§ 95.25.22 – D.Lgs. 22 giugno 1991, n. 230.
Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell'art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.25 tasse sulle concessioni governative
Data:22/06/1991
Numero:230


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      1. Ai fini del coordinamento con le tasse sulle concessioni governative e comunali previsto dal comma 3 dell'art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall'art. 4, comma 1, [...]
Art. 3.      1. La tariffa annessa al presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 1992.
Arti e mestieri  


§ 95.25.22 – D.Lgs. 22 giugno 1991, n. 230.

Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell'art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall'art. 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158

(G.U. 1 agosto 1991, n. 179)

 

     Art. 1. [1]

     1. È approvata la tariffa delle tasse sulle concessioni regionali prevista dall'art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dal comma 1 dell'art. 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158, annessa al presente decreto e vistata dal Ministro proponente.

 

          Art. 2.

     1. Ai fini del coordinamento con le tasse sulle concessioni governative e comunali previsto dal comma 3 dell'art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall'art. 4, comma 1, della legge 14 giugno 1990, n. 158, gli atti e provvedimenti elencati nella tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e nel decreto del Ministro delle finanze del 29 novembre 1978, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 348 del 14 dicembre 1978, emanato ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 1979, n. 3, rientranti nella competenza delle regioni a statuto ordinario ed elencati anche nella tariffa delle tasse sulle concessioni regionali di cui all'art. 1, non sono soggetti in dette regioni a tassa di concessione governativa o comunale a decorrere dalla data di entrata in vigore della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali approvata con il presente decreto. Le tasse di concessione indicate alle voci della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, contrassegnate con i numeri di ordine 10, 11, 12, 17 (limitatamente alle autorizzazioni relative a estratti o prodotti affini di produzione nazionale), 18, lettera a), 19, 20, 59, 64, lettera a), 117, lettera c) (limitatamente alle iscrizioni in albi, ruoli ed elenchi) e 122, non si applicano nelle regioni a statuto ordinario agli atti ed ai provvedimenti di competenza di dette regioni.

 

          Art. 3.

     1. La tariffa annessa al presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 1992.

 

 

Tariffa delle tasse sulle concessioni regionali

 

Titolo I

Igiene e sanità

 

Numero d'ordine

D.P.R. 1961/121 (D.P.R. 1972/641)

Indicazione degli atti soggetti a tassa

Tassa di rilascio

Tassa annuale

1

15

Concessione per l'apertura di farmacie nei comuni con popolazione:

 

 

 

 

a) fino a 5.000 abitanti

217.000 [2]

45.000

 

 

b) da 5.001 a 10.000 abitanti

673.000

135.000

 

 

c) da 10.001 15.000 abitanti

1.345.000

270.000

 

 

d) da 15.001 a 40.000 abitanti

2.151.000

431.000

 

 

e) da 40.001 a 100.000 abitanti

3.225.000

647.000

 

 

f) da 100.001 a 200.000 abitanti

4.301.000

862.000

 

 

g) da 200.001 a 500.000 abitanti

6.719.000

1.344.000

 

 

h) superiore a 500.000 abitanti

10.750.000

2.151.000

 

 

(D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4, art. 1, 2° comma, lettera m)

 

 

 

 

Nota: la tassa è riferita non soltanto alle concessioni per l'apertura e l'esercizio di nuove farmacie, ma anche alle concessioni per l'esercizio di farmacie già istituite e conferite ad altri titolari.

 

 

 

 

La concessione per l'apertura e l'esercizio di una farmacia è valevole, ai sensi dell'articolo 109 del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, solo per la sede indicata nella concessione stessa e pertanto la tassa è dovuta, anche nel caso in cui venga concesso il trasferimento da una sede ad un'altra dello stesso Comune. La tassa non è dovuta nel caso di trasferimento di farmacia entro i limiti della stessa sede, ai sensi del secondo comma del citato articolo 109 e dell'articolo 28 del regolamento 30 settembre 1938, n. 1706.La tassa di esercizio deve essere corrisposta anche dai titolari di farmacie legittime e privilegiate.Analogamente la tassa annuale è dovuta per l'autorizzazione alla gestione provvisoria delle farmacie di cui al penultimo comma dell' articolo 369 del suddetto T.U. La tassa è ridotta alla misura di un quarto di quella dovuta dal titolare della farmacia principale, quando si tratti di farmacia succursale istituita ai sensi dell'articolo 116 del citato T.U. Non è dovuta tassa di rilascio per le concessioni provvisorie emesse ai sensi del primo comma dell'articolo 129 del citato T.U. né nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo 68 del regolamento 30 settembre 1938, n. 1706; è dovuta bensì la tassa annuale di esercizio.Sono esenti dal pagamento delle tasse sopra indicate le autorizzazioni rilasciate per la gestione di farmacie interne - esclusa qualsiasi facoltà di vendita al pubblico - da parte delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e delle istituzioni ospedaliere dipendenti dal Servizio Sanitario Nazionale (legge 23 dicembre 1978, n. 833).Sono esenti dal pagamento delle tasse sopra indicate le farmacie rurali che godono dell'indennità di residenza.Oltre alla tassa di concessione i titolari delle farmacie sono tenuti al pagamento di una tassa annuale di ispezione regionale ai sensi dell'art. 128 del T.U. delle leggi sanitarie nella seguente misura:

 

 

 

 

- nei comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti 34.000

 

 

 

 

- nei comuni con popolazione da 10.001 a 40.000 abitanti 55.000

 

 

 

 

- nei comuni con popolazione da 40.001 a 100.000 abitanti 110.000

 

 

 

 

- nei comuni con popolazione da 100.001 a 200.000 abitanti 270.000

 

 

 

 

- nei comuni con popolazione da 100.001 a 200.000 abitanti 270.000

 

 

 

 

- nei comuni con popolazione superiore a 200.000 abitanti 378.000

 

 

 

 

I titolari di farmacie non rurali sono tenuti, inoltre, al pagamento di un contributo annuo, ai sensi della legge 22 novembre 1954, n. 1107; nella seguente misura:

 

 

 

 

- nei comuni con popolazione da 5.000 a 10.000 abitanti 66.000

 

 

 

 

- nei comuni con popolazione da 10.001 a 15.000 abitanti 82.000

 

 

 

 

- nei comuni con popolazione da 15.001 a 40.000 abitanti 162.000

 

 

 

 

- nei comuni con popolazione da 40.001 a 100.000 abitanti 324.000

 

 

 

 

- nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti 647.000

 

 

 

 

Le tasse ed il contributo, calcolati in base alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno cui si riferiscono, quale risulta dai dati pubblicati dalla ISTAT, vanno corrisposti entro il 31 gennaio di ciascun anno.

 

 

2

22

Autorizzazione all'apertura ed all'esercizio di stabilimenti di produzione e di smercio di acque minerali, naturali od artificiali (art. 199, 1° comma, del testo unico delle leggi sanitarie e successive modificazioni. D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 27, lettera f).

1.819.000

 

 

(10)

Nota: L'autorizzazione è sempre necessaria anche se l'acqua venga posta in vendita alla fonte o nello stabilimento di produzione (art. 4 del regolamento 28 settembre 1919, n. 1924).

 

 

 

 

Nota: L'autorizzazione è sempre necessaria anche se l'acqua venga posta in vendita alla fonte o nello stabilimento di produzione (art. 4 del regolamento 28 settembre 1919, n. 1924).

 

 

 

 

Quando trattasi di più sorgenti tra loro diverse per composizione o per modo di utilizzazione, occorrono autorizzazioni di produzione o di smercio (art. 5 del regolamento n. 1924 del 1919, citato).

 

 

 

 

Qualunque modificazione deve essere autorizzata con nuovo decreto da assoggettarsi a tassa.

 

 

3

24

Autorizzazione all'impianto ed esercizio di fabbriche di acque gassate o di bibite analcoliche (art. 30 del D.P.R. 19 maggio 1958, n. 719).

910.000

 

 

 

D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 27, lettere e) ed f)

 

 

4

25

Autorizzazione all'apertura e all'esercizio di: (artt. 194 e 196 del T.U. delle leggi sanitarie ed art. 24 del D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854).

 

 

 

(12)

a) stabilimenti termali-balneari, di cure idropiniche, idroterapiche, fisiche di ogni specie.

 

 

 

 

- D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 27, lettera a)

1.819.000

910.000

 

25

b) gabinetti medici ed ambulatori in genere dove si applicano anche saltuariamente la radioterapia e la radiumterapia

2.242.000

1.211.000

 

 

- D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4, art. 1, 2° comma, lettera e)

 

 

 

 

Nota: Sono stabilimenti termali quelli in cui si utilizzano a scopo terapeutico acque minerali e fanghi sia naturali sia artificiali; i suddetti stabilimenti si dicono balneari se in essi i bagni costituiscono la cura fondamentale.

 

 

 

 

È soggetta alla tassa l'autorizzazione per ogni innovazione o modificazione agli elementi essenziali degli ambulatori e gabinetti medici e per ogni cambiamento della persona del concessionario o del direttore tecnico.

 

 

 

 

Vanno soggetti pure alla stessa tassa i reparti dei complessi ricettivi (alberghi, pensioni, ecc.) o dei comuni stabilimenti balneari in cui si effettuano cure termali idroterapiche, fisiche ed affini (art. 18 regolamento 28 settembre 1919, n. 1924).

 

 

 

 

Ai sensi dell'art. 196 del T.U. delle Leggi sanitarie, i titolari autorizzati all'esercizio dei gabinetti medici ed i possessori di apparecchi di radioterapia e di radiumterapia sono tenuti anche al pagamento della tassa annua di ispezione nella seguente misura:

 

 

 

 

1) apparecchi di tensione uguale o superiore a 100.000 volt 270.000

270.000

 

 

 

2) apparecchi di tensione inferiore a 100.000 volt 110.000

110.000

 

 

 

I possessori di due o più apparecchi di ciascuna delle categorie 1) e 2) sono tenuti al pagamento dell'intera tassa di ispezione per il primo e della metà della tassa per ciascuno degli altri.

 

 

 

 

Alla stessa tassa di ispezione sono assoggettati i possessori di apparecchi radiologici usati anche a scopo diverso da quello terapeutico.

 

 

 

 

Sono esonerati dal pagamento delle tasse di concessione e di ispezione gli ambulatori del S.S.N., gli enti che abbiano scopo di beneficenza e di assistenza sociale, nonché gli enti pubblici di assistenza; gli istituti scientifici soltanto per gli apparecchi di radioterapia e radiumterapia da essi utilizzati.

 

 

 

 

Le tasse annuali di cui sopra devono essere corrisposte entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferiscono.

 

 

5

27

Autorizzazione per aprire e mantenere in esercizio ambulatori, case o istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica, gabinetti di analisi per il pubblico a scopo di accertamento diagnostico, case o pensioni per gestanti (art. 193 del testo unico delle leggi sanitarie e art. 23 del D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854):

 

 

 

 

1) per le case o istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica, case o pensioni per gestanti:

 

 

 

 

- se l'istituto ha non più di 50 posti letto

1.399.000

700.000

 

 

- se l'istituto ha non più di 100 posti letto

3.226.000

1.613.000

 

 

- se l'istituto ha più di 100 posti letto

8.063.000

4.032.000

 

 

2) per gli ambulatori e per i gabinetti di analisi per il pubblico

270.000

135.000

 

 

D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4, art. 1, lettera e).

 

 

 

 

Nota: Sono ambulatori gli istituti aventi individualità e organizzazione propria ed autonoma e che, quindi, non costituiscono lo studio privato o personale in cui il medico esercita la professione. Essi presentano le stesse caratteristiche delle case ed istituti di cura che possono essere autorizzati anche a favore di chi non sia medico purché siano diretti da medici. Sono ambulatori anche quelli annessi a case ed istituti di cura medico-chirurgica, allorché vi si erogano prestazioni sanitarie che non comportano ricovero o degenza.

 

 

 

 

Conseguentemente non sono soggetti ad autorizzazione, e quindi al pagamento della tassa sopradistinta, i gabinetti personali e privati, in cui i medici generici e specializzati esercitano la loro professione.

 

 

 

 

Sono case di cura, da distinguersi perciò dalle case di salute, quelle ove vengono ricoverate le persone affette da malattia in atto e perciò bisognevoli di speciali cure mediche e chirurgiche.

 

 

 

 

Per esercizio di ambulatorio si intende anche il trasporto di malati e feriti.

 

 

 

 

Gli ambulatori veterinari sono soggetti al pagamento della tassa.

 

 

 

 

Sono esenti dal pagamento della tassa le strutture del Servizio Sanitario Nazionale (L. 833/1978), degli enti che abbiano scopo di beneficenza e di assistenza sociale, nonché degli enti pubblici di assistenza.

 

 

 

 

Le tasse annuali devono essere corrisposte entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferiscono.

 

 

6

28

a) Licenza per la pubblicità a mezzo della stampa e in qualsiasi altro modo, concernente ambulatori o case o istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica, case o pensioni per gestanti, stabilimenti termali e altri luoghi ove si praticano cure idropininiche, idroterapiche e fisioterapiche (art. 201, comma 1, del testo unico delle leggi sanitarie sostituito dall'art. 7 della legge 1° maggio 1941, n. 422, art. 25 del D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854, e D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4, art. 1, 2° comma, lettera f)

42.000

42.000

 

 

b) Licenza per la pubblicità a mezzo della stampa o in qualsiasi altro modo, concernente i mezzi per la prevenzione e la cura delle malattie, cure fisiche ed affini, (art. 201, 1° comma, del testo unico citato, sostituito dall'art. 7 della Legge 1° maggio 1941, n. 422, e D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 27, lettera a).

83.000

83.000

 

 

Nota: La tassa annuale deve essere pagata entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.

 

 

 

 

Sono dovute tante tasse quanti sono i testi o manifesti pubblicitari, anche se l'autorizzazione viene concessa con un unico provvedimento.

 

 

7

30

Autorizzazione igienico-sanitaria per l'apertura e vidimazione annuale dei seguenti pubblici esercizi (art. 231 del T.U. delle leggi sanitarie modificato dalla L. 16 giugno 1939, n. 1112):

 

 

 

 

1) Strutture ricettive alberghiere e altre strutture ricettive

 

 

 

 

a) alberghi con 5 stelle e lusso

1.453.000

1.453.000

 

 

b) alberghi con 4 stelle

807.000

807.000

 

 

c) alberghi con 3 stelle

281.000 [3]

281.000 [4]

 

 

d) alberghi con 2 stelle

202.000 [5]

202.000 [6]

 

 

e) alberghi con 1 stella nei comuni con popolazione:

 

 

 

 

superiore a 500.000 abitanti

169.000 [7]

169.000 [8]

 

 

superiore a 100.000 abitanti

112.000 [9]

112.000 [10]

 

 

superiore a 50.000 abitanti

91.000 [11]

91.000 [12]

 

 

superiore a 10.000 abitanti

58.000 [13]

58.000 [14]

 

 

non superiore a 10.000 abitanti

22.000 [15]

22.000 [16]

 

 

f) affittacamere, alberghi diurni nei comuni con popolazione:

 

 

 

 

superiore a 500.000 abitanti

91.000 [17]

91.000 [18]

 

 

superiore a 100.000 abitanti

68.000 [19]

68.000 [20]

 

 

superiore a 50.000 abitanti

35.000 [21]

35.000 [22]

 

 

superiore a 10.000 abitanti

22.000 [23]

22.000 [24]

 

 

non superiore a 10.000 abitanti

13.000 [25]

13.000 [26]

 

 

2) Esercizi per la somministrazione di alimenti:

 

 

 

 

a) esercizi per la ristorazione di lusso

1.453.000

1.453.000

 

 

b) esercizi per la ristorazione di 1a categoria

807.000

807.000

 

 

c) esercizi per la ristorazione di 2a categoria

281.000 [27]

281.000 [28]

 

 

d) esercizi per la ristorazione di 3a categoria

202.000 [29]

202.000 [30]

 

 

e) esercizi per la ristorazione di 4a categoria nei comuni con popolazione:

 

 

 

 

superiore a 500.000 abitanti

169.000 [31]

169.000 [32]

 

 

superiore a 100.000 abitanti

112.000 [33]

112.000 [34]

 

 

superiore a 50.000 abitanti

91.000 [35]

91.000 [36]

 

 

superiore a 10.000 abitanti

58.000 [37]

58.000 [38]

 

 

non superiore a 10.000 abitanti

22.000 [39]

22.000 [40]

 

 

3) Esercizi per la somministrazione di bevande nei comuni con popolazione:

 

 

 

 

superiore a 500.000 abitanti

91.000 [41]

91.000 [42]

 

 

superiore a 100.000 abitanti

68.000 [43]

68.000 [44]

 

 

superiore a 50.000 abitanti

35.000 [45]

35.000 [46]

 

 

superiore a 10.000 abitanti

22.000 [47]

22.000 [48]

 

 

non superiore a 10.000 abitanti

13.000 [49]

13.000 [50]

 

 

D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4, art. 1.

 

 

 

 

D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 27.

 

 

 

 

Nota: Per le classificazioni degli alberghi valgono le norme di cui alla legge 17 maggio 1983, n. 217.

 

 

 

 

L'autorizzazione occorre anche per le dipendenze staccate dall'esercizio principale dell'albergo, costituendo queste, esercizi a sé stanti.

 

 

 

 

Per la classificazione degli esercizi per la somministrazione degli alimenti e delle bevande e per il rilascio delle relative licenze valgono le norme di cui al D.M. 22 luglio 1977 (Gazz. Uff. n. 246 del 9/9/1977), nonché dell'art. 32 del D.M. 375/1988.

 

 

 

 

Rientrano fra gli esercizi per la somministrazione di alimenti i ristoranti, le trattorie, le osterie con cucina, le pizzerie, le tavole calde ed esercizi similari.

 

 

 

 

Rientrano fra gli esercizi per la somministrazione di bevande i caffè-bar, gli spacci, le mescite e gli esercizi per la vendita di bevande analcoliche.

 

 

 

 

Se le sopraindicate attività (alberghiera e di somministrazione di alimenti e di bevande) sono esercitate unitariamente nello stesso edificio, dalla stessa persona fisica o giuridica e sono dirette esclusivamente agli utenti dell'attività principale, la relativa autorizzazione igienico-sanitaria è soggetta alla sola tassa di rilascio ed annuale dovuta per l'attività principale; in mancanza di alcuno dei predetti requisiti le autorizzazioni igienico-sanitarie prescritte per ciascuna delle attività esercitate sono soggette alle tasse di rilascio ed annuali dovute per le singole attività.

 

 

 

 

Allorché le tasse di rilascio ed annuali sono dovute in base alla popolazione, va fatto riferimento alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno cui esse si riferiscono, quale risulta dai dati pubblicati dall'ISTAT.

 

 

 

 

La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.

 

 

8

32

Autorizzazione all'apertura e all'esercizio di rivendite di latte (art. 22 del regio decreto 9 maggio 1929, n. 944)

18.000

10.000

 

 

D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4, art. 1, lettera a).

 

 

 

 

Nota: Sono esonerati dall'autorizzazione i caffè-bar che del latte si servono soltanto per preparare anche bevande il cui smercio deve intendersi debitamente autorizzato dalla licenza necessaria per l'apertura e gestione dell'esercizio.

 

 

 

 

La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.

 

 

9

34

Autorizzazione a produrre e mettere in commercio crema, panna montata e analoghi, yogurt e simili, latte in polvere e in blocchi, latte condensato e simili (art. 46 del regio decreto 9 maggio 1929, n. 994)

324.000

162.000

 

 

D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4, art. 1, lettera a).

 

 

 

 

D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 27, lettera e).

 

 

 

 

Nota: Non hanno l'obbligo di munirsi dell'autorizzazione sopra indicata le gelaterie, pasticcerie e simili che si servono dei derivati del latte come ingredienti sussidiari nella manipolazione dei prodotti al cui smercio attendono ed i commercianti che non producono, ma che attendono soltanto alla vendita al pubblico del latte in polvere, in blocchi già preparati e confezionati.

 

 

 

 

Sono esonerati dal pagamento della tassa le rivendite di latte ed i pubblici esercizi che producono panna montata per la vendita diretta al pubblico.

 

 

 

 

La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.

 

 

10

37

Autorizzazione per la produzione e confezione a scopo di vendita di estratti di origine animale o vegetale o di prodotti affini destinati alla preparazione di brodi o condimenti (art. 1 della legge 6 ottobre 1950, n. 836, e art. 1 D.P.R. 30 maggio 1953, n. 567).

1.819.000

-

 

(17)

D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 27, lettera l).

 

 

 

 

Nota: La domanda diretta ad ottenere l'autorizzazione sopra indicata deve essere rivolta alla Regione, distintamente per ogni singolo prodotto.

 

 

11

37 bis

Autorizzazione per la produzione a scopo di vendita, per la preparazione per conto terzi o per la distribuzione per consumo, degli integratori e degli integratori medicati per mangimi (art. 6 della legge 8 marzo 1968, n. 399).

184.000

-

 

(18)

D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 27, lettera l).

 

 

12

39

Autorizzazione per l'impianto e la gestione di stazione di fecondazione equina, pubblica o privata (art. 1 della legge 3 febbraio 1963, n. 127).

 

 

 

(19)

a) se trattasi di stazione di fecondazione di cavalli di pregio

1.137.000

-

 

 

b) in tutti gli altri casi

154.000

-

 

 

D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 27, lettera l) e art. 75.

 

 

13

41

Autorizzazione per le attività relative alla fecondazione artificiale degli animali, rilasciata:

 

 

 

(20)

a) per l'attivazione e l'esercizio di impianti destinati alla suddetta fecondazione (art. 1 della legge 25 luglio 1952, n. 1009, integrato dall'art. 40 del D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854, e art. 7 del D.P.R. 28 gennaio 1958, n. 1256).

380.000

-

 

 

b) per l'attivazione e l'esercizio dei sottocentri destinati alla suddetta fecondazione (art. 40 del D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854, e art. 8 del D.P.R. n. 1256 succitato)

191.000

-

 

 

D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 27, lettera l).

 

 

14

224

Provvedimento amministrativo che abilita all'esercizio di un'arte ausiliaria delle professioni sanitarie (articoli 140, 141, 142, 383, 384 e 385 del testo unico delle leggi sanitarie).

47.000

-

 

(122)

D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 27, lettera i).

 

 

 

Titolo II

Caccia e pesca

 

Numero d'ordine

D.P.R. 1961/121 (D.P.R. 1972/641)

Indicazione degli atti soggetti a tassa

Tassa di rilascio

Tassa annuale

15

51

Licenza di appostamento fisso di caccia

108.000

-

 

 

D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, art. 1, lettera o).

 

 

 

 

Legge 27 dicembre 1977, n. 968, art. 16

 

 

 

 

Nota: Gli appostamenti fissi di caccia debbono essere autorizzati ogni anno prima dell'uso, previo pagamento della sopraindicata tassa.

 

 

 

 

Sono appostamenti fissi di caccia quelli che presentano le caratteristiche previste dalle vigenti leggi in materia e sono ritenuti tali anche quando siano sprovvisti degli appositi segnali perimetrali delimitanti la zona di rispetto.

 

 

16

52

Concessione di costituzione di:

 

 

 

 

1) azienda faunistico-venatoria,per ogni ettaro o frazione di esso

4.650 [51]

4.650 [52]

 

 

2) centro privato di produzione di selvaggina.

539.000

539.000

 

 

D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, art. 1, lettera o).

 

 

 

 

Legge 27 dicembre 1977, n. 968, art. 6, lettera d) e 36.

 

 

 

 

Nota: Per le aziende faunistico-venatorie per ogni 100 lire di tassa è dovuta una soprattassa di lire 100, che dovrà essere versata contestualmente alla tassa.

 

 

 

 

Le tasse debbono essere corrisposte entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferiscono.

 

 

 

 

La concessione ed il rinnovo sono disciplinati dalla legge 27 dicembre 1977, n. 968, e dalle leggi regionali in materia.

 

 

 

 

Le tasse di concessione previste per le aziende faunistico-venatorie sono ridotte alla misura di un ottavo per i territori montani o per quelli classificati tali ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni ed integrazioni.

 

 

17

 

1) Abilitazione all'esercizio venatorio

 

 

 

 

a) con fucile ad un colpo, con falchi e con arco

73.000

73.000

 

 

b) con fucile a due corpi

102.000

102.000

 

 

c) con fucile a più di due colpi

129.000

129.000

 

 

d) permesso per la cattura di volatili con reti a norma dell'art. 18 della Legge 27 dicembre 1977, n. 968.

449.000

449.000

 

 

D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, art. 1, lettera o).

 

 

 

 

D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 99

 

 

 

 

Nota: Il versamento della tassa annuale di concessione regionale deve essere effettuato in occasione del pagamento della tassa di rilascio o di rinnovo della concessione governativa per la licenza di porto d'armi per uso di caccia ed ha la validità di un anno dalla data di rilascio della concessione governativa.

 

 

 

 

Il versamento della tassa annuale di concessione regionale non è dovuto qualora non si eserciti la caccia durante l'anno.

 

 

 

 

La ricevuta del versamento deve essere allegata al tesserino per l'esercizio venatorio.

 

 

 

 

Per le difformi situazioni di scadenza eventualmente riscontrabili fra la data di versamento della tassa regionale e quella governativa, la validità del versamento della tassa regionale è procrastinata sino alla scadenza della tassa di concessione governativa.

 

 

 

 

L'abilitazione all'esercizio venatorio si consegue soltanto dopo aver superato l'esame previsto dalla Legge 27 dicembre 1977, n. 968.

 

 

18

54

Licenza per la pesca nelle acque interne rilasciata ai termini dell'art. 3 del R.D.L. 11 aprile 1938, n. 1183, e successive modificazioni:

 

 

 

 

Tipo A: licenza per la pesca con tutti gli attrezzi.

61.000

61.000

 

 

Tipo B: licenza per la pesca con canna con o senza mulinello, con uno o più ami, tirlindana, bilancia di lato non superiore a m. 1,50.

31.000

31.000

 

 

Tipo C: licenza per la pesca con canna, con uno o più ami, e con bilancia di lato non superiore a m. 1,50.

19.000

19.000

 

 

Tipo D: licenza per gli stranieri per l'esercizio della pesca con canna, con o senza mulinello, con uno o più ami, tirlindana e bilancia di lato non superiore a m. 1,50.

16.500

-

 

 

D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, art. 1, lettera p).

 

 

 

 

Nota: Le licenze di tipo A, B e C hanno validità di 6 anni dalla data di rilascio; quella del tipo D ha la validità di 3 mesi.

 

 

 

 

Nel caso di smarrimento o distruzione della licenza non può rilasciarsi un duplicato del documento, bensì una nuova licenza con il pagamento della relativa tassa e sopratassa.

 

 

 

 

Alle tasse sopraindicate è aggiunta la sopratassa annuale di:

 

 

 

 

L. 17.000 [53] per le licenze di tipo A

 

 

 

 

L. 11.000 [54] per le licenze di tipo A

 

 

 

 

L. 6.000 [55] per le licenze di tipo C, da ripartire fra le amministrazioni provinciali, le associazioni dei pescatori sportivi, le associazioni regionali cooperative di categorie giuridicamente riconosciute, secondo criteri da stabilirsi con provvedimenti del Consiglio Regionale.

 

 

 

 

Il versamento della tassa e della sopratassa annuali deve essere effettuato per ogni anno di validità della licenza successivo a quello di rilascio. Qualora durante un intero anno di validità della licenza non si eserciti la pesca, il tributo (tassa e sopratassa) non è dovuto.

 

 

19

55

Autorizzazione per la pesca nelle acque interne con apparecchi a generatore autonomo di energia elettrica aventi caratteristiche tali da garantire la conservazione del patrimonio ittico (art. 1 del D.L. 19 marzo 1948, n. 735).

18.000

18.000

 

(28)

D.P.R. 15 gennaio, 1972, n. 11, art. 1, lettera p)

 

 

 

 

.Nota: La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.

 

 

20

174

Autorizzazione agli scarichi di acque di rifiuto in acque pubbliche, o comunque con esse collegati, rilasciata agli insediamenti diversi da quelli abitativi (art. 15, 2° comma, e art. 9, ultimo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319).

162.000

82.000

 

 

D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, art. 1

 

 

 

 

D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 100

 

 

 

 

Nota: Per insediamenti abitativi si intendono anche quelli adibiti allo svolgimento di attività alberghiera, turistica, sportiva, ricreativa, scolastica e sanitaria.La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.

 

 

21

178

Autorizzazione per eseguire lavori di acquicoltura, nei tratti di corsi o bacini pubblici di acqua dolce, privi o poveri di pesce di importanza economica a norma delle vigenti leggi.

66.000

 

 

 

D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, art. 1, lettera p)

 

 

 

Titolo III

Turismo e industria alberghiera

 

Numero d'ordine

D.P.R. 1961/121 (D.P.R. 1972/641)

Indicazione degli atti soggetti a tassa

Tassa di rilascio

Tassa annuale

22

89

1) Autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 2 della Legge 21 marzo 1958, n. 326, per l'apertura e l'esercizio di uno dei seguenti complessi ricettivi complementari a carattere turistico sociale:

 

 

 

 

a) alberghi e ostelli per la gioventù

34.000

34.000

 

 

b) campeggi:

 

 

 

 

- con quattro stelle

270.000

270.000

 

 

- con tre stelle

162.000

162.000

 

 

- con due stelle, nei comuni con popolazione:

 

 

 

 

1) superiore a 500.000 abitanti

140.000

140.000

 

 

2) superiore a 100.000 abitanti

99.000

99.000

 

 

3) superiore a 50.000 abitanti

82.000

82.000

 

 

4) superiore a 10.000 abitanti

45.000

45.000

 

 

5) non superiore a 10.000 abitanti

18.000

18.000

 

 

- con una stella, nei comuni con popolazione:

 

 

 

 

1) superiore a 500.000 abitanti

82.000

82.000

 

 

2) superiore a 100.000 abitanti

61.000

61.000

 

 

3) superiore a 50.000 abitanti

34.000

34.000

 

 

4) superiore a 10.000 abitanti

21.000

21.000

 

 

5) non superiore a 10.000 abitanti

12.000

12.000

 

 

c) villaggi turistici:

 

 

 

 

- con quattro stelle

270.000

270.000

 

 

- con tre stelle

162.000

162.000

 

 

- con due stelle, nei comuni con popolazione:

 

 

 

 

1) superiore a 500.000 abitanti

140.000

140.000

 

 

2) superiore a 100.000 abitanti

99.000

99.000

 

 

3) superiore a 50.000 abitanti

82.000

82.000

 

 

4) superiore a 10.000 abitanti

45.000

45.000

 

 

5) non superiore a 10.000 abitanti

18.000

18.000

 

 

d) case per ferie

99.000

99.000

 

 

e) altri allestimenti in genere che non abbiano le caratteristiche volute dal R.D.L. 18 gennaio 1937, n. 975, convertito nella Legge 30 dicembre 1937, n. 2651, e successive modificazioni

50.000

50.000

 

 

f) autostelli

82.000

82.000

 

 

- se funzionanti su autostrade

162.000

162.000

 

 

2) Autorizzazione rilasciata ai titolari o gestori di uno dei predetti complessi ricettivi complementari per la nomina di un proprio rappresentante (art. 6 della Legge 21 marzo 1958, n. 326)

18.000

18.000

 

 

D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 6, art. 1, lettera g)

 

 

 

 

Nota: Se le autorizzazioni comprendono anche l'esercizio delle attività di vendita di bevande analcoliche o di ristorazione, sono dovute anche le tasse sulle concessioni regionali previste al n. 7, punti 2 e 3, della presente tariffa.

 

 

 

 

Allorché le tasse di rilascio ed annuali sono dovute in base alla popolazione, va fatto riferimento alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno cui esse si riferiscono, quale risulta dai dati pubblicati dall'ISTAT.

 

 

 

 

La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.

 

 

23

95

Licenza per aprire e condurre agenzie di viaggio nei comuni con popolazione:

 

 

 

(64a)

a) fino a 10.000 abitanti

99.000

50.000

 

 

b) da 10.001 a 20.000 abitanti

194.000

99.000

 

 

c) da 20.001 a 50.000 abitanti

389.000

194.000

 

 

d) da 50.001 a 100.000 abitanti

582.000

292.000

 

 

e) da 100.001 a 500.000 abitanti

968.000

485.000

 

 

f) superiore a 500.000 abitanti

1.613.000

807.000

 

 

D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 6, art. 1, comma 2, lettera f).

 

 

 

 

D.P.R. 21 luglio 1977, n. 616, artt. 56 e 58, n. 2

 

 

 

 

L. 17.5.1983, n. 217, art. 9

 

 

 

 

Nota: Il rilascio delle autorizzazioni a persone fisiche e giuridiche straniere è subordinato al nulla-osta dello Stato, sentita la Regione.Non hanno bisogno dell'autorizzazione e quindi non sono nemmeno tenute al pagamento della tassa le aziende che si occupano esclusivamente della vendita di biglietti delle ferrovie dello Stato.

 

 

 

 

Oltre al pagamento della tassa di apertura, i titolari delle agenzie sono tenuti a prestare la cauzione di cui all'art. 14 del R.D.L. 23.11.1936, n. 2523, e dell'art. 9 della L. 217/83 nella misura fissata con legge regionale in relazione al tipo di attività per cui viene rilasciata l'autorizzazione.

 

 

 

 

L'autorizzazione è valida anche per le succursali o filiali situate nella stessa o in altre località della regione.

 

 

 

 

In tal caso gli interessati dovranno corrispondere la tassa regionale nella misura di cui alla lettera f).

 

 

 

 

Le succursali e le filiali, anche con gestione non autonoma, delle agenzie aventi la sede principale in altra regione sono tenute a munirsi di distinta licenza da rilasciarsi dalla regione, con conseguente pagamento della relativa tassa. [56]In caso di due o più succursali e filiali si applicano le disposizioni di cui al comma precedente.

 

 

 

 

L'autorizzazione regionale è subordinata al nulla-osta della competente autorità di pubblica sicurezza, per quanto attiene all'accertamento del possesso dei requisiti di cui agli articoli 11 e 12 del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni (art. 9, comma 5, L. 217/83).

 

 

 

 

La tassa di rilascio è dovuta per ogni variazione che comporti modifica alla titolarità dell'autorizzazione originaria.

 

 

 

 

Le tasse di rilascio ed annuali, sono dovute in base alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno cui si riferiscono, quale risulta dai dati pubblicati dall'ISTAT.

 

 

 

 

La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.

 

 

 

Titolo IV

Fiere e mercati

 

Numero d'ordine

D.P.R. 1961/121 (D.P.R. 1972/641)

Indicazione degli atti soggetti a tassa

Tassa di rilascio

Tassa annuale

24

119

Deliberazione relativa a fiere e mercati, giusta la legge 17 maggio 1866, n. 2933, nonché l'art. 53, n. 11, del T.U. delle Leggi comunali e provinciali approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383, e successive modifiche:

 

 

 

 

a) per istituzione di fiere e mercati

55.000

 

 

 

b) per cambiamento in modo permanente di fiere e mercati

28.000

 

 

 

D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 7, art. 1, lettera a)

 

 

 

 

D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, artt. 50 e 51

 

 

 

 

Nota: La tassa è dovuta per ciascuna fiera o mercato cui si riferisce il cambiamento in modo permanente.

 

 

24 bis [57]

 

Autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche (legge 28 marzo 1991, n. 112, articolo 2, commi 3 e 4)

150.000

75.000

 

 

Nota: La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.

 

 

 

Titolo V

Agricoltura

 

Numero d'ordine

D.P.R. 1961/121 (D.P.R. 1972/641)

Indicazione degli atti soggetti a tassa

Tassa di rilascio

Tassa annuale

25

121

Licenza per l'esercizio della trebbiatura a macchina azionata a motore (art. 5 del D.Lgs.Lgt. 3 luglio 1944, n. 152)

 

 

 

 

- per ogni trebbiatrice o sgranatrice di qualunque tipo e qualunque sia la lunghezza del battitore

 

 

 

 

D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, art. 1, lettera c)

18.000

 

 

 

D.P.R. 616/1977, artt. 66 e segg.

 

 

 

 

Nota: La licenza di trebbiatura ha valore soltanto per la macchina o le macchine trebbiatrici, per la specie di piante e per l'annata agraria.La licenza scade il 31 dicembre di ogni anno. Il rinnovo può essere richiesto entro il 30 aprile di ciascun anno.

 

 

 

 

La sopraindicata tassa deve essere versata dagli aspiranti alla licenza per l'esercizio della trebbiatura a macchina all'atto in cui viene inoltrata la domanda per ottenere la licenza stessa o il visto di autorizzazione.

 

 

 

 

Fra le macchine trebbiatrici debbono comprendersi sia le trebbiatrici propriamente dette, in uso per qualsiasi specie di pianta, sia le altre macchine, quali sgranatoi che compiono le operazioni di separazione delle granelle dal resto delle parti di pianta da cui sono portate.

 

 

 

 

Sono esentate dalla sopraindicata tassa le licenze rilasciate per le trebbiatrici di società cooperative e dei centri macchine degli enti di riforma fondiaria.

 

 

26

130

Autorizzazione per impiantare vivai di piante, stabilimenti orticoli e stabilimenti per la preparazione e selezione dei semi od esercitare il commercio di piante, parti di piante e semi (art. 1 della Legge 18 giugno 1931, n. 987, e art. 11 del R.D. 12 ottobre 1933, n. 1700)

72.000

 

 

 

D.P.R. 15.1.1972, n. 11, art. 1, lettera a)

 

 

 

 

D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 66, comma 1.

 

 

27

 

Abilitazione alla ricerca ed alla raccolta dei tartufi (L. 16.12.1985, n. 752, art. 17)

73.000 [58]

73.000 [59]

 

 

Nota: Il versamento della tassa di rilascio e di rinnovo ha validità annuale. La ricevuta del versamento deve essere conservata unitamente al tesserino di idoneità. Sono esentati dal pagamento della tassa di concessione i raccoglitori di tartufi sui fondi di loro proprietà o comunque da essi condotti, ed i raccoglitori che, consorziati, ai sensi dell'art. 4 della L. 752/85, esercitino la raccolta sui fondi di altri appartenenti al medesimo consorzio.

 

 

 

Titolo VI

Acque minerali e termali

Cave torbiere

 

Numero d'ordine

D.P.R. 1961/121 (D.P.R. 1972/641)

Indicazione degli atti soggetti a tassa

Tassa di rilascio

Tassa annuale

28

163

Permesso per la ricerca di sorgenti di acque minerali e termali (artt. 4 e 5 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 e modifiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 620, articoli 1 e 2)

162.000

 

 

99/1

D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 2, art. 1, lettera a)

 

 

 

 

D.P.R. 24.7.1977, n. 616, art. 61

 

 

 

 

Nota: Oltre alla tassa di concessione è dovuto il diritto proporzionale annuo previsto dalla vigente normativa in materia.

 

 

29

165

Autorizzazione a trasferire il permesso di ricerca di sorgenti di acque minerali e termali, di cui sopra (art. 8 del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443)

 

 

 

(101)

D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 2, art. 1, lettera a)

 

 

 

 

D.P.R. 24.7.1977, n. 616, art. 61

807.000

 

30

167

Decreto che autorizza il trasferimento per atto tra vivi della concessione per la coltivazione di giacimenti di acque minerali e termali (art. 27 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443)

 

 

 

(103)

D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 2, art. 1, lettera a)

 

 

 

 

D.P.R. 24.7.1977, n. 616, art. 61

807.000

 

31

168

Autorizzazione per l'iscrizione di ipoteche sui giacimenti di acque minerali e termali e loro pertinenze (art. 22, comma 2, regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443) e sulle cave e torbiere e loro pertinenze (art. 45, comma 2, regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, sostituito dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 620).

82.000

 

 

(104)

D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 2, art. 1, lettera a)

 

 

 

 

D.P.R. 24.7.1977, n. 61

 

 

32

169

Concessione per la coltivazione di giacimenti di acque minerali e termali di cui agli artt. 14 e seguenti del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 620

1.613.000

 

 

 

D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 2, art. 1, lettera a)

 

 

 

 

D.P.R. 24.7.1977, n. 616, art. 61

 

 

 

 

Nota: Oltre alla tassa di concessione è dovuto il diritto proporzionale annuo previsto dalla vigente normativa in materia

 

 

33

170

Concessione per la coltivazione di cave e torbiere data dalla regione a favore di terzi, quando il proprietario non la intraprenda in proprio o non dia alla coltivazione medesima sufficiente sviluppo (art. 45, comma 2, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, sostituito dal decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 620, art. 7)

324.000

 

 

 

D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 2, art. 1, lettera e)

 

 

 

 

D.P.R. 24.7.1977, n. 616, art. 62

 

 

 

 

Nota: Oltre alla tassa di concessione è dovuto il diritto proporzionale annuo previsto dalla vigente normativa in materia.

 

 

 

Titolo VII

Trasporti, navigazione e porti lacuali

 

Numero d'ordine

D.P.R. 1961/121 (D.P.R. 1972/641)

Indicazione degli atti soggetti a tassa

Tassa di rilascio

Tassa annuale

34

152

Autorizzazione per introdursi nei fondi altrui allo scopo dello studio preliminare di un progetto di impianto di via funicolare aerea privata - di interesse regionale - (art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771)

34.000

 

 

 

D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5, art. 1, lettera a)

 

 

35

153

Concessione della costruzione e dell'esercizio di vie funicolari aeree (funivie) - di interesse regionale - in servizio pubblico, per trasporto di persone e di cose (art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771)

 

 

 

 

a) se adibite al trasporto di cose

82.000

42.000

 

 

b) se adibite al trasporto di persone:

 

 

 

 

con cabine di portata fino a 30 persone

324.000

162.000

 

 

con cabine di portata oltre 30 persone

485.000

243.000

 

 

D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5, art. 1, lettera a)

 

 

 

 

D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 84

 

 

 

 

Nota: Le funivie adibite al trasporto promiscuo di persone (non oltre 15) e di cose, concesse esclusivamente per i servizi forestali ed agricoli, sono soggette alla sola tassa di cui alla lettera a).

 

 

 

 

I titolari delle concessioni sono inoltre tenuti, ai sensi della legge 23 giugno 1927, n. 1110, al pagamento del contributo di sorveglianza nella seguente misura complessiva:

 

 

 

 

1) funivie bifuni (fino a m. 750):

 

 

 

 

a) per la costruzione 1.694.000

 

 

 

 

b) per l'esercizio 845.000

 

 

 

 

2) funivie bifuni (oltre m. 750):

 

 

 

 

a) per la costruzione 2.257.000/km

 

 

 

 

b) per l'esercizio 1.129.000/km

 

 

 

 

3) funivie monofuni escluse le seggiovie (fino a m. 750):

 

 

 

 

a) per la costruzione 1.694.000

 

 

 

 

b) per l'esercizio 845.000

 

 

 

 

4) funivie monofuni escluse le seggiovie (oltre m. 750):

 

 

 

 

a) per la costruzione 2.257.000/km

 

 

 

 

b) per l'esercizio 1.129.000/km

 

 

 

 

La tassa annuale e il contributo di sorveglianza debbono essere corrisposti contestualmente entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferiscono per mantenere in vigore la concessione.

 

 

36

154

Licenza d'impianto di funicolari aeree o teleferiche - di interesse regionale - destinate al trasporto di prodotti agrari, minerali e forestali e di qualsiasi altra industria (articoli 4 e 7, 1° comma, del regio decreto 25 agosto 1908, n. 829, sostituiti dagli articoli 33 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771)

 

 

 

 

a) se rilasciata dal presidente della giunta provinciale

99.000

 

 

 

b) se rilasciata dal sindaco

50.000

 

 

 

D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5, art. 1, lettera a)

 

 

 

 

D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 84

 

 

37

155

Licenza d'esercizio di funicolari aeree o teleferiche - di interesse regionale - rilasciata nel caso contemplato dal 3° comma dell'art. 14 del regio decreto 25 agosto 1908, n. 829, sostituito dall'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771, e cioè quando la funicolare interessi corsi d'acqua, strade, ferrovie ed altre opere pubbliche:

 

 

 

 

a) se rilasciata dal presidente della giunta provinciale

99.000

99.000

 

 

b) se rilasciata dal sindaco

66.000

66.000

 

 

D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5, art. 1, lettera a)

 

 

 

 

D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 84

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: La tassa è dovuta indipendentemente da quella per la licenza di impianto della teleferica o della funicolare aerea.La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.

 

 

38

156

Concessione di filovie - di interesse regionale - (art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771):

 

 

 

 

a) se emessa dal Presidente della Giunta Regionale:

 

 

 

 

1) già di pertinenza del Ministero dei Trasporti

404.000

202.000

 

 

2) già di pertinenza della Direzione Compartimentale o ufficio distaccato della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione

243.000

122.000

 

 

b) se emessa dal sindaco

162.000

82.000

 

 

D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5, art. 1, lettera a)

 

 

 

 

D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 84

 

 

 

 

Nota: I titolari delle concessioni sono inoltre tenuti ai sensi della legge 28 settembre 1939, n. 1822, al pagamento del contributo di sorveglianza nella seguente misura complessiva:

 

 

 

 

a) per la costruzione L. 56.000 per km

 

 

 

 

b) per l'esercizio L. 28.000 per km

 

 

 

 

La tassa annuale ed il contributo di sorveglianza devono essere corrisposti contestualmente entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferiscono.

 

 

39

157

Concessione per l'impianto e l'esercizio pubblico di slittovie, sciovie e altri mezzi di trasporto terrestri a fune senza rotaia - di interesse regionale - (art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771):

 

 

 

 

a) se emesse dal Presidente della Giunta regionale

162.000

82.000

 

 

b) se emessa dal Presidente della Giunta provinciale

99.000

50.000

 

 

c) se emessa dal sindaco

50.000

26.000

 

 

D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5, art. 1, lettera a)

 

 

 

 

D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 84

 

 

 

 

Nota: Quando l'impianto abbia carattere di stabilità per ciò che si riferisce alle parti meccaniche, ai fabbricati e alla linea, la concessione ha la durata massima di anni dieci, salvo rinnovo.

 

 

 

 

Negli altri casi la concessione ha la durata di una stagione, salvo rinnovo di stagione in stagione.

 

 

 

 

I titolari delle concessioni sono tenuti, ai sensi del regio decreto-legge 7 settembre 1938, n. 1696, al pagamento del contributo di sorveglianza nella seguente misura complessiva:

 

 

 

 

a) seggiovie, slittovie, sciovie e simili

 

 

 

 

1) per la costruzione, per ciascun impianto 566.000

 

 

 

 

2) per l'esercizio, per ciascun impianto 283.000

 

 

 

 

b) ascensori in servizio pubblico:

 

 

 

 

1) per la costruzione, per ciascun impianto 453.000

 

 

 

 

2) per l'esercizio, per ciascun impianto 228.000

 

 

 

 

La tassa annuale ed il contributo di sorveglianza devono essere corrisposti contestualmente entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferiscono.

 

 

40

184

Concessione per servizi pubblici - di interesse regionale - di autotrasporto di merci, rilasciata ai sensi dell'art. 7 della legge 20 giugno 1935, n. 1349, sostituito dall'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771, nonché dall'art. 14 della legge 18 marzo 1968, n. 413: per ogni veicolo, comprese le appendici, e per ogni rimorchio di qualsiasi tipo, cui si riferisca la concessione:

 

 

 

(110)

a) portata sino a 35 ql

50.000

50.000

 

 

b) portata oltre 35 ql

66.000

66.000

 

 

D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5, art. 1, lettera b)

 

 

 

 

D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 84

 

 

 

 

Nota: nel caso di passaggio di proprietà di un autoveicolo per il quale sia stata data la concessione per trasporto di merci, il nuovo proprietario per poter effettuare il trasporto di merci con detto autoveicolo deve richiedere ed ottenere altra apposita concessione con il relativo pagamento della tassa.

 

 

 

 

La sopraindicata tassa è anche dovuta per i noleggi di automobili per trasporto di merci senza conducente.La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.

 

 

41

185

Concessione, tanto provvisoria che definitiva, di servizi pubblici automobilistici - di interesse regionale - per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli (autolinee) di qualunque natura e durata che si effettuino ad itinerario fisso, anche se abbiano carattere saltuario (articoli 1 e 2 della legge 28 settembre 1939, n. 1822, e articoli 45 e 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771):

 

 

 

(111)

1) autoservizi con frequenza giornaliera

317.000 [60]

317.000 [61] (1)

 

 

2) autoservizi con frequenza non superiore a quattro giorni per settimana

192.000 [62]

192.000 [63] (1)

 

 

3) autoservizi con frequenza non superiore a due giorni per settimana

64.000 [64]

64.000 [65](1)

 

 

4) concessioni di servizi automobilistici di gran turismo:

 

 

 

 

a) autoservizi con frequenza giornaliera

229.000

229.000 (1)

 

 

b) autoservizi con frequenza non superiore a quattro giorni per settimana

139.000

139.000 (1)

 

 

c) autoservizi con frequenza non superiore a due giorni per settimana

47.000

47.000 (1)

 

 

5) autoservizi a carattere esclusivamente operaio e per studenti e per ciascun anno di durata della concessione

7.015 [66]

 

 

 

6) autoservizi concessi per brevi periodi di tempo, in occasione di particolari contingenze:

 

 

 

 

per il primo giorno di validità

12.000

 

 

 

per ogni giorno ulteriore di validità

5.000

 

 

 

(1) la tassa annuale è dovuta soltanto per le concessioni aventi durata superiore ad un anno.

 

 

 

 

D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5, art. 1, 2° comma, lettera b)

 

 

 

 

D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 84

 

 

 

 

Nota: Per le concessioni, tanto provvisorie che definitive, autorizzanti l'esercizio di autolinee per periodi non superiori al semestre, la misura della tassa è ridotta a metà.

 

 

 

 

Sono considerati autoservizi di gran turismo quelli che presentano le caratteristiche dell'art. 12 della legge 28 settembre 1939, n. 1822.

 

 

 

 

I concessionari sono, inoltre, tenuti, ai sensi della legge 28 settembre 1939, n. 1822, al pagamento del contributo di sorveglianza nella seguente misura complessiva:

 

 

 

 

1) se di competenza regionale, per ogni giorno di effettivo servizio:

 

 

 

 

a) dal 1 a 20 km 270

 

 

 

 

b) da 20,01 a 40 km 800

 

 

 

 

c) da 40,01 a 60 km 1.600

 

 

 

 

d) da 60,01 a 80 km 2.700

 

 

 

 

e) oltre 80 km 4.000

 

 

 

 

2) se di competenza comunale per ogni giorno di effettivo servizio 500 La tassa annuale ed il contributo di sorveglianza devono essere corrisposti contestualmente entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferiscono.

 

 

42

186

Concessione per l'esercizio di servizi pubblici di linee di navigazione interna per trasporto di persone o di cose ai sensi dell'art. 225, 1° comma, del codice della navigazione

99.000

99.000

 

 

D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5, art. 4

 

 

 

 

D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 97

 

 

 

 

Nota: I concessionari sono inoltre tenuti, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631, al pagamento del contributo di sorveglianza nella misura complessiva di L. 85.000 per km.

 

 

 

 

La tassa annuale ed il contributo di sorveglianza devono essere corrisposti contestualmente entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferiscono.

 

 

43

187

Concessione per l'esercizio di servizi pubblici di navigazione interna di rimorchio o di traino con mezzi meccanici, ai sensi dell'art. 225, secondo comma, del Codice della navigazione

66.000

66.000

 

 

D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5, art. 4

 

 

 

 

D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 97

 

 

 

 

Nota: I concessionari sono inoltre tenuti, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631, al pagamento del contributo di sorveglianza nella misura complessiva di L. 85.000 per km

 

 

 

 

La tassa annuale ed il contributo di sorveglianza devono essere corrisposti contestualmente entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferiscono.

 

 

44

188

Autorizzazione per l'esercizio di servizi di navigazione interna di trasporto, di rimorchio o di traino, non compresi nei numeri precedenti, ai sensi dell'art. 226 del Codice della navigazione

33.000

 

 

 

D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5, articoli 4 e 5

 

 

 

 

D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 97

 

 

45

189

Autorizzazione al trasporto ed al rimorchio con navi e galleggianti, mediante annotazione apposta dall'ufficio di iscrizione sulla licenza di navigazione, ai sensi dell'art. 227 del Codice della navigazione

66.000

 

 

 

D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5, art. 4

 

 

 

 

D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 97

 

 

46

197

Permesso rilasciato per trasporto, ai sensi dell'art. 34 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, per effettuare corse per trasporto viaggiatori fuori linea con autobus adibiti ai servizi pubblici, regolarmente concessi od autorizzati, aventi interesse regionale:

 

 

 

 

per il primo giorno di permesso

28.000

-

 

 

per ogni giorno di ulteriore validità

18.000

-

 

 

D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5, art. 1, lettera b) ed art. 3, lettera c)

 

 

 

 

D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 84

 

 

 

 

Nota: Il permesso non può avere una durata superiore ai 5 giorni.

 

 

 

Titolo VIII

     Arti e mestieri

 

Numero d'ordine

D.P.R. 1961/121 (D.P.R. 1972/641)

Indicazione degli atti soggetti a tassa

Tassa di rilascio

Tassa annuale

47

204

Iscrizione in albi, ruoli ed elenchi per l'esercizio di arti e mestieri

31.000

-

 

(117)

D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 63, lettera c).

 

 

 


[1] La Corte costituzionale, con sentenza 18 marzo 2005, n. 110 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità sollevata contro il presente articolo.

[2] Importo elevato a 225.000 dall’art. 1 del D.Lgs. 23 gennaio 1992, n. 31, a decorrere dal 1° gennaio 1992.

[3] Importo elevato a 336.000 dall’art. 1 del D.Lgs. 23 gennaio 1992, n. 31, a decorrere dal 1° gennaio 1992.

[4] Importo elevato a 336.000 dall’art. 1 del D.Lgs. 23 gennaio 1992, n. 31, a decorrere dal 1° gennaio 1992.

[5] Importo elevato a 243.000 dall’art. 1 del D.Lgs. 23 gennaio 1992, n. 31, a decorrere dal 1° gennaio 1992.

[6] Importo elevato a 243.000 dall’art. 1 del D.Lgs. 23 gennaio 1992, n. 31, a decorrere dal 1° gennaio 1992.

[7] Importo elevato a 202.000 dall’art. 1 del D.Lgs. 23 gennaio 1992, n. 31, a decorrere dal 1° gennaio 1992.

[8] Importo elevato a 202.000 dall’art. 1 del D.Lgs. 23 gennaio 1992, n. 31, a decorrere dal 1° gennaio 1992.

[9] Importo elevato a 135.000 dall’art. 1 del D.Lgs. 23 gennaio 1992, n. 31, a decorrere dal 1° gennaio 1992.

[10] Importo elevato a 135.000 dall’art. 1 del D.Lgs. 23 gennaio 1992, n. 31, a decorrere dal 1° gennaio 1992.

[11] Importo elevato a 109.000 dall’art. 1 del D.Lgs. 23 gennaio 1992, n. 31, a decorrere dal 1° gennaio 1992.

[12] Importo elevato a 109.000 dall’art. 1 del D.Lgs. 23 gennaio 1992, n. 31, a decorrere dal 1° gennaio 1992.

[13] Importo elevato a 68.500 dall’art. 1 del D.Lgs. 23 gennaio 1992, n. 31, a decorrere dal 1° gennaio 1992.

[14] Importo elevato a 68.500 dall’art. 1 del D.Lgs. 23 gennaio 1992, n. 31, a decorrere dal 1° gennaio 1992.

[15] Importo elevato a 28.000 dall’art. 1 del D.Lgs. 23 gennaio 1992, n. 31, a decorrere dal 1° gennaio 1992.

[16] Importo elevato a 28.000 dall’art. 1 del D.Lgs. 23 gennaio 1992, n. 31, a decorrere dal 1° gennaio 1992.

[17] Importo elevato a 96.500 dall’art. 1 del D.Lgs. 23 gennaio 1992, n. 31, a decorrere dal 1° gennaio 1992.

[18] Importo elevato a 96.500 dall’art. 1 del D.Lgs. 23 gennaio 1992, n. 31, a decorrere dal 1° gennaio 1992.

[19] Importo elevato a 72.000 dall’art. 1 del D.Lgs. 23 gennaio 1992, n. 31, a decorrere dal 1° gennaio 1992.

[20] Importo elevato a 72.000 dall’art. 1 del D.Lgs. 23 gennaio 1992, n. 31, a decorrere dal 1° gennaio 1992.

[21] Importo elevato a 38.000 dall’art. 1 del D.Lgs. 23 gennaio 1992, n. 31, a decorrere dal 1° gennaio 1992.

[22] Importo elevato a 38.000 dall’art. 1 del D.Lgs. 23 gennaio 1992, n. 31, a decorrere dal 1° gennaio 1992.

[23] Importo elevato a 25.000 dall’art. 1 del D.Lgs. 23 gennaio 1992, n. 31, a decorrere dal 1° gennaio 1992.

[24] Importo elevato a 25.000 dall’art. 1 del D.Lgs. 23 gennaio 1992, n. 31, a decorrere dal 1° gennaio 1992.

[25] Importo elevato a 15.000 dall’art. 1 del D.Lgs. 23 gennaio 1992, n. 31, a decorrere dal 1° gennaio 1992.

[26] Importo elevato a 15.000 dall’art. 1 del D.Lgs. 23 gennaio 1992, n. 31, a decorrere dal 1° gennaio 1992.

[27] Importo elevato a 336.000 dall’art. 1 del D.Lgs. 23 gennaio 1992, n. 31, a decorrere dal 1° gennaio 1992.

[28] Importo elevato a 336.000 dall’art. 1 del D.Lgs. 23 gennaio 1992, n. 31, a decorrere dal 1° gennaio 1992.

[29] Importo elevato a 243.000 dall’art. 1 del D.Lgs. 23 gennaio 1992, n. 31, a decorrere dal 1° gennaio 1992.

[30] Importo elevato a 243.000 dall’art. 1 del D.Lgs. 23 gennaio 1992, n. 31, a decorrere dal 1° gennaio 1992.

[31] Importo elevato a 202.000 dall’art. 1 del D.Lgs. 23 gennaio 1992, n. 31, a decorrere dal 1° gennaio 1992.

[32] Importo elevato a 202.000 dall’art. 1 del D.Lgs. 23 gennaio 1992, n. 31, a decorrere dal 1° gennaio 1992.

[33] Importo elevato a 135.000 dall’art. 1 del D.Lgs. 23 gennaio 1992, n. 31, a decorrere dal 1° gennaio 1992.

[34] Importo elevato a 135.000 dall’art. 1 del D.Lgs. 23 gennaio 1992, n. 31, a decorrere dal 1° gennaio 1992.

[35] Importo elevato a 109.000 dall’art. 1 del D.Lgs. 23 gennaio 1992, n. 31, a decorrere dal 1° gennaio 1992.

[36] Importo elevato a 109.000 dall’art. 1 del D.Lgs. 23 gennaio 1992, n. 31, a decorrere dal 1° gennaio 1992.

[37] Importo elevato a 68.500 dall’art. 1 del D.Lgs. 23 gennaio 1992, n. 31, a decorrere dal 1° gennaio 1992.

[38] Importo elevato a 68.500 dall’art. 1 del D.Lgs. 23 gennaio 1992, n. 31, a decorrere dal 1° gennaio 1992.

[39] Importo elevato a 28.000 dall’art. 1 del D.Lgs. 23 gennaio 1992, n. 31, a decorrere dal 1° gennaio 1992.

[40] Importo elevato a 28.000 dall’art. 1 del D.Lgs. 23 gennaio 1992, n. 31, a decorrere dal 1° gennaio 1992.

[41] Importo elevato a 109.000 dall’art. 1 del D.Lgs. 23 gennaio 1992, n. 31, a decorrere dal 1° gennaio 1992.

[42] Importo elevato a 109.000 dall’art. 1 del D.Lgs. 23 gennaio 1992, n. 31, a decorrere dal 1° gennaio 1992.

[43] Importo elevato a 82.000 dall’art. 1 del D.Lgs. 23 gennaio 1992, n. 31, a decorrere dal 1° gennaio 1992.

[44] Importo elevato a 82.000 dall’art. 1 del D.Lgs. 23 gennaio 1992, n. 31, a decorrere dal 1° gennaio 1992.

[45] Importo elevato a 42.000 dall’art. 1 del D.Lgs. 23 gennaio 1992, n. 31, a decorrere dal 1° gennaio 1992.

[46] Importo elevato a 42.000 dall’art. 1 del D.Lgs. 23 gennaio 1992, n. 31, a decorrere dal 1° gennaio 1992.

[47] Importo elevato a 28.000 dall’art. 1 del D.Lgs. 23 gennaio 1992, n. 31, a decorrere dal 1° gennaio 1992.

[48] Importo elevato a 28.000 dall’art. 1 del D.Lgs. 23 gennaio 1992, n. 31, a decorrere dal 1° gennaio 1992.

[49] Importo elevato a 15.000 dall’art. 1 del D.Lgs. 23 gennaio 1992, n. 31, a decorrere dal 1° gennaio 1992.

[50] Importo elevato a 15.000 dall’art. 1 del D.Lgs. 23 gennaio 1992, n. 31, a decorrere dal 1° gennaio 1992.

[51] Importo elevato a 6.065 dall'art. 2, D.Lgs. 23 gennaio 1992, n. 31, a decorrere dal 1° gennaio 1992.

[52] Importo elevato a 6.065 dall'art. 2, D.Lgs. 23 gennaio 1992, n. 31, a decorrere dal 1° gennaio 1992.

[53] Importo elevato a 23.500 dall'art. 2, D.Lgs. 23 gennaio 1992, n. 31, a decorrere dal 1° gennaio 1992.

[54] Importo elevato a 13.000 dall'art. 2, D.Lgs. 23 gennaio 1992, n. 31, a decorrere dal 1° gennaio 1992.

[55] Importo elevato a 6.500 dall'art. 2, D.Lgs. 23 gennaio 1992, n. 31, a decorrere dal 1° gennaio 1992.

[56] La Corte costituzionale con sentenza 24 ottobre 2001, n. 339, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente Voce, nella parte in cui prevede che le filiali delle agenzie di viaggio, aventi la sede principale in altra Regione, debbano munirsi di distinta licenza con conseguente pagamento della relativa tassa di concessione regionale

[57] Numero aggiunto dall'art. 11, comma 2, D.L. 29 aprile 1994, n. 260.

[58] Importo elevato a 180.000 dall'art. 3, D.Lgs. 23 gennaio 1992, n. 31, a decorrere dal 1° gennaio 1992.

[59] Importo elevato a 180.000 dall'art. 3, D.Lgs. 23 gennaio 1992, n. 31, a decorrere dal 1° gennaio 1992.

[60] Importo elevato a 380.000 dall'art. 4, D.Lgs. 23 gennaio 1992, n. 31, a decorrere dal 1° gennaio 1992.

[61] Importo elevato a 380.000 dall'art. 4, D.Lgs. 23 gennaio 1992, n. 31, a decorrere dal 1° gennaio 1992.

[62] Importo elevato a 229.000 dall'art. 4, D.Lgs. 23 gennaio 1992, n. 31, a decorrere dal 1° gennaio 1992.

[63] Importo elevato a 229.000 dall'art. 4, D.Lgs. 23 gennaio 1992, n. 31, a decorrere dal 1° gennaio 1992.

[64] Importo elevato a 77.500 dall'art. 4, D.Lgs. 23 gennaio 1992, n. 31, a decorrere dal 1° gennaio 1992.

[65] Importo elevato a 77.500 dall'art. 4, D.Lgs. 23 gennaio 1992, n. 31, a decorrere dal 1° gennaio 1992.

[66] Importo elevato a 9.500 dall'art. 4, D.Lgs. 23 gennaio 1992, n. 31, a decorrere dal 1° gennaio 1992.