Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 27. Contabilità pubblica |
Capitolo: | 27.8 leggi finanziarie |
Data: | 31/12/1991 |
Numero: | 415 |
Sommario |
Art. 1. 1. Per l'anno 1992, il limite massimo del saldo netto da finanziare resta determinato in termini di competenza in lire 117.427 miliardi, al netto di lire 7.500 miliardi per la regolazione in [...] |
Art. 2. 1. Il maggior gettito eventualmente derivante in ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994, per effetto di provvedimenti legislativi recanti nuove o maggiori entrate rispetto alle previsioni di [...] |
Art. 3. 1. In relazione a quanto disposto con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 1° ottobre 1991, emanato in [...] |
Art. 4. 1. Per l'anno 1992, il fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private nelle regioni a statuto ordinario è stabilito in lire 4.764 [...] |
Art. 5. 1. La quota variabile del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 14 giugno 1990, n. 158, al netto degli [...] |
Art. 6. 1. L'importo dei versamenti dello Stato all'INPS, per il concorso agli oneri della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, ai fini della progressiva [...] |
Art. 7. 1. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel fondo speciale di parte corrente [...] |
§ 27.8.20 - Legge 31 dicembre 1991, n. 415.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1992).
(G.U. 31 dicembre 1991, n. 305, S.O.).
Capo I
Disposizioni di carattere finanziario
1. Per l'anno 1992, il limite massimo del saldo netto da finanziare resta determinato in termini di competenza in lire 117.427 miliardi, al netto di lire 7.500 miliardi per la regolazione in titoli dei crediti di imposta. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della
2. Per gli anni 1993 e 1994 il limite massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, è determinato, rispettivamente, in lire 144.740 miliardi ed in lire 159.490 miliardi al netto di lire 7.500 miliardi per l'anno 1993 e di lire 10.000 miliardi per l'anno 1994 per la regolazione in titoli di crediti d'imposta; il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in lire 242.540 miliardi ed in lire 278.890 miliardi. Per il bilancio programmatico degli anni 1993 e 1994, il limite massimo del saldo netto da finanziare è determinato, rispettivamente, in lire 102.900 miliardi ed in lire 79.000 miliardi ed il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in lire 200.700 miliardi ed in lire 198.400 miliardi.
1. Il maggior gettito eventualmente derivante in ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994, per effetto di provvedimenti legislativi recanti nuove o maggiori entrate rispetto alle previsioni di entrate contemplate nella legge di bilancio, per ciascuno di detti anni, è interamente destinato alla riduzione del saldo netto da finanziare nell'anno corrispondente, quale indicato nell'articolo 1, salvo che si tratti di assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti per fronteggiare calamità naturali o improrogabili esigenze connesse alla tutela della sicurezza del Paese ovvero situazioni di emergenza economico-finanziaria.
2. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11-bis della
3. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 1992 e triennale 1992-1994, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.
4. E' fatta salva la possibilità di provvedere in corso d'anno alle integrazioni da disporre in forza dell'articolo 7 della
5. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della
6. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della
7. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994, nelle misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge.
8. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale riportate nella Tabella di cui al comma 7, le Amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell'anno 1992, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.
9. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 15 della
10. Le somme di cui al comma 9, unitamente a quelle preordinate, per il personale dirigente ed equiparato, nonché per l'attuazione dell'articolo 16 del
11. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 15, ultimo comma, della
12. Per la definizione degli effetti economici conseguenti alla applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 1 dell'8 gennaio 1991, concernente la riliquidazione delle pensioni dei dirigenti dello Stato collocati a riposo anteriormente al 1° gennaio 1979, è autorizzata la spesa di lire 250 miliardi per l'anno 1993 e di lire 250 miliardi per l'anno 1994, per il pagamento delle competenze relative al periodo 1° marzo - 31 dicembre 1990.
13. L'importo massimo delle garanzie per il rischio di cambio che il Ministro del tesoro è autorizzato ad accordare nell'anno 1992 per le occorrenze in linea capitale sui prestiti esteri contratti in base alla legislazione vigente resta fissato in lire 500 miliardi ivi compresa la garanzia sui prestiti contratti nell'anno 1992 ai sensi dell'articolo 13, terzo comma, della
Capo II
Disposizioni in materia di entrate
1. In relazione a quanto disposto con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 1° ottobre 1991, emanato in applicazione dell'articolo 3, comma 2, del
2. Agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati ed alle scritture private autenticate successivamente al 31 dicembre 1991, nonché alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione successivamente alla medesima data, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 dell'articolo 2 del
3. Fino al 31 dicembre 1992 le aliquote dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili continuano ad applicarsi, in tutti i comuni e per ogni scaglione di incremento di valore imponibile, nella misura massima prevista dall'articolo 15 del
4. Fino al 31 dicembre 1992, le aliquote di imposta sugli spettacoli previste ai numeri 1 e 2 della tariffa annessa al
5. Il termine del 31 dicembre 1991, previsto dall'articolo 10, comma 3, della
6. Per gli anni 1992, 1993 e 1994 le aliquote del 26, 33, 40, 45 e 50 per cento, previste dall'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
7. In relazione alla modifica apportata dal comma 6 alle aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, i contribuenti tenuti per l'anno 1992 al versamento di acconto ai fini di detta imposta: a) se per l'anno 1991 è stato dichiarato un reddito imponibile non superiore a lire 14 milioni e 400 mila, devono effettuare il versamento di acconto alle scadenze e con le modalità di cui al
Capo III
Disposizioni per il settore dei trasporti
1. Per l'anno 1992, il fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private nelle regioni a statuto ordinario è stabilito in lire 4.764 miliardi, ivi compresa la variazione da determinarsi ai sensi dell'articolo 9 della
2. L'importo di lire 4.764 miliardi, di cui al comma 1, è finanziato per lire 531.771.982.000 mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 8 della
3. Per l'anno 1992, l'apporto statale in favore dell'Ente ferrovie dello Stato, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui alle lettere b) e c) del quarto comma dell'articolo 17 della
a) quanto alla lettera b), oneri di infrastrutture successivi al 31 dicembre 1991, lire 1.500 miliardi;
b) quanto alla lettera c), oneri per capitale ed interessi, valutati in lire 650 miliardi per ciascuno degli anni 1993 e 1994, derivanti dall'ammortamento dei mutui garantiti dallo Stato che l'Ente è autorizzato a contrarre nel secondo semestre dell'anno 1992 fino all'ammontare di lire 5.000 miliardi, di cui lire 2.000 miliardi per finanziamento degli oneri per rinnovi e miglioramenti e lire 3.000 miliardi quale quota per l'anno medesimo per l'attuazione del programma poliennale di investimenti, predisposto in attuazione dell'articolo 3, n. 3), della stessa
4. Per l'anno 1992, sono determinate in lire 1.850 miliardi le compensazioni spettanti all'Ente ferrovie dello Stato a copertura del disavanzo del fondo pensioni, ai sensi dell'articolo 21, ultimo comma, della
5. Con riferimento agli obiettivi di risanamento e progressiva riduzione dei trasferimenti dello Stato a favore dell'Ente ferrovie dello Stato, di cui al contratto di programma stipulato in data 23 gennaio 1991, l'Ente stesso provvede, ai sensi dell'articolo 2, lettera m), della
Capo IV
Disposizioni in materia di finanza regionale
1. La quota variabile del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della
2. Per l'anno 1992 la quota del 15 per cento dell'imposta di fabbricazione sugli olii minerali, loro derivati e prodotti analoghi, indicata all'articolo 8, primo comma, lettera a), della
3. Il fondo comune per l'anno 1992 è stabilito in lire 6.632 miliardi ed è comprensivo delle somme di cui all'articolo 1, comma 2, della
4. Alla determinazione dell'importo del fondo comune di cui al comma 3, concorrono gli stanziamenti di spesa iscritti nel bilancio di previsione per l'anno 1992 al capitolo 2600 dello stato di previsione del Ministero della sanità, ai capitoli 5937 e 5959 dello stato di previsione del Ministero del tesoro ed al capitolo 6862 del medesimo stato di previsione nel limite di lire 208 miliardi.
5. Rimangono acquisite al bilancio dello Stato per l'anno 1992 le entrate di cui all'articolo 1-duodecies del
Capo V
Disposizioni in materia di previdenza
1. L'importo dei versamenti dello Stato all'INPS, per il concorso agli oneri della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, ai fini della progressiva assunzione degli oneri stessi a carico del bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 37 della
2. Il limite al complesso dei versamenti dello Stato all'INPS, a titolo di pagamenti di bilancio e di anticipazioni di tesoreria, queste ultime senza oneri di interessi, è fissato per l'anno 1992 in lire 60.500 miliardi. Il ricorso alle anticipazioni di tesoreria è in ogni caso consentito sino a concorrenza del predetto limite a completamento dei pagamenti di bilancio effettuati.
3. Ferme restando le vigenti modalità di versamento al bilancio dello Stato dei contributi per l'assistenza sanitaria da parte dell'INPS, al solo fine della verifica, ai sensi dell'articolo 9 del
4. Ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni iscritti nella prima delle quattro fasce di reddito convenzionale previste dall'articolo 7 della
5. Per l'anno 1992, il contributo del 2 per cento previsto dall'articolo 12, comma 4, della
6. Per l'anno 1992, il contributo addizionale di cui al primo comma dell'articolo 17 della
7. A decorrere dal 1° gennaio 1992, il livello minimo imponibile annuo, ai fini del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali e dai rispettivi familiari coadiutori, viene annualmente rideterminato aumentando di lire 1.300.000 quello calcolato ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della
Capo VI
Norme finali
1. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel fondo speciale di parte corrente viene assicurata, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della
2. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.
3. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e le sue disposizioni hanno effetto dal 1° gennaio 1992.(Prospetto di copertura e Tabelle da A ad F omessi)
[1] Comma così modificato dall'art. 1 del
[2] Comma così modificato dall'art. 1 del