§ 77.6.188 - D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 166.
Attuazione della delega conferita dall'articolo 2, commi 22 e 23, lettera a) , della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di regime [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.6 pensioni
Data:30/04/1997
Numero:166


Sommario
Art. 1.  Contributi.
Art. 2.  Regime pensionistico degli iscritti al Fondo pensioni per gli sportivi professionisti istituito presso l'ENPALS.
Art. 3.  Modalità di calcolo e requisiti d'accesso delle prestazioni pensionistiche.
Art. 4.  Prosecuzione volontaria.
Art. 5.  Norme transitorie e finali.


§ 77.6.188 - D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 166.

Attuazione della delega conferita dall'articolo 2, commi 22 e 23, lettera a) , della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di regime pensionistico per gli iscritti al Fondo pensioni per gli sportivi professionisti istituito presso l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (Enpals).

(G.U. 18 giugno 1997, n. 140).

 

     Art. 1. Contributi.

     1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'aliquota contributiva a carico dei datori di lavoro dovuta per il personale iscritto al Fondo pensioni per gli sportivi professionisti - di seguito denominato Fondo - è stabilita nella misura del 9,11 per cento; per il medesimo personale l'aliquota a carico dei lavoratori è stabilita nella misura in vigore nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'assicurazione generale obbligatoria.

     2. Dal 1° gennaio 1998, l'aliquota contributiva a carico dei datori di lavoro dovuta per il personale iscritto al Fondo è incrementata annualmente di 2 punti percentuali fino a concorrenza dell'aliquota in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria.

     3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le aliquote contributive dovute per il personale di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, si applicano integralmente sulla retribuzione giornaliera non eccedente l'importo del massimale annuo di retribuzione pensionabile vigente tempo per tempo nell'assicurazione generale obbligatoria ai sensi dell'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, diviso per 312. Sulla parte di retribuzione eccedente il massimale di retribuzione giornaliera imponibile e inferiore all'importo di cui al comma 5, diviso per 312, si applica un contributo di solidarietà nella misura dell'1,5 per cento, di cui 0,75 per cento a carico del datore di lavoro e 0,75 per cento a carico del lavoratore, e dal 1° gennaio 2020 nella misura del 3,1 per cento, di cui 1 per cento a carico del datore di lavoro e 2,1 per cento a carico del lavoratore [1].

     4. Per il personale di cui all'articolo 2, comma 9, e per coloro che esercitano il diritto di opzione di cui all'articolo 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 18, della citata legge n. 335 del 1995. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulle quote di retribuzione eccedenti il massimale di retribuzione imponibile di cui all'articolo 2, comma 18, della citata legge n. 335 del 1995, e inferiore all'importo di cui al comma 5 si applica un contributo di solidarietà, aggiuntivo rispetto a quanto previsto nell'articolo 1, comma 5, lettere a) e b), del decreto legislativo 14 dicembre 1995, n. 579, da versare al Fondo nella misura dell'1,5 per cento, di cui 0,75 per cento a carico del datore di lavoro e 0,75 per cento a carico del lavoratore, e dal 1° gennaio 2020 nella misura del 3,1 per cento, di cui 1 per cento a carico del datore di lavoro e 2,1 per cento a carico del lavoratore [2].

     5. Il contributo di solidarietà di cui al comma 4 non si applica sulle quote di retribuzione annua eccedenti l'importo di lire un miliardo rivalutato annualmente secondo le variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'ISTAT.

     6. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai soli fini dell'acquisizione del diritto alla corresponsione dei trattamenti pensionistici, ai lavoratori iscritti al Fondo, ad esclusione di coloro di cui all'articolo 2, comma 9, che possano far valere almeno 4.160 contributi giornalieri effettivi o figurativi versati o accreditati nel Fondo, è accreditato di ufficio, per ogni anno in cui la retribuzione globale percepita dal lavoratore non superi il 50 per cento del massimale di retribuzione imponibile di cui all'articolo 2, comma 18, della citata legge n. 335 del 1995, un numero di contributi giornalieri pari a 260. Tale accreditamento è consentito per un numero di giornate non superiore a 1040 e fino a concorrenza di 5.200 contributi giornalieri complessivi.

 

          Art. 2. Regime pensionistico degli iscritti al Fondo pensioni per gli sportivi professionisti istituito presso l'ENPALS.

     1. Per i lavoratori iscritti al Fondo il requisito dell'annualità di contribuzione richiesto per il sorgere del diritto alle prestazioni si considera soddisfatto con riferimento a 260 contributi giornalieri.

     2. Per i lavoratori iscritti al Fondo che, alla data del 31 dicembre 1995, possono far valere un'anzianità assicurativa e contributiva di almeno 18 anni interi, la pensione è interamente liquidata secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente.

     3. Per i lavoratori iscritti al Fondo che, alla data del 31 dicembre 1995, possono far valere un'anzianità assicurativa e contributiva inferiore a 18 anni interi, la pensione è determinata in base al criterio del pro-quota di cui all'articolo 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

     4. Per il calcolo della quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate successivamente al 31 dicembre 1992 dai lavoratori di cui ai commi 2 e 3 il numero di retribuzioni giornaliere valido ai fini del calcolo della retribuzione pensionabile è incrementato secondo lo schema della tabella allegata al presente decreto.

     5. Per i lavoratori di cui ai commi 2 e 3 la retribuzione giornaliera pensionabile di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, è costituita dalla media delle retribuzioni giornaliere più elevate assoggettate a contribuzione.

     6. La retribuzione giornaliera pensionabile di cui ai commi 4 e 5 è indicizzata secondo il disposto dell'articolo 12, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, se riferite a periodi anteriori al 1° gennaio 1993, ed ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, se riferite a periodi successivi alla predetta data.

     7. Il settimo comma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 dicembre 1971, n. 1420, è sostituito dal seguente:

     "Ai fini del calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile non si prendono in considerazione, per la parte eccedente, le retribuzioni giornaliere superiori alla retribuzione giornaliera di riferimento di cui all'articolo 1, comma 4. A decorrere dal 1° gennaio 1998 il predetto limite è rivalutato annualmente sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, così come calcolato dall'ISTAT".

     8. Per i lavoratori di cui ai commi 2 e 3 si applicano le disposizioni in tema di opzione di cui all'articolo 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

     9. Per i lavoratori iscritti al Fondo successivamente alla data del 31 dicembre 1995 e privi di anzianità contributiva alla predetta data, in luogo delle pensioni di vecchiaia e di anzianità, il Fondo medesimo eroga un'unica prestazione denominata "pensione di vecchiaia".

 

          Art. 3. Modalità di calcolo e requisiti d'accesso delle prestazioni pensionistiche.

     1. Per i lavoratori già iscritti al Fondo alla data del 31 dicembre 1995, la pensione di vecchiaia si consegue:

     a) all'età di 53 anni per gli uomini;

     b) all'età di 49 anni per le donne. Tale requisito è fissato a 50 anni a decorrere dal 1° gennaio 2016, a 51 anni a decorrere dal 1° gennaio 2018, a 52 anni a decorrere dal 1° gennaio 2020 e a 53 anni a decorrere dal 1° gennaio 2022 [3].

     2. I lavoratori di cui al comma 1 conseguono il diritto alla pensione quando siano trascorsi almeno venti anni dalla data iniziale dell'assicurazione all'ENPALS e risultino versati o accreditati in loro favore almeno 20 anni di contributi giornalieri, compresi quelli per prosecuzione volontaria. La predetta contribuzione deve risultare versata per lavoro svolto esclusivamente con la qualifica di professionista sportivo.

     3. Ai fini del calcolo dei trattamenti pensionistici aventi decorrenza successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto, per la quota di pensione relativa alle anzianità maturate successivamente al 31 dicembre 1992, l'aliquota di rendimento annuo del 2 per cento è applicata sino alla quota di retribuzione giornaliera pensionabile corrispondente al limite massimo della retribuzione annua pensionabile in vigore tempo per tempo nell'assicurazione generale obbligatoria diviso per 312. Le quote di retribuzione giornaliera pensionabile eccedenti il suddetto limite sono computate secondo le aliquote di rendimento previste dall'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.

     4. Per i lavoratori di cui all'articolo 2, comma 9, l'importo della pensione annua è determinato sulla base di quanto disposto dall'articolo 1, commi 6, 7 e 11, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

     5. L'aliquota di computo per il calcolo delle prestazioni di cui al comma 9 è fissata al 33 per cento. La contribuzione così ottenuta è rivalutata in base ai criteri di cui all'articolo 1, commi 8 e 9, della citata legge n. 335 del 1995.

     6. I criteri di calcolo di cui ai commi 4 e 5 trovano altresì applicazione nel caso di liquidazione della quota di pensione di cui all'articolo 1, comma 12, lettera b), della citata legge n. 335 del 1995.

     7. Ai lavoratori di cui all'articolo 2, comma 9, si applica l'articolo 1, commi 20, 21 e 22, della citata legge n. 335 del 1995.

     8. Per i lavoratori iscritti al Fondo successivamente alla data del 31 dicembre 1995 e privi di anzianità contributiva alla predetta data, stante la specificità dell'attività lavorativa svolta, è consentito aggiungere alla propria età anagrafica, ai fini del conseguimento del trattamento pensionistico, un anno ogni quattro di lavoro effettivamente svolto nelle suddette qualifiche, fino ad un massimo di cinque anni, applicando i coefficienti di trasformazione di cui all'articolo 1, comma 6, della citata legge n. 335 del 1995 [4].

     9. L'onere derivante dall'applicazione del comma 8 è coperto dalle entrate derivanti dall'applicazione del contributo di solidarietà di cui all'articolo 1, commi 3 e 4.

 

          Art. 4. Prosecuzione volontaria.

     1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le disposizioni che regolano la disciplina della prosecuzione volontaria presso l'assicurazione generale obbligatoria gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale sono estese all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'ENPALS.

     2. L'importo del contributo volontario minimo è determinato in corrispondenza delle retribuzioni medie giornaliere delle singole classi di retribuzioni da individuarsi con apposite tabelle adottate dal consiglio di amministrazione dell'Ente e approvate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

     3. Le classi di retribuzioni di cui al comma 2 saranno aggiornate periodicamente in base ai medesimi criteri in vigore nell''assicurazione generale obbligatoria.

     4. Gli importi di cui al comma 2 sono adeguati in corrispondenza delle variazioni delle aliquote contributive di base vigenti per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'ENPALS.

     5. La tabella F allegata al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, è abrogata.

 

          Art. 5. Norme transitorie e finali.

     1. Per quanto non disciplinato dalla normativa del Fondo, come modificata dal presente decreto, trovano applicazione le disposizioni in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria.


[1] Comma così modificato dall'art. 1, comma 374, della L. 27 dicembre 2017, n. 205.

[2] Comma così modificato dall'art. 1, comma 374, della L. 27 dicembre 2017, n. 205.

[3] Comma modificato dall'art. 59 della L. 27 dicembre 1997, n. 449 e così sostituito dall'art. 9 del D.P.R. 28 ottobre 2013, n. 157.

[4] Comma così modificato dall'art. 1, comma 374, della L. 27 dicembre 2017, n. 205.