§ 27.8.20 - Legge 31 dicembre 1991, n. 415.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1992).


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.8 leggi finanziarie
Data:31/12/1991
Numero:415


Sommario
Art. 1.      1. Per l'anno 1992, il limite massimo del saldo netto da finanziare resta determinato in termini di competenza in lire 117.427 miliardi, al netto di lire 7.500 miliardi per la regolazione in [...]
Art. 2.      1. Il maggior gettito eventualmente derivante in ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994, per effetto di provvedimenti legislativi recanti nuove o maggiori entrate rispetto alle previsioni di [...]
Art. 3.      1. In relazione a quanto disposto con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 1° ottobre 1991, emanato in [...]
Art. 4.      1. Per l'anno 1992, il fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private nelle regioni a statuto ordinario è stabilito in lire 4.764 [...]
Art. 5.      1. La quota variabile del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 14 giugno 1990, n. 158, al netto degli [...]
Art. 6.      1. L'importo dei versamenti dello Stato all'INPS, per il concorso agli oneri della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, ai fini della progressiva [...]
Art. 7.      1. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel fondo speciale di parte corrente [...]


§ 27.8.20 - Legge 31 dicembre 1991, n. 415.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1992).

(G.U. 31 dicembre 1991, n. 305, S.O.).

 

Capo I

Disposizioni di carattere finanziario

 

     Art. 1.

     1. Per l'anno 1992, il limite massimo del saldo netto da finanziare resta determinato in termini di competenza in lire 117.427 miliardi, al netto di lire 7.500 miliardi per la regolazione in titoli dei crediti di imposta. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362 - ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a lire 4.000 miliardi relativo agli interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 1992 - resta fissato, in termini di competenza, in lire 248.527 miliardi per l'anno finanziario 1992.

     2. Per gli anni 1993 e 1994 il limite massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, è determinato, rispettivamente, in lire 144.740 miliardi ed in lire 159.490 miliardi al netto di lire 7.500 miliardi per l'anno 1993 e di lire 10.000 miliardi per l'anno 1994 per la regolazione in titoli di crediti d'imposta; il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in lire 242.540 miliardi ed in lire 278.890 miliardi. Per il bilancio programmatico degli anni 1993 e 1994, il limite massimo del saldo netto da finanziare è determinato, rispettivamente, in lire 102.900 miliardi ed in lire 79.000 miliardi ed il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in lire 200.700 miliardi ed in lire 198.400 miliardi.

 

          Art. 2.

     1. Il maggior gettito eventualmente derivante in ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994, per effetto di provvedimenti legislativi recanti nuove o maggiori entrate rispetto alle previsioni di entrate contemplate nella legge di bilancio, per ciascuno di detti anni, è interamente destinato alla riduzione del saldo netto da finanziare nell'anno corrispondente, quale indicato nell'articolo 1, salvo che si tratti di assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti per fronteggiare calamità naturali o improrogabili esigenze connesse alla tutela della sicurezza del Paese ovvero situazioni di emergenza economico-finanziaria.

     2. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 1992-1994, restano determinati per l'anno 1992 in lire 37.343,345 miliardi per il fondo speciale destinato alle spese correnti, secondo il dettaglio di cui alla Tabella A, allegata alla presente legge, e in lire 5.385 miliardi per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale, secondo il dettaglio di cui alla Tabella B allegata alla presente legge.

     3. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 1992 e triennale 1992-1994, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.

     4. E' fatta salva la possibilità di provvedere in corso d'anno alle integrazioni da disporre in forza dell'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, relativamente agli stanziamenti di cui al comma 3 relativi a capitoli ricompresi nell'elenco n. 1 allegato allo stato di previsione del Ministero del tesoro.

     5. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati fra le spese in conto capitale restano determinati, per l'anno 1992, in lire 3.221 miliardi, secondo il dettaglio di cui alla Tabella D allegata alla presente legge.

     6. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati nella medesima Tabella.

     7. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994, nelle misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge.

     8. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale riportate nella Tabella di cui al comma 7, le Amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell'anno 1992, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.

     9. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93, la spesa per gli anni 1992, 1993 e 1994 relativa ai rinnovi contrattuali per il triennio 1991-1993 del personale delle Amministrazioni statali, compreso quello delle aziende autonome, delle università, nonché delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione, limitatamente all'Istituto superiore di sanità, all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, agli Istituti di ricerca e sperimentazione agraria ed alle Stazioni sperimentali per l'industria, è determinata, rispettivamente, in lire 2.000 miliardi, lire 5.300 miliardi e lire 7.300 miliardi. Tali somme sono comprensive delle disponibilità occorrenti per l'adeguamento delle retribuzioni del personale militare e dei Corpi di polizia e sono iscritte nell'apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del tesoro.

     10. Le somme di cui al comma 9, unitamente a quelle preordinate, per il personale dirigente ed equiparato, nonché per l'attuazione dell'articolo 16 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21, e dell'articolo 12 della legge 8 agosto 1990, n. 231, concernenti il personale dei Corpi di polizia e delle Forze armate, nell'ambito della Tabella A allegata alla presente legge, e a quelle risultanti dal comma 11, costituiscono l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362, ivi compreso l'effetto delle decisioni connesse con la decadenza del meccanismo di adeguamento retributivo al costo della vita previsto dall'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13.

     11. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 15, ultimo comma, della legge 29 marzo 1983, n. 93, le regioni e gli enti pubblici non economici da esse dipendenti, le unità sanitarie locali, gli enti locali e gli enti pubblici non economici, le istituzioni e gli enti di ricerca diversi da quelli indicati nel comma 9, provvedono ad iscrivere nei bilanci relativi agli anni 1992, 1993 e 1994 le risorse occorrenti al finanziamento dei rinnovi contrattuali per il triennio 1991-1993 da contenere entro il limite corrispondente alla differenza tra l'importo derivante dall'applicazione dei tassi programmati di inflazione, indicati dal documento di programmazione economico-finanziaria, alla spesa per retribuzioni al personale relativa all'anno 1991 e quello relativo agli oneri per automatismi retributivi.

     12. Per la definizione degli effetti economici conseguenti alla applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 1 dell'8 gennaio 1991, concernente la riliquidazione delle pensioni dei dirigenti dello Stato collocati a riposo anteriormente al 1° gennaio 1979, è autorizzata la spesa di lire 250 miliardi per l'anno 1993 e di lire 250 miliardi per l'anno 1994, per il pagamento delle competenze relative al periodo 1° marzo - 31 dicembre 1990.

     13. L'importo massimo delle garanzie per il rischio di cambio che il Ministro del tesoro è autorizzato ad accordare nell'anno 1992 per le occorrenze in linea capitale sui prestiti esteri contratti in base alla legislazione vigente resta fissato in lire 500 miliardi ivi compresa la garanzia sui prestiti contratti nell'anno 1992 ai sensi dell'articolo 13, terzo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

 

Capo II

Disposizioni in materia di entrate

 

          Art. 3.

     1. In relazione a quanto disposto con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 1° ottobre 1991, emanato in applicazione dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, le minori entrate per imposta sul reddito delle persone fisiche per gli anni 1992, 1993 e 1994, sono valutate, rispettivamente, in lire 3.400 miliardi, lire 5.000 miliardi e lire 5.800 miliardi.

     2. Agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati ed alle scritture private autenticate successivamente al 31 dicembre 1991, nonché alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione successivamente alla medesima data, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 dell'articolo 2 del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, come modificate dall'articolo 5-bis del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899, a condizione che nell'atto di acquisto il compratore dichiari, a pena di decadenza, di non possedere nel territorio dello Stato altro fabbricato o porzioni di fabbricato destinati ad uso di abitazione e di non aver già usufruito delle agevolazioni previste dall'articolo 1 della legge 22 aprile 1982, n. 168, e dall'articolo 2 del predetto decreto-legge n. 12 del 1985, nonché di quelle previste dal presente comma.

     3. Fino al 31 dicembre 1992 le aliquote dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili continuano ad applicarsi, in tutti i comuni e per ogni scaglione di incremento di valore imponibile, nella misura massima prevista dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.

     4. Fino al 31 dicembre 1992, le aliquote di imposta sugli spettacoli previste ai numeri 1 e 2 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, sono stabilite nella misura dell'8 per cento, quella prevista al n. 3 della stessa tariffa è stabilita nella misura del 15 per cento e quella prevista al n. 4 è stabilita nella misura del 4 per cento. Fino alla stessa data del 31 dicembre 1992, l'imposta sul valore aggiunto sui corrispettivi degli spettacoli sportivi è stabilita nella misura del 9 per cento.

     5. Il termine del 31 dicembre 1991, previsto dall'articolo 10, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, concernente l'abbuono di imposta sugli spettacoli a favore delle imprese esercenti le sale cinematografiche, di cui all'articolo 2 della legge 13 luglio 1984, n. 313, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1992.

     6. Per gli anni 1992, 1993 e 1994 le aliquote del 26, 33, 40, 45 e 50 per cento, previste dall'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, sono elevate rispettivamente al 27, 34, 41, 46 e 51 per cento.

     7. In relazione alla modifica apportata dal comma 6 alle aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, i contribuenti tenuti per l'anno 1992 al versamento di acconto ai fini di detta imposta: a) se per l'anno 1991 è stato dichiarato un reddito imponibile non superiore a lire 14 milioni e 400 mila, devono effettuare il versamento di acconto alle scadenze e con le modalità di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e successive modificazioni, in ragione del 98 per cento dell'imposta relativa all'anno 1991, al netto delle detrazioni, dei crediti e delle ritenute di acconto; b) se per l'anno 1991 è stato dichiarato un reddito imponibile superiore a lire 14 milioni e 400 mila, devono effettuare il versamento di acconto alle scadenze e con le modalità di cui al citato decreto-legge n. 69 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 154 del 1989, e successive modificazioni, in ragione del 98 per cento dell'imposta relativa all'anno 1991, al netto delle detrazioni, dei crediti e delle ritenute di acconto, incrementata di una somma pari all'1 per cento dell'importo che risulta sottraendo dal reddito imponibile dichiarato per l'anno 1991 l'ammontare di lire 14 milioni e 400 mila ovvero, se superiore, quello del reddito di lavoro dipendente e assimilati dichiarato per lo stesso anno. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 4 del citato decreto-legge n. 69 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 154 del 1989, e successive modificazioni.

 

Capo III

Disposizioni per il settore dei trasporti

 

          Art. 4.

     1. Per l'anno 1992, il fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private nelle regioni a statuto ordinario è stabilito in lire 4.764 miliardi, ivi compresa la variazione da determinarsi ai sensi dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, modificato dall'articolo 27-quater del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51.

     2. L'importo di lire 4.764 miliardi, di cui al comma 1, è finanziato per lire 531.771.982.000 mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, ai sensi dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151.

     3. Per l'anno 1992, l'apporto statale in favore dell'Ente ferrovie dello Stato, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui alle lettere b) e c) del quarto comma dell'articolo 17 della legge 17 maggio 1985, n. 210, è così determinato:

     a) quanto alla lettera b), oneri di infrastrutture successivi al 31 dicembre 1991, lire 1.500 miliardi;

     b) quanto alla lettera c), oneri per capitale ed interessi, valutati in lire 650 miliardi per ciascuno degli anni 1993 e 1994, derivanti dall'ammortamento dei mutui garantiti dallo Stato che l'Ente è autorizzato a contrarre nel secondo semestre dell'anno 1992 fino all'ammontare di lire 5.000 miliardi, di cui lire 2.000 miliardi per finanziamento degli oneri per rinnovi e miglioramenti e lire 3.000 miliardi quale quota per l'anno medesimo per l'attuazione del programma poliennale di investimenti, predisposto in attuazione dell'articolo 3, n. 3), della stessa legge 17 maggio 1985, n. 210, fatto salvo quanto già disposto dall'articolo 1 della legge 15 dicembre 1990, n. 385. Ai mutui di cui alla presente lettera si applicano le norme di cui agli articoli 3 e 4 della legge 2 maggio 1969, n. 280, e successive modificazioni.

     4. Per l'anno 1992, sono determinate in lire 1.850 miliardi le compensazioni spettanti all'Ente ferrovie dello Stato a copertura del disavanzo del fondo pensioni, ai sensi dell'articolo 21, ultimo comma, della legge 17 maggio 1985, n. 210. L'Ente ferrovie dello Stato è autorizzato a procedere a compensazioni tra le poste debitorie verso lo Stato per trattamenti pensionistici e crediti IVA, nei limiti che saranno accertati con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dei trasporti e del tesoro.

     5. Con riferimento agli obiettivi di risanamento e progressiva riduzione dei trasferimenti dello Stato a favore dell'Ente ferrovie dello Stato, di cui al contratto di programma stipulato in data 23 gennaio 1991, l'Ente stesso provvede, ai sensi dell'articolo 2, lettera m), della legge 17 maggio 1985, n. 210, al reperimento di mezzi finanziari occorrenti per il ripianamento delle perdite di esercizio e di gestione e fondi speciali relative al periodo 1988-1992, in ragione di lire 3.000 miliardi nel secondo semestre di ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994. Corrispondentemente, è concesso all'Ente ferrovie dello Stato un concorso a carico del bilancio dello Stato, pari a lire 420 miliardi per il 1993, a lire 840 miliardi per il 1994 e a lire 1.260 miliardi a decorrere dal 1995.

 

Capo IV

Disposizioni in materia di finanza regionale

 

          Art. 5.

     1. La quota variabile del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 14 giugno 1990, n. 158, al netto degli stanziamenti annuali previsti dalle leggi di settore, è determinata per l'anno 1994 in lire 287 miliardi; per gli anni 1992 e 1993 sono confermate le quote stabilite dall'articolo 12 della legge 29 dicembre 1990, n. 405.

     2. Per l'anno 1992 la quota del 15 per cento dell'imposta di fabbricazione sugli olii minerali, loro derivati e prodotti analoghi, indicata all'articolo 8, primo comma, lettera a), della legge 16 maggio 1970, n. 281, è ridotta al 10,50 per cento [1] .

     3. Il fondo comune per l'anno 1992 è stabilito in lire 6.632 miliardi ed è comprensivo delle somme di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 1989, n. 40, ed all'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto-legge 13 novembre 1990, n. 326, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 gennaio 1991, n. 4; detto fondo è ripartito ed erogato con le modalità ed i criteri di cui all'articolo 1, comma 3, della predetta legge n. 40 del 1989 [2] .

     4. Alla determinazione dell'importo del fondo comune di cui al comma 3, concorrono gli stanziamenti di spesa iscritti nel bilancio di previsione per l'anno 1992 al capitolo 2600 dello stato di previsione del Ministero della sanità, ai capitoli 5937 e 5959 dello stato di previsione del Ministero del tesoro ed al capitolo 6862 del medesimo stato di previsione nel limite di lire 208 miliardi.

     5. Rimangono acquisite al bilancio dello Stato per l'anno 1992 le entrate di cui all'articolo 1-duodecies del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641, per la parte spettante alle regioni a statuto ordinario, quelle di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 18 aprile 1979, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 23 giugno 1979 e n. 150 del 2 giugno 1979, che affluiscono ai capitoli di entrata 3358, per la parte spettante alle regioni a statuto ordinario, e 3360, nonché quelle di cui all'articolo 2, lettera a), della legge 29 novembre 1977, n. 891.

 

Capo V

Disposizioni in materia di previdenza

 

          Art. 6.

     1. L'importo dei versamenti dello Stato all'INPS, per il concorso agli oneri della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, ai fini della progressiva assunzione degli oneri stessi a carico del bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, è complessivamente stabilito per l'anno 1992 in lire 3.900 miliardi, ivi compreso l'importo di lire 2.600 miliardi in applicazione delle disposizioni, a decorrere dal 1992, di cui all'articolo 13, commi 1 e 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, di cui lire 1.192 miliardi a titolo di adeguamento della quota parte di mensilità delle pensioni erogate dal fondo pensioni lavoratori dipendenti, dalle gestioni dei lavoratori autonomi, dalla gestione speciale minatori e dall'ENPALS, ai sensi del comma 3, lettera c), del suddetto articolo 37. Conseguentemente, la somma di cui all'articolo 21, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67, resta determinata in lire 20.729 miliardi per l'anno 1992 ed è assegnata per lire 15.509 miliardi al fondo pensioni lavoratori dipendenti, per lire 1.061 miliardi alla gestione esercenti attività commerciali, per lire 1.098 miliardi alla gestione artigiani, per lire 2.986 miliardi alla gestione coltivatori diretti, per lire 3 miliardi alla gestione speciale minatori e per lire 72 miliardi all'ENPALS.

     2. Il limite al complesso dei versamenti dello Stato all'INPS, a titolo di pagamenti di bilancio e di anticipazioni di tesoreria, queste ultime senza oneri di interessi, è fissato per l'anno 1992 in lire 60.500 miliardi. Il ricorso alle anticipazioni di tesoreria è in ogni caso consentito sino a concorrenza del predetto limite a completamento dei pagamenti di bilancio effettuati.

     3. Ferme restando le vigenti modalità di versamento al bilancio dello Stato dei contributi per l'assistenza sanitaria da parte dell'INPS, al solo fine della verifica, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, del rispetto del limite dei sei tredicesimi dell'importo di cui al comma 2, il complesso dei trasferimenti dello Stato all'INPS a titolo di pagamenti di bilancio e di anticipazioni di tesoreria, risultante al 30 giugno, è maggiorato dei sei dodicesimi sia del saldo dei contributi, sia dell'adeguamento al 90 per cento degli acconti dei contributi sanitari previsti per l'anno in corso, sempre che tali versamenti non siano già intervenuti al 30 giugno dello stesso anno.

     4. Ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni iscritti nella prima delle quattro fasce di reddito convenzionale previste dall'articolo 7 della legge 2 agosto 1990, n. 233, con aziende ubicate nei territori montani di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e nelle zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, è concessa una riduzione pari al 20 per cento dei contributi per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, dovuti per l'anno 1992. Agli stessi soggetti e per il medesimo periodo è, altresì, concessa una riduzione pari al 90 per cento del contributo dovuto per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale. La riduzione sul contributo per il Servizio sanitario nazionale è concessa, in misura pari al 50 per cento, agli stessi soggetti con aziende situate in zone diverse dalle predette ubicazioni.

     5. Per l'anno 1992, il contributo del 2 per cento previsto dall'articolo 12, comma 4, della legge 2 agosto 1990, n. 233, è ridotto all'1 per cento.

     6. Per l'anno 1992, il contributo addizionale di cui al primo comma dell'articolo 17 della legge 3 giugno 1975, n. 160, è ridotto in misura pari al 90 per cento del suo ammontare.

     7. A decorrere dal 1° gennaio 1992, il livello minimo imponibile annuo, ai fini del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali e dai rispettivi familiari coadiutori, viene annualmente rideterminato aumentando di lire 1.300.000 quello calcolato ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233.

 

Capo VI

Norme finali

 

          Art. 7.

     1. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel fondo speciale di parte corrente viene assicurata, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362, come da prospetto allegato.

     2. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.

     3. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e le sue disposizioni hanno effetto dal 1° gennaio 1992.(Prospetto di copertura e Tabelle da A ad F omessi)


[1] Comma così modificato dall'art. 1 del D.L. 11 luglio 1992, n. 333.

[2] Comma così modificato dall'art. 1 del D.L. 11 luglio 1992, n. 333.