§ 3.14.47 - Legge Regionale 10 gennaio 1996, n. 5.
Esercizio del controllo sugli atti e vigilanza sugli organi delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.14 commercio
Data:10/01/1996
Numero:5


Sommario
Art. 1.  (Atti soggetti a controllo).
Art. 2.  (Termini per l'esercizio del controllo).
Art. 3.  (Esercizio del controllo).
Art. 4.  (Comunicazioni).
Art. 5.  (Vigilanza sull'attività).
Art. 6.  (Controllo sostitutivo).
Art. 7.  (Controllo sugli organi).
Art. 8.  (Abrogazione di norme).


§ 3.14.47 - Legge Regionale 10 gennaio 1996, n. 5. [1]

Esercizio del controllo sugli atti e vigilanza sugli organi delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

(B.U. 10 gennaio 1996, n. 2).

 

Art. 1. (Atti soggetti a controllo).

     1. Sono soggette al controllo di legittimità [2] le deliberazioni delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura concernenti:

     a) il bilancio preventivo, con allegato il programma annuale di attività;

     b) il conto consuntivo;

     c) le variazione al bilancio preventivo;

     d) gli atti di carattere generale relativi all'ordinamento;

     e) la determinazione della pianta organica;

     f) la partecipazione, con maggioranza di capitale, in società e la costituzione di aziende speciali.

     2. Le deliberazioni di cui al comma 1 possono altresì essere rinviate per il riesame con le modalità di cui all'articolo 3, comma 2.

     3. Le deliberazioni di cui al comma 1 sono trasmesse al Presidente della Giunta regionale in copia integrale. Le deliberazioni di cui al comma 1, lettere a), b) e c) sono contestualmente trasmesse alla Ragioneria generale della Regione per il parere di competenza.

     4. Del ricevimento degli atti è dato avviso all'Ente camerale.

     5. Le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura sono comunque tenute a trasmettere alla Giunta regionale l'elenco di tutte le deliberazioni adottate, con l'indicazione della data di adozione e l'esposizione sommaria dei contenuti.

 

     Art. 2. (Termini per l'esercizio del controllo).

     1. Le deliberazioni di cui all'art. 1, comma 1, diventano esecutive dopo l'approvazione da parte del Presidente della Giunta regionale, con provvedimento da adottarsi nel termine di sessanta giorni per gli atti di cui alle lettere a) e b), ridotto a quaranta giorni per gli atti di cui alle lettere c), d), e) ed f) dalla data di ricevimento, decorso il quale le deliberazioni divengono comunque esecutive, salvo rilievo istruttorio [3].

     2. L'ordinanza istruttoria va comunicata entro la scadenza del termine di cui al comma 1 all'Ente camerale.

     3. Dalla data di ricevimento della risposta da parte dell'Ente decorre per l'esercizio del controllo un nuovo termine di venti giorni.

 

     Art. 3. (Esercizio del controllo).

     1. Nell'esercizio del controllo di legittimità il Presidente della Giunta regionale annulla, con decreto motivato, previa deliberazione della Giunta regionale, gli atti illegittimi.

     2. Il rinvio dell'atto a nuovo esame ai sensi dell'articolo 1, comma 2, è disposto dal Presidente della Giunta regionale con ordinanza motivata.

     3. Le deliberazioni riesaminate sono soggette al solo controllo di legittimità per le parti riformate.

     4. Del provvedimento di annullamento o di rinvio a nuovo esame va data comunicazione all'Ente camerale, a pena di decadenza entro il termine di cui all'articolo 2.

     5. La trasmissione del provvedimento deve seguire entro dieci giorni dalla scadenza di detto termine.

 

     Art. 4. (Comunicazioni).

     1. Le comunicazioni previste dagli articoli 2 e 3 possono avvenire anche a mezzo del servizio telegrafico, nonché mediante la trasmissione a distanza con mezzi tecnici idonei che garantiscano la conoscenza dell'atto purché, in tale ultima evenienza, l'addetto alla trasmissione provveda all'annotazione sull'originale del documento della data e dell'ora di quest'ultima nonché delle generalità della persona che ha provveduto, nell'interesse dell'Ente destinatario, alla ricezione della copia del medesimo.

 

     Art. 5. (Vigilanza sull'attività).

     1. Il Presidente della Giunta regionale può sempre richiedere alle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura atti e notizie o disporre accertamenti ed ispezioni al fine di assicurare l'ordinato funzionamento dell'Ente.

     2. Il Collegio dei revisori dei conti trasmette ogni sei mesi alla Presidenza della Giunta regionale una relazione sulla gestione amministrativa e finanziaria dell'Ente. In tale relazione formula eventuali rilievi e proposte diretti a conseguire un miglioramento dell'efficienza e dell'economicità dell'azione amministrativa dell'Ente.

 

     Art. 6. (Controllo sostitutivo).

     1. Qualora dall'Ente sia omesso o ritardato un atto obbligatorio, il Presidente della Giunta regionale, previa diffida all'organo responsabile, dispone l'invio di un commissario per il compimento dell'atto.

 

     Art. 7. (Controllo sugli organi).

     1. Sino alla nomina dei nuovi organi statutari previsti dall'articolo 9 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, l'Amministrazione dell'Ente può essere sciolta od uno o più dei suoi componenti possono essere revocati, per gravi irregolarità amministrative o per gravi violazioni di legge o di regolamento, con decreto motivato del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, adottata su proposta del Presidente della Giunta, sentite le deduzioni degli amministratori.

     2. In caso di scioglimento dell'Amministrazione dell'Ente questo è retto da un Commissario nominato dalla Giunta regionale, su proposta del Presidente della Giunta medesima.

     3. La ricostituzione degli organi ordinari deve aver luogo entro il termine di sei mesi dalla data di scioglimento.

 

     Art. 8. (Abrogazione di norme).

     1. E' abrogata la legge regionale 31 luglio 1970, n. 29.

 

 


[1] Legge abrogata dall’art. 45 della L.R. 4 giugno 2004, n. 18.

[2] Come da errata corrige pubblicata nel B.U. 24 gennaio 1996, n. 4.

[3] Comma così modificato dall'art. 32 della L.R. 25 marzo 1996, n. 16.