Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 95. Tributi |
Capitolo: | 95.15 iva |
Data: | 11/04/1989 |
Numero: | 125 |
Sommario |
Art. 1. 1. Se i termini di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, cadono in giorno festivo o comunque non lavorativo per le [...] |
Art. 2. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...] |
§ 95.15.42 - D.L. 11 aprile 1989, n. 125 [1] .
Disposizioni urgenti in materia di liquidazione e di versamenti dell'imposta sul valore aggiunto
(G.U. 12 aprile 1989, n. 85)
1. Se i termini di cui all'articolo 27 del
1 bis. Le attività istituzionalmente proprie, svolte ai sensi delle vigenti disposizioni legislative statali e regionali, da consorzi di bonifica, di irrigazione e di miglioramento fondiario, anche di secondo grado, non costituiscono attività commerciale [3] .
2. Le aziende di credito e le casse rurali ed artigiane delegate ai sensi del primo comma dell'art. 38 del
3. Nel caso in cui l'ordine del contribuente intervenga successivamente al termine di cui al comma primo, il versamento da parte delle aziende di credito e delle casse artigiane delegate nell'apposita contabilità speciale aperta presso la competente sezione di Tesoreria provinciale dello Stato deve comunque avvenire non oltre l'ultimo giorno lavorativo del mese di riferimento, sempre che tra questo e la data dell'ordine di versamento intercorrano due giorni, di cui almeno uno lavorativo.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano a partire dalla liquidazione dell'imposta effettuata sulla base delle annotazioni eseguite nel corso del mese di marzo 1989.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge dall'art. 1 della
[2] Comma così sostituito dall'art. 8 del
[3] Comma aggiunto dall'art. 8 del