§ 98.1.26494 - Legge 15 luglio 1988, n. 275.
Proroga del termine per il funzionamento di taluni uffici distrettuali delle imposte dirette.


Settore:Normativa nazionale
Data:15/07/1988
Numero:275


Sommario
Art. 1.      1. Il termine del 30 giugno 1988 previsto dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge4 agosto 1987, n. 326, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. [...]
Art. 2.      1. Le disposizioni della presente legge hanno effetto dal 1° luglio 1988


§ 98.1.26494 - Legge 15 luglio 1988, n. 275. [1]

Proroga del termine per il funzionamento di taluni uffici distrettuali delle imposte dirette.

(G.U. 19 luglio 1988, n. 168)

 

     Art. 1.

     1. Il termine del 30 giugno 1988 previsto dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge4 agosto 1987, n. 326, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 403, in materia di revisione delle circoscrizioni territoriali degli uffici finanziari, è fissato come segue: al 31 dicembre 1988, per gli uffici ricompresi in un distretto nel quale sia in funzione, alla data di entrata in vigore della presente legge, un centro di servizio delle imposte dirette; al 30 giugno 1989, per gli uffici ricompresi in un distretto nel quale entri in funzione, entro la medesima data, un centro di servizio delle imposte dirette; al 30 giugno 1990, per i residui uffici.

 

          Art. 2.

     1. Le disposizioni della presente legge hanno effetto dal 1° luglio 1988.

     2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.