Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.2 stato giuridico e trattamento economico del personale |
Data: | 23/12/1998 |
Numero: | 18 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il personale di cui all'articolo 14, comma 1, della legge regionale 7 maggio 1996, n. 20, come da ultimo modificato dall'articolo 76 della legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1, già vincitore [...] |
Art. 2. 1. In attesa della definizione di una nuova disciplina delle modalità di reclutamento del personale in sostituzione dei dipendenti regionali assenti con diritto alla conservazione del posto, ai [...] |
Art. 3. 1. Fermo restando il disposto di cui all'articolo 15 della legge regionale 20/1996, ai fini dell'ultimazione delle procedure di cui al Capo III della legge regionale 11/1990 per la decorrenza 1 [...] |
Art. 4. 1. L'articolo 13 della legge regionale 10 novembre 1998, n. 14, è abrogato. |
Art. 5. 1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. |
§ 2.2.131 - Legge Regionale 23 dicembre 1998, n. 18.
Misure urgenti in materia di personale regionale.
(B.U. 30 dicembre 1998, n. 52).
1. Il personale di cui all'articolo 14, comma 1, della
2. I dipendenti che, già vincitori del concorso di cui all'articolo 172 della
3. In relazione a quanto disposto dal comma 1 sono previste le seguenti posizioni soprannumerarie:
Consigliere, 19
Segretario, 24
Coadiutore, 4
Totale, 47
4. I posti eventualmente conferiti in soprannumero sono riassorbiti, a decorrere dall'1 gennaio 1999, in relazione al progressivo verificarsi della relativa disponibilità nell'organico del ruolo unico regionale.
5. Ad eccezione delle integrazioni derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 15, comma 1, della
6. Ai fini del conseguimento della qualifica superiore in esito alla rinnovazione delle procedure concorsuali di cui all'articolo 172 della
7. Al personale risultato vincitore delle rinnovate procedure concorsuali di cui all'articolo 172 della
8. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo fanno carico ai capitoli 550, 551, 8800 e 8801 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998 che presentano sufficiente disponibilità.
1. In attesa della definizione di una nuova disciplina delle modalità di reclutamento del personale in sostituzione dei dipendenti regionali assenti con diritto alla conservazione del posto, ai fini delle assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 25 della
1. Fermo restando il disposto di cui all'articolo 15 della
2. Le Commissioni giudicatrici sono composte da tre membri, di cui almeno uno scelto tra estranei all'Amministrazione regionale, esperti in materie giuridiche o in organizzazione del lavoro. I componenti interni all'Amministrazione sono scelti tra dipendenti regionali con qualifica funzionale almeno pari a quella di accesso e anzianità di almeno cinque anni nella qualifica e, per lo svolgimento delle funzioni di Presidente, tra dipendenti regionali con qualifica di dirigente ed anzianità di almeno cinque anni nella qualifica medesima.
3. Non possono far parte delle Commissioni giudicatrici coloro che siano stati estensori delle relazioni analitiche e coloro che partecipino agli scrutini in qualità di candidati. Non possono altresì far parte delle Commissioni giudicatrici coloro che siano componenti degli organi di direzione politica dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali e strumentali della Regione, che ricoprano cariche politiche elettive e che siano membri di organismi direttivi sindacali o designati dalle confederazioni e organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.
4. Le funzioni di segretario di Commissione sono svolte da un dipendente con qualifica funzionale non inferiore a quella di segretario.
5. I componenti interni delle Commissioni, il cui rapporto d'impiego si risolva, per qualsiasi causa, durante l'espletamento dei lavori, conservano l'incarico fino alla definitiva conclusione delle procedure di scrutinio, previa conferma dell'Amministrazione.
6. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo fanno carico al capitolo 150 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.
1. L'articolo 13 della
2. Il personale regionale di cui all'articolo 4, comma 1, della
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.