Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.1 bilancio |
Data: | 12/08/2013 |
Numero: | 17 |
Sommario |
Art. 1. (Recupero delle reti ferroviarie dismesse ai fini dello sviluppo della mobilità ciclistica) |
Art. 2. (Modifiche ai Titoli I e II della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, come modificata dalla legge regionale 5 marzo 2013, n. 3) |
Art. 3. (Modifiche al Titolo III della l.r. 56/1977, come modificata dalla l.r. 3/2013) |
Art. 4. (Modifiche ai Titoli IV, V e VI della l.r. 56/1977, come modificata dalla l.r. 3/2013) |
Art. 5. (Modifiche al Titolo X della l.r. 56/1977, come modificata dalla l.r. 3/2013 e disposizioni di coordinamento) |
Art. 6. (Modifiche alla legge regionale 8 luglio 1999, n. 19) |
Art. 7. (Modifiche alla legge regionale 14 luglio 2009, n. 20) |
Art. 8. (Modifiche alla legge regionale 25 marzo 2013 n. 3) |
Art. 9. (Attività pertinenziali alle strutture turistico-alberghiere) |
Art. 10. (Modifiche alla legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75) |
Art. 11. (Modifiche alla legge regionale 24 gennaio 2000, n. 4) |
Art. 12. (Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28) |
Art. 13. (Modifiche alla legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2) |
Art. 14. (Disposizione per l'esecuzione di interventi inclusi in programmi di gestione dei sedimenti approvati dalla Regione ai sensi della Direttiva dell'Autorità di bacino del fiume Po n. 9/2006) |
Art. 15. (Determinazione dei canoni per l'estrazione di materiali litoidi dal demanio idrico) |
Art. 16. (Modifiche alla legge regionale 9 agosto 1989, n. 45) |
Art. 17. (Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2001, n. 38) |
Art. 18. (Modifiche alla legge regionale 18 maggio 2004, n. 12 e abrogazioni di norme) |
Art. 19. (Modifiche alla legge regionale 7 maggio 2013, n. 8) |
Art. 20. (Norme di riduzione di spesa) |
Art. 21. (Potenziamento del settore fitosanitario regionale al fine di fronteggiare le emergenze derivanti da organismi nocivi delle piante) |
Art. 22. (Modifiche alla legge regionale 9 agosto 1999, n. 21) |
Art. 23. (Modifiche alla legge regionale 25 giugno 2008, n. 17) |
Art. 24. (Modifiche alla legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4) |
Art. 25. (Modifiche alla legge regionale 2 luglio 1999, n. 16) |
Art. 26. (Istituzione dell'albergo diffuso nei territori montani) |
Art. 27. (Modifiche alla legge regionale 13 aprile 1995, n. 63) |
Art. 28. (Modifiche alla legge regionale 1° agosto 1996, n. 53) |
Art. 29. (Modifiche alla legge regionale 12 novembre 1999, n. 28) |
Art. 30. (Modifiche alla legge regionale 7 ottobre 2002, n. 23) |
Art. 31. (Modifiche alla legge regionale 23 settembre 2003, n. 23 e alla legge regionale 14 maggio 2004, n. 9) |
Art. 32. (Modifiche alla legge regionale 13 marzo 2006, n. 13) |
Art. 33. (Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2006, n. 38) |
Art. 34. (Modifiche alla legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3) |
Art. 35. (Modifiche alla legge regionale 28 settembre 2012, n. 11) |
Art. 36. (Modifiche alla legge regionale 4 maggio 2012, n 5) |
Art. 37. (Programma di valorizzazione del Piemonte in occasione di Expo 2015) |
Art. 38. (Digitalizzazione) |
§ 6.1.263 - L.R. 12 agosto 2013, n. 17.
Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2013.
(B.U. 14 agosto 2013, n. 33)
Capo I.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI
Art. 1. (Recupero delle reti ferroviarie dismesse ai fini dello sviluppo della mobilità ciclistica)
1. Ai fini dello sviluppo della mobilità ciclistica, la Regione promuove, nell'ambito della riconversione delle tratte ferroviarie dismesse da almeno dieci anni, la creazione di circuiti connessi alla mobilità collettiva e di una rete regionale protetta e dedicata di itinerari ciclabili e ciclopedonabili, anche con riguardo ai percorsi correlati alle strade aventi caratteristiche storico-culturali.
Capo II.
DISPOSIZIONI IN MATERIA URBANISTICA
Art. 2. (Modifiche ai Titoli I e II della
1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 3 della
"c) a livello sub-regionale e sub-provinciale, per particolari ambiti territoriali o per l'attuazione di progetti o politiche complesse: i progetti territoriali operativi (PTO) che considerano particolari ambiti sub-regionali o sub-provinciali aventi specifico interesse economico, ambientale o naturalistico o interessati da progetti specifici o da iniziative di politica complessa,".
2. Al comma 7 dell'articolo 3 bis della
3. La lettera f) del comma 2 dell'articolo 6 della
"f) la tavola che rappresenta la suddivisione del territorio in ambiti di paesaggio in attuazione della normativa statale con le relative schede descrittive,".
4. Al comma 5 dell'articolo 7 della
5. Al comma 2 dell'articolo 7 bis della
6. Il comma 5 dell'articolo 8 bis della
7. Dopo il comma 4 dell'articolo 8 quinquies della
"4 bis. Contestualmente alla pubblicazione il PTO viene trasmesso dall'ente che lo ha formato al Ministero per i beni e le attività culturali che esprime il parere di competenza entro i successivi sessanta giorni, decorsi i quali l'ente competente all'approvazione procede comunque.".
8. Al comma 5 dell'articolo 8 quinquies della
9. Al comma 7 dell'articolo 8 quinquies della
10. Il comma 4 dell'articolo 9 della
"4. I provvedimenti cautelari di inibizione e sospensione dettati da esigenze di tutela ambientale e naturale perdono efficacia se entro trentasei mesi dalla loro adozione non interviene l'introduzione di prescrizioni nei piani territoriali, nei piani regionali dei parchi e delle riserve naturali o nel PRG, recanti i provvedimenti definitivi per la tutela del bene.".
11. Dopo il comma 4 dell'articolo 9 della
"4 bis. I provvedimenti cautelari di inibizione e sospensione dettati da esigenze di tutela paesaggistica o riguardanti beni culturali o immobili di interesse paesaggistico sono disciplinati in attuazione dell'articolo 150 del d.lgs. 42/2004.".
12. Al comma 3 dell'articolo 10 della
13. Al comma 4 dell'articolo 10 della
Art. 3. (Modifiche al Titolo III della
1. Al numero 1) del secondo comma dell'articolo 12 della
2. Al numero 5 bis) del secondo comma dell'articolo 12 della
3. Alla lettera d) del terzo comma dell'articolo 13 della
4. Dopo la lettera c bis) del numero 2) del primo comma dell'articolo 14 della
"c ter) quando necessario, gli elaborati previsti dalla normativa in materia di industrie a rischio di incidente rilevante;".
5. Alla lettera c) del comma 3 bis dell'articolo 14 della
6. Al comma 11 dell'articolo 15 della
7. Al comma 2 dell'articolo 15 bis della
8. Al comma 4 dell'articolo 15 bis della
9. Dopo il comma 5 dell'articolo 15 bis della
"5 bis. Il parere del Ministero di cui al secondo periodo del comma 2, espresso in conferenza o trasmesso alla stessa, assume carattere vincolante in merito agli aspetti riguardanti i beni paesaggistici ai fini dell'applicazione dell'articolo 146, comma 5 del
10. Al comma 4 dell'articolo 16 bis della
11. Al comma 5 dell'articolo 16 bis della
12. Il comma 6 dell'articolo 16 bis della
"6. Sono escluse dal processo di VAS le varianti di cui al presente articolo finalizzate alla localizzazione di interventi soggetti a procedure di VIA.".
13. Il secondo periodo del comma 7 dell'articolo 16 bis della
14. Il comma 6 dell'articolo 17 della
"6. I limiti dimensionali di cui al comma 5 sono inderogabili e s'intendono riferiti all'intero arco di validità temporale del PRG; le previsioni insediative, oggetto di variante parziale, devono interessare aree interne o contigue a centri o nuclei abitati, comunque dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali o aree edificate dismesse o degradate o da riqualificare anch'esse dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali. A tal fine gli elaborati della variante comprendono una tavola schematica delle urbanizzazioni primarie esistenti negli ambiti oggetto di variante. Le previsioni insediative, oggetto di variante parziale, devono risultare compatibili o complementari con le destinazioni d'uso esistenti.".
15. Al comma 7 dell'articolo 17 della
16. Al comma 7 dell'articolo 17 della
17. All'ultimo periodo del comma 7 dell'articolo 17 della
18. Il secondo periodo del comma 9 dell'articolo 17 della
19. Al comma 1 dell'articolo 17 bis della
20. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 17 bis della
21. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 17 bis della
"c) la conferenza di servizi si esprime in via ordinaria entro trenta giorni dalla prima seduta; alla conferenza partecipano il comune o i comuni interessati, la provincia, la città metropolitana e la Regione, la quale si esprime tramite il proprio rappresentante unico; partecipano altresì gli altri enti e soggetti previsti dalla
22. Al comma 3 dell'articolo 17 bis della
23. La lettera b) del comma 4 dell'articolo 17 bis della
"b) la conferenza di servizi si esprime in via ordinaria entro trenta giorni dalla prima seduta; alla conferenza partecipano il comune o i comuni interessati, la provincia, la città metropolitana e la Regione, la quale si esprime tramite il proprio rappresentante unico; partecipano altresì gli altri enti e soggetti previsti dalla
24. Al secondo periodo del comma 6 dell'articolo 17 bis della
25. Al comma 8 dell'articolo 17 bis della
26. Il secondo periodo del comma 10 dell'articolo 17 bis della
27. Il comma 12 dell'articolo 17 bis della
Art. 4. (Modifiche ai Titoli IV, V e VI della
1. Al comma 12 dell'articolo 27 della
2. Al comma 3 dell'articolo 29 della
3. Al comma 1 dell'articolo 30 della
4. Dopo il comma 1 dell'articolo 31 della
"1 bis. Con provvedimento della Giunta regionale sono individuate le strutture regionali deputate al rilascio del parere di cui al comma 1, nonchè i casi in cui lo stesso si rende necessario, escludendo quelli per cui le medesime valutazioni siano effettuate nell'ambito di altri provvedimenti.".
5. Al comma 4 dell'articolo 43 della
6. Al comma 4 dell'articolo 44 della
7. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 48 della
8. Al comma 7 dell'articolo 49 della
9. Al comma 2 dell'articolo 51 della
10. Al comma 6 dell'articolo 58 della
11. Al comma 7 dell'articolo 58 della
Art. 5. (Modifiche al Titolo X della
1. La rubrica dell'articolo 91 bis, della l.r 56/1977, come sostituito dall'articolo 78 della
2. Negli articoli 7, 7 bis, 8 quinquies, 40, 77 bis e 91 bis della
Art. 6. (Modifiche alla
1. Il comma 4 dell'articolo 8 della
Art. 7. (Modifiche alla
1. Al comma 2 dell'articolo 1 della
2. Al comma 2 dell'articolo 8 della
Art. 8. (Modifiche alla
1. Al comma 1 dell'articolo 89 della
2. Dopo il comma 3 dell'articolo 89 della
"3 bis. I programmi integrati in variante agli strumenti urbanistici comunali approvati o in salvaguardia, avviati e non ancora conclusi, ai sensi della
Capo III.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO ED ISTRUZIONE
Art. 9. (Attività pertinenziali alle strutture turistico-alberghiere)
1. Nel rispetto delle singole normative di settore, le attività pertinenziali alle strutture turistico-alberghiere, extralberghiere e all'aria aperta, quali, ad esempio, palestre, spa, centri benessere, che comprendano tra l'altro saune e servizi similari, finalizzate in via esclusiva a garantire un più elevato livello di accoglienza e di relax della clientela alloggiata, se non estese ad attività mediche e di estetista, possono essere direttamente gestite con impiego di personale interno all'azienda opportunamente istruito. Le attività di cui al presente comma non sono soggette alle disposizioni di cui alla
Art. 10. (Modifiche alla
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 17 della
"3 bis. Il limite della disponibilità di mille posti letto è derogabile a duecentocinquanta per i consorzi turistici che sorgono nei comuni montani.".
Art. 11. (Modifiche alla
1. Dopo la lettera f) del comma 2 dell'articolo 4 della
"f bis) messa in sicurezza di strutture e acquisto di attrezzature o strutture mobili destinate all'organizzazione di manifestazioni con finalità di promozione turistica e di valorizzazione delle realtà e delle potenzialità naturalistiche, culturali, storiche, sociali ed enogastronomiche dei luoghi in cui si svolgono.".
Art. 12. (Modifiche alla
1. Al comma 3 dell'articolo 22 della
2. Il comma 4 dell'articolo 22 della
"4. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, approva con proprio atto deliberativo gli interventi regionali di edilizia scolastica individuando:
a) i soggetti che possono presentare le proposte di interventi di edilizia scolastica;
b) i requisiti minimi delle proposte di intervento;
c) la procedura per la predisposizione dei piani annuali;
d) le modalità di assegnazione dei finanziamenti.".
Art. 13. (Modifiche alla
1. Alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 35 della
Capo IV.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DEMANIO IDRICO E VINCOLO IDROGEOLOGICO
Art. 14. (Disposizione per l'esecuzione di interventi inclusi in programmi di gestione dei sedimenti approvati dalla Regione ai sensi della Direttiva dell'Autorità di bacino del fiume Po n. 9/2006)
1. Una percentuale pari al 20 per cento degli introiti derivanti dai canoni versati sul capitolo 30555 del bilancio regionale a fronte delle concessioni di beni del demanio idrico fluviale è destinata al finanziamento di studi, progettazione, vigilanza nonchè al pagamento di eventuali oneri di espropriazione per l'esecuzione di interventi inclusi in programmi di gestione dei sedimenti approvati dalla Regione ai sensi della Direttiva dell'Autorità di bacino del fiume Po n. 9/2006, eseguiti dalla Regione o dall'Agenzia Interregionale per il Po.
2. Per l'attuazione del comma 1, nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione, a partire dall'anno finanziario 2013, è istituito nell'ambito UPB DB14221 un apposito capitolo denominato "Fondo per studi, progettazione, vigilanza e oneri espropriativi per attuazione programmi gestione sedimenti".
3. Nell'esecuzione degli interventi di cui al comma 1, i relativi progetti possono prevedere la compensazione, nel rapporto con gli appaltatori, dell'onere per l'esecuzione dei lavori con il valore del materiale estratto riutilizzabile, da valutarsi sulla base dei canoni stabiliti ai sensi dell'articolo 15 della presente legge.
Art. 15. (Determinazione dei canoni per l'estrazione di materiali litoidi dal demanio idrico)
1. I canoni da applicare alle concessioni di estrazione di materiale litoide dai corsi d'acqua e dal demanio idrico in generale sono determinati con deliberazione della Giunta regionale, articolando il reticolo idrografico regionale in tre zone, corrispondenti a categorie di valore elevato, scarso o nullo come risultanti dall'applicazione di criteri relativi alla qualità del materiale, al costo di estrazione e al costo del trasporto ed utilizzando quale valore di riferimento il maggior valore riportato nei provvedimenti di determinazione dei canoni unitari predisposti dall'Agenzia del Demanio su base provinciale per l'anno 2001.
Art. 16. (Modifiche alla
1. Al comma 1 dell'articolo 8 della
2. Al comma 1 dell'articolo 13 della
3. Al comma 2 dell'articolo 13 della
4. Al comma 3 dell'articolo 13 della
Art. 17. (Modifiche alla
1. Dopo la lettera f) del comma 1 dell'articolo 4 dell'allegato A alla
"f bis) la gestione delle idrovie e della navigazione interna, per i tratti navigabili assegnati dalle regioni interessate, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti.".
2. La disposizione di cui al comma 1 assume efficacia dalla data di entrata in vigore dell'ultima delle leggi di modifica delle leggi istitutive dell'Agenzia, emanate dalle regioni interessate.
Art. 18. (Modifiche alla
1. La tabella di cui all'allegato A previsto dalla lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 della
2. Alla lettera h) del comma 2 dell'articolo 1 della
3. Al comma 5 ter dell'articolo 1 della
4. I commi 3 e 6 dell'articolo 4 della
5. I commi 1 e 3 dell'articolo 23 della
Capo V.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE
Art. 19. (Modifiche alla
1. L'articolo 16 della
2. Al comma 6 dell'articolo 17 della
3. I commi 7 e 8 dell'articolo 17 della
Art. 20. (Norme di riduzione di spesa)
1. Al fine di ottemperare al disposto del
2. Per l'anno 2013, la riduzione dei costi di cui al comma 1 è calcolata sulle risorse relative al periodo che intercorre dal 12 giugno 2013 al 31 dicembre 2013.
3. Fermo restando quanto disposto dai commi 1 e 2, eventuali economie sulle risorse per il personale dichiarate dal Presidente del Gruppo consiliare o da ciascun componente del Gruppo Misto possono essere destinate dall'Ufficio di Presidenza ad altro Gruppo consiliare o componente del Gruppo Misto.
4. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e la Giunta regionale approvano il monitoraggio sull'andamento della spesa del personale, svolto congiuntamente dai rispettivi uffici con cadenza almeno trimestrale.
Capo VI.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA, FORESTE E MONTAGNA
Art. 21. (Potenziamento del settore fitosanitario regionale al fine di fronteggiare le emergenze derivanti da organismi nocivi delle piante)
1. Al fine di rispettare obblighi comunitari, per la cui inadempienza sono in corso procedure di infrazione da parte della Commissione europea, limitatamente alle competenze fitosanitarie, la Regione, al fine di fronteggiare le emergenze derivanti da organismi nocivi delle piante, potenzia il settore fitosanitario regionale, avvalendosi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa con professionalità specialistiche ad elevata qualificazione.
2. Agli oneri di cui al presente articolo, nell'ambito dell'UPB 11191 del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015, si provvede con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall'articolo 8 della
Art. 22. (Modifiche alla
1. Il comma 1 dell'articolo 34 della
"1. Il Consiglio dei delegati resta in carica cinque anni e i suoi membri sono rieleggibili consecutivamente una sola volta.".
Art. 23. (Modifiche alla
1. La rubrica dell'articolo 10 della
2. Al comma 1 dell'articolo 10 della
3. Dopo il comma 4 dell'articolo 11 della
"4 bis. Analoghi programmi di aiuti possono essere definiti, con le modalità di cui al comma 4, anche per altre misure del programma di sviluppo rurale 2007-2013 del Piemonte, nel rispetto del
Art. 24. (Modifiche alla
1. Dopo il comma 4 dell'articolo 1 della
"4 bis. La Regione si impegna a promuovere la semplificazione amministrativa delle procedure per il recupero di coltivi e pascoli, nel pieno rispetto delle leggi e delle normative comunitarie vigenti.".
2. Dopo il comma 3 dell'articolo 3 della
"3 bis. Non sono, altresì, considerati bosco:
a) i nuclei edificati e colonizzati da vegetazione arborea o arbustiva a qualunque stadio d'età;
b) le formazioni forestali di origine artificiale realizzate su terreni agricoli a seguito dell'adesione a misure agro ambientali promosse nell'ambito delle politiche di sviluppo rurale dell'Unione europea una volta scaduti i relativi vincoli;
c) i terrazzamenti in origine di coltivazione agricola;
d) i paesaggi agrari e pastorali di interesse storico coinvolti da processi di forestazione, naturale o artificiale, oggetto di recupero a fini produttivi.".
3. Al comma 4 dell'articolo 3 della
4. Il comma 7 dell'articolo 19 della
"7. Le compensazioni ambientali non sono dovute per gli interventi di trasformazione delle aree boscate finalizzati al miglioramento del paesaggio e degli ecosistemi o quando si tratti dell'impianto di coltivazioni tipiche della zona o precedenti all'imboschimento dell'area considerata, purchè coerenti con gli strumenti di pianificazione a valenza paesaggistica e naturalistica vigenti.".
5. Il comma 1 dell'articolo 20 della
"1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 2 del
a) la conversione a ceduo dei boschi governati a fustaia, dei boschi a governo misto, dei boschi cedui avviati a fustaia e di quelli con età superiore ai quarant'anni, esclusi in quest'ultimo caso i cedui di castagno, robinia, carpino, salice, pioppo e ontano;
b) il taglio raso laddove le tecniche selvicolturali non siano finalizzate alla rinnovazione naturale; sono fatti salvi gli interventi finalizzati al ripristino di habitat naturali elencati nell'allegato I della direttiva 92/43/CEE.".
6. Al comma 5 dell'articolo 36 della
Art. 25. (Modifiche alla
1. Dopo l'articolo 47 della
"Art. 47 bis. (Servizio scolastico)
1. Gli enti locali in territorio montano e le istituzioni scolastiche, nell'ambito delle rispettive competenze, collaborano con l'amministrazione statale, la Regione e le province nel realizzare un equilibrato sviluppo del servizio scolastico nel territorio, mediante convenzioni stipulate a livello territoriale, previa intesa con l'autorità scolastica competente.
2. La Giunta regionale, annualmente e nei limiti delle disponibilità di bilancio, prevede il finanziamento di progetti volti al mantenimento ed allo sviluppo dei servizi scolastici in territorio montano.".
Art. 26. (Istituzione dell'albergo diffuso nei territori montani) [3]
1. Al fine di garantire il recupero delle borgate montane, la Regione disciplina l'esercizio degli alberghi diffusi.
2. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 6 della
"d bis) ''albergo diffuso": esercizio ricettivo a gestione unitaria caratterizzato dalla centralizzazione in un unico stabile dell'ufficio ricevimento e delle sale di uso comune e dalla dislocazione delle unità abitative in uno o più stabili separati, integrate tra loro da servizi centralizzati ed organizzate attraverso la valorizzazione di più immobili esistenti;".
3. Possono assumere la definizione di albergo diffuso le strutture, localizzate nelle borgate montane, caratterizzate dalla centralizzazione in unico stabile dell'ufficio ricevimento e delle sale di uso comune e dalla dislocazione delle unità abitative in uno o più stabili separati dello stesso comune, ovvero in più comuni, purché distanti non oltre i mille metri dall'edificio nel quale sono siti i servizi principali.
4. L'albergo diffuso assicura i requisiti minimi di ospitalità alberghiera, il servizio di prima colazione, nonché eventuali servizi di somministrazione di alimenti e bevande ed altri servizi accessori. L'albergo diffuso può assumere un tema distintivo che ne caratterizza la proposta ospitale.
5. Gli elementi caratterizzanti l'albergo diffuso sono:
a) la fornitura di servizi di ricevimento è localizzata in un centro storico o nelle sue immediate vicinanze, ovvero in borghi, o nuclei espressioni delle tradizioni e della cultura dei comuni montani che possono essere fruite dal turista nell'ambito del proprio soggiorno;
b) le unità abitative sono poste in un numero minimo di almeno due edifici autonomi e indipendenti, e sono costituite da uno o più locali allestiti a camera da letto e soggiorno, con bagno privato, dotati di arredi, attrezzature e servizi tra di loro omogenei. È consentita la presenza di unità abitative costituite da alloggi dotati di cucina o posto cottura nel limite del 30 per cento della capacità ricettiva complessiva della struttura.
6. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e previa acquisizione del parere della competente Commissione consiliare, provvede, con propria deliberazione, alla definizione dei requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari occorrenti al funzionamento delle strutture ricettive, delle loro caratteristiche e delle modalità per svolgere l'attività di gestione della ricettività diffusa.
7. Gli immobili convertiti in albergo diffuso possono mantenere la destinazione d'uso residenziale.
8. La capacità ricettiva minima dell'albergo diffuso è di quindici posti letto complessivi.
Capo VII.
DISPOSIZIONI VARIE
Art. 27. (Modifiche alla
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 29 della
"1 bis. La quota parte del contributo regionale per le attività di formazione e orientamento professionale, erogata a norma dell'articolo 12 della
Art. 28. (Modifiche alla legge regionale 1° agosto 1996, n. 53)
1. L'articolo 2 della legge regionale 1° agosto 1996, n. 53 (Tassa regionale per il diritto allo studio universitario e per l'abilitazione all'esercizio professionale), è sostituito dal seguente:
"Art. 2. (Destinazione)
1. Il gettito derivante dall'applicazione della tassa regionale per il diritto allo studio universitario è devoluto alla erogazione di quanto previsto dagli articoli 6 e 7 del
Art. 29. (Modifiche alla
1. Dopo la lettera b bis) del comma 1 dell'articolo 18 della
" b ter) Per le finalità di cui alla lettera b) e a completamento degli interventi previsti dalla sezione del Fondo regionale per lo Sviluppo e la qualificazione delle piccole imprese di cui all'articolo 7 della
b quater) Agli oneri di cui alla lettera b ter) si fa fronte con le risorse finanziarie stanziate nella UPB DB16142 secondo le modalità previste dall'articolo 8 della
Art. 30. (Modifiche alla
1. Il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 7 ottobre 2002, n. 23 (Disposizioni in campo energetico procedure di formazione del piano regionale energetico-ambientale. Abrogazione delle leggi regionali 23 marzo 1984, n. 19, 17 luglio 1984, n. 31 e 28 dicembre 1989, n. 79) è sostituito dal seguente:
"1. Il piano regionale energetico-ambientale è predisposto dalla Giunta ed approvato dal Consiglio regionale ed ha durata coerente con quella degli strumenti di programmazione comunitaria e nazionale.".
Art. 31. (Modifiche alla
1. All'articolo 5 della
2. All'articolo 4 della
Art. 32. (Modifiche alla
1. La rubrica dell'articolo 3 della
Art. 33. (Modifiche alla
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 23 della
"3 bis. Il marchio ha validità biennale dal momento della concessione d'uso ed è concesso, in fase di prima attribuzione, a titolo gratuito, con oneri a carico della Regione.
3 ter. Agli oneri di cui al comma 3bis si fa fronte con le risorse finanziarie stanziate nella UPB DB16141 secondo le modalità previste dall'articolo 8 della
Art. 34. (Modifiche alla
1. Il comma 3 dell'articolo 45 della
"3. Possono essere inseriti nelle proposte di vendita gli alloggi ultimati o interamente recuperati da almeno vent'anni.".
Art. 35. (Modifiche alla
1. Al comma 1 dell'articolo 17 della
2. Al comma 2 dell'articolo 17 della
Art. 36. (Modifiche alla
1. L'articolo 8 della
"Art. 8. (Finanziamento del Programma FSC 2007-2013)
1. Per l'attuazione degli interventi previsti dal PAR FSC 2007-2013 è autorizzata l'istituzione nell'UPB DB08021 di un Fondo finanziato con risorse regionali ed uno da risorse statali.
2. Il piano finanziario del fondo statale per lo sviluppo e la coesione (FSC) è adottato per il periodo di programmazione 2007-2013, di cui alla
3. Il cofinanziamento regionale, di cui al suddetto Fondo, è definito in 80.000.000,00 euro come indicato nella tabella riportata all'allegato B della presente legge.
4. È autorizzato con provvedimento amministrativo il prelievo dai Fondi di cui al comma 1 delle somme occorrenti per istituire appositi capitoli di spesa per l'attuazione degli interventi previsti dal PAR FSC 2007-2013.
5. È autorizzata con provvedimento amministrativo la variazione tra i capitoli di bilancio istituiti per l'attuazione del PAR FSC 2007-2013 ed afferenti ad UPB differenti.".
2. La tabella delle risorse finanziarie dei Fondi per l'attuazione del Programma Fondo Sviluppo e coesione prevista dall'articolo 8 della
Art. 37. (Programma di valorizzazione del Piemonte in occasione di Expo 2015)
1. La Regione, in coerenza con quanto previsto dal protocollo stipulato tra il Commissario Generale dell'Expo Milano 2015, le Regioni Piemonte e Lombardia, promuove le eccellenze del sistema piemontese e definisce attività condivise a supporto ed in occasione dell'Expo Milano 2015.
2. Il complesso degli interventi regionali per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1 è coordinato dal Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale che ne fornisce costante e precisa relazione alla Commissione consiliare competente.
3. Per far fronte alle spese derivanti dall'attuazione delle iniziative di cui al comma 1, oltre alle risorse finanziarie per interventi di promozione già previste nell'ambito delle UPB di competenza di altre Direzioni regionali, è istituito apposito capitolo di spesa nell'ambito dell'UPB SB01001 con lo stanziamento di euro 500.000,00 per l'anno 2013.
4. Alla copertura finanziaria di quanto previsto al comma 3 si fa fronte mediante riduzione di pari importo dell'UPB DB09011.
5. Per i successivi anni 2014 e 2015, alla copertura finanziaria degli oneri di cui al comma 3, si fa fronte con le risorse finanziarie individuate con le modalità previste dall'articolo 8 della
Art. 38. (Digitalizzazione) [5]
1. Al fine di promuovere il contenimento della spesa, la Regione entro trenta giorni dall'approvazione della presente legge, nell'ambito della vigente normativa nazionale promuove la completa digitalizzazione degli atti utilizzando gli strumenti tecnologici opportuni per consentirne l'adeguata conoscenza.
2. Nello specifico la Regione promuove:
a) l'estensione dell'utilizzo della firma elettronica digitale da parte dei responsabili di procedimento e dei funzionari responsabili di atti a rilevanza esterna;
b) il passaggio dalla modalità cartacea di presentazione di istanze e dichiarazioni alla modalità in formato digitale di trasmissione per via telematica;
c) la modalità di effettuare pagamenti di tasse o imposte regionali attraverso strumenti digitali senza oneri aggiuntivi;
d) la possibilità di presentare attraverso strumenti digitali la documentazione propedeutica al rilascio di concessioni, autorizzazioni, licenze, permessi ed altri atti rilasciati dall'amministrazione regionale.
Tabella canoni di concessione per l'utilizzo di pertinenze idrauliche (art. 18)
Allegato B.
Tabella delle risorse finanziarie dei Fondi per l'attuazione del Programma Fondo Sviluppo e coesione (art. 36)
[1] Articolo abrogato dall'art. 26 della
[2] Articolo abrogato dall'art. 15 della
[3] Articolo abrogato dall'art. 21 della
[4] Articolo abrogato dall'art. 15 della
[5] Articolo abrogato dall'art. 39 della