§ 98.1.26938 - Legge 28 ottobre 1994, n. 595.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 513, recante liquidazione dell'Ente nazionale per la cellulosa e [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:28/10/1994
Numero:595


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto-legge 27 agosto 1994, n. 513, recante liquidazione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, è convertito in legge con le modificazioni [...]


§ 98.1.26938 - Legge 28 ottobre 1994, n. 595.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 513, recante liquidazione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta

(G.U. 28 ottobre 1994, n. 253)

 

     Art. 1.

     1. Il decreto-legge 27 agosto 1994, n. 513, recante liquidazione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 16 dicembre 1993, n. 526, 18 febbraio 1994, n. 110, 22 aprile 1994, n. 245, e 27 giugno 1994, n. 409.

 

 

     Allegato

     Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 27 agosto 1994, n. 513

     All'art. 2:

     al comma 1, le parole: "e per la funzione pubblica" sono sostituite dalle seguenti: ", per la funzione pubblica e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Il piano di liquidazione approvato è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione del parere da parte delle competenti commissioni parlamentari";

     al comma 2, lettera b), sono aggiunte, in fine, le parole: "cui provvedono primarie società specializzate nazionali o estere;".

     All'art. 3:

     al comma 4, la parola: "iniziale" è soppressa;

     al comma 6, primo periodo, le parole: "e all'art. 10 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299," sono soppresse; e, al secondo periodo, dopo le parole: "16 maggio 1994, n. 299," sono inserite le seguenti: "convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451,";

     dopo il comma 6, è inserito il seguente:

     "6-bis. Al commissario liquidatore è data facoltà, in relazione all'attivo patrimoniale, di attuare un piano di prepensionamenti per i lavoratori aventi le caratteristiche individuate dall'art. 10 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451.".

     All'art. 6, al comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: "e trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione del parere da parte delle competenti commissioni parlamentari".