Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.3 trasporti |
Data: | 23/12/1998 |
Numero: | 100 |
Sommario |
Art. 1. (Titoli di viaggio a tariffa agevolata). |
Art. 2. (Soggetti beneficiari). |
Art. 3. (Tariffe). |
Art. 4. (Criteri per la determinazione del reddito). |
Art. 5. (Decorrenza). |
Art. 6. (Abrogazioni). |
Art. 7. (Norma finanziaria). |
§ 5.3.46 - L.R. 23 dicembre 1998, n. 100.
Disciplina tariffaria di trasporto pubblico locale in favore di particolari categorie.
(B.U. 31 dicembre 1998, n. 45).
Art. 1. (Titoli di viaggio a tariffa agevolata).
1. Alle categorie di cittadini residenti nel territorio della Regione Toscana indicate al successivo articolo 2 viene rilasciato uno dei seguenti titoli di viaggio a tariffa agevolata:
a) abbonamento annuale senza limitazione del numero delle corse, valido per la rete urbana della città di residenza;
b) abbonamento annuale senza limitazione del numero delle corse, valido per un percorso effettuato su linee ordinarie extraurbane;
c) abbonamento annuale senza limitazione del numero delle corse, cumulativo dei titoli di cui alle precedenti lettere a) e b), riferibile alla rete urbana della città di residenza o di destinazione.
2. Alle categorie medesime vengono inoltre rilasciati i seguenti titoli:
a) biglietto di corsa semplice o a tempo, adottato nei centri dotati di servizi urbani che, alla tariffa aziendale dei biglietti medesimi, dà diritto alla libera circolazione per giorni uno sulla rete a cui il biglietto si riferisce;
b) biglietto di corsa semplice per percorsi extraurbani che, alla tariffa relativa al percorso di andata, dà diritto alla effettuazione del percorso in andata e ritorno.
Art. 2. (Soggetti beneficiari).
1. I titoli di viaggio di cui al precedente articolo 1 sono rilasciati:
a) agli invalidi civili e del lavoro con invalidità superiore o uguale al 67%;
b) agli invalidi di servizio con menomazione ascritta dalla I alla VIII categoria;
c) ai soggetti privi della vista e sordomuti di cui agli articoli 6 e 7 della
d) alle persone disabili riconosciute in situazione di gravità, ai sensi degli articoli 3 e 4 della
e) agli invalidi minori di 18 anni che beneficiano dell'indennità di accompagnamento di cui alle Leggi 28 marzo 1968, n. 406, 11 febbraio 1980, n. 18 e 21 novembre 1988, n. 508 oppure dell'indennità di frequenza di cui alla
f) ai mutilati e invalidi di guerra;
g) ai Cavalieri di Vittorio Veneto, ai titolari del diploma d’onore al combattente istituito con
h) ai cittadini di età superiore ai 65 anni:
1) se celibi, vedovi, liberi di stato o giudizialmente separati, percettori di un reddito annuo personale imponibile ai fini IRPEF non superiore all'importo della pensione minima INPS maggiorata ai sensi della
2) se coniugati, qualora il reddito personale del richiedente non superi quello indicato al punto 1) ed il reddito annuale di coppia non superi 2,5 volte il medesimo limite, ovvero se il reddito del richiedente superi quello indicato al punto 1) ma il reddito di coppia non superi il doppio del medesimo limite.
2. Ai fini della presente Legge gli ultrasessantacinquenni dichiarati invalidi ai sensi dell'articolo 6 del D.Lgs. 509/88 sono assimilati agli invalidi con percentuale superiore o uguale a 67%.
3. La validità dei titoli di cui all'articolo 1 rilasciati ad invalidi che abbiano diritto di accompagnamento ai sensi della vigente normativa estesa senza sovraprezzo all'accompagnatore.
Art. 3. (Tariffe).
1. La Giunta regionale stabilisce con propria deliberazione le tariffe di vendita all'utenza dei titoli di cui al primo comma dell'articolo 1, applicando, in relazione alle condizioni economiche degli aventi diritto, adeguate riduzioni in rapporto ai limiti di reddito previsti per l'erogazione dell'assegno sociale e corrispondenti alla pensione minima INPS; stabilisce altresì con propria deliberazione i criteri e le modalità relative al rilascio dei titoli di cui al primo e secondo comma dell'articolo 1 ed al rimborso delle relative minori entrate aziendali.
2. Fermo restando il regime tariffario agevolato previsto dalla presente legge, nell'ambito del programma regionale dei servizi di trasporto pubblico di cui all'articolo 6 della
3. La Giunta regionale nei limiti di stanziamento annuale di bilancio determina, previa contrattazione con le Aziende di trasporto interessate, le tariffe di vendita dei titoli agevolati anche in correlazione con le discipline tariffarie definite dal programma provinciale dei servizi di trasporto pubblico di cui all'articolo 8 della sopracitata legge regionale.
4. Gli enti locali possono estendere, provvedendo alla necessaria copertura finanziaria, le agevolazioni di cui alla presente legge a categorie a rischio e a particolari soggetti svantaggiati, ivi compresi soggetti non appartenenti alla Unione Europea secondo i criteri e le modalità previsti dalla presente legge, sulla base di specifici accordi con le aziende di trasporto pubblico locale.
Art. 4. (Criteri per la determinazione del reddito). [2]
1. I limiti di reddito previsti, rispettivamente, quali condizione per il rilascio dei titoli di viaggio in favore dei cittadini di età superiore ai sessantacinque anni ai sensi dell’articolo 2, lettera h), e quali condizione per l’accesso alla fruizione delle riduzioni di tariffa, vengono stabiliti a seguito della valutazione della situazione economica del richiedente, effettuata con lo strumento dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), disciplinato dal
Art. 5. (Decorrenza).
1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente Legge si applicano a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione sul B.U.R.T. della deliberazione di cui al primo comma del precedente articolo 3. E' fatta salva la validità dei titoli di viaggio a tariffa agevolata già rilasciati ai sensi dell'art. 16 della
Art. 6. (Abrogazioni).
1. E' abrogato l'articolo 16 della
Art. 7. (Norma finanziaria).
1. Agli oneri derivanti dall'approvazione della presente Legge si provvede per l'anno 1998 con le disponibilità di cui al cap. 31110 e per gli anni successivi si farà fronte con legge di bilancio.
La presente legge, dichiarata urgente ai sensi dell'art. 28 dello Statuto e dell'art. 127 della Costituzione, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
[1] Lettera così sostituita dall'art. 32 della
[2] Articolo così sostituito dall'art. 33 della