Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 80. Pubblica amministrazione |
Capitolo: | 80.3 leggi e decreti |
Data: | 25/07/2018 |
Numero: | 91 |
Sommario |
Art. 1. Proroga di termini in materia di enti territoriali |
Art. 1 bis. Proroga di termini in materia di spazi finanziari degli enti locali |
Art. 2. Proroga di termini in materia di giustizia |
Art. 3. Proroga di termini in materia di ambiente , di vendita di energia elettrica e gas naturale e di energia |
Art. 4. Proroghe di termini in materia di infrastrutture |
Art. 4 bis. Proroga di termini in materia di emittenti radiotelevisive locali |
Art. 5. Proroga di termini in materia di lavoro e di politiche sociali |
Art. 6. Proroga di termini in materia di istruzione e università |
Art. 7. Proroga di termini in materia di cultura |
Art. 8. Proroga di termini in materia di salute |
Art. 8 bis. Modifica al decreto legislativo 10 febbraio 2017, n. 29 |
Art. 9. Proroga di termini in materia di eventi sismici |
Art. 9 bis. Proroghe di termini in materia di strutture turistico-ricettive |
Art. 9 ter. Modifiche all'articolo 8-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, in materia di interventi edilizi eseguiti per immediate esigenze abitative a seguito di eventi sismici |
Art. 9 quater. Estensione delle misure di sostegno al reddito dei lavoratori |
Art. 10. Proroga di termini in materia di sport |
Art. 11. Proroga di termini in materia di banche popolari e gruppi bancari cooperativi |
Art. 11 bis. Proroga di termini in materia di sospensione della quota capitale dei mutui e dei finanziamenti |
Art. 11 ter. Proroga di termini in materia di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA dei soggetti esercitanti le attività di agente e rappresentante di commercio |
Art. 11 quater. Proroga della partecipazione italiana a banche e fondi multilaterali |
Art. 12. Proroga Fondo di cui all'articolo 37, secondo comma, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034 |
Art. 13. Proroga di termini in materia di finanziamento degli investimenti e di sviluppo infrastrutturale del Paese |
Art. 13 bis. Proroga di termini in materia di controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi |
Art. 13 ter. Modifica al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179 |
Art. 14. Entrata in vigore |
§ 80.3.88 - D.L. 25 luglio 2018, n. 91. [1]
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
(G.U. 25 luglio 2018, n. 171)
Art. 1. Proroga di termini in materia di enti territoriali
1. All'articolo 4, comma 6-bis, del
2. Il mandato dei presidenti di provincia e dei consigli provinciali in scadenza tra la data di entrata in vigore del presente decreto-legge e il 31 ottobre 2018 è prorogato fino a tale data, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, commi 65 e 69, della
2-bis. All'articolo 1, comma 1120, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2019» [3].
2-ter. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è istituito, presso la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, un tavolo tecnico-politico per la redazione di linee guida finalizzate all'avvio di un percorso di revisione organica della disciplina in materia di ordinamento delle province e delle città metropolitane, al superamento dell'obbligo di gestione associata delle funzioni e alla semplificazione degli oneri amministrativi e contabili a carico dei comuni, soprattutto di piccole dimensioni [4].
2-quater. Nelle more della complessiva riforma delle procedure di risanamento contemplate dal titolo VIII della parte seconda del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
2-quinquies. Non si applicano le norme vigenti in contrasto con quanto disposto al comma 2-quater [6].
2-sexies. Le sanzioni di cui all'articolo 1, comma 475, della
Art. 1 bis. Proroga di termini in materia di spazi finanziari degli enti locali [8]
1. Nell'anno 2018, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono rendere disponibili ulteriori spazi finanziari per gli enti locali del proprio territorio ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del regolamento di cui al
Art. 2. Proroga di termini in materia di giustizia
1. All'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216, le parole «dopo il centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dopo il 31 marzo 2019».
2. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 77, 78, 79 e 80, della
3. All'articolo 10 del
a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»; conseguentemente, il termine di cui al comma 13 del medesimo articolo 10 del
b) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»; conseguentemente, il termine di cui al comma 13 del medesimo articolo 10 del
c) al comma 3, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»; conseguentemente, il termine di cui al comma 13 del medesimo articolo 10 del
3-bis. Dall'attuazione del comma 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica [10].
3-ter. All'articolo 19, comma 1, della
3-quater. All'articolo 49, comma 1, della
Art. 3. Proroga di termini in materia di ambiente , di vendita di energia elettrica e gas naturale e di energia [13]
1. Il termine per la denuncia del possesso di esemplari di specie esotiche invasive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230, iscritte nell'elenco dell'Unione alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, è prorogato al 31 agosto 2019.
1-bis. All'articolo 1 della
a) al comma 59, le parole: «a decorrere dal 1º luglio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1º luglio 2020»;
b) al comma 60, le parole: «a decorrere dal 1º luglio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1º luglio 2020» [14].
1-ter. Per gli impianti geotermoelettrici che rispettano i requisiti di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del
Art. 4. Proroghe di termini in materia di infrastrutture
1. All'articolo 1, comma 165, quarto periodo, della
1-bis. All'articolo 1, comma 1078, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «31 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno» [16].
2. All'articolo 9, comma 2, del
3. Le disposizioni di cui all'articolo 39, comma 1, lettera b), del
3-bis. All'articolo 27, comma 2, lettera d), secondo periodo, del
3-ter. All'articolo 39, comma 1, del
3-quater. Nelle more dell'interlocuzione con la Commissione europea in ordine al modulo organizzativo per l'affidamento della concessione dell'infrastruttura autostradale A22 Brennero-Modena, all'articolo 13-bis del
a) al comma 3, le parole: «entro il 15 novembre di ciascun anno» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 15 dicembre di ciascun anno»;
b) al comma 4, le parole: «entro il 30 settembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 novembre 2018» [20].
Art. 4 bis. Proroga di termini in materia di emittenti radiotelevisive locali [21]
1. All'articolo 4, comma 2, ultimo periodo, del
Art. 5. Proroga di termini in materia di lavoro e di politiche sociali [22]
1. All'articolo 10 del
a) al comma 1, le parole «A decorrere dal 2018» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 2019»;
b) al comma 3, primo periodo, le parole «è stabilita la data a partire dalla quale è possibile, in via sperimentale per un periodo di almeno sei mesi, accedere alla modalità di presentazione della DSU,» sono sostituite dalle seguenti: «è stabilita la data a partire dalla quale è possibile accedere alla modalità precompilata di presentazione della DSU, nonchè la data a partire dalla quale è avviata una sperimentazione in materia,»;
c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. A decorrere dal 1º gennaio 2019, la DSU ha validità dal momento della presentazione fino al successivo 31 agosto. In ciascun anno, a decorrere dal 2019, all'avvio del periodo di validità fissato al 1º settembre, i dati sui redditi e i patrimoni presenti in DSU sono aggiornati prendendo a riferimento l'anno precedente.».
1-bis. All'articolo 1, comma 155, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «entro il 30 settembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 15 novembre 2018» [23].
Art. 6. Proroga di termini in materia di istruzione e università
1. Il termine previsto dall'articolo 8, comma 3, del
2. All'articolo 19, comma 1, del
3. All'articolo 37, comma 5, del
3-bis. All'articolo 4, comma 2, del
3-ter. All'articolo 4, comma 2-bis, del
3-quater. L'applicazione della disposizione di cui all'articolo 5, comma 1, secondo periodo, del
3-quinquies. All'articolo 20-bis, comma 4, del
3-sexies. Le risorse stanziate per la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, istituita dall'articolo 1, comma 121, della
3-septies. Il termine di entrata in vigore dell'articolo 13, comma 2, lettera b), e dell'articolo 14, comma 3, sesto periodo, limitatamente al sostenimento della prova a carattere nazionale predisposta dall'INVALSI, del
3-octies. Nelle more della revisione della disciplina dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, il termine di entrata in vigore dell'articolo 13, comma 2, lettera c), nonchè dell'articolo 14, comma 3, sesto periodo, limitatamente alle attività assimilabili all'alternanza scuola-lavoro, del
Art. 7. Proroga di termini in materia di cultura
1.All'articolo 1, comma 626, della
Art. 8. Proroga di termini in materia di salute
1. All'articolo 118, comma 1-bis, secondo periodo, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, le parole «A decorrere dal 1° settembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° gennaio 2019» [32].
2. All'articolo 8, comma 1-bis, secondo periodo, del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 90, le parole «A decorrere dal 1° settembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° gennaio 2019» [33].
3. All'articolo 2, comma 67-bis, della
4. All'articolo 16 del
a) al comma 2, primo periodo, le parole «nel periodo 2015-2017», sono sostituite dalle seguenti: «nel periodo 2018-2020»;
b) al comma 2-bis, le parole «Nel periodo 2015-2017» sono sostituite dalle seguenti: «Nel periodo 2018-2020».».
4-bis. I termini per il pagamento delle somme dovute ai sensi dei commi 1 e 1-bis dell'articolo 62-quater del testo unico di cui al
4-ter. All'articolo 1, comma 590, ultimo periodo, della
Art. 8 bis. Modifica al
1. All'articolo 6 del
«3-bis. Per i produttori artigianali che già operano è prevista la riapertura dei termini di cui al comma 3 per un periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».
Art. 9. Proroga di termini in materia di eventi sismici
1. All'articolo 1-septies del
1-bis. La proroga di cui al comma 1 si applica anche ai contribuenti per i quali i termini di comunicazione dei dati siano scaduti precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto [37].
2. All'articolo 1, comma 436-bis, della
a) alla lettera c), le parole: «75 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «50 per cento»;
b) alla lettera d), le parole: «100 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «75 per cento»;
c) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
«d-bis) a decorrere dall'anno 2021, in misura pari al 100 per cento dell'importo della riduzione non applicata» [38].
2-bis. All'articolo 8, comma 4, del
a) al primo periodo, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2019»;
b) al secondo periodo, le parole: «31 luglio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019» [39].
2-ter. All'articolo 18-bis del
a) al comma 1, alinea, le parole: «e 2017/2018» sono sostituite dalle seguenti: «, 2017/2018 e 2018/2019»;
b) al comma 1, lettera a), le parole: «e 2017/2018» sono sostituite dalle seguenti: «, 2017/2018 e 2018/2019»;
c) al comma 2, le parole: «ed euro 5 milioni nell'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «, euro 8 milioni nell'anno 2018 ed euro 4,5 milioni nell'anno 2019»;
d) al comma 5, alinea, le parole: «ed euro 5 milioni nell'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «, euro 8 milioni nell'anno 2018 ed euro 4,5 milioni nell'anno 2019»;
e) al comma 5, dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:
«b-bis) quanto a euro 3 milioni nel 2018 ed euro 3,6 milioni nel 2019, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123, della
b-ter) quanto a euro 900.000 nell'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo di funzionamento di cui all'articolo 1, comma 601, della
f) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. Il Fondo di funzionamento di cui all'articolo 1, comma 601, della
g) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Misure urgenti per lo svolgimento degli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019» [40].
2-quater. Le disposizioni di cui all'articolo 18-bis del
2-quinquies. All'articolo 2-bis, comma 24, del
2-sexies. Le proroghe dei termini di scadenza previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 2-bis, comma 24, del
2-septies. All'articolo 20-bis, comma 1, del
2-octies. All'onere di cui al comma 2-septies, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
Art. 9 bis. Proroghe di termini in materia di strutture turistico-ricettive [46]
1. Limitatamente ai rifugi alpini, il termine di cui all'articolo 38, comma 2, del
Art. 9 ter. Modifiche all'articolo 8-bis del
1. All'articolo 8-bis del
a) al comma 1, secondo periodo, le parole: «in sostituzione, temporanea o parziale» sono sostituite dalle seguenti: «in sostituzione temporanea, anche se parziale»;
b) al comma 2:
1) dopo le parole: «dell'edificio distrutto o danneggiato» sono inserite le seguenti: «ovvero dall'assegnazione di altra soluzione abitativa da parte dell'autorità competente»;
2) dopo le parole: «
c) al comma 3:
1) le parole: «e le misure di sequestro preventivo» sono soppresse;
2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i lavori e le opere che rispettino le condizioni di cui al comma 1, sono revocati, a norma delle pertinenti disposizioni del codice di procedura penale, i provvedimenti di sequestro, probatorio o preventivo, adottati sino alla data del 25 luglio 2018 per violazione della disciplina edilizia o paesaggistica».
Art. 9 quater. Estensione delle misure di sostegno al reddito dei lavoratori [48]
1. Per l'anno 2018, le risorse finanziarie di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del
Art. 10. Proroga di termini in materia di sport
1. Al fine di consentire l'ultimazione delle opere previste per l'Universiade Napoli 2019, il termine previsto dall'articolo 1, comma 378, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è prorogato al 31 maggio 2019, e al comma 375, del medesimo articolo, le parole da: «con decreto del Presidente» sino a: «il quale opera» sono sostituite dalle seguenti: «il Direttore dell'Agenzia regionale Universiade 2019 (ARU) è nominato commissario straordinario». Conseguentemente, all'articolo 1, comma 379, della
1-bis. Al fine di assicurare il pieno perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche in relazione all'organizzazione del Gran Premio d'Italia di Formula 1 presso l'autodromo di Monza, sono fissati al 31 dicembre 2018 i termini entro cui l'Automobile Club d'Italia (ACI) e gli Automobile Club ad esso federati, in quanto enti pubblici a base associativa non gravanti sulla finanza pubblica ai sensi dell'articolo 2, comma 2-bis, del
Art. 11. Proroga di termini in materia di banche popolari e gruppi bancari cooperativi
1. All'articolo 2, del
1-bis. All'articolo 1 della
a) al comma 1106, dopo le parole: «con sentenza del giudice» sono inserite le seguenti: «, con pronuncia dell'Arbitro per le controversie finanziarie (ACF)»;
b) al comma 1107:
1) le parole: «entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 gennaio 2019»;
2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nelle more dell'adozione del decreto di cui al presente comma, i risparmiatori di cui al comma 1106 già destinatari di pronuncia favorevole adottata dall'ACF nonchè i risparmiatori di cui al medesimo comma 1106, i cui ricorsi, già presentati, saranno decisi con pronuncia favorevole entro il 30 novembre 2018 dall'ACF, possono avanzare istanza alla CONSOB, secondo modalità dalla stessa stabilite entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposi-zione e pubblicate nel sito internet istituzionale della medesima Autorità, al fine di ottenere tempestivamente l'erogazione, nella misura del 30 per cento e con il limite massimo di 100.000 euro, dell'importo liquidato. A tale fine il fondo di cui all'articolo 32-ter.1 del testo unico di cui al
2. All'articolo 37-bis, del
a) al comma 1, lettera a), la parola «maggioritaria» è sostituita dalle seguenti: «pari ad almeno il sessanta per cento»;
b) dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. Lo statuto della capogruppo stabilisce che i componenti dell'organo di amministrazione espressione delle banche di credito cooperativo aderenti al gruppo siano pari alla metà più due del numero complessivo dei consiglieri di amministrazione.»;
c) al comma 3, lettera b), alinea, dopo le parole «finalità mutualistiche» sono inserite le seguenti: «e del carattere localistico delle banche di credito cooperativo»;
d) al comma 3, lettera b), n. 1, dopo le parole «obiettivi operativi del gruppo» sono inserite le seguenti: «, tenendo conto di quanto previsto dal comma 3-bis,»;
e) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Con atto della capogruppo è disciplinato il processo di consultazione delle banche di credito cooperativo aderenti al gruppo in materia di strategie, politiche commerciali, raccolta del risparmio ed erogazione del credito nonchè riguardo al perseguimento delle finalità mutualistiche. Al fine di tener conto delle specificità delle aree interessate, la consultazione avviene mediante assemblee territoriali delle banche di credito cooperativo, i cui pareri non sono vincolanti per la capogruppo.
3-ter. Le banche del gruppo che, sulla base del sistema di classificazione del rischio adottato dalla capogruppo, si collocano nelle classi di rischio migliori: a) definiscono in autonomia i propri piani strategici e operativi, nel quadro degli indirizzi impartiti dalla capogruppo e sulla base delle metodologie da quest'ultima definite; b) comunicano tali piani alla capogruppo che ne verifica la coerenza con i citati indirizzi; c) nominano i componenti dei propri organi di amministrazione e controllo e, in caso di mancato gradimento della capogruppo, sottopongono alla stessa, ai fini della sostituzione di ogni componente non gradito, una lista di tre candidati diversi da quelli già indicati nella medesima procedura di nomina, fermi restando i requisiti di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 26. Ogni atto della capogruppo di specificazione del sistema di classificazione del rischio previsto nel contratto di coesione è sottoposto all'approvazione preventiva della Banca d'Italia.»;
f) al comma 7, alinea, prima delle parole «Il Ministro dell'economia e delle finanze» è inserito il seguente periodo: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, può essere stabilita una soglia di partecipazione delle banche di credito cooperativo al capitale della società capogruppo diversa da quella indicata al comma 1, lettera a), tenuto conto delle esigenze di stabilità del gruppo.»;
g) al comma 7, la lettera b) è soppressa.
Art. 11 bis. Proroga di termini in materia di sospensione della quota capitale dei mutui e dei finanziamenti [51]
1. All'articolo 1, comma 246, della
a) le parole: «dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° ottobre 2018»;
b) le parole: «dal 2015 al 2017» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2018 al 2020».
Art. 11 ter. Proroga di termini in materia di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA dei soggetti esercitanti le attività di agente e rappresentante di commercio [52]
1. I termini per l'iscrizione e l'aggiornamento della propria posizione nel registro delle imprese e nel repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA), di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 13 gennaio 2012, sono riaperti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente articolo e sino alla data del 31 dicembre 2018.
Art. 11 quater. Proroga della partecipazione italiana a banche e fondi multilaterali [53]
1. Nell'ambito del rifinanziamento delle partecipazioni agli aumenti di capitale nelle Banche Multilaterali di Sviluppo di cui all'articolo 7, comma 3, del
Art. 12. Proroga Fondo di cui all'articolo 37, secondo comma, del
1. Al fine di consentire il proseguimento per l'anno 2018 delle attività di sostegno alle esportazioni italiane già finanziate con l'articolo 1, comma 140, della
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 160 milioni di euro per l'anno 2018, a 125 milioni di euro per l'anno 2019 e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032, che aumentano a 27,6 milioni di euro per l'anno 2020, 27,4 milioni di euro per l'anno 2021, a 6,4 milioni di euro per l'anno 2022, a 17,2 milioni di euro per l'anno 2023, a 33,4 milioni di euro per l'anno 2024, a 54,9 milioni di euro per l'anno 2025, a 55,5 milioni di euro per l'anno 2026, a 55,1 milioni di euro per l'anno 2027, a 53,3 milioni di euro per l'anno 2028, a 47,1 milioni di euro per l'anno 2029, a 39,7 milioni di euro per l'anno 2030, a 31,4 milioni di euro per l'anno 2031, a 25,8 milioni di euro per l'anno 2032, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si provvede:
a) quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2018 e a 110 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 37, comma 6, del
b) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2018 e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2032, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;
c) quanto a 12,6 milioni di euro per l'anno 2020, 10,4 milioni di euro per l'anno 2021, a 2,2 milioni di euro per l'anno 2023, a 18,4 milioni di euro per l'anno 2024, a 39,9 milioni di euro per l'anno 2025, a 40,5 milioni di euro per l'anno 2026, a 40,1 milioni di euro per l'anno 2027, a 38,3 milioni di euro per l'anno 2028, a 32,1 milioni di euro per l'anno 2029, a 24,7 milioni di euro per l'anno 2030, a 16,4 milioni di euro per l'anno 2031, a 10,8 milioni di euro per l'anno 2032, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 13. Proroga di termini in materia di finanziamento degli investimenti e di sviluppo infrastrutturale del Paese
01. All'articolo 1, comma 140, della
02. L'efficacia delle convenzioni concluse sulla base di quanto disposto ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 2017, nonchè delle delibere del CIPE n. 2 del 3 marzo 2017 e n. 72 del 7 agosto 2017, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 141, della
03. Gli effetti positivi sul fabbisogno e sull'indebitamento netto derivanti dal comma 02, quantificati in 140 milioni di euro per l'anno 2018, 320 milioni di euro per l'anno 2019, 350 milioni di euro per l'anno 2020 e 220 milioni di euro per l'anno 2021, sono destinati al fondo di cui al comma 04 [56].
04. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, con una dotazione, in termini di sola cassa, pari a 140 milioni di euro per l'anno 2018, a 320 milioni di euro per l'anno 2019, a 350 milioni di euro per l'anno 2020 e a 220 milioni di euro per l'anno 2021, un apposito fondo da utilizzare per favorire gli investimenti delle città metropolitane, delle province e dei comuni da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti [57].
1. All'articolo 1, comma 1072, della
a) al penultimo periodo, le parole: «secondo, terzo e quarto periodo del» sono soppresse;
b) all'ultimo periodo, le parole da: «sono da adottare» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «sono adottati entro il 31 ottobre 2018» [58].
1-bis. All'articolo 1 della
a) dopo il comma 495-bis è inserito il seguente:
"495-ter. Per gli anni 2018 e 2019, gli spazi finanziari di cui al comma 495 sono ripartiti tra le regioni a statuto ordinario sulla base, rispettivamente, delle tabelle 1 e 2 di seguito riportate. Gli spazi finanziari di cui alla tabella 1 sono utilizzati dalle regioni per effettuare nuovi investimenti in ciascuno degli anni dal 2018 al 2022, e gli spazi finanziari di cui alla tabella 2 sono utilizzati dalle regioni per effettuare nuovi investimenti per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023. A tal fine, entro il 31 ottobre 2018 e il 31 luglio 2019, le medesime regioni adottano gli atti finalizzati all'impiego delle risorse, assicurando almeno l'esigibilità degli impegni nel medesimo anno di riferimento per la quota di competenza di ciascuna regione, come indicata per ciascun anno nelle tabelle 1 e 2 di seguito riportate. L'utilizzo degli spazi finanziari di cui alla tabella 2 è disposto dal bilancio di previsione 2019-2021 attraverso l'iscrizione di stanziamenti di spesa riguardanti gli investimenti finanziati dal risultato di amministrazione presunto o dal ricorso al debito, in misura almeno corrispondente agli importi indicati nella tabella 2. Gli stanziamenti riguardanti le spese di investimento iscritti nel bilancio di previsione 2019-2021 relativamente all'esercizio 2019 risultano incrementati rispetto alle previsioni definitive del bilancio di previsione 2018-2020 riguardanti il medesimo esercizio in misura almeno corrispondente agli importi indicati nella tabella 2. Fatto salvo quanto previsto al precedente periodo, gli investimenti che le singole regioni sono chiamate a realizzare, secondo quanto stabilito nei periodi precedenti, sono considerati nuovi se effettuati a seguito di una variazione del bilancio di previsione che incrementa gli stanziamenti riguardanti gli investimenti diretti e indiretti per la quota di rispettiva competenza, come indicata nelle tabelle di seguito riportate, e se verificati attraverso il sistema di monitoraggio opere pubbliche della Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP MOP) ai sensi del
Tabella 1
Tabella 2
b) i commi da 497 a 500 sono abrogati [59].
1-ter. All'articolo 6-bis, comma 1, del
Art. 13 bis. Proroga di termini in materia di controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi [61]
1. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 2017, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti previste dal medesimo articolo 13, comma 1.
Art. 13 ter. Modifica al
1. Il comma 9 dell'articolo 63 del
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 60.000 euro per l'anno 2018 e a 160.000 euro per l'anno 2019, si provvede, nell'anno 2018, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 585, della
Art. 14. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla proroga e definizione di termini di prossima scadenza al fine di garantire la continuità, l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa e l'operatività di fondi a fini di sostegno agli investimenti, nonchè di provvedere alla proroga di termini per il completamento delle operazioni di trasformazioni societarie e di conclusione degli accordi di gruppo previste dalla normativa in materia di banche popolari e di banche di credito cooperativo;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 luglio 2018;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1. Proroga di termini in materia di enti territoriali
1. All'articolo 4, comma 6-bis, del
2. Il mandato dei presidenti di provincia e dei consigli provinciali in scadenza tra la data di entrata in vigore del presente decreto-legge e il 31 ottobre 2018 è prorogato fino a tale data, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, commi 65 e 69, della
Art. 2. Proroga di termini in materia di giustizia
1. All'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216, le parole «dopo il centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dopo il 31 marzo 2019».
2. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 77, 78, 79 e 80, della
3. All'articolo 10, comma 1, del
Art. 3. Proroga di termini in materia di ambiente
1. Il termine per la denuncia del possesso di esemplari di specie esotiche invasive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230, iscritte nell'elenco dell'Unione alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, è prorogato al 31 agosto 2019.
Art. 4. Proroghe di termini in materia di infrastrutture
1. All'articolo 1, comma 165, quarto periodo, della
2. All'articolo 9, comma 2, del
3. Le disposizioni di cui all'articolo 39, comma 1, lettera b), del
Art. 5. Proroga di termini in materia di politiche sociali
1. All'articolo 10 del
a) al comma 1, le parole «A decorrere dal 2018» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 2019»;
b) al comma 3, primo periodo, le parole «è stabilita la data a partire dalla quale è possibile, in via sperimentale per un periodo di almeno sei mesi, accedere alla modalità di presentazione della DSU,» sono sostituite dalle seguenti: «è stabilita la data a partire dalla quale è possibile accedere alla modalità precompilata di presentazione della DSU, nonchè la data a partire dalla quale è avviata una sperimentazione in materia,»;
c) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. A decorrere dal 1° gennaio 2019, la DSU ha validità dal momento della presentazione fino al successivo 31 agosto. In ciascun anno, a decorrere dal 2019, all'avvio del periodo di validità fissato al 1° settembre, i dati sui redditi e i patrimoni presenti in DSU sono aggiornati prendendo a riferimento l'anno precedente.».
Art. 6. Proroga di termini in materia di istruzione e università
1. Il termine previsto dall'articolo 8, comma 3, del
2. All'articolo 19, comma 1, del
3. All'articolo 37, comma 5, del
Art. 7. Proroga di termini in materia di cultura
1. All'articolo 1, comma 626, della
Art. 8. Proroga di termini in materia di salute
1. All'articolo 118, comma 1-bis, secondo periodo, del
2. All'articolo 8, comma 1-bis, secondo periodo, del
3. All'articolo 2, comma 67-bis, della
4. All'articolo 16 del
a) al comma 2, primo periodo, le parole «nel periodo 2015-2017», sono sostituite dalle seguenti: «nel periodo 2018-2020»;
b) al comma 2-bis, le parole «Nel periodo 2015-2017» sono sostituite dalle seguenti: «Nel periodo 2018-2020».
Art. 9. Proroga di termini in materia di eventi sismici
1. All'articolo 1-septies del
2. All'articolo 1, comma 436-bis, della
a) alla lettera b), dopo le parole «2018» sono aggiunte le seguenti: «e l'anno 2019»;
b) la lettera c) è soppressa.
Art. 10. Proroga di termini in materia di sport
1. Al fine di consentire l'ultimazione delle opere previste per l'Universiade Napoli 2019, il termine previsto dall'articolo 1, comma 378, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è prorogato al 31 maggio 2019, e al comma 375, del medesimo articolo, le parole da: «con decreto del Presidente» sino a: «il quale opera» sono sostituite dalle seguenti: «il Direttore dell'Agenzia regionale Universiade 2019 (ARU) è nominato commissario straordinario». Conseguentemente, all'articolo 1, comma 379, della
Art. 11. Proroga di termini in materia di banche popolari e gruppi bancari cooperativi
1. All'articolo 2, del
2. All'articolo 37-bis, del
a) al comma 1, lettera a), la parola «maggioritaria» è sostituita dalle seguenti: «pari ad almeno il sessanta per cento»;
b) dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. Lo statuto della capogruppo stabilisce che i componenti dell'organo di amministrazione espressione delle banche di credito cooperativo aderenti al gruppo siano pari alla metà più due del numero complessivo dei consiglieri di amministrazione.»;
c) al comma 3, lettera b), alinea, dopo le parole «finalità mutualistiche» sono inserite le seguenti: «e del carattere localistico delle banche di credito cooperativo»;
d) al comma 3, lettera b), n. 1, dopo le parole «obiettivi operativi del gruppo» sono inserite le seguenti: «, tenendo conto di quanto previsto dal comma 3-bis,»;
e) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Con atto della capogruppo è disciplinato il processo di consultazione delle banche di credito cooperativo aderenti al gruppo in materia di strategie, politiche commerciali, raccolta del risparmio ed erogazione del credito nonchè riguardo al perseguimento delle finalità mutualistiche. Al fine di tener conto delle specificità delle aree interessate, la consultazione avviene mediante assemblee territoriali delle banche di credito cooperativo, i cui pareri non sono vincolanti per la capogruppo.
3-ter. Le banche del gruppo che, sulla base del sistema di classificazione del rischio adottato dalla capogruppo, si collocano nelle classi di rischio migliori: a) definiscono in autonomia i propri piani strategici e operativi, nel quadro degli indirizzi impartiti dalla capogruppo e sulla base delle metodologie da quest'ultima definite; b) comunicano tali piani alla capogruppo che ne verifica la coerenza con i citati indirizzi; c) nominano i componenti dei propri organi di amministrazione e controllo e, in caso di mancato gradimento della capogruppo, sottopongono alla stessa, ai fini della sostituzione di ogni componente non gradito, una lista di tre candidati diversi da quelli già indicati nella medesima procedura di nomina, fermi restando i requisiti di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 26. Ogni atto della capogruppo di specificazione del sistema di classificazione del rischio previsto nel contratto di coesione è sottoposto all'approvazione preventiva della Banca d'Italia.»;
f) al comma 7, alinea, prima delle parole «Il Ministro dell'economia e delle finanze» è inserito il seguente periodo: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, può essere stabilita una soglia di partecipazione delle banche di credito cooperativo al capitale della società capogruppo diversa da quella indicata al comma 1, lettera a), tenuto conto delle esigenze di stabilità del gruppo.»;
g) al comma 7, la lettera b) è soppressa.
Art. 12. Proroga Fondo di cui all'articolo 37, secondo comma, del
1. Al fine di consentire il proseguimento per l'anno 2018 delle attività di sostegno alle esportazioni italiane già finanziate con l'articolo 1, comma 140, della
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 160 milioni di euro per l'anno 2018, a 125 milioni di euro per l'anno 2019 e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032, che aumentano a 27,6 milioni di euro per l'anno 2020, 27,4 milioni di euro per l'anno 2021, a 6,4 milioni di euro per l'anno 2022, a 17,2 milioni di euro per l'anno 2023, a 33,4 milioni di euro per l'anno 2024, a 54,9 milioni di euro per l'anno 2025, a 55,5 milioni di euro per l'anno 2026, a 55,1 milioni di euro per l'anno 2027, a 53,3 milioni di euro per l'anno 2028, a 47,1 milioni di euro per l'anno 2029, a 39,7 milioni di euro per l'anno 2030, a 31,4 milioni di euro per l'anno 2031, a 25,8 milioni di euro per l'anno 2032, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si provvede:
a) quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2018 e a 110 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 37, comma 6, del
b) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2018 e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2032, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;
c) quanto a 12,6 milioni di euro per l'anno 2020, 10,4 milioni di euro per l'anno 2021, a 2,2 milioni di euro per l'anno 2023, a 18,4 milioni di euro per l'anno 2024, a 39,9 milioni di euro per l'anno 2025, a 40,5 milioni di euro per l'anno 2026, a 40,1 milioni di euro per l'anno 2027, a 38,3 milioni di euro per l'anno 2028, a 32,1 milioni di euro per l'anno 2029, a 24,7 milioni di euro per l'anno 2030, a 16,4 milioni di euro per l'anno 2031, a 10,8 milioni di euro per l'anno 2032, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 13. Proroga di termini in materia di finanziamento degli investimenti e di sviluppo infrastrutturale del Paese
1. All'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ultimo periodo, le parole da «sono da adottare» fino alla fine, sono sostituite dalle seguenti: «sono adottati entro il 31 ottobre 2018».
Art. 14. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[3] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[4] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[5] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[6] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[7] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[8] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[9] Comma così sostituito dalla L. di conversione.
[10] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[11] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[12] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[13] Rubrica così modificata dalla L. di conversione.
[14] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[15] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[16] Comma inserito dalla L. di conversione.
[17] Il termine di cui al presente comma è stato differito al 1° gennaio 2020 dall'art. 1 della
[18] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[19] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[20] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[21] Articolo inserito dalla L. di conversione. Per un'interpretazione autentica del presente articolo, vedi l'art. 13 del
[22] Rubrica così modificata dalla L. di conversione.
[23] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[24] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[25] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[26] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[27] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[28] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[29] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[30] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[31] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[32] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[33] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[34] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[35] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[36] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[37] Comma inserito dalla L. di conversione.
[38] Comma così sostituito dalla L. di conversione.
[39] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[40] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[41] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[42] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[43] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[44] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[45] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[46] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[47] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[48] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[49] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[50] Comma inserito dalla L. di conversione.
[51] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[52] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[53] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[54] Comma inserito dalla L. di conversione.
[55] Comma inserito dalla L. di conversione.
[56] Comma inserito dalla L. di conversione.
[57] Comma inserito dalla L. di conversione.
[58] Comma così sostituito dalla L. di conversione.
[59] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[60] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[61] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[62] Articolo inserito dalla L. di conversione.