§ 3.3.51 - L.R. 4 agosto 2003, n. 42.
Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32. (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.3 formazione professionale, ricerca scientifica
Data:04/08/2003
Numero:42


Sommario
Art. 1.  (Inserimento dell’articolo 22 bis nella l. r. 32/2002).
Art. 2.  (Inserimento dell’articolo 22 ter nella l. r. 32/2002).
Art. 3.  (Entrata in vigore delle modifiche alla l.r.32/2002).


§ 3.3.51 - L.R. 4 agosto 2003, n. 42.

Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32. (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro).

(B.U. 13 agosto 2003, n. 33).

 

Art. 1. (Inserimento dell’articolo 22 bis nella l. r. 32/2002).

     1. Dopo l’articolo 22 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) è inserito il seguente articolo:

     “Art. 22 bis. (Regolamento regionale in materia di incontro fra domanda e offerta di lavoro).

     1. La Giunta regionale, al fine di garantire l’uniformità e la semplificazione delle modalità di incontro tra domanda o offerta di lavoro nel sistema regionale dei servizi per l’impiego, sentiti gli organismi rappresentativi degli enti locali e delle parti sociali, adotta un regolamento con il quale definisce in particolare:

     a) l’attuazione e le modalità di gestione dell’elenco anagrafico e della scheda professionale;

     b) i criteri e le procedure per l’accertamento dello stato di disoccupazione;

     c) gli indirizzi operativi per la verifica della conservazione, della perdita e della sospensione dello stato di disoccupazione;

     d) le modalità di assunzione dei lavoratori e gli obblighi di comunicazione a carico dei datori di lavoro.”.

 

     Art. 2. (Inserimento dell’articolo 22 ter nella l. r. 32/2002). [1]

     1. Dopo l’articolo 22 bis della l.r. 32/2002 è inserito il seguente articolo:

     “Art. 22 ter. (Avviamento a selezione nella pubblica amministrazione).

     1. Le pubbliche amministrazioni, come individuate dall’articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), comprese le sedi centrali e gli uffici periferici di amministrazioni ed enti pubblici a carattere nazionale o pluriregionale presenti sul territorio regionale, reclutano il personale per le qualifiche ed i profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità, mediante propria selezione dei soggetti, iscritti nell’elenco anagrafico ai sensi della normativa vigente, che abbiano la professionalità eventualmente richiesta ed i requisiti per l’accesso al pubblico impiego.

     2. Le pubbliche amministrazioni, di cui al comma 1 possono, ove non procedano autonomamente, fare richiesta di avviamento a selezione ai servizi per l’impiego territorialmente competenti secondo l’ubicazione della sede di lavoro.

     3. Il regolamento di cui all’articolo 22 bis definisce:

     a) Il contenuto e le modalità di pubblicizzazione dell’avviso di selezione, le modalità di svolgimento della prova selettiva di idoneità e di assunzione agli impieghi;

     b) Le modalità per la formazione della graduatoria e per l’ordine di precedenza per la convocazione alle prove selettive secondo i criteri del carico di famiglia, del reddito e dello stato di disoccupazione; la durata di validità della graduatoria e i motivi di decadenza dalla stessa.".

 

     Art. 3. (Entrata in vigore delle modifiche alla l.r.32/2002).

     1. Le modifiche alla l.r. 32/2002 di cui alla presente legge entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

     2. La Giunta regionale adotta il regolamento di cui all’articolo 22 bis della l.r.32/2002, inserito dall’articolo 1, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.


[1] La Corte costituzionale, con sentenza 24 gennaio 2005, n. 26 ha dichiarato l’illegittimità del presente articolo, che inserisce l'art. 22-ter, commi 1, 2 e 3, nella legge regionale n. 32 del 2002, nella parte in cui include tra i destinatari suoi e del regolamento previsto dall'art. 22-bis le amministrazioni statali e gli enti pubblici nazionali esistenti nel territorio regionale.