Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 40. Energia |
Capitolo: | 40.3 energia nucleare |
Data: | 13/05/1965 |
Numero: | 494 |
Sommario |
Art. 1. Per il quinquennio 1965-69 al Comitato nazionale per l'energia nucleare, istituito con legge 11 agosto 1960, n. 933, è assegnato un contributo complessivo di 150 [...] |
Art. 2. Le spese della partecipazione dell'Italia al Centro europeo di ricerche nucleari (C.E.R.N.) e all'Agenzia internazionale dell'energia atomica (A.I.E.A.) graveranno sul [...] |
Art. 3. All'onere di lire 7.500 milioni previsto per il periodo finanziario 1° luglio-31 dicembre 1964 si provvederà con una corrispondente riduzione dei fondi iscritti nel [...] |
§ 40.3.b - Legge 13 maggio 1965, n. 494.
Concessione al Comitato nazionale per l'energia nucleare di un contributo statale di lire 150 miliardi per il quinquennio 1965-1969 e di un contributo statale di 7.500 milioni per il periodo finanziario 1° luglio-31 dicembre 1964 e modifiche alla legge 11 agosto 1960, n. 933.
(G.U. 31 maggio 1965, n. 134)
Per il quinquennio 1965-69 al Comitato nazionale per l'energia nucleare, istituito con
esercizio finanziario 1965 |
L. 23 |
miliardi |
esercizio finanziario 1966 |
» 31 |
miliardi |
esercizio finanziario 1967 |
» 31 |
miliardi |
esercizio finanziario 1968 |
» 32,5 |
miliardi |
esercizio finanziario 1969 |
» 32,5 |
miliardi |
Per il periodo finanziario 1° luglio-31 dicembre 1964 il contributo è di L. 7.500 milioni di lire.
Detto contributo, gravante sul bilancio del Ministero dell'industria e del commercio, sarà versato all'inizio di ogni esercizio finanziario.
Le spese della partecipazione dell'Italia al Centro europeo di ricerche nucleari (C.E.R.N.) e all'Agenzia internazionale dell'energia atomica (A.I.E.A.) graveranno sul bilancio del Ministero del tesoro a decorrere dall'esercizio finanziario 1965.
All'onere di lire 7.500 milioni previsto per il periodo finanziario 1° luglio-31 dicembre 1964 si provvederà con una corrispondente riduzione dei fondi iscritti nel capitolo 580 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il predetto periodo finanziario.
All'onere di lire 23 miliardi previsto per l'esercizio finanziario 1965 dall'art. 1 della presente legge ed a quello di cui all'art. 2, valutato per l'esercizio finanziario 1965 in lire 2 miliardi, si provvede con una corrispondente riduzione del fondo iscritto nel capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il predetto esercizio finanziario.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.