§ 1.3.5 - Legge Regionale 23 aprile 1981, n. 20.
Istituzione dell'Ufficio del difensore civico.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.3 rapporti con organi statali e ufficio del difensore civico
Data:23/04/1981
Numero:20


Sommario
Art. 1.  Istituzione.
Art. 2.  Designazione e nomina.
Art. 3.  Requisiti.
Art. 4.  Incompatibilità.
Art. 5.  Durata in carica, decadenza e revoca.
Art. 6.  Indennità di presenza e di trasferta.
Art. 7.  (Struttura, dotazione organica, assegnazione del personale e decentramento dell’Ufficio).
Art. 8.  Funzioni.
Art. 9.  Poteri.
Art. 10.  Modalità d'intervento.
Art. 11.  Rapporto con gli organi statutari della Regione.
Art. 12.  Diritti dei consiglieri regionali.
Art. 13.  Norma finanziaria.


§ 1.3.5 - Legge Regionale 23 aprile 1981, n. 20. [1]

Istituzione dell'Ufficio del difensore civico.

(B.U. 24 aprile 1981, n. 46).

 

TITOLO I

ISTITUZIONE DELL'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO

 

Art. 1. Istituzione.

     E' istituito nella Regione Friuli-Venezia Giulia l'Ufficio del difensore civico.

     L'Ufficio del difensore civico ha sede presso la Presidenza del Consiglio regionale.

 

     Art. 2. Designazione e nomina.

     Il difensore civico è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale a seguito di designazione del Consiglio regionale.

     La designazione è valida se il candidato ottiene il voto dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione.

     Nel caso in cui nessuno dei candidati ottenga la maggioranza di cui al precedente comma nelle prime tre votazioni, la designazione è effettuata dal Consiglio nella seduta successiva ed è valida se il candidato abbia ottenuto almeno la maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri assegnati alla Regione.

     Le votazioni avvengono a scrutinio segreto.

 

     Art. 3. Requisiti.

     Il difensore civico deve essere elettore in un Comune della Regione, non deve versare in nessuna delle condizioni di incompatibilità indicate al successivo articolo 4 e deve essere scelto fra persone in possesso di peculiare competenza giuridico-amministrativa e che diano garanzia di indipendenza, obiettività e serenità di giudizio.

 

     Art. 4. Incompatibilità.

     Non può essere designato all'Ufficio del difensore civico chi sia:

     a) parlamentare, consigliere regionale, provinciale, comunale o circoscrizionale;

     b) componente del Comitato centrale ovvero di un Comitato provinciale di controllo;

     c) amministratore di ente pubblico, azienda pubblica o società a partecipazione pubblica ovvero dirigente di ente o impresa vincolata con la Regione da contratti di opere o di somministrazioni ovvero che riceva a qualsiasi titolo sovvenzioni della Regione.

 

     Art. 5. Durata in carica, decadenza e revoca.

     Il difensore civico dura in carica cinque anni e può essere rieletto una sola volta con le stesse modalità previste per la nomina.

     Quando si verifichi una delle cause d'incompatibilità previste dal precedente articolo 4, il Consiglio dichiara la decadenza del difensore civico, secondo le norme che regolano la decadenza dei consiglieri regionali.

     Può essere revocato dal Consiglio regionale per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni, con la stessa qualificata maggioranza prevista per la designazione dal precedente articolo 2, secondo comma.

     La convocazione del Consiglio regionale è effettuata senza indugio in ogni caso di vacanza dell'Ufficio del difensore civico.

     Il mandato del difensore civico viene comunque meno con la cessazione del Consiglio regionale che lo ha eletto. Tuttavia egli rimane in carica sino all'insediamento del suo successore.

 

     Art. 6. Indennità di presenza e di trasferta. [2]

     1. Al Difensore civico spettano l'indennità di presenza in misura pari all'ottanta per cento di quella stabilita per i consiglieri regionali e l'indennità di trasferta qualora non fruisca di autovettura di servizio.

 

     Art. 7. (Struttura, dotazione organica, assegnazione del personale e decentramento dell’Ufficio). [3]

     1. Il difensore civico, per l’esercizio delle sue funzioni, si avvale di una struttura posta alla dipendenza funzionale del difensore civico stesso, costituita con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, che ne determina anche la relativa dotazione organica.

     2. Il conferimento dell’incarico di responsabile della struttura individuata ai sensi del comma 1, viene deliberato dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

     3. L’assegnazione del personale ha luogo da parte della Giunta regionale, su richiesta del Presidente del Consiglio regionale, nell’ambito del ruolo unico del personale regionale. Qualora si tratti di personale regionale dipendente dalla Segreteria generale del Consiglio regionale, il provvedimento di assegnazione è adottato dall’Ufficio di Presidenza, compatibilmente con le esigenze di servizio degli uffici consiliari.

     4. Nell’organizzazione dell’Ufficio si deve tener conto delle esigenze della minoranza slovena di potersi esprimere nella propria lingua.

     5. Il difensore civico si avvale di mezzi e strutture adeguati messi a disposizione dal Consiglio regionale. Qualora il difensore civico ravvisi l’esigenza del funzionamento dell’Ufficio in forma decentrata, lo stesso può avvalersi delle strutture e dei mezzi messi a disposizione dall’Amministrazione regionale.

     6. Al difensore civico non può essere attribuita la disponibilità esclusiva di un autista e di un’auto di servizio.

 

TITOLO II

FUNZIONI E POTERI DELL'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO

 

     Art. 8. Funzioni.

     A richiesta di singoli cittadini, ovvero di chiunque abbia interesse in un procedimento amministrativo in corso, il difensore civico interviene presso:

     - l'Amministrazione regionale;

     - gli enti e le aziende dipendenti;

     - gli enti delegatari di funzioni regionali; per assicurare il tempestivo e regolare svolgimento delle pratiche relative, segnalando agli organi statutari della Regione eventuali ritardi, irregolarità o disfunzioni.

     Altresì, a richiesta dei singoli, degli enti e delle formazioni sociali che vi hanno interesse il difensore civico segue presso gli enti indicati al precedente comma, l'adozione degli atti e lo svolgimento dei procedimenti posti in essere, in modo che ne siano assicurate la tempestività e la regolarità.

     Di sua iniziativa, il difensore civico può, poi, intervenire presso gli enti più sopra considerati per assicurare tempestività e regolarità di svolgimento ai procedimenti amministrativi che presentino un diffuso interesse per la collettività.

     L'azione del difensore civico può essere estesa d'ufficio a procedimenti ed atti di natura e contenuto identici a quelli per cui sia stato richiesto l'intervento al fine di rimuovere analoghe disfunzioni ad essi comuni.

     Il difensore civico, qualora nello svolgimento della sua attività venga a conoscenza o rilevi disfunzioni di altri uffici della Pubblica amministrazione incidenti sull'attività amministrativa regionale o che investono interessi della collettività, può informare gli organi statutari della Regione, con apposita relazione.

 

     Art. 9. Poteri.

     Il difensore civico svolge le sue funzioni in piena libertà ed indipendenza.

     L'intervento del difensore civico avviene nei modi e nelle forme più sollecite allo scopo di assicurare il regolare e tempestivo svolgimento della procedura amministrativa richiesta.

     Per l'espletamento dei suoi compiti, in relazione alle pratiche al suo esame, egli ha facoltà di consultare i documenti d'ufficio ed ottenere copia dei provvedimenti ed atti comunque collegati con le pratiche predette, nonchè notizie ed informazioni.

     Qualora il difensore civico, nell'esercizio della sua funzione, venga a conoscenza di fatti costituenti reato, ha l'obbligo di farne rapporto all'Autorità giudiziaria.

 

TITOLO III

PROCEDIMENTO DI ATTUAZIONE DELLA FUNZIONE Dl DIFENSORE CIVICO

 

     Art. 10. Modalità d'intervento.

     Il soggetto od i soggetti interessati in via diretta o riflessa all'adozione od allo svolgimento di atti e procedimenti della Pubblica amministrazione regionale possono richiedere l'intervento, ai sensi della presente legge, del difensore civico, trascorsi venti giorni senza che l'istante o gli istanti - i quali in precedenza si siano rivolti per iscritto all'ufficio competente - abbiano ricevuto dall'Amministrazione interpellata risposta ovvero ne abbiano ricevuta una insoddisfacente.

     Il difensore civico, previa comunicazione ai competenti organi statutari della Regione, chiede al responsabile dell'ufficio di procedere congiuntamente all'esame della pratica nel termine di dieci giorni.

     In occasione di tale esame il difensore civico stabilisce, sentito il responsabile dell'ufficio e tenuto conto delle esigenze dell'ufficio medesimo, il termine massimo per la regolare definizione della pratica, dandone immediata notizia al cittadino interessato e, per conoscenza, ai competenti organi statutari della Regione.

     Trascorso il termine di cui al comma precedente, il difensore civico è tenuto a portare a conoscenza di detti organi gli ulteriori ritardi verificatisi.

     Il responsabile di un ufficio che impedisca o ritardi lo svolgimento delle funzioni del difensore civico è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dalle norme vigenti.

 

     Art. 11. Rapporto con gli organi statutari della Regione.

     Il difensore civico, oltre alle dirette comunicazioni ai competenti organi statutari della Regione, di cui ai precedenti articoli 8 e 10, invia:

     a) entro il 31 marzo di ogni anno una relazione dettagliata sull'attività svolta nell'anno precedente, corredata da osservazioni e suggerimenti, al Presidente del Consiglio regionale per la trasmissione ai consiglieri ai fini dell'esame da parte del Consiglio;

     b) relazioni dettagliate al Presidente del Consiglio regionale, perchè ne dia comunicazione al Consiglio, nei casi in cui ritenga di riscontrare gravi e ripetute irregolarità o negligenze da parte di uffici;

     c) relazioni dettagliate al Presidente della Giunta regionale per le opportune determinazioni .

     L'Amministrazione regionale è tenuta a pubblicizzare adeguatamente, attraverso i propri canali d'informazione, le attività ed i risultati dell'Ufficio del difensore civico.

 

     Art. 12. Diritti dei consiglieri regionali.

     I consiglieri regionali hanno nei riguardi dell'Ufficio del difensore civico titolo a richiedere notizie ed informazioni connesse allo svolgimento della relativa funzione, salvo i limiti stabiliti a tutela dei diritti dei terzi.

 

     Art. 13. Norma finanziaria.

     Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 6 della presente legge fanno carico al capitolo 1 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1981, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità, ed ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi successivi.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 12 della L.R. 14 agosto 2008, n. 9.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 18 della L.R. 25 marzo 1996, n. 16.

[3] Articolo così sostituito dall’art. 1 della L.R. 10 marzo 2004, n. 6.