Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.9 atti amministrativi |
Data: | 17/12/2018 |
Numero: | 19 |
Sommario |
Art. 1. (Modifiche all'articolo 3 della l.r. 28/1999) |
Art. 2. (Modifiche all'articolo 11 bis della l.r. 28/1999) |
Art. 3. (Modifiche all'articolo 11 ter della l.r. 28/1999) |
Art. 4. (Modifiche all'articolo 16 della l.r. 28/1999) |
Art. 5. (Modifiche all'articolo 24 della l.r. 28/1999) |
Art. 6. (Modifiche all'articolo 2 della l.r. 23/2002) |
Art. 7. (Modifiche all'articolo 4 della l.r. 23/2002) |
Art. 8. (Modifiche all'articolo 6 della l.r. 23/2002) |
Art. 9. (Modifiche all'articolo 7 della l.r. 23/2002) |
Art. 10. (Modifiche all'articolo 76 della l.r. 16/2017) |
Art. 11. (Modifiche all'articolo 2 della l.r. 12/2018) |
Art. 12. (Modifiche all'articolo 3 della l.r. 12/2018) |
Art. 13. (Modifiche all'articolo 5 della l.r. 12/2018) |
Art. 14. (Modifiche all'articolo 6 della l.r. 34/2004) |
Art. 15. (Modifiche all'articolo 19 della l.r. 23/2016) |
Art. 16. (Modifiche all'articolo 26 della l.r. 23/2016) |
Art. 17. (Modifiche all'articolo 42 della l.r. 23/2016) |
Art. 18. (Disposizioni finali in materia di attività estrattive) |
Art. 19. (Modifiche all'articolo 6 della l.r. 28/1980) |
Art. 20. (Modifiche all'articolo 2 della l.r. 24/1990) |
Art. 21. (Modifiche all'articolo 3 della l.r. 24/1990) |
Art. 22. (Modifiche all'articolo 4 della l.r. 24/1990) |
Art. 23. (Modifiche all'articolo 5 della l.r. 24/1990) |
Art. 24. (Modifiche all'articolo 4 bis della l.r. 17/2005) |
Art. 25. (Inserimento dell'articolo 9 bis nella l.r. 18/2008) |
Art. 26. (Modifiche all'articolo 11 della l.r. 18/2008) |
Art. 27. (Modifiche all'articolo 45 della l.r. 11/2018) |
Art. 28. (Modifiche all'articolo 3 della l.r. 50/1992) |
Art. 29. (Inserimento dell'articolo 7 bis nella l.r. 93/1995) |
Art. 30. (Modifiche all'articolo 4 della l.r. 18/1999) |
Art. 31. (Modifiche all'articolo 7 della l.r. 18/1999) |
Art. 32. (Modifiche all'articolo 5 bis della l.r. 2/2009) |
Art. 33. (Modifiche all'articolo 28 bis della l.r. 2/2009) |
Art. 34. (Modifiche all'articolo 35 della l.r. 2/2009) |
Art. 35. (Modifiche all'articolo 3 della l.r. 14/2016) |
Art. 36. (Modifiche all'articolo 6 della l.r. 14/2016) |
Art. 37. (Modifiche all'articolo 15 della l.r. 14/2016) |
Art. 38. (Modifiche all'articolo 16 della l.r. 14/2016) |
Art. 39. (Modifiche all'articolo 9 della l.r. 13/2017) |
Art. 40. (Modifiche all'articolo 21 della l.r. 13/2017) |
Art. 41. (Modifiche all'articolo 4 della l.r. 1/2000) |
Art. 42. (Modifiche all'articolo 8 della l.r. 1/2000) |
Art. 43. (Modifiche all'articolo 9 della l.r. 1/2000) |
Art. 44. (Modifiche all'articolo 10 della l.r. 1/2000) |
Art. 45. (Modifiche all'articolo 12 della l.r. 1/2000) |
Art. 46. (Modifiche all'articolo 13 della l.r. 1/2000) |
Art. 47. (Modifiche all'articolo 15 della l.r. 1/2000) |
Art. 48. (Modifiche all'articolo 18 della l.r. 1/2000) |
Art. 49. (Modifiche all'articolo 19 della l.r. 1/2000) |
Art. 50. (Modifiche all'articolo 20 della l.r. 1/2000) |
Art. 51. (Modifiche all'articolo 6 della l.r. 54/1975) |
Art. 52. (Modifiche all'articolo 2 della l.r. 45/1989) |
Art. 53. (Modifiche all'articolo 6 della l.r. 45/1989) |
Art. 54. (Modifiche all'articolo 11 della l.r. 45/1989) |
Art. 55. (Modifiche all'articolo 13 della l.r. 45/1989) |
Art. 56. (Modifiche all'articolo 1 della l.r. 12/2004) |
Art. 57. (Disposizioni abrogative in materia di vincoli idrogeologici) |
Art. 58. (Modifiche all'articolo 11 della l.r. 32/1982) |
Art. 59. (Modifiche all'articolo 16 della l.r. 20/2002) |
Art. 60. (Modifiche all'articolo 18 della l.r. 20/2002) |
Art. 61. (Modifiche all'articolo 2 della l.r. 19/2009) |
Art. 62. (Sostituzione dell'articolo 3 della l.r. 19/2009) |
Art. 63. (Modifiche all'articolo 13 della l.r. 19/2009) |
Art. 64. (Modifiche all'articolo 15 della l.r. 19/2009) |
Art. 65. (Inserimento dell'articolo 17 bis nella l.r. 19/2009) |
Art. 66. (Modifiche all'articolo 20 della l.r. 19/2009) |
Art. 67. (Modifiche all'articolo 21 della l.r. 19/2009) |
Art. 68. (Modifiche all'articolo 26 della l.r. 19/2009) |
Art. 69. (Modifiche all'articolo 27 della l.r. 19/2009) |
Art. 70. (Sostituzione dell'articolo 29 della l.r. 19/2009) |
Art. 71. (Modifiche all'articolo 39 della l.r. 19/2009) |
Art. 72. (Modifiche all'articolo 49 della l.r. 19/2009) |
Art. 73. (Modifiche all'articolo 50 della l.r. 19/2009) |
Art. 74. (Sostituzione dell'articolo 55 della l.r. 19/2009) |
Art. 75. (Modifiche all'articolo 14 della l.r. 18/2016) |
Art. 76. (Modifiche all'articolo 25 della l.r. 18/2016) |
Art. 77. (Modifiche all'articolo 28 della l.r. 18/2016) |
Art. 78. (Disposizioni abrogative in materia di ambiente) |
Art. 79. (Modifiche all'articolo 3 della l.r. 4/2009) |
Art. 80. (Inserimento dell'articolo 3 bis nella l.r. 4/2009) |
Art. 81. (Modifiche all'articolo 19 della l.r. 4/2009) |
Art. 82. (Modifiche all'articolo 36 della l.r. 4/2009) |
Art. 83. (Modifiche all'articolo 46 della l.r. 4/2009) |
Art. 84. (Modifiche all'articolo 8 bis della l.r. 56/1977) |
Art. 85. (Modifiche all'articolo 15 della l.r. 56/1977) |
Art. 86. (Modifiche all'articolo 50 della l.r. 56/1977) |
Art. 87. (Modifiche all'articolo 58 della l.r. 56/1977) |
Art. 88. (Modifiche all'articolo 1 della l.r. 24/1996) |
Art. 89. (Modifiche all'articolo 3 della l.r. 24/1996) |
Art. 90. (Modifiche all'articolo 2 della l.r. 14/2008) |
Art. 91. (Modifiche all'articolo 3 della l.r. 14/2008) |
Art. 92. (Inserimento dell'articolo 2 bis nella l.r. 32/2008) |
Art. 93. (Modifiche dell'articolo 4 della l.r. 32/2008) |
Art. 94. (Modifiche dell'articolo 4 della l.r. 16/2018) |
Art. 95. (Modifiche dell'articolo 11 della l.r. 16/2018) |
Art. 96. (Disposizioni abrogative in materia di governo del territorio e paesaggio) |
Art. 97. (Sostituzione dell'articolo 18 della l.r. 23/2008) |
Art. 98. (Modifiche all'articolo 19 della l.r. 23/2008) |
Art. 99. (Modifiche all'articolo 22 della l.r. 23/2008) |
Art. 100. (Modifiche all'articolo 24 della l.r. 23/2008) |
Art. 101. (Inserimento dell'articolo 24 bis nella l.r. 23/2008) |
Art. 102. (Modifiche all'articolo 25 della l.r. 23/2008) |
Art. 103. (Modifiche all'articolo 33 della l.r. 23/2008) |
Art. 104. (Disposizioni transitorie in merito alla l.r. 23/2008) |
Art. 105. (Disposizioni abrogative in materia di personale) |
Art. 106. (Modifiche all'articolo 3 della l.r. 3/2010) |
Art. 107. (Modifiche all'articolo 5 della l.r. 3/2010) |
Art. 108. (Modifiche all'articolo 12 della l.r. 3/2010) |
Art. 109. (Modifiche all'articolo 19 della l.r. 3/2010) |
Art. 110. (Modifiche all'articolo 22 bis della l.r. 3/2010) |
Art. 111. (Modifiche all'articolo 23 della l.r. 3/2010) |
Art. 112. (Modifiche all'articolo 51 della l.r. 3/2010) |
Art. 113. (Inserimento dell'articolo 54 bis nella l.r. 3/2010) |
Art. 114. (Modifica all'articolo 2 della l.r. 17/2011) |
Art. 115. (Disposizioni in materia di società partecipate delle Agenzie territoriali per la casa) |
Art. 116. (Modifiche all'articolo 9 della l.r. 9/2015) |
Art. 117. (Disposizioni attuative regionali sulla gestione dei fanghi di depurazione) |
Art. 118. (Modifiche all'articolo 16 della l.r. 34/1993) |
Art. 119. (Modifiche all'articolo 3 della l.r. 18/1994) |
Art. 120. (Modifiche all'articolo 29 della l.r. 1/2004) |
Art. 121. (Modifiche all'articolo 2 della l.r. 18/2007) |
Art. 122. (Modifiche all'articolo 3 della l.r. 18/2007) |
Art. 123. (Modifiche all'articolo 12 della l.r. 18/2007) |
Art. 124. (Modifiche all'articolo 11 della l.r. 6/2010) |
Art. 125. (Modifiche all'articolo 1 della l.r. 11/2010) |
Art. 126. (Modifiche all'articolo 2 della l.r. 11/2010) |
Art. 127. (Modifiche all'articolo 3 della l.r. 11/2010) |
Art. 128. (Modifiche all'articolo 4 della l.r. 11/2010) |
Art. 129. (Modifiche all'articolo 6 della l.r. 11/2010) |
Art. 130. (Modifiche all'articolo 7 della l.r. 11/2010) |
Art. 131. (Modifiche all'articolo 8 della l.r. 11/2010) |
Art. 132. (Modifiche all'articolo 9 della l.r. 11/2010) |
Art. 133. (Modifiche all'articolo 3 della l.r. 15/2011) |
Art. 134. (Modifiche all'articolo 13 della l.r. 9/2016) |
Art. 135. (Servizi di emergenza e urgenza territoriale 118) |
Art. 136. (Modifiche all'articolo 8 della l.r. 34/2008) |
Art. 137. (Modifiche all'articolo 34 della l.r. 34/2008) |
Art. 138. (Modifiche all'articolo 35 della l.r. 34/2008) |
Art. 139. (Modifiche all'articolo 56 della l.r. 34/2008) |
Art. 140. (Inserimento dell'articolo 7 bis della l.r. 19/2011) |
Art. 141. (Modifiche all'articolo 6 della l.r. 5/2018) |
Art. 142. (Modifiche all'articolo 20 della l.r. 5/2018) |
Art. 143. (Modifica all'articolo 24 della l.r. 5/2018) |
Art. 144. (Modifica all'articolo 26 della l.r. 5/2018) |
Art. 145. (Modifica all'articolo 30 della l.r. 5/2018) |
Art. 146. (Disposizioni abrogative in materia di attività venatoria) |
Art. 147. (Modifiche all'articolo 8 della l.r. 28/2007) |
Art. 148. (Sostituzione dell'articolo 31 della l.r. 28/2007) |
Art. 149. (Modifiche all'articolo 29 della l.r. 25/2016) |
Art. 150. (Modifiche all'articolo 1 della l.r. 2/2018) |
Art. 151. (Modifiche all'articolo 2 della l.r. 2/2018) |
Art. 152. (Modifiche all'articolo 9 della l.r. 2/2018) |
Art. 153. (Modifiche all'articolo 2 della l.r. 50/1981) |
Art. 154. (Modifiche all'articolo 3 della l.r. 50/1981) |
Art. 155. (Modifiche all'articolo 13 della l.r. 58/1987) |
Art. 156. (Inserimento dell'articolo 1 bis nella l.r. 37/2000) |
Art. 157. (Modifiche all'articolo 2 della l.r. 37/2000) |
Art. 158. (Modifiche all'articolo 50 della l.r. 5/2012) |
Art. 159. (Modifiche all'articolo 12 della l.r. 5/2016) |
Art. 160. (Modifiche all'articolo 13 della l.r. 5/2016) |
Art. 161. (Modifiche all'articolo 17 della l.r. 6/2016) |
Art. 162. (Modifiche all'articolo 2 della l.r. 8/2017) |
Art. 163. (Modifiche all'articolo 4 della l.r. 8/2017) |
Art. 164. (Modifiche all'articolo 8 della l.r. 8/2017) |
Art. 165. (Inserimento dell'articolo 8 bis della l.r. 8/2017) |
Art. 166. (Modifiche all'articolo 11 della l.r. 8/2017) |
Art. 167. (Lavori in amministrazione diretta) |
Art. 168. (Disposizioni finali in materia di sicurezza nelle piscine ad uso natatorio) |
Art. 169. (Disposizioni abrogative in materia finanziaria) |
Art. 170. (Dichiarazione d'urgenza) |
§ 2.9.32 - L.R. 17 dicembre 2018, n. 19.
Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2018.
(B.U. 18 dicembre 2018, n. 50 - S.O. n. 4)
CAPO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE
Sezione I
Commercio
Art. 1. (Modifiche all'articolo 3 della
1. Al comma 3 bis dell'articolo 3 della
Art. 2. (Modifiche all'articolo 11 bis della
1. Al comma 2 dell'articolo 11 bis della
2. Al comma 4 dell'articolo 11 bis della
Art. 3. (Modifiche all'articolo 11 ter della
1. Al comma 1 dell'articolo 11 ter della
2. Al comma 2 dell'articolo 11 ter della
3. Dopo il comma 2 dell'articolo 11 ter della
Art. 4. (Modifiche all'articolo 16 della
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 16 della
Art. 5. (Modifiche all'articolo 24 della
1. I1 comma 3 bis dell'articolo 24 della
Sezione II
Energia
Art. 6. (Modifiche all'articolo 2 della
1. Alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 7 ottobre 2002, n. 23 (Disposizioni in campo energetico. Procedure di formazione del piano regionale energetico-ambientale. Abrogazione delle leggi regionali 23 marzo 1984, n. 19, 17 luglio 1984, n. 31 e 28 dicembre 1989, n. 79), dopo le parole "programma di azioni" sono inserite le seguenti: "e gli eventuali piani stralcio".
Art. 7. (Modifiche all'articolo 4 della
1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 della
2. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 4 della
Art. 8. (Modifiche all'articolo 6 della
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 6 della
2. Il comma 3 dell'articolo 6 della
Art. 9. (Modifiche all'articolo 7 della
1. Il comma 1 dell'articolo 7 della
Art. 10. (Modifiche all'articolo 76 della
1. Al comma 1 dell'articolo 76 della legge regionale 31 ottobre 2017 (Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2017), dopo le parole "e della rete elettrica" sono aggiunte, infine, le seguenti: "conformemente agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali, provinciali e della Città metropolitana di Torino, nonchè ai piani settoriali attuandone le previsioni".
Art. 11. (Modifiche all'articolo 2 della
1. Il comma 2 dell'articolo 2 della
Art. 12. (Modifiche all'articolo 3 della
1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 della
Art. 13. (Modifiche all'articolo 5 della
1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 5 della
Sezione III
Attività produttive ed estrattive
Art. 14. (Modifiche all'articolo 6 della
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 6 della
Art. 15. (Modifiche all'articolo 19 della
1. Il comma 10 dell'articolo 19 della
2. Il comma 11 dell'articolo 19 della
Art. 16. (Modifiche all'articolo 26 della
1. Il comma 7 dell'articolo 26 della
Art. 17. (Modifiche all'articolo 42 della
1. Al termine del comma 3 dell'articolo 42 della
Art. 18. (Disposizioni finali in materia di attività estrattive)
1. La deliberazione di cui al comma 11 dell'articolo 19 della
CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CULTURA E TURISMO E SPORT
Sezione I
Cultura
Art. 19. (Modifiche all'articolo 6 della
1. Al comma 4 dell'articolo 6 della
Art. 20. (Modifiche all'articolo 2 della
1. Dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 della
2. Il comma 2 dell'articolo 2 della
3. Il comma 3 dell'articolo 2 della
4. Al comma 3 bis dell'articolo 2 della
5. Il comma 3 ter dell'articolo 2 della
Art. 21. (Modifiche all'articolo 3 della
1. La lettera f) del comma 2 dell'articolo 3 della
2. Dopo la lettera h) del comma 2 dell'articolo 3 della
h ter) promozione di attività che permettono alle SMS di agire in rete.".
Art. 22. (Modifiche all'articolo 4 della
1. Al comma 1 dell'articolo 4 della
2. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 della
3. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 4 della
Art. 23. (Modifiche all'articolo 5 della
1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 5 della
2. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 5 della
Art. 24. (Modifiche all'articolo 4 bis della
1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 4 bis della
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 4 bis della
3. Il comma 3 dell'articolo 4 bis della
4. La lettera c) del comma 4 dell'articolo 4 bis della
5. Dopo il comma 4 dell'articolo 4 bis della
Art. 25. (Inserimento dell'articolo 9 bis nella
1. Dopo l'articolo 9 della
1. La Regione, fermi restando gli interventi a favore della stampa di informazione periodica locale, sostiene, promuove e valorizza lo sviluppo sul proprio territorio delle testate giornalistiche online quali strumento della diffusione dell'informazione giornalistica regionale.
2. Per il perseguimento delle attività di cui al comma 1, la Regione attua i seguenti interventi:
a) erogazione di contributi per l'abbonamento annuale ad un massimo di due agenzie di stampa ad informazione regionale;
b) erogazione di contributi per l'abbonamento annuale dello spazio server fornito dall'hosting provider, fino ad un massimo del 50 per cento della spesa complessiva;
c) erogazione di contributi per spese di ottimizzazione del sito web per i dispositivi mobili 'mobile-friendly' fino ad un massimo del 50 per cento della spesa complessiva.
3. Gli interventi di cui al comma 2 sono destinati a testate giornalistiche online aventi le seguenti caratteristiche:
a) edizione in formato digitale, dinamico e multimediale, della testata per la quale si richiede il contributo, anche eventualmente in parallelo con l'edizione su carta;
b) frequenza di aggiornamento almeno quotidiana;
c) diffusione di informazioni di interesse locale o regionale;
d) sede della redazione in Piemonte;
e) registrazione da almeno due anni della testata giornalistica presente anche online presso il tribunale nella cui circoscrizione la testata ha la redazione;
f) direttore responsabile iscritto all'ordine dei giornalisti;
g) iscrizione della testata al Registro degli operatori di comunicazione (ROC);
h) media di visualizzazioni non inferiore al milione all'anno certificabile;
i) non devono configurare come meri aggregatori di notizie;
j) possedere una struttura minima ai sensi dell'articolo 9 comma 2;
k) accessibilità del sito per persone con disabilità.
4. Sono escluse dall'applicazione del presente articolo le imprese editoriali quotate in Borsa, le imprese editrici di organi d'informazione dei partiti, dei movimenti politici e sindacali, nonché le pubblicazioni specialistiche.
5. I contributi di cui al comma 2, lettere a) b) e c), sono erogati per un importo cumulativo non superiore a euro 35.000,00 l'anno.
6. I contributi concessi ai sensi del presente articolo non sono cumulabili con quelli concessi ai sensi dell'articolo 8.
7. La ripartizione delle risorse è fissata con deliberazione della Giunta regionale che dispone annualmente i criteri sulla base delle diverse tipologie di spese ammissibili nonché delle categorie dei beneficiari, quali la stampa periodica locale o le testate giornalistiche online.".
Art. 26. (Modifiche all'articolo 11 della
1. Alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 11 della
2. La lettera d) del comma 3 dell'articolo 11 della
Art. 27. (Modifiche all'articolo 45 della
1. La lettera n) del comma 2 dell'articolo 45 della
Sezione II
Turismo e Sport
Art. 28. (Modifiche all'articolo 3 della
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della
Art. 29. (Inserimento dell'articolo 7 bis nella
1. Dopo l'articolo 7 della
1. Al fine della corretta diffusione della pratica sportiva, in relazione alla tutela della salute, con particolare riguardo alla lotta al doping, all'aumento o recupero del benessere psico-fisico, nonché al rispetto delle diverse abilità, la Giunta regionale promuove iniziative finalizzate ad elevare il livello professionale o a riqualificare gli operatori delle strutture sportive, i dirigenti, gli operatori, tecnici ed animatori impegnati nel settore dello sport.".
Art. 30. (Modifiche all'articolo 4 della
1. All'articolo 4, comma 1, lettera c) della
Art. 31. (Modifiche all'articolo 7 della
1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 7 della
2. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 7 della
Art. 32. (Modifiche all'articolo 5 bis della
1. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 5 bis della
2. La lettera d) del comma 2 dell'articolo 5 bis della
3. Dopo il comma 2 dell'articolo 5 bis della
4. Al termine del comma 3 dell'articolo 5 bis della
Art. 33. (Modifiche all'articolo 28 bis della
1. Dopo il comma 9 dell'articolo 28 bis della
2. La lettera a) del comma 10 dell'articolo 28 bis della
Art. 34. (Modifiche all'articolo 35 della
1. Alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 35 della
2. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 35 della
3. Alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 35 della
4. Alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 35 della
5. Alla lettera f) del comma 2 dell'articolo 35 della
6. Dopo il comma 9 quater dell'articolo 35 della
9 sexies. In caso di recidiva, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 9 quinquies sono raddoppiate.
9 septies. Per le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 9 quinquies, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6.".
Art. 35. (Modifiche all'articolo 3 della
1. La lettera d) del comma 2 dell'articolo 3 della
Art. 36. (Modifiche all'articolo 6 della
1. Dopo la lettera h) del comma 2 dell'articolo 6 della
Art. 37. (Modifiche all'articolo 15 della
1. Al comma 2 dell'articolo 15 della
Art. 38. (Modifiche all'articolo 16 della
1. Al comma 5 dell'articolo 16 della
Art. 39. (Modifiche all'articolo 9 della
1. Al comma 2 dell'articolo 9 della
Art. 40. (Modifiche all'articolo 21 della
1. Al comma 10 dell'articolo 21 della
CAPO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI
Art. 41. (Modifiche all'articolo 4 della
1. Al comma 7 dell'articolo 4 della
Art. 42. (Modifiche all'articolo 8 della
1. Al comma 1 ter dell'articolo 8 della
Art. 43. (Modifiche all'articolo 9 della
1. Al comma 1 dell'articolo 9 della
2. Al comma 2 dell'articolo 9 della
3. Al comma 5 dell'articolo 9 della
Art. 44. (Modifiche all'articolo 10 della
1. La lettera j) del comma 4 dell'articolo 10 della
Art. 45. (Modifiche all'articolo 12 della
1. Al comma 1 dell'articolo 12 della
2. Dopo il comma 4 bis dell'articolo 12 della
Art. 46. (Modifiche all'articolo 13 della
1. Al comma 4 dell'articolo 13 della
Art. 47. (Modifiche all'articolo 15 della
1. Al comma 2 dell'articolo 15 della
Art. 48. (Modifiche all'articolo 18 della
1. Al comma 3 dell'articolo 18 della
2. Al comma 4 dell'articolo 18 della
3. Alla lettera c) del comma 11 dell'articolo 18 della
4. Dopo il comma 11 dell'articolo 18 della
5. Dopo il comma 11 dell'articolo 18 della
6. Dopo il comma 11 dell'articolo 18 della
Art. 49. (Modifiche all'articolo 19 della
1. Al comma 1 dell'articolo 19 della
Art. 50. (Modifiche all'articolo 20 della
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 20 della
2. Dopo il comma 10 dell'articolo 20 della
CAPO IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VINCOLO IDROGEOLOGICO E DEMANIO IDRICO
Art. 51. (Modifiche all'articolo 6 della
1. Dopo il comma 7 bis dell'articolo 6 della
Art. 52. (Modifiche all'articolo 2 della
1. I numeri 1) e 2) della lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 della
2. Il comma 10 dell'articolo 2 della
Art. 53. (Modifiche all'articolo 6 della
1. I commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 6 della
Art. 54. (Modifiche all'articolo 11 della
1. Al comma 2 dell'articolo 11 della
Art. 55. (Modifiche all'articolo 13 della
1. Il comma 4 dell'articolo 13 della
Art. 56. (Modifiche all'articolo 1 della
1. La tabella di cui all'allegato A previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera c) della
Art. 57. (Disposizioni abrogative in materia di vincoli idrogeologici)
1. Il comma 5 dell'articolo 18 della
CAPO V
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE, GOVERNO DEL TERRITORIO E PAESAGGIO
Sezione I
Ambiente
Art. 58. (Modifiche all'articolo 11 della
1. Al primo periodo del comma 5 bis dell'articolo 11 dalla
Art. 59. (Modifiche all'articolo 16 della
1. Al comma 1 dell'articolo 16 della
2. Al comma 4 dell'articolo 16 della
Art. 60. (Modifiche all'articolo 18 della
1. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 18 della
Art. 61. (Modifiche all'articolo 2 della
1. Dopo la lettera c) del comma 2 dell'articolo 2 della
Art. 62. (Sostituzione dell'articolo 3 della
1. L'articolo 3 della
1. La carta della natura regionale, in coerenza con la pianificazione territoriale e paesaggistica regionale, individua la rete ecologica di cui all'articolo 2 sulla base dello stato dell'ambiente naturale del Piemonte, evidenziando i valori naturali e le necessarie connessioni ecologiche, comprese le relative norme di conservazione e salvaguardia.
2. La Giunta regionale, sentite le province e la Città metropolitana di Torino, predispone e adotta la carta della natura regionale, comprensiva delle eventuali misure di salvaguardia ai sensi dell'articolo 58 della
3. Decorsi i termini di cui al comma 2, entro i successivi novanta giorni, la Giunta regionale, esaminate le osservazioni pervenute procede alla predisposizione e all'adozione degli elaborati definitivi che sono trasmessi al Consiglio regionale per l'approvazione.
4. La carta della natura regionale è pubblicata, in seguito all'approvazione, per estratto sul bollettino ufficiale della Regione e in formato integrale sul sito informatico regionale e assume efficacia con la pubblicazione.
5. Le province, la Città metropolitana di Torino e i comuni adeguano, per il territorio di loro competenza, i propri strumenti di pianificazione territoriale, settoriale e urbanistica alla carta della natura regionale, nel rispetto delle procedure di formazione e di approvazione degli strumenti medesimi.
6. Ai fini dell'approvazione della carta della natura regionale, come disciplinata dai commi 2, 3 e 4, la Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce gli elaborati e la disciplina attuativa della stessa in coerenza con quanto previsto all'articolo 8, comma 4, della
7. Dalla data di adozione della carta di cui al comma 1, si applicano le misure di salvaguardia di cui all'articolo 58 della
8. Le aree individuate nella carta della natura regionale come facenti parte della rete ecologica regionale sono soggette alle disposizioni di cui ai titoli da II a VI.".
Art. 63. (Modifiche all'articolo 13 della
1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 13 della
Art. 64. (Modifiche all'articolo 15 della
1. La lettera j) del comma 6 dell'articolo 15 della
2. Dopo la lettera o) del comma 6 dell'articolo 15 della
Art. 65. (Inserimento dell'articolo 17 bis nella
1. Dopo l'articolo 17 della
1. Il revisore dei conti esercita il riscontro contabile sugli atti dell'ente di gestione delle aree protette secondo le norme di contabilità. In particolare il revisore dei conti esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente.
2. Il revisore dei conti dura in carica tre anni, è nominato dal Consiglio dell'ente ed è scelto tra i revisori contabili iscritti nel registro di cui al
3. Al revisore dei conti spetta un'indennità annua stabilita con deliberazione della Giunta regionale. L'indennità varia da un minimo di un dodicesimo ad un massimo di un ottavo dell'indennità di carica annuale lorda spettante ai consiglieri regionali da calcolarsi sulla base del totale generale della spesa dell'ente di gestione così come riportata nel conto consuntivo relativo all'esercizio precedente a quello di affidamento dell'incarico.".
Art. 66. (Modifiche all'articolo 20 della
1. Al comma 5 dell'articolo 20 della
2. La lettera g) del comma 8 dell'articolo 20 della
Art. 67. (Modifiche all'articolo 21 della
1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 21 della
Art. 68. (Modifiche all'articolo 26 della
1. Dopo il primo periodo del comma 12 dell'articolo 26 della
Art. 69. (Modifiche all'articolo 27 della
1. La rubrica dell'articolo 27 della
Art. 70. (Sostituzione dell'articolo 29 della
1. L'articolo 29 della
1. La Regione definisce gli obiettivi e le linee strategiche prioritarie per il sistema regionale delle aree naturali protette con provvedimenti di indirizzo coerenti con le linee guida dell'Unione europea e nazionali.
2. La Regione coordina le iniziative dei soggetti gestori e fornisce il supporto tecnico e amministrativo necessario a garantire l'unitarietà della politica di settore, dell'immagine e della comunicazione istituzionale. Ai fini del confronto sulle esigenze del sistema regionale delle aree naturali protette la Giunta regionale riunisce i presidenti degli enti di gestione regionali.
3. Al fine di garantire l'attuazione degli indirizzi programmatici di cui al comma 1, la Regione valuta, anche attraverso l'analisi degli atti di cui ai commi 5, 6 e 7, l'attività ed i risultati degli enti di gestione in relazione agli specifici indirizzi ed obiettivi assegnati ed alla coerenza con i programmi regionali.
4. Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo la Regione in particolare svolge le seguenti attività:
a) interviene con eventuali verifiche amministrative;
b) nel rispetto del
c) realizza e gestisce un sistema informativo centrale articolato su banche dati tematiche funzionali all'attività di coordinamento del sistema ed alla rappresentazione all'utenza;
d) promuove la conoscenza e la diffusione a fini didattici, scientifici e culturali del patrimonio tutelato attraverso:
1) l'informazione e la comunicazione istituzionale sulle aree naturali protette e la biodiversità, anche mediante la piattaforma editoriale 'Piemonte Parchi';
2) la documentazione di sistema dei materiali bibliografici prodotti dai soggetti gestori;
3) la raccolta, la classificazione e la gestione di testi, strumenti di pianificazione e documenti in materia di aree naturali protette e tematiche connesse mediante l'istituzione di apposita biblioteca specialistica;
4) la predisposizione di collane di pubblicazioni scientifiche, didattiche e informative;
5) la promozione di forme di attività didattiche, scientifiche e culturali delle aree naturali protette;
6) la definizione di strumenti per l'identificazione e la valorizzazione delle produzioni agro-alimentari delle aree naturali protette.
5. Per l'esercizio delle attività di programmazione e coordinamento del sistema regionale delle aree naturali protette, gli enti di gestione trasmettono alla Regione gli atti di seguito indicati entro trenta giorni dall'adozione, salvo quanto diversamente disposto alla lettera c):
a) gli atti di programmazione economico-sociale;
b) il programma operativo recante gli obiettivi, le strategie di azione, gli interventi, le risorse finanziarie;
c) la relazione annuale sull'attività svolta dall'ente con riferimenti agli impatti ambientali e socio-economici, da inviare entro il 30 aprile dell'anno successivo;
d) le convenzioni quadro e gli atti di straordinaria amministrazione.
6. Gli enti di gestione trasmettono alla Regione i seguenti atti:
a) i bilanci di previsione, le variazioni e l'assestamento di bilancio;
b) il conto consuntivo da approvarsi entro il 30 aprile di ogni anno.
7. La Regione può chiedere la trasmissione di ulteriori atti necessari all'espletamento delle funzioni istituzionali di cui al presente articolo. A tal fine gli enti di gestione trasmettono alla Regione l'elenco mensile delle determinazioni dirigenziali.
8. Nell'esercizio dei poteri di cui al presente articolo la Regione formula direttive e rilievi a cui gli enti gestori si conformano tempestivamente.
9. La mancata osservanza dei provvedimenti di indirizzo e delle direttive emanate e il mancato recepimento dei rilievi formulati in ordine ai provvedimenti adottati dagli enti di gestione possono essere valutati ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 30.
10. La commissione di valutazione è costituita con deliberazione della Giunta regionale ed è composta da esperti in materia di organizzazione e gestione del personale degli enti del comparto Regione - Autonomie locali. Svolge il ruolo di segretario della commissione di valutazione un funzionario della direzione regionale competente.
11. I componenti della commissione di valutazione non possono ricoprire incarichi presso gli enti di gestione per le materie oggetto di controllo.
12. La Regione, sentiti gli enti di gestione, si avvale del loro personale per lo svolgimento di attività connesse alle esigenze del sistema regionale delle aree naturali protette.
13. In caso di assenza o impedimento del direttore dell'ente di gestione o di cessazione dal suo incarico, nelle more del completamento delle procedure di nomina del nuovo direttore, le relative funzioni sono svolte da un altro dirigente del sistema regionale delle aree naturali protette individuato con deliberazione della Giunta regionale, sentiti i presidenti degli enti di gestione interessati.
14. Il Museo paleontologico territoriale dell'Astigiano opera in raccordo con il Museo regionale di scienze naturali della Regione Piemonte in applicazione di un'apposita convenzione tra i rispettivi soggetti gestori finalizzata all'integrazione delle attività e degli addetti, nonché al sostegno e alla conservazione della struttura museale artigiana e dei geositi su cui la stessa opera.".
Art. 71. (Modifiche all'articolo 39 della
1. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 39 della
2. Il comma 3 dell'articolo 39 della
Art. 72. (Modifiche all'articolo 49 della
1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 49 della
2. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 49 della
Art. 73. (Modifiche all'articolo 50 della
1. Il comma 1 dell'articolo 50 della
2. Al comma 3 dell'articolo 50 della
Art. 74. (Sostituzione dell'articolo 55 della
1. L'articolo 55 della
1. Ferme restando le norme di carattere penale, per le violazioni dei divieti e per l'inosservanza degli obblighi di cui alla presente legge si applicano le seguenti sanzioni:
a) le violazioni ai divieti di cui all'articolo 8, comma 3, lettere c) ed e), comportano la sanzione amministrativa proporzionale da un minimo di euro 120,00 ad un massimo di euro 360,00 per ogni metro cubo di materiale rimosso;
b) la violazione al divieto di cui all'articolo 8, comma 3, lettera d), comporta la sanzione amministrativa proporzionale da un minimo di euro 500,00 ad un massimo di euro 3000,00 per ogni metro cubo di materiale depositato;
c) le violazioni ai divieti di cui all'articolo 8, comma 3, lettera h), comportano la sanzione amministrativa di euro 10.000,00 aumentata di euro 500,00 per ogni metro quadro, o frazione di esso, di superficie dell'ecosistema danneggiato;
d) le violazioni ai divieti di cui all'articolo 8, comma 3, lettere f), comportano la sanzione amministrativa di euro 5.000,00 aumentata di euro 300,00 per ogni metro lineare di nuova strada realizzata o di ampliamento di quelle esistenti;
e) fermo restando le disposizioni di cui all'articolo 28 bis della
f) la violazione al divieto di cui all'articolo 8, comma 3, lettera b), comporta la sanzione amministrativa da euro 2.000,00 a euro 10.000,00. La violazione al divieto comporta il sequestro amministrativo dell'arma, dell'esplosivo e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura introdotti;
g) la violazione ai divieti di cui all'articolo 8, comma 3, lettera g), comporta la sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 1.000,00;
h) le violazioni ai divieti di cui all'articolo 8, comma 3, lettera i), limitatamente alla cattura, uccisione e danneggiamento delle specie animali, e lettera k) comportano la sanzione amministrativa di euro 200,00 aumentata di euro 100,00 per ogni esemplare catturato, ucciso, danneggiato o introdotto;
i) le violazioni ai divieti di cui all'articolo 8, comma 3, lettera i), limitatamente al disturbo delle specie animali, comportano la sanzione amministrativa di euro 100,00;
j) ferme restando le sanzioni previste all'articolo 38, comma 1, lettera f) della
k) le violazioni ai divieti di cui all'articolo 8, comma 3, lettere l) e m), comportano la sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 2.000,00;
l) le violazioni ai divieti di cui all'articolo 8, comma 3, lettera n), compiute con veicoli comportano la sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 900,00. Le violazioni ai divieti di cui all'articolo 8, comma 3, lettera n), compiute con motoslitte comportano le sanzioni amministrative di cui all'articolo 35, comma 1, lettera f bis) e comma 2, lettere c), d), e) ed f) della
m) chiunque impedisce la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 33 è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 5.000,00 a euro 15.000,00. Se l'impedimento arreca, direttamente o indirettamente, danni alle colture agrarie o all'ambiente naturale, il soggetto che ha impedito la realizzazione degli interventi è tenuto altresì al risarcimento dei danni;
n) chiunque effettua l'abbattimento di piante di alto fusto di cui all'articolo 43, comma 2 bis, senza effettuare la comunicazione o in violazione delle prescrizioni impartite dal soggetto gestore del sito della rete Natura 2000 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 400,00;
o) per le violazioni delle norme in materia di caccia e pesca, così come per le violazioni relative ad interventi di alterazione o distruzione degli ambienti naturali dovuti a comportamenti normati da leggi dello Stato o della Regione, si applicano le sanzioni previste dalle leggi di settore;
p) ferme restando le sanzioni di cui al presente articolo e quelle previste all'articolo 38 della
q) fino all'approvazione dei regolamenti delle aree protette, per le fattispecie non sanzionate dal presente articolo o dall'articolo 38 della
r) le violazioni alle misure di conservazione di cui all'articolo 40 e ai piani di gestione di cui all'articolo 42 che integrano le violazioni ai divieti di cui all'articolo 8 comportano le sanzioni amministrative previste dalle lettere da a) a p) del presente articolo. Le ulteriori violazioni alle misure di conservazione di cui all'articolo 40 e ai piani di gestione di cui all'articolo 42 comportano la sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 5.000,00;
s) le violazioni alle misure di conservazione di cui all'articolo 40 e ai piani di gestione di cui all'articolo 42 che integrano le violazioni ai divieti di cui all'articolo 11 della
t) le violazioni richiamate all'articolo 50, comma 1, comportano la sanzione amministrativa da euro 10.000,00 a euro 24.000,00;
u) ogni violazione che comporta modificazioni dello stato dei luoghi nelle aree protette di cui al titolo II prevede, oltre alla sanzione amministrativa di cui alle lettere da a) a l), l'obbligo del ripristino dei luoghi secondo le disposizioni contenute in apposito provvedimento adottato dal soggetto gestore.
2. Per l'accertamento delle violazioni e per l'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui alla
3. Il pagamento in misura ridotta, previsto dall'articolo 16 della
4. Quando un cittadino di nazionalità straniera viola le disposizioni del presente articolo, il trasgressore è ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore, il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della
5. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo è aggiornata ogni due anni in misura pari all'intera variazione media nazionale, accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nei due anni precedenti. Sulla base di tali criteri, entro il 28 febbraio dell'anno successivo al biennio, sono fissati i nuovi valori delle sanzioni amministrative pecuniarie che si applicano con decorrenza dal 1° aprile successivo. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie così aggiornata è oggetto di arrotondamento all'unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro oppure per difetto se è inferiore a detto limite.
6. Le sanzioni di cui al presente articolo, ivi comprese quelle irrogate ai sensi della
Art. 75. (Modifiche all'articolo 14 della
1. Al comma 1 dell'articolo 14 della
Art. 76. (Modifiche all'articolo 25 della
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 25 della
Art. 77. (Modifiche all'articolo 28 della
1. Al comma 1 dell'articolo 28 della
Art. 78. (Disposizioni abrogative in materia di ambiente)
1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 31 della
2. Il comma 5 dell'articolo 58 della
Sezione II
Politiche forestali
Art. 79. (Modifiche all'articolo 3 della
1. Al comma 3 dell'articolo 3 della
2. La lettera c) del comma 3 bis dell'articolo 3 della
Art. 80. (Inserimento dell'articolo 3 bis nella
1. Dopo l'articolo 3 della
1. Per alberi monumentali si intendono gli alberi di alto fusto, i filari e le alberate come definiti dall'articolo 7, comma 1 della
2. La Regione cura la gestione e il periodico aggiornamento dell'elenco regionale degli alberi monumentali di cui all'articolo 7, comma 2 della
3. E' vietato l'abbattimento o il danneggiamento di alberi monumentali censiti ai sensi dell'articolo 7 della 1egge 10/2013, fatti salvi gli abbattimenti, le modifiche della chioma e dell'apparato radicale effettuati per casi motivati e improcrastinabili secondo le modalità di cui all'articolo 9 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 23 ottobre 2014.".
Art. 81. (Modifiche all'articolo 19 della
1. Il comma 1 dell'articolo 19 della
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 19 della
3. La lettera d bis) del comma 7 dell'articolo 19 della
Art. 82. (Modifiche all'articolo 36 della
1. Dopo la lettera n) del comma 1 dell'articolo 36 della
Art. 83. (Modifiche all'articolo 46 della
1. Dopo il comma 2 ter dell'articolo 46 della
Sezione III
Governo del territorio e paesaggio
Art. 84. (Modifiche all'articolo 8 bis della
1. Al termine del comma 7 dell'articolo 8 bis della
Art. 85. (Modifiche all'articolo 15 della
1. Il comma 17 dell'articolo 15 della
2. Dopo il comma 17 dell'articolo 15 della
17 ter. Lo strumento urbanistico è altresì trasmesso con le stesse modalità alla provincia e alla Città metropolitana di Torino.".
Art. 86. (Modifiche all'articolo 50 della
1. Dopo il comma 4 dell'articolo 50 della
Art. 87. (Modifiche all'articolo 58 della
1. Al comma 1 dell'articolo 58 della
2. Al comma 2 dell'articolo 58 della
3. Al comma 8 dell'articolo 58 della
Art. 88. (Modifiche all'articolo 1 della
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della
Art. 89. (Modifiche all'articolo 3 della
1. Il comma 2 dell'articolo 3 della
Art. 90. (Modifiche all'articolo 2 della
1. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 16 giugno 2008, n. 14 (Norme per la valorizzazione del paesaggio), le parole "31 marzo" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno".
Art. 91. (Modifiche all'articolo 3 della
1. Al comma 2 dell'articolo 3 della
Art. 92. (Inserimento dell'articolo 2 bis nella
1. Dopo l'articolo 2 della legge regionale l° dicembre 2008, n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al
1. In attuazione dell'articolo 133 del
2. L'Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio predispone studi, raccoglie dati e formula proposte per la determinazione degli obiettivi di qualità del paesaggio in collaborazione e coordinamento con l'Osservatorio nazionale per la qualità del paesaggio, con le amministrazioni e gli organi tecnici statali, competenti in materia di paesaggio, nonché con le province e i comuni, al fine dell'indirizzo e del coordinamento metodologico e tecnico delle attività di tutela e pianificazione paesaggistica.
3. L'Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio, in attuazione dei principi di partecipazione popolare richiamati nella Convenzione europea del paesaggio, firmata a Firenze il 20 ottobre 2000 e ratificata ai sensi della
4. La Giunta regionale disciplina con proprio provvedimento la composizione, i compiti e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio, garantendo la presenza di personalità di elevata e comprovata competenza scientifica e professionale nel campo, individuate tra soggetti facenti parte delle amministrazioni preposte alla tutela del paesaggio e delle Università, previa intesa, nonché delle rappresentanze delle professioni e delle associazioni locali attive nella promozione e valorizzazione del paesaggio.
5. Ai componenti del tavolo tecnico non compete alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato.".
Art. 93. (Modifiche dell'articolo 4 della
1. Il comma 2 dell'articolo 4 della
a) laurea attinente alla tutela paesaggistica, alla storia dell'architettura, al restauro e al recupero dei beni architettonici e culturali, alla pianificazione e alla gestione territoriale e paesaggistica, alla progettazione edilizia urbanistica ed ambientale, alle scienze agrarie, forestali, geologiche e alla gestione del patrimonio naturale;
b) diploma di scuola secondaria di secondo grado attinente alle discipline di cui alla lettera a) e iscrizione al relativo albo professionale, nonché di attestato di partecipazione a un corso, manifestazione o convegno di specializzazione in materia di paesaggio riconosciuto dalla Regione secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale;
c) diploma di scuola secondaria di secondo grado e qualificata e pluriennale esperienza attinenti alle discipline di cui alla lettera a) nell'ambito della pubblica amministrazione".
Art. 94. (Modifiche dell'articolo 4 della
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della
2. Dopo il comma 6 dell'articolo 4 della
3. Al comma 7 dell'articolo 4 della
4. Al comma 8 dell'articolo 4 della
5. Al comma 11 dell'articolo 4 della
Art. 95. (Modifiche dell'articolo 11 della
1. Alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 11 della
Art. 96. (Disposizioni abrogative in materia di governo del territorio e paesaggio)
1. La
2. Il comma 2 dell'articolo 2 della
CAPO VI
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE
Art. 97. (Sostituzione dell'articolo 18 della
1. L'articolo 18 della
1. La dirigenza regionale è ordinata in un'unica qualifica, articolata per funzioni come di seguito indicato:
a) posizioni dirigenziali preposte alle strutture organizzative denominate direzioni regionali;
b) segretario generale della Giunta regionale;
c) segretario generale del Consiglio regionale;
d) capo di gabinetto della Giunta regionale;
e) posizioni dirigenziali preposte alle strutture organizzative denominate settori ovvero alle strutture temporanee e di progetto, nonché quelle corrispondenti a funzioni sia tecnico-professionali, per l'assolvimento di prestazioni disciplinate dagli specifici ordinamenti professionali di riferimento, sia tecnico-specialistiche ovvero ispettive, di consulenza, di studio e ricerca, inserite in posizione di staff;
f) vicedirettori.
2. Ai dirigenti preposti alle strutture di direzione spetta il raccordo con gli organi di direzione politico-amministrativa nonché la proposta e l'attuazione del programma collegato agli obiettivi definiti dagli organi medesimi, ripartendone le risorse umane, finanziarie e strumentali. I dirigenti preposti alle strutture di direzione di cui al comma 1, lettere a), b) e d), limitatamente alla durata dell'incarico, esercitano sugli altri dirigenti della loro struttura compiti di direzione, coordinamento, indirizzo, impulso, valutazione e verifica anche sulla base delle proposte e degli elementi di conoscenza forniti dai dirigenti ai quali sono sovraordinati; provvedono, inoltre, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di legge in materia di ordinamento contabile della Regione, ad esercitare i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei propri uffici, salvo quelli delegati ai dirigenti di cui al comma 1, lettera e).
3. Il contenuto degli incarichi attribuiti ai dirigenti individua in modo differenziato compiti e responsabilità, secondo quanto specificato negli atti amministrativi generali di organizzazione, in relazione alle diverse caratteristiche delle strutture organizzative assegnate o delle posizioni di staff attribuite.".
Art. 98. (Modifiche all'articolo 19 della
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 19 della
Art. 99. (Modifiche all'articolo 22 della
1. Il comma 1 dell'articolo 22 della
2. Il comma 5 dell'articolo 22 della
Art. 100. (Modifiche all'articolo 24 della
1. Il comma 5 dell'articolo 24 della
2. Il comma 7 dell'articolo 24 della
Art. 101. (Inserimento dell'articolo 24 bis nella
1. Dopo l'articolo 24 della
1. Gli incarichi regionali conferiti a dirigenti regionali ai sensi dell'articolo 22 e gli incarichi di cui all'articolo 24, commi 1, 3 e 3 bis sono regolati dalle disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro, area separata dirigenza, del comparto.".
Art. 102. (Modifiche all'articolo 25 della
1. Al comma 1 dell'articolo 25 della
Art. 103. (Modifiche all'articolo 33 della
1. Il comma 1 dell'articolo 33 della
Art. 104. (Disposizioni transitorie in merito alla
1. In fase di prima applicazione degli articoli 18, 19, 22, 24, 24 bis, 25 e 33 della
Art. 105. (Disposizioni abrogative in materia di personale)
1. L'articolo 23 della
Capo VII
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EDILIZIA SOCIALE
Art. 106. (Modifiche all'articolo 3 della
1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 della
2. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 della
3. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 3 della
4. La lettera i) del comma 1 dell'articolo 3 della
5. Il comma 5 dell'articolo 3 della
Art. 107. (Modifiche all'articolo 5 della
1. Al comma 2 dell'articolo 5 della
2. Al comma 3 dell'articolo 5 della
3. Al comma 8 dell'articolo 5 della
Art. 108. (Modifiche all'articolo 12 della
1. Dopo il comma 4 dell'articolo 12 della
Art. 109. (Modifiche all'articolo 19 della
1. Dopo il comma 7 dell'articolo 19 della
Art. 110. (Modifiche all'articolo 22 bis della
1. Al termine del comma 8 dell'articolo 22 bis della
Art. 111. (Modifiche all'articolo 23 della
1. La rubrica dell'articolo 23 della
Art. 112. (Modifiche all'articolo 51 della
1. Il comma 2 dell'articolo 51 della
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 51 della
3. Il comma 3 dell'articolo 51 della
Art. 113. (Inserimento dell'articolo 54 bis nella
1. Dopo l'articolo 54 della
1. Fino all'individuazione degli ambiti previsti dall'articolo 5, comma 2, come modificato dalla deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale il 4 dicembre 2018 (Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2018), per l'emissione dei bandi e l'assegnazione degli alloggi trovano applicazione gli ambiti di cui all'allegato A della presente legge. Dalla data di pubblicazione della deliberazione della Giunta regionale relativa ai nuovi ambiti sul bollettino ufficiale della Regione, l'allegato A della presente legge è abrogato.".
Art. 114. (Modifica all'articolo 2 della
1. L'articolo 2 della
1. I profughi assegnatari degli alloggi di cui all'articolo 1 hanno titolo ad acquistarli alle condizioni di miglior favore di cui all'articolo 4.
2. In caso di decesso dell'assegnatario originario, sono legittimati all'acquisto i familiari conviventi, purchè legalmente residenti nell'alloggio prima del decesso del profugo dante causa, documentando la qualità di profugo in capo al deceduto.
3. Gli assegnatari o i familiari di cui ai commi 1 e 2 devono essere in regola, all'atto della presentazione della domanda di acquisto, con il pagamento dei canoni di locazione dell'alloggio assegnato e delle relative spese di conduzione.".
Art. 115. (Disposizioni in materia di società partecipate delle Agenzie territoriali per la casa)
1. A completamento del piano di razionalizzazione delle società partecipate posto in essere dall'Agenzia territoriale per la casa del Piemonte centrale, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della
2. Le ATC danno comunicazione alla Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, delle azioni intraprese e degli atti adottati ai sensi del comma 1.
Capo VIII
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA
Art. 116. (Modifiche all'articolo 9 della
1. Il comma 1 dell'articolo 9 della
2. I commi 2 e 3 dell'articolo 9 della
3. Dopo il comma 4 dell'articolo 9 della
Art. 117. (Disposizioni attuative regionali sulla gestione dei fanghi di depurazione)
1. In un'ottica di economia circolare e di recupero della materia, la Regione promuove il corretto riutilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura al fine di evitare le operazioni di recupero come combustibile e di smaltimento in discarica.
2. La Giunta regionale, sentite le competenti commissioni consiliari, entro un anno dalla data di approvazione della presente legge provvede alla attuazione delle previsioni di cui all'articolo 6, comma 1, punti da 2 a 6, del
CAPO IX
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SANITA'
Art. 118. (Modifiche all'articolo 16 della
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 16 della
Art. 119. (Modifiche all'articolo 3 della
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della
Art. 120. (Modifiche all'articolo 29 della
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 29 della
Art. 121. (Modifiche all'articolo 2 della
1. Al comma 4 dell'articolo 2 della
Art. 122. (Modifiche all'articolo 3 della
1. Il comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 18/20017 è sostituito dal seguente: "1. Il Consiglio regionale approva ogni cinque anni con deliberazione il piano socio-sanitario regionale, di cui definisce gli aggiornamenti annuali".
2. Al comma 4 dell'articolo 3 della
Art. 123. (Modifiche all'articolo 12 della
1. Dopo la lettera m) del comma 1 dell'articolo 12 della
Art. 124. (Modifiche all'articolo 11 della
1. Dopo il comma 4 dell'articolo 11 della
Art. 125. (Modifiche all'articolo 1 della
1. Al comma 1 dell'articolo 1 della
Art. 126. (Modifiche all'articolo 2 della
1. Al comma 2 dell'articolo 2 della
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 2 della
Art. 127. (Modifiche all'articolo 3 della
1. Al comma 1 dell'articolo 3 della
Art. 128. (Modifiche all'articolo 4 della
1. Al comma 1 dell'articolo 4 della
Art. 129. (Modifiche all'articolo 6 della
1. Al comma 1 dell'articolo 6 della
2. Al comma 1 dell'articolo 6 della
Art. 130. (Modifiche all'articolo 7 della
1. L'articolo 7 della
1. E' costituita, presso l'Assessorato regionale competente in materia di tutela della salute, la Commissione per la terapia e l'attività assistita con animali.
2. La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è così composta:
a) un rappresentante dell'assessorato competente in materia di tutela della salute e sanità pubblica con funzioni di coordinamento;
b) un rappresentante dell'assessorato competente in materia di politiche sociali;
c) un medico di direzione sanitaria di presidio ospedaliero;
d) un medico responsabile di distretto;
e) uno psicologo o psicoterapeuta;
f) un medico veterinario ASL con competenza in pet therapy;
h) un rappresentante degli enti con comprovata esperienza in attività e terapie assistite con animali presso strutture sanitarie e socio assistenziali.
3. I componenti della Commissione durano in carica l'intera legislatura.".
Art. 131. (Modifiche all'articolo 8 della
1. Il comma 2 dell'articolo 8 della
2. Dopo il comma 3 dell'articolo 8 della
3. Dopo il comma 3 bis dell'articolo 8 della
4. Dopo il comma 3 ter dell'articolo 8 della
Art. 132. (Modifiche all'articolo 9 della
1. Il comma 1 dell'articolo 9 della
a) le modalità operative della Commissione per la terapia e l'attività assistite con animali nell'espletamento delle proprie funzioni;
b) le modalità operative per lo svolgimento di terapie e attività assistite con animali;
c) i criteri e le modalità di formazione ed educazione dell'animale coinvolto;
d) i criteri e le modalità di nomina dei componenti la Commissione.".
Art. 133. (Modifiche all'articolo 3 della
1. Il comma 5 dell'articolo 3 della
Art. 134. (Modifiche all'articolo 13 della
1. Dopo il comma 2 bis dell'articolo 13 della
2 quater. I titolari di cui al comma 2, in regola con le disposizioni di cui all'articolo 5, che successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovano in contrasto per fatti sopravvenuti alle disposizioni del medesimo articolo, si adeguano entro gli otto anni successivi al verificarsi di tale situazione.
2 quinquies. I titolari di cui al comma 2 bis, in regola con le disposizioni di cui all'articolo 5, che successivamente alla data del 27 ottobre 2016, si trovano in contrasto per fatti sopravvenuti alle disposizioni del medesimo articolo, si adeguano entro gli otto anni successivi al verificarsi di tale situazione.".
Art. 135. (Servizi di emergenza e urgenza territoriale 118) [1]
1. Al fine di garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, il personale medico, in servizio presso le strutture del sistema di emergenza-urgenza territoriale 118 delle ASR della Regione Piemonte che, alla data di pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione n. 44 del 31 ottobre 2018 delle ore vacanti del secondo semestre 2018 e del primo semestre 2019, come previsto dall'articolo 92 dell'Accordo collettivo nazionale del 23 marzo 2005, ha maturato un'anzianità lavorativa di tre anni, può accedere alle procedure di assegnazione degli incarichi convenzionali a tempo indeterminato destinate al servizio di emergenza- urgenza 118.
2. Concorrono a determinare il requisito di anzianità lavorativa, di cui al comma 1, periodi di attività, anche non continuativi, effettuati negli ultimi dieci anni, prioritariamente nei servizi di emergenza-urgenza 118 e in subordine nei servizi di continuità assistenziale o di medicina generale con incarico convenzionale con contratti a tempo determinato, ovvero in altri servizi del Sistema sanitario nazionale (SSN) con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di rapporto di lavoro flessibile.
3. Il personale medico di cui al comma 1 accede alle procedure di assegnazione degli incarichi convenzionali a tempo indeterminato destinate al servizio di emergenza-urgenza 118 in via subordinata rispetto al personale medico iscritto in graduatoria regionale e in possesso del diploma di formazione specifica in medicina generale. Le procedure di assegnazione degli incarichi ai medici di cui al comma 1 avvengono in una fase immediatamente successiva alla conclusione dell'assegnazione delle zone carenti agli aventi diritto. Nei casi di cui al comma 2 e al presente comma è, comunque, requisito essenziale il possesso dell'attestato d'idoneità all'esercizio dell'emergenza sanitaria territoriale.
4. Ad integrazione di quanto previsto al comma 3, il personale medico in servizio, titolare di contratto a tempo determinato presso i servizi di emergenza-urgenza territoriali 118 del SSN, che risulti iscritto a un corso d'idoneità all'esercizio dell'emergenza sanitaria territoriale 118 in fase di svolgimento e sia in possesso degli altri requisiti di cui ai commi 1 e 2, può accedere alle procedure di conferimento degli incarichi a tempo indeterminato ai sensi del comma 1, in via subordinata rispetto ai casi previsti nei commi 2 e 3. II mancato conseguimento dell'idoneità all'esercizio dell'emergenza sanitaria territoriale 118 entro il termine previsto dal corso, costituisce causa di decadenza dall'incarico stesso affidato in via provvisoria.
5. La presente disposizione non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.
CAPO X
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO
Art. 136. (Modifiche all'articolo 8 della
1. All'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 8 della
Art. 137. (Modifiche all'articolo 34 della
1. Dopo il comma 1 bis dell'articolo 34 della
1 quater. Le convenzioni di cui al comma 1 ter, garantiscono l'inserimento prioritario delle persone con disabilità sia fisica che psichica, che si trovano in condizione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della
1 quinquies. La Giunta regionale riferisce, con cadenza annuale, alla commissione consiliare competente su quanto stabilito ai commi 1 ter e 1 quater.".
Art. 138. (Modifiche all'articolo 35 della
1. Al comma 2 dell'articolo 35 della
Art. 139. (Modifiche all'articolo 56 della
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 56 della
Art. 140. (Inserimento dell'articolo 7 bis della
1. Dopo l'articolo 7 della
1. Al fine di tutelare le opere di ingegno che sono alla base delle pratiche presentate alla pubblica amministrazione per conto dei privati cittadini o delle imprese, nonché allo scopo di salvaguardare il lavoro svolto dai professionisti e contestualmente contrastare il fenomeno dell'evasione fiscale, la presentazione dell'istanza autorizzativa o di istanza ad intervento diretto prevista dalle norme e dai regolamenti regionali, della Città metropolitana di Torino e comunali, deve essere corredata, oltre che di tutti gli elaborati previsti dalla normativa vigente, dalla lettera di affidamento dell'incarico sottoscritta dal committente, con allegata fotocopia di un documento di identità in conformità ai dettami del
2. La pubblica amministrazione, al momento del rilascio dell'atto autorizzativo o nella ricezione di istanze ad intervento diretto, acquisisce l'autodichiarazione del professionista o dei professionisti redattori e sottoscrittori degli elaborati progettuali, redatta nelle forme di cui al
3. La mancata presentazione del modello di cui al comma 2 comporta la sospensione del procedimento amministrativo e costituisce motivo ostativo per il completamento dell'iter amministrativo fino all'integrazione della stessa. La documentazione sarà richiesta dagli uffici interessati dall'iter attivato.".
Capo XI
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTIVITA' VENATORIA
Art. 141. (Modifiche all'articolo 6 della
1. Il comma 1 dell'articolo 6 della
2. Il comma 7 dell'articolo 6 della
Art. 142. (Modifiche all'articolo 20 della
1. Al comma 1 dell'articolo 20 della
2. Il comma 2 dell'articolo 20 della
3. Il comma 3 dell'articolo 20 della
4. Il comma 5 dell'articolo 20 della
5. Il comma 6 dell'articolo 20 della
6. I commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dell'articolo 20 della
Art. 143. (Modifica all'articolo 24 della
1. Il comma 2 dell'articolo 24 della
Art. 144. (Modifica all'articolo 26 della
1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 26 della
Art. 145. (Modifica all'articolo 30 della
1. Prima del comma 1 dell'articolo 30 della
2. Al comma 1 dell'articolo 30 della
Art. 146. (Disposizioni abrogative in materia di attività venatoria)
1. Il comma 3 dell'articolo 2 della
2. Il comma 11 dell'articolo 17 della
3. Gli articoli 22 e 27 della
CAPO XII
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISTRUZIONE
Art. 147. (Modifiche all'articolo 8 della
1. Il comma 3 dell'articolo 8 della
Art. 148. (Sostituzione dell'articolo 31 della
1. L'art. 31 della
1. I comuni esercitano le seguenti funzioni:
a) concorrono all'elaborazione dell'atto di indirizzo di cui all'articolo 27;
b) svolgono le funzioni riguardanti le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado di cui all'articolo 139 del
c) svolgono, in forma singola o associata, tutte le azioni necessarie per attuare:
1) gli interventi di trasporto e mensa per le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado;
2) gli interventi relativi ai servizi residenziali ove necessari;
3) le convenzioni con le scuole dell'infanzia di cui all'articolo 14 procedendo all'erogazione dei relativi fondi;
4) gli interventi di cui all'articolo 15;
5) gli interventi di inserimento di cui all'articolo 17, con riguardo agli allievi delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado;
6) le azioni formative di cui all'articolo 18, stipulando apposite convenzioni con le case circondariali;
7) gli interventi di edilizia scolastica di cui all'articolo 22, comma 5;
8) la fornitura dei libri di testo;
9) l'istituzione dello sportello per il cittadino di cui all'articolo 28;
d) individuano le fasce economiche di contribuzione ed esenzione di cui all'articolo 25.
2. Per la fornitura dei libri di testo di cui al numero 8) della lettera c) del comma 1, i comuni di residenza, salvo che intervengano accordi diversi fra il comune di residenza ed il comune sede della scuola frequentata, provvedono alla fornitura gratuita dei libri di testo agli allievi della scuola primaria, ai sensi dell'articolo 156, comma 1, del
3. L'organizzazione del servizio di mensa è di competenza dei comuni ove ha sede la scuola, salvo che intervengano accordi diversi fra i comuni interessati.".
Art. 149. (Modifiche all'articolo 29 della
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 29 della
Art. 150. (Modifiche all'articolo 1 della
1. Al comma 1 dell'articolo 1 della
Art. 151. (Modifiche all'articolo 2 della
1. Al comma 3 dell'articolo 2 della
2. Alla lettera d) del comma 4 dell'articolo 2 della
Art. 152. (Modifiche all'articolo 9 della
1. Al comma 2 dell'articolo 9 della
CAPO XIII
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ULTERIORI COMPETENZE ISTITUZIONALI E FINANZIARIE
Art. 153. (Modifiche all'articolo 2 della
1. Dopo il comma 4 dell'articolo 2 della
Art. 154. (Modifiche all'articolo 3 della
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 3 della
Art. 155. (Modifiche all'articolo 13 della
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 13 della
Art. 156. (Inserimento dell'articolo 1 bis nella
1. Dopo l'articolo 1 della
1. L'esercizio della rappresentanza e tutela degli interessi morali ed economici delle rispettive categorie di invalidi, di cui all'articolo 1, viene esteso alle federazioni ed ai coordinamenti regionali più rappresentativi iscritti al Registro unico del terzo settore di cui al
Art. 157. (Modifiche all'articolo 2 della
1. Il comma 1 dell'articolo 2 della
a) agli organi regionali delle associazioni di cui all'articolo 1, comma 1;
b) alle federazioni ed ai coordinamenti regionali di cui all'articolo 1, comma 1 bis, invitati a fornire il nominativo richiesto dagli enti strumentali regionali in funzione della tematica e problematica trattata.".
Art. 158. (Modifiche all'articolo 50 della
1. Il comma 3 dell'articolo 50 della
Art. 159. (Modifiche all'articolo 12 della
1. Al comma 1 dell'articolo 12 della
Art. 160. (Modifiche all'articolo 13 della
1. Alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 13 della
Art. 161. (Modifiche all'articolo 17 della
1. Al comma 1 dell'articolo 17 della
Art. 162. (Modifiche all'articolo 2 della
1. Il comma 5 dell'articolo 2 della
a) contributi integrativi a favore dei fondi speciali antiusura costituiti dai Consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi) delle associazioni di categoria imprenditoriali e degli ordini professionali, dalle fondazioni ed associazioni antiusura di cui all'articolo 15 della
b) contributi a favore dei soggetti sovra indebitati in possesso di un accordo omologato dal giudice ai sensi dell'articolo 12 della
2. I commi 6, 7 e 8 dell'articolo 2 della
Art. 163. (Modifiche all'articolo 4 della
1. La rubrica dell'articolo 4 della
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 4 della
1 ter. Nei casi in cui i beni e i redditi dei debitore non sono sufficienti a garantire la fattibilità dell'accordo o del piano del consumatore e non è possibile dare attuazione all'articolo 8, comma 2, della
1 quater. Le modalità di concessione del contributo di cui al comma 1 bis e del finanziamento agevolato di cui al comma 1 ter sono definite con deliberazione della Giunta regionale sulla base di intese con tribunali a cui fanno riferimento gli OCC o attraverso protocolli di intesa di cui al comma 1 dell'articolo 8 bis.
1 quinquies. Il contributo del comma 1 bis ed il finanziamento del comma 1 ter sono cumulabili tra loro a favore del medesimo soggetto, nonché con l'eventuale intervento di fondazioni e associazioni di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 3".
Art. 164. (Modifiche all'articolo 8 della
1. Il comma 2 dell'articolo 8 della
Art. 165. (Inserimento dell'articolo 8 bis della
1. Dopo l'articolo 8 della
Art. 166. (Modifiche all'articolo 11 della
1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 11 della
2. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 11 della
3. Dopo il comma 1 dell'articolo 11 della
Art. 167. (Lavori in amministrazione diretta)
1. La Regione, nella concessione dei finanziamenti previsti dalle proprie leggi o da finanziamenti comunitari, autorizza i soggetti beneficiari a svolgere lavori e servizi in amministrazione diretta così come disciplinato dall'articolo 3, comma 1 lettera gggg) del
2. La Giunta regionale con propria delibera, sentita la commissione consiliare competente, stabilisce entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, criteri e modalità finalizzati a verificare l'economicità di tali prestazioni rispetto alle condizioni di mercato e a garantire un adeguato controllo delle attività oggetto di finanziamento.
Art. 168. (Disposizioni finali in materia di sicurezza nelle piscine ad uso natatorio)
1. Il provvedimento di cui al comma 3 dell'articolo 50 della legge regionale 4 maggior 2012, n 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012), come sostituito dall'articolo 158 della presente legge, è adottato dalla Giunta regionale entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 169. (Disposizioni abrogative in materia finanziaria)
1. La
Art. 170. (Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Piemonte.
Tabella di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c) della
ALLEGATO B
Tabella A di cui all'articolo 30, comma 0.1 della
[1] La Corte costituzionale, con sentenza 6 marzo 2020, n. 38, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.