Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.1 bilancio |
Data: | 25/08/1992 |
Numero: | 41 |
Sommario |
Art. 1. 1. Al fine di assicurare la tempestiva ed adeguata partecipazione della Regione Piemonte alla attuazione - in materie riservate alla propria competenza - degli interventi previsti dai [...] |
Art. 2. 1. In attuazione di quanto stabilito all'art. 1, viene istituito nello stato di previsione della spesa, in termini di competenza e di cassa, apposito capitolo recante la denominazione: «Fondo [...] |
§ 6.1.42 - Legge regionale 25 agosto 1992, n. 41.
Istituzione nel bilancio regionale di un Fondo per l'avvio ed il sostegno di iniziative previste da Regolamenti o Direttive comunitarie.
(B.U. 2 settembre 1992, n. 36).
1. Al fine di assicurare la tempestiva ed adeguata partecipazione della Regione Piemonte alla attuazione - in materie riservate alla propria competenza - degli interventi previsti dai Regolamenti o dalle Direttive della Comunità Europea, viene istituito nei bilanci regionali di previsione di ciascun esercizio finanziario uno specifico Fondo, la cui dotazione è stabilita annualmente in sede di approvazione o di variazione dei bilanci stessi.
2. L'utilizzazione del finanziamenti disponibili sul capitolo di spesa corrispondente è condizionata dalla presentazione ed approvazione da parte della Giunta Regionale di appositi progetti di intervento.
3. Il coordinamento per la gestione delle iniziative è assicurato dal Servizio C.E.E. della Presidenza della Giunta Regionale.
1. In attuazione di quanto stabilito all'art. 1, viene istituito nello stato di previsione della spesa, in termini di competenza e di cassa, apposito capitolo recante la denominazione: «Fondo per la partecipazione regionale agli interventi previsti da Regolamenti e Direttive C.E.E.».
2. Agli oneri di dotazione del capitolo per l'esercizio 1992 si provvederà in sede di definizione dell'assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1992.
3. [In deroga alla legge regionale di contabilità è autorizzato provvedere, con deliberazione della Giunta, alle occorrenti variazioni di bilancio per prelevare somme dal Fondo ed iscriverle in appositi nuovi capitoli o in aumento alle assegnazioni di capitoli esistenti] [1].
4. Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
[1] Comma abrogato dall'art. 6 della