Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 4. sviluppo economico |
Capitolo: | 4.2 artigianato |
Data: | 31/08/1999 |
Numero: | 24 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 4. |
Art. 5. |
Art. 6. |
Art. 7. |
Art. 8. |
Art. 9. |
Art. 10. 1. |
Art. 11. |
Art. 12. |
Art. 13. |
Art. 14. |
Art. 15. |
Art. 16. |
Art. 17. 1. |
Art. 18. |
Art. 19. |
Art. 20. |
Art. 21. |
Art. 22. |
Art. 23. |
Art. 24. |
Art. 25. |
Art. 26. 1. |
Art. 27. |
Art. 28. |
Art. 29. |
Art. 30. 1. |
Art. 31. 1. E' abrogata la legge regionale 19 novembre 1996, n. 84 (Modifiche alla legge regionale 11 agosto 1994, n. 30 "Interventi regionali per lo sviluppo e la qualificazione del settore artigiano") |
Art. 32. 1. In sede di prima applicazione della presente legge, la Giunta regionale concede un contributo una tantum ad integrazione del fondo rischi del Consorzio regionale tra i confidi di cui [...] |
§ 4.2.13 - Legge regionale 31 agosto 1999, n. 24. [*]
Modifiche della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21 "Norme per lo sviluppo e la qualificazione dell'artigianato".
(B.U. 3 settembre 1999, n. 35 - suppl. n. 2).
1. [10].
2. [11].
1. [18].
2. [19].
1. [28].
2. [29].
1. [33].
2. [34].
1. E' abrogata la
2. Sono inoltre abrogate le seguenti disposizioni legislative:
a) la lettera l) del comma 2 dell'articolo 2 della
b) il comma 2 dell'articolo 8 della
c) il comma 5 dell'articolo 12 della
d) gli articoli 13, 17 e 19 della
e) il comma 2 dell'articolo 46 della
f) il capo VII del titolo II della
1. In sede di prima applicazione della presente legge, la Giunta regionale concede un contributo una tantum ad integrazione del fondo rischi del Consorzio regionale tra i confidi di cui all'articolo 12 della
2. Sono fatti salvi tutti i procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, avviati in attuazione delle norme di cui all'articolo 31. Tali procedimenti sono portati a compimento sulla base delle relative disposizioni di intervento.
[*] Abrogata dall'art. 40 della
[1] Sostituisce il comma 3, art. 1 della
[2] Sostituisce il comma 3, art. 2 della
[3] Inserisce l'art. 3 bis nella
[4] Sostituisce la rubrica del capo I, titolo II della
[5] Sostituisce l'art. 4 della
[6] Sostituisce l'art. 5 della
[7] Sostituisce il comma 1, art. 7 della
[8] Sostituisce il comma 1, art. 9 della
[9] Sostituisce il comma 3, art. 10 della
[10] Sostituisce la lettera b), comma 2, art. 11 della
[11] Aggiunge il comma 2 bis all'art. 11 della
[12] Sostituisce le lettere d), comma 1 e b), comma 3, art. 12 della
[13] Sostituisce il comma 1, art. 15 della
[14] Sostituisce l'art. 16 della
[15] Sostituisce l'art. 18 della
[16] Sostituisce i commi 3 e 5, art. 20 della
[17] Sostituisce l'art. 21 della
[18] Modifica il comma 4, art. 23 della
[19] Sostituisce il comma 5, art. 23 della
[20] Sostituisce la rubrica del capo V della
[21] Sostituisce l'art. 24 della
[22] Sostituisce l'art. 25 della
[23] Sostituisce l'art. 27 della
[24] Inserisce il comma 4 bis nell'art. 36 della
[25] Sostituisce le lettere b) e d), comma 1, art. 39 della
[26] Sostituisce l'art. 41 della
[27] Sostituisce l'art. 43 della
[28] Sostituisce la rubrica, art. 45 della
[29] Sostituisce il comma 3, art. 45 della
[30] Sostituisce il comma 1, art. 46 della
[31] Sostituisce l'art. 49 della
[32] Inserisce l'art. 59 bis nella
[33] Sostituisce la lettera f), comma 2, art. 65 della
[34] Inserisce le lettere m bis) e m ter) nel comma 2, art. 65 della