Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 27/11/1989 |
Numero: | 384 |
Sommario |
Art. 1. Il decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, recante misure fiscali urgenti, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge |
Art. 2. Per giornali periodici, di cui all'articolo 22 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, si intendono tutte le pubblicazioni periodiche registrate ai sensi della legge 8 febbraio 1948, n. 47 |
Art. 3. Nel primo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, il numero 6) è sostituito dal seguente |
Art. 4. 1. All'art. 80 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente comma |
§ 98.1.26596 - Legge 27 novembre 1989, n. 384.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, recante misure fiscali urgenti
(G.U. 29 novembre 1989, n. 279)
Il
Per giornali periodici, di cui all'articolo 22 della
Il regime previsto dall'articolo 74, primo comma, lettera c), del
Non si dà luogo a rimborsi, né è consentita la variazione di cui all'articolo 26 del
Nel primo comma dell'articolo 4 del
"6) ai trasporti relativi a pane, latte sfuso, acqua, barbabietole destinate a zuccherifici, giornali quotidiani, libri e periodici, campioni gratuiti, generi di monopolio, sale per uso alimentare per una quantità non superiore a cinque chilogrammi, e a quelli relativi alla raccolta di pelli grezze ed altri sottoprodotti della macellazione, nonchè ai trasporti di ``pacchetti stampa sotto fascia e campioni'' spediti a mezzo posta".
Il comma 7 dell'articolo 34 del
Il secondo comma dell'articolo 1 della
"La disposizione di cui al primo comma non si applica per le cessioni di tabacchi e di altri beni commercializzati esclusivamente dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di beni mobili iscritti nei pubblici registri, di carburanti e lubrificanti per autotrazione, di combustibili liquidi sfusi e di giornali quotidiani, libri e periodici, per le cessioni di prodotti agricoli effettuate dai soggetti di cui all'art. 2 della
All'articolo 38 del
1. All'art. 80 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
"4-bis. Per gli enti non commerciali e gli organismi di tipo associativo di cui agli articoli 108 e 111 del presente testo unico, che rientrano fra i soggetti disciplinati dal precedente art. 79 o dal presente articolo, si applicano, comunque, i criteri indicati nel comma 1 del predetto art. 79 per la determinazione del reddito".
Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al
All'art. 1, al comma 1, capoverso 4, secondo periodo, dopo le parole: "secondo la sua destinazione d'uso" è inserita la seguente: "effettiva".
All'art. 3:
al comma 1, capoverso 2, le parole: "alla tesoreria del comune" sono sostituite dalle seguenti: "al comune";
al comma 2, dopo la lettera a) è inserita la seguente:
"a-bis) dopo il comma 5-ter è aggiunto il seguente; "5-quater. Per l'esecuzione dei controlli previsti dal comma 5-bis, l'Amministrazione finanziaria provvede a comunicare ai comuni competenti per domicilio fiscale die soggetti indicati nell'art. 1, comma 2, il reddito di impresa, di arti e professioni da essi dichiarato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, sulla base dei dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle finanze"";
al comma 4, nella tabella richiamata, l'ultima colonna è soppressa; è aggiunta, in calce alla tabella stessa, la seguente annotazione:
"Oltre 10.000 mq si formano classi di 10.000 mq. L'imposta di base di ogni classe, così formata, è pari a quella della classe precedente maggiorata di L. 750.000".
Dopo l'art. 4 sono inseriti i seguenti:
"Art. 4-bis. - 1. A decorrere dal 1° gennaio 1990 la tassa erariale automobilistica, nella misura risultante dall'applicazione dell'art. 8, comma 2, della
2. Le tasse sulle concessioni governative previste dalla tariffa annessa al
3. I nuovi importi di tassa vanno arrotondati alle mille lire superiori. Nei casi in cui il pagamento deve essere effettuato con applicazione di marche e manchino o non siano reperibili i tagli idonei a formare l'importo dovuto, il pagamento del solo aumento o dell'intera tassa può essere eseguito in modo ordinario; per le patenti di guida la differenza di tassa annuale può essere corrisposta anche con le normali marche di concessione governativa da annullarsi a cura del contribuente. L'aumento si applica alle tasse sulle concessioni governative il cui termine ultimo di pagamento stabilito nel citato decreto n. 641 del 1972, e successive modificazioni ed integrazioni, scade successivamente al 30 dicembre 1989.
4. Per l'anno 1990 l'Automobile club italiano versa nel conto corrente aperto presso la tesoreria centrale dello Stato, ai sensi dell'art. 6, comma 7, del
Art. 4-ter. - 1. I termini previsti per le dichiarazioni ed i versamenti agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, dall'art. 9 del
2. I periodi di imposta cui si applicano le disposizioni contenute nell'art. 9 del
All'art. 7:
il comma 1 è sostituito dai seguenti:
"1. Il primo comma dell'art. 40 del regio
"L'Intendenza di finanza può autorizzare previo nulla osta della prefettura:
1) le lotterie promosse e dirette da enti morali, associazioni e comitati senza fini di lucro, aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi, disciplinati dagli articoli 14 e seguenti del codice civile, con vendita di biglietti staccati da registri a matrice in numero determinato, il cui importo complessivo per ogni singola operazione non superi la somma di L. 100.000.000. La vendita di biglietti deve essere limitata al territorio della provincia;
2) le tombole promosse e dirette da enti morali, associazioni e comitati senza fini di lucro, aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi disciplinati dagli articoli 14 e seguenti del codice civile, purchè il prodotto netto di esse sia destinato a scopi assistenziali, educativi e culturali e purchè i premi non superino complessivamente la somma di L. 25.000.000. La vendita delle cartelle deve essere limitata al comune in cui la tombola si estrae e nei comuni limitrofi e deve effettuarsi per il tramite delle ricevitorie del lotto;
3) le pesche o banchi di beneficenza promossi e diretti da enti morali, associazioni e comitati senza fini di lucro, aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi, disciplinati dagli articoli 14 e seguenti del codice civile, purchè l'operazione sia limitata al territorio del comune ed il ricavato non ecceda la somma di lire 100.000.000''.
1-bis. L'ultimo comma dell'art. 40 del regio
al comma 2 è aggiunto il seguente periodo: "La tassa di lotteria é ridotta al 10 per cento per le manifestazioni che si mantengono ad un livello complessivo inferiore alla decima parte dei limiti massimi stabiliti al comma 1";
al comma 4, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: "Quando i concorsi e le operazioni a premio sono promossi da due o più soggetti in associazione tra loro, è dovuta da ciascun soggetto, in aggiunta alla tassa di cui al comma 3 e a quella prevista dal presente comma, una tassa fissa di L. 50.000 se la manifestazione si effettua in una sola provincia e di L. 100.000 se si effettua in due o più province. Non sono soggette alle disposizioni sulle operazioni a premi le manifestazioni i cui premi sono costituiti da sconti di prezzo o da quantità aggiuntive del prodotto propagandato";
il comma 5 è soppresso;
dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
"7-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle manifestazioni di sorte locali, ai concorsi e alle operazioni a premio autorizzati a decorrere dal 30 settembre 1989 e non si applicano alle domande di autorizzazione pendenti alla stessa data".
All'art. 8:
al comma 1, dopo la parola: "provvedimenti", ovunque ricorra, è inserita la seguente: "normativi";
al comma 4, capoversi 1, 2, 3 e 4, le parole: "pena pecuniaria", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "sanzione amministrativa".