Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.8 informazione e cultura |
Data: | 18/03/1992 |
Numero: | 16 |
Sommario |
Art. 1. Oggetto. |
Art. 2. Finalità. |
Art. 3. Destinatari. |
Art. 4. Enti regionali per il diritto allo studio universitario. |
Art. 5. Tipologia degli interventi. |
Art. 6. (Borse di studio). |
Art. 6 bis. (Importo e modalità di erogazione delle borse di studio). |
Art. 6 ter. (Borse di studio per la mobilità internazionale). |
Art. 7. Interventi di supporto economico per attività a tempo parziale. |
Art. 8. Servizio di ristorazione. |
Art. 9. Servizi abitativi. |
Art. 10. Servizio editoriale e librario. |
Art. 11. Servizio di assistenza sanitaria. |
Art. 12. Prestiti d'onore. |
Art. 13. Interventi a favore degli studenti portatori di handicap. |
Art. 14. Criteri per la fruizione dei servizi. |
Art. 15. Accertamenti per l'ammissione all'utilizzazione dei servizi. |
Art. 16. Sanzioni. |
Art. 17. Pubblicità. |
Art. 18. Organi dell'Ente. |
Art. 19. Composizione del Consiglio di Amministrazione. |
Art. 20. Competenze del Consiglio di Amministrazione. |
Art. 21. Funzionamento del Consiglio di Amministrazione. |
Art. 22. Nomina del Commissario ad acta e scioglimento del Consiglio di Amministrazione. |
Art. 23. Il Presidente. |
Art. 23 bis. (Assemblea regionale degli studenti per il diritto allo studio universitario) |
Art. 24. Collegio dei Revisori dei Conti. |
Art. 25. Indennità. |
Art. 26. Direttore dell'Ente. |
Art. 27. Programmazione regionale. |
Art. 28. Attribuzioni della Regione. |
Art. 29. Controllo sull'attività. |
Art. 29 bis. (Comitato regionale di coordinamento delle Università del Piemonte) |
Art. 30. Vigilanza. |
Art. 31. Mezzi finanziari. |
Art. 32. Tasse e contributi. |
Art. 33. Finanziamenti. |
Art. 34. Bilanci e norme contabili. |
Art. 35. Beni. |
Art. 36. Personale. |
Art. 37. Dotazioni di personale. |
Art. 38. Edilizia abitativa. |
Art. 39. Scioglimento dell'Opera Universitaria dell'I.S.E.F. di Torino. |
Art. 40. Abrogazione. |
§ 3.8.8 - Legge regionale 18 marzo 1992, n. 16.
Diritto allo studio universitario.
(B.U. 25 marzo 1992, n. 13).
Titolo I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1. Oggetto.
1. La Regione, al fine di concorrere all'attuazione degli artt. 3 e 34 della Costituzione, in applicazione degli artt. 42 e 44 del
Art. 2. Finalità.
1. La presente legge disciplina l'attuazione del diritto allo studio nell'ambito universitario, al fine di favorire l'accesso agli studi universitari, facilitare la frequenza degli studenti ai corsi di livello universitario e post universitario e consentire la prosecuzione degli studi agli studenti capaci e meritevoli ancorchè privi di mezzi.
2. L'attuazione del diritto allo studio avviene in conformità degli obiettivi posti dalla programmazione nazionale, dal piano di sviluppo regionale e dei relativi strumenti attuativi.
3. La Regione, nel rispetto del pluralismo delle istituzioni e degli indirizzi culturali, collabora con le Università, gli Istituti d’istruzione secondaria di secondo grado, le istituzioni per l’alta formazione artistica e musicale, di cui alla
4. Al fine di perseguire una politica unitaria e programmata del diritto allo studio, la Regione opera per realizzare un sistema organico di strutture, attività e servizi integrati con quelli esistenti o da realizzare sul territorio.
Art. 3. Destinatari.
1. Gli interventi previsti sono rivolti agli studenti
indipendentemente dall'area geografica di provenienza, iscritti ai corsi di studio delle Università, degli Istituti universitari e degli Istituti superiori di grado universitario che rilasciano titoli aventi valore legale.
2. Gli studenti stranieri non appartenenti all’Unione europea accedono, a parità di trattamento con gli studenti italiani, ai servizi ed agli interventi per il diritto allo studio, ai sensi dell’articolo 46, comma 5, del
3. Possono altresì essere ammessi a fruire dei medesimi interventi gli studenti apolidi e i rifugiati politici riconosciuti tali dalle competenti Autorità statali.
Art. 4. Enti regionali per il diritto allo studio universitario.
1. Si istituisce sul territorio della Regione un Ente regionale per il diritto allo studio universitario per ogni Università. Gli Enti sono dotati di autonomia funzionale e organizzativa e di personalità giuridica di diritto pubblico, a norma dell'art. 72 dello Statuto della Regione, con il compito di realizzare in collaborazione con gli Atenei, gli Istituti universitari, gli Istituti superiori di grado universitario e gli Enti locali, gli interventi per il diritto allo studio universitario.
2. Gli Enti sono situati nelle città sedi di Ateneo e ad essi fanno capo anche gli interventi da realizzarsi in altre città della Regione sedi di decentramento universitario.
3. Nelle città sedi di più Università, o dove sia comunque opportuno per una maggiore razionalità ed efficienza della gestione, è possibile prevedere e disciplinare l'aggregazione volontaria delle Università al fine di costituire un unico organismo di gestione.
Titolo II
SERVIZI DEL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
Art. 5. Tipologia degli interventi.
1. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 2, l'Ente attua i seguenti interventi:
a) erogazione di borse di studio;
b) interventi di supporto economico per attività a tempo parziale;
c) servizi di ristorazione;
d) servizi abitativi;
e) servizi di orientamento al lavoro e di informazione sugli sbocchi professionali;
f) servizi editoriali e librari;
g) servizi di assistenza sanitaria;
h) prestiti d'onore;
i) ogni altra forma di intervento utile ad attuare il diritto allo studio universitario.
2. I benefici ed i servizi di cui ai punti a), d) e h) del comma uno vengono assegnati per concorso.
3. I servizi di cui ai punti c) e d) di cui al comma uno vengono, di norma, erogati a prezzi differenziati in base a fasce di reddito.
4. L'Ente può erogare i suddetti servizi, ad esclusione di quelli di cui al punto a) di cui al comma uno, anche attraverso contratti convenzioni con altri Enti sia pubblici che privati e con cooperative ed associazioni studentesche costituite ed operanti nell'ambito universitario della Regione.
Art. 6. (Borse di studio). [3]
1. Possono richiedere la borsa di studio gli studenti iscritti per la prima volta al primo anno dei corsi di laurea universitari, in possesso dei requisiti economici previsti dalla normativa nazionale in materia di diritto allo studio, così come recepita dalla normativa regionale. Possono altresì richiedere la borsa di studio gli studenti, in possesso dei citati requisiti economici, iscritti ai corsi di specializzazione obbligatori per l’esercizio della professione e iscritti ai corsi di dottorato di ricerca che non beneficiano della borsa di studio, di cui al
2. Agli studenti risultati idonei è garantita l’assegnazione della borsa di studio per la durata dell’intero corso legale di studi, ove siano mantenuti i requisiti economici e soddisfatti i requisiti di merito fissati dalla Giunta regionale secondo i criteri previsti, per la valutazione del merito, dalla normativa statale e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.
3. Gli studenti iscritti ad anni successivi al primo, ove non abbiano, per qualsiasi motivo, precedentemente ottenuto la borsa di studio, possono farne richiesta qualora, all’atto della domanda, siano in possesso dei requisiti economici richiesti e abbiano soddisfatto, entro la data fissata dalle normative nazionale e regionale, i requisiti di merito previsti dalla Giunta regionale in applicazione dei criteri fissati, per la valutazione del merito, dalla normativa statale.
Art. 6 bis. (Importo e modalità di erogazione delle borse di studio). [4]
1. La Giunta regionale, su conforme parere della Commissione consiliare competente, determina i criteri generali relativi ai bandi di concorso e fissa annualmente l’importo della borsa, differenziato sulla base delle condizioni soggettive ed economiche degli studenti e delle loro famiglie, lo stanziamento complessivo destinato all’assegnazione delle borse di studio nonché la quota di risorse da destinare agli idonei iscritti al primo anno e agli idonei iscritti ad anni successivi al primo, non beneficiari di borsa nell’anno precedente.
2. L’erogazione della borsa di studio avviene mediante il versamento dell’importo della borsa su un conto corrente intestato allo studente, aperto presso gli istituti bancari o altri enti e società che possono svolgere analogo servizio, convenzionati con l’Amministrazione regionale.
3. Gli studenti risultati vincitori, e quindi intestatari di un conto corrente personale ai sensi del comma 2, ottengono un’apertura di credito pari all’importo della borsa concessa e sono autorizzati a prelevare quote mensili la cui entità è determinata nelle convenzioni stipulate dalla Giunta regionale con gli istituti di cui al comma 2.
4. Verificata la sussistenza del requisito di merito fissato dalla Giunta regionale per l’erogazione della borsa agli studenti iscritti al primo anno, viene versato sul conto corrente dello studente l’intero importo della borsa.
5. Per gli anni successivi al primo, sono versati quadrimestralmente sul conto corrente degli studenti che hanno mantenuto il diritto alla borsa importi commisurati ai crediti acquisiti nel quadrimestre stesso.
6. Successivamente all’accreditamento sul proprio conto corrente della borsa o di quote della stessa, lo studente può prelevare fino alla concorrenza della somma accreditata, previa compensazione dell’eventuale importo anticipato ai sensi del comma 3.
7. Agli studenti che hanno mantenuto il diritto alla borsa di studio per l’intero arco degli studi ed hanno conseguito il titolo relativo entro la durata del corso legale di studi, con un voto non inferiore a 99/110, può essere attribuito un premio finale commisurato all’importo della borsa di studio ed alla votazione conseguita.
8. Gli studenti che, nel corso del primo anno, non raggiungono il requisito di merito richiesto per l’erogazione della borsa devono restituire l’eventuale importo prelevato.
9. Le borse di studio di cui alla presente legge non sono cumulabili con analoghi benefici di altre istituzioni pubbliche e private, ferma restando la facoltà di opzione da parte degli interessati.
Art. 6 ter. (Borse di studio per la mobilità internazionale). [5]
1. Al fine di favorire la mobilità internazionale promossa dagli atenei piemontesi e di offrire pari opportunità a tutti gli studenti, l’Amministrazione regionale sostiene la partecipazione ai programmi di mobilità degli studenti capaci e meritevoli ancorché privi di mezzi, mediante la concessione di borse di studio ad integrazione di quelle erogate ai sensi dell’articolo 6.
2. Le borse sono concesse sulla base dei criteri fissati dalla Giunta regionale in applicazione di quanto disciplinato dalla normativa statale, su conforme parere della Commissione consiliare competente, a condizione che lo studente sia beneficiario di borsa nell’anno accademico nel quale partecipa al programma di mobilità e che il periodo di studio o tirocinio abbia un riconoscimento accademico in termini di crediti nell’ambito del proprio corso di studi.
3. La Giunta regionale fissa lo stanziamento complessivo destinato all’assegnazione delle borse di studio per la mobilità internazionale nonché l’importo della borsa, differenziato sulla base della durata del periodo di permanenza all’estero e dell’ammontare della borsa concessa a valere sui fondi dell’Unione Europea o su altro accordo bilaterale anche non comunitario.
4. L’erogazione della borsa avviene con le modalità fissate dalla Giunta regionale mediante il versamento dell’importo sul conto corrente intestato allo studente ai sensi dell’articolo 6 bis, comma 2.
Art. 7. Interventi di supporto economico per attività a tempo parziale.
1. L'Ente può in collaborazione con le Università, predisporre interventi economici finalizzati alla retribuzione di attività di supporto e di servizio prestate dagli studenti. L'assegnazione delle predette collaborazioni avviene nei limiti delle risorse disponibili nel bilancio dell'Ente, con esclusione di qualsiasi onere aggiuntivo a carico del bilancio della Regione, e sulla base di graduatorie annuali formulate secondo i criteri di merito e di reddito fissati dall'art. 4 della
2. La prestazione richiesta allo studente per le collaborazioni di cui al comma 1. non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non può essere valutata ai fini dei pubblici concorsi. L'Ente provvede alla copertura assicurativa contro gli infortuni.
3. Le collaborazioni di cui al comma 1. sono disciplinate da regolamenti emanati nel rispetto dei seguenti principi:
a) i compensi possono essere assegnati a studenti che abbiano superato almeno i due quinti degli esami previsti dal piano di studio prescelto con riferimento all'anno di iscrizione;
b) le prestazioni dello studente non possono superare un numero massimo di 150 ore per ciascun anno accademico;
c) a parità di condizioni del curriculum formativo, prevalgono le condizioni di reddito più disagiate;
d) al termine di ciascun anno viene fatta una valutazione sull'attività svolta da ciascun percettore dei compensi e sull'efficacia dei servizi attivati.
Art. 8. Servizio di ristorazione.
1. Il servizio di ristorazione può essere gestito direttamente dall'Ente oppure indirettamente mediante appalti o convenzioni favorendo la cooperazione tra le Università e gli Enti locali.
2. Il servizio di ristorazione deve essere organizzato in modo da realizzare una razionale diffusione delle strutture sul territorio, prevedendo anche una pluralità di forme di ristorazione, e regolamentato in modo da consentire forme di controllo da parte degli utenti.
3. L'Ente regolamenta le modalità di utilizzazione del servizio di ristorazione e di controllo dell'accesso, nonché l'eventuale forma di autotutela da parte dei fruitori.
Art. 9. Servizi abitativi.
1. Il servizio abitativo è organizzato al fine di consentire la frequenza degli studenti fuori sede.
2. Al servizio abitativo si accede per concorso.
3. Lo studente assegnatario dell'alloggio è tenuto al pagamento di una retta, il cui importo viene fissato annualmente.
4. Ove la domanda di servizi abitativi superi la disponibilità degli alloggi gestiti dall'Ente, questo può assegnare contributi per l'abbattimento del canone di locazione.
5. L'Ente può stipulare convenzioni con Enti pubblici o privati che offrano un servizio abitativo agli studenti universitari.
6. Sulla base di apposite convenzioni con le Università, le strutture abitative possono essere messe a disposizione di studenti e docenti di altre Università.
6 bis. Nel periodo in cui le residenze gestite dall'Ente non sono utilizzate dagli studenti, possono essere concesse in uso anche a soggetti diversi da quelli previsti nel presente articolo [6].
Art. 10. Servizio editoriale e librario.
1. Il servizio editoriale e librario favorisce in collaborazione con gli Atenei, nel rispetto della pluralità degli orientamenti culturali, la produzione e la diffusione, senza fini di lucro, di materiale librario e di ogni altro tipo di strumento e sussidio destinato ad uso universitario.
Art. 11. Servizio di assistenza sanitaria.
1. La Regione può stipulare una convenzione con le Università per assicurare prestazioni sanitarie agli studenti all'interno delle sedi universitarie.
Art. 12. Prestiti d'onore.
1. Possono essere concessi prestiti d'onore a tasso agevolato attraverso convenzioni con aziende ed istituti di credito, che dovranno prevedere le forme di garanzia a carico dell'Ente nei casi di mancato recupero dei crediti che verranno loro affidati, avendo riguardo al merito e alle condizioni economiche degli aspiranti, secondo le determinazioni del Consiglio di Amministrazione assunte in accordo con gli Atenei.
2. Per far fronte a tale prestazione, l'Ente destinerà una quota annuale del proprio bilancio integrato delle disponibilità che a tale titolo verranno concesse, ogni anno, dal Ministero per l'Università e la Ricerca Scientifica e Tecnologica alla Regione.
Art. 13. Interventi a favore degli studenti portatori di handicap.
1. Per gli studenti portatori di handicap l'Ente, a norma della legge quadro nazionale vigente in materia di assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate, prevede specifici interventi sia individuali che collettivi.
2. Tali interventi possono essere attuati attraverso l'erogazione diretta del servizio stesso o sotto forma di concorso finanziario.
Titolo III
UTILIZZAZIONE DEI SERVIZI
Art. 14. Criteri per la fruizione dei servizi.
1. L'assegnazione dei Servizi avviene in base ai combinati criteri di merito e della continuità scolastica, con privilegio nei riguardi dei soggetti in disagiate condizioni economiche.
2. I criteri per la determinazione del merito e della continuità scolastica sono fissati dall'art. 4 della
Art. 15. Accertamenti per l'ammissione all'utilizzazione dei servizi.
1. Ai fini dell'ammissione ai benefici previsti per l'attuazione del diritto allo studio universitario, gli studenti interessati, ove necessario sono tenuti a produrre all'Ente erogatore una autocertificazione ai sensi dell'art. 24 della
2. In relazione a quanto disposto dal comma uno, gli Enti preposti al diritto allo studio possono richiedere alle Intendenze di Finanza l'effettuazione di controlli e verifiche fiscali.
Art. 16. Sanzioni.
1. Chiunque, senza trovarsi nelle condizioni stabilite dalle disposizioni statali e regionali, presenti dichiarazioni non veritiere proprie o dei propri congiunti al fine di fruire dei relativi interventi, è soggetto ad una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di importo doppio rispetto a quella percepita e perde il diritto ad ottenere altre erogazioni per la durata del corso degli studi, salva, in ogni caso l'applicazione delle norme penali per i fatti costituenti reato.
Art. 17. Pubblicità.
1. L'elenco di tutti i beneficiari delle provvidenze di cui alla presente legge, ripartiti per tipologie di interventi, è approvato ed esposto presso la propria sede e quella della facoltà di appartenenza degli allievi a cura dell'Ente con decorrenza semestrale.
2. Annualmente l'Ente promuove un'apposita Conferenza dei servizi, cui partecipano rappresentanze degli studenti e delle Organizzazioni Sindacali aventi delega in sede universitaria, per esaminare l'andamento dei rapporti con i fruitori dei servizi, l'efficienza degli stessi servizi erogati, ed il raggiungimento degli obiettivi prefissati. A tale Conferenza partecipa l'Assessore regionale competente che riferisce alla Giunta e alla competente Commissione consiliare.
Titolo IV
COMPOSIZIONE E COMPITI DEGLI ORGANI DELL'ENTE
Art. 18. Organi dell'Ente.
1. Sono organi dell'Ente:
a) il Consiglio di Amministrazione;
b) il Presidente;
b bis) l'Assemblea regionale degli studenti per il diritto allo studio universitario [7];
c) il Collegio dei Revisori dei Conti.
Art. 19. Composizione del Consiglio di Amministrazione. [8]
1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da:
a) tre membri, di cui uno espressione delle minoranze, nominati dal Consiglio regionale e uno dei quali con funzioni di Presidente, scelti tra persone di comprovata esperienza tecnico-amministrativa acquisita per aver ricoperto funzioni di amministrazione e direzione presso enti pubblici o strutture private;
b) un rappresentante degli Atenei designato congiuntamente dalle università aventi sede legale sul territorio piemontese e nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale;
c) uno studente designato dai membri dell'Assemblea regionale degli studenti per il diritto allo studio universitario e nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale [9].
2. Partecipa alle riunioni, con voto consultivo obbligatorio sulla legittimità degli atti, il Direttore dell'Ente che svolge anche funzioni di segretario del Consiglio di Amministrazione.
3. Il Consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni, ferma in ogni caso la scadenza del medesimo al termine del mandato del Consiglio regionale, salvo il componente di cui al comma 1, lettera c) che dura in carica due anni e sei mesi [10].
4. I componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere nominati per due mandati.
5. Alla scadenza dell'organo i membri del Consiglio di Amministrazione rimangono in carica fino alla nomina del nuovo Consiglio; la proroga dei poteri concerne l'ordinaria amministrazione.
6. In caso di dimissioni o decadenza, i singoli componenti del Consiglio sono sostituiti con le stesse modalità di cui al comma 1; la durata in carica dei componenti sostituiti non può in ogni caso superare quella del Consiglio di Amministrazione.
Art. 20. Competenze del Consiglio di Amministrazione.
1. Sono di competenza del Consiglio di Amministrazione:
a) l'elezione, tra i propri componenti, del Vice Presidente [11];
b) la deliberazione dello Statuto dell'Ente e le sue modifiche;
c) la nomina del Direttore;
d) l'adozione del bilancio di previsione e le relative variazioni, e il rendiconto con le modalità previste dall'art. 34;
e) i programmi e i piani di attività annuali e pluriennali secondo gli indirizzi stabiliti dalla Regione;
f) i regolamenti dei servizi [12];
f bis) la nomina delle Commissioni [13];
g) l'organizzazione amministrativa e la pianta organica del personale da trasmettere alla Giunta Regionale che li propone con proprio disegno di legge, al Consiglio Regionale;
h) le convenzioni con le Aziende e gli Istituti di credito, Enti, Società cooperative e privati;
i) i bandi di concorso relativi a provvidenze e servizi, secondo le modalità di cui all'art. 4 della
l) le deliberazioni relative all'iscrizione e la cancellazione di ipoteche da trasmettere alla Giunta Regionale;
m) ogni altro atto interessante l'attività dell'Ente.
Art. 21. Funzionamento del Consiglio di Amministrazione.
1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in via ordinaria almeno una volta ogni due mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o, in via straordinaria, quando ne sia fatta richiesta da almeno due Consiglieri o dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti [14].
2. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità è determinante, ai fini della deliberazione, il voto del Presidente.
3. Le convocazioni del Consiglio, contenenti comunque l'ordine del giorno, devono essere effettuate per iscritto almeno una settimana utile prima della riunione e, in caso di urgenza, con 24 ore di preavviso.
4. I componenti del Consiglio non possono prendere parte alla seduta in cui si tratti di questioni che li riguardano personalmente o che riguardino loro parenti ed affini entro il quarto grado.
5. Il Consiglio, in relazione alle materie trattate, può invitare alle riunioni funzionari dell'Ente ed esperti per fornire i chiarimenti necessari. In tal caso, il Presidente sospende la seduta.
6. Gli atti del Consiglio dell'Ente sono pubblici.
Art. 22. Nomina del Commissario ad acta e scioglimento del Consiglio di Amministrazione.
1. In caso di persistente carenza di funzionamento o di gravi e ripetute violazioni di disposizioni normative, di prescrizioni programmatiche o di direttive, con decreto del Presidente della Giunta Regionale, su conforme deliberazione della stessa, sentita la competente Commissione consiliare, è nominato un Commissario ad acta per la gestione provvisoria dell'Ente.
2. Se entro tre mesi dalla nomina del Commissario ad acta permangono le condizioni che hanno determinato il mancato funzionamento del Consiglio di Amministrazione, il Presidente della Giunta Regionale con proprio provvedimento dichiara lo scioglimento dello stesso e nomina un Commissario straordinario che rimane in carica per il disbrigo dell'attività ordinaria fino alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.
Art. 23. Il Presidente.
1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente, presiede il Consiglio di Amministrazione e dà esecuzione alle delibere del Consiglio.
2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne esercita le funzioni il Vice Presidente.
Art. 23 bis. (Assemblea regionale degli studenti per il diritto allo studio universitario) [15]
1. È istituita l'Assemblea regionale degli studenti per il diritto allo studio universitario, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b bis), quale organo consultivo del Consiglio di amministrazione dell'Ente, della Regione e del Comitato regionale di coordinamento delle università del Piemonte.
2. L'Assemblea regionale degli studenti è composta da:
a) sei rappresentanti degli studenti dell'Università degli studi di Torino;
b) tre rappresentanti degli studenti del Politecnico di Torino;
c) due rappresentanti degli studenti dell'Università degli studi del Piemonte orientale;
d) un rappresentante degli studenti degli istituti equipollenti ai sensi di legge;
e) un rappresentante degli studenti fruitori del servizio abitativo nelle residenze universitarie.
3. I membri dell'Assemblea regionale degli studenti sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale sulla base delle designazioni espresse dagli studenti.
4. I membri dell'Assemblea regionale degli studenti sono sostituiti contestualmente al rinnovo delle rappresentanze studentesche negli organi di governo di ciascun ateneo o istituto equipollente, in ogni caso non possono durare in carica più di due anni e sei mesi e non possono svolgere più di due mandati.
5. All'Assemblea regionale degli studenti compete:
a) formulare pareri obbligatori non vincolanti sulle materie di cui all'articolo 20, comma 1, lettere b), d), e), f), h) ed i);
b) formulare pareri obbligatori non vincolanti sulle materie di cui all'articolo 28, comma 1, lettere d), e) ed f);
c) formulare pareri e proposte in merito a obiettivi e linee di intervento e di sviluppo relative all'attività dell'Ente e in ordine alle strategie e ai programmi generali dello stesso;
d) esercitare compiti di proposta e di consulenza in relazione alle attività istituzionali dell'Ente ed alle attività che l'Ente promuove o alle quali collabora;
e) formulare proposte circa gli obiettivi e le priorità da perseguire nella predisposizione del bilancio preventivo;
f) esprimere pareri in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni nonché all'acquisto e all'alienazione dei beni immobili;
g) formulare proposte al Comitato Regionale di coordinamento delle Università del Piemonte, il quale può interpellare l'Assemblea stessa quando lo ritiene opportuno;
h) redigere una relazione da allegarsi al bilancio preventivo ed al consuntivo dell'Ente;
i) designare il rappresentante degli studenti in seno al Consiglio di amministrazione dell'Ente di cui all'articolo 19 , comma 1, lettera c).
6. I pareri obbligatori di cui al comma 5, lettere a) e b) sono espressi entro trenta giorni dalla data della richiesta, decorsi i quali è facoltà dell'Ente o della Regione procedere indipendentemente dall'espressione del parere stesso.
7. Per gravi motivi o in casi di estrema urgenza il Consiglio di amministrazione dell'Ente o la Regione possono fissare un termine diverso, comunque non inferiore a sette giorni per l'espressione del parere da parte dell'Assemblea regionale degli studenti.
8. Qualora il Consiglio di Amministrazione non si conformi al parere espresso dall'Assemblea regionale degli studenti ai sensi del comma 5, lettera a) è tenuto a darne congrua ed adeguata motivazione.
9. L'Assemblea regionale degli studenti disciplina, con proprio regolamento, le modalità di organizzazione e funzionamento ed individua tra i propri componenti il Presidente.
10. L'Assemblea regionale degli studenti si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei componenti e le riunioni sono valide con la partecipazione della maggioranza dei componenti.
11. Alle riunioni dell'Assemblea regionale degli studenti partecipano senza diritto di voto il Presidente ed il Direttore dell'Ente.
12. I membri dell'Assemblea regionale degli studenti hanno accesso a tutti gli atti e documenti amministrativi dell'Ente, al fine di favorire la partecipazione e di assicurare imparzialità e trasparenza, nel rispetto della normativa vigente.
Art. 24. Collegio dei Revisori dei Conti.
1. Il Collegio dei Revisori è composto da cinque membri di cui tre effettivi e due supplenti eletti dal Consiglio Regionale con separate votazioni e con voto limitato a due per gli effettivi e uno per i supplenti.
2. I componenti il Collegio dei Revisori dei Conti devono essere iscritti nell'Albo dei Dottori Commercialisti o dei Ragionieri o dei Periti Commerciali.
3. Il Presidente viene eletto nell'ambito dei tre membri effettivi del Collegio.
4. I Revisori rimangono in carica per la stessa durata del Consiglio di Amministrazione e possono essere riconfermati una sola volta.
5. Il Collegio dei Revisori dei Conti:
a) esamina i bilanci ed i rendiconti dell'Ente e predispone la relazione che li accompagna e vigila sulla regolarità dell'Amministrazione;
b) controlla la gestione amministrativa e finanziaria dell'Ente;
c) trasmette annualmente al Presidente della Giunta Regionale una relazione sull'andamento della gestione amministrativa e finanziaria dell'Ente a corredo del bilancio consuntivo.
Art. 25. Indennità.
1. I compensi dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei Conti sono determinati con deliberazione della Giunta regionale nel rispetto dei limiti massimi definiti dalla vigente normativa nazionale in materia [16].
2. Il rimborso delle spese di viaggio è disciplinato dalla normativa prevista per i dipendenti regionali.
2 bis. I membri dell'Assemblea regionale degli studenti per il diritto allo studio universitario non hanno diritto a compenso ma esclusivamente al rimborso delle spese di viaggio [17].
Art. 26. Direttore dell'Ente.
1. Il Direttore dell'Ente è nominato dal Consiglio di Amministrazione sulla base di comprovati requisiti tecnico-professionali.
2. L'incarico di Direttore è affidato per un periodo massimo di cinque anni e può essere rinnovato.
3. Ove l'incarico di Direttore sia conferito a un dipendente dell'Ente o della Regione, gli spetta il trattamento giuridico ed economico del dirigente di seconda qualifica dirigenziale.
4. Ove tale incarico sia conferito a persona non dipendente dell'Ente (o della Regione) i rapporti fra il Direttore e l'Ente sono regolati da apposito contratto o convenzione.
5. Il compenso da corrispondere al Direttore, in applicazione del comma 4, è ragguagliato al costo relativo alla retribuzione di un dipendente regionale inquadrato nella qualifica dirigenziale unica con funzione di dirigente di Settore [18].
6. Il Direttore svolge le funzioni di Segretario del Consiglio di Amministrazione e ne firma i verbali.
7. Firma altresì ed è responsabile della legittimità degli atti del Consiglio di Amministrazione e del Presidente. Gli atti che comportano impegni di spesa portano la firma congiunta del Direttore e del funzionario preposto alla ragioneria che ne risponde in solido.
8. Predispone gli atti per la formulazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo.
9. Il Direttore dirige il personale e sovrintende al buon funzionamento degli uffici e dei servizi coordinandolo anche mediante periodiche riunioni dei rispettivi responsabili ed esercita tutte le altre funzioni demandategli dai regolamenti dell'Ente.
10. L'incarico al Direttore può essere revocato dal Consiglio di Amministrazione con motivato provvedimento per gravi violazioni o inadempimenti dei compiti assegnatigli.
Titolo V
INTERVENTI DELLA REGIONE
Art. 27. Programmazione regionale.
1. Il Consiglio Regionale approva, entro il mese di aprile di ogni anno, su proposta della Giunta Regionale e, previo parere del Consiglio di Amministrazione dell'Ente, il programma degli interventi per il diritto allo studio universitario.
2. Il programma regionale si conforma agli obiettivi, indirizzi ed alle priorità della programmazione nazionale dello sviluppo universitario ed attua gli indirizzi e le finalità del Piano Regionale di Sviluppo.
3. Il programma fissa:
a) la pianta organica dell'Ente ed il suo aggiornamento;
b) gli obiettivi e le priorità degli interventi da realizzare;
c) l'ammontare dei relativi finanziamenti.
4. La Giunta Regionale presenta, ogni anno, al Consiglio Regionale una relazione dalla quale risulti:
a) la verifica dei risultati conseguiti nell'attuazione del programma precedente e la proposta per i necessari aggiustamenti;
b) gli obiettivi, gli indirizzi e le priorità degli interventi da realizzare, sia a carattere strutturale che attinenti alla gestione ordinaria dell'Ente;
c) ogni elemento atto a valutare l'efficacia della presente legge.
Art. 28. Attribuzioni della Regione.
1. La Regione:
a) impartisce le direttive per l'organizzazione e la gestione degli interventi da parte dell'Ente, coordinandone l'attività con i servizi del diritto allo studio nella scuola secondaria e nelle altre istituzioni culturali;
b) promuove ed effettua ricerche e indagini tecnico-scientifiche intese ad acquisire gli elementi conoscitivi necessari per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge e per la programmazione dei relativi interventi;
c) realizza un sistema informativo e statistico di settore, utilizzando direttamente o tramite l'Ente i dati forniti dagli Atenei; assicura l'omogeneità della raccolta e del trattamento dei dati stessi; raccoglie e gestisce i dati di interesse regionale ed elabora analisi specifiche, facendone fruire l'Ente e gli Atenei;
d) fissa i criteri in conformità all'art. 4 della
e) fissa l'importo delle borse di studio secondo le modalità di cui all’articolo 6 bis, comma 1 [19];
f) individua il numero delle fasce di reddito di cui all'art. 5 e l'entità del reddito per la relativa fascia di appartenenza per l'utilizzo delle mense e delle strutture abitative universitarie uniformando tale attività con quanto previsto dall'art. 4, punto a), della
Art. 29. Controllo sull'attività.
1. Sono assoggettate all'approvazione della Giunta Regionale, che vi provvede entro quaranta giorni dal ricevimento, le seguenti deliberazioni dell'Ente:
a) quelle riguardanti lo Statuto e i regolamenti inerenti al funzionamento dei servizi;
b) quelle riguardanti le tariffe dei servizi.
2. Nei casi di comprovata e motivata urgenza il Consiglio di Amministrazione può dichiarare le deliberazioni di cui sopra immediatamente esecutive.
3. Tali deliberazioni sono immediatamente efficaci e sono inviate entro tre giorni dalla loro adozione alla Giunta Regionale che può annullarle entro dieci giorni dalla data di ricevimento.
4. Sono sottoposte all'approvazione del Consiglio Regionale le deliberazioni concernenti le modifiche della pianta organica: i bilanci di previsione e i conti consuntivi.
Art. 29 bis. (Comitato regionale di coordinamento delle Università del Piemonte) [20]
1. Il Comitato Regionale di Coordinamento delle Università del Piemonte, costituito e regolato ai sensi del
2. In particolare al Comitato compete:
a) formulare pareri obbligatori non vincolanti sulle materie di cui all'articolo 20, comma 1, lettere b), d), e), f), h) ed i);
b) formulare pareri obbligatori non vincolanti sulle materie di cui all'articolo 28, comma 1, lettere d), e) ed f);
c) formulare pareri e proposte in merito a obiettivi e linee di intervento e di sviluppo relative all'attività dell'Ente e in ordine alle strategie e ai programmi generali dello stesso;
d) esercitare compiti di proposta e di consulenza in relazione alle attività istituzionali dell'Ente ed alle attività che l'Ente promuove o alle quali collabora;
e) formulare proposte circa gli obiettivi e le priorità da perseguire nella predisposizione del bilancio preventivo;
f) esprimere pareri in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni nonché all'acquisto e all'alienazione dei beni immobili;
g) redigere una relazione da allegarsi al bilancio preventivo ed al consuntivo dell'Ente.
3. I pareri obbligatori di cui al comma 2, lettere a) e b), sono espressi entro trenta giorni dalla data della richiesta, decorsi i quali è facoltà dell'Ente o della Regione procedere indipendentemente dall'espressione del parere stesso.
4. Per gravi motivi o in casi di estrema urgenza il Consiglio di Amministrazione dell'Ente o la Regione possono fissare un termine diverso, comunque non inferiore a sette giorni per l'espressione del parere da parte del Comitato.
5. Qualora l'Ente o la Regione scelgano di non conformarsi al parere obbligatorio del Comitato o di non accogliere proposte formulate dallo stesso debbono darne adeguata e documentata motivazione.
6. Alle riunioni del Comitato partecipano senza diritto di voto il Presidente ed il Direttore dell'Ente.
7. Ai membri del Comitato è garantito l'accesso a tutti gli atti e documenti amministrativi dell'Ente, al fine di favorire la partecipazione e di assicurare imparzialità e trasparenza, nel rispetto della normativa vigente.
Art. 30. Vigilanza.
1. La Giunta Regionale esercita la vigilanza sull'Amministrazione dell'Ente, ai sensi dell'art. 72 dello Statuto.
2. Nell'esercizio dei poteri di vigilanza il Presidente della Giunta Regionale, sentita la medesima, può:
a) disporre ispezioni per accertare il regolare funzionamento dell'Ente;
b) provvedere, previa diffida agli Organi dell'Ente e sentita la Commissione consiliare competente, al compimento di atti resi obbligatori da disposizioni di legge e di regolamento, quando gli amministratori ne rifiutino o ritardino l'adeguamento;
c) sciogliere il Consiglio di Amministrazione, sulla base di conforme deliberazione della Giunta Regionale, per gravi violazioni di leggi e regolamenti, per persistenti inadempienze su atti dovuti, per dimissioni della maggioranza dei suoi componenti, per persistente inattività o per attività tali da compromettere il buon funzionamento dell'Ente.
3. Con la procedura di cui sopra il Presidente della Giunta Regionale nomina un Commissario straordinario per un periodo non superiore a sei mesi.
Titolo VI
MEZZI FINANZIARI
Art. 31. Mezzi finanziari. [21]
1. Costituiscono entrate dell'Ente:
a) contributi e trasferimenti annui della Regione a valere su proprie risorse, sia in parte corrente sia in parte capitale, il cui importo è definito dalla legge di approvazione del bilancio regionale, sulla base della proposta dell'Ente;
b) contributi da parte dei privati, enti pubblici economici ed enti locali;
c) rendite e interessi dei propri beni patrimoniali nonché delle entrate derivanti dalla tariffazione dei servizi;
d) donazioni, eredità e legati.
2. Costituiscono entrate dell'Ente anche le somme trasferite dallo Stato a valere sul Fondo Integrativo Statale (FIS) per il Diritto allo Studio Universitario (DSU)
3. Rappresentano, inoltre, entrate dell'Ente le somme, ulteriori rispetto ai contributi di cui al comma 1, lettera a), trasferite dalla Regione finanziate da istituzioni terze per attività finalizzate.
Art. 32. Tasse e contributi.
1. L'ammontare della tassa di abilitazione all'esercizio professionale, le modalità di accertamento e di pagamento sono regolate dalla
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante una riduzione, in termini di competenza e di cassa, degli stanziamenti - disponibili alla data di entrata in vigore della legge stessa - dei capitoli 11290 e 20160 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1992, e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, di apposito capitolo con la seguente denominazione: «Contributi all'Ente per il diritto allo studio universitario per l'esercizio delle funzioni in materia di diritto allo studio universitario» e con uno stanziamento di pari ammontare.
2. Le spese, per gli anni finanziari 1993 e seguenti, saranno stabilite nei relativi bilanci.
3. Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 34. Bilanci e norme contabili.
1. Ai sensi della
2. Al bilancio è allegato il programma di attività di cui al punto e) dell'art. 20.
3. L'esercizio finanziario dell'Ente coincide con l'anno solare.
4. Il bilancio di previsione, predisposto secondo le norme di contabilità regionale, è adottato dal Consiglio di Amministrazione ed è presentato a cura del Presidente della Giunta Regionale, nei termini e con le modalità di cui all'art. 46 della
5. Il rendiconto dell'Ente, deve essere predisposto con le modalità di cui all'art. 46 della
6. Il rendiconto dell'Ente, predisposto con le modalità di cui agli artt. 71 e 72 della
7. Il rendiconto viene esaminato dal Collegio dei Revisori e, corredato dalla relazione del Collegio stesso, è presentato alla Giunta Regionale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 77 della
Art. 35. Beni.
1. I beni di cui il Comune di Torino ha avuto la disponibilità in sede di delega a norma della
Titolo VII
NORME FINALI
Art. 36. Personale.
1. Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale dipendente dall'Ente per il diritto allo studio universitario è equiparato a quello del personale di ruolo della Regione.
2. Ai posti di ruolo si accede mediante pubblico concorso per esami o per titoli ed esami secondo le condizioni previste per l'accesso ai ruoli regionali. I concorsi sono indetti con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.
3. Attraverso idonee intese si realizzano momenti di mobilità tra l'Ente e la Regione.
Art. 37. Dotazioni di personale.
1. Il personale, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, in servizio presso il Comune di Torino addetto ai servizi relativi al diritto allo studio universitario, nonché il personale dell'I.S.E.F. è assegnato su domanda e previo parere favorevole del Comune di Torino, dalla Giunta Regionale all'Ente, con attribuzione dello stato giuridico e del trattamento economico previsto dalle leggi regionali in materia a copertura dell'organico per le diverse qualifiche definite per tale Ente.
Art. 38. Edilizia abitativa.
1. Per sopperire alle esigenze di edilizia abitativa universitaria, la Regione nell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 4 della
2. Per le finalità di cui al comma uno d'intesa e con il concorso delle Università possono essere realizzate residenze per studenti, anche con l'utilizzo e con le formalità stabilite dal sopracitato art. 18.
Art. 39. Scioglimento dell'Opera Universitaria dell'I.S.E.F. di Torino.
1. L'Opera Universitaria dell'I.S.E.F. di Torino è sciolta.
2. Il Consiglio di Amministrazione dell'Opera resta in carica fino alla nomina del Consiglio di Amministrazione dell'Ente.
3. L'Ente assicura la continuità dei rapporti attivi e passivi sorti in base alle disposizioni vigenti all'atto della soppressione dell'Opera Universitaria.
4. La Regione succede nella proprietà dei beni mobili ed immobili dell'Opera e li assegna in comodato all'Ente.
5. Il personale in servizio presso l'Opera è assegnato all'Ente come previsto all'art. 37.
Art. 40. Abrogazione.
1. E' abrogata la
[1] Comma così sostituito dall’art. 1 della
[2] Comma così sostituito dall’art. 2 della
[3] Articolo così sostituito dall’art. 3 della
[4] Articolo inserito dall’art. 4 della
[5] Articolo inserito dall’art. 5 della
[6] Comma aggiunto dall'art. 58 della
[7] Lettera inserita dall'art. 2 della
[8] Articolo già sostituito dall'art. 1 della
[9] Comma così sostituito dall'art. 1 della
[10] Comma così sostituito dall'art. 1 della
[11] Lettera così sostituita dall'art. 2 della
[12] Lettera così sostituita dall'art. 1 della
[13] Lettera inserita dall'art. 1 della
[14] Comma così modificato dall'art. 2 della
[15] Articolo inserito dall'art. 2 della
[16] Comma così sostituito dall'art. 2 della
[17] Comma inserito dall'art. 2 della
[18] Comma così sostituito dall'art. 3 della
[19] Lettera così modificata dall’art. 6 della
[20] Articolo inserito dall'art. 1 della
[21] Articolo così sostituito dall'art. 69 della
[22] Comma così modificato dall’art. 7 della
[23] Articolo abrogato dall'art. 70 della