Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 4. sviluppo economico |
Capitolo: | 4.11 energia |
Data: | 03/08/2018 |
Numero: | 12 |
Sommario |
Art. 1. (Finalità) |
Art. 2. (Comunità energetiche) |
Art. 3. (Competenze) |
Art. 4. (Promozione e sostegno della costituzione delle comunità energetiche) |
Art. 5. (Tavolo tecnico per la riduzione dei consumi energetici) |
Art. 6. (Sanzioni) |
Art. 7. (Notifica all'Unione Europea) |
Art. 8. (Norma finanziaria) |
§ 4.11.19 - L.R. 3 agosto 2018, n. 12.
Promozione dell'istituzione delle comunità energetiche.
(B.U. 9 agosto 2018, n. 32 - S.O. n. 3)
Art. 1. (Finalità)
1. La Regione, in attuazione degli standard europei di sostenibilità ambientale, degli articoli 3 e 6 dello Statuto , nonché della disciplina nazionale e regionale in materia, promuove l'istituzione di comunità energetiche, quali enti senza finalità di lucro, costituiti al fine di superare l'utilizzo del petrolio e dei suoi derivati, e di agevolare la produzione e lo scambio di energie generate principalmente da fonti rinnovabili, nonché forme di efficientamento e di riduzione dei consumi energetici.
2. I comuni che intendono proporre la costituzione di una comunità energetica, oppure aderire a una comunità energetica esistente, adottano uno specifico protocollo d'intesa, redatto sulla base dei criteri adottati con provvedimento della Giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, sentita la commissione consiliare competente.
Art. 2. (Comunità energetiche)
1. Alle comunità energetiche, possono partecipare soggetti pubblici e privati.
2. Ai soli fini dell'applicazione della presente legge, le comunità energetiche acquisiscono e mantengono la qualifica di soggetti produttori di energia se annualmente la quota dell'energia prodotta destinata all'autoconsumo da parte dei membri attraverso l'utilizzo di reti pubbliche non è inferiore al 70 per cento del totale [1].
Art. 3. (Competenze)
1. Le comunità energetiche:
a) possono avvalersi, ai sensi dell'articolo 27 della
b) redigono, entro sei mesi dalla loro costituzione, un bilancio energetico;
c) redigono, entro dodici mesi dalla loro costituzione, un documento strategico che individua le azioni per la riduzione e dei consumi energetici da fonti non rinnovabili e l'efficientamento dei consumi energetici.
2. Il documento strategico di cui al comma 1, lettera c) è trasmesso alla Giunta regionale ai fini della verifica della sua coerenza con il Piano regionale energetico-ambientale. Ogni tre anni la Giunta regionale verifica l'attuazione del documento strategico e i risultati conseguiti in termini di riduzione dei consumi energetici.
Art. 4. (Promozione e sostegno della costituzione delle comunità energetiche)
1. La Regione sostiene finanziariamente la fase di costituzione delle comunità energetiche. In particolare il sostegno è diretto alla predisposizione dei progetti e della documentazione correlata alla costituzione delle comunità.
2. La Giunta regionale, con apposito provvedimento, sentita la commissione consiliare competente, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge, individua i criteri e le modalità per il sostegno finanziario di cui al comma 1.
Art. 5. (Tavolo tecnico per la riduzione dei consumi energetici)
1. La Giunta regionale istituisce, con apposito provvedimento, un Tavolo tecnico permanente fra le comunità energetiche e la Regione al fine di:
a) acquisire i dati sulla riduzione dei consumi energetici, sulla quota di autoconsumo e sulla quota di utilizzo di energie rinnovabili;
b) individuare le modalità per una gestione più efficiente delle reti energetiche anche attraverso il supporto del Gestore dei servizi elettrici di cui all'articolo 27 della
2. Il Tavolo tecnico di cui al comma 1 può formulare proposte da sottoporre alle comunità energetiche per la gestione dei rapporti con l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.
3. Il Tavolo tecnico di cui al comma 1 non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale, poiché ai suoi componenti non spetta alcun compenso o gettone di presenza, né rimborsi spese.
Art. 6. (Sanzioni)
1. Nel caso di risultati negativi riscontrati in sede di verifica e attuazione del documento strategico di cui all'articolo 3, le comunità energetiche non possono accedere ai finanziamenti, anche di origine statale o comunitaria, erogati dalla Regione in campo energetico ed ambientale, fino al raggiungimento, entro il termine massimo di due anni, degli obiettivi indicati nel documento strategico.
2. I risultati sono valutati sulla base dei parametri stabiliti dalla Giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, sentita la commissione consiliare competente.
Art. 7. (Notifica all'Unione Europea)
1. Gli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedono l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui detti aiuti sono erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione, o in regime de minimis, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Art. 8. (Norma finanziaria)
1. Agli oneri della presente legge quantificati in 25.000 euro per l'anno 2018 e per l'anno 2019, da iscriversi in un nuovo capitolo di spesa denominato "Promozione e sostegno per l'istituzione delle comunità energetiche" nella Missione 17, Programma 01, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario 2018-2020, si fa fronte con le risorse finanziarie già iscritte nella medesima Missione, Programma e Titolo del bilancio di previsione finanziario 2018-2020.
[1] Comma così sostituito dall'art. 11 della
[2] Lettera così sostituita dall'art. 12 della
[3] Lettera così sostituita dall'art. 13 della