Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 67. Navigazione |
Capitolo: | 67.4 navigazione marittima e marina mercantile |
Data: | 16/09/2021 |
Numero: | 125 |
Sommario |
Art. 1. |
§ 67.4.503 - L. 16 settembre 2021, n. 125.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, recante misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonchè disposizioni urgenti per la tutela del lavoro.
(G.U. 18 settembre 2021, n. 224)
1. Il
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 20 LUGLIO 2021, N. 103
All'articolo 1:
al comma 1, dopo le parole: «articoli 10 e 12 del» sono inserite le seguenti: «codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al»;
al comma 2, lettera c), le parole: «air draft» sono sostituite dalle seguenti: «altezza dalla linea di galleggiamento (air draft)»;
al comma 3:
all'alinea, le parole: «20 milioni per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «22,5 milioni per l'anno 2022»;
alla lettera b), le parole: «20 milioni per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «22,5 milioni per l'anno 2022» e le parole: «di cui al comma 2, e delle imprese di cui lo stesso si avvale» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 2 e delle imprese di cui lo stesso si avvale nonchè delle imprese dell'indotto e delle attività commerciali collegate»;
al comma 4, primo periodo, le parole: «regolamento per la navigazione marittima» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima),» e le parole: «5 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «10 milioni di euro per l'anno 2022»;
il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. In relazione alle misure di cui al presente articolo, al fine di sostenere l'equilibrio del piano economico finanziario della concessione rilasciata al gestore di cui alla lettera b) del comma 3, la competente Autorità di sistema portuale può procedere, nel rispetto della normativa europea, alla revisione del predetto piano, tenendo conto dei contributi riconosciuti ai sensi della predetta lettera b) del comma 3 e ferma restando la sostenibilità di tale revisione per gli equilibri di bilancio dell'Autorità di sistema portuale. Ove necessario per il riequilibrio, la revisione della concessione può prevedere la proroga della sua durata, la riduzione, rateizzazione o rimodulazione del canone concessorio, nonchè, in deroga all'articolo 18, comma 7, della
al comma 7, le parole: «pari a 40 milioni per l'anno 2021 e a 25 milioni per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2021 e a 32,5 milioni di euro per l'anno 2022».
All'articolo 2:
al comma 1:
all'alinea, le parole: «di Venezia» sono soppresse e dopo le parole: «esecuzione dei seguenti interventi» sono aggiunte le seguenti: «, previa valutazione di impatto ambientale, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia, e garantendone la coerenza con le indicazioni del Piano morfologico e ambientale della Laguna di Venezia, e successivi aggiornamenti»;
alla lettera a), le parole: «non superiori» sono sostituite dalle seguenti: «in numero non superiore» e dopo le parole: «nell'area di Marghera» sono inserite le seguenti: «, di cui due disponibili già per la stagione crocieristica 2022,»;
alla lettera b), le parole: «, previa valutazione di impatto ambientale» sono soppresse;
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, il Commissario straordinario, qualora nell'attuazione degli interventi affidati ai sensi del presente articolo verifichi eventuali disponibilità rispetto alle risorse assegnate ai sensi del comma 5, derivanti da economie di gara accertate a seguito dell'avvenuto collaudo dell'opera, può promuovere studi idrogeologici, geomorfologici e archeologici volti alla salvaguardia di Venezia e della sua Laguna»;
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Il Commissario straordinario invia al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, entro il 31 marzo 2022 e successivamente ogni sei mesi, ai fini della successiva trasmissione alle Camere da parte del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, una dettagliata relazione in ordine agli interventi di cui al comma 1, recante l'indicazione dello stato di realizzazione degli interventi stessi e le iniziative adottate e da intraprendere, anche in funzione delle eventuali criticità rilevate nel corso del processo di realizzazione»;
al comma 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Qualora la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 comporti la necessità di una variante al piano regolatore portuale, in deroga all'articolo 5, comma 2-quater, della
al comma 4, al primo periodo, dopo le parole: «di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,» sono inserite le seguenti: «sentita la regione Veneto,» e le parole: «i termini e le attività connesse» sono sostituite dalle seguenti: «i termini e le attività connessi» e, al quarto periodo, le parole: «da determinarsi» sono sostituite dalle seguenti: «, da determinare»;
dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
«4-bis. All'articolo 95, comma 27-bis, del
4-ter. L'aggiornamento del Piano morfologico e ambientale della Laguna di Venezia è approvato entro il 31 dicembre 2021.
4-quater. All'articolo 4, comma 6-ter, del
alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e ulteriori interventi per la salvaguardia della Laguna di Venezia».
Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:
«Art. 2-bis (Credito d'imposta in favore delle attività di trasporto di passeggeri con navi minori in acque lagunari). - 1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle imprese concessionarie di beni del demanio marittimo e della navigazione interna funzionali all'esercizio dell'attività di trasporto di passeggeri con navi minori in acque lagunari è riconosciuto, per l'anno 2022, un credito d'imposta nella misura massima del 60 per cento dell'ammontare del canone dovuto per tale anno per le concessioni medesime.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del
3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione del presente articolo, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 6.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal
6. Agli oneri di cui al presente articolo, nel limite di 1 milione di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali».
All'articolo 3:
dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4-bis. All'articolo 1 del
"1-ter. Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia è autorizzata a sottoscrivere ulteriori apporti di capitale e ad erogare finanziamenti in conto soci, nel limite massimo di 705.000.000 di euro, per assicurare la continuità del funzionamento produttivo dell'impianto siderurgico di Taranto della Società ILVA S.p.A., qualificato stabilimento di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del
1-quater. L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia è autorizzata alla costituzione di una società, allo scopo della conduzione delle analisi di fattibilità, sotto il profilo industriale, ambientale, economico e finanziario, finalizzate alla realizzazione e alla gestione di un impianto per la produzione del preridotto - direct reduced iron. Alla società di cui al primo periodo non si applicano le disposizioni del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al
alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e misure in favore delle medesime imprese».
Dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti:
«Art. 3-bis (Servizi di outplacement per la ricollocazione professionale). - 1. Per l'anno 2021, al fine di permettere l'accesso ai servizi di outplacement per la ricollocazione professionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), del
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le necessarie disposizioni applicative.
Art. 3-ter (Accordi di riallineamento). - 1. L'articolo 10 della
2. La procedura di adesione ai programmi di riallineamento deve essere interpretata nel senso che gli accordi aziendali indicati al comma 1, comunque sottoscritti entro il termine del 17 ottobre 2001, nei quali le parti hanno convenuto di aderire al programma di riallineamento previsto dagli accordi provinciali con gradualità e per il periodo in essi previsto, possono stabilire inizialmente anche un periodo parziale di riallineamento retributivo e possono essere successivamente integrati, in tutto o in parte, per la prosecuzione del riallineamento retributivo, da accordi sottoscritti anche oltre la suddetta data, purchè tali accordi siano sottoscritti in data comunque antecedente a quella di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. Nei casi indicati nei commi 1 e 2, il regime sanzionatorio deve intendersi applicato esclusivamente ad eventuali periodi non coperti da accordi aziendali di recepimento.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 0,9 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, mediante riduzione, per 1,3 milioni di euro per l'anno 2021, del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del
All'articolo 5:
al comma 1:
all'alinea, le parole: «33 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «40,5 milioni di euro per l'anno 2022»;
la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) quanto a 18 milioni di euro per l'anno 2021 e 17,5 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 5 milioni di euro per l'anno 2021, l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 8 milioni di euro per l'anno 2021 e 5 milioni di euro per l'anno 2022 e l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 7,5 milioni di euro per l'anno 2022»;
alla lettera d), le parole: «del Programma Fondi di riserva e speciali» sono sostituite dalle seguenti: «del programma "Fondi di riserva e speciali"».