Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 27. Contabilità pubblica |
Capitolo: | 27.8 leggi finanziarie |
Data: | 23/12/1992 |
Numero: | 500 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 4. |
Art. 5. |
Art. 6. |
§ 27.8.22 - Legge 23 dicembre 1992, n. 500.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1993).
(G.U. 29 dicembre 1992, n. 304, S.O.).
Capo I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO
1. Per l'anno 1993, il limite massimo del saldo netto da finanziare resta determinato, in termini di competenza, in lire 138.335 miliardi, al netto di lire 7.500 miliardi per la regolazione in titoli dei crediti d'imposta. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'art. 11 della
2. Per gli anni 1994 e 1995 il limite massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, è determinato, rispettivamente, in lire 205.555 miliardi ed in lire 228.055 miliardi, al netto di lire 10.000 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995, per la regolazione in titoli di crediti d'imposta; il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in lire 342.205 miliardi ed in lire 418.255 miliardi. Per il bilancio programmatico degli anni 1994 e 1995, il limite massimo del saldo netto da finanziare è determinato, rispettivamente, in lire 127.500 miliardi ed in lire 90.000 miliardi ed il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in lire 264.000 miliardi ed in lire 280.000 miliardi.
3. I predetti limiti massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato sono ridotti in misura pari alle entrate effettivamente accertate per alienazione di beni patrimoniali.
1. Per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995, l'eventuale maggiore gettito tributario rispetto alle previsioni derivanti dalla normativa vigente è interamente utilizzato per la riduzione del saldo netto da finanziare, salvo che si tratti di assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti per fronteggiare calamità naturali o improrogabili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del Paese ovvero situazioni di emergenza economico-finanziaria.
2. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'art. 11-bis della
3. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 1993 e triennale 1993-1995, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.
4. E' fatta salva la possibilità di provvedere in corso d'anno alle integrazioni da disporre in forza dell'art. 7 della
5. Ai termini dell'art. 11, comma 3, lettera f), della
6. Ai termini dell'art. 11, comma 3, lettera e), della
7. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995, nelle misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge.
8. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale riportate nella Tabella di cui al comma 7, le Amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell'anno 1993, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.
9. La spesa, per l'anno 1993, occorrente per la corresponsione della somma forfettaria, di cui all'art. 7, comma 1, del
10. Le regioni e gli enti pubblici non economici da esse dipendenti, le unità sanitarie locali, gli enti locali e le istituzioni e gli enti di ricerca diversi da quelli indicati nel comma 9, provvedono ad iscrivere nei bilanci relativi all'anno 1993 le risorse occorrenti all'erogazione della somma forfettaria di cui al comma 9.
11. L'importo massimo delle garanzie per il rischio di cambio che il Ministro del tesoro è autorizzato ad accordare in base alla legislazione vigente nell'anno 1993 in relazione a prestiti contratti in dipendenza delle finalità di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con
12. Agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte di registro e ipotecarie, i termini fissati dall'art. 20, commi 1 e 2, della legge 1° dicembre 1986, n. 879, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 1994.
Capo II
DISPOSIZIONI PER IL SETTORE DEI TRASPORTI
1. Per l'anno 1993, il fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private nelle regioni a statuto ordinario è confermato nell'importo di lire 4.764 miliardi, stabilito per l'anno 1992 dall'art. 4, comma 1, della
2. L'importo di lire 4.764 miliardi, di cui al comma 1, è finanziato per lire 531.771.982.000 mediante riduzione del fondo di cui all'art. 8 della
3. Ai sensi delle disposizioni di cui alla
4. Per l'anno 1993, il concorso finanziario dello Stato negli oneri del fondo pensioni dell'Impresa Ferrovie dello Stato S.p.A. è determinato in lire 1.600 miliardi. Per il medesimo anno, l'apporto per oneri di infrastrutture ai sensi del
5. A decorrere dall'anno 1993, l'Impresa Ferrovie dello Stato S.p.A. è autorizzata a procedere a compensazioni tra le poste debitorie verso lo Stato per trattamenti pensionistici e crediti IVA, nei limiti che saranno accertati con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dei trasporti e del tesoro.
Capo III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FINANZA REGIONALE
1. La quota variabile del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), della
2. A decorrere dall'anno 1993 cessa la corresponsione in favore delle regioni a statuto ordinario delle somme di cui all'art. 1, comma 2, della legge 1° febbraio 1989, n. 40, all'art. 1, comma 2, lettera b), del
3. Dalla stessa data di cui al comma 2 cessa la corresponsione in favore delle regioni a statuto speciale delle somme di cui all'art. 7 della
4. Rimangono acquisite al bilancio dello Stato le entrate di cui all'art. 1-duodecies del
5. A decorrere dall'anno 1993 la quota del 15 per cento dell'imposta di fabbricazione sugli oli minerali, loro derivati e prodotti analoghi indicata all'art. 8, primo comma, lettera a), della
6. Il fondo comune determinato ai sensi dell'art. 8 della
7. Gli oneri derivanti dai mutui contratti per l'edilizia sanitaria, ai sensi dell'art. 20 della
Capo IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVIDENZA
1. L'importo dei versamenti dello Stato all'INPS, per il concorso agli oneri della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, ai fini della progressiva assunzione degli oneri stessi a carico del bilancio dello Stato, ai sensi dell'art. 37 della
2. Il limite al complesso dei versamenti dello Stato all'INPS, a titolo di pagamenti di bilancio e di anticipazioni di tesoreria, queste ultime senza oneri di interessi, è fissato per l'anno 1993 in lire 58.500 miliardi. Il ricorso alle anticipazioni di tesoreria è in ogni caso consentito sino a concorrenza del predetto limite a complemento dei pagamenti di bilancio effettuati.
3. Ferme restando le vigenti modalità di versamento al bilancio dello Stato dei contributi per l'assistenza sanitaria da parte dell'INPS, al solo fine della verifica, ai sensi dell'art. 9 del
Capo V
NORME FINALI
1. La copertura, della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel fondo speciale di parte corrente viene assicurata, ai sensi dell'art. 11, comma 5, della
2. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.
3. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1993.
PROSPETTO DI COPERTURA
(Articolo 6, comma 1)
COPERTURA DEGLI ONERI DI NATURA CORRENTE PREVISTI
DAL DISEGNO DI LEGGE FINANZIARIA 1993
(Articolo 5, comma 5, della
(Omissis).
Tabella A
(Omissis).
Tabella B
(Omissis).
Tabella C
(Omissis).
Tabella D
(Omissis).
Tabella E
(Omissis).
Tabella F
(Omissis).
[1] Per la determinazione del tasso di interesse da applicarsi ai sensi del presente comma, vedi, da ultimo, il D.Dirig. 7 luglio 2016 (G.U. 18 luglio 2016, n. 166).