§ 27.8.22 - Legge 23 dicembre 1992, n. 500.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1993).


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.8 leggi finanziarie
Data:23/12/1992
Numero:500


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 


§ 27.8.22 - Legge 23 dicembre 1992, n. 500.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1993).

(G.U. 29 dicembre 1992, n. 304, S.O.).

 

Capo I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

 

     Art. 1.

     1. Per l'anno 1993, il limite massimo del saldo netto da finanziare resta determinato, in termini di competenza, in lire 138.335 miliardi, al netto di lire 7.500 miliardi per la regolazione in titoli dei crediti d'imposta. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'art. 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362 - ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a lire 4.000 miliardi relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 1993 - resta fissato, in termini di competenza, in lire 262.035 miliardi per l'anno finanziario 1993.

     2. Per gli anni 1994 e 1995 il limite massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, è determinato, rispettivamente, in lire 205.555 miliardi ed in lire 228.055 miliardi, al netto di lire 10.000 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995, per la regolazione in titoli di crediti d'imposta; il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in lire 342.205 miliardi ed in lire 418.255 miliardi. Per il bilancio programmatico degli anni 1994 e 1995, il limite massimo del saldo netto da finanziare è determinato, rispettivamente, in lire 127.500 miliardi ed in lire 90.000 miliardi ed il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in lire 264.000 miliardi ed in lire 280.000 miliardi.

     3. I predetti limiti massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato sono ridotti in misura pari alle entrate effettivamente accertate per alienazione di beni patrimoniali.

 

          Art. 2.

     1. Per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995, l'eventuale maggiore gettito tributario rispetto alle previsioni derivanti dalla normativa vigente è interamente utilizzato per la riduzione del saldo netto da finanziare, salvo che si tratti di assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti per fronteggiare calamità naturali o improrogabili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del Paese ovvero situazioni di emergenza economico-finanziaria.

     2. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'art. 11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'art. 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 1993-1995, restano determinati per l'anno 1993 in lire 25.935.586 miliardi per il fondo speciale destinato alle spese correnti, secondo il dettaglio di cui alla Tabella A allegata alla presente legge, e in lire 1.999 miliardi per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale, secondo il dettaglio di cui alla Tabella B allegata alla presente legge.

     3. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 1993 e triennale 1993-1995, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.

     4. E' fatta salva la possibilità di provvedere in corso d'anno alle integrazioni da disporre in forza dell'art. 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, relativamente agli stanziamenti di cui al comma 3 relativi a capitoli ricompresi nell'elenco n. 1 allegato allo stato di previsione del Ministero del tesoro.

     5. Ai termini dell'art. 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati fra le spese in conto capitale restano determinati, per l'anno 1993, in lire 3.536 miliardi, secondo il dettaglio di cui alla Tabella D allegata alla presente legge.

     6. Ai termini dell'art. 11, comma 3, lettera e), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati nella medesima Tabella.

     7. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995, nelle misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge.

     8. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale riportate nella Tabella di cui al comma 7, le Amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell'anno 1993, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.

     9. La spesa, per l'anno 1993, occorrente per la corresponsione della somma forfettaria, di cui all'art. 7, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, al personale delle Amministrazioni statali, compreso quello delle aziende autonome, delle università, nonché delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione, limitatamente all'Istituto superiore di sanità, all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, agli Istituti di ricerca e sperimentazione agraria ed alle Stazioni sperimentali per l'industria, è determinata in lire 700 miliardi. Tale somma è comprensiva delle disponibilità occorrenti per l'adeguamento delle retribuzioni del personale militare e dei Corpi di polizia ed è iscritta nell'apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del tesoro.

     10. Le regioni e gli enti pubblici non economici da esse dipendenti, le unità sanitarie locali, gli enti locali e le istituzioni e gli enti di ricerca diversi da quelli indicati nel comma 9, provvedono ad iscrivere nei bilanci relativi all'anno 1993 le risorse occorrenti all'erogazione della somma forfettaria di cui al comma 9.

     11. L'importo massimo delle garanzie per il rischio di cambio che il Ministro del tesoro è autorizzato ad accordare in base alla legislazione vigente nell'anno 1993 in relazione a prestiti contratti in dipendenza delle finalità di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni, resta fissato in lire 300 miliardi.

     12. Agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte di registro e ipotecarie, i termini fissati dall'art. 20, commi 1 e 2, della legge 1° dicembre 1986, n. 879, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 1994.

 

Capo II

DISPOSIZIONI PER IL SETTORE DEI TRASPORTI

 

          Art. 3.

     1. Per l'anno 1993, il fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private nelle regioni a statuto ordinario è confermato nell'importo di lire 4.764 miliardi, stabilito per l'anno 1992 dall'art. 4, comma 1, della legge 31 dicembre 1991, n. 415, e confluisce nel fondo comune di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281. In sede di prima applicazione le quote spettanti alle regioni sono determinate in applicazione di criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi del decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418.

     2. L'importo di lire 4.764 miliardi, di cui al comma 1, è finanziato per lire 531.771.982.000 mediante riduzione del fondo di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, ai sensi dell'art. 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151.

     3. Ai sensi delle disposizioni di cui alla legge 17 maggio 1985, n. 210, e dei princìpi di cui alla direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie, in relazione ad operazioni finanziarie contratte dall'Impresa Ferrovie dello Stato S.p.A. per la realizzazione di un programma di investimenti per lo sviluppo e ammodernamento delle infrastrutture ferroviarie valutato in lire 8.250 miliardi, di cui lire 2.750 miliardi per l'alta velocità, lo Stato concorre all'aumento per pari importo del capitale sociale dell'Impresa mediante versamento di cinque rate annuali di lire 1.650 miliardi a decorrere dal 1994.

     4. Per l'anno 1993, il concorso finanziario dello Stato negli oneri del fondo pensioni dell'Impresa Ferrovie dello Stato S.p.A. è determinato in lire 1.600 miliardi. Per il medesimo anno, l'apporto per oneri di infrastrutture ai sensi del Regolamento (CEE) n. 1107/70 del Consiglio, del 4 giugno 1970 e successive modificazioni, è determinato in lire 1.500 miliardi.

     5. A decorrere dall'anno 1993, l'Impresa Ferrovie dello Stato S.p.A. è autorizzata a procedere a compensazioni tra le poste debitorie verso lo Stato per trattamenti pensionistici e crediti IVA, nei limiti che saranno accertati con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dei trasporti e del tesoro.

 

Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FINANZA REGIONALE

 

          Art. 4.

     1. La quota variabile del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), della legge 14 giugno 1990, n. 158, al netto degli stanziamenti annuali previsti dalle leggi di settore, è determinata per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995 in lire 137 miliardi.

     2. A decorrere dall'anno 1993 cessa la corresponsione in favore delle regioni a statuto ordinario delle somme di cui all'art. 1, comma 2, della legge 1° febbraio 1989, n. 40, all'art. 1, comma 2, lettera b), del decreto-legge 13 novembre 1990, n. 326, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 gennaio 1991, n. 4, ed all'art. 5, comma 2, della legge 18 gennaio 1989, n. 14.

     3. Dalla stessa data di cui al comma 2 cessa la corresponsione in favore delle regioni a statuto speciale delle somme di cui all'art. 7 della legge 16 maggio 1984, n. 138, ed all'art. 1-duodecies del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641.

     4. Rimangono acquisite al bilancio dello Stato le entrate di cui all'art. 1-duodecies del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641, quelle di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 18 aprile 1979, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 23 giugno 1979, e n. 150 del 2 giugno 1979, che affluiscono ai capitoli di entrata 3358, relativamente alla parte già spettante alle regioni, e 3360, nonché quelle di cui all'art. 2, lettera a), della legge 29 novembre 1977, n. 891.

     5. A decorrere dall'anno 1993 la quota del 15 per cento dell'imposta di fabbricazione sugli oli minerali, loro derivati e prodotti analoghi indicata all'art. 8, primo comma, lettera a), della legge 16 maggio 1970, n. 281, è ridotta al 3,10 per cento.

     6. Il fondo comune determinato ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, è comprensivo delle somme di cui al comma 2 e viene ripartito con decreto del Ministro del tesoro in modo da assicurare a ciascuna regione, unitamente alle entrate spettanti ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, le stesse risorse complessivamente attribuite a titolo di fondo comune per l'anno 1992; l'eventuale ulteriore disponibilità sul predetto fondo è ripartita tra le regioni in proporzione alle quote del fondo medesimo attribuite per l'anno 1992. Le erogazioni sono disposte in quote trimestrali al netto delle somme di cui all'art. 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151.

     7. Gli oneri derivanti dai mutui contratti per l'edilizia sanitaria, ai sensi dell'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, nei limiti di lire 1.500 miliardi nell'anno 1993, sono a carico del Fondo sanitario nazionale di conto capitale fino all'importo massimo di lire 290 miliardi a decorrere dal 1994 [1].

 

Capo IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVIDENZA

 

          Art. 5.

     1. L'importo dei versamenti dello Stato all'INPS, per il concorso agli oneri della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, ai fini della progressiva assunzione degli oneri stessi a carico del bilancio dello Stato, ai sensi dell'art. 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, è complessivamente stabilito per l'anno 1993 in lire 1.500 miliardi, di cui lire 466 miliardi a titolo di adeguamento della quota parte di mensilità delle pensioni erogate dal fondo pensioni lavoratori dipendenti, dalle gestioni dei lavoratori autonomi, dalla gestione speciale minatori e dall'ENPALS, ai sensi del comma 3, lettera c), del suddetto art. 37. Conseguentemente, la somma di cui all'art. 21, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67, rideterminata in attuazione dell'art. 5 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, resta stabilita in lire 13.785 miliardi per l'anno 1993, in lire 17.430 miliardi per l'anno 1994 e in lire 22.430 miliardi per l'anno 1995. La somma relativa all'anno 1993 è assegnata per lire 10.314 miliardi al fondo pensioni lavoratori dipendenti, per lire 705 miliardi alla gestione esercenti attività commerciali, per lire 730 miliardi alla gestione artigiani, per lire 1.986 miliardi alla gestione coltivatori diretti, per lire 2 miliardi alla gestione speciale minatori e per lire 48 miliardi all'ENPALS; per effetto del medesimo art. 5 i trasferimenti all'INPS a titolo di erogazione delle pensioni sociali sono stabiliti in lire 3.220 miliardi per gli anni 1993 e 1994.

     2. Il limite al complesso dei versamenti dello Stato all'INPS, a titolo di pagamenti di bilancio e di anticipazioni di tesoreria, queste ultime senza oneri di interessi, è fissato per l'anno 1993 in lire 58.500 miliardi. Il ricorso alle anticipazioni di tesoreria è in ogni caso consentito sino a concorrenza del predetto limite a complemento dei pagamenti di bilancio effettuati.

     3. Ferme restando le vigenti modalità di versamento al bilancio dello Stato dei contributi per l'assistenza sanitaria da parte dell'INPS, al solo fine della verifica, ai sensi dell'art. 9 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, del rispetto del limite dei sei tredicesimi dell'importo di cui al comma 2, il complesso dei trasferimenti dello Stato all'INPS a titolo di pagamenti di bilancio e di anticipazioni di tesoreria, risultante al 30 giugno, è maggiorato dei sei dodicesimi sia del saldo dei contributi, sia dell'adeguamento al 90 per cento degli acconti dei contributi sanitari previsti per l'anno in corso, sempre che tali versamenti non siano già intervenuti al 30 giugno dello stesso anno.

 

Capo V

NORME FINALI

 

          Art. 6.

     1. La copertura, della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel fondo speciale di parte corrente viene assicurata, ai sensi dell'art. 11, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362, come da prospetto allegato.

     2. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.

     3. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1993.

 

 

PROSPETTO DI COPERTURA

(Articolo 6, comma 1)

COPERTURA DEGLI ONERI DI NATURA CORRENTE PREVISTI

DAL DISEGNO DI LEGGE FINANZIARIA 1993

(Articolo 5, comma 5, della legge n. 362 del 1988)

     (Omissis).

 

 

Tabella A

     (Omissis).

 

 

Tabella B

     (Omissis).

 

 

Tabella C

     (Omissis).

 

 

Tabella D

     (Omissis).

 

 

Tabella E

     (Omissis).

 

 

Tabella F

     (Omissis).


[1] Per la determinazione del tasso di interesse da applicarsi ai sensi del presente comma, vedi, da ultimo, il D.Dirig. 7 luglio 2016 (G.U. 18 luglio 2016, n. 166).