Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 95. Tributi |
Capitolo: | 95.19 imposta di fabbricazione |
Data: | 13/06/1989 |
Numero: | 228 |
Sommario |
Art. 1. 1. Sono elevate le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi: |
Art. 2. 1. Le maggiori entrate derivanti dagli aumenti disposti con l'art. 1 potranno essere destinate alla copertura delle eventuali ulteriori riduzioni di imposta disposte ai sensi della legge 9 [...] |
Art. 3. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. |
§ 95.19.152 - D.L. 13 giugno 1989, n. 228 [1].
Modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su taluni prodotti petroliferi.
(G.U. 15 giugno 1989, n. 138).
1. Sono elevate le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi:
a) oli da gas, da L. 37.150 a L. 41.335 per ettolitro alla temperatura di 15 5C;
b) oli combustibili speciali ed oli combustibili diversi da quelli speciali, da L. 44.500 a L. 49.500 per cento kg;
c) oli lubrificanti (bianchi e diversi dai bianchi), da L. 44.500 a L. 49.500;
d) estratti aromatici e prodotti di composizione simile, da L. 44.500 a L. 49.500 per cento kg;
e) oli combustibili diversi da quelli speciali, densi, di cui alla lettera H) della tabella B allegata alla
f) gas di petrolio liquefatti destinati ad essere usati come carburante per l'autotrazione, da L. 28. 500 a L. 37.590 per cento kg.
1. Le maggiori entrate derivanti dagli aumenti disposti con l'art. 1 potranno essere destinate alla copertura delle eventuali ulteriori riduzioni di imposta disposte ai sensi della
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge dall'art. 1 della