§ 95.8.46 - D.L. 2 ottobre 1981, n. 546 .
Disposizione in materia di imposte di bollo e sugli atti e formalità relativi ai trasferimenti degli autoveicoli, di regime fiscale delle cambiali [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.8 imposta di bollo
Data:02/10/1981
Numero:546


Sommario
Art. 1.      All'art. 10-bis della tariffa allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le [...]
Art. 1 bis.  [4]
Art. 2.      L'imposta proporzionale di bollo, di cui all'art. 9 della tariffa allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive [...]
Art. 3.      Le cambiali e i vaglia cambiari, emessi nei quindici giorni successivi alla data di pubblicazione del presente decreto e regolarmente assoggettati all'imposta di bollo [...]
Art. 4.      Le marche per cambiali di cui all'art. 10-bis della tariffa allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive [...]
Art. 5.      La misura dell'imposta fissa di bollo stabilita in L. 300 per le ricevute, quietanze, note, conti, fatture, distinte e simili, di cui all'art. 19 della tariffa allegato [...]
Art. 6.      La misura dell'imposta fissa di bollo stabilita in lire 150 per gli atti indicati negli articoli 15, lettera a), e 20 della tariffa allegato A, annessa al decreto del [...]
Art. 7.  [6]
Art. 7 bis.  [7]
Art. 7–ter.  [8]
Art. 8.      Le misure dell'imposta stabilite dall'art. 7 della tariffa, parte I, allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, e successive [...]
Art. 8 bis.  [10]
Art. 9.      Sono aumentati di otto volte i canoni e i proventi annui in atto dovuti in dipendenza di concessioni, autorizzazioni, licenze, contratti e provvedimenti, stipulati o [...]
Art. 10.  [13]
Art. 11.      I canoni demaniali relativi alle concessioni di estrazione di materiali dall'alveo dei corsi d'acqua pubblici sono determinati, sentiti i competenti uffici tecnici [...]
Art. 12.      I canoni annui per ettaro, previsti dal primo comma dell'art. 1 della legge 31 luglio 1956, n. 1016, per le concessioni delle pertinenze idrauliche demaniali ivi [...]
Art. 13.      I canoni annui, anche fissati in precedenti tariffe approvate dal Ministero delle finanze ed attualmente corrisposti in dipendenza di concessioni, convenzioni, licenze [...]
Art. 14.      I canoni previsti nel secondo comma dell'art. 4 della legge 21 dicembre 1961, n. 1501 sono aumentati di otto volte
Art. 15.      Per le concessioni di demanio pubblico marittimo il canone previsto nel primo comma dell'art. 2 del regio decreto-legge 25 febbraio 1924, n. 456 convertito nella legge [...]
Art. 15 bis.  [17]
Art. 16.      I canoni per concessioni demaniali non disciplinati da apposite disposizioni legislative, compresi quelli dovuti a titolo ricognitorio, non possono essere inferiori a L. [...]
Art. 17.  [20]
Art. 18.      Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...]


§ 95.8.46 - D.L. 2 ottobre 1981, n. 546 [1] .

Disposizione in materia di imposte di bollo e sugli atti e formalità relativi ai trasferimenti degli autoveicoli, di regime fiscale delle cambiali accettate da aziende e istituti di credito nonché di adeguamento della misura dei canoni demaniali.

(G.U. 3 ottobre 1981, n. 272)

 

 

Titolo I

 

REGIME FISCALE DELLE CAMBIALI ACCETTATE DA AZIENDE E ISTITUTI DI CREDITO

 

     Art. 1.

     All'art. 10-bis della tariffa allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole "del codice civile" sono aggiunte le parole (Omissis).

     La nota dell'art. 10-bis della tariffa allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituita dalla seguente (Omissis) [2] .

     Le banche accettanti operano, all'atto del pagamento, una ritenuta del 27 per cento, con obbligo di rivalsa, sui proventi indicati sulle cambiali di cui all'articolo 6, comma 4, della tariffa, allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 106 alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992. La ritenuta è applicata a titolo di acconto nei confronti di:

     a) imprenditori individuali, se i titoli sono relativi all'impresa ai sensi dell'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

     b) società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del citato testo unico n. 917 del 1986;

     c) società ed enti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, dell'articolo 87 dello stesso testo unico n. 917 del 1986 e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società e degli enti di cui alla lettera d) del comma 1 del predetto articolo 87. La predetta ritenuta è applicata a titolo d'imposta nei confronti dei soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche ed in ogni altro caso [3] .

     Le operazioni relative alla emissione, compresa l'accettazione, e alla negoziazione delle cambiali di cui al comma precedente sono equiparate agli effetti della imposta sul valore aggiunto alle operazioni di emissione e negoziazione di obbligazioni.

 

          Art. 1 bis. [4]

     Nel primo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nel n. 1) sono soppresse le parole “26, commi terzo e quinto" ed è soppresso il n. 4); e nel secondo comma sono aggiunte le seguenti lettere (Omissis).

     Nel primo comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, i numeri 1), 3-bis) e 3-ter) sono sostituiti dai seguenti (Omissis).

     Le modifiche di cui al presente articolo hanno efficacia dal 15 febbraio 1982.

 

Titolo II

 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTA DI BOLLO

 

          Art. 2.

     L'imposta proporzionale di bollo, di cui all'art. 9 della tariffa allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni ed integrazioni, è stabilita, per ogni mille lire o frazione di lire mille, nella misura di L. 12 per le cambiali di cui alla lettera a) e di L. 9 per quelle indicate nella lettera b) dello stesso articolo.

     Per i vaglia cambiari contemplati dall'art. 11 di detta tariffa, l'imposta proporzionale di bollo è stabilita in L. 11 per ogni mille lire o frazione di lire mille.

     Le frazioni dei nuovi importi dell'imposta proporzionale di bollo sono arrotondate a L. 100 per difetto o per eccesso, a seconda che si tratti rispettivamente, di frazioni fino a L. 50 o superiori a L. 50.

     L'importo minimo dell'imposta per bollo dovuta per le cambiali e per i vaglia cambiari di cui ai precedenti commi è stabilito in L. 500 [5] .

 

          Art. 3.

     Le cambiali e i vaglia cambiari, emessi nei quindici giorni successivi alla data di pubblicazione del presente decreto e regolarmente assoggettati all'imposta di bollo nelle misure anteriormente vigenti, possono essere integrati dell'imposta dovuta nelle misure fissate dall'art. 2 senza applicazione di penalità, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto stesso.

     All'integrazione sarà provveduto mediante marche per cambiali da annullarsi con il bollo a calendario dagli uffici del registro o dagli uffici postali e, ove occorra, anche a mezzo visto per bollo.

     Le cambiali e i vaglia cambiari, come sopra regolarizzati, conservano la qualità di titolo esecutivo sin dalla loro emissione.

 

          Art. 4.

     Le marche per cambiali di cui all'art. 10-bis della tariffa allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni ed integrazioni, possono essere annullate, con il bollo a calendario oltre che dagli uffici del registro anche dagli uffici postali.

 

          Art. 5.

     La misura dell'imposta fissa di bollo stabilita in L. 300 per le ricevute, quietanze, note, conti, fatture, distinte e simili, di cui all'art. 19 della tariffa allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni ed integrazioni, è elevata a L. 500.

 

          Art. 6.

     La misura dell'imposta fissa di bollo stabilita in lire 150 per gli atti indicati negli articoli 15, lettera a), e 20 della tariffa allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni ed integrazioni, è elevata a L. 300.

 

          Art. 7. [6]

     Nella tariffa allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunto, dopo l'art. 20, il seguente art. 20-bis (Omissis).

 

          Art. 7 bis. [7]

     La lettera a) del secondo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è sostituita con decorrenza 1° gennaio 1982 dalla seguente (Omissis).

 

          Art. 7–ter. [8]

     A decorrere dal 1° gennaio 1982 fino a quando non sarà generalizzata l'attuazione della legge 23 luglio 1980, n. 384, e comunque non oltre il 30 giugno 1983, nel quadro della riorganizzazione della rete commerciale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è autorizzata la corresponsione, ai rivenditori dei generi di monopolio per i quali non viene effettuata la consegna diretta presso le rivendite, di una indennità per il trasporto dei generi stessi, da rapportare alle percorrenze ed alle quantità trasportate [9].

     Con decreto del Ministro delle finanze è stabilita la misura della indennità di cui al comma precedente nei limiti di spesa complessiva di cui all'art. 10 della legge 23 luglio 1980, n. 384.

 

Titolo III

 

DISPOSIZIONI RELATIVE Al TRASFERIMENTI DEGLI AUTOVEICOLI

 

          Art. 8.

     Le misure dell'imposta stabilite dall'art. 7 della tariffa, parte I, allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, e successive modificazioni ed integrazioni, e dall'art. 1 della tabella allegata alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, e successive modificazioni ed integrazioni, sono raddoppiate.

     Le disposizioni del presente articolo si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati ed alle scritture private autenticate dopo la data dell'entrata in vigore del presente decreto-legge, nonché alle scritture sono private non autenticate presentate per la registrazione dopo tale data.

 

          Art. 8 bis. [10]

     Alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, sono apportate le seguenti modificazioni:

     nell'art. 2, al secondo comma, le parole “trenta giorni" e “novanta giorni" sono rispettivamente sostituite dalle seguenti (Omissis).

     il terzo comma è sostituito dal seguente (Omissis).

     nel quinto comma le parole “pena pecuniaria" sono sostituite con la parola (Omissis);

     l'art. 3 è sostituito dal seguente (Omissis).

 

Titolo IV

 

ADEGUAMENTO DELLA MISURA DEI CANONI DEMANIALI

 

          Art. 9.

     Sono aumentati di otto volte i canoni e i proventi annui in atto dovuti in dipendenza di concessioni, autorizzazioni, licenze, contratti e provvedimenti, stipulati o rilasciati in data anteriore al 15 febbraio 1962, per l'utilizzazione delle seguenti categorie di beni demaniali:

     1) spiagge lacuali, superfici e pertinenze di laghi;

     2) opere e terreni appartenenti al demanio pubblico militare;

     3) tratturi e trazzere;

     4) corsi d'acqua pubblici per le utilizzazioni delle pertinenze idrauliche, per le concessioni di pesca ed acquicoltura e per le altre concessioni, licenze ed autorizzazioni, salvo quanto disposto dai successivi articoli 10, primo, secondo e terzo comma, 11, 12 e 14, primo comma;

     5) pertinenze dei canali demaniali e di antico demanio, dei navigli e canali navigabili, salvo per le derivazioni d'acqua quanto disposto dal successivo art. 13;

     6) pertinenze di bonifica;

     7) [11];

     8) riserve demaniali di pesca e di caccia;

     9) terreni di demanio pubblico archeologico e manufatti sugli stessi realizzati;

     10) beni demaniali marittimi, salvo il disposto del successivo art. 15.

     I canoni e i proventi annui stabiliti nelle concessioni, autorizzazioni, licenze, contratti e provvedimenti, per l'utilizzazione di beni compresi nelle categorie indicate nel comma precedente, stipulati o rilasciati nei periodi dal 10 febbraio 1962 al 31 dicembre 1964, dal 10 gennaio 1965 al 31 dicembre 1969, dal 1° gennaio 1970 al 31 dicembre 1972, dal 1° gennaio 1973 al 31 dicembre 1975 dal 10 gennaio 1976 al 31 dicembre 1978 e dal 10 gennaio 1979 al 31 dicembre 1980, sono aumentati rispettivamente di sette, sei, cinque, tre, due volte e della metà.

     Restano fermi i canoni e i proventi che sono dovuti in misura superiore a quella risultante in base agli aumenti stabiliti nei precedenti commi nonché quelli derivanti dall'applicazione dell'art. 5 della legge 10 dicembre 1973, n. 814.

     Resta, altresì, ferma l'applicabilità delle norme sull'affitto dei fondi rustici anche ai terreni demaniali, o soggetti al regime dei beni demaniali di qualsivoglia natura, appartenenti ad enti pubblici territoriali o non territoriali, fino a che persista la utilizzazione agricola o silvo-pastorale dei terreni medesimi, in conformità con quanto disposto dall'art. 22 della legge 11 febbraio 1971, n. 11 [12] .

 

          Art. 10. [13]

     I canoni annui relativi alle utenze di acqua pubblica, previsti nell'art. 35 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni, sono così fissati:

     a) per ogni modulo (litri cento al minuto secondo) di acqua ad uso di irrigazione L. 64.000 ridotto a L. 32.000 se con obbligo di restituire le colature o residui d'acqua;

     b) per l'irrigazione di terreni con derivazione non suscettibile di essere fatta a bocca tassata, per ogni ettaro L. 640;

     c) per ogni modulo d'acqua ad uso potabile, igienico e simili L. 128.000;

     d) per ogni modulo d'acqua ad uso industriale e per pescicoltura L. 250.000, ridotto a lire 125.000 se con obbligo di restituire le colature o residui d'acqua [14] ;

     e) per ogni Kilowatt di potenza nominale concessa o riconosciuta L. 10.496.

     Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 36 del testo unico indicato nel primo comma, nonché le esenzioni attualmente vigenti.

     Gli importi per canoni non possono essere inferiori a L. 5.000 annue per le utilizzazioni a scopo irriguo ed a L. 30.000 annue per le altre utilizzazioni.

     Per le variazioni assentite alle concessioni in atto per derivazioni di acque pubbliche, i titolari sono tenuti ad integrare le cauzioni già versate in modo da raggiungere, ai sensi dell'art. 11 del testo unico indicato nel primo comma, almeno la metà di una annualità del canone complessivamente dovuto alla data di emissione del nuovo provvedimento di concessione.

 

          Art. 11.

     I canoni demaniali relativi alle concessioni di estrazione di materiali dall'alveo dei corsi d'acqua pubblici sono determinati, sentiti i competenti uffici tecnici erariali, tenuto conto dell'andamento dei prezzi dei materiali stessi sul libero mercato. Tali canoni, comunque, non potranno essere determinati in misura inferiore a L. 800 per ogni metro cubo di materiale estratto.

 

          Art. 12.

     I canoni annui per ettaro, previsti dal primo comma dell'art. 1 della legge 31 luglio 1956, n. 1016, per le concessioni delle pertinenze idrauliche demaniali ivi indicate, sono aumentati di sette volte. L'importo annuo dei canoni non può essere inferiore a L. 10.000.

     Resta ferma per l'Amministrazione finanziaria la facoltà di cui al secondo comma dell'art. 1 della legge 31 luglio 1956, n. 1016.

 

          Art. 13.

     I canoni annui, anche fissati in precedenti tariffe approvate dal Ministero delle finanze ed attualmente corrisposti in dipendenza di concessioni, convenzioni, licenze od autorizzazioni, concernenti le dispense o le derivazioni di acqua, anche a scopo irriguo, dai canali demaniali, dai navigli e dai canali di antico demanio sono aumentati di otto volte.

     L'importo annuo dei canoni non può essere inferiore a L. 5.000 annue per le utilizzazioni a scopo irriguo ed a L. 30.000 annue per le altre utilizzazioni.

 

          Art. 14.

     I canoni previsti nel secondo comma dell'art. 4 della legge 21 dicembre 1961, n. 1501 sono aumentati di otto volte.

     I canoni annui, previsti negli articoli 7 e 25 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, per i permessi di ricerca e per le concessioni minerarie sono fissati, rispettivamente, in L. 1.280 ed in L. 3.200 per ogni ettaro o frazione di ettaro di superficie in terraferma, nonché in L. 10 ed in L. 40 per ogni ettaro o frazione di ettaro di superficie marina del mare territoriale o della piattaforma continentale [15] .

     L'importo annuo dei canoni di cui al precedente comma non può essere inferiore rispettivamente a L. 10.000 ed a L. 50.000.

 

          Art. 15.

     Per le concessioni di demanio pubblico marittimo il canone previsto nel primo comma dell'art. 2 del regio decreto-legge 25 febbraio 1924, n. 456 convertito nella legge 22 dicembre 1927, n. 2435, ed il limite minimo normale del canone previsto nel secondo comma dell'articolo stesso, aumentati da ultimo con l'art. 2 della legge 21 dicembre 1961, n. 1501, sono stabiliti rispettivamente in L. 240 ed in L. 400 per metro quadrato e per anno.

     Per le concessioni disciplinate mediante licenze annuali non è richiesto il concerto interministeriale di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 21 dicembre 1961, n. 1501. I canoni relativi alle varie specie di concessioni sono stabiliti in via generale sulla base di apposite tabelle concordate tra il capo del compartimento marittimo e l'intendente di finanza ed approvate con provvedimento del Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro delle finanze. Nei casi in cui le tabelle non possono trovare applicazione ovvero vi è dissenso sulla misura dei canoni, si applicano rispettivamente le disposizioni contenute nell'art. 2, terzo comma, della legge 21 dicembre 1961, n. 1501, e nell'art. 15 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione [16] .

 

          Art. 15 bis. [17]

     Le disposizioni di cui al primo comma del precedente art. 15, per la durata di tre anni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non si applicano ai canoni delle concessioni demaniali marittime relative ai beni situati nel territorio dei comuni terremotati della Campania e Basilicata.

 

          Art. 16.

     I canoni per concessioni demaniali non disciplinati da apposite disposizioni legislative, compresi quelli dovuti a titolo ricognitorio, non possono essere inferiori a L. 40.000 annue. [18]

     I canoni relativi alle concessioni di alloggi assegnati dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, al personale dipendente, escluse quelle disciplinate da disposizioni legislative o regolamentari di carattere speciale, sono aumentati dal 30 luglio 1978, per ciascun anno e sulla base del canone annuo precedente, in ragione del 15 per cento degli importi corrisposti o da corrispondersi al 29 luglio 1978 [19] .

 

          Art. 17. [20]

     Le disposizioni degli articoli precedenti contenute nel titolo IV del presente decreto, con esclusione di quelle contenute nell'ultimo comma dell'art. 10, nell'art. 11 e nel secondo comma dell'art. 16, si applicano ai rapporti in corso a partire dai ratei di canoni, relativi al residuo periodo di durata decorrente dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, ancorché già corrisposti o regolarmente liquidati alla stessa data. I soggetti interessati sono tenuti a corrispondere l'integrazione del canone entro il 31 dicembre 1981.

 

          Art. 18.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1 della L. 1° dicembre 1981, n. 692.

[2]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[3]  Comma modificato dalla legge di conversione e così sostituito dall'art. 12 del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, a decorrere dal 1° luglio 1998.

[4]  Articolo aggiunto dalla legge di conversione.

[5]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[6]  Articolo così sostituito dalla legge di conversione

[7]  Articolo aggiunto dalla legge di conversione.

[8]  Articolo aggiunto dalla legge di conversione.

[9]  Il termine del 30 giugno 1983 di cui al presente comma è stato prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 1984 dall'art. 1 del D.L. 29 giugno 1984, n. 272.

[10]  Articolo inserito dalla legge di conversione.

[11]  Numero soppresso dalla legge di conversione.

[12]  Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[13]  Per una modifica dei canoni di cui al presente articolo, vedi l’art. 1 del D.M. 2 marzo 1998, n. 258.

[14]  Lettera così modificata dalla legge di conversione.

[15]  Comma così sostituito dalla legge di conversione.

[16]  Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[17]  Articolo aggiunto dalla legge di conversione.

[18]  Per una modifica dei canoni di cui al presente comma, vedi l'art. 7 del D.M. 2 marzo 1998, n. 258, a decorrere dal 1° gennaio 1990.

[19]  Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[20]  Articolo così modificato dalla legge di conversione.