§ 6.1.5 - Legge regionale 6 marzo 1980, n. 13.
Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 bilancio
Data:06/03/1980
Numero:13


Sommario
Art. 1.  (Oggetto delle tasse).
Art. 2.  (Obbligo del pagamento).
Art. 3.  (Modalità di pagamento).
Art. 4.  (Riscossione coattiva).
Art. 5.  (Mancato o ritardato pagamento delle tasse).
Art. 6.  (Sanzioni).
Art. 7.  (Accertamento e definizione delle violazioni).
Art. 8.  (Riscossione e ripartizione delle pene pecuniarie).
Art. 9.  (Controversie)
Art. 10.  (Decadenza e rimborsi).
Art. 11.  (Norme abrogate).
Art. 12.  (Rinvio alle norme legislative dello Stato).
Art. 13.  (Entrata in vigore).


§ 6.1.5 - Legge regionale 6 marzo 1980, n. 13. [1]

Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali

(B.U. 12 marzo 1980, n. 11, suppl. n. 1).

 

Art. 1. (Oggetto delle tasse).

     I provvedimenti amministrativi e gli altri atti elencati nella annessa tariffa che fa parte integrante della presente legge sono soggetti alle tasse sulle concessioni regionali nella misura e con le modalità indicate nella tariffa stessa.

     L'atto amministrativo emanato da altra Regione, alla quale sia stata pagata la relativa tassa di concessione, non è soggetto all'analoga tassa stabilita dalla Regione Piemonte, anche se l'atto medesimo spieghi effetti nel territorio di quest'ultima.

 

     Art. 2. (Obbligo del pagamento).

     La tassa di rilascio è dovuta in occasione della emanazione dell'atto e va corrisposta non oltre la consegna di esso all'interessato.

     La tassa di rinnovo va corrisposta allorquando gli atti, venuti a scadenza, vengono di nuovo posti in essere.

     La tassa per il visto e quella per la vidimazione vanno corrisposte nei termini stabiliti dalla tariffa.

     Nei casi espressamente indicati nella tariffa, gli atti, la cui validità sia pluriennale, sono soggetti ad una tassa annuale da corrispondersi, nel termine stabilito nella tariffa stessa, per ogni anno successivo a quello nel quale l'atto è stato emesso.

     Quando la misura della tassa deve essere calcolata in base alla popolazione dei Comuni, questa è desunta dai dati delle rilevazioni al 1° gennaio dell'anno precedente pubblicati sul sito ufficiale dell'Istat.

 

     Art. 3. (Modalità di pagamento).

     Le tasse sulle concessioni regionali alle quali sono soggetti gli atti specificati nella tariffa, che fa parte integrante della presente legge, si corrispondono con versamento da eseguire secondo le modalità previste dalle norme in vigore.

 

     Art. 4. (Riscossione coattiva).

     Per la riscossione coattiva delle tasse sulle concessioni regionali e delle relative soprattasse si applicano le disposizioni dell'articolo 4, comma 1 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 35.

 

     Art. 5. (Mancato o ritardato pagamento delle tasse).

     Gli atti per i quali sono dovute le tasse non sono efficaci sino a quando queste non siano state pagate.

 

     Art. 6. (Sanzioni).

     1. Per le violazioni alle norme di cui alla presente legge si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n.662).

     2. Per i casi in esso previsti, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 8 del capo II del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473 (Revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi, nonché di altri tributi indiretti, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della L. 23 dicembre 1996, n. 662).

     3. Per l'omesso o ritardato pagamento della tassa annuale si applica la sanzione prevista dall'articolo 13 del titolo II del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662).

 

     Art. 7. (Accertamento e definizione delle violazioni).

     Le violazioni delle norme della presente legge sono accertate, oltre che dagli organi previsti dalle norme dello Stato in materia di tasse sulle concessioni governative, anche dai Funzionari dell'Amministrazione Regionale appositamente designati e muniti di speciale tessera di riconoscimento, nonchè, limitatamente agli accertamenti compiuti nella sede degli uffici tributari regionali, da qualsiasi Funzionario od impiegato addetto agli uffici stessi.

 

     Art. 8. (Riscossione e ripartizione delle pene pecuniarie).

     [Abrogato]

 

     Art. 9. (Controversie)

     1. Alle controversie insorte in relazione agli atti di accertamento per violazione alle norme tributarie disciplinate dalla presente legge, che non sia possibile risolvere in via stragiudiziale, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413).

 

     Art. 10. (Decadenza e rimborsi).

     L'accertamento delle violazioni alle norme della presente legge può essere eseguito entro il termine di decadenza del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la violazione è stata commessa.

     Il contribuente può chiedere la restituzione delle tasse sulle concessioni regionali erroneamente pagate, entro il termine di decadenza del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui il pagamento è stato eseguito o, in caso di rifiuto dell'atto sottoposto a tassa, a quello in cui il rifiuto è stato comunicato.

     Nonostante l'inutile decorso del termine di cui al primo comma, l'atto per in quale non sia stata corrisposta la tassa sulle concessioni regionali non acquista efficacia sino a quando la tassa stessa non venga corrisposta. In tal caso non sono dovute le sanzioni per in mancato o ritardato pagamento.

 

     Art. 11. (Norme abrogate).

     Le disposizioni non compatibili con le norme della presente legge, contenute nella legge regionale 29 dicembre 1971, n. 1 concernenti la materia delle tasse sulle concessioni regionali, sono abrogate.

     Cessano di avere applicazione le esenzioni e le agevolazioni tributarie relativamente al titolari di farmacie legittime e privilegiate di cui alla legge 22 maggio, 1913, n. 468.

 

     Art. 12. (Rinvio alle norme legislative dello Stato).

     Le tasse sulle concessioni regionali sono regolate, per quanto non previsto dalle norme della presente legge, dalle disposizioni legislative relative alla disciplina delle tasse sulle concessioni governative.

 

     Art. 13. (Entrata in vigore).

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul B.U. della Regione Piemonte.

 

 


[1] Testo vigente aggiornato alle modifiche apportate dalla L.R. 12 aprile 2021, n. 7.