle imprese della pesca, dell'acquacoltura e della caccia, a fronte dell'approvazione da parte degli enti creditizi, ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di operazioni di credito agrario e peschereccio, a tasso ordinario o agevolato, a breve o a medio-lungo termine.

 

     Art. 4. Direttive ed indirizzi.

     1. Il Consiglio regionale può in ogni tempo emanare apposite direttive per la Fidi Toscana S.p.A. [5].

     2. La Giunta regionale indirizza l'attività dei rappresentanti della Regione nei quadri delle direttive impartite dal Consiglio regionale. Le direttive ed i relativi indirizzi definiscono i criteri di selezione degli interventi in relazione alle indicazioni derivanti dal Programma regionale di sviluppo nonché in funzione dei programmi obiettivo di cui alla L.R. 9- 6-1992, n. 26. Gli amministratori nominati dalla Regione Toscana, ai sensi del successivo articolo 9, redigono la relazione di cui all'art. 3 della L.R. 9-4-1990, n. 40, specificando inoltre l'ammontare delle garanzie prestate nel semestre di riferimento, l'ammontare delle sofferenze registrate sui crediti garantiti e l'ammontare delle perdite rimborsate.

 

     Art. 5. Concessione delle garanzie.

     1. Per la concessione delle garanzie la Fidi Toscana S.p.A. [6] utilizza le disponibilità provenienti dal patrimonio, inteso come l'insieme del capitale sociale, delle riserve legali, statutarie, volontarie, delle riserve da rivalutazione per conguaglio monetario, degli utili non distribuiti, dei fondi rischi o di garanzia e dei prestiti subordinati assimilati al patrimonio dalla normativa vigente.

 

     Art. 6. Stipula delle convenzioni.

     1. Per la concessione delle garanzie la Fidi Toscana S.p.A. [7] stipula convenzioni con gli enti creditizi, definendo, in particolare:

     a) i criteri per determinare i tassi di interesse per i diversi tipi di operazioni, che devono essere comunque non superiori ai tassi di riferimento per le operazioni agevolate e ai migliori tassi di mercato per le operazioni ordinarie;

     b) la quota delle eventuali perdite derivanti da operazioni garantite che deve essere assunta dalla Fidi Toscana S.p.A. [2]. Tale quota non può comunque essere superiore al 75%;

     c) il volume di credito massimo garantito, espresso in un multiplo del patrimonio [8];

     d) le procedure, le modalità e i tempi relativi all'istruttoria delle domande effettuata dagli enti creditizi;

     e) le procedure, le modalità e i tempi relativi all'esame delle richieste di garanzia, prevedendo procedure semplificate per le operazioni di minore dimensione.

     2. La Fidi Toscana S.p.A. [9] stipula le convenzioni con tutti gli enti creditizi che accettano le condizioni richiamate al primo comma. Le convenzioni specificano per ogni ente creditizio tali condizioni, mantenendo comunque l'uniformità delle convenzioni stesse per ciascun tipo di operazione.

     3. Le convenzioni devono rendere compatibili le condizioni della garanzia sussidiaria concessa dalla Fidi Toscana S.p.A. [10] con la normativa che disciplina gli interventi del Fondo Interbancario di Garanzia, ai sensi dell'art. 45 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

     4. Le convenzioni possono prevedere l'esonero per gli enti creditizi dall'obbligo dell'escussione del debitore principale e degli eventuali coobbligati o la rinuncia a tale escussione, qualora sussistano documentati motivi di convenienza in rapporto agli oneri da sostenere e ai recuperi prevedibili.

 

     Art. 7. Oneri a carico dei soggetti richiedenti e degli enti esercenti il credito.

     1. Per ogni operazione di credito garantita dalla Fidi Toscana S.p.A. [11] i soggetti beneficiari nonché l'ente creditizio finanziatore sono tenuti a versare, al momento dell'erogazione, una somma destinata a contribuire alle spese di gestione della Fidi Toscana S.p.A. [12].

     2. L'ammontare degli oneri di cui al precedente comma è definito annualmente dal Consiglio di Amministrazione della Fidi Toscana S.p.A. [13].

     3. Per i soggetti beneficiari l'ammontare è determinato entro i limiti dello 0,30% annuo del credito garantito per le operazioni a breve termine e dello 0,15% annuo del finanziamento ottenuto per ogni anno di durata dell'operazione per le operazioni a medio e lungo termine [14].

     4. Per i soggetti esercenti il credito l'ammontare è determinato fino allo 0,50% una tantum del credito garantito.

 

     Artt. 8. - 11. [15]

 

     Art. 12. Comitato tecnico. [16]

 

TITOLO II

GESTIONE STRALCIO

 

     Art. 13. Rendicontazione e gestione stralcio.

     1. Entro il termine di cui al precedente art. 1, comma 2, la Giunta regionale provvede alla rendicontazione delle obbligazioni precedentemente assunte dal Fondo regionale di garanzia di cui alle LL.RR. 5-9-1974, n. 59 e 1-6-1977, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni, da cui risulti il numero delle operazioni in essere, l'ammontare delle garanzie concesse e le scadenze delle singole obbligazioni. Il rendiconto indica altresì le disponibilità esistenti e i crediti garantiti in essere, con specifica indicazione dei crediti in sofferenza suddivisi per quota capitale, interessi, spese e accessori.

     2. La Fidi Toscana S.p.A. [17], in base alla rendicontazione di cui al precedente comma, definisce, su richiesta degli enti creditizi convenzionati, le successive eventuali perdite sui crediti garantiti dal Fondo regionale di garanzia di cui alle LL.RR. 59/74 e 33/77 e successive modificazioni ed integrazioni, trasmettendo alla Giunta regionale la propria istruttoria con la relativa proposta di definizione.

     3. Gli enti creditizi convenzionati trasmettono alla Giunta regionale, per il tramite della Fidi Toscana S.p.A. [18], le istanze di rimborso delle perdite nonché ogni altra comunicazione inerente le operazioni garantite.

     4. La Giunta regionale, salvo espresso diverso orientamento da esprimersi alla Fidi Toscana S.p.A. [19]entro quindici giorni dal ricevimento degli atti di cui al precedente comma 2, adotta il relativo provvedimento entro i successivi trenta giorni, autorizzando il conseguente pagamento tramite la Fidi Toscana S.p.A. [20].

     5. La Fidi Toscana S.p.A. [21] può stipulare transazioni, ove non sia conveniente avviare o proseguire il recupero coattivo del credito, con i criteri e le modalità previsti dalla L.R. 28 marzo 1996, n. 24 [22].

     6. La Fidi Toscana S.p.A. [23] può esonerare gli enti creditizi dall'obbligo dell'escussione del debitore principale o rinunciare a tale escussione, nei casi in cui la Regione Toscana si surroghi nell'escussione dell'ente creditizio e qualora sussistano documentati motivi di convenienza in rapporto agli oneri da sostenere e ai recuperi prevedibili [24].

     7. La Giunta regionale annualmente trasmette al Consiglio regionale una relazione sulla rendicontazione delle operazioni effettuate concernenti la gestione stralcio.

     8. [25]

 

     Art. 14. Contributi in conto esercizio.

     1. A titolo di rimborso spese per la gestione stralcio, la Regione Toscana corrisponde annualmente alla Fidi Toscana S.p.A. [26] un contributo in conto esercizio pari fino allo 0,10% del capitale residuo delle operazioni di credito in essere al 31 dicembre dell'anno precedente nonché un contributo in conto esercizio fino allo 0,30% del capitale residuo di ogni operazione in sofferenza definita.

     2. I contributi in conto esercizio sono corrisposti con delibera di Giunta regionale a valere sugli appositi capitoli previsti dal bilancio regionale.

 

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

 

     Artt. 15. - 16. [27]

 

     Art. 17. Finanziamento gestione stralcio.

     1. Per far fronte agli oneri derivanti dalla gestione stralcio di cui al precedente art. 13, sono costituiti presso la Fidi Toscana S.p.A. [28] due appositi fondi:

     A) Fondo per la copertura delle perdite derivanti dalle garanzie sussidiarie;

     B) Fondo per la copertura delle perdite derivanti dalle garanzie fidejussorie.

     2. I fondi di cui al precedente comma sono alimentati mediante trasferimento alla Fidi Toscana S.p.A. [29] delle disponibilità esistenti nei fondi di cui alle LL.RR. 5-9-1974, n. 59 e 1-6-1977, n. 33 e successive modificazioni e integrazioni, determinate con le modalità indicate nel precedente art. 13.

     3. Il Fondo di cui al punto B) del precedente primo comma è successivamente alimentato con legge di bilancio in base alle esigenze.

     4. Gli interessi maturati sulle disponibilità dei predetti fondi, al netto degli oneri fiscali, sono acquisiti al bilancio regionale [30].

 

          Art. 17 bis. Fondo speciale rischi. [31]

     1. Al fine di agevolare l’accesso al credito alle imprese dei settori dell’agricoltura, delle foreste, della pesca e dell’acquacoltura, è istituito presso Fidi Toscana S.p.A. un apposito fondo speciale rischi per la prestazione di garanzie sussidiarie su operazioni di finanziamento a medio-lungo termine e su operazioni di leasing concesse dalle banche e dalle società di leasing.

     2. Le modalità di gestione del fondo e i requisiti di accesso alla garanzia sussidiaria da parte delle imprese sono stabilite dalla Giunta regionale.

     3. Al finanziamento del fondo si provvede con le somme e secondo le modalità di cui all’articolo 5, commi 2 e 2 bis della legge regionale 28 marzo 1996, n. 24 (Criteri per il recupero dei crediti acquisiti a seguito dell’estinzione delle obbligazioni fidejussorie del fondo regionale di garanzia. Modifiche ed integrazioni alla l.r. 30 maggio 1994, n. 41 istitutiva della Fidi Toscana S.p.A), da ultimo modificata dalla legge regionale 24 dicembre 2002, n. 46.

 

     Art. 18. Finanziamento dei contributi.

     1. Agli oneri derivanti dall'applicazione del precedente articolo 14, è fatto fronte annualmente con legge di bilancio a decorrere dal 1994 e fino al termine della gestione stralcio.

 

     Art. 19. Abrogazioni.

     1. Sono abrogate le leggi regionali 5-9-1974, n. 59; 1-6-1977, n. 33; 7-9-1981, n. 70; 31-3-1982, n. 27; 29-11-1982, n. 84; 26-8-1987, n. 49; 6- 9-1993, n. 68 disciplinanti il fondo regionale di garanzia e il fondo per la concessione di garanzie fidejussorie in favore delle imprese agricole.

     2. L'abrogazione ha effetto sei mesi dopo l'entrata in vigore della presente legge.

     3. Permangono a carico della Regione le obbligazioni pregresse derivanti dalle leggi regionali di cui al precedente comma 1 e dalle relative convenzioni con gli enti creditizi.


[1] Titolo così sostituito dall'art. 4, comma 1, della L.R. 12 novembre 1997, n. 82. Vedi tuttavia quanto dispone l'art. 4, comma 6, della stessa L.R. 82/97.

[2] Come modificato dall'art. 4, comma 3, della L.R. 12 novembre 1997, n. 82. Vedi tuttavia quanto dispone l'art. 4, comma 6, della stessa L.R. 82/97.

[3] Articoli abrogati dall'art. 4, comma 2, della L.R. 12 novembre 1997, n. 82. Vedi tuttavia quanto dispone l'art. 4, comma 6, della stessa L.R. 82/97.

[4] Come modificato dall'art. 4, comma 3, della L.R. 12 novembre 1997, n. 82. Vedi tuttavia quanto dispone l'art. 4, comma 6, della stessa L.R. 82/97.

[5] Come modificato dall'art. 4, comma 3, della L.R. 12 novembre 1997, n. 82. Vedi tuttavia quanto dispone l'art. 4, comma 6, della stessa L.R. 82/97.

[6] Come modificato dall'art. 4, comma 3, della L.R. 12 novembre 1997, n. 82. Vedi tuttavia quanto dispone l'art. 4, comma 6, della stessa L.R. 82/97.

[7] Come modificato dall'art. 4, comma 3, della L.R. 12 novembre 1997, n. 82. Vedi tuttavia quanto dispone l'art. 4, comma 6, della stessa L.R. 82/97.

[2] Come modificato dall'art. 4, comma 3, della L.R. 12 novembre 1997, n. 82. Vedi tuttavia quanto dispone l'art. 4, comma 6, della stessa L.R. 82/97.

[8] Lettera così sostituita dall'art. 4, comma 4, della L.R. 12 novembre 1997, n. 82. Vedi tuttavia quanto dispone l'art. 4, comma 6, della stessa L.R. 82/97.

[9] Come modificato dall'art. 4, comma 3, della L.R. 12 novembre 1997, n. 82. Vedi tuttavia quanto dispone l'art. 4, comma 6, della stessa L.R. 82/97.

[10] Come modificato dall'art. 4, comma 3, della L.R. 12 novembre 1997, n. 82. Vedi tuttavia quanto dispone l'art. 4, comma 6, della stessa L.R. 82/97.

[11] Come modificato dall'art. 4, comma 3, della L.R. 12 novembre 1997, n. 82. Vedi tuttavia quanto dispone l'art. 4, comma 6, della stessa L.R. 82/97.

[12] Come modificato dall'art. 4, comma 3, della L.R. 12 novembre 1997, n. 82. Vedi tuttavia quanto dispone l'art. 4, comma 6, della stessa L.R. 82/97.

[13] Come modificato dall'art. 4, comma 3, della L.R. 12 novembre 1997, n. 82. Vedi tuttavia quanto dispone l'art. 4, comma 6, della stessa L.R. 82/97.

[14] Comma così sostituito dall'art. 4, comma 5, della L.R. 12 novembre 1997, n. 82. Vedi tuttavia quanto dispone l'art. 4, comma 6, della stessa L.R. 82/97.

[15] Articoli abrogati dall'art. 4, comma 2, della L.R. 12 novembre 1997, n. 82. Vedi tuttavia quanto dispone l'art. 4, comma 6, della stessa L.R. 82/97.

[16] Articolo abrogato dall’art. 3 della L.R. 24 aprile 2002, n. 13.

[17] Come modificato dall'art. 4, comma 3, della L.R. 12 novembre 1997, n. 82. Vedi tuttavia quanto dispone l'art. 4, comma 6, della stessa L.R. 82/97.

[18] Come modificato dall'art. 4, comma 3, della L.R. 12 novembre 1997, n. 82. Vedi tuttavia quanto dispone l'art. 4, comma 6, della stessa L.R. 82/97.

[19] Come modificato dall'art. 4, comma 3, della L.R. 12 novembre 1997, n. 82. Vedi tuttavia quanto dispone l'art. 4, comma 6, della stessa L.R. 82/97.

[20] Come modificato dall'art. 4, comma 3, della L.R. 12 novembre 1997, n. 82. Vedi tuttavia quanto dispone l'art. 4, comma 6, della stessa L.R. 82/97.

[21] Come modificato dall'art. 4, comma 3, della L.R. 12 novembre 1997, n. 82. Vedi tuttavia quanto dispone l'art. 4, comma 6, della stessa L.R. 82/97.

[22] Comma così sostituito dall'art. 6 della L.R. 28 marzo 1996, n. 24.

[23] Come modificato dall'art. 4, comma 3, della L.R. 12 novembre 1997, n. 82. Vedi tuttavia quanto dispone l'art. 4, comma 6, della stessa L.R. 82/97.

[24] Comma così sostituito dall'art. 6 della L.R. 28 marzo 1996, n. 24.

[25] Comma prima aggiunto dall'art. 6 della L.R. 16 agosto 1995, n. 88 è stato successivamente abrogato dall'art. 6, comma 9 della L.R. 15 luglio 1999, n. 40.

[26] Come modificato dall'art. 4, comma 3, della L.R. 12 novembre 1997, n. 82. Vedi tuttavia quanto dispone l'art. 4, comma 6, della stessa L.R. 82/97.

[27] Articoli abrogati dall'art. 4, comma 2, della L.R. 12 novembre 1997, n. 82. Vedi tuttavia quanto dispone l'art. 4, comma 6, della stessa L.R. 82/97.

[28] Come modificato dall'art. 4, comma 3, della L.R. 12 novembre 1997, n. 82. Vedi tuttavia quanto dispone l'art. 4, comma 6, della stessa L.R. 82/97.

[29] Come modificato dall'art. 4, comma 3, della L.R. 12 novembre 1997, n. 82. Vedi tuttavia quanto dispone l'art. 4, comma 6, della stessa L.R. 82/97.

[30] Comma così sostituito dall'art. 6 della L.R. 27 luglio 2007, n. 40.

[31] Articolo inserito dall’art. 1 della L.R. 8 ottobre 2004, n. 52.