§ 6.1.96 - Legge regionale 1 agosto 1996, n. 53.
Tassa regionale per il diritto allo studio universitario e per l'abilitazione all'esercizio professionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 bilancio
Data:01/08/1996
Numero:53


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Destinazione).
Art. 3.  (Determinazione della tassa).
Art. 4.  (Delega di funzioni).
Art. 5.  (Criteri per esoneri).
Art. 6.  (Rimborsi).
Art. 7.  (Norma contabile).
Art. 8.  (Tassa di abilitazione all'esercizio professionale).
Art. 9.  (Rinvio).
Art. 10.  (Urgenza).


§ 6.1.96 - Legge regionale 1 agosto 1996, n. 53.

Tassa regionale per il diritto allo studio universitario e per l'abilitazione all'esercizio professionale.

(B.U. 7 agosto 1996, n. 32).

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La presente legge è finalizzata all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 20, 21, 22 e 23, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) relative all'istituzione della tassa regionale per il diritto allo studio universitario quale tributo proprio delle Regioni.

     2. Gli studenti sono tenuti a pagare la tassa regionale per ciascun anno accademico di immatricolazione o di iscrizione ai corsi di studio universitario e post universitario delle Università aventi sede legale nella Regione Piemonte, dell'Istituto superiore di educazione fisica di Torino, degli Istituti universitari e degli Istituti superiori di grado universitario che rilasciano titoli di studio avente valore legale.

     3. Per corsi di studio si intendono i corsi di laurea, i corsi di diploma universitario e di scuola diretta a fini speciali.

 

     Art. 2. (Destinazione). [1]

     1. Il gettito derivante dall'applicazione della tassa regionale per il diritto allo studio universitario è devoluto alla erogazione di quanto previsto dagli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 (Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti).

 

     Art. 3. (Determinazione della tassa).

     1. L'importo della tassa regionale per il diritto allo studio universitario a decorrere dall'anno accademico 1996/1997 è determinato in lire 170.000 (centosettantamila).

     2. Per gli anni accademici successivi, qualora entro il mese di giugno non si provveda alla rideterminazione dell'importo della tassa, la stessa è dovuta nella misura stabilita per l'anno precedente.

 

     Art. 4. (Delega di funzioni).

     1. Le funzioni relative alle riscossioni della tassa di cui all'articolo 1, comma 1 sono delegate all'Ente che gestisce il diritto allo studio universitario istituito con legge regionale 18 marzo 1992 n. 16 (Diritto allo studio universitario) che assolve gli adempimenti con vincolo di utilizzo dei fondi per le finalità di cui all'articolo 2.

     2. La tassa deve essere corrisposta dagli interessati in unica soluzione all'atto dell'iscrizione con idoneo mezzo intestato alla Tesoreria dell'Ente di cui al comma 1.

     3. Le modalità di versamento della tassa regionale sono stabilite dalla Regione sentiti gli Atenei per la definizione delle procedure operative volte a garantire l'assolvimento dell'obbligo tributari da parte degli studenti. Gli Atenei accettano le immatricolazioni e le iscrizioni ai corsi previa verifica dell'avvenuto versamento della tassa regionale nella misura dovuta.

     4. L'Ente regionale per il diritto allo studio universitario entro il mese di marzo di ogni anno è tenuto a trasmettere alla Regione apposito rendiconto delle operazioni svolte con gli impieghi effettuati, il numero ed il valore delle borse di studio e dei prestiti d'onore concessi ai sensi della legge 390/1991 nonché delle somme rimborsate per tasse erroneamente versate e non dovute .

     5. All'accertamento, liquidazione e riscossione delle tasse si applicano le norme che disciplinano le tasse sulle concessioni regionali. Le stesse norme si applicano per l'accertamento delle violazioni, l'applicazione delle sanzioni, la decadenza, i rimborsi concernenti i tributi di cui al presente articolo.

 

     Art. 5. (Criteri per esoneri).

     1. I criteri per la concessione dell'esonero parziale o totale dal pagamento della tassa, di cui all'articolo 1, comma 1 della presente legge, agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi sono stabiliti dalla Regione nell'ambito della programmazione regionale prevista dalla L.R. 16/1992, in conformità al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 aprile 1994.

     2. Sono comunque esonerati dal pagamento della tassa regionale dovuta per l'immatricolazione e iscrizione gli studenti dichiarati vincitori di borsa di studio o di prestito d'onore di cui alla legge 390/1991 con le rispettive graduatorie, gli studenti che hanno conseguito l'idoneità nelle graduatorie per l'attuazione di tali benefici e gli studenti portatori di handicap, esonerati dalle rispettive Università dal pagamento della tassa di iscrizione ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D.P.C.M. 13 aprile 1994.

 

     Art. 6. (Rimborsi).

     1. Gli studenti che hanno ottenuto il trasferimento ad Università con sede legale in altra Regione o Provincia autonoma, possono chiedere il rimborso della tassa regionale stesse all'Ente regionale per il diritto allo studio universitario mediante apposita istanza da presentare entro il termine di anni tre a decorrere dalla data del versamento.

 

     Art. 7. (Norma contabile).

     1. La Regione, in base alle comunicazioni di cui all'articolo 4 e fatte salve le ulteriori verifiche che intenda disporre anche con accertamenti presso l'Ente regionale, istituisce appositi capitoli in entrata e in spesa con le seguenti rispettive denominazioni: «Tassa regionale per il diritto allo studio universitario e per l'abilitazione all'esercizio professionale» e «Somme destinate all'erogazione delle borse di studio o dei prestiti d'onore agli studenti universitari» .

     2. Per l'anno 1996 la dotazione dei capitoli prevista in lire 12 miliardi.

     3. Il Presidente della Giunta regionale con proprio decreto provvede alle opportune variazioni del bilancio della Regione per l'anno 1996.

 

     Art. 8. (Tassa di abilitazione all'esercizio professionale).

     1. A decorrere dal 1° gennaio 1997 la tassa prevista dal primo comma dell'articolo 190 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, a carico di coloro che conseguono l'abilitazione all'esercizio professionale essendo provvisti di titolo accademico in uno degli Atenei avente sede in Piemonte, è fissato in lire 174.000 (centosettantaquattromila lire).

     2. Gli introiti derivanti dall'applicazione della tassa di cui al comma 1 sono destinati agli interventi per l'attuazione del diritto allo studio nell'ambito universitario ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 11 gennaio 1984, n. 1 (Istituzione delle tasse regionali universitarie).

     3. L'aver assolto il pagamento della tassa deve essere dimostrato all'atto della consegna del titolo di abilitazione ovvero, per le professioni per le quali non si fa luogo al rilascio del titolo, all'atto dell'iscrizione nell'albo o nel ruolo professionale .

 

     Art. 9. (Rinvio).

     1. Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui alla legge statale nonché quelle vigenti in materia di tasse sulle concessioni regionali.

 

     Art. 10. (Urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

 


[1] Articolo così sostituito dall'art. 28 della L.R. 12 agosto 2013, n. 17.