| Settore: | Normativa nazionale | 
| Data: | 04/03/1989 | 
| Numero: | 76 | 
| Sommario | 
| Art. 1. 1. Il termine del 31 dicembre 1988 previsto dall'art. 1, comma 1, della legge 9 ottobre 1987, n. 417, relativo alla delega al Governo per l'emanazione di norme [...] | 
| Art. 2. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale | 
§ 98.1.26542 - Legge 4 marzo 1989, n. 76 [1].
Differimento del termine per la delega al Governo ad emanare norme concernenti l'aumento o la riduzione dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi.
(G.U. 6 marzo 1989, n. 54)
     1. Il termine del 31 dicembre 1988 previsto dall'art. 1, comma 1, della 
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
[1] Abrogata dall'art. 9 del