§ 3.8.28 - Legge regionale 7 dicembre 2000, n. 58.
Modificazioni alla legge regionale 18 marzo 1992, n. 16 (Diritto allo Studio Universitario).


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.8 informazione e cultura
Data:07/12/2000
Numero:58


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.     
Art. 3. 
Art. 4.      1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 3.8.28 - Legge regionale 7 dicembre 2000, n. 58.

Modificazioni alla legge regionale 18 marzo 1992, n. 16 (Diritto allo Studio Universitario).

(B.U. 13 dicembre 2000, n. 50).

 

Art. 1. [1]

 

     Art. 2.

     1. Le disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 19 della l.r. 16/1992, come sostituito dall'articolo 1, si applicano solo per il Consiglio di Amministrazione eletto ai sensi della presente legge.

 

     Art. 3. [2]

 

     Art. 4.

     1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Articolo abrogato dall'art. 3 della L.R. 18 aprile 2014, n. 5. Sostituisce l'art. 19 della L.R. 18 marzo 1992, n. 16.

[2] Sostituisce il comma 5, art. 26 della L.R. 18 marzo 1992, n. 16.