§ 4.4.9 – L.R. 27 agosto 1992, n. 25.
Norme transitorie in materia di autorizzazioni alle attività estrattive; modifiche, integrazioni ed interpretazione autentica della legge regionale 18 [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.4 miniere - cave - torbiere
Data:27/08/1992
Numero:25


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 12. 
Art. 12 bis.  Ulteriori disposizioni in materia di attività estrattive.
Art. 13. 
Art. 14. 


§ 4.4.9 – L.R. 27 agosto 1992, n. 25.

Norme transitorie in materia di autorizzazioni alle attività estrattive; modifiche, integrazioni ed interpretazione autentica della legge regionale 18 agosto 1986, n. 35 ed ulteriori disposizioni in materia di attività estrattive; norme concernenti le materie prime secondarie derivanti da processi di lavorazione di materiali di cava e per l'assunzione di personale con contratto di lavoro a termine per le esigenze della Direzione regionale dell'ambiente.

(B.U. 28 agosto 1992, n. 68).

 

CAPO I

Norme transitorie in materia di autorizzazioni per l'esercizio delle attività estrattive

 

Art. 1. [1]

     1. In attesa dell'entrata in vigore del Piano regionale per le attività estrattive, le autorizzazioni di competenza della Direzione regionale dell'ambiente inerenti l'esercizio di dette attività, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, mantengono efficacia fino al 30 giugno 1994, indipendentemente dai limiti temporali di validità contenuti nei relativi provvedimenti, fermi restando i limiti quantitativi e di superficie, nonché le eventuali prescrizioni, contenute negli atti medesimi.

     2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle autorizzazioni scadute alla data di entrata in vigore della presente legge, ma per le quali sia stata presentata, entro il termine di rispettiva scadenza, senza essere stata evasa, formale istanza di proroga.

     3. La continuazione dell'attività estrattiva dopo il termine previsto dal comma 1 è comunque soggetta a nuova autorizzazione.

     4. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle autorizzazioni rilasciate, anteriormente all'entrata in vigore della legge regionale 18 agosto 1986, n. 35, dai competenti Ispettorati ripartimentali delle foreste ai sensi dell'articolo 7 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267.

     5. E' fatta comunque salva, in relazione alle autorizzazioni di cui al presente articolo, l'assunzione di provvedimenti di diffida, sospensione o revoca, nonché l'applicazione del sistema sanzionatorio di cui al Titolo IV della legge regionale 18 agosto 1986, n. 35, fermo restando quanto previsto dall'articolo 5 della presente legge.

     6. E' fatta salva, altresì, l'applicazione della disciplina di cui all'articolo 31 della legge regionale 14 luglio 1992, n. 19.

 

     Art. 2. [2]

     1. Tutti i soggetti di cui all'articolo 1 sono obbligati, salvo quanto previsto all'articolo 4, a presentare alla Direzione regionale dell'ambiente, entro e non oltre 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, pena la decadenza dell'autorizzazione, la situazione di fatto relativa all'attività di escavazione riferita alla data di entrata in vigore della legge stessa.

     2. La situazione di fatto di cui al comma 1 deve essere dimostrata a mezzo apposita relazione corredata da planimetria e relative sezioni, evidenziati i limiti territoriali dell'autorizzazione e quelli dell'avvenuta escavazione.

 

     Art. 3. [3]

     1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino all'adozione delle singole sezioni dal P.R.A.E. ai sensi dell'articolo 6 bis della legge regionale 18 agosto 1986, n. 35, come inserito dall'articolo 8 della presente legge, le corrispondenti attività estrattive sono soggette ai limiti ed alle modalità autorizzative di cui all'articolo 9 della legge regionale 18 agosto 1986, n. 35.

     2. Le autorizzazioni relative agli interventi di ampliamento previste dall'articolo 9, primo comma, lettera a), della legge regionale 18 agosto 1986, n. 35, possono venire concesse, nei limiti previsti dalla citata disposizione, e comunque con efficacia limitata al massimo al 30 giugno 1994.

     3. A partire dalla data di adozione di una o più sezioni del P.R.A.E. e sino ad avvenuto adeguamento da parte dei Comuni, ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 18 agosto 1986, n. 35, le autorizzazioni potranno essere rilasciate solamente se in conformità con le previsioni delle sezioni adottate o approvate.

 

     Art. 4. [4]

     1. Le attività estrattive per le quali i provvedimenti autorizzativi di cui all'articolo 1 prevedano una validità temporale superiore alla scadenza prevista dallo stesso articolo 1 devono formare oggetto di nuova autorizzazione da rilasciarsi per analogo periodo secondo la procedura di cui ai commi 2 e 3.

     2. L'autorizzazione di cui al comma 1 viene concessa con decreto dell'Assessore regionale all'ambiente, su istanza da presentarsi alla Direzione regionale dell'ambiente entro e non oltre il 30 giugno 1993, corredata dalla situazione di fatto di cui all'articolo 2, riferita alla data del 31 dicembre 1992.

     3. Il rilascio della precitata autorizzazione, non comportando modifiche rispetto all'ambito territoriale interessato, nè alle modalità di escavazione, assume carattere confermativo e, in deroga ad ogni diversa disposizione di legge, è vincolato al solo accertamento dell'insussistenza di violazioni alle prescrizioni stabilite dall'autorizzazione originaria che comportino un'eccedenza del materiale escavato rispetto a quello autorizzato superiore al quindici per cento [5].

     4. A partire dalla data di adozione della corrispondente sezione del Piano regionale delle attività estrattive e sino ad avvenuto adeguamento da parte dei Comuni, ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 18 agosto 1986, n. 35, le autorizzazioni di cui al presente articolo potranno essere rilasciate solo se in conformità con le previsioni del P.R.A.E. adottato o approvato.

 

     Art. 5. [6]

     1. Per le violazioni previste dagli articoli 19 e 20 della legge regionale 18 agosto 1986, n. 35, commesse entro il 30 giugno 1992 e spontaneamente dichiarate alla Direzione regionale dell'ambiente entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le sanzioni pecuniarie amministrative di cui ai medesimi articoli, come modificati dalla presente legge, si applicano tenendo a base un valore venale del materiale escavato pari alla media dei valori minimi e massimi applicati nelle sanzioni comminate a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima legge regionale n. 35 del 1986 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

     2. La procedura sanzionatoria di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni già accertate dall'Amministrazione regionale alla data di entrata in vigore della presente legge ma per le quali, alla medesima data, non sia stata ancora emessa l'ordinanza ingiunzione di cui all'articolo 12 della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1.

     3. Resta in ogni caso salva l'applicazione dell'articolo 21 della legge regionale 18 agosto 1986, n. 35.

 

CAPO II

Modifiche, integrazioni, interpretazione autentica della legge regionale 18 agosto 1986, n. 35 ed ulteriori disposizioni in materia di attività estrattive

 

     Art. 6. [7]

     1. L'articolo 3 della legge regionale 18 agosto 1986, n. 35, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 7. [8]

     1. Il primo comma dell'articolo 5 della legge regionale 18 agosto 1986, n. 35, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 8.

     1. Dopo l'articolo 6 della legge regionale 18 agosto 1986, n. 35, è inserito il seguente articolo:

     (Omissis).

 

     Art. 9. [9]

     1. Ad interpretazione autentica dell'articolo 9, primo comma, della legge regionale 18 agosto 1986, n. 35, per «non contrastanti» si intendono gli interventi non espressamente vietati dalle norme di attuazione dello strumento urbanistico comunale.

 

     Art. 10. [10]

     1. L'articolo 19, primo comma, della legge regionale 18 agosto 1986, n. 35, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 11. [11]

     1. L'articolo 20 della legge regionale 18 agosto 1986, n. 35, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 12. [12]

     1. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge le nuove autorizzazioni, salvo quanto previsto all'articolo 4, sono soggette, oltre al rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa, ai seguenti vincoli:

     a) qualora l'attività abbia una durata superiore ad anni cinque, il relativo progetto deve prevedere lo sfruttamento per lotti;

     b) l'esame tecnico del progetto è demandato alla Sezione terza del Comitato tecnico regionale;

     c) l'autorizzazione deve prevedere espressamente:

     1) che il materiale escavato, limitatamente alle sabbie ed alle ghiaie, debba venir utilizzato o lavorato a mezzo di impianti fissi prevalentemente nel territorio regionale;

     2) che il rilascio di eventuali proroghe sia ammesso esclusivamente qualora la relativa istanza sia presentata almeno sei mesi prima della scadenza dell'autorizzazione.

 

     Art. 12 bis. Ulteriori disposizioni in materia di attività estrattive. [13]

     1. I movimenti di terra relativi alla costruzione di opere pubbliche e private non sono soggetti alla normativa in materia di attività estrattive.

     2. [Analoga esclusione vale per gli altri movimenti di terra ed in particolare i miglioramenti fondiari che avvengono senza utilizzazione dei materiali a scopo industriale ed edilizio o per opere stradali o idrauliche] [14].

     3. [Qualora le attività di cui al precedente comma avvengano con utilizzazione dei materiali per gli scopi ivi individuati, anche se secondari, acquistano il carattere di attività di cava e vengono assoggettate alla relativa normativa] [15].

     4. [Sono escluse dalla regolamentazione di cui ai precedenti commi 2 e 3 le pratiche che prevedono l'asportazione di materiale litoide grossolano disseminato sulle parti del territorio destinate ad usi agricoli e forestali, nonché le pratiche che prevedono, sulle parti di territorio medesime, movimenti di terra che comportano una modifica dello strato superficiale non superiore ai limiti individuati dalle leggi regionali di settore disciplinanti la specifica attività agricola o forestale] [16].

 

CAPO III

Norme concernenti le materie prime secondarie

derivanti da processi diescavazione di materiali di cava

 

     Art. 13. [17]

     1. In attuazione a quanto previsto dall'articolo 2, comma 6, del D.L. 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, con legge 9 novembre 1988, n. 475, i residui derivanti da processi di lavorazione di materiali di cava, rientranti tra i materiali inerti di natura lapidea, indicati nell'allegato 1 del decreto interministeriale 26 gennaio 1990, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie generale, n. 30 del 6 febbraio 1990, recante l'individuazione delle materie prime secondarie, sono esclusi dall'ambito di applicazione della normativa sullo smaltimento dei rifiuti se la loro destinazione finale è conforme a quanto previsto dal citato allegato 1.

     2. I soggetti che intendono svolgere le attività di stoccaggio, trasporto e trattamento o riutilizzo dei residui di cui al comma 1, devono inviare alla Provincia territorialmente competente, prima della data di inizio dell'attività, una relazione esplicativa sull'attività da svolgere, con i dati sulla quantità e tipologia dei residui movimentati.

     3. La dichiarazione di cui al comma 2 deve essere rinnovata in caso di modifica delle informazioni in essa contenute.

     4. In analogia con l'esclusione operata dall'articolo 3, comma 5, del D.L. n. 397 del 1988, convertito, con modificazioni, con legge n. 475 del 1988, i soggetti di cui al comma 2 sono esonerati dalla tenuta del registro di carico e scarico, nonché dalla compilazione della bolla di accompagnamento per il trasporto.

     5. I soggetti di cui al comma 2 sono tenuti a comunicare annualmente entro il 28 febbraio di ogni anno, alla Regione e alle Provincie territorialmente competenti, i dati relativi ai residui movimentati. La comunicazione deve avvenire utilizzando le schede vigenti per lo smaltimento di rifiuti e deve essere firmata dal legale rappresentante dell'azienda.

 

CAPO IV

Norme per l'assunzione di personale

con contratto di lavoro a termine per le esigenze della Direzione regionale dell'ambiente

 

     Art. 14.

     1. Per le finalità di cui alla presente legge, nonché per l'esercizio da parte della Direzione regionale dell'ambiente delle altre competenze trasferite o delegate dalla normativa nazionale di settore, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare, secondo la disciplina di cui alle leggi regionali 18 maggio 1988, n. 31 e 28 agosto 1989, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto applicabile, assunzioni di personale con contratto di lavoro a termine per un numero non superiore a dieci unità di cui una nella qualifica funzionale di consigliere, otto in quella di segretario ed una in quelle di coadiutore amministrativo [18].

     2. Per le esigenze di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare recuperi dalle graduatorie di merito delle prove relative agli avvisi di assunzione a contratto per 15 posti di segretario, con profilo professionale segretario amministrativo, di cui all'articolo 4 della legge regionale n. 20 del 1989 per un massimo di cinque unità e delle prove relative agli avvisi di assunzione a contratto per 15 posti di segretario, con profilo professionale geometra-disegnatore, di cui al medesimo articolo 4 della legge regionale n. 20 del 1989, per un massimo di tre unità, nonché dalle graduatorie relative alle selezioni per l'assunzione di personale ai sensi della legge regionale 1º giugno 1987, n. 16, rispettivamente nella qualifica di consigliere per un massimo di una unità ed in quella di coadiutore amministrativo per un massimo di una unità [19].

     3. Per la durata del contratto di lavoro trova applicazione il disposto di cui all'articolo 1 della legge regionale n. 20 del 1989 e dell'articolo 50 della legge regionale 2 febbraio 1991, n. 8.


[1] Articolo abrogato dall'art. 39 della L.R. 15 luglio 2016, n. 12.

[2] Articolo abrogato dall'art. 39 della L.R. 15 luglio 2016, n. 12.

[3] Articolo abrogato dall'art. 39 della L.R. 15 luglio 2016, n. 12.

[4] Articolo abrogato dall'art. 39 della L.R. 15 luglio 2016, n. 12.

[5] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 28 giugno 1994, n. 10.

[6] Articolo abrogato dall'art. 39 della L.R. 15 luglio 2016, n. 12. Vedi art. 13 della L.R. 20 maggio 1997, n. 21, per l'interpretazione autentica del presente articolo.

[7] Articolo abrogato dall'art. 39 della L.R. 15 luglio 2016, n. 12.

[8] Articolo abrogato dall'art. 39 della L.R. 15 luglio 2016, n. 12.

[9] Articolo abrogato dall'art. 39 della L.R. 15 luglio 2016, n. 12.

[10] Articolo abrogato dall'art. 39 della L.R. 15 luglio 2016, n. 12.

[11] Articolo abrogato dall'art. 39 della L.R. 15 luglio 2016, n. 12.

[12] Articolo abrogato dall'art. 39 della L.R. 15 luglio 2016, n. 12.

[13] Articolo aggiunto dall'art. 13 della L.R. 18 dicembre 1992, n. 38 e abrogato dall'art. 39 della L.R. 15 luglio 2016, n. 12.

[14] Comma abrogato dall'art. 20 della L.R. 19 maggio 2011, n. 6.

[15] Comma abrogato dall'art. 20 della L.R. 19 maggio 2011, n. 6.

[16] Comma già modificato dall’art. 15 della L.R. 18 agosto 2005, n. 25, ulteriormente modificato dall'art. 61 della L.R. 11 novembre 2009, n. 19 e abrogato dall'art. 20 della L.R. 19 maggio 2011, n. 6.

[17] Articolo abrogato dall'art. 39 della L.R. 15 luglio 2016, n. 12.

[18] Comma così modificato dall'art. 12 della L.R. 18 dicembre 1992, n. 38.

[19] Comma così modificato dall'art. 12 della L.R. 18 dicembre 1992, n. 38.