Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.5 trasporti |
Data: | 23/09/2003 |
Numero: | 23 |
Sommario |
Art. 1. (Competenza territoriale ed identificazione del contribuente). |
Art. 2. (Modalità di pagamento della tassa automobilistica). |
Art. 3. (Perdita di possesso). |
Art. 4. (Variazioni di importi della tassa automobilistica). |
Art. 5. (Riduzioni ed esenzioni). |
Art. 6. (Tasse automobilistiche dovute in relazione alla massa rimorchiabile e tasse automobilistiche per trattori stradali). |
Art. 7. (Tassa automobilistica regionale per le targhe prova). |
Art. 8. (Tassa per le auto storiche e per particolari categorie di veicoli |
Art. 9. (Interruzione dell'obbligo di pagamento). |
Art. 10. (Modalità di esenzione per i soggetti disabili). |
Art. 11. (Modalità di rimborso bonus fiscali ai soggetti beneficiari di cui alla legge regionale 23 aprile 2001, n. 9, che non possono recuperarlo all’atto della presentazione della dichiarazione dei [...] |
Art. 12. (Delega alla Giunta regionale per la gestione degli archivi e per l’attuazione del Protocollo d’intesa). |
Art. 13. (Definizione delle pendenze in materia di tassa automobilistica e ravvedimento operoso). |
Art. 14. (Norma transitoria). |
§ 5.5.44 - L.R. 23 settembre 2003, n. 23.
Disposizioni in materia di tasse automobilistiche.
(B.U. 25 settembre 2003, n. 39).
Art. 1. (Competenza territoriale ed identificazione del contribuente).
1. La Regione Piemonte è competente territorialmente per la tassa automobilistica regionale e la tassa di circolazione regionale dovute dai residenti intestatari dei veicoli nella Regione.
2. La tassa di circolazione regionale è dovuta in misura fissa per anno solare. Non è ammesso il rimborso della tassa di circolazione regionale. E' fatto salvo, per i casi di mancanza del presupposto, duplicazione ed errore materiale, il diritto alla restituzione, disciplinato dall' articolo 2033 del codice civile e, per quanto applicabili, dalle vigenti disposizioni in materia di restituzione della tassa automobilistica [1]
3. L’archivio regionale delle tasse automobilistiche è costituito sulla base dei seguenti requisiti essenziali:
a) la targa del veicolo;
b) il codice fiscale del proprietario.
4. Dal 1° gennaio 2004 non sono accettati versamenti che non contengano entrambi i dati.
Art. 2. (Modalità di pagamento della tassa automobilistica).
1. A decorrere dal 1° gennaio 2004 la tassa automobilistica regionale è corrisposta per 12 mesi a partire dal mese di immatricolazione del veicolo.
2. Il termine per il pagamento della tassa automobilistica è stabilito nell’ultimo giorno del mese successivo a quello di immatricolazione. Per le scadenze successive alla prima il termine per il pagamento è fissato nell’ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza.
2 bis. Ai veicoli provenienti da altra regione o provincia autonoma si conserva, fino a quando non si verificano condizioni che interrompono l'obbligo del versamento della tassa o l'uscita da un regime di riduzioni o di esenzioni ai sensi degli articoli 5, 9 e 10 e che comportano pertanto l'applicazione di quanto previsto dal comma 1, l'ultima scadenza attribuita ai medesimi nella regione o provincia autonoma di provenienza [2].
3. L’assolvimento dell’obbligazione tributaria per tutti i veicoli, compresi quelli già immatricolati, avviene in un’unica soluzione con l’esclusione degli autocarri e dei complessi autotreni ed autoarticolati di peso complessivo a pieno carico pari o superiore a 12 tonnellate, per cui rimane in vigore la facoltà della periodicità quadrimestrale.
3 bis. La facoltà della periodicità quadrimestrale per i versamenti è altresì prevista per le autovetture e gli autoveicoli per trasporto promiscuo persone e cose, alimentati a gasolio e non conformi alla direttiva 91/441/CEE del Consiglio del 26 giugno 1991, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico con le emissioni dei veicoli a motore [3].
Art. 3. (Perdita di possesso).
1. A decorrere dal 1° gennaio 2004 il contribuente, che si trovi nella condizione di registrare la perdita di possesso di un veicolo per furto o rottamazione in corso di validità della tassa automobilistica regionale versata, può richiedere la compensazione su una nuova targa o il rimborso di quota parte del pagamento effettuato in base alle modalità di seguito descritte:
a) è riconosciuto il diritto alla compensazione o al rimborso per il periodo nel quale non si è goduto del possesso del veicolo, purchè sia pari almeno ad un quadrimestre. La compensazione o il rimborso vengono riconosciuti in misura proporzionale al numero di mesi interi successivi a quello in cui si è verificato l’evento interruttivo del possesso, derivante da furto o demolizione del veicolo;
b) qualora si abbia una nuova immatricolazione o fattispecie ad essa assimilabile, in sostituzione di un veicolo per cui lo stesso titolare ha perso il possesso per furto o demolizione, è riconosciuta al contribuente la facoltà di ridurre l’importo da versare a titolo di tassa automobilistica per il nuovo veicolo. L’importo della riduzione è pari alla quota parte di tassa pagata sul precedente veicolo per il periodo in cui non si è goduto del possesso. L’applicazione di tale riduzione è concessa nel caso in cui la nuova immatricolazione o assimilata avvenga entro e non oltre un quadrimestre dal verificarsi della perdita di possesso del veicolo precedente.
2. Nel caso in cui il contribuente non intenda avvalersi della riduzione di cui al comma 1 o nel caso in cui il veicolo di cui si è perduto il possesso non venga sostituito si procede, comunque, al rimborso della quota parte di tassa automobilistica per il periodo di mancato godimento pari comunque ad almeno un quadrimestre.
Art. 4. (Variazioni di importi della tassa automobilistica).
1. A decorrere dal 1° gennaio 2004 la tassa automobilistica regionale e quella di circolazione sono fissate in:
a) 20,00 euro per i ciclomotori, con esclusione dei quadricicli normati dall’articolo 18, comma 2, della
b) 22,00 euro per i motocicli, a cui deve aggiungersi 1,00 euro per ogni Kw per motocicli di potenza superiore a 11 Kw;
c) 25,00 euro per le roulottes e i rimorchi speciali;
d) 1,00 euro a Kw o 0,75 euro per Cv per autocaravan [4].
Art. 5. (Riduzioni ed esenzioni).
1. A decorrere dal 1° gennaio 2004 sono soppresse tutte le riduzioni attualmente in vigore ad eccezione di quelle per le seguenti categorie, la cui percentuale di riduzione rimane invariata:
a) autovetture adibite al servizio pubblico di piazza;
b) autovetture adibite a scuola guida;
c) autoveicoli per il trasporto di cose muniti di sospensione pneumatica all’asse o agli assi motore, o di sospensione riconosciuta ad essi equivalente;
c bis) autobus e autovetture adibite a servizio di noleggio con conducente (articolo 85
2. Sono esentati dalla tassa automobilistica le seguenti categorie di veicoli:
a) gli autoveicoli del Presidente della Repubblica e quelli in dotazione permanente del Segretario generale della Presidenza della Repubblica;
b) i veicoli di ogni specie in dotazione fissa dei Corpi armati civili e militari dello Stato e della Protezione civile, provvisti di speciali targhe di riconoscimento, e i veicoli esclusivamente destinati, per conto dello Stato, delle Regioni, delle Province e Comuni o di associazioni umanitarie, al servizio di estinzione incendi e di protezione civile [6];
c) gli autoveicoli degli agenti diplomatici e consolari, regolarmente accreditati in Italia, a condizione di reciprocità di trattamento;
d) gli autobus adibiti a trasporto pubblico di linea;
e) le autoambulanze di cui alla tariffa I del
f) i veicoli atti al carico, scarico e compattazione dei rifiuti solidi urbani e/o adibiti allo spurgo dei pozzi neri, la cui attrezzatura deve essere fissa e permanente oppure, qualora scarrabili, in caso di intercambiabilità vincolata al caricamento di sola struttura con medesima caratteristica, per i quali si prevede l’esenzione dal pagamento sia della tassa di possesso che dell’integrazione dovuta per la massa rimorchiabile;
g) gli autoveicoli, i motoveicoli e ciclomotori elettrici e gli autoveicoli alimentati esclusivamente a gas metano e a gas di petrolio liquefatto (GPL) e, per cinque annualità a decorrere dalla data di immatricolazione, quelli a doppia alimentazione benzina/elettrica con potenza complessiva non superiore a 100 kilowatt, benzina/metano e benzina/GPL, già dotati di dispositivo per la circolazione con gas metano o GPL alla conclusione del ciclo di produzione e prima dell'immissione in commercio; per i veicoli provenienti da altra regione o provincia autonoma l'esenzione temporanea quinquennale opera limitatamente al periodo che intercorre tra la data di immatricolazione e il compimento del quinto anno; l'esenzione, in ogni caso, non è cumulabile con quella di cui alla lettera g bis); i veicoli che hanno beneficiato dell'esenzione temporanea quinquennale e per i quali, dal sesto anno, decorre l'obbligo di pagamento, sono assoggettati alla tassa automobilistica ordinaria, calcolata sulla base della tariffa fissa di euro 2,58 per kilowatt, ridotta a un quinto se dotati di dispositivo per la circolazione con gas metano e ad un quarto se dotati di dispositivo per la circolazione a GPL; i veicoli ad alimentazione ibrida continuano ad essere assoggettati alla tassa limitatamente alla potenza sviluppata dal motore termico [7];
g bis) nonché per cinque annualità, a decorrere dal primo periodo utile dopo l'entrata in vigore della presente legge, i veicoli di potenza non superiore ai 100 Kw conformi alla
h) i veicoli delle organizzazioni di volontariato, iscritte al registro regionale di volontariato del Piemonte ai sensi della
2 bis. Il fermo del veicolo disposto dai concessionari o dall'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 86 del
Art. 6. (Tasse automobilistiche dovute in relazione alla massa rimorchiabile e tasse automobilistiche per trattori stradali).
1. A decorrere dal 1° gennaio 2004 le categorie di veicoli e gli importi fissati dalla tabella 2 bis di cui all’articolo 61, comma 5, della
a) per autoveicoli di massa complessiva superiore a 6 tonnellate e fino a 17,99 tonnellate euro 258,00;
b) per autoveicoli di massa complessiva pari o superiore a 18 tonnellate euro 568,00;
c) per trattori stradali a 2 assi euro 568,00;
d) per trattori stradali a 3 assi euro 801,00.
2. Per gli anni 2001, 2002 e 2003 è data facoltà a tutti coloro che pur avendo l’annotazione della massa rimorchiabile sulla carta di circolazione erano oggettivamente nell’impossibilità di trainare oppure che si sono avvalsi della facoltà di richiedere l’annotazione come da circolare del Ministero delle Finanze n. 12 del 31 gennaio 2001 (Esenzione dal pagamento del tributo aggiuntivo per le automotrici la cui carta di circolazione rechi un’annotazione di inibizione al traino per motivi tecnici, ovvero amministrativi) di produrre autocertificazione o documentazione a comprova del fatto che la maggiorazione della tassa per la rimorchiabilità non era dovuta. Non è comunque ammesso il rimborso a favore di chi abbia eseguito il pagamento della maggiorazione.
Art. 7. (Tassa automobilistica regionale per le targhe prova).
1. A decorrere dal 1° gennaio 2004 l’importo della tassa automobilistica regionale per le targhe prova è corrisposto per l’intero anno solare e preventivamente al rilascio delle targhe stesse.
2. Gli importi della tassa di cui al comma 1 sono fissati in:
a) 210,00 euro per gli autoveicoli;
b) 32,00 euro per i ciclomotori e per i motocicli.
Art. 8. (Tassa per le auto storiche e per particolari categorie di veicoli [11]).
1. Gli autoveicoli ed i motoveicoli che abbiano compiuto 30 anni dalla costruzione sono assoggettati alla tassa di circolazione nella misura fissa di euro 30,00 per le autovetture e di euro 20,00 per i motoveicoli, ad uso privato. Sono esclusi da tale agevolazione i veicoli adibiti ad uso professionale utilizzati nell’esercizio di attività di impresa o di arti e professioni [12].
1 bis. Le autovetture e i motocicli che hanno compiuto venti anni dalla data di prima immatricolazione sono soggetti, fino al raggiungimento del requisito di cui al comma 1, al pagamento della tassa automobilistica ordinaria ridotta del 10 per cento [13].
2. [A decorrere dal 1° gennaio 2004 i benefici di cui al comma 1 sono estesi ai veicoli che avendo compiuto 20 anni dalla data di immatricolazione presentino requisiti di peculiarità dal punto di vista del loro rilievo industriale, legato a caratteristiche della meccanica, motoristica o del design, purchè lo stato di conservazione sia tale da rispettare l’originario impianto costruttivo dello stesso veicolo e sia certificato da centri specializzati specificatamente individuati con la deliberazione di cui al comma 3] [14].
3. La Giunta regionale provvede con propria deliberazione a definire le procedure per il conseguimento dell’agevolazione di cui al comma 1 [15].
4. Per gli anni 2001, 2002 e 2003 sono esentati dalla tassa di possesso i soggetti proprietari dei veicoli individuati dall’articolo 63 della
5. La Giunta regionale definisce con apposito provvedimento le disposizioni di cui all’articolo 63 della
Art. 9. (Interruzione dell'obbligo di pagamento). [16]
1. Gli elenchi previsti dall'articolo 5, commi 44 e 45, del
2. Gli elenchi di cui al comma 1 sono compilati con periodicità da definirsi con la deliberazione di cui al comma 5 e trasmessi in via telematica alle imprese interessate per il dovuto riscontro. Il riscontro, che deve essere restituito entro il mese successivo a quello in cui l'elenco è stato trasmesso, costituisce adempimento unico e sufficiente, salvo quanto previsto al comma 3, degli obblighi di comunicazione prescritti dall'articolo 5, commi 44 e 45 del
3. Contestualmente all'elenco, il sistema informativo regionale trasmette alle imprese interessate l'avviso per il pagamento del diritto fisso previsto dallo stesso articolo 5, comma 47, del
4. Ai fini dell'interruzione dell'obbligo di pagamento i soggetti autorizzati o comunque abilitati al commercio e alla rivendita dei veicoli concessi in uso di noleggio senza conducente, di cui risultino proprietari, sono tenuti a variare la destinazione d'uso di tali veicoli, ai sensi dell'articolo 82 del
5. Con propria deliberazione la Giunta regionale adotta le disposizioni di attuazione.
Art. 9. (Interruzione dell’obbligo di pagamento). [17]
1. A decorrere dal 1° gennaio 2004 gli elenchi previsti dal
2. Il diritto fisso previsto dalla normativa richiamata, a decorrere dalla stessa data, è corrisposto alla Regione Piemonte.
3. Con provvedimento della Giunta regionale si stabiliscono le modalità per l’inoltro in formato elettronico degli elenchi di cui al comma 1.
3 bis. Ai fini della sospensione dall'obbligo di pagamento della tassa automobilistica, i soggetti autorizzati o abilitati al commercio e alla rivendita dei veicoli concessi in uso noleggio senza conducente, che risultino proprietari dei veicoli stessi, sono tenuti, prima di presentare la richiesta di sospensione, a variare la destinazione d'uso di tali veicoli, ai sensi dell'articolo 82 della sezione II del capo III del titolo III del
Art. 10. (Modalità di esenzione per i soggetti disabili).
1. La persona disabile grave, secondo la definizione dell’articolo 3, comma 3, della
2. L'esenzione di cui al comma 1 è estesa alle persone con handicap psichico e mentale, in possesso di indennità di accompagnamento e alle persone non vedenti e ipovedenti gravi, come classificate all'articolo 4 della
3. L’esenzione di cui al comma 1 è estesa alle persone invalide per ridotte o impedite capacità motorie limitatamente ai veicoli di proprietà degli stessi, adattati in funzione dell’invalidità accertata dalle competenti commissioni mediche pubbliche. L’adattamento del veicolo deve risultare dalla relativa carta di circolazione e viene ad esso equiparato l’adattamento del veicolo prodotto in serie che risponda alle prescrizioni di guida contenute nella patente speciale dell’invalido.
4. L’esenzione riconosciuta ai sensi dei commi 1, 2 e 3 può essere trasferita su altro veicolo di proprietà della medesima persona esclusivamente se il veicolo precedentemente esentato sia stato radiato, venduto con regolare voltura ovvero sia stata formalizzata la perdita di possesso.
5. A decorrere dal 1° gennaio 2004 le variazioni di natura soggettiva o oggettiva, rispetto all’esenzione riconosciuta ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 sono comunicate alla Regione entro trenta giorni dal loro verificarsi o, in caso di decesso, entro novanta giorni dal verificarsi dell’evento. Il veicolo cessato dal regime di esenzione soggiace alle regole previste per i veicoli di nuova immatricolazione di cui all’articolo 2.
6. Pena la decadenza dal diritto, le domande per la fruizione dei benefici di cui ai precedenti commi, devono essere inoltrate, entro novanta giorni dalla scadenza prevista per il pagamento della relativa tassa automobilistica, alle competenti strutture tributarie regionali, ovvero agli uffici individuati dall’Amministrazione regionale.
Art. 11. (Modalità di rimborso bonus fiscali ai soggetti beneficiari di cui alla
1. Ai cittadini che usufruiscono dei benefici previsti dalla
Art. 12. (Delega alla Giunta regionale per la gestione degli archivi e per l’attuazione del Protocollo d’intesa).
1. La Giunta regionale adotta i provvedimenti volti ad attuare convenzioni ed intese con enti istituzionali e soggetti privati per:
a) favorire il raccordo con tutti gli archivi auto esistenti utili ad implementare e migliorare la gestione dell’archivio regionale;
b) attuare il Protocollo d’intesa in materia di tassa automobilistica previsto dall’articolo 5, commi 1 e 2, del decreto del Ministero delle Finanze 25 novembre 1998, n. 418 (Regolamento recante norme per il trasferimento alle Regioni a Statuto ordinario delle funzioni in materia di riscossione, accertamento, recupero, rimborsi e contenzioso relative alle tasse automobilistiche non erariali);
c) attuare ogni altro adempimento previsto dalla presente legge.
Art. 13. (Definizione delle pendenze in materia di tassa automobilistica e ravvedimento operoso).
1. A partire dall’anno di pagamento 2002, il contribuente può regolarizzare la propria posizione, sempre che non siano in corso procedure di accertamento o procedimenti contenziosi, mediante il pagamento della tassa o maggiore tassa non versata maggiorata della sanzione ridotta ad un quinto e degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno. Restano fermi i termini e le modalità per il ravvedimento di cui all’articolo 13, comma 1, del
2. Le pendenze in materia di tasse automobilistiche, relative ai periodi per i quali il pagamento doveva essere eseguito negli anni 1999, 2000 e 2001, possono essere definite dai soggetti nei confronti dei quali non siano in corso procedure di accertamento o procedimenti contenziosi mediante il versamento, entro il 30 novembre 2003, della tassa, o maggiore tassa non versata, maggiorata del 10 per cento.
3. Le pendenze in materia di tasse automobilistiche, relative ai periodi per i quali il pagamento doveva essere eseguito negli anni 1999, 2000 e 2001, possono essere definite dai soggetti nei quali siano in corso procedure di accertamento o procedimenti contenziosi mediante il versamento, entro il 30 novembre 2003, della tassa, o maggiore tassa non versata maggiorata del 30 per cento.
4. Le pendenze relative ai versamenti tardivi possono essere definite, per gli stessi periodi e nel termine di cui al comma 2 ed anche nei casi in cui siano in corso procedure di accertamento o procedimenti contenziosi, mediante il pagamento di una somma pari al 10 per cento della tassa tardivamente versata.
5. Il pagamento entro il 30 novembre 2003 da parte del contribuente della tassa o maggiore tassa di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 comporta la sospensione dei procedimenti di accertamento in corso. Tale pagamento comporta la sospensione delle procedure di riscossione coattiva non ancora estinte.
6. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, i criteri e le modalità operative di attuazione delle norme di cui al presente articolo.
6 bis. Il ravvedimento operoso o il fermo amministrativo è riferito solamente al veicolo per il quale il contribuente ha omesso il pagamento, mentre altri veicoli di proprietà dello stesso contribuente non vengono computati in predetti ravvedimenti e non possono essere soggetti a fermo amministrativo [21].
Art. 14. (Norma transitoria).
1. Le scadenze attualmente attribuite ai veicoli presenti in archivio restano in vigore fino a che non si verifichino condizioni che interrompano l’obbligo del versamento della tassa o l’uscita da un regime di riduzioni o di esenzioni, ai sensi degli articoli 5, 9 e 10, e che comportino pertanto l’applicazione di quanto previsto dall’articolo 2, comma 1.
[1] Comma così modificato dall'art. 3 della
[2] Comma inserito dall'art. 3 della
[3] Comma aggiunto dall'art. 4 della
[4] Lettera così modificata dall'art. 4 della
[5] Lettera aggiunta dall'art. 4 della
[6] Lettera così modificata dall'art. 4 della
[7] Lettera sostituita dall'art. 4 della
[8] Lettera aggiunta dall'art. 11 della
[9] Lettera così sostituita dall'art. 3 della
[10] Comma aggiunto dall'art. 13 della
[11] Rubrica così sostituita dall'art. 3 della
[12] Comma così modificato dall'art. 3 della
[13] Comma inserito dall'art. 3 della
[14] Comma abrogato dall'art. 13 della
[15] Comma così modificato dall'art. 13 della
[16] Articolo così sostituito dall'art. 5 della
[17] Testo previgente alla sostituzione apportata dalla
[18] Comma aggiunto dall'art. 3 della
[19] Comma così modificato dall'art. 1 della
[20] Comma così modificato dall'art. 3 della
[21] Comma aggiunto dall'art. 31 della