§ 95.15.42 - D.L. 11 aprile 1989, n. 125 .
Disposizioni urgenti in materia di liquidazione e di versamenti dell'imposta sul valore aggiunto


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.15 iva
Data:11/04/1989
Numero:125


Sommario
Art. 1.      1. Se i termini di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, cadono in giorno festivo o comunque non lavorativo per le [...]
Art. 2.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...]


§ 95.15.42 - D.L. 11 aprile 1989, n. 125 [1] .

Disposizioni urgenti in materia di liquidazione e di versamenti dell'imposta sul valore aggiunto

(G.U. 12 aprile 1989, n. 85)

 

 

     Art. 1.

     1. Se i termini di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, cadono in giorno festivo o comunque non lavorativo per le aziende di credito e per le casse rurali ed artigiane indicate nel primo comma dell'articolo 38 dello stesso decreto, nonché per i soggetti di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, le liquidazioni e i versamenti mensili dell'imposta sul valore aggiunto previsti nel primo e nel secondo comma dell'articolo 27 del predetto decreto n. 633 del 1972, devono essere effettuati nel primo giorno lavorativo immediatamente precedente [2] .

     1 bis. Le attività istituzionalmente proprie, svolte ai sensi delle vigenti disposizioni legislative statali e regionali, da consorzi di bonifica, di irrigazione e di miglioramento fondiario, anche di secondo grado, non costituiscono attività commerciale [3] .

     2. Le aziende di credito e le casse rurali ed artigiane delegate ai sensi del primo comma dell'art. 38 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, devono effettuare per conto del contribuente il versamento dell'imposta sul valore aggiunto in apposita contabilità speciale aperta presso la competente sezione di Tesoreria provinciale dello Stato entro il quinto giorno successivo a quello dell'ordine di versamento del contribuente stesso.

     3. Nel caso in cui l'ordine del contribuente intervenga successivamente al termine di cui al comma primo, il versamento da parte delle aziende di credito e delle casse artigiane delegate nell'apposita contabilità speciale aperta presso la competente sezione di Tesoreria provinciale dello Stato deve comunque avvenire non oltre l'ultimo giorno lavorativo del mese di riferimento, sempre che tra questo e la data dell'ordine di versamento intercorrano due giorni, di cui almeno uno lavorativo.

     4. Le disposizioni del presente articolo si applicano a partire dalla liquidazione dell'imposta effettuata sulla base delle annotazioni eseguite nel corso del mese di marzo 1989.

 

          Art. 2.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 


[1]  Convertito in legge dall'art. 1 della L. 2 giugno 1989, n. 214.

[2]  Comma così sostituito dall'art. 8 del D.L. 27 aprile 1990, n. 90.

[3]  Comma aggiunto dall'art. 8 del D.L. 27 aprile 1990, n. 90.