Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 4. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 4.4 miniere - cave - torbiere |
Data: | 27/08/1992 |
Numero: | 25 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 4. |
Art. 5. |
Art. 6. |
Art. 7. |
Art. 8. |
Art. 9. |
Art. 10. |
Art. 11. |
Art. 12. |
Art. 12 bis. Ulteriori disposizioni in materia di attività estrattive. |
Art. 13. |
Art. 14. |
§ 4.4.9 – L.R. 27 agosto 1992, n. 25.
Norme transitorie in materia di autorizzazioni alle attività estrattive; modifiche, integrazioni ed interpretazione autentica della legge regionale 18 agosto 1986, n. 35 ed ulteriori disposizioni in materia di attività estrattive; norme concernenti le materie prime secondarie derivanti da processi di lavorazione di materiali di cava e per l'assunzione di personale con contratto di lavoro a termine per le esigenze della Direzione regionale dell'ambiente.
(B.U. 28 agosto 1992, n. 68).
CAPO I
Norme transitorie in materia di autorizzazioni per l'esercizio delle attività estrattive
1. In attesa dell'entrata in vigore del Piano regionale per le attività estrattive, le autorizzazioni di competenza della Direzione regionale dell'ambiente inerenti l'esercizio di dette attività, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, mantengono efficacia fino al 30 giugno 1994, indipendentemente dai limiti temporali di validità contenuti nei relativi provvedimenti, fermi restando i limiti quantitativi e di superficie, nonché le eventuali prescrizioni, contenute negli atti medesimi.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle autorizzazioni scadute alla data di entrata in vigore della presente legge, ma per le quali sia stata presentata, entro il termine di rispettiva scadenza, senza essere stata evasa, formale istanza di proroga.
3. La continuazione dell'attività estrattiva dopo il termine previsto dal comma 1 è comunque soggetta a nuova autorizzazione.
4. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle autorizzazioni rilasciate, anteriormente all'entrata in vigore della
5. E' fatta comunque salva, in relazione alle autorizzazioni di cui al presente articolo, l'assunzione di provvedimenti di diffida, sospensione o revoca, nonché l'applicazione del sistema sanzionatorio di cui al Titolo IV della
6. E' fatta salva, altresì, l'applicazione della disciplina di cui all'articolo 31 della
1. Tutti i soggetti di cui all'articolo 1 sono obbligati, salvo quanto previsto all'articolo 4, a presentare alla Direzione regionale dell'ambiente, entro e non oltre 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, pena la decadenza dell'autorizzazione, la situazione di fatto relativa all'attività di escavazione riferita alla data di entrata in vigore della legge stessa.
2. La situazione di fatto di cui al comma 1 deve essere dimostrata a mezzo apposita relazione corredata da planimetria e relative sezioni, evidenziati i limiti territoriali dell'autorizzazione e quelli dell'avvenuta escavazione.
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino all'adozione delle singole sezioni dal P.R.A.E. ai sensi dell'articolo 6 bis della
2. Le autorizzazioni relative agli interventi di ampliamento previste dall'articolo 9, primo comma, lettera a), della legge regionale 18 agosto 1986, n. 35, possono venire concesse, nei limiti previsti dalla citata disposizione, e comunque con efficacia limitata al massimo al 30 giugno 1994.
3. A partire dalla data di adozione di una o più sezioni del P.R.A.E. e sino ad avvenuto adeguamento da parte dei Comuni, ai sensi dell'articolo 7 della
1. Le attività estrattive per le quali i provvedimenti autorizzativi di cui all'articolo 1 prevedano una validità temporale superiore alla scadenza prevista dallo stesso articolo 1 devono formare oggetto di nuova autorizzazione da rilasciarsi per analogo periodo secondo la procedura di cui ai commi 2 e 3.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 viene concessa con decreto dell'Assessore regionale all'ambiente, su istanza da presentarsi alla Direzione regionale dell'ambiente entro e non oltre il 30 giugno 1993, corredata dalla situazione di fatto di cui all'articolo 2, riferita alla data del 31 dicembre 1992.
3. Il rilascio della precitata autorizzazione, non comportando modifiche rispetto all'ambito territoriale interessato, nè alle modalità di escavazione, assume carattere confermativo e, in deroga ad ogni diversa disposizione di legge, è vincolato al solo accertamento dell'insussistenza di violazioni alle prescrizioni stabilite dall'autorizzazione originaria che comportino un'eccedenza del materiale escavato rispetto a quello autorizzato superiore al quindici per cento [5].
4. A partire dalla data di adozione della corrispondente sezione del Piano regionale delle attività estrattive e sino ad avvenuto adeguamento da parte dei Comuni, ai sensi dell'articolo 7 della
1. Per le violazioni previste dagli articoli 19 e 20 della legge regionale 18 agosto 1986, n. 35, commesse entro il 30 giugno 1992 e spontaneamente dichiarate alla Direzione regionale dell'ambiente entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le sanzioni pecuniarie amministrative di cui ai medesimi articoli, come modificati dalla presente legge, si applicano tenendo a base un valore venale del materiale escavato pari alla media dei valori minimi e massimi applicati nelle sanzioni comminate a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima
2. La procedura sanzionatoria di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni già accertate dall'Amministrazione regionale alla data di entrata in vigore della presente legge ma per le quali, alla medesima data, non sia stata ancora emessa l'ordinanza ingiunzione di cui all'articolo 12 della
3. Resta in ogni caso salva l'applicazione dell'articolo 21 della
CAPO II
Modifiche, integrazioni, interpretazione autentica della
1. L'articolo 3 della
(Omissis).
1. Il primo comma dell'articolo 5 della
(Omissis).
1. Dopo l'articolo 6 della
(Omissis).
1. Ad interpretazione autentica dell'articolo 9, primo comma, della
1. L'articolo 19, primo comma, della
(Omissis).
1. L'articolo 20 della
(Omissis).
1. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge le nuove autorizzazioni, salvo quanto previsto all'articolo 4, sono soggette, oltre al rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa, ai seguenti vincoli:
a) qualora l'attività abbia una durata superiore ad anni cinque, il relativo progetto deve prevedere lo sfruttamento per lotti;
b) l'esame tecnico del progetto è demandato alla Sezione terza del Comitato tecnico regionale;
c) l'autorizzazione deve prevedere espressamente:
1) che il materiale escavato, limitatamente alle sabbie ed alle ghiaie, debba venir utilizzato o lavorato a mezzo di impianti fissi prevalentemente nel territorio regionale;
2) che il rilascio di eventuali proroghe sia ammesso esclusivamente qualora la relativa istanza sia presentata almeno sei mesi prima della scadenza dell'autorizzazione.
Art. 12 bis. Ulteriori disposizioni in materia di attività estrattive. [13]
1. I movimenti di terra relativi alla costruzione di opere pubbliche e private non sono soggetti alla normativa in materia di attività estrattive.
2. [Analoga esclusione vale per gli altri movimenti di terra ed in particolare i miglioramenti fondiari che avvengono senza utilizzazione dei materiali a scopo industriale ed edilizio o per opere stradali o idrauliche] [14].
3. [Qualora le attività di cui al precedente comma avvengano con utilizzazione dei materiali per gli scopi ivi individuati, anche se secondari, acquistano il carattere di attività di cava e vengono assoggettate alla relativa normativa] [15].
4. [Sono escluse dalla regolamentazione di cui ai precedenti commi 2 e 3 le pratiche che prevedono l'asportazione di materiale litoide grossolano disseminato sulle parti del territorio destinate ad usi agricoli e forestali, nonché le pratiche che prevedono, sulle parti di territorio medesime, movimenti di terra che comportano una modifica dello strato superficiale non superiore ai limiti individuati dalle leggi regionali di settore disciplinanti la specifica attività agricola o forestale] [16].
CAPO III
Norme concernenti le materie prime secondarie
derivanti da processi diescavazione di materiali di cava
1. In attuazione a quanto previsto dall'articolo 2, comma 6, del
2. I soggetti che intendono svolgere le attività di stoccaggio, trasporto e trattamento o riutilizzo dei residui di cui al comma 1, devono inviare alla Provincia territorialmente competente, prima della data di inizio dell'attività, una relazione esplicativa sull'attività da svolgere, con i dati sulla quantità e tipologia dei residui movimentati.
3. La dichiarazione di cui al comma 2 deve essere rinnovata in caso di modifica delle informazioni in essa contenute.
4. In analogia con l'esclusione operata dall'articolo 3, comma 5, del
5. I soggetti di cui al comma 2 sono tenuti a comunicare annualmente entro il 28 febbraio di ogni anno, alla Regione e alle Provincie territorialmente competenti, i dati relativi ai residui movimentati. La comunicazione deve avvenire utilizzando le schede vigenti per lo smaltimento di rifiuti e deve essere firmata dal legale rappresentante dell'azienda.
CAPO IV
Norme per l'assunzione di personale
con contratto di lavoro a termine per le esigenze della Direzione regionale dell'ambiente
1. Per le finalità di cui alla presente legge, nonché per l'esercizio da parte della Direzione regionale dell'ambiente delle altre competenze trasferite o delegate dalla normativa nazionale di settore, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare, secondo la disciplina di cui alle leggi regionali 18 maggio 1988, n. 31 e 28 agosto 1989, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto applicabile, assunzioni di personale con contratto di lavoro a termine per un numero non superiore a dieci unità di cui una nella qualifica funzionale di consigliere, otto in quella di segretario ed una in quelle di coadiutore amministrativo [18].
2. Per le esigenze di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare recuperi dalle graduatorie di merito delle prove relative agli avvisi di assunzione a contratto per 15 posti di segretario, con profilo professionale segretario amministrativo, di cui all'articolo 4 della
3. Per la durata del contratto di lavoro trova applicazione il disposto di cui all'articolo 1 della
[1] Articolo abrogato dall'art. 39 della
[2] Articolo abrogato dall'art. 39 della
[3] Articolo abrogato dall'art. 39 della
[4] Articolo abrogato dall'art. 39 della
[5] Comma così sostituito dall'art. 2 della
[6] Articolo abrogato dall'art. 39 della
[7] Articolo abrogato dall'art. 39 della
[8] Articolo abrogato dall'art. 39 della
[9] Articolo abrogato dall'art. 39 della
[10] Articolo abrogato dall'art. 39 della
[11] Articolo abrogato dall'art. 39 della
[12] Articolo abrogato dall'art. 39 della
[13] Articolo aggiunto dall'art. 13 della
[14] Comma abrogato dall'art. 20 della
[15] Comma abrogato dall'art. 20 della
[16] Comma già modificato dall’art. 15 della
[17] Articolo abrogato dall'art. 39 della
[18] Comma così modificato dall'art. 12 della
[19] Comma così modificato dall'art. 12 della