§ 2.2.131 - Legge Regionale 23 dicembre 1998, n. 18.
Misure urgenti in materia di personale regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.2 stato giuridico e trattamento economico del personale
Data:23/12/1998
Numero:18


Sommario
Art. 1.      1. Il personale di cui all'articolo 14, comma 1, della legge regionale 7 maggio 1996, n. 20, come da ultimo modificato dall'articolo 76 della legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1, già vincitore [...]
Art. 2.      1. In attesa della definizione di una nuova disciplina delle modalità di reclutamento del personale in sostituzione dei dipendenti regionali assenti con diritto alla conservazione del posto, ai [...]
Art. 3.      1. Fermo restando il disposto di cui all'articolo 15 della legge regionale 20/1996, ai fini dell'ultimazione delle procedure di cui al Capo III della legge regionale 11/1990 per la decorrenza 1 [...]
Art. 4.      1. L'articolo 13 della legge regionale 10 novembre 1998, n. 14, è abrogato.
Art. 5.      1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 2.2.131 - Legge Regionale 23 dicembre 1998, n. 18.

Misure urgenti in materia di personale regionale.

(B.U. 30 dicembre 1998, n. 52).

 

Art. 1.

     1. Il personale di cui all'articolo 14, comma 1, della legge regionale 7 maggio 1996, n. 20, come da ultimo modificato dall'articolo 76 della legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1, già vincitore delle procedure concorsuali attuative dell'articolo 172 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, e non rientrante tra i vincitori delle procedure rinnovate per effetto di pronuncia giurisdizionale, è collocato, anche in soprannumero, nelle qualifiche funzionali conferite con le procedure concorsuali annullate, con decorrenza dalla data prevista nei rispettivi provvedimenti di conferimento a suo tempo adottati, i cui contenuti giuridici vengono confermati a tutti gli effetti, rimanendo altresì confermato il trattamento economico già attribuito, ed in godimento nelle suddette qualifiche, con atti successivi emessi in applicazione dei provvedimenti suddetti e registrati dal competente organo di controllo.

     2. I dipendenti che, già vincitori del concorso di cui all'articolo 172 della legge regionale 53/1981, siano risultati tali anche in seguito alla rinnovazione del concorso medesimo, sono confermati nelle qualifiche funzionali già conferite con le procedure concorsuali annullate, con decorrenza dalla data prevista nei rispettivi provvedimenti di conferimento a suo tempo adottati, i cui contenuti giuridici vengono confermati a tutti gli effetti, rimanendo altresì confermato il trattamento economico già attribuito, ed in godimento nelle suddette qualifiche, con atti successivi emessi in applicazione dei provvedimenti suddetti e registrati dal competente organo di controllo.

     3. In relazione a quanto disposto dal comma 1 sono previste le seguenti posizioni soprannumerarie:

     Consigliere, 19

     Segretario, 24

     Coadiutore, 4

     Totale, 47

     4. I posti eventualmente conferiti in soprannumero sono riassorbiti, a decorrere dall'1 gennaio 1999, in relazione al progressivo verificarsi della relativa disponibilità nell'organico del ruolo unico regionale.

     5. Ad eccezione delle integrazioni derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 15, comma 1, della legge regionale 20/1996, le graduatorie degli scrutini per merito comparativo di cui alla legge regionale 7 marzo 1990, n. 11, relativi alle decorrenze dall'1 luglio 1983 al 7 marzo 1990, già approvate, restano integralmente confermate e non sono, pertanto, suscettibili di modificazioni a nessun titolo. Restano altresì confermati, a tutti gli effetti, i relativi provvedimenti di conferimento delle qualifiche a suo tempo adottati nonché, per il personale di cui ai commi 1 e 2, il trattamento economico già attribuito, ed in godimento nelle qualifiche medesime, con atti successivi emessi in applicazione dei provvedimenti suddetti e registrati dal competente organo di controllo.

     6. Ai fini del conseguimento della qualifica superiore in esito alla rinnovazione delle procedure concorsuali di cui all'articolo 172 della legge regionale 53/1981, non è richiesta, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, l'effettuazione del periodo di prova.

     7. Al personale risultato vincitore delle rinnovate procedure concorsuali di cui all'articolo 172 della legge regionale 53/1981, e non rientrante tra i vincitori delle procedure annullate, viene attribuito il beneficio economico di cui al comma 3, ultimo periodo, dell'articolo 25 della legge regionale 18/1996, con decorrenza ed effetto dalla data indicata al secondo comma dell'articolo 21 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 54. Ai fini della determinazione del beneficio suddetto si fa riferimento agli importi della tabella «B» allegata alla legge regionale 53/1981, vigenti alla data di entrata in vigore della legge regionale medesima.

     8. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo fanno carico ai capitoli 550, 551, 8800 e 8801 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998 che presentano sufficiente disponibilità.

 

     Art. 2.

     1. In attesa della definizione di una nuova disciplina delle modalità di reclutamento del personale in sostituzione dei dipendenti regionali assenti con diritto alla conservazione del posto, ai fini delle assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 25 della legge regionale 11 giugno 1988, n. 44, come da ultimo modificato dall'articolo 23 della legge regionale 31/1997, ed all'articolo 11 della legge regionale 9 settembre 1997, n. 31, si utilizzano, sino al 31 dicembre 2000, le graduatorie già approvate, ancorché eventualmente scadute alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 3.

     1. Fermo restando il disposto di cui all'articolo 15 della legge regionale 20/1996, ai fini dell'ultimazione delle procedure di cui al Capo III della legge regionale 11/1990 per la decorrenza 1 gennaio 1989, sono nominate, con esclusivo riferimento agli adempimenti relativi alla valutazione dei titoli ed all'attribuzione dei relativi punteggi, con decreto del Direttore regionale dell'organizzazione e del personale, quattro Commissioni giudicatrici in relazione alle qualifiche funzionali di accesso.

     2. Le Commissioni giudicatrici sono composte da tre membri, di cui almeno uno scelto tra estranei all'Amministrazione regionale, esperti in materie giuridiche o in organizzazione del lavoro. I componenti interni all'Amministrazione sono scelti tra dipendenti regionali con qualifica funzionale almeno pari a quella di accesso e anzianità di almeno cinque anni nella qualifica e, per lo svolgimento delle funzioni di Presidente, tra dipendenti regionali con qualifica di dirigente ed anzianità di almeno cinque anni nella qualifica medesima.

     3. Non possono far parte delle Commissioni giudicatrici coloro che siano stati estensori delle relazioni analitiche e coloro che partecipino agli scrutini in qualità di candidati. Non possono altresì far parte delle Commissioni giudicatrici coloro che siano componenti degli organi di direzione politica dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali e strumentali della Regione, che ricoprano cariche politiche elettive e che siano membri di organismi direttivi sindacali o designati dalle confederazioni e organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.

     4. Le funzioni di segretario di Commissione sono svolte da un dipendente con qualifica funzionale non inferiore a quella di segretario.

     5. I componenti interni delle Commissioni, il cui rapporto d'impiego si risolva, per qualsiasi causa, durante l'espletamento dei lavori, conservano l'incarico fino alla definitiva conclusione delle procedure di scrutinio, previa conferma dell'Amministrazione.

     6. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo fanno carico al capitolo 150 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.

 

     Art. 4.

     1. L'articolo 13 della legge regionale 10 novembre 1998, n. 14, è abrogato.

     2. Il personale regionale di cui all'articolo 4, comma 1, della legge regionale 31/1997, che alla data di entrata in vigore della presente legge risulti assegnato agli organismi di cui all'articolo 4, comma 1, della medesima legge regionale 31/1997, è inderogabilmente riassegnato alla Regione entro il 31 luglio 1999.

 

     Art. 5.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.