§ 80.3.88 - D.L. 25 luglio 2018, n. 91.
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.3 leggi e decreti
Data:25/07/2018
Numero:91


Sommario
Art. 1.  Proroga di termini in materia di enti territoriali
Art. 1 bis.  Proroga di termini in materia di spazi finanziari degli enti locali
Art. 2.  Proroga di termini in materia di giustizia
Art. 3.  Proroga di termini in materia di ambiente , di vendita di energia elettrica e gas naturale e di energia
Art. 4.  Proroghe di termini in materia di infrastrutture
Art. 4 bis.  Proroga di termini in materia di emittenti radiotelevisive locali
Art. 5.  Proroga di termini in materia di lavoro e di politiche sociali
Art. 6.  Proroga di termini in materia di istruzione e università
Art. 7.  Proroga di termini in materia di cultura
Art. 8.  Proroga di termini in materia di salute
Art. 8 bis.  Modifica al decreto legislativo 10 febbraio 2017, n. 29
Art. 9.  Proroga di termini in materia di eventi sismici
Art. 9 bis.  Proroghe di termini in materia di strutture turistico-ricettive
Art. 9 ter.  Modifiche all'articolo 8-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, in materia di interventi edilizi eseguiti per immediate esigenze abitative a seguito di eventi sismici
Art. 9 quater.  Estensione delle misure di sostegno al reddito dei lavoratori
Art. 10.  Proroga di termini in materia di sport
Art. 11.  Proroga di termini in materia di banche popolari e gruppi bancari cooperativi
Art. 11 bis.  Proroga di termini in materia di sospensione della quota capitale dei mutui e dei finanziamenti
Art. 11 ter.  Proroga di termini in materia di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA dei soggetti esercitanti le attività di agente e rappresentante di commercio
Art. 11 quater.  Proroga della partecipazione italiana a banche e fondi multilaterali
Art. 12.  Proroga Fondo di cui all'articolo 37, secondo comma, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034
Art. 13.  Proroga di termini in materia di finanziamento degli investimenti e di sviluppo infrastrutturale del Paese
Art. 13 bis.  Proroga di termini in materia di controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi
Art. 13 ter.  Modifica al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179
Art. 14.  Entrata in vigore


§ 80.3.88 - D.L. 25 luglio 2018, n. 91. [1]

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

(G.U. 25 luglio 2018, n. 171)

 

Art. 1. Proroga di termini in materia di enti territoriali

     1. All'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, al primo e al terzo periodo, le parole «Per gli anni 2016 e 2017» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2016, 2017 e 2018».

     2. Il mandato dei presidenti di provincia e dei consigli provinciali in scadenza tra la data di entrata in vigore del presente decreto-legge e il 31 ottobre 2018 è prorogato fino a tale data, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, commi 65 e 69, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e le elezioni per il rinnovo delle cariche predette si tengono il 31 ottobre 2018, contestualmente alle elezioni del rispettivo consiglio provinciale o presidente di provincia, qualora sia in scadenza per fine mandato entro il 31 dicembre 2018. In occasione delle elezioni del 31 ottobre 2018, di cui al primo periodo del presente comma, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 60, della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono eleggibili a presidente della provincia i sindaci della provincia, il cui mandato scada non prima di dodici mesi dalla data di svolgimento delle elezioni [2].

     2-bis. All'articolo 1, comma 1120, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2019» [3].

     2-ter. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è istituito, presso la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, un tavolo tecnico-politico per la redazione di linee guida finalizzate all'avvio di un percorso di revisione organica della disciplina in materia di ordinamento delle province e delle città metropolitane, al superamento dell'obbligo di gestione associata delle funzioni e alla semplificazione degli oneri amministrativi e contabili a carico dei comuni, soprattutto di piccole dimensioni [4].

     2-quater. Nelle more della complessiva riforma delle procedure di risanamento contemplate dal titolo VIII della parte seconda del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, qualora sia stato presentato o approvato, alla data del 30 novembre 2018, un piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del medesimo testo unico, rimodulato o riformulato ai sensi dei commi 5 e 5-bis del medesimo articolo 243-bis e dell'articolo 1, comma 714, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la verifica di cui al comma 7 dell'articolo 243-quater del predetto testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 sul raggiungi-mento degli obiettivi intermedi è effettuata all'esito dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2018 e comunque non oltre il termine di cui all'articolo 227, comma 2, del citato testo unico. Ai soli fini istruttori, rimane fermo l'obbligo dell'organo di revisione di provvedere alla trasmissione della relazione di cui al comma 6 del citato articolo 243-quater nei termini e con le modalità ivi previsti. Il mancato adeguamento dei tempi di pagamento dei debiti commerciali di cui alla normativa vigente non costituisce motivo per il diniego delle riformulazioni o rimodulazioni di cui al citato articolo 243-bis, fermo restando il rispetto dei termini di pagamento oggetto di accordo con i creditori di cui al piano riformulato o rimodulato [5].

     2-quinquies. Non si applicano le norme vigenti in contrasto con quanto disposto al comma 2-quater [6].

     2-sexies. Le sanzioni di cui all'articolo 1, comma 475, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relative al mancato rispetto per l'anno 2017 del saldo non negativo di cui al comma 466 del medesimo articolo 1, non trovano applicazione nei confronti delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della Sardegna [7].

 

     Art. 1 bis. Proroga di termini in materia di spazi finanziari degli enti locali [8]

     1. Nell'anno 2018, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono rendere disponibili ulteriori spazi finanziari per gli enti locali del proprio territorio ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2017, n. 21, nell'ambito delle intese regionali di cui all'articolo 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. A tal fine, per il corrente anno, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano comunicano, entro il 30 settembre 2018, agli enti locali interessati i saldi obiettivo rideterminati e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, attraverso il sistema web dedicato al pareggio di bilancio, con riferimento a ciascun ente locale e alla stessa regione o provincia autonoma, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento del rispetto del saldo di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

 

     Art. 2. Proroga di termini in materia di giustizia

     1. All'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216, le parole «dopo il centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dopo il 31 marzo 2019».

     2. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 77, 78, 79 e 80, della legge 23 giugno 2017, n. 103, fatta salva l'eccezione di cui al comma 81 dello stesso articolo 1 per le persone che si trovano in stato di detenzione per i delitti ivi indicati, è sospesa dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 15 febbraio 2019.

     3. All'articolo 10 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»; conseguentemente, il termine di cui al comma 13 del medesimo articolo 10 del decreto legislativo n. 14 del 2014, limitatamente alla sezione distaccata di Ischia, è prorogato al 1º gennaio 2022;

     b) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»; conseguentemente, il termine di cui al comma 13 del medesimo articolo 10 del decreto legislativo n. 14 del 2014, limitatamente alla sezione distaccata di Lipari, è prorogato al 1° gennaio 2022;

     c) al comma 3, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»; conseguentemente, il termine di cui al comma 13 del medesimo articolo 10 del decreto legislativo n. 14 del 2014, limitatamente alla sezione distaccata di Portoferraio, è prorogato al 1º gennaio 2022 [9].

     3-bis. Dall'attuazione del comma 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica [10].

     3-ter. All'articolo 19, comma 1, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, le parole: «entro il 28 febbraio di ciascun anno» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 26 febbraio di ciascun anno» [11].

     3-quater. All'articolo 49, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «sette» [12].

 

     Art. 3. Proroga di termini in materia di ambiente , di vendita di energia elettrica e gas naturale e di energia [13]

     1. Il termine per la denuncia del possesso di esemplari di specie esotiche invasive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230, iscritte nell'elenco dell'Unione alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, è prorogato al 31 agosto 2019.

     1-bis. All'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 59, le parole: «a decorrere dal 1º luglio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1º luglio 2020»;

     b) al comma 60, le parole: «a decorrere dal 1º luglio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1º luglio 2020» [14].

     1-ter. Per gli impianti geotermoelettrici che rispettano i requisiti di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, ivi inclusi gli impianti autorizzati dalle regioni o dalle province delegate che rispettano i medesimi requisiti, e per gli impianti solari termodinamici, inseriti in posizione utile nelle graduatorie pubblicate dal Gestore dei servizi energetici GSE Spa, a seguito delle procedure di registro di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2016, il termine per l'entrata in esercizio di cui all'articolo 11, comma 1, del medesimo decreto ministeriale 23 giugno 2016, è prorogato di ventiquattro mesi. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica [15].

 

     Art. 4. Proroghe di termini in materia di infrastrutture

     1. All'articolo 1, comma 165, quarto periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le parole: «entro il 30 settembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2019».

     1-bis. All'articolo 1, comma 1078, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «31 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno» [16].

     2. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, la parola «2018», ovunque presente, è sostituita dalla seguente: «2019».

     3. Le disposizioni di cui all'articolo 39, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, relative all'obbligatorietà della patente nautica per la conduzione di unità aventi motore di cilindrata superiore a 750 cc a iniezione a due tempi, si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2019 [17].

     3-bis. All'articolo 27, comma 2, lettera d), secondo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: «alla medesima data» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 2 dicembre 2018 dell'avviso» [18].

     3-ter. All'articolo 39, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: «per il quadriennio 2017-2020» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2017» e le parole: «di ciascun anno» sono soppresse [19].

     3-quater. Nelle more dell'interlocuzione con la Commissione europea in ordine al modulo organizzativo per l'affidamento della concessione dell'infrastruttura autostradale A22 Brennero-Modena, all'articolo 13-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 3, le parole: «entro il 15 novembre di ciascun anno» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 15 dicembre di ciascun anno»;

     b) al comma 4, le parole: «entro il 30 settembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 novembre 2018» [20].

 

     Art. 4 bis. Proroga di termini in materia di emittenti radiotelevisive locali [21]

     1. All'articolo 4, comma 2, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, recante il regolamento, da intendersi qui integralmente riportato, concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali, in attuazione degli obiettivi di pubblico interesse di cui all'articolo 1, comma 163, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per l'assegnazione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 160, lettera b), della citata legge n. 208 del 2015, e successive modificazioni, destinate alle emittenti radiofoniche e televisive locali, al fine di estendere il regime transitorio anche all'anno 2019, dopo le parole: «alla data di presentazione della domanda» sono aggiunte le seguenti: «, mentre per le domande inerenti all'anno 2019 si prende in considerazione il numero medio di dipendenti occupati nell'esercizio precedente, fermo restando che il presente requisito dovrà essere posseduto anche all'atto della presentazione della domanda».

 

     Art. 5. Proroga di termini in materia di lavoro e di politiche sociali [22]

     1. All'articolo 10 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, le parole «A decorrere dal 2018» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 2019»;

     b) al comma 3, primo periodo, le parole «è stabilita la data a partire dalla quale è possibile, in via sperimentale per un periodo di almeno sei mesi, accedere alla modalità di presentazione della DSU,» sono sostituite dalle seguenti: «è stabilita la data a partire dalla quale è possibile accedere alla modalità precompilata di presentazione della DSU, nonchè la data a partire dalla quale è avviata una sperimentazione in materia,»;

     c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

     «4. A decorrere dal 1º gennaio 2019, la DSU ha validità dal momento della presentazione fino al successivo 31 agosto. In ciascun anno, a decorrere dal 2019, all'avvio del periodo di validità fissato al 1º settembre, i dati sui redditi e i patrimoni presenti in DSU sono aggiornati prendendo a riferimento l'anno precedente.».

     1-bis. All'articolo 1, comma 155, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «entro il 30 settembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 15 novembre 2018» [23].

 

     Art. 6. Proroga di termini in materia di istruzione e università

     1. Il termine previsto dall'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95, come modificato dall'articolo 4, comma 5-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, è prorogato, per le procedure pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, al 31 ottobre 2018 [24].

     2. All'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, le parole «e 2017-2018» sono sostituite dalle seguenti: «, 2017-2018 e 2018-2019».

     3. All'articolo 37, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, le parole «dall'anno scolastico 2018/19» sono sostituite dalle seguenti: «dall'anno scolastico 2019/2020. La validità delle graduatorie vigenti per l'anno scolastico 2017/18 è prorogata per l'anno scolastico 2018/2019 per le assegnazioni temporanee di cui all'articolo 24 e per le destinazioni all'estero sui posti che si rendono disponibili nell'ambito dei contingenti di cui agli articoli 18, comma 1, e 35, comma 2».

     3-bis. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: «al 31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2018» [25].

     3-ter. All'articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: «al 31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2018» [26].

     3-quater. L'applicazione della disposizione di cui all'articolo 5, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, è prorogata all'anno scolastico 2018/2019 e al calendario dei servizi educativi per l'infanzia e dei corsi per i centri di formazione professionale regionale 2018/2019; in caso di presentazione della dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie deve essere presentata entro il 10 marzo 2019 [27].

     3-quinquies. All'articolo 20-bis, comma 4, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: «Entro il 31 agosto 2018» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 dicembre 2018» [28].

     3-sexies. Le risorse stanziate per la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, istituita dall'articolo 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n. 107, relative all'anno scolastico 2016/2017, possono essere utilizzate entro il 31 dicembre 2018 [29].

     3-septies. Il termine di entrata in vigore dell'articolo 13, comma 2, lettera b), e dell'articolo 14, comma 3, sesto periodo, limitatamente al sostenimento della prova a carattere nazionale predisposta dall'INVALSI, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, è differito dal 1° settembre 2018 al 1° settembre 2019 [30].

     3-octies. Nelle more della revisione della disciplina dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, il termine di entrata in vigore dell'articolo 13, comma 2, lettera c), nonchè dell'articolo 14, comma 3, sesto periodo, limitatamente alle attività assimilabili all'alternanza scuola-lavoro, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, è differito dal 1° settembre 2018 al 1° settembre 2019 [31].

 

     Art. 7. Proroga di termini in materia di cultura

     1.All'articolo 1, comma 626, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, al primo periodo, dopo le parole «nell'anno 2017» sono inserite le seguenti: «e nell'anno 2018».

 

     Art. 8. Proroga di termini in materia di salute

     1. All'articolo 118, comma 1-bis, secondo periodo, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, le parole «A decorrere dal 1° settembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° gennaio 2019» [32].

     2. All'articolo 8, comma 1-bis, secondo periodo, del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 90, le parole «A decorrere dal 1° settembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° gennaio 2019» [33].

     3. All'articolo 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, al quinto periodo, le parole «e per l'anno 2017», sono sostituite dalle seguenti: «, per l'anno 2017 e per l'anno 2018».

     4. All'articolo 16 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 2, primo periodo, le parole «nel periodo 2015-2017», sono sostituite dalle seguenti: «nel periodo 2018-2020»;

     b) al comma 2-bis, le parole «Nel periodo 2015-2017» sono sostituite dalle seguenti: «Nel periodo 2018-2020».».

     4-bis. I termini per il pagamento delle somme dovute ai sensi dei commi 1 e 1-bis dell'articolo 62-quater del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono sospesi fino al 18 dicembre 2018 [34].

     4-ter. All'articolo 1, comma 590, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019» [35].

 

     Art. 8 bis. Modifica al decreto legislativo 10 febbraio 2017, n. 29 [36]

     1. All'articolo 6 del decreto legislativo 10 febbraio 2017, n. 29, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

     «3-bis. Per i produttori artigianali che già operano è prevista la riapertura dei termini di cui al comma 3 per un periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».

 

     Art. 9. Proroga di termini in materia di eventi sismici

     1. All'articolo 1-septies del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, le parole: «centottanta giorni» sono sostituite dalle parole: «trecento giorni».

     1-bis. La proroga di cui al comma 1 si applica anche ai contribuenti per i quali i termini di comunicazione dei dati siano scaduti precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto [37].

     2. All'articolo 1, comma 436-bis, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) alla lettera c), le parole: «75 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «50 per cento»;

     b) alla lettera d), le parole: «100 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «75 per cento»;

     c) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

     «d-bis) a decorrere dall'anno 2021, in misura pari al 100 per cento dell'importo della riduzione non applicata» [38].

     2-bis. All'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al primo periodo, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2019»;

     b) al secondo periodo, le parole: «31 luglio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019» [39].

     2-ter. All'articolo 18-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, alinea, le parole: «e 2017/2018» sono sostituite dalle seguenti: «, 2017/2018 e 2018/2019»;

     b) al comma 1, lettera a), le parole: «e 2017/2018» sono sostituite dalle seguenti: «, 2017/2018 e 2018/2019»;

     c) al comma 2, le parole: «ed euro 5 milioni nell'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «, euro 8 milioni nell'anno 2018 ed euro 4,5 milioni nell'anno 2019»;

     d) al comma 5, alinea, le parole: «ed euro 5 milioni nell'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «, euro 8 milioni nell'anno 2018 ed euro 4,5 milioni nell'anno 2019»;

     e) al comma 5, dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:

     «b-bis) quanto a euro 3 milioni nel 2018 ed euro 3,6 milioni nel 2019, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107;

     b-ter) quanto a euro 900.000 nell'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo di funzionamento di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296»;

     f) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

     «5-bis. Il Fondo di funzionamento di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di euro 600.000 nell'anno 2018. A tale incremento si dà copertura mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;

     g) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Misure urgenti per lo svolgimento degli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019» [40].

     2-quater. Le disposizioni di cui all'articolo 18-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come modificate dal comma 2-ter, si applicano anche ai comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno, colpiti dall'evento sismico del 21 agosto 2017 [41].

     2-quinquies. All'articolo 2-bis, comma 24, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: «1° gennaio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2020» [42].

     2-sexies. Le proroghe dei termini di scadenza previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 2-bis, comma 24, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, si applicano anche ai comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio in ragione degli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017 [43].

     2-septies. All'articolo 20-bis, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: «e di 13 milioni di euro per l'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «, di 13 milioni di euro per l'anno 2018 e di 5 milioni di euro per l'anno 2019» [44].

     2-octies. All'onere di cui al comma 2-septies, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 [45].

 

     Art. 9 bis. Proroghe di termini in materia di strutture turistico-ricettive [46]

     1. Limitatamente ai rifugi alpini, il termine di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è prorogato al 31 dicembre 2019.

 

     Art. 9 ter. Modifiche all'articolo 8-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, in materia di interventi edilizi eseguiti per immediate esigenze abitative a seguito di eventi sismici [47]

     1. All'articolo 8-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, secondo periodo, le parole: «in sostituzione, temporanea o parziale» sono sostituite dalle seguenti: «in sostituzione temporanea, anche se parziale»;

     b) al comma 2:

     1) dopo le parole: «dell'edificio distrutto o danneggiato» sono inserite le seguenti: «ovvero dall'assegnazione di altra soluzione abitativa da parte dell'autorità competente»;

     2) dopo le parole: «decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42» sono aggiunte le seguenti: «, le sanzioni di cui all'articolo 44 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonchè le sanzioni previste per violazione di ogni altra disposizione in materia edilizia o paesaggistica»;

     c) al comma 3:

     1) le parole: «e le misure di sequestro preventivo» sono soppresse;

     2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i lavori e le opere che rispettino le condizioni di cui al comma 1, sono revocati, a norma delle pertinenti disposizioni del codice di procedura penale, i provvedimenti di sequestro, probatorio o preventivo, adottati sino alla data del 25 luglio 2018 per violazione della disciplina edilizia o paesaggistica».

 

     Art. 9 quater. Estensione delle misure di sostegno al reddito dei lavoratori [48]

     1. Per l'anno 2018, le risorse finanziarie di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come ripartite tra le regioni con i decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 12 dicembre 2016, n. 1, e 5 aprile 2017, n. 12, possono essere destinate dalle regioni interessate, per le medesime finalità, nei limiti della parte non utilizzata, anche a favore delle imprese e dei lavoratori che operino nelle aree interessate dagli accordi di programma per la reindustrializzazione delle aree di crisi, stipulati ai sensi dell'articolo 2 della legge 23 luglio 2009, n. 99.

 

     Art. 10. Proroga di termini in materia di sport

     1. Al fine di consentire l'ultimazione delle opere previste per l'Universiade Napoli 2019, il termine previsto dall'articolo 1, comma 378, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è prorogato al 31 maggio 2019, e al comma 375, del medesimo articolo, le parole da: «con decreto del Presidente» sino a: «il quale opera» sono sostituite dalle seguenti: «il Direttore dell'Agenzia regionale Universiade 2019 (ARU) è nominato commissario straordinario». Conseguentemente, all'articolo 1, comma 379, della legge n. 205 del 2017, il terzo e quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: «Il commissario, previa intesa con il sindaco in caso di interventi da realizzare nell'ambito territoriale del comune di Napoli, assicura la realizzazione degli interventi di cui al comma 375. A tale scopo è costituita una cabina di coordinamento, della quale fanno parte il commissario straordinario, il Presidente della Regione Campania o un suo delegato e i sindaci delle città capoluogo di provincia della Campania o loro delegati nonchè dei comuni ove vengano localizzati gli interventi, il presidente della FISU, il presidente del CUSI, il presidente del CONI o un suo delegato e il presidente dell'ANAC o un suo delegato.».

     1-bis. Al fine di assicurare il pieno perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche in relazione all'organizzazione del Gran Premio d'Italia di Formula 1 presso l'autodromo di Monza, sono fissati al 31 dicembre 2018 i termini entro cui l'Automobile Club d'Italia (ACI) e gli Automobile Club ad esso federati, in quanto enti pubblici a base associativa non gravanti sulla finanza pubblica ai sensi dell'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, si adeguano con propri regolamenti ai principi generali desumibili dal testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, in materia di società a partecipazione pubblica, sulla base delle rispettive specificità e secondo criteri di razionalizzazione e contenimento della spesa [49].

 

     Art. 11. Proroga di termini in materia di banche popolari e gruppi bancari cooperativi

     1. All'articolo 2, del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49, al comma 1, secondo periodo, e al comma 2, primo periodo, le parole «90 giorni» sono sostituite dalle seguenti: «180 giorni»; all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, le parole «18 mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione emanate dalla Banca d'Italia ai sensi del medesimo articolo 29» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2018».

     1-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1106, dopo le parole: «con sentenza del giudice» sono inserite le seguenti: «, con pronuncia dell'Arbitro per le controversie finanziarie (ACF)»;

     b) al comma 1107:

     1) le parole: «entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 gennaio 2019»;

     2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nelle more dell'adozione del decreto di cui al presente comma, i risparmiatori di cui al comma 1106 già destinatari di pronuncia favorevole adottata dall'ACF nonchè i risparmiatori di cui al medesimo comma 1106, i cui ricorsi, già presentati, saranno decisi con pronuncia favorevole entro il 30 novembre 2018 dall'ACF, possono avanzare istanza alla CONSOB, secondo modalità dalla stessa stabilite entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposi-zione e pubblicate nel sito internet istituzionale della medesima Autorità, al fine di ottenere tempestivamente l'erogazione, nella misura del 30 per cento e con il limite massimo di 100.000 euro, dell'importo liquidato. A tale fine il fondo di cui all'articolo 32-ter.1 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la cui finalità, nel limite di 25 milioni di euro, è estesa anche alle esigenze di cui al presente comma, è integrato dell'importo di 25 milioni di euro per l'anno 2018. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1106 del presente articolo» [50].

     2. All'articolo 37-bis, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, lettera a), la parola «maggioritaria» è sostituita dalle seguenti: «pari ad almeno il sessanta per cento»;

     b) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

     «2-bis. Lo statuto della capogruppo stabilisce che i componenti dell'organo di amministrazione espressione delle banche di credito cooperativo aderenti al gruppo siano pari alla metà più due del numero complessivo dei consiglieri di amministrazione.»;

     c) al comma 3, lettera b), alinea, dopo le parole «finalità mutualistiche» sono inserite le seguenti: «e del carattere localistico delle banche di credito cooperativo»;

     d) al comma 3, lettera b), n. 1, dopo le parole «obiettivi operativi del gruppo» sono inserite le seguenti: «, tenendo conto di quanto previsto dal comma 3-bis,»;

     e) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

     «3-bis. Con atto della capogruppo è disciplinato il processo di consultazione delle banche di credito cooperativo aderenti al gruppo in materia di strategie, politiche commerciali, raccolta del risparmio ed erogazione del credito nonchè riguardo al perseguimento delle finalità mutualistiche. Al fine di tener conto delle specificità delle aree interessate, la consultazione avviene mediante assemblee territoriali delle banche di credito cooperativo, i cui pareri non sono vincolanti per la capogruppo.

     3-ter. Le banche del gruppo che, sulla base del sistema di classificazione del rischio adottato dalla capogruppo, si collocano nelle classi di rischio migliori: a) definiscono in autonomia i propri piani strategici e operativi, nel quadro degli indirizzi impartiti dalla capogruppo e sulla base delle metodologie da quest'ultima definite; b) comunicano tali piani alla capogruppo che ne verifica la coerenza con i citati indirizzi; c) nominano i componenti dei propri organi di amministrazione e controllo e, in caso di mancato gradimento della capogruppo, sottopongono alla stessa, ai fini della sostituzione di ogni componente non gradito, una lista di tre candidati diversi da quelli già indicati nella medesima procedura di nomina, fermi restando i requisiti di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 26. Ogni atto della capogruppo di specificazione del sistema di classificazione del rischio previsto nel contratto di coesione è sottoposto all'approvazione preventiva della Banca d'Italia.»;

     f) al comma 7, alinea, prima delle parole «Il Ministro dell'economia e delle finanze» è inserito il seguente periodo: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, può essere stabilita una soglia di partecipazione delle banche di credito cooperativo al capitale della società capogruppo diversa da quella indicata al comma 1, lettera a), tenuto conto delle esigenze di stabilità del gruppo.»;

     g) al comma 7, la lettera b) è soppressa.

 

     Art. 11 bis. Proroga di termini in materia di sospensione della quota capitale dei mutui e dei finanziamenti [51]

     1. All'articolo 1, comma 246, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) le parole: «dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° ottobre 2018»;

     b) le parole: «dal 2015 al 2017» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2018 al 2020».

 

     Art. 11 ter. Proroga di termini in materia di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA dei soggetti esercitanti le attività di agente e rappresentante di commercio [52]

     1. I termini per l'iscrizione e l'aggiornamento della propria posizione nel registro delle imprese e nel repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA), di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 13 gennaio 2012, sono riaperti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente articolo e sino alla data del 31 dicembre 2018.

 

     Art. 11 quater. Proroga della partecipazione italiana a banche e fondi multilaterali [53]

     1. Nell'ambito del rifinanziamento delle partecipazioni agli aumenti di capitale nelle Banche Multilaterali di Sviluppo di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è prorogata per tutto il 2018 la partecipazione italiana all'aumento di capitale della Banca Africana di Sviluppo al fine di consentire la conclusione del sesto aumento generale di capitale. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 9.181.453, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 22 giugno 2016, n. 110.

 

     Art. 12. Proroga Fondo di cui all'articolo 37, secondo comma, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034

     1. Al fine di consentire il proseguimento per l'anno 2018 delle attività di sostegno alle esportazioni italiane già finanziate con l'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, al Fondo di cui all'articolo 37, secondo comma, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, è attribuito l'importo di 160 milioni di euro per l'anno 2018, di 125 milioni di euro per l'anno 2019, e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032.

     2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 160 milioni di euro per l'anno 2018, a 125 milioni di euro per l'anno 2019 e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032, che aumentano a 27,6 milioni di euro per l'anno 2020, 27,4 milioni di euro per l'anno 2021, a 6,4 milioni di euro per l'anno 2022, a 17,2 milioni di euro per l'anno 2023, a 33,4 milioni di euro per l'anno 2024, a 54,9 milioni di euro per l'anno 2025, a 55,5 milioni di euro per l'anno 2026, a 55,1 milioni di euro per l'anno 2027, a 53,3 milioni di euro per l'anno 2028, a 47,1 milioni di euro per l'anno 2029, a 39,7 milioni di euro per l'anno 2030, a 31,4 milioni di euro per l'anno 2031, a 25,8 milioni di euro per l'anno 2032, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si provvede:

     a) quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2018 e a 110 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

     b) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2018 e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2032, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

     c) quanto a 12,6 milioni di euro per l'anno 2020, 10,4 milioni di euro per l'anno 2021, a 2,2 milioni di euro per l'anno 2023, a 18,4 milioni di euro per l'anno 2024, a 39,9 milioni di euro per l'anno 2025, a 40,5 milioni di euro per l'anno 2026, a 40,1 milioni di euro per l'anno 2027, a 38,3 milioni di euro per l'anno 2028, a 32,1 milioni di euro per l'anno 2029, a 24,7 milioni di euro per l'anno 2030, a 16,4 milioni di euro per l'anno 2031, a 10,8 milioni di euro per l'anno 2032, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

     3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 13. Proroga di termini in materia di finanziamento degli investimenti e di sviluppo infrastrutturale del Paese

     01. All'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo l'ultimo periodo sono aggiunti i seguenti: «Fermo restando che i decreti di cui al periodo precedente, nella parte in cui individuano interventi rientranti nelle materie di competenza regionale o delle province autonome, e limitatamente agli stessi, sono adottati previa intesa con gli enti territoriali interessati, ovvero in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per gli interventi rientranti nelle suddette materie individuati con i decreti adottati anteriormente alla data del 18 aprile 2018 l'intesa può essere raggiunta anche successivamente all'adozione degli stessi decreti. Restano in ogni caso fermi i procedimenti di spesa in corso alla data di entrata in vigore legge di conversione del presente decreto nei termini indicati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 74 del 13 aprile 2018» [54].

     02. L'efficacia delle convenzioni concluse sulla base di quanto disposto ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 2017, nonchè delle delibere del CIPE n. 2 del 3 marzo 2017 e n. 72 del 7 agosto 2017, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 141, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è differita all'anno 2020. Conseguentemente, le amministrazioni competenti provvedono, ferma rimanendo la dotazione complessiva loro assegnata, a rimodulare i relativi impegni di spesa e i connessi paga-menti a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione [55].

     03. Gli effetti positivi sul fabbisogno e sull'indebitamento netto derivanti dal comma 02, quantificati in 140 milioni di euro per l'anno 2018, 320 milioni di euro per l'anno 2019, 350 milioni di euro per l'anno 2020 e 220 milioni di euro per l'anno 2021, sono destinati al fondo di cui al comma 04 [56].

     04. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, con una dotazione, in termini di sola cassa, pari a 140 milioni di euro per l'anno 2018, a 320 milioni di euro per l'anno 2019, a 350 milioni di euro per l'anno 2020 e a 220 milioni di euro per l'anno 2021, un apposito fondo da utilizzare per favorire gli investimenti delle città metropolitane, delle province e dei comuni da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti [57].

     1. All'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al penultimo periodo, le parole: «secondo, terzo e quarto periodo del» sono soppresse;

     b) all'ultimo periodo, le parole da: «sono da adottare» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «sono adottati entro il 31 ottobre 2018» [58].

     1-bis. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) dopo il comma 495-bis è inserito il seguente:

     "495-ter. Per gli anni 2018 e 2019, gli spazi finanziari di cui al comma 495 sono ripartiti tra le regioni a statuto ordinario sulla base, rispettivamente, delle tabelle 1 e 2 di seguito riportate. Gli spazi finanziari di cui alla tabella 1 sono utilizzati dalle regioni per effettuare nuovi investimenti in ciascuno degli anni dal 2018 al 2022, e gli spazi finanziari di cui alla tabella 2 sono utilizzati dalle regioni per effettuare nuovi investimenti per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023. A tal fine, entro il 31 ottobre 2018 e il 31 luglio 2019, le medesime regioni adottano gli atti finalizzati all'impiego delle risorse, assicurando almeno l'esigibilità degli impegni nel medesimo anno di riferimento per la quota di competenza di ciascuna regione, come indicata per ciascun anno nelle tabelle 1 e 2 di seguito riportate. L'utilizzo degli spazi finanziari di cui alla tabella 2 è disposto dal bilancio di previsione 2019-2021 attraverso l'iscrizione di stanziamenti di spesa riguardanti gli investimenti finanziati dal risultato di amministrazione presunto o dal ricorso al debito, in misura almeno corrispondente agli importi indicati nella tabella 2. Gli stanziamenti riguardanti le spese di investimento iscritti nel bilancio di previsione 2019-2021 relativamente all'esercizio 2019 risultano incrementati rispetto alle previsioni definitive del bilancio di previsione 2018-2020 riguardanti il medesimo esercizio in misura almeno corrispondente agli importi indicati nella tabella 2. Fatto salvo quanto previsto al precedente periodo, gli investimenti che le singole regioni sono chiamate a realizzare, secondo quanto stabilito nei periodi precedenti, sono considerati nuovi se effettuati a seguito di una variazione del bilancio di previsione che incrementa gli stanziamenti riguardanti gli investimenti diretti e indiretti per la quota di rispettiva competenza, come indicata nelle tabelle di seguito riportate, e se verificati attraverso il sistema di monitoraggio opere pubbliche della Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP MOP) ai sensi del decreto legislativo 20 dicembre 2011, n. 229. A tal fine le regioni provvedono alla trasmissione delle informazioni riguardanti i propri investimenti diretti effettuati a valere sugli spazi assegnati e assumono le iniziative necessarie affinchè le pubbliche amministrazioni beneficiarie dei propri contributi erogati a valere sugli spazi finanziari effettuino la trasmissione delle informazioni riguardanti gli investimenti realizzati con tali risorse. Le regioni certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui alle tabelle 1 e 2 di seguito riportate entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, mediante apposita comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. In caso di mancata o parziale realizzazione degli investimenti, si applicano le sanzioni di cui al comma 475.

 

Tabella 1

 

 

Tabella 2

 

 

     b) i commi da 497 a 500 sono abrogati [59].

     1-ter. All'articolo 6-bis, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, le parole: «per gli anni 2017/2019» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2017/2020» [60].

 

     Art. 13 bis. Proroga di termini in materia di controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi [61]

     1. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 2017, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti previste dal medesimo articolo 13, comma 1.

 

     Art. 13 ter. Modifica al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179 [62]

     1. Il comma 9 dell'articolo 63 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, è abrogato.

     2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 60.000 euro per l'anno 2018 e a 160.000 euro per l'anno 2019, si provvede, nell'anno 2018, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 585, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e, nell'anno 2019, nell'ambito delle dotazioni a tal fine destinate nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto per l'anno 2019 si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

 

     Art. 14. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

 

 

 

Decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91.

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBLICA

 

     Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

     Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla proroga e definizione di termini di prossima scadenza al fine di garantire la continuità, l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa e l'operatività di fondi a fini di sostegno agli investimenti, nonchè di provvedere alla proroga di termini per il completamento delle operazioni di trasformazioni societarie e di conclusione degli accordi di gruppo previste dalla normativa in materia di banche popolari e di banche di credito cooperativo;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 luglio 2018;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

 

     Emana

     il seguente decreto-legge:

 

     Art. 1. Proroga di termini in materia di enti territoriali

     1. All'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, al primo e al terzo periodo, le parole «Per gli anni 2016 e 2017» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2016, 2017 e 2018».

     2. Il mandato dei presidenti di provincia e dei consigli provinciali in scadenza tra la data di entrata in vigore del presente decreto-legge e il 31 ottobre 2018 è prorogato fino a tale data, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, commi 65 e 69, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e le elezioni per il rinnovo delle cariche predette si tengono il 31 ottobre 2018, contestualmente alle elezioni del rispettivo consiglio provinciale o presidente di provincia, qualora sia in scadenza per fine mandato entro il 31 dicembre 2018.

 

     Art. 2. Proroga di termini in materia di giustizia

     1. All'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216, le parole «dopo il centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dopo il 31 marzo 2019».

     2. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 77, 78, 79 e 80, della legge 23 giugno 2017, n. 103, fatta salva l'eccezione di cui al comma 81 dello stesso articolo 1 per le persone che si trovano in stato di detenzione per i delitti ivi indicati, è sospesa dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 15 febbraio 2019.

     3. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, le parole «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021», conseguentemente, il termine di cui al comma 13 del medesimo articolo 10 del decreto legislativo n. 14 del 2014, limitatamente alla sezione distaccata di Ischia, è prorogato al 1° gennaio 2022.

 

     Art. 3. Proroga di termini in materia di ambiente

     1. Il termine per la denuncia del possesso di esemplari di specie esotiche invasive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230, iscritte nell'elenco dell'Unione alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, è prorogato al 31 agosto 2019.

 

     Art. 4. Proroghe di termini in materia di infrastrutture

     1. All'articolo 1, comma 165, quarto periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le parole: «entro il 30 settembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2019».

     2. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, la parola «2018», ovunque presente, è sostituita dalla seguente: «2019».

     3. Le disposizioni di cui all'articolo 39, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, relative all'obbligatorietà della patente nautica per la conduzione di unità aventi motore di cilindrata superiore a 750 cc a iniezione a due tempi, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2019.

 

     Art. 5. Proroga di termini in materia di politiche sociali

     1. All'articolo 10 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, le parole «A decorrere dal 2018» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 2019»;

     b) al comma 3, primo periodo, le parole «è stabilita la data a partire dalla quale è possibile, in via sperimentale per un periodo di almeno sei mesi, accedere alla modalità di presentazione della DSU,» sono sostituite dalle seguenti: «è stabilita la data a partire dalla quale è possibile accedere alla modalità precompilata di presentazione della DSU, nonchè la data a partire dalla quale è avviata una sperimentazione in materia,»;

     c) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. A decorrere dal 1° gennaio 2019, la DSU ha validità dal momento della presentazione fino al successivo 31 agosto. In ciascun anno, a decorrere dal 2019, all'avvio del periodo di validità fissato al 1° settembre, i dati sui redditi e i patrimoni presenti in DSU sono aggiornati prendendo a riferimento l'anno precedente.».

 

     Art. 6. Proroga di termini in materia di istruzione e università

     1. Il termine previsto dall'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95, come modificato dall'articolo 4, comma 5-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, è prorogato al 31 ottobre 2018.

     2. All'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, le parole «e 2017-2018» sono sostituite dalle seguenti: «, 2017-2018 e 2018-2019».

     3. All'articolo 37, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, le parole «dall'anno scolastico 2018/19» sono sostituite dalle seguenti: «dall'anno scolastico 2019/2020. La validità delle graduatorie vigenti per l'anno scolastico 2017/18 è prorogata per l'anno scolastico 2018/2019 per le assegnazioni temporanee di cui all'articolo 24 e per le destinazioni all'estero sui posti che si rendono disponibili nell'ambito dei contingenti di cui agli articoli 18, comma 1, e 35, comma 2.

 

     Art. 7. Proroga di termini in materia di cultura

     1. All'articolo 1, comma 626, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, al primo periodo, dopo le parole «nell'anno 2017» sono inserite le seguenti: «e nell'anno 2018».

 

     Art. 8. Proroga di termini in materia di salute

     1. All'articolo 118, comma 1-bis, secondo periodo, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, le parole «A decorrere dal 1° settembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° dicembre 2018».

     2. All'articolo 8, comma 1-bis, secondo periodo, del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 90, le parole «A decorrere dal 1° settembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° dicembre 2018».

     3. All'articolo 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, al quinto periodo, le parole «e per l'anno 2017», sono sostituite dalle seguenti: «, per l'anno 2017 e per l'anno 2018».

     4. All'articolo 16 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 2, primo periodo, le parole «nel periodo 2015-2017», sono sostituite dalle seguenti: «nel periodo 2018-2020»;

     b) al comma 2-bis, le parole «Nel periodo 2015-2017» sono sostituite dalle seguenti: «Nel periodo 2018-2020».

 

     Art. 9. Proroga di termini in materia di eventi sismici

     1. All'articolo 1-septies del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, le parole «centottanta giorni» sono sostituite dalle parole: «trecento giorni».

     2. All'articolo 1, comma 436-bis, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) alla lettera b), dopo le parole «2018» sono aggiunte le seguenti: «e l'anno 2019»;

     b) la lettera c) è soppressa.

 

     Art. 10. Proroga di termini in materia di sport

     1. Al fine di consentire l'ultimazione delle opere previste per l'Universiade Napoli 2019, il termine previsto dall'articolo 1, comma 378, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è prorogato al 31 maggio 2019, e al comma 375, del medesimo articolo, le parole da: «con decreto del Presidente» sino a: «il quale opera» sono sostituite dalle seguenti: «il Direttore dell'Agenzia regionale Universiade 2019 (ARU) è nominato commissario straordinario». Conseguentemente, all'articolo 1, comma 379, della legge n. 205 del 2017, il terzo e quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: «Il commissario, previa intesa con il sindaco in caso di interventi da realizzare nell'ambito territoriale del comune di Napoli, assicura la realizzazione degli interventi di cui al comma 375. A tale scopo è costituita una cabina di coordinamento, della quale fanno parte il commissario straordinario, il Presidente della Regione Campania o un suo delegato e i sindaci delle città capoluogo di provincia della Campania o loro delegati nonchè dei comuni ove vengano localizzati gli interventi, il presidente della FISU, il presidente del CUSI, il presidente del CONI o un suo delegato e il presidente dell'ANAC o un suo delegato.».

 

     Art. 11. Proroga di termini in materia di banche popolari e gruppi bancari cooperativi

     1. All'articolo 2, del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49, al comma 1, secondo periodo, e al comma 2, primo periodo, le parole «90 giorni» sono sostituite dalle seguenti: «180 giorni»; all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, le parole «18 mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione emanate dalla Banca d'Italia ai sensi del medesimo articolo 29» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2018».

     2. All'articolo 37-bis, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, lettera a), la parola «maggioritaria» è sostituita dalle seguenti: «pari ad almeno il sessanta per cento»;

     b) dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. Lo statuto della capogruppo stabilisce che i componenti dell'organo di amministrazione espressione delle banche di credito cooperativo aderenti al gruppo siano pari alla metà più due del numero complessivo dei consiglieri di amministrazione.»;

     c) al comma 3, lettera b), alinea, dopo le parole «finalità mutualistiche» sono inserite le seguenti: «e del carattere localistico delle banche di credito cooperativo»;

     d) al comma 3, lettera b), n. 1, dopo le parole «obiettivi operativi del gruppo» sono inserite le seguenti: «, tenendo conto di quanto previsto dal comma 3-bis,»;

     e) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

     «3-bis. Con atto della capogruppo è disciplinato il processo di consultazione delle banche di credito cooperativo aderenti al gruppo in materia di strategie, politiche commerciali, raccolta del risparmio ed erogazione del credito nonchè riguardo al perseguimento delle finalità mutualistiche. Al fine di tener conto delle specificità delle aree interessate, la consultazione avviene mediante assemblee territoriali delle banche di credito cooperativo, i cui pareri non sono vincolanti per la capogruppo.

     3-ter. Le banche del gruppo che, sulla base del sistema di classificazione del rischio adottato dalla capogruppo, si collocano nelle classi di rischio migliori: a) definiscono in autonomia i propri piani strategici e operativi, nel quadro degli indirizzi impartiti dalla capogruppo e sulla base delle metodologie da quest'ultima definite; b) comunicano tali piani alla capogruppo che ne verifica la coerenza con i citati indirizzi; c) nominano i componenti dei propri organi di amministrazione e controllo e, in caso di mancato gradimento della capogruppo, sottopongono alla stessa, ai fini della sostituzione di ogni componente non gradito, una lista di tre candidati diversi da quelli già indicati nella medesima procedura di nomina, fermi restando i requisiti di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 26. Ogni atto della capogruppo di specificazione del sistema di classificazione del rischio previsto nel contratto di coesione è sottoposto all'approvazione preventiva della Banca d'Italia.»;

     f) al comma 7, alinea, prima delle parole «Il Ministro dell'economia e delle finanze» è inserito il seguente periodo: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, può essere stabilita una soglia di partecipazione delle banche di credito cooperativo al capitale della società capogruppo diversa da quella indicata al comma 1, lettera a), tenuto conto delle esigenze di stabilità del gruppo.»;

     g) al comma 7, la lettera b) è soppressa.

 

     Art. 12. Proroga Fondo di cui all'articolo 37, secondo comma, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034

     1. Al fine di consentire il proseguimento per l'anno 2018 delle attività di sostegno alle esportazioni italiane già finanziate con l'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, al Fondo di cui all'articolo 37, secondo comma, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n.745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, è attribuito l'importo di 160 milioni di euro per l'anno 2018, di 125 milioni di euro per l'anno 2019, e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032.

     2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 160 milioni di euro per l'anno 2018, a 125 milioni di euro per l'anno 2019 e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032, che aumentano a 27,6 milioni di euro per l'anno 2020, 27,4 milioni di euro per l'anno 2021, a 6,4 milioni di euro per l'anno 2022, a 17,2 milioni di euro per l'anno 2023, a 33,4 milioni di euro per l'anno 2024, a 54,9 milioni di euro per l'anno 2025, a 55,5 milioni di euro per l'anno 2026, a 55,1 milioni di euro per l'anno 2027, a 53,3 milioni di euro per l'anno 2028, a 47,1 milioni di euro per l'anno 2029, a 39,7 milioni di euro per l'anno 2030, a 31,4 milioni di euro per l'anno 2031, a 25,8 milioni di euro per l'anno 2032, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si provvede:

     a) quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2018 e a 110 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

     b) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2018 e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2032, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

     c) quanto a 12,6 milioni di euro per l'anno 2020, 10,4 milioni di euro per l'anno 2021, a 2,2 milioni di euro per l'anno 2023, a 18,4 milioni di euro per l'anno 2024, a 39,9 milioni di euro per l'anno 2025, a 40,5 milioni di euro per l'anno 2026, a 40,1 milioni di euro per l'anno 2027, a 38,3 milioni di euro per l'anno 2028, a 32,1 milioni di euro per l'anno 2029, a 24,7 milioni di euro per l'anno 2030, a 16,4 milioni di euro per l'anno 2031, a 10,8 milioni di euro per l'anno 2032, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

     3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 13. Proroga di termini in materia di finanziamento degli investimenti e di sviluppo infrastrutturale del Paese

     1. All'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ultimo periodo, le parole da «sono da adottare» fino alla fine, sono sostituite dalle seguenti: «sono adottati entro il 31 ottobre 2018».

 

     Art. 14. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 21 settembre 2018, n. 108.

[2] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[3] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[4] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[5] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[6] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[7] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[8] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[9] Comma così sostituito dalla L. di conversione.

[10] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[11] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[12] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[13] Rubrica così modificata dalla L. di conversione.

[14] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[15] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[16] Comma inserito dalla L. di conversione.

[17] Il termine di cui al presente comma è stato differito al 1° gennaio 2020 dall'art. 1 della L. 24 luglio 2019, n. 73.

[18] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[19] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[20] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[21] Articolo inserito dalla L. di conversione. Per un'interpretazione autentica del presente articolo, vedi l'art. 13 del D.L. 18 ottobre 2023, n. 145, convertito dalla L. 15 dicembre 2023, n. 191.

[22] Rubrica così modificata dalla L. di conversione.

[23] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[24] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[25] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[26] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[27] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[28] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[29] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[30] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[31] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[32] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[33] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[34] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[35] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[36] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[37] Comma inserito dalla L. di conversione.

[38] Comma così sostituito dalla L. di conversione.

[39] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[40] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[41] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[42] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[43] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[44] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[45] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[46] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[47] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[48] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[49] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[50] Comma inserito dalla L. di conversione.

[51] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[52] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[53] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[54] Comma inserito dalla L. di conversione.

[55] Comma inserito dalla L. di conversione.

[56] Comma inserito dalla L. di conversione.

[57] Comma inserito dalla L. di conversione.

[58] Comma così sostituito dalla L. di conversione.

[59] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[60] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[61] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[62] Articolo inserito dalla L. di conversione.