Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 80. Pubblica amministrazione |
Capitolo: | 80.3 leggi e decreti |
Data: | 21/09/2018 |
Numero: | 108 |
Sommario |
Art. 1. |
§ 80.3.89 - L. 21 settembre 2018, n. 108.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
(G.U. 21 settembre 2018, n. 220)
1. Il
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al
All'articolo 1:
al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In occasione delle elezioni del 31 ottobre 2018, di cui al primo periodo del presente comma, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 60, della
dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. All'articolo 1, comma 1120, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2019".
2-ter. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è istituito, presso la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, un tavolo tecnico-politico per la redazione di linee guida finalizzate all'avvio di un percorso di revisione organica della disciplina in materia di ordinamento delle province e delle città metropolitane, al superamento dell'obbligo di gestione associata delle funzioni e alla semplificazione degli oneri amministrativi e contabili a carico dei comuni, soprattutto di piccole dimensioni.
2-quater. Nelle more della complessiva riforma delle procedure dì risanamento contemplate dal titolo VIII della parte seconda del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
2-quinquies. Non si applicano le norme vigenti in contrasto con quanto disposto al comma 2-quater.
2-sexies. Le sanzioni di cui all'articolo 1, comma 475, della
Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:
«Art. 1-bis (Proroga di termini in materia di spazi finanziari degli enti locali). - 1. Nell'anno 2018, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono rendere disponibili ulteriori spazi finanziari per gli enti locali del proprio territorio ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del regolamento di cui al
All'articolo 2:
il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. All'articolo 10 del
a) al comma 1, le parole: "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021"; conseguentemente, il termine di cui al comma 13 del medesimo articolo 10 del
b) al comma 2, le parole: "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021"; conseguentemente, il termine di cui al comma 13 del medesimo articolo 10 del
c) al comma 3, le parole: "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021"; conseguentemente, il termine di cui al comma 13 del medesimo articolo 10 del
dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti.
«3-bis. Dall'attuazione del comma 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3-ter. All'articolo 19, comma l, della legge 16 febbraio 1913, n.89, le parole: "entro il 28 febbraio di ciascun anno" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 26 febbraio di ciascun anno".
3-quater. All'articolo 49, comma 1, della
All'articolo 3:
dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«l-bis. All'articolo 1 della
a) al comma 59, le parole: "a decorrere dal l° luglio 2019" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal l° luglio 2020";
b) al comma 60, le parole: "a decorrere dal 1° luglio 2019" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° luglio 2020".
1-ter. Per gli impianti geotermoelettrici che rispettano i requisiti di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del
alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, di vendita di energia elettrica e gas naturale e di energia».
All'articolo 4:
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. All'articolo 1, comma 1078, della. legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "31 marzo" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno"»;
dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. All'articolo 27, comma 2, lettera d), secondo periodo, del
3-ter. All'articolo 39, comma 1, del
3-quater. Nelle more dell'interlocuzione con la Commissione europea in ordine al modulo organizzativo per l'affidamento della concessione dell'infrastruttura. autostradale A22 Brennero-Modena, all'articolo 13-bis del
a) al comma 3, le parole: "entro il 15 novembre di ciascun anno" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 15 dicembre di ciascun anno";
b) al comma 4, le parole: "entro il 30 settembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 novembre 2018"».
Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:
«Art. 4-bis (Proroga di termini in materia di emittenti radiotelevisive locali). - 1. All'articolo 4, comma 2, ultimo periodo, del
All'articolo 5:
dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. All'articolo 1, comma 155, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "entro il 30 settembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 15 novembre 2018"»;
alla rubrica, le parole: «in materia di politiche sociali» sono sostituite dalle seguenti: «in materia di lavoro e di politiche sociali».
All'articolo 6:
al comma 1, dopo le parole: «è prorogato» sono inserite le seguenti «, per le procedure pendenti alla data dì entrata in vigore del presente decreto,»;
dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. All'articolo 4, comma 2, del
3-ter All'articolo 4, comma 2-bis, del
3-quater. L'applicazione della disposizione di cui all'articolo 5, comma 1, secondo periodo, del
3-quinquies. All'articolo 20-bis, comma 4, del
3-sexies. Le risorse stanziate per la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, istituita dall'articolo 1, comma 121, della
3-septies. Il termine di entrata in vigore dell'articolo 13, comma 2, lettera b), e dell'articolo 14, comma 3, sesto periodo, limitatamente al sostenimento della prova a carattere nazionale predisposta dall'INVALSI, del
3-octies. Nelle more della revisione della disciplina dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, il termine di entrata in vigore dell'articolo 13, comma 2, lettera c), nonchè dell'articolo 14, comma 3, sesto periodo, limitatamente alle attività assimilabili all'alternanza scuola-lavoro, del
All'articolo 8:
al comma 1, le parole: «l° dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2019»;
al comma 2, le parole: «1° dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2019»;
dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. I termini per il pagamento delle somme dovute ai sensi dei commi 1 e 1-bis dell'articolo 62-quater del testo unico di cui al
4-ter. All'articolo 1, comma 590, ultimo periodo, della
Dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:
«Art. 8-bis (Modifica al
"3-bis. Per i produttori artigianali che già operano è prevista la riapertura dei termini di cui al comma 3 per un periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione"».
All'articolo 9:
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. La proroga di cui al comma 1 si applica anche ai contribuenti per i quali i termini di comunicazione dei dati siano scaduti precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto»;
il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. All'articolo 1, comma 436-bis, della
a) alla lettera c), le parole: «75 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «50 per cento»;
b) alla lettera d), le parole: «100 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «75 per cento»;
c) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
"d-bis) a decorrere dall'anno 2021, in misura pari al 100 per cento dell'importo della riduzione non applicata"»;
dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. All'articolo 8, comma 4, del
a) al primo periodo, le parole: "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2019";
b) al secondo periodo, le parole: "31 luglio 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2019".
2-ter. All'articolo 18-bis del
a) al comma 1, alinea, le parole: "e 2017/2018" sono sostituite dalle seguenti: ", 2017/2018 e 2018/2019";
b) al comma 1, lettera a), le parole: "e 2017/2018" sono sostituite dalle seguenti: ", 2017/2018 e 2018/2019";
c) al comma 2, le parole: "ed euro 5 milioni nell'anno 2018" sono sostituite dalle seguenti: ", euro 8 milioni nell'anno 2018 ed euro 4,5 milioni nell'anno 2019";
d) al comma 5, alinea, le parole: "ed euro 5 milioni nell'anno 2018" sono sostituite dalle seguenti: ", euro 8 milioni nell'anno 2018 ed euro 4,5 milioni nell'anno 2019";
e) al comma 5, dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:
«b-bis) quanto a euro 3 milioni nel 2018 ed euro 3,6 milioni nel 2019, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n.107;
b-ter) quanto a euro 900.000 nell'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo di funzionamento di cui all'articolo 1, comma 601, della
f) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. Il Fondo di funzionamento di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n.296, è incrementato di euro 600.000 nell'anno 2018. A tale incremento si dà copertura mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n.107»;
g) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Misure urgenti per lo svolgimento degli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019».
2-quater. Le disposizioni di cui all'articolo 18-bis del
2-quinquies. All'articolo 2-bis, comma 24, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: "1° gennaio 2019" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2020".
2-sexies. Le proroghe dei termini di scadenza previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 2-bis, comma 24, del
2-septies. All'articolo 20-bis, comma 1, del
2-octies. All'onere di cui al comma 2-septies, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
Dopo l'articolo 9 sono inseriti i seguenti:
«Art. 9-bis (Proroghe di termini in materia di strutture turistico-ricettive). - 1. Limitatamente ai rifugi alpini, il termine di cui all'articolo 38, comma 2, del
Art. 9-ter (Modifiche all'articolo 8-bis del
a) al comma 1, secondo periodo, le parole: "in sostituzione, temporanea o parziale" sono sostituite dalle seguenti: "in sostituzione temporanea, anche se parziale";
b) al comma 2:
1) dopo le parole: "dell'edificio distrutto o danneggiato" sono inserite le seguenti: "ovvero dall'assegnazione di altra soluzione abitativa da parte dell'autorità competente";
2) dopo le parole: "
c) al comma 3:
1) le parole: "e le misure di sequestro preventivo" sono soppresse;
2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per i lavori e le opere che rispettino le condizioni di cui al comma 1, sono revocati, a norma delle pertinenti disposizioni del codice di procedura penale, i provvedimenti di sequestro, probatorio o preventivo, adottati sino alla data del 25 luglio 2018 per violazione della disciplina edilizia o paesaggistica".
Art. 9-quater (Estensione delle misure di sostegno al reddito dei lavoratori). - 1. Per l'anno 2018, le risorse finanziarie di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del
All'articolo 10, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Al fine di assicurare il pieno perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche in relazione all'organizzazione del Gran Premio d'Italia di Formula 1 presso l'autodromo di Monza, sono fissati al 31 dicembre 2018 i termini entro cui l'Automobile Club d'Italia (ACI) e gli Automobile Club ad esso federati, in quanto enti pubblici a base associativa non gravanti sulla finanza pubblica ai sensi dell'articolo 2, comma 2-bis, del
All'articolo 11, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. All'articolo 1 della
a) al comma 1106, dopo le parole: "con sentenza del giudice" sono inserite le seguenti: ", con pronuncia dell'Arbitro per le controversie finanziarie (ACF)";
b) al comma 1107:
1) le parole: "entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 gennaio 2019";
2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nelle more dell'adozione del decreto di cui al presente comma, i risparmiatori di cui al comma 1106 già destinatari di pronuncia favorevole adottata dall'ACF nonchè i risparmiatori di cui al medesimo comma 1106, i cui ricorsi, già presentati, saranno decisi con pronuncia favorevole entro il 30 novembre 2018 dall'ACF, possono avanzare istanza alla CONSOB, secondo modalità dalla stessa stabilite entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e pubblicate nel sito internet istituzionale della medesima Autorità, al fine di ottenere tempestivamente l'erogazione, nella misura del 30 per cento e con il limite massimo di 100.000 euro, dell'importo liquidato. A tale fine il fondo di cui all'articolo 32-ter.1 del testo unico di cui al
Dopo l'articolo 11 sono inseriti i seguenti:
«Art. 11-bis (Proroga di termini in materia di sospensione della quota capitale dei mutui e dei finanziamenti). - 1. All'articolo 1, comma 246, della
a) le parole: "dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° ottobre 2018";
b) le parole: "dal 2015 al 2017" sono sostituite dalle seguenti: "dal 2018 al 2020".
Art. 11-ter (Proroga di termini in materia di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA dei soggetti esercitanti le attività di agente e rappresentante di commercio). - 1. I termini per l'iscrizione e l'aggiornamento della propria posizione nel registro delle imprese e nel repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA), di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 13 gennaio 2012, sono riaperti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente articolo e sino alla data del 31 dicembre 2018.
Art. 11-quater (Proroga della partecipazione italiana a banche e fondi multilaterali). - 1. Nell'ambito del rifinanziamento delle partecipazioni agli aumenti di capitale nelle Banche Multilaterali di Sviluppo di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla
All'articolo 13:
al comma 1 sono premessi i seguenti:
«01. All'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n.232, dopo l'ultimo periodo sono aggiunti i seguenti: "Fermo restando che i decreti di cui al periodo precedente, nella parte in cui individuano interventi rientranti nelle materie di competenza regionale o delle province autonome, e limitatamente agli stessi, sono adottati previa intesa con gli enti territoriali interessati, ovvero in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, per gli interventi rientranti nelle suddette materie individuati con i decreti adottati anteriormente alla data del 18 aprile 2018 l'intesa può essere raggiunta anche successivamente all'adozione degli stessi decreti. Restano in ogni caso fermi i procedimenti di spesa in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto nei termini indicati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 74 del 13 aprile 2018".
02. L'efficacia delle convenzioni concluse sulla base di quanto disposto ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 2017, nonchè delle delibere del CIPE n. 2 del 3 marzo 2017 e n. 72 del 7 agosto 2017, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 141, della
03. Gli effetti positivi sul fabbisogno e sull'indebitamento netto derivanti dal comma 02, quantificati in 140 milioni di euro per l'anno 2018, 320 milioni di euro per l'anno 2019, 350 milioni di euro per l'anno 2020 e 220 milioni di euro per l'anno 2021, sono destinati al fondo di cui al comma 04.
04. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, con una dotazione, in termini di sola cassa, pari a 140 milioni di euro per l'anno 2018, a 320 milioni di euro per l'anno 2019, a 350 milioni di euro per l'anno 2020 e a 220 milioni di euro per l'anno 2021, un apposito fondo da utilizzare per favorire gli investimenti delle città metropolitane, delle province e dei comuni da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti»;
il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. All'articolo 1, comma 1072, della
a) al penultimo periodo, le parole: "secondo, terzo e quarto periodo del" sono soppresse;
b) all'ultimo periodo, le parole da: "sono da adottare" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "sono adottati entro il 31 ottobre 2018"»;
dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. All'articolo 1 della
a) dopo il comma 495-bis è inserito il seguente:
"495-ter. Per gli anni 2018 e 2019, gli spazi finanziari di cui al comma 495 sono ripartiti tra le regioni a statuto ordinario sulla base, rispettivamente, delle tabelle 1 e 2 di seguito riportate. Gli spazi finanziari di cui alla tabella 1 sono utilizzati dalle regioni per effettuare nuovi investimenti in ciascuno degli anni dal 2018 al 2022, e gli spazi finanziari di cui alla tabella 2 sono utilizzati dalle regioni per effettuare nuovi investimenti per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023. A tal fine, entro il 31 ottobre 2018 e il 31 luglio 2019, le medesime regioni adottano gli atti finalizzati all'impiego delle risorse, assicurando almeno l'esigibilità degli impegni nel medesimo anno di riferimento per la quota di competenza di ciascuna regione, come indicata per ciascun anno nelle tabelle 1 e 2 di seguito riportate. L'utilizzo degli spazi finanziari di cui alla tabella 2 è disposto dal bilancio di previsione 2019-2021 attraverso l'iscrizione di stanziamenti di spesa riguardanti gli investimenti finanziati dal risultato di amministrazione presunto o dal ricorso al debito, in misura almeno corrispondente agli importi indicati nella tabella 2. Gli stanziamenti riguardanti le spese di investimento iscritti nel bilancio di previsione 2019-2021 relativamente all'esercizio 2019 risultano incrementati rispetto alle previsioni definitive del bilancio di previsione 2018-2020 riguardanti il medesimo esercizio in misura almeno corrispondente agli importi indicati nella tabella 2. Fatto salvo quanto previsto al precedente periodo, gli investimenti che le singole regioni sono chiamate a realizzare, secondo quanto stabilito nei periodi precedenti, sono considerati nuovi se effettuati a seguito di una variazione del bilancio di previsione che incrementa gli stanziamenti riguardanti gli investimenti diretti e indiretti per la quota di rispettiva competenza, come indicata nelle tabelle di seguito riportate, e se verificati attraverso il sistema di monitoraggio opere pubbliche della Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP MOP) ai sensi del
Tabella 1
Tabella 2
b) i commi da 497 a 500 sono abrogati [1].
1-ter All'articolo 6-bis, comma 1, del
Dopo l'articolo 13 sono inseriti i seguenti:
«Art. 13-bis (Proroga di termini in materia di controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi). - 1. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 2017, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti previste dal medesimo articolo 13, comma 1.
Art. 13-ter (Modifica al
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 60.000 euro per l' anno 2018 e a 160.000 euro per l'anno 2019, si provvede, nell'anno 2018, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 585, della
[1] Così rettificato con Avviso pubblicato nella G.U. 15 ottobre 2018, n. 240.