§ 2.1.228 - L.R. 5 agosto 2003, n. 44.
Ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della Regione. Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 (Riordino della [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 amministrazione regionale, ordinamento degli uffici
Data:05/08/2003
Numero:44


Sommario
Art. 1.  (Strutture di massima dimensione).
Art. 2.  (Direzione generale della presidenza).
Art. 3.  (Comitato tecnico della programmazione).
Art. 4.  (Strutture a responsabilità dirigenziale).
Art. 5.  (Sistema di controllo interno).
Art. 6.  (Direttore generale).
Art. 7.  (Responsabile di area di coordinamento).
Art. 8.  (Responsabile di settore).
Art. 9.  (Posizioni dirigenziali individuali).
Art. 10.  (Accesso alla qualifica dirigenziale).
Art. 11.  (Incarichi di responsabilità di direzione generale).
Art. 12.  (Incarichi di responsabilità di area di coordinamento e di settore).
Art. 13.  (Mobilità dei dirigenti regionali).
Art. 14.  Dirigenti con contratto a tempo determinato.
Art. 15.  (Responsabili di programma e di progetto).
Art. 16.  (Soggetti della valutazione).
Art. 17.  (Criteri per la valutazione dei direttori generali).
Art. 18.  (Criteri e procedure per la valutazione dei dirigenti regionali).
Art. 19.  (Comitato dei garanti).
Art. 20.  (Dotazione organica e articolazione degli organici).
Art. 21.  (Programmazione del fabbisogno di personale).
Art. 22.  (Struttura operativa degli uffici del Consiglio regionale).
Art. 23.  (Ufficio di presidenza del Consiglio regionale).
Art. 24.  (Segretario generale del Consiglio regionale).
Art. 25.  (Modifica all’articolo 6 della legge regionale n. 26 del 2000).
Art. 26.  (Modifiche all’articolo 7 della legge regionale n. 26 del 2000).
Art. 27.  (Transizione dall’attuale alla nuova struttura organizzativa).
Art. 28.  (Dotazione organica temporanea).
Art. 29.  (Controlli sugli atti normativi).
Art. 30.  (Norma finale e abrogazioni).


§ 2.1.228 - L.R. 5 agosto 2003, n. 44. [1]

Ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della Regione. Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 (Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale).

(B.U. 13 agosto 2003, n. 35).

 

CAPO I

LA STRUTTURA OPERATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE

 

Art. 1. (Strutture di massima dimensione).

     1. Le strutture di massima dimensione a supporto degli organi di governo della Regione sono:

     a) la direzione generale della presidenza;

     b) le altre direzioni generali;

     c) l’avvocatura.

     2. La Giunta regionale provvede con propria deliberazione ad individuare le strutture di cui al comma 1, lettera b) e a definirne le competenze.

 

     Art. 2. (Direzione generale della presidenza).

     1. La direzione generale della presidenza costituisce la struttura di supporto tecnico ed amministrativo all’esercizio delle funzioni del Presidente della Giunta regionale e garantisce il presidio delle coerenze dell’attività regionale in relazione, in particolare, alle funzioni concernenti:

     a) la produzione normativa;

     b) la programmazione;

     c) l’informazione e la comunicazione istituzionale;

     d) i rapporti istituzionali con gli enti locali.

     2. Il Presidente della Giunta regionale provvede, con proprio decreto, a specificare le competenze della direzione generale della presidenza.

 

     Art. 3. (Comitato tecnico della programmazione).

     1. Il Comitato tecnico della programmazione (CTP) è costituito dal direttore generale della presidenza, che lo presiede, e dai responsabili delle altre strutture di massima dimensione, di cui all’articolo 1.

     2. Il CTP è organo consultivo del Presidente della Giunta regionale e della Giunta stessa e assicura la rispondenza complessiva dell’attività della struttura operativa agli obiettivi definiti dalla Giunta, nonché la coerenza delle scelte organizzative.

     3. Il CTP esprime obbligatoriamente il proprio parere sulle proposte di legge, sui regolamenti, sugli atti di programmazione generale, sui programmi settoriali di indirizzo e sugli atti di organizzazione di competenza della Giunta regionale.

     4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, specifica le competenze e le modalità di funzionamento del CTP e individua altresì gli atti, ivi compresi quelli di cui al comma 3, per i quali il CTP esprime il proprio parere collegialmente e gli atti per i quali il parere è espresso dal suo presidente.

 

     Art. 4. (Strutture a responsabilità dirigenziale).

     1. All’interno delle strutture di massima dimensione sono costituite strutture a responsabilità dirigenziale, denominate aree di coordinamento e settori.

     2. Le aree di coordinamento sono le strutture di maggiore complessità dopo quelle di massima dimensione.

     3. Le aree di coordinamento presenti all’interno della direzione generale della presidenza sono costituite con decreto del Presidente della Giunta regionale; le aree di coordinamento presenti all’interno delle altre strutture di massima dimensione sono costituite con deliberazione della Giunta regionale.

     4. I settori si differenziano in relazione alla complessità delle funzioni svolte.

     5. Con deliberazione della Giunta regionale sono determinati i criteri per l’individuazione dei settori e per la differenziazione dei medesimi, ai sensi del comma 4.

 

     Art. 5. (Sistema di controllo interno).

     1. Con deliberazione della Giunta regionale sono disciplinati:

     a) il sistema del controllo strategico e le procedure del controllo di gestione;

     b) le procedure di controllo di regolarità amministrativa e contabile.

 

CAPO II

I DIRIGENTI REGIONALI

 

     Art. 6. (Direttore generale).

     1. Il direttore generale assicura l’unitarietà di azione della direzione generale e svolge a tal fine le seguenti funzioni:

     a) definisce gli indirizzi della direzione generale in attuazione degli obiettivi e delle strategie definite dagli organi di direzione politica e dal CTP, curando l’integrazione con le altre direzioni generali;

     b) assiste e supporta gli organi di direzione politica proponendo gli atti di competenza degli stessi;

     c) dirige, organizza e gestisce la struttura cui è preposto e adotta gli atti conseguenti; è responsabile dell’attuazione dei programmi e delle direttive generali definiti dagli organi di direzione politica;

     d) cura e gestisce i rapporti con gli enti e le aziende regionali;

     e) costituisce i settori, previo parere del CTP, reso sulla base di un’istruttoria della direzione generale competente in materia di organizzazione;

     f) nomina e revoca i responsabili delle aree di coordinamento e dei settori;

     g) individua le posizioni dirigenziali di cui all’articolo 9 e assegna i relativi incarichi;

     h) assegna gli obiettivi e le risorse umane, strumentali e finanziarie alle strutture dirigenziali della direzione generale;

     i) dirige, coordina e controlla l’attività delle aree di coordinamento e dei settori di diretto riferimento costituiti all’interno della direzione generale e assume nei confronti dei dirigenti poteri sostitutivi in caso di inerzia;

     j) esercita le funzioni disciplinari nei confronti del personale della direzione generale non appartenente alla qualifica dirigenziale.

     2. Il direttore generale, in caso di assenza temporanea, è sostituito da un responsabile di area di coordinamento da lui designato. In caso di assenza o impedimento dei responsabili di area di coordinamento, il direttore generale è sostituito da un altro dirigente della direzione, da lui designato.

     3. Le disposizioni della presente legge concernenti il direttore generale si applicano, in quanto compatibili, al direttore generale dell’avvocatura.

 

     Art. 7. (Responsabile di area di coordinamento).

     1. Il responsabile di area di coordinamento assicura l’integrazione di ambiti di competenze omogenee o di funzioni trasversali in coerenza con gli obiettivi e nell’ambito degli indirizzi definiti dal direttore generale di riferimento. A tal fine svolge le seguenti funzioni:

     a) supporta il direttore generale nell’assistere gli organi di direzione politica;

     b) coordina le proposte dei responsabili dei settori per l’elaborazione dei programmi;

     c) cura l’attuazione dei programmi e delle direttive generali, assicurando l’unitarietà di azione dell’area;

     d) indirizza, coordina e verifica l’attività dei settori costituiti all’interno dell’area o il complesso di attività inerenti alle funzioni trasversali di cui assicura l’integrazione;

     e) assume nei confronti dei dirigenti dell’area poteri sostitutivi in caso di inerzia, previa comunicazione al direttore generale;

     f) promuove i procedimenti disciplinari nei confronti del personale assegnato all’area non appartenente alla qualifica dirigenziale;

     g) convoca e presiede periodiche riunioni dei dirigenti preposti alle strutture dell’area.

     2. Il responsabile di area di coordinamento, in caso di assenza temporanea, è sostituito da un dirigente dell’area da lui designato.

 

     Art. 8. (Responsabile di settore).

     1. Il responsabile di settore assicura lo svolgimento di attività riferite ad un complesso omogeneo di materie o di obiettivi. A tal fine svolge le seguenti funzioni:

     a) predispone gli atti di competenza degli organi di direzione politica;

     b) attua i programmi, cura le attività e adotta gli atti di competenza del settore;

     c) dirige, organizza e controlla il settore, attuando le misure idonee a migliorarne la funzionalità; assegna gli obiettivi e, in relazione a questi, ripartisce le relative risorse;

     d) promuove i procedimenti disciplinari nei confronti del personale assegnato al settore non appartenente alla qualifica dirigenziale;

     e) garantisce l’integrazione e il raccordo organizzativo di funzioni trasversali non ricomprese nelle competenze delle aree di coordinamento.

     2. Il responsabile di settore può, per specifiche esigenze funzionali o di progetto e per un periodo di tempo delimitato, delegare con atto scritto a dipendenti inquadrati nella categoria immediatamente inferiore alla qualifica dirigenziale, alcune delle attività di cui al comma 1, lettera b), sulla base dei criteri determinati con deliberazione della Giunta regionale. L’attribuzione di tale delega comporta un aumento della retribuzione di posizione. Non si applica in ogni caso l’articolo 2103 del codice civile.

 

     Art. 9. (Posizioni dirigenziali individuali).

     1. Posizioni dirigenziali individuali per lo svolgimento di attività a contenuto specialistico possono essere costituite, sulla base dei criteri individuati dalla Giunta regionale con propria deliberazione, all’interno delle strutture di massima dimensione con riferimento ad una delle strutture di cui all’articolo 4.

 

     Art. 10. (Accesso alla qualifica dirigenziale).

     1. I dirigenti regionali appartengono a un’unica qualifica.

     2. L’accesso alla qualifica dirigenziale avviene esclusivamente a seguito di concorso. Possono partecipare rispettivamente:

     a) i dipendenti di ruolo dell’amministrazione regionale o di altre pubbliche amministrazioni, muniti di laurea conseguita in corso di durata almeno quadriennale, o di laurea specialistica, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio nella categoria immediatamente inferiore a quella dirigenziale. Sono considerati utili a tale fine anche gli anni in cui i predetti dipendenti abbiano esercitato funzioni dirigenziali;

     b) i dipendenti di enti pubblici economici o aziende private, in possesso di laurea conseguita in corso di durata almeno quadriennale, o di laurea specialistica, che abbiano svolto per almeno tre anni le funzioni dirigenziali.

 

     Art. 11. (Incarichi di responsabilità di direzione generale).

     1. I direttori generali sono collocati al di fuori dell’organico della Regione.

     2. Il direttore generale della presidenza è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale; gli altri direttori generali sono nominati con deliberazione della Giunta regionale.

     3. L’incarico di direttore generale è attribuito con contratto di diritto privato, di durata non superiore a cinque anni, rinnovabile, fermo restando quanto previsto al comma 11. Il contratto individua i casi di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro.

     4. L’incarico di direttore generale ha carattere di esclusività ed è a tempo pieno. Il trattamento economico di ciascun direttore generale, onnicomprensivo, è determinato dalla Giunta regionale, con riferimento ai parametri relativi alle figure apicali della dirigenza pubblica ed ai valori medi di mercato per figure dirigenziali equivalenti.

     5. Il direttore generale, salvo quanto previsto al comma 7, può essere scelto tra i dirigenti regionali in possesso di laurea conseguita in corso di durata almeno quadriennale, o laurea specialistica, che abbiano maturato almeno cinque anni di anzianità nella qualifica dirigenziale. La sottoscrizione del contratto di cui al comma 3 comporta la novazione del rapporto di lavoro in atto. Il servizio prestato in forza del contratto è utile ad ogni effetto ai fini dei trattamenti di quiescenza e di previdenza, nel rispetto della normativa vigente in materia previdenziale, nonché ai fini dell’anzianità di servizio. Alla cessazione del contratto, salva l’ipotesi di licenziamento per giusta causa, il dirigente è riassunto automaticamente nella posizione giuridica ed economica in godimento prima della sottoscrizione del contratto stesso, con conservazione dell’anzianità complessivamente maturata ai fini del trattamento giuridico, economico, di quiescenza e di previdenza. Il posto nella dotazione organica ricoperto dal dirigente nominato direttore generale rimane indisponibile per tutta la durata dell’incarico.

     6. Il direttore generale, salvo quanto previsto al comma 7, può altresì essere scelto tra soggetti esterni alla Regione, dotati di professionalità adeguata alle funzioni da svolgere, in possesso di laurea conseguita in corso di durata almeno quadriennale, o laurea specialistica e con esperienza almeno quinquennale in qualifiche dirigenziali di enti o aziende pubbliche o private, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile da concrete esperienze di lavoro.

     7. Il direttore generale dell’avvocatura può essere scelto fra soggetti interni o esterni alla Regione che abbiano esercitato per almeno cinque anni la professione di avvocato abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori.

     8. Per i soggetti di cui ai commi 6 e 7 provenienti dal settore pubblico, l’incarico è conferito previo collocamento in aspettativa o fuori ruolo, secondo l’ordinamento dell’amministrazione di provenienza.

     9. In relazione alla cura degli interessi della Regione, il direttore generale può essere destinatario di nomine o designazioni regionali; in tal caso, gli eventuali emolumenti derivanti dalla nomina o designazione corrisposti da terzi sono direttamente versati alla Regione.

     10. Il direttore generale della presidenza cessa dall’incarico decorsi sessanta giorni dalla elezione del nuovo Presidente della Giunta regionale; gli altri direttori generali cessano dall’incarico decorsi sessanta giorni dalla prima riunione della Giunta.

     11. In caso di cessazione anticipata dall’incarico di cui al comma 3, la Giunta regionale, o il Presidente della Giunta per quanto riguarda il direttore generale della presidenza, possono attribuire l’incarico stesso ad un dirigente del ruolo unico regionale, per un periodo non superiore a novanta giorni. Al dirigente incaricato compete, oltre al trattamento economico in godimento, la differenza fra tale trattamento e quello spettante ai sensi del comma 4.

 

     Art. 12. (Incarichi di responsabilità di area di coordinamento e di settore).

     1. Gli incarichi di responsabile di area di coordinamento e di responsabile di settore sono attribuiti con decreto del direttore generale, e cessano decorsi sessanta giorni dal conferimento dell’incarico al nuovo direttore generale.

     2. Entro il termine di cui al comma 1 il direttore generale conferisce i nuovi incarichi. Decorso inutilmente tale termine sono rinnovati automaticamente gli incarichi dei precedenti responsabili.

 

     Art. 13. (Mobilità dei dirigenti regionali).

     1. Nel conferimento degli incarichi dirigenziali la mobilità è assunta come generale criterio organizzatore ai fini della migliore funzionalità della struttura operativa e della migliore utilizzazione delle risorse.

     2. Il direttore generale può in ogni tempo, per specifiche esigenze di servizio, assegnare ad altro incarico di livello corrispondente i dirigenti della struttura di cui è responsabile, sentiti i dirigenti interessati.

     3. La mobilità dei dirigenti dalla struttura di massima dimensione cui sono assegnati ad altra è disposta, sentito il dirigente interessato, dal direttore generale competente in materia di personale, su richiesta del direttore generale della struttura di destinazione, sentito il direttore generale della struttura di provenienza.

 

     Art. 14. Dirigenti con contratto a tempo determinato. [2]

     1. Gli incarichi previsti dall’articolo 9 e dall’articolo 12, al fine di sopperire ad individuate esigenze della struttura operativa, e limitatamente ad un numero di posti non superiore al 10 per cento della dotazione organica della qualifica dirigenziale, possono essere conferiti dal direttore generale della struttura competente in materia di personale, su proposta del direttore generale della struttura di assegnazione, con contratto di diritto privato a tempo determinato. Alla copertura dei posti della dotazione organica della qualifica dirigenziale del Consiglio regionale provvede il direttore generale della struttura competente in materia di personale in conformità alla richiesta del segretario generale del Consiglio regionale di cui all’articolo 24.

     2. I dirigenti con contratto a tempo determinato vengono scelti in relazione alle funzioni da svolgere tra soggetti in possesso del diploma di laurea conseguito in corso di durata almeno quadriennale, o di laurea specialistica, che abbiano conseguito una particolare capacità professionale, culturale e scientifica, desumibile da concrete esperienze di lavoro maturate anche in posizioni dirigenziali o nella qualifica immediatamente inferiore a quella dirigenziale in enti pubblici, o in analoghe posizioni presso enti pubblici economici o aziende private.

     3. Il contratto di cui al comma 1 non può avere durata superiore a cinque anni ed è rinnovabile.

     4. L’incarico di cui al presente articolo è conferito a soggetti provenienti dal settore pubblico, ivi compresi i dipendenti della Regione Toscana, previo collocamento in aspettativa o fuori ruolo, secondo l’ordinamento dell’amministrazione di provenienza.

     5. I dipendenti regionali possono chiedere di essere collocati in aspettativa qualora vengano assunti a tempo determinato da altri enti pubblici come dirigenti con contratto a tempo determinato o con incarico di alta specializzazione di cui all’articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), da ultimo modificato dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388.

 

     Art. 15. (Responsabili di programma e di progetto).

     1. La Giunta regionale, su proposta del CTP, affida ad un direttore generale o ad un responsabile di area di coordinamento la responsabilità dell’attuazione di programmi integrati e trasversali, previsti dal programma regionale di sviluppo (PRS), che interessino più direzioni generali.

     2. La responsabilità dei progetti ricompresi nei programmi di cui al comma 1 è affidata dal responsabile di programma a un dirigente regionale.

     3. La responsabilità dei progetti previsti dal PRS ma non inseriti in programmi è affidata dal direttore generale competente per materia a un dirigente regionale.

     4. La responsabilità dei programmi e dei progetti di cui al presente articolo è attribuita secondo il principio della prevalenza delle materie oggetto del programma o del progetto stessi.

     5. La responsabilità del programma o del progetto è aggiuntiva rispetto agli incarichi assegnati e viene meno in seguito al raggiungimento degli obiettivi prefissati o alla scadenza del programma o progetto.

     6. Il responsabile di programma svolge le seguenti funzioni:

     a) indirizzo, programmazione e coordinamento del programma;

     b) assegnazione a ciascun responsabile di progetto di obiettivi in termini di tempi, costi e qualità, nonché, su proposta del responsabile di progetto stesso, delle risorse umane e finanziarie;

     c) monitoraggio e relazione sullo stato di avanzamento del programma, secondo gli indirizzi e le metodologie di riferimento definite dal CTP o da una struttura da esso delegata.

     7. Il responsabile di progetto svolge le seguenti funzioni:

     a) programmazione e coordinamento operativo delle attività del progetto;

     b) monitoraggio e relazione sullo stato di avanzamento del progetto al dirigente responsabile di programma, oppure, in caso di assenza di un programma di riferimento, al CTP.

     8. I responsabili di programma rispondono al CTP del raggiungimento degli obiettivi di efficacia ed efficienza loro assegnati.

     9. I responsabili di progetti ricompresi in programmi rispondono funzionalmente al responsabile di programma.

     10. I responsabili di progetti previsti dal PRS ma non ricompresi in programmi rispondono funzionalmente al direttore generale competente per materia.

 

CAPO III

SISTEMA DI VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI

 

     Art. 16. (Soggetti della valutazione).

     1. La valutazione dei direttori generali è effettuata dalla Giunta regionale.

     2. La valutazione dei responsabili di area di coordinamento è effettuata dal direttore generale di riferimento. Nel caso in cui il responsabile di area di coordinamento garantisca l’integrazione di funzioni trasversali la valutazione è effettuata sentiti gli altri direttori generali.

     3. La valutazione dei responsabili di settore e dei dirigenti di cui all’articolo 9 che riferiscono a un’area di coordinamento è effettuata dal direttore generale, su proposta del responsabile dell’area di coordinamento stessa.

     4. La valutazione dei responsabili di settore e dei dirigenti di cui all’articolo 9 che riferiscono direttamente al direttore generale è effettuata dal direttore generale medesimo.

     5. La valutazione dei dirigenti di cui all’articolo 9 che riferiscono ad un settore di diretto riferimento al direttore generale è effettuata da quest’ultimo, su proposta del responsabile di settore.

 

     Art. 17. (Criteri per la valutazione dei direttori generali).

     1. La Giunta stabilisce con proprio atto i criteri e le procedure per la valutazione dei direttori generali nonché l’attribuzione di una quota di compenso correlata ai risultati conseguiti.

 

     Art. 18. (Criteri e procedure per la valutazione dei dirigenti regionali).

     1. Gli indirizzi, i criteri e le procedure per la valutazione dei dirigenti regionali sono definiti con deliberazione della Giunta regionale.

     2. Il mancato raggiungimento degli obiettivi, l’inosservanza delle direttive generali impartite dall’organo politico, o l’inosservanza delle direttive impartite dal direttore generale e dal responsabile di area di coordinamento possono comportare per il dirigente l’impossibilità di rinnovo di un incarico dirigenziale dello stesso livello ai sensi dell’articolo 4, comma 4, o la revoca dall’incarico, a seconda della gravità del caso. Nei casi di particolare gravità il rapporto di lavoro può essere risolto, secondo le disposizioni del codice civile e in conformità alle previsioni del contratto collettivo.

     3. I provvedimenti di cui al comma 2 sono adottati dal direttore generale di riferimento. La proposta di provvedimento è comunicata al dirigente interessato, che ha diritto di presentare le proprie controdeduzioni entro trenta giorni.

     4. I provvedimenti di cui al comma 2 sono adottati previo conforme parere del Comitato dei garanti, istituito ai sensi dell’articolo 19. Il parere viene reso entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine si prescinde dal parere.

     5. Il termine di cui al comma 4 può essere interrotto una sola volta per richiesta di chiarimenti, che devono essere forniti dal direttore generale interessato entro quindici giorni dalla richiesta, e ricomincia a decorrere trascorsi i quindici giorni suddetti.

 

     Art. 19. (Comitato dei garanti).

     1. È istituito il Comitato dei garanti, i cui componenti sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale.

     2. Il Comitato è presieduto da un magistrato amministrativo, anche in quiescenza, designato dal Presidente del Tribunale amministrativo regionale della Toscana.

     3. Del Comitato fanno parte, inoltre, un dirigente regionale eletto da tutti gli appartenenti alla qualifica dirigenziale ed un esperto scelto dal Presidente della Giunta regionale tra soggetti con specifica qualificazione ed esperienza nei settori dell’organizzazione amministrativa e del lavoro pubblico.

     4. Il Comitato dura in carica tre anni.

     5. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità di elezione del componente dirigente regionale e le modalità di funzionamento del Comitato.

 

CAPO IV

DOTAZIONE ORGANICA E PROGRAMMAZIONE

DEL FABBISOGNO DI PERSONALE

 

     Art. 20. (Dotazione organica e articolazione degli organici).

     1. Con propria deliberazione la Giunta regionale determina la dotazione organica delle proprie strutture e ripartisce i posti relativi alla qualifica dirigenziale e alle singole categorie per il personale non dirigente.

 

     Art. 21. (Programmazione del fabbisogno di personale).

     1. Il direttore generale competente in materia di personale provvede alla determinazione del fabbisogno annuale di personale, tenuto conto della programmazione triennale del fabbisogno, approvata dal CTP sulla base degli indirizzi espressi dalla Giunta regionale.

 

CAPO V

LA STRUTTURA OPERATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE

 

     Art. 22. (Struttura operativa degli uffici del Consiglio regionale).

     1. Il Consiglio regionale adegua la propria struttura operativa allo svolgimento delle funzioni legislative, d’indirizzo, di controllo e di rappresentanza.

     2. Ai fini di cui al comma 1, ed in attesa del nuovo Statuto, si applicano al Consiglio regionale, in quanto compatibili, le disposizioni della presente legge, con particolare riferimento alle strutture dirigenziali, alle funzioni ed alle modalità di accesso e di nomina dei dirigenti, alle norme transitorie.

 

     Art. 23. (Ufficio di presidenza del Consiglio regionale).

     1. L’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale svolge, per il Consiglio regionale, le funzioni che la presente legge provvede ad affidare alla Giunta regionale.

     2. Alla competenza di tale organo sono affidate tra l’altro le funzioni relative al Consiglio regionale in ordine a quanto previsto:

     a) all’articolo 1, comma 2;

     b) all’articolo 4, commi 3 e 5;

     c) all’articolo 5;

     d) all’articolo 8, comma 2;

     e) all’articolo 9;

     f) all’articolo 16, comma 1;

     g) all’articolo 17;

     h) all’articolo 27 , comma 5;

     i) all’articolo 27, comma 6.

     3. L’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale esercita le competenze di cui al comma 2, lettere b) e h), ai sensi dell’articolo 62, comma 2, dello Statuto.

     4. L’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, con propria deliberazione, determina la dotazione organica della struttura consiliare, sentita la Giunta regionale in ordine alle compatibilità economiche.

 

     Art. 24. (Segretario generale del Consiglio regionale).

     1. [Il direttore generale del Consiglio regionale assume la denominazione di segretario generale del Consiglio regionale] [3].

     2. [Il segretario generale del Consiglio regionale è nominato con deliberazione della Giunta regionale, in conformità alla richiesta dell’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale] [4].

     3. Il segretario generale del Consiglio regionale è invitato, di norma, alle riunioni del CTP.

     4. Il segretario generale del Consiglio regionale provvede alla determinazione del fabbisogno annuale di personale per il Consiglio regionale, sulla base degli indirizzi espressi dall’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, sentita la Giunta regionale.

     5. [Il segretario generale può affidare ad un responsabile di area di coordinamento la responsabilità di progetti per il conseguimento di obiettivi integrati e trasversali, indicati dall’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale] [5].

 

CAPO VI

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 17 MARZO 2000, N. 26

 

     Art. 25. (Modifica all’articolo 6 della legge regionale n. 26 del 2000).

     1. All’articolo 6 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 (Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale), da ultimo modificata dalla legge regionale 11 luglio 2000, n. 61, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

     “4 bis. Il responsabile dell’ufficio di gabinetto di cui all’articolo 5, comma 1, adotta gli atti concernenti le spese di rappresentanza, di cerimoniale e di patrocinio del Presidente della Giunta regionale”.

 

     Art. 26. (Modifiche all’articolo 7 della legge regionale n. 26 del 2000).

     1. I commi 5 e 6 dell’articolo 7 della legge regionale n. 26 del 2000 sono sostituiti dai seguenti:

     “5. La Giunta regionale e l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale determinano, d’intesa, il trattamento economico dei responsabili delle strutture speciali di supporto agli organi di direzione politica.

     6. Tale trattamento non può essere superiore a quello spettante ai dirigenti responsabili di area di coordinamento, per i responsabili degli uffici di gabinetto del Presidente della Giunta regionale e del Presidente del Consiglio regionale, ed a quello spettante ai dirigenti responsabili di settore per i responsabili degli uffici di segreteria di ciascun componente la Giunta regionale e di ciascun componente l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale”.

 

CAPO VII

NORME TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 27. (Transizione dall’attuale alla nuova struttura organizzativa).

     1. Il dipartimento della presidenza e degli affari legislativi e giuridici assume la denominazione di direzione generale della presidenza e mantiene le competenze in atto fino all’emanazione del decreto di cui all’articolo 2, comma 2.

     2. I dipartimenti della Giunta regionale esistenti alla data in entrata in vigore della presente legge assumono la denominazione di direzioni generali e mantengono le competenze in atto fino all’approvazione della deliberazione di cui all’articolo 1, comma 2.

     3. I coordinatori in carica alla data in entrata in vigore della presente legge assumono la denominazione di direttori generali.

     4. I coordinatori in carica alla data in entrata in vigore della presente legge sono confermati e il loro rapporto di lavoro con la Regione è regolato dai contratti in essere.

     5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Presidente della Giunta regionale costituisce le aree di coordinamento all’interno della direzione generale della presidenza e la Giunta regionale costituisce le aree di coordinamento all’interno delle altre strutture di massima dimensione.

     6. Entro i successivi trenta giorni i direttori generali costituiscono i settori, individuano le posizioni dirigenziali individuali e nominano i dirigenti responsabili di tutte le strutture dirigenziali, nonché delle posizioni individuali, sulla base di criteri determinati dalla Giunta regionale.

     7. Le nomine di cui al comma 6 divengono efficaci a decorrere dall’1 gennaio 2004. Contestualmente all’efficacia di tali nomine cessano gli incarichi dirigenziali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 28. (Dotazione organica temporanea).

     Fino all’approvazione della deliberazione di cui all’articolo 20 rimane in vigore l’attuale dotazione organica della Giunta regionale e l’articolazione nelle categorie della dotazione organica stessa.

 

     Art. 29. (Controlli sugli atti normativi).

     1. Fino all’emanazione della disciplina sul procedimento di formazione degli atti normativi le proposte di legge ad iniziativa della Giunta regionale e i regolamenti sono soggetti a:

     a) parere della struttura della direzione generale della presidenza competente in materia di produzione normativa in ordine alla legittimità, alla coerenza con l’ordinamento regionale e alla corretta redazione;

     b) parere della struttura della direzione generale della presidenza competente in materia di programmazione in ordine alla coerenza con le norme e gli atti della programmazione;

     c) parere della apposita struttura della direzione generale competente in materia di finanze e bilancio, in ordine alla compatibilità finanziaria con gli equilibri complessivi della finanza regionale e con le politiche di bilancio;

     d) parere della apposita struttura della direzione generale competente in materia di personale in ordine alla compatibilità con le norme sull’organizzazione e il personale regionale.

 

     Art. 30. (Norma finale e abrogazioni).

     1. Le disposizioni della presente legge si applicano, in quanto compatibili, agli enti e alle aziende regionali il cui personale faccia parte del ruolo unico regionale, nonché all’Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (IRPET), all’Agenzia regionale di sanità (ARS), all’Agenzia per la promozione economica della Toscana (APET), all’Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA) ed alle Aziende regionali per il diritto allo studio universitario (ARDSU).

     2. Sono abrogati gli articoli da 15 a 45 e l’articolo 50 della legge regionale n. 26 del 2000, fatta eccezione per il comma 5 dell’articolo 33.


[1] Abrogata dall'art. 73 della L.R. 8 gennaio 2009, n. 1 e dall'art. 99 della L.R. 14 dicembre 2009, n. 75.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 10 della L.R. 3 maggio 2007, n. 27.

[3] Comma abrogato dall'art. 31 della L.R. 5 febbraio 2008, n. 4.

[4] Comma abrogato dall'art. 31 della L.R. 5 febbraio 2008, n. 4.

[5] Comma abrogato dall'art. 31 della L.R. 5 febbraio 2008, n. 4.