Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.3 formazione professionale, ricerca scientifica |
Data: | 04/08/2003 |
Numero: | 42 |
Sommario |
Art. 1. (Inserimento dell’articolo 22 bis nella l. r. 32/2002). |
Art. 2. (Inserimento dell’articolo 22 ter nella l. r. 32/2002). |
Art. 3. (Entrata in vigore delle modifiche alla l.r.32/2002). |
§ 3.3.51 - L.R. 4 agosto 2003, n. 42.
Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32. (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro).
(B.U. 13 agosto 2003, n. 33).
Art. 1. (Inserimento dell’articolo 22 bis nella
1. Dopo l’articolo 22 della
“Art. 22 bis. (Regolamento regionale in materia di incontro fra domanda e offerta di lavoro).
1. La Giunta regionale, al fine di garantire l’uniformità e la semplificazione delle modalità di incontro tra domanda o offerta di lavoro nel sistema regionale dei servizi per l’impiego, sentiti gli organismi rappresentativi degli enti locali e delle parti sociali, adotta un regolamento con il quale definisce in particolare:
a) l’attuazione e le modalità di gestione dell’elenco anagrafico e della scheda professionale;
b) i criteri e le procedure per l’accertamento dello stato di disoccupazione;
c) gli indirizzi operativi per la verifica della conservazione, della perdita e della sospensione dello stato di disoccupazione;
d) le modalità di assunzione dei lavoratori e gli obblighi di comunicazione a carico dei datori di lavoro.”.
Art. 2. (Inserimento dell’articolo 22 ter nella
1. Dopo l’articolo 22 bis della
“Art. 22 ter. (Avviamento a selezione nella pubblica amministrazione).
1. Le pubbliche amministrazioni, come individuate dall’articolo 1 comma 2 del
2. Le pubbliche amministrazioni, di cui al comma 1 possono, ove non procedano autonomamente, fare richiesta di avviamento a selezione ai servizi per l’impiego territorialmente competenti secondo l’ubicazione della sede di lavoro.
3. Il regolamento di cui all’articolo 22 bis definisce:
a) Il contenuto e le modalità di pubblicizzazione dell’avviso di selezione, le modalità di svolgimento della prova selettiva di idoneità e di assunzione agli impieghi;
b) Le modalità per la formazione della graduatoria e per l’ordine di precedenza per la convocazione alle prove selettive secondo i criteri del carico di famiglia, del reddito e dello stato di disoccupazione; la durata di validità della graduatoria e i motivi di decadenza dalla stessa.".
Art. 3. (Entrata in vigore delle modifiche alla l.r.32/2002).
1. Le modifiche alla
2. La Giunta regionale adotta il
[1] La Corte costituzionale, con sentenza 24 gennaio 2005, n. 26 ha dichiarato l’illegittimità del presente articolo, che inserisce l'art. 22-ter, commi 1, 2 e 3, nella