Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 15/07/1988 |
Numero: | 275 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il termine del 30 giugno 1988 previsto dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge4 agosto 1987, n. 326, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. [...] |
Art. 2. 1. Le disposizioni della presente legge hanno effetto dal 1° luglio 1988 |
§ 98.1.26494 - Legge 15 luglio 1988, n. 275. [1]
Proroga del termine per il funzionamento di taluni uffici distrettuali delle imposte dirette.
(G.U. 19 luglio 1988, n. 168)
1. Il termine del 30 giugno 1988 previsto dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge4 agosto 1987, n. 326, convertito, con modificazioni, dalla
1. Le disposizioni della presente legge hanno effetto dal 1° luglio 1988.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
[1] Abrogata dall'art. 24 del