Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.14 sport |
Data: | 26/01/2009 |
Numero: | 2 |
Sommario |
Art. 1. Finalità. |
Art. 2. Oggetto della legge e ambito di applicazione. |
Art. 3. Facoltà dei comuni ed associazioni fra comuni. |
Art. 4. Definizione delle aree sciabili e di sviluppo montano e delle piste da sci. |
Art. 5. Individuazione e variazione delle aree sciabili e di sviluppo montano. |
Art. 5 bis. Pianificazione degli interventi urbanistici nelle aree sciabili e di sviluppo montano. |
Art. 6. Classificazione delle piste da sci. |
Art. 6 bis. Piste di allenamento. |
Art. 7. Procedimento per il rilascio dell'atto di classificazione. |
Art. 8. Elaborati di progetto per la classificazione. |
Art. 9. Classificazione acustica. |
Art. 10. Elenco regionale delle piste. |
Art. 11. Commissione consultiva e commissione tecnica. |
Art. 12. Realizzazione delle piste. |
Art. 13. Permesso di realizzazione delle piste. |
Art. 14. Procedimento per l'imposizione della servitù di area sciabile e di sviluppo montano. |
Art. 14 bis. (Indennità per l'imposizione di servitù di area sciabile e di sviluppo montano) |
Art. 15. Facoltà inerenti alla servitù di area sciabile e di sviluppo montano. |
Art. 16. Gestore dell'area sciabile attrezzata. |
Art. 17. Soggetti operanti nell'esercizio delle piste. |
Art. 18. Obblighi del gestore. |
Art. 19. Obblighi del direttore di pista. |
Art. 20. Mansioni degli operatori di primo soccorso. |
Art. 21. Manutenzione delle piste e garanzia delle condizioni di innevamento. |
Art. 22. Finalità e caratteristiche del servizio di soccorso. |
Art. 23. Obblighi di delimitazione delle piste di discesa. |
Art. 23 bis. Obblighi di delimitazione delle piste di fondo e di altre piste. |
Art. 24. Obblighi di segnalazione sulle piste. |
Art. 25. Vigilanza |
Art. 26. Responsabilità. |
Art. 27. Orario delle piste. |
Art. 28. Mezzi meccanici. |
Art. 28 bis. Attività di volo in zone di montagna |
Art. 29. Innevamento programmato. |
Art. 30. Sci fuori pista. |
Art. 31. Utilizzo estivo dell'area sciabile e di sviluppo montano. |
Art. 31 bis. Piscine naturali. |
Art. 32. Norme di comportamento. |
Art. 33. Corsi di formazione e aggiornamento. |
Art. 33 bis. Titoli conseguiti in altre Regioni e in altri Stati. |
Art. 34. Interventi per l'informazione ed educazione in materia di sicurezza degli impianti e delle piste, di segnaletica e di comportamento degli utenti. |
Art. 35. Sanzioni. |
Art. 36. Individuazione di servizio pubblico di interesse generale. |
Art. 37. Definizione di stazioni locali e non locali. |
Art. 38. Definizione di microstazioni. |
Art. 38 bis. Disposizioni a favore delle persone con disabilità. |
Art. 39. Interventi regionali. |
Art. 40. Sostegni finanziari regionali e programmazione degli interventi. |
Art. 41. Iniziative ammesse alle agevolazioni. |
Art. 42. Interventi relativi alla tutela della salute, alla garanzia e al mantenimento delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili e di sviluppo montano |
Art. 43. Investimenti relativi alla riqualificazione, alla sostenibilità paesaggistica, ambientale ed energetica, al potenziamento e alla valorizzazione del patrimonio impiantistico delle aree sciabili e di [...] |
Art. 44. Spese di funzionamento riconducibili alla gestione ordinaria e straordinaria. |
Art. 45. Soggetti beneficiari. |
Art. 46. Agevolazioni. |
Art. 47. Criteri per l'erogazione delle agevolazioni. |
Art. 48. Fideiussione regionale. |
Art. 49. Disposizioni transitorie. |
Art. 50. Notifica dei provvedimenti attuativi. |
Art. 51. Clausola valutativa. |
Art. 51 bis. Parametri per la valutazione della qualità dei comprensori sciistici. |
Art. 52. Norma finanziaria. |
Art. 53. (Dichiarazione d'urgenza) |
§ 3.14.29 - L.R. 26 gennaio 2009, n. 2. [1]
Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente ed interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili, dell'impiantistica di risalita e dell'offerta turistica.
(B.U. 29 gennaio 2009, n. 4 suppl.)
Titolo I.
Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente
Capo I.
Finalità ed ambito di applicazione
Art. 1. Finalità.
1. La Regione Piemonte, con la presente legge, nell'ambito dei principi contenuti nella legislazione nazionale vigente in materia di sicurezza e in adeguamento all'articolo 1 del
2. Nell'ambito delle proprie competenze trasferite e delegate, la Regione riconosce e valorizza altresì l'essenziale valenza dei territori montani e di tutte le aree sciabili e di sviluppo montano in termini di coesione sociale, economica, territoriale e di sviluppo del turismo e sostiene le attività connesse alla pratica dello sci ed ogni altra attività sportiva, invernale ed estiva, che utilizzi impianti e tracciati destinati all'attività sciistica.
Art. 2. Oggetto della legge e ambito di applicazione.
1. La presente legge, al fine di riqualificare e razionalizzare le aree sciabili e di sviluppo montano ed assicurarne adeguate condizioni di agibilità, nonché di garantire la salvaguardia ambientale e paesaggistica e la riduzione del consumo del suolo, disciplina il riconoscimento, la realizzazione, le modificazioni e l'esercizio delle aree sciabili e di sviluppo montano, con particolare riguardo all'aspetto della sicurezza nella pratica delle discipline sportive invernali, al fine di garantire livelli di sicurezza più elevati e la più ampia partecipazione da parte delle persone con disabilità, nonché allo sviluppo delle attività economiche nelle località montane.
2. Gli impianti di risalita restano disciplinati dalla
Art. 3. Facoltà dei comuni ed associazioni fra comuni.
1. I comuni possono accordarsi o associarsi secondo le forme previste dalla normativa vigente al fine di programmare e perseguire le finalità di cui alla legge.
2. I comuni, singolarmente o in forma associata, possono costituire o partecipare a società, anche con altri enti pubblici o con privati, che abbiano come oggetto sociale il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 o, comunque, lo sviluppo delle attività di cui all'articolo 2.
Capo II - Individuazione delle aree sciabili e di sviluppo montano
Art. 4. Definizione delle aree sciabili e di sviluppo montano e delle piste da sci.
1. Sono definite aree sciabili e di sviluppo montano, ai sensi della normativa vigente, tutte le superfici innevate, anche attraverso la produzione di neve programmata, anche non battute, ad uso pubblico ove possono essere realizzati piste, snowpark, impianti di risalita e di innevamento, ivi comprese tutte le infrastrutture ad esse collegate, sia aeree che interrate, nonché accessori e pertinenze diverse, abitualmente riservate alla pratica degli sport invernali sulla neve, quali lo sci nelle sue varie articolazioni, la tavola da neve snowboard, lo sci da fondo, la slitta, lo slittino ed altri eventuali sport da neve. Fanno parte delle aree sciabili e di sviluppo montano gli impianti ludico-sportivi e ricreativi tipicamente montani, aventi utilizzo invernale ed estivo, teleferiche, slitte guidate e percorsi naturalistici attrezzati, piscine naturali ed eventuali altre attrezzature da individuare con deliberazione della Giunta regionale.
1-bis. All'interno delle aree sciabili di cui al comma 1, per aree sciabili attrezzate si intendono: le superfici innevate anche artificialmente, aperte al pubblico e comprendenti piste, impianti di risalita e di innevamento, abitualmente riservate alla pratica degli sport sulla neve e più precisamente, le aree su cui sono ubicati gli impianti a fune, per la sola parte delle stazioni e della linea ricompresa fra i franchi laterali degli stessi, i sedimi delle piste da sci di cui al comma 2, esclusa la lettera f), e quelli delle opere complementari a esse collegate come previste al comma 1.
2. A seconda delle rispettive caratteristiche funzionali le piste che, al pari delle infrastrutture di cui al comma 1, sono da considerarsi di interesse pubblico, si suddividono nelle seguenti tipologie:
a) piste di discesa: tracciati appositamente destinati alla pratica dello sci alpino nelle sue varie articolazioni e della tavola da neve, segnalati e preparati; nello specifico trattasi di tracciato, palinato ai sensi dell'articolo 23, delimitato dal bordo esterno della battitura quando battuto e dalla linea teorica di congiunzione tra le paline quando non battuto, appositamente destinato alla pratica dello sci di discesa, normalmente accessibile quando sia preparato e controllato anche ai fini della verifica della sussistenza di pericolo di distacco di valanghe e di altri pericoli atipici;
b) piste di fondo: tracciati appositamente destinati alla pratica dello sci di fondo, segnalati, preparati e controllati anche ai fini della verifica della sussistenza di pericolo di distacco di valanghe e di altri pericoli atipici;
c) piste per altri sport sulla neve, quali la slitta, lo slittino e lo snowtubing: aree esclusivamente destinate a tali attività, anche in forma di tracciati obbligati, normalmente accessibili, palinate o delimitate lateralmente, dotate di segnaletica e controllate;
d) snowpark: aree riservate alla pratica di evoluzioni acrobatiche con lo sci, lo snowboard, nonché alla pratica del boardercross e dello skicross; trattasi di tracciati con caratteristiche miste finalizzati alle evoluzioni tipiche di tali tecniche e destinati esclusivamente agli utenti provvisti di sci e snowboard, normalmente accessibili e preparati, palinati o delimitati lateralmente, dotati di segnaletica e controllati;
e) percorsi di trasferimento: tracciati che collegano aree sciabili e di sviluppo montano differenti e annessi servizi, segnalati e controllati anche ai fini della verifica della sussistenza di pericolo di distacco di valanghe e di altri pericoli atipici;
f) percorso fuoripista o misto: itinerario sciistico, anche non compreso nell'area sciabile e di sviluppo montano attrezzata, che può essere segnalato con paletti indicatori di percorso e comunicato ai fini divulgativi e informativi all'utenza normalmente accessibile; per tale itinerario valgono le disposizioni di cui all'articolo 30;
g) piste per il salto con gli sci: aree riservate e dotate di trampolini per il salto con gli sci, accessibili, preparate, dotate di segnaletica e normalmente presidiate e controllate;
h) pista di collegamento: tracciato che consente l'agevole trasferimento degli sciatori all'interno dell'area sciabile.
2-bis. All'interno delle aree sciabili attrezzate aventi più di venti piste, servite da almeno dieci impianti di risalita, i gestori individuano le aree da riservare alla pratica di evoluzioni acrobatiche con lo sci e lo snowboard, quali snowpark, che devono essere separate con adeguate protezioni dalle altre piste, dotate di strutture per la pratica delle evoluzioni acrobatiche, regolarmente mantenute; tutti coloro che le frequentano devono essere dotati di casco protettivo omologato; è facoltà del gestore prevedere l'obbligo di ulteriori protezioni per i frequentatori.
2-ter. Ai fini della presente legge si applicano le definizioni di cui al
2-quater. Fatto salvo il rispetto morfologico dei tracciati delle piste realizzati in conformità a quanto stabilito nei provvedimenti autorizzativi delle stesse, la preparazione e l'allestimento per l'esercizio al pubblico avvengono, sulla base del progetto autorizzato, in funzione delle condizioni climatiche e dell'innevamento localmente presenti.
Art. 5. Individuazione e variazione delle aree sciabili e di sviluppo montano.
1. I comuni, sentiti i gestori, propongono con propria deliberazione alla Regione le aree sciabili e di sviluppo montano dagli stessi individuate, in coerenza con la pianificazione regionale e con il piano paesaggistico regionale all'interno delle quali evidenziano:
a) le aree sciabili e di sviluppo montano già attrezzate e quelle eventualmente interessate da interventi di ristrutturazione o di riordino;
b) le aree sciabili e di sviluppo montano parzialmente attrezzate, destinate ad interventi di potenziamento e di completamento delle piste esistenti e delle infrastrutture connesse;
c) le nuove aree sciabili e di sviluppo montano;
d) le zone nelle quali sia possibile la realizzazione dei bacini idrici necessari per l'innevamento programmato;
e) le variazioni delle aree sciabili e di sviluppo montano precedentemente individuate;
f) le aree destinate, durante il periodo estivo, alla pratica di attività ludico-sportive e ricreative.
2. La deliberazione di cui al comma 1 è trasmessa alla Regione, che approva l'individuazione delle aree sciabili e di sviluppo montano con deliberazione della Giunta regionale entro centocinquanta giorni dalla trasmissione. Trascorso tale termine, l'individuazione e variazione delle aree sciabili si intende approvata.
2-bis. Le aree definite dal presente articolo, comprensive della segnaletica, sono individuate con deliberazione della Giunta regionale con l'indicazione al loro interno delle piste da sci e di raccordo dotate dei requisiti di cui all'articolo 8 del
Art. 5 bis. Pianificazione degli interventi urbanistici nelle aree sciabili e di sviluppo montano.
1. I comuni, nel rispetto delle leggi regionali vigenti, contestualmente alla deliberazione di cui all'articolo 5, comma 1, avviano il procedimento di adeguamento del Piano regolatore generale comunale (PRGC) ai sensi dell'articolo 17, comma 5 della
2. Nelle aree sciabili e di sviluppo montano il PRGC impone le limitazioni all'edificazione e all'uso del suolo necessarie e fissa le relative modalità d'intervento, consentendo esclusivamente:
a) la ristrutturazione degli edifici esistenti con eventuale cambio di destinazione d'uso;
b) limitati ampliamenti degli edifici esistenti;
c) nuove edificazioni con finalità necessarie all'esercizio delle attività agricole o delle attività di cui all'articolo 4, comma 1;
d) la realizzazione di pubblici esercizi e le attività commerciali necessari connessi alla pratica degli sport montani invernali o estivi.
2-bis. I cambi di destinazione d'uso non sono ammessi per i fabbricati aventi destinazione agricola e per quelli di cui alle lettere c) e d) del comma 2.
3. Ai fini del mantenimento delle condizioni di sicurezza e delle necessità di ammodernamento e miglioramento degli impianti e delle piste, fatte salve le disposizioni più restrittive imposte dal piano regolatore generale comunale (PRGC) e dal piano paesaggistico regionale, non è consentito realizzare recinzioni fisse e piantumazioni, né effettuare nuove edificazioni, compresi solarium o dehors fissi a carattere permanente, fuori terra ad una distanza inferiore a venti metri dal confine esterno su entrambi i lati degli impianti di risalita, nel rispetto dei franchi minimi laterali previsti dal decreto del Direttore generale per il trasporto pubblico locale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 16 novembre 2012, n. 337 (Disposizioni e prescrizioni tecniche per le infrastrutture degli impianti a fune adibiti al trasporto di persone. Armonizzazione delle norme e delle procedure con il
4. Nelle fasce di rispetto di cui al comma 3 è consentita la ristrutturazione edilizia degli edifici esistenti ed il loro eventuale ampliamento, avente un volume non superiore al 20 per cento del volume esistente, da realizzarsi sul lato opposto a quello della pista o dell'infrastruttura, o sul filo di fabbricazione esistente, o sopraelevando, nel rispetto del filo di fabbricazione, il fabbricato esistente. In ogni caso, le ristrutturazioni e gli ampliamenti sono realizzati in maniera tale da garantire il rispetto dei limiti previsti all'articolo 9 all'interno degli ambienti abitativi. All'interno delle fasce di rispetto di cui al presente comma è consentito realizzare le infrastrutture, gli accessori e le pertinenze di cui all'articolo 4, comma 1.
4-bis. Nei casi in cui la fascia di rispetto delle piste di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), c), d), e), g) e delle attrezzature complementari interferisce con il centro o nucleo abitato di cui al comma 3, gli ampliamenti degli edifici in essa ricadenti, anche superiori al 20 per cento del volume esistente, se previsto dal PRGC, sono realizzati in modo da non ridurre la distanza tra il filo di fabbricazione e le piste o le attrezzature complementari.
4-ter. Costituisce filo di fabbricazione esistente il perimetro dell'area occupata da fabbricati o da solarium o dehors fissi e a carattere permanente esistenti, legittimamente realizzati e in aderenza all'edificio principale. È facoltà dei comuni individuare ulteriori limitazioni nell'individuazione dei fili di fabbricazione. In caso di ampliamento degli edifici esistenti sul filo di fabbricazione di solarium o dehors fissi, non è consentita una ulteriore realizzazione di tali strutture che sposti il filo di fabbricazione originario.
5. Nelle aree comprese nelle fasce di rispetto di cui al comma 3 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27, comma 9 della
6. Nell'applicazione delle disposizioni dei commi 2, 3, 4, 4-bis e 5 sono comunque rispettati e mantenuti i requisiti di sicurezza per la gestione delle piste all'interno dell'area sciabile e di sviluppo montano.
7. Sui terreni gravati da uso civico, ricompresi nelle aree sciabili e di sviluppo montano, l'esercizio del relativo diritto è comunque assicurato agli aventi titolo nel periodo dell'anno durante il quale non viene praticata l'attività invernale ed estiva subordinatamente a quanto previsto dall'articolo 21, comma 6.
8. Il PRGC, nel rispetto della normativa paesaggistica, idrogeologica e sismica, può prevedere, al fine dello sviluppo delle aree sciabili e di sviluppo montano, la riqualificazione a fini turistico-ricettivi dei fabbricati anche funiviari di cui all'articolo 4, comma 1 dismessi e la loro volumetria può essere recuperata a destinazione turistico-ricettiva attraverso idonei strumenti urbanistici e può anche essere rilocalizzata nella misura dell'80 per cento in aree idonee già compromesse o a completamento del tessuto urbanizzato. In tali casi, ai fabbricati oggetto di riqualificazione non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 6 della
Art. 6. Classificazione delle piste da sci.
1. Le piste di discesa e di fondo sono classificate sulla base di criteri definiti con deliberazione della Giunta regionale nel rispetto dei termini indicati all'articolo 7, commi 2 e 3.
2. Le piste di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), b) e d), normalmente adibite alla pratica non agonistica dello sci di discesa nelle sue varie articolazioni, dello snowboard e dello sci di fondo, o parti di esse, possono essere riservate allo svolgimento di allenamenti e competizioni agonistiche, secondo le disposizioni della Federazione italiana sport invernali (FISI) e della Fédération internationale de ski (FIS). In tal caso le aree interessate sono chiuse al pubblico per la durata della competizione. Gli organizzatori di gare autorizzate sono tenuti ad adottare tutte le misure di sicurezza necessarie per l'uso agonistico.
2-bis. Le piste di discesa possiedono i seguenti requisiti tecnici:
a) devono essere individuate in zone idrogeologicamente idonee alla pratica degli sport invernali, o comunque in zone protette o vigilate secondo le misure tecniche di sicurezza previste dalle rispettive normative regionali o provinciali;
b) devono avere una larghezza non inferiore a 20 metri; larghezze inferiori sono ammesse per brevi tratti adeguatamente segnalati;
c) presentano un franco verticale libero, inteso come l'altezza che separa il manto nevoso della pista dai sovrastanti ostacoli, che, in condizioni di normale innevamento, non può essere inferiore a 3,50 metri, salvo per brevi tratti opportunamente segnalati;
d) se utilizzate come tracciati di raccordo o trasferimento devono avere una larghezza minima proporzionata alla pendenza e comunque non inferiore a 3,50 metri.
2-ter. Per le piste già individuate, realizzate nelle aree sciabili attrezzate, alla data di emanazione del
3. Le piste da sci, gli impianti di risalita e tutte le relative opere connesse costituiscono opere di urbanizzazione indotta ai sensi della vigente normativa in materia di urbanistica.
Art. 6 bis. Piste di allenamento.
1. All'interno delle aree sciabili attrezzate, i gestori delle stesse individuano i tratti di pista da riservare, a richiesta degli sci club, agli allenamenti di sci agonistico e snowboard agonistico, nonché le aree da riservare alla pratica di evoluzioni acrobatiche con lo sci e lo snowboard (snowpark), nei giorni in cui le stesse aree non siano già occupate per lo svolgimento di manifestazioni agonistiche.
2. Le piste di allenamento per lo sci alpino e per lo snowboard sono delimitate dal gestore degli impianti, il quale provvede alla messa in sicurezza e alla chiusura al pubblico delle stesse separandole, con adeguate delimitazioni, dalle altre piste o parti di esse ai fini di inibirne il passaggio agli utenti turistici e apponendo, all'inizio del loro tracciato, un cartello su cui è apposta la scritta "Pista chiusa". Tutti coloro che frequentano le piste di allenamento per lo sci alpino e per lo snowboard devono essere muniti di casco protettivo omologato. La predisposizione delle piste di allenamento e la responsabilità nello svolgimento degli allenamenti spetta all'associazione o società sportiva che organizza la seduta di allenamento. Al termine dello svolgimento dell'attività di allenamento, l'incaricato dall'organizzazione sportiva deve provvedere a togliere i pali di slalom che costituiscono il relativo tracciato e ad eliminare le buche createsi durante l'allenamento. Gli organizzatori di allenamenti autorizzati sono tenuti ad adottare tutte le misure di sicurezza necessarie per l'uso agonistico.
3. Gli sciatori non autorizzati non possono in alcun modo entrare all'interno della pista di allenamento e percorrere la relativa discesa.
4. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250,00 a euro 1.000,00.
Art. 7. Procedimento per il rilascio dell'atto di classificazione.
1. I soggetti di cui all'articolo 12, comma 2, presentano la domanda di classificazione al competente ufficio regionale.
2. L'ufficio regionale competente inoltra il progetto e i relativi elaborati alla Commissione di cui all'articolo 11 che esprime parere entro i successivi sessanta giorni. La Commissione può chiedere integrazioni documentali e chiarimenti al richiedente: in tal caso, il termine decorre nuovamente dalla data di ricezione delle integrazioni.
3. Acquisito il parere della Commissione, ovvero decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 2 senza che la Commissione si sia pronunciata, il dirigente dell'ufficio regionale di cui al comma 1, entro trenta giorni, provvede con propria determinazione alla classificazione della pista.
4. La domanda di classificazione, corredata dagli elaborati di cui all'articolo 8, deve essere presentata entro un anno a decorrere dall'entrata vigore della legge.
5. La presentazione della domanda di classificazione costituisce condizione per l'accesso ai finanziamenti di cui ai successivi articoli, anche se il comune di riferimento non ha provveduto all'individuazione dell'area sciabile e di sviluppo montano ai sensi dell'articolo 5.
Art. 8. Elaborati di progetto per la classificazione.
1. La domanda di classificazione delle piste di nuova realizzazione, da presentarsi entro sessanta giorni dall'ultimazione dei lavori, è corredata da tutti gli elaborati progettuali richiesti dalla normativa vigente in materia.
2. La domanda di classificazione delle piste esistenti è corredata dai seguenti elaborati:
a) documentazione fotografica dello stato dei luoghi interessati;
b) corografie dello stato di fatto, in scala non minore di 1:10000, che mettono in evidenza l'area sciabile e di sviluppo montano, ove già individuata, con indicazione del complesso delle piste e degli impianti esistenti e dei servizi ad essi funzionali, la viabilità di accesso all'area e le strade di servizio estive e invernali;
c) planimetrie a curve di livello, in scala minima non minore di 1:5000, delle piste esistenti sulle quali devono essere riportate:
1) gli eventuali sistemi di protezione di tipo fisso contro gli infortuni (reti A);
2) l'indicazione delle sezioni di cui alla lettera d);
d) sezioni longitudinali con indicazione delle pendenze per tratti significativi, riportanti anche, ove presenti, eventuali pendenze trasversali;
e) relazione tecnica articolata nei seguenti argomenti:
1) caratteristiche delle piste quali dislivello, lunghezza orizzontale e sviluppata sull'asse della pista, pendenza longitudinale media e massima, pendenze trasversali, larghezza massima, media e minima, superficie totale, orientamento dei versanti;
2) connotati dei siti attraversati quali morfologia e struttura del terreno, colture in atto, risorse idriche;
3) valutazioni dimensionali delle piste in relazione alla funzionalità dell'area sciabile e di sviluppo montano;
f) relazione di inquadramento territoriale ed urbanistico;
g) relazione descrittiva in merito ad eventuali usi civici gravanti sulle aree interessate;
h) estratto delle tavole di azzonamento del PRGC riportanti l'area sciabile e di sviluppo montano;
i) planimetria catastale in scala non minore di 1:2000;
j) proposta motivata di classificazione della pista.
Art. 9. Classificazione acustica.
1. Ai sensi della
2. A completamento di quanto previsto dalla
3. Nelle aree sciistiche, le stazioni funiviarie di partenza e di arrivo, le relative aree di pertinenza ed il tratto di infrastruttura di collegamento sono da classificarsi, sia in estate che in inverno, in classe IV. Analogamente le aree di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), b), c), d) ed e), sono da classificarsi in classe IV nei periodi di svolgimento della attività sciistica ed in una classe inferiore negli altri periodi. Le aree individuate all'articolo 4, comma 2, lettera f), possono invece essere classificate in una classe inferiore, a seconda della fruizione e del paesaggio sonoro.
4. Il disposto di cui al comma 3 è accompagnato dalla previsione di apposite fasce di pertinenza acustica, per le piste di nuova realizzazione come previsto dall'allegato 1, tabella 1, punto c1 del
5. Le aree sciistiche di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), b), c), d), e), e f), in quanto soggette al transito degli sciatori, dei mezzi per la manutenzione delle piste, dei mezzi di servizio, nonché caratterizzate dalla presenza degli impianti di risalita, sono da considerarsi, ai fini della classificazione acustica, assimilate alle infrastrutture stradali, ferroviarie e di trasporto e come tali non soggette all'applicazione dei valori limite differenziali di immissione.
5-bis. Con riferimento ai disposti dell'articolo 6-ter del
5-ter. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della
Art. 10. Elenco regionale delle piste.
1. È istituito, presso l'Assessorato regionale competente, l'elenco regionale delle piste di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a) e b).
2. Nell'elenco regionale delle piste, consultabile telematicamente, sono indicate:
a) le piste classificate ai sensi dell'articolo 6;
b) le generalità del gestore, del direttore delle piste e degli operatori di primo soccorso.
3. La redazione, gestione e aggiornamento dell'elenco regionale delle piste sono curati dai competenti uffici regionali sulla base delle indicazioni comunicate dal gestore.
Art. 11. Commissione consultiva e commissione tecnica.
1. È istituita la Commissione consultiva, quale organo dell'amministrazione regionale, finalizzata all'espressione di pareri non vincolanti nelle materie di cui alla presente legge. La Commissione si riunisce, anche tramite video conferenza, almeno una volta all'anno su convocazione degli uffici regionali.
2. La Commissione consultiva è composta da:
a) quattro dirigenti dei settori regionali competenti;
b) un rappresentante dei comuni di competenza territoriale;
c) un esperto designato dall'Associazione piemontese esercenti impianti a fune o un rappresentante dell'Associazione piemontese enti gestori di piste di sci di fondo o suo delegato, a seconda degli argomenti trattati;
d) un rappresentante del Collegio regionale dei maestri di sci;
e) un rappresentante delle organizzazioni di volontariato operanti nel soccorso piste;
f) un rappresentante del Collegio regionale guide alpine italiane;
g) un rappresentante della FISI;
h) un rappresentante delle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative presenti nella Regione e firmatarie del Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) per il trasporto a fune o dei contratti collettivi territoriali, ove presenti;
i) un rappresentante del servizio medico di emergenza sanitaria territoriale 118;
j) un esperto designato dal Club alpino italiano (CAI) Piemonte.
k) un rappresentante dell'Associazione soccorso alpino e speleologico piemontese.
3. Ai fini della classificazione delle piste, è istituita la Commissione tecnica così composta:
a) almeno due esperti dei settori regionali competenti su indicazione dei dirigenti componenti la Commissione consultiva;
b) un esperto designato dall'Associazione piemontese esercenti impianti a fune o un rappresentante dell'Associazione piemontese enti gestori di piste di sci di fondo o suo delegato, a seconda degli argomenti trattati;
c) un rappresentante del Collegio regionale dei maestri di sci;
d) il dirigente regionale del settore responsabile del procedimento di classificazione che la presiede.
4. La Commissione tecnica esprime parere vincolante e motivato sulla domanda di classificazione accertando la conformità della domanda medesima rispetto ai parametri di cui all'articolo 8.
5. I pareri della Commissione tecnica sono assunti con il voto favorevole della maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.
6. Ai lavori della Commissione tecnica possono essere invitati tecnici ed esperti, il cui parere sia ritenuto utile o necessario nell'esame di singole questioni. La Commissione tecnica, ai fini dell'espletamento delle sue funzioni, può effettuare, comunque entro i termini previsti, ispezioni e sopralluoghi sulle aree interessate dalla richiesta di classificazione.
7. La Commissione tecnica, alla chiusura dei lavori, redige il verbale delle sedute.
8. I componenti delle Commissioni di cui ai commi 1 e 3 sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale.
9. Le funzioni di segreteria delle Commissioni di cui ai commi 1 e 3 sono svolte dal personale regionale.
Capo III - Norme disciplinanti la realizzazione, la concessione e l'esercizio delle piste
Art. 12. Realizzazione delle piste.
1. La realizzazione di nuove piste o di significative modifiche al tracciato di piste esistenti è assoggettata al rilascio di permesso di costruire gratuito.
2. Hanno titolo a richiedere il permesso di costruire:
a) il concessionario, ai sensi della
b) i comuni che eseguono opere al di fuori della propria competenza territoriale previa delega, le associazioni dei comuni e le unioni montane;
c) la Regione Piemonte;
d) la Fondazione 20 marzo 2006;
e) i soggetti che, mediante convenzione, abbiano assunto l'obbligo di realizzare la pista quale opera a scomputo degli oneri di urbanizzazione dovuti;
f) il soggetto che si obbliga ad assicurare la preparazione, la manutenzione e la battitura della pista di fondo;
g) ogni altro soggetto pubblico o imprenditore privato.
2-bis. Non si applicano le disposizioni relative al rilascio del permesso di costruire se le opere di cui al comma 1 vengono eseguite dalle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 7 del
Art. 13. Permesso di realizzazione delle piste.
1. I soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 12, comma 2 presentano al comune domanda per il rilascio del permesso di costruire, corredata dai titoli che dimostrino la disponibilità dei terreni sui quali la pista deve essere realizzata, ovvero dall'indicazione delle servitù di cui chiedono la costituzione coattiva, nonché dal progetto e dai relativi elaborati.
2. Il rilascio del permesso di costruire è reso sulla base della contestuale valutazione degli aspetti urbanistici, programmatori, trasportistici, idraulici, idrogeologici, forestali, ambientali, ecologici, paesaggistici e valanghivi. Nella conduzione dell'istruttoria è facoltà del comune avvalersi del supporto dei competenti uffici dell'Agenzia regionale di protezione ambientale (ARPA).
3. Acquisiti i titoli di disponibilità di cui al comma 1, ovvero, ove necessario, il provvedimento di costituzione coattiva di servitù di pista, il permesso di costruire è rilasciato in conformità alle normative vigenti.
Art. 14. Procedimento per l'imposizione della servitù di area sciabile e di sviluppo montano.
1. L'individuazione delle aree sciabili e di sviluppo montano, comprendenti le piste ed i relativi impianti di innevamento e di risalita, con i loro accessori e pertinenze, nonché gli impianti ludico-sportivi e ricreativi tipicamente montani, aventi utilizzo invernale ed estivo, teleferiche, slitte guidate e percorsi naturalistici attrezzati, e piscine naturali, equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza della medesima opera, ai sensi dell'articolo 34, comma 6 del
2. L'istanza di costituzione coattiva di servitù di area sciabile e di sviluppo montano è presentata all'amministrazione pubblica competente.
3. [Abrogato].
4. La Regione può intervenire sulla base di criteri e modalità definiti con apposita deliberazione per la copertura degli oneri di servitù alle amministrazioni comunali sulle quali grava la relativa indennità.
5. Entro il 31 marzo di ogni anno le amministrazioni comunali comunicano alla Regione gli esiti delle istanze ricevute per le costituzioni coattive di servitù e formulano eventuali richieste di contribuzione di cui al comma 4.
Art. 14 bis. (Indennità per l'imposizione di servitù di area sciabile e di sviluppo montano)
1. Per l'imposizione di servitù di aree sciabili, di sviluppo montano e di impianti di risalita è dovuta una sola indennità, calcolata ai sensi dei commi 2 o 3 e proporzionata nel suo ammontare complessivo al danno cagionato dal passaggio, limitatamente al periodo di utilizzo, tenuto conto delle eventuali migliorie apportate al fondo. Non si presume alcuna indennità per le servitù che possono essere conservate senza danno o senza grave incomodo del fondo servente.
2. L'indennità di cui al comma 1 è calcolata nella misura dell'80 per cento del valore venale del bene, relativamente alle aree occupate dalle fondazioni dei sostegni, dai cavi interrati, dalle tubazioni interrate, da costruzioni o manufatti a servizio dell'area sciabile.
3. Se la servitù non comporta opere fisse su area sciabile o di sviluppo montano, in caso di danno o grave incomodo ai sensi del comma 1 al fondo servente, l'indennità è calcolata nella misura massima del 50 per cento del valore venale del bene.
4. Il valore venale del bene, ai fini di cui ai commi 2 e 3, corrisponde:
a) per le aree non edificabili, al valore agricolo corrispondente al tipo di coltura praticata nelle singole regioni agrarie, così come previsto all'articolo 40 del
b) per le aree edificabili, al valore determinato ai sensi dell'articolo 36 del
Art. 15. Facoltà inerenti alla servitù di area sciabile e di sviluppo montano.
1. La servitù coattiva di aree sciabili e di sviluppo montano conferisce le seguenti facoltà:
a) eseguire e mantenere opere di sbancamento, di livellamento, di riporto o, comunque, di modifica del profilo del terreno nonché ogni necessaria opera di sostegno e di drenaggio;
b) eseguire interventi di disboscamento, di taglio degli alberi, dei rami e del manto erboso ed interventi di reinerbimento;
c) eseguire e mantenere ogni necessaria opera a protezione della pista anche in relazione al rischio di distacco di valanghe;
d) eseguire e mantenere le canalizzazioni per la raccolta delle acque superficiali;
e) apporre cartelli indicatori e ogni altro apprestamento di sicurezza;
f) eseguire interventi di manutenzione e sistemazione della pista sia nel periodo invernale sia in quello estivo;
g) realizzare, mantenere in efficienza e custodire impianti e sistemi per la produzione di neve programmata, ivi comprese opere di captazione, condutture interrate di aria, di energia elettrica e di acqua comprensive di pozzetti e mantenere in efficienza e custodire bacini di accumulo e stazioni di pompaggio;
h) realizzare, mantenere in efficienza e custodire impianti di risalita, pertinenze e accessori, impianti ludico-sportivi e ricreativi tipicamente montani aventi utilizzo invernale ed estivo, teleferiche, slitte guidate e percorsi naturalistici attrezzati, e piscine naturali, linee aeree e interrate connesse e funzionali all'utilizzo dell'area;
i) posare nel sottosuolo e mantenere tubi e cavi per l'allacciamento degli impianti di innevamento di cui alla lettera g) e delle loro pertinenze alle rete elettrica e idrica;
j) eseguire ogni attività comunque connessa alla produzione della neve programmata, alla sua movimentazione ed alla preparazione e battitura della pista;
k) assicurare agli utenti l'accesso e l'utilizzo della pista;
l) inibire a chiunque l'accesso alla pista ove sussistano ragioni di sicurezza e, comunque, nelle ore di non apertura al pubblico durante la stagione invernale ed in occasione delle operazioni di battitura e di manutenzione anche estiva;
m) eseguire ogni altro intervento strettamente funzionale al buon utilizzo della pista;
n) accedere, durante ogni periodo dell'anno, a piedi, con veicoli e mezzi meccanici per eseguire le opere e gli interventi previsti dal presente articolo;
o) eseguire e mantenere ogni necessaria opera per la realizzazione e la manutenzione di sentieri pedonali, slitte guidate, percorsi naturalistici attrezzati e tracciati adibiti alle attività ludico-sportive e ricreative all'interno delle aree di utilizzo estivo;
p) assicurare agli utenti l'accesso e l'utilizzo dei sentieri e dei tracciati di cui alla lettera o);
p-bis) realizzare, mantenere in efficienza, custodire e gestire sistemi di illuminazione notturna degli impianti di risalita e delle piste da sci di cui all'articolo 4, commi 1 e 2 e delle relative pertinenze ed accessori.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono effettuati nel rispetto delle normative vigenti in materia.
3. Il proprietario od il titolare di altro diritto reale sui terreni gravati dalla servitù non può, in ogni caso, realizzare opere di alcun genere su tali terreni né pregiudicare in alcun modo l'esercizio della servitù o renderlo più oneroso.
4. La servitù coattiva di area sciabile e di sviluppo montano è inamovibile fintanto che le piste siano mantenute in esercizio.
4-bis. La Regione promuove e autorizza la realizzazione dei bacini di accumulo idrico di cui al comma 1, lettera g), comprese le relative opere accessorie e pertinenze e, in particolare, la realizzazione di invasi a cielo aperto, in considerazione della loro funzione e pubblica utilità ai fini agricoli, turistici e di antincendio.
Capo IV - Norme disciplinanti la gestione delle piste e le attività di volo in zone di montagna
Art. 16. Gestore dell'area sciabile attrezzata.
1. La funzione di gestore dell'area sciabile attrezzata è assunta dal titolare della gestione degli impianti di risalita ricompresi nella medesima, ai sensi della
2. Ai fini della sicurezza dello sciatore, l'apertura al pubblico di una pista è subordinata all'individuazione di un unico gestore, sulla base di quanto previsto dall'articolo 18, comma 3, e di un unico direttore della pista medesima, anche in presenza di più impianti serventi la medesima pista, ciascuno dei quali abbia un titolare differente.
3. Per le piste di fondo tale funzione è assunta dal soggetto di cui all'articolo 12, comma 2, lettera f).
Art. 17. Soggetti operanti nell'esercizio delle piste.
1. L'esercizio delle piste presuppone l'individuazione dei seguenti soggetti:
a) il direttore delle piste;
b) l'operatore di primo soccorso;
c) i soggetti intermedi per la manutenzione, battitura, innevamento, preparazione delle piste e il personale degli impianti di risalita.
2. I soggetti di cui al comma 1 sono individuati dal gestore tra il proprio personale dipendente ovvero tra soggetti esterni. I soggetti di cui al comma 1, lettere a) e b) devono essere dotati di idonea qualifica professionale. È fatta salva la possibilità che più funzioni facciano capo alla medesima persona.
3. Il personale operante nel settore della sicurezza piste, con specifica qualifica, viene riconosciuto nel soggetto di cui al comma 1, lettera b).
Art. 18. Obblighi del gestore.
1. L'apertura al pubblico di una pista è condizionata alla messa in sicurezza della stessa in considerazione di previsioni per la riduzione dei rischi connessi alle pratiche sportive ivi previste.
2. Il gestore assicura agli utenti la pratica dell'attività sportiva e ricreativa in condizioni di sicurezza, provvedendo alla messa in sicurezza delle piste secondo le previsioni di cui alla presente legge.
3. Il gestore è tenuto a:
a) nominare un direttore della pista, comunicandone il nominativo all'ufficio regionale di cui all'articolo 10, ai fini del suo inserimento nell'elenco regionale delle piste;
b) assicurare la preparazione della pista in funzione delle condizioni meteorologiche, atmosferiche e di innevamento;
c) provvedere alla delimitazione della pista in conformità a quanto previsto all'articolo 23;
d) dotare la pista della segnaletica di cui all'articolo 24;
e) disporre la chiusura della pista, su segnalazione del direttore della stessa, nel caso in cui essa non presenti le necessarie condizioni di agibilità e di sicurezza, quando sussista un pericolo di distacco di valanghe ovvero la pista presenti altri pericoli atipici, non rimossi o non neutralizzati. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione dell'obbligo di cui alla presente lettera comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000,00 a euro 50.000,00;
e-bis) proteggere gli utenti da ostacoli presenti lungo le piste mediante l'utilizzo di adeguate protezioni degli stessi o segnalazioni della situazione di pericolo atipico, secondo quanto previsto all'articolo 21;
f) assicurare il servizio di soccorso e di trasporto degli infortunati in luoghi accessibili dai più vicini centri di assistenza sanitaria o di pronto soccorso secondo le disposizioni di cui all'articolo 22;
f-bis) munirsi di defibrillatori semiautomatici da collocarsi in luoghi idonei e, in ogni caso, nei siti presidiati dagli operatori di soccorso, garantendo condizioni di facile accesso e utilizzabilità da parte degli operatori di soccorso e del personale specializzato per il relativo funzionamento;
g) provvedere, su segnalazione del direttore della pista, agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria necessari affinché la pista risulti in sicurezza;
h) provvedere agli interventi volti a garantire un adeguato innevamento delle piste, l'agibilità delle stesse e l'eliminazione, ove possibile, di eventuali elementi di pericolosità;
h-bis) fornire agli utenti, di concerto con il Servizio sanitario regionale, tutte le informazioni utili in merito ai servizi sanitari e di primo soccorso a loro disposizione presenti sul territorio, mediante l'affissione di apposita cartellonistica o la produzione di materiale informativo;
i) stipulare apposito contratto di assicurazione della responsabilità civile inerente la propria attività per danni agli utenti e ai terzi per fatti derivanti da propria responsabilità anche in relazione all'uso della pista; la stipulazione di tale contratto costituisce condizione per l'apertura al pubblico della pista. Al gestore che non abbia ottemperato all'obbligo di cui alla presente lettera, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 20.000,00 a euro 200.000,00;
i-bis) comunicare all'utente l'obbligo del possesso della copertura assicurativa di cui all'articolo 32 comma 2. Il gestore delle aree sciabili attrezzate, con esclusione delle aree riservate allo sci di fondo, è tenuto a mettere a disposizione degli utenti, all'atto dell'acquisto del titolo di transito, una polizza assicurativa per la responsabilità civile per danni provocati alle persone o alle cose;
j) fornire annualmente all'ufficio regionale di cui all'articolo 10, l'elenco analitico degli infortuni verificatisi indicando, ove possibile, anche la dinamica degli incidenti. I dati raccolti dalla Regione sono trasmessi annualmente al Ministero della salute a fini scientifici e di studio nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali. La Regione utilizza i dati per individuare le piste o i tratti di pista ad elevata frequenza di infortuni, con la possibilità di prescrivere ai gestori di rafforzare le misure di messa in sicurezza delle predette piste e tratti;
k) effettuare le comunicazioni prescritte dall'articolo 10, comma 3, funzionali all'aggiornamento dell'elenco regionale delle piste;
k-bis) dismettere temporaneamente dall'esercizio, anche a fronte di corrispettivo economico a suo favore, piste, impianti, percorsi e quant'altro necessario per l'organizzazione di eventi particolari turistico-sportivi, anche notturni, a cura di soggetti terzi; in questo caso e per tutta la durata della dismissione, il cui termine deve essere formalmente prestabilito, ogni responsabilità facente capo al gestore e al direttore delle piste è trasferita in capo all'organizzatore dell'evento stesso.
4. Gli interventi necessari ai fini dell'aumento della sicurezza, se effettuati all'interno e in prossimità dei bordi delle piste classificate, costituiscono intervento manutentivo e non necessitano della procedura di cui all'articolo 13, fatta salva l'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica se l'intervento ricade in ambito di tutela ai sensi del
5. Il servizio di soccorso di cui al comma 3, lettera f), può essere istituito anche a pagamento, a condizione che il gestore proponga all'atto di acquisto del titolo di viaggio una polizza assicurativa, ancorché facoltativa, che ricomprenda la copertura di tali costi. In assenza di tale copertura assicurativa il costo del servizio è posto interamente a carico dell'utente.
6. Differisce dalla gestione del servizio di soccorso l'eventuale servizio di recupero di persone a mezzo impianti, o comunque tramite il personale di servizio, in accertati casi di negligenza degli utenti; tale servizio può essere istituito dal gestore anche a pagamento.
7. È fatta salva la possibilità da parte della Regione di esonerare alcune piste da fondo minori dal rispetto di alcuni obblighi generali di cui al comma 3.
Art. 19. Obblighi del direttore di pista.
1. Il direttore di pista:
a) promuove, sovrintende e dirige le attività di gestione delle piste vigilando sullo stato di sicurezza delle stesse;
b) coordina e collabora con il servizio di soccorso sulle piste;
c) coordina la propria attività e collabora con il responsabile del servizio di battitura e preparazione delle piste, ove presente;
d) segnala senza indugio al gestore la sussistenza delle situazioni che impongono la chiusura della pista provvedendovi direttamente in caso di incombente pericolo;
e) indica gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria la cui realizzazione è necessaria affinché la pista risulti in sicurezza e ne sovrintende la realizzazione;
f) coordina e dirige gli operatori addetti al servizio di soccorso;
g) collabora con il gestore nella predisposizione del piano di gestione delle emergenze in caso di pericolo valanghe.
2. I requisiti ed il percorso di abilitazione del direttore di pista sono disciplinati con provvedimenti della Giunta regionale.
Art. 20. Mansioni degli operatori di primo soccorso.
1. L'operatore di primo soccorso è il soggetto al quale sono affidate mansioni di recupero e di primo intervento di soccorso agli infortunati sulle piste da sci ed anche mansioni di diversa natura, in relazione all'organizzazione aziendale di ogni singola località, con particolare riferimento alle operazioni di manutenzione e messa in sicurezza delle piste, al servizio di apertura e chiusura delle stesse, alla verifica delle condizioni di sicurezza ed all'informazione agli utenti.
1-bis. La figura di operatore di primo soccorso si articola nelle categorie:
a) operatore di primo soccorso su piste da discesa;
b) operatore di primo soccorso su piste da fondo.
2. I requisiti ed il percorso di abilitazione degli operatori di primo soccorso sono disciplinati per mezzo di appositi provvedimenti della Giunta regionale.
2-bis. Sono fatte salve e vengono riconosciute le abilitazioni per attività non professionale al servizio di soccorso, su pista da discesa e da fondo ed i successivi aggiornamenti periodici, rilasciate ai soggetti appartenenti all'Esercito italiano, all'Arma dei Carabinieri, al Corpo della Guardia di Finanza, al Capo nazionale dei Vigili del Fuoco, al Corpo forestale dello Stato ed alla Polizia di Stato, provenienti dalle rispettive scuole di addestramento alpino, ai soggetti appartenenti al Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico provenienti dalle scuole nazionali di cui all'articolo 5 della
2-ter. Sono fatte salve e vengono riconosciute inoltre le abilitazioni per attività non professionale al soccorso su pista da discesa e da fondo, ed i successivi aggiornamenti periodici, rilasciate ai volontari dell’Associazione nazionale pubbliche assistenze (ANPAS) e della Croce rossa italiana formati dalle rispettive scuole di soccorso piste e certificati dal Servizio di emergenza sanitaria 118 del Piemonte.
2-quater. Per il riconoscimento delle abilitazioni e l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 10 dei soggetti di cui ai commi 2-bis e 2-ter si applicano le disposizioni dell'articolo 33-bis.
Art. 21. Manutenzione delle piste e garanzia delle condizioni di innevamento.
1. Il gestore delle piste provvede all'ordinaria e straordinaria manutenzione delle stesse ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettere b), c), d), h). In particolare, ha l'obbligo di curare che le piste siano munite della prescritta segnaletica, conservino i requisiti tecnici e di sicurezza previsti, anche con l'impiego dell'innevamento programmato e di altre moderne tecniche a basso impatto ambientale volte a garantire l'adeguato innevamento delle piste ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera h). Al gestore compete la preparazione e la messa in sicurezza delle piste durante il periodo di utilizzo, compatibilmente con gli eventi meteorologici e atmosferici. In caso di ripetute violazioni delle disposizioni di cui al presente comma, l'ente competente o, in via sostitutiva, la Regione, può disporre la revoca dell'autorizzazione.
2. Le piste non battute, o che presentano cattive condizioni di fondo o che richiedono particolari capacità e tecniche di sciata ovvero l'utilizzo di attrezzature specifiche, possono essere aperte al pubblico, ma devono essere segnalate in corrispondenza degli accessi e delle stazioni di partenza degli impianti di risalita serventi. Tutte le piste non battute sono considerate piste difficili e devono essere segnalate con apposita palinatura di colore nero e secondo le modalità di cui al comma 3, a prescindere da quale sia il loro grado di difficoltà derivante dalla loro classificazione.
2-bis. Le piste temporaneamente non battute, ma normalmente intrattenute, o che presentano cattive condizioni di fondo o che richiedono particolari capacità e tecniche di sciata ovvero l'utilizzo di attrezzature specifiche, possono essere aperte al pubblico, ma devono essere segnalate in corrispondenza degli accessi e delle stazioni di partenza degli impianti di risalita serventi.
3. Qualora la pista presenti cattive condizioni di fondo o richieda particolari capacità e tecniche di sciata ovvero l'utilizzo di attrezzature specifiche, il suo stato deve essere segnalato in modo ben visibile al pubblico, all'inizio della pista stessa, nonché presso le stazioni a valle degli impianti di trasporto a fune. Qualora le condizioni presentino pericoli oggettivi dipendenti dallo stato del fondo o altri pericoli atipici, il gestore dell'impianto deve provvedere alla loro rimozione o alla loro neutralizzazione mediante segnalazione o altri dispositivi di delimitazione e protezione. In caso di ripetute violazioni delle disposizioni di cui al presente comma, l'ente competente o, in via sostitutiva, la Regione, può disporre la revoca dell'autorizzazione.
4. I bordi delle piste in corrispondenza di dirupi, strapiombi o crepacci devono essere segnalati e, se possibile, protetti a mezzo di adeguati sistemi di protezione. Gli attraversamenti stradali, anche a raso, devono essere segnalati sia in pista che sul ciglio della strada.
5. Il gestore ha l'obbligo di chiudere le piste in caso di pericolo non rimosso, non neutralizzato o in assenza di agibilità, nonché durante le operazioni di battitura con mezzi meccanici.
6. Durante il periodo di non esercizio delle piste, la sistemazione dei terreni interessati è eseguita in modo da conservare la loro stabilità ed evitare il verificarsi di fenomeni di erosione e di degrado delle superfici.
6-bis. Gli interventi di cui all'articolo 15, comma 1, lettere c), d), e), f), h) e o), finalizzati a garantire la sicurezza delle piste nelle situazioni di emergenza anche dettate da eventi meteorologici, sono realizzati previa comunicazione dei lavori al comune territorialmente competente.
Art. 22. Finalità e caratteristiche del servizio di soccorso.
1. Il gestore assicura, sulle piste di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), b), c), d) e g), il servizio di soccorso provvedendo al recupero, primo intervento e trasporto degli infortunati con le modalità individuate dalla Giunta regionale, di concerto con il Servizio di emergenza sanitaria territoriale 118. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 20.000,00 a euro a 200.000,00.
1-bis. I gestori devono essere collegati con le Centrali del numero unico di emergenza 112 oppure con altre strutture equivalenti operanti sul territorio, tramite un centralino e, in alternativa, un numero interno riservato al soccorso piste da attivarsi immediatamente nella fase di allarme al fine di prestare soccorso agli infortunati.
2. Il servizio di soccorso è assicurato dal gestore mediante proprio personale, ovvero con affidamento del servizio a terzi regolato da appositi contratti o convenzioni. A tale personale, se alle dipendenze del gestore, qualora non faccia parte di enti abilitati o organizzazioni di volontariato ai sensi della
3. Entro il 30 novembre di ogni anno, il gestore comunica all'ufficio regionale di cui all'articolo 10, comma 1 le modalità secondo le quali il servizio è espletato ai sensi del comma 2, nonché l'organico del personale addetto.
4. Salvo quanto previsto all'articolo 17, comma 2, nel servizio di soccorso possono essere impiegati unicamente addetti con abilitazione professionale di operatore di primo soccorso dotati di attrezzature ed equipaggiamenti idonei. Gli addetti al soccorso, compatibilmente con l'espletamento del servizio, possono essere adibiti anche alla manutenzione e messa in sicurezza delle piste, al servizio di apertura e chiusura delle stesse, alla verifica delle condizioni di sicurezza ed all'informazione agli utenti.
5. La direzione ed il coordinamento del servizio di soccorso possono essere affidati al direttore di pista ovvero, in alternativa, ad un operatore di primo soccorso con almeno tre anni di esperienza.
6. Il gestore può individuare, nell'ambito del proprio comprensorio, uno o più operatori di primo soccorso, con esperienza non inferiore a tre anni, cui affidare funzioni di coordinamento e di capo-pattuglia.
7. Fatti salvi i compiti spettanti al servizio sanitario regionale ed alla protezione civile, i gestori delle piste, nell'ambito dei compiti organizzativi e gestionali loro affidati, possono ricorrere all'impiego dell'elicottero; possono altresì organizzare, nelle aree sciabili e di sviluppo montano da essi gestite e senza oneri a carico della Regione, un'attività di trasporto non medicalizzato mediante l'uso di tale mezzo.
7-bis. I gestori individuano aree destinate all'atterraggio degli elicotteri per il soccorso degli infortunati e stipulano apposite convenzioni per l'evacuazione e per la messa in sicurezza dei passeggeri ai sensi dell'articolo 4, comma 5-bis, della
Art. 23. Obblighi di delimitazione delle piste di discesa.
1. Le piste di sci di discesa sono delimitate lateralmente tramite idonea palinatura, realizzata e posata al fine di consentire, anche in condizioni di scarsa visibilità, l'individuazione dei bordi della pista e del grado di difficoltà.
2. La palinatura di delimitazione è realizzata con aste a sezione circolare, prive di spigoli del colore corrispondente al grado di difficoltà della pista ed è altresì integrata con dischi posti ad intervalli di circa duecento metri recanti la denominazione o la numerazione della pista.
3. Al fine di consentire una più agevole individuazione dei bordi della pista, soprattutto in condizioni di scarsa visibilità, le paline poste sul bordo destro recano, nella parte terminale dell'asta, una colorazione arancione per l'altezza minima di ottanta centimetri e per l'altezza minima di trenta centimetri sul lato sinistro.
4. Le piste di fondo hanno indicazioni a intervalli di circa mille metri recanti la distanza ancora da percorrere.
5. La palinatura può essere omessa, fatta salva l'applicazione dell'articolo 26:
a) nei tratti in cui la pista è delimitata da elementi naturali, ivi comprese le aree boscate;
b) nei tratti in cui siano state posizionate, lungo il bordo della pista, reti di protezione o altri elementi di sicurezza;
c) nei tratti di raccordo o confluenza tra più piste.
6. La palinatura di cui ai commi precedenti deve essere realizzata in modo tale da consentirne l'agevole rimozione a conclusione della stagione invernale.
Art. 23 bis. Obblighi di delimitazione delle piste di fondo e di altre piste.
1. Le piste di fondo preparate, segnalate, controllate e aperte al pubblico sono delimitate lateralmente con apposita palinatura:
a) lungo i bordi pista che separano tracciati adiacenti con diverso senso di marcia;
b) lungo un bordo pista quando sono tracciate in ambiti scarsamente connotati da elementi naturali.
2. La palinatura di delimitazione è realizzata con aste a sezione circolare, prive di spigoli, del colore corrispondente al grado di difficoltà della pista e può essere integrata con dischi posti ad intervalli di circa 500 metri recanti la denominazione o la numerazione della pista. La palinatura è realizzata preferibilmente con materiali biodegradabili.
3. La palinatura può essere omessa:
a) nei tratti in cui la pista è delimitata da elementi naturali quali pendii, scarpate a monte, aree boscate o da elementi artificiali quali muri o staccionate;
b) nei tratti in cui sono state posizionate, lungo il bordo della pista, reti di protezione o altri elementi di sicurezza;
c) nei tratti di raccordo o confluenza tra più piste.
4. La palinatura deve essere realizzata in modo tale da consentirne agevole rimozione a conclusione della stagione invernale.
5. Le piste per la slitta con lo slittino sono delimitate come le piste di discesa; le piste di risalita per lo sci alpinismo sono delimitate con bandierine verdi sul solo lato destro.
Art. 24. Obblighi di segnalazione sulle piste.
1. Le piste di sci di discesa e di fondo sono dotate di apposita segnaletica a cura dei gestori delle stesse in conformità all'articolo 13 del
2. La segnaletica, realizzata ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 20 dicembre 2005 (Segnaletica che deve essere apposta nelle aree sciabili attrezzate), ha lo scopo di fornire le necessarie indicazioni sull'agibilità e sulle caratteristiche delle piste.
3. Le piste di discesa vengono segnalate e suddivise secondo il loro grado di difficoltà come segue:
a) piste facili, segnate in blu: la loro pendenza longitudinale e trasversale massima non può superare il 25 per cento, ad eccezione di brevi tratti inferiori a cinquanta metri in zone non delimitate e che non presentano apprezzabili pendenze trasversali;
b) piste di media difficoltà, segnate in rosso: la loro pendenza longitudinale e trasversale massima non può superare il 40 per cento, ad eccezione di brevi tratti inferiori a cento metri in zone non delimitate e la loro pendenza longitudinale media è superiore al 20 per cento; apprezzabili pendenze trasversali sono ammesse solo per brevi tratti inferiori a cento metri in zone non delimitate e la loro pendenza longitudinale media è superiore al 20 per cento;
c) piste difficili, segnate in nero: la loro pendenza longitudinale o trasversale massima supera i valori massimi delle piste rosse e la loro pendenza longitudinale media è superiore al 20 per cento.
4. Le piste di fondo sono suddivise in:
a) pista facile, segnata in blu, avente:
1) pendenza longitudinale non superiore al 10 per cento, ad eccezione di brevi tratti;
2) pendenza media longitudinale non superiore al 4 per cento;
3) lunghezza non superiore ai dieci chilometri;
4) sezione che normalmente non presenta pendenze trasversali;
b) pista di media difficoltà segnata in rosso, avente:
1) pendenza longitudinale non superiore al 20 per cento, ad eccezione di brevi tratti;
2) pendenza media longitudinale non superiore all'8 per cento;
3) lunghezza non superiore ai trenta chilometri;
4) sezione che può presentare moderata pendenza trasversale;
5) tracciato che non presenta un elevato numero di passaggi impegnativi;
c) pista difficile, segnata in nero, caratterizzata da pendenze longitudinali o trasversali superiori a quelle delle piste di cui alla lettera b).
5. È facoltà del gestore presentare motivata richiesta di classificazione differente della pista rispetto alle disposizioni di cui al comma 4 laddove ricorrono fattori differenti dalla pendenza che incidono comunque sul grado di difficoltà, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo la larghezza della pista, la sua esposizione, la presenza di neve artificiale, la presenza di ostacoli naturali e non, la consistenza del bordo pista.
6. Le piste di slitta, slittino e parco giochi possiedono le caratteristiche delle piste blu di discesa di cui al comma 3, lettera a), con larghezza minima di sei metri.
7. Gli itinerari sciistici sono segnati in arancione e non vengono suddivisi secondo gradi di difficoltà.
8. Ai gestori è consentito a scopi commerciali di indicare in verde le piste molto facili la cui pendenza longitudinale e trasversale non può superare il 15 per cento, ad eccezione di brevi tratti in zone non delimitate.
9. Ai fini dell'incremento del livello di sicurezza delle piste, la Regione autorizza le iniziative di incremento della larghezza delle stesse, ove fisicamente possibile, proposte dai soggetti di cui all'articolo 12, comma 2 e all'articolo 16, comma 1, ad una larghezza ritenuta idonea e sufficiente, previa verifica della compatibilità paesaggistica se l'intervento ricade in ambito di tutela ai sensi del
10. La segnaletica deve essere conforme ai requisiti della normativa di cui al comma 2; per le stazioni confinanti con altre stazioni di diverso Stato o regione è ammesso comunque l'impiego della segnaletica uniforme a quella impiegata dalla stazione confinante.
11. In prossimità delle biglietterie e dei punti di accesso agli impianti di arroccamento al comprensorio i gestori degli impianti appongono una mappa delle piste di sci alpino e di fondo e degli altri sport sulla neve con indicazione del loro percorso e del relativo grado di difficoltà.
12. Alla partenza di ogni impianto è apposto un cartello indicante il colore delle piste servite, sul quale è riportato il nome o il numero della pista, il grado di difficoltà, l'indicazione dell'apertura, della chiusura e l'orario di accesso.
13. In corrispondenza dei principali accessi alle piste di fondo è indicato il relativo orario di apertura e chiusura.
14. Gli accessi alle piste chiuse, anche temporaneamente, sono protetti, per l'intera larghezza, con idoneo mezzo di segnalazione preceduto dal segnale di divieto. La chiusura della pista è tempestivamente segnalata nella stazione a valle dell'impianto servente, nonché all'inizio della stessa ed alle biglietterie.
15. In corrispondenza delle biforcazioni e degli incroci tra piste sono posizionati segnali riportanti la direzione, la denominazione e il grado di difficoltà delle piste interessate, nonché le destinazioni raggiungibili.
16. Le piste non battute, quelle che presentano cattive condizioni del fondo o che richiedono particolari capacità e tecniche di sciata ovvero l'utilizzo di attrezzature specifiche possono essere aperte al pubblico, ma sono segnalate in corrispondenza degli accessi e delle stazioni di partenza degli impianti di risalita serventi.
17. La segnaletica è realizzata e posizionata considerando gli effetti di un eventuale urto da parte dello sciatore.
18. Il gestore non è responsabile nel caso di rimozione e alterazione della palinatura, della segnaletica e degli apprestamenti di sicurezza da parte di soggetti terzi o di eventi atmosferici.
19. Nei luoghi di cui al comma 11 è fornita agli utenti ampia informazione sulle regole di comportamento stabilite dal
20. Al fine di ottimizzare la messa in sicurezza delle piste e di contenere l'impatto ambientale è consentita, su tutte le aree sciabili e di sviluppo montano comprese le strutture ricettive presenti sulle piste, la sola esposizione di messaggi pubblicitari del formato autorizzato dal gestore. È esclusa dalla predetta limitazione la pubblicità da apporre sugli impianti di risalita o su loro pertinenze, che si intende autorizzata, fatto salvo il rispetto della normativa vigente in materia di salvaguardia ambientale e paesaggistica.
21. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 11 e 19 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250,00 a euro 1.000,00.
Art. 25. Vigilanza
1. Ferma restando l'applicazione dell'articolo 29 del
1-bis. La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni dell'articolo 28-bis è affidata:
a) al personale di vigilanza dipendente dagli enti regionali di gestione delle aree naturali protette di cui all'articolo 12 della
b) agli agenti di polizia locale;
c) agli agenti e agli ufficiali di polizia giudiziaria in coordinamento con gli enti di competenza.
Art. 26. Responsabilità.
1. Fatte salve le responsabilità del direttore della pista per le funzioni di propria competenza, il gestore è civilmente responsabile della regolarità e della sicurezza dell'esercizio della pista in relazione alle previsioni della presente legge.
2. Il gestore non è in alcun modo responsabile degli incidenti che possono verificarsi al di fuori delle piste da sci di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), b) ed e), anche se accaduti su percorsi fuori pista serviti dagli impianti di risalita, né degli incidenti che possono verificarsi sui percorsi di cui all'articolo 4, comma 2, lettera f) o durante le gare e gli allenamenti o nelle aree attrezzate di cui all'articolo 4, comma 2, lettere c), d) e g). Il gestore non è altresì responsabile degli incidenti occorsi nel caso di dismissione temporanea dell'esercizio ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera k-bis).
3. La pratica dello sci e qualsiasi attività allo stesso legata effettuata oltre le delimitazioni poste ai bordi delle piste e nell'inosservanza della segnaletica e delle disposizioni posizionate dal gestore è ad esclusivo rischio e pericolo dell'utente.
4. In caso di sinistro riferito ai commi 2 e 3, sia per danni o infortuni propri o cagionati a terzi, l'utente rimane l'unico responsabile del sinistro procurato ed ogni onere causato, di qualsiasi natura, anche inerente al soccorso, resta a carico dello stesso.
5. Il gestore non è comunque responsabile per fatti occorsi durante l'esercizio di attività sciistiche o collaterali, nelle aree sciabili e di sviluppo montano o in quelle ad esse adiacenti, ad opera di soggetti terzi.
5-bis. Il gestore non è in alcun modo responsabile per gli incidenti occorsi agli sciatori che non rispettano le norme di comportamento di cui all'articolo 32.
6. La responsabilità del gestore, per quanto attiene al soccorso, cessa con il trasporto dell'infortunato in luogo accessibile dai centri di assistenza sanitaria e di primo soccorso pubblici e privati oppure in seguito a esplicita liberatoria rilasciata dall'infortunato stesso o dai suoi familiari.
6-bis. Ai fini della valutazione delle circostanze del fatto e delle conseguenti responsabilità, in caso di incidente, tutta l'attrezzatura utilizzata dai soggetti coinvolti è verificata ai sensi di quanto previsto all'articolo 32, comma 5.
Art. 27. Orario delle piste.
1. Le piste di sci di discesa sono aperte al pubblico da quindici minuti dopo l'orario di apertura degli impianti di risalita serventi sino a quindici minuti dopo la loro chiusura.
2. Le piste di sci di fondo sono aperte al pubblico negli orari indicati sui pannelli di cui all'articolo 24, comma 9.
3. Il gestore non è in nessun modo responsabile per i sinistri verificatisi agli sciatori che utilizzano le piste al di fuori degli orari di apertura delle stesse, neanche se causati da mezzi meccanici di proprietà, o in uso al gestore stesso.
4. A partire dall'orario di chiusura degli impianti di risalita e sino alla loro riapertura è fatto assoluto divieto a chiunque, fatta eccezione agli addetti alla manutenzione delle piste e degli impianti a fune appositamente autorizzati dal gestore, di percorrere ed utilizzare con qualsiasi mezzo le piste delimitate, anche utilizzando sci o snowboard. Ogni deroga al presente divieto è esclusivamente autorizzata in forma scritta dal gestore o individuata con successivo provvedimento della Giunta regionale da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare competente.
Art. 28. Mezzi meccanici.
1. Al di fuori delle aree sciabili:
a) l'uso di motoslitte, quadricicli e mezzi assimilati durante il periodo invernale è consentito lungo i percorsi autorizzati dai comuni e nelle aree o piste ad esse dagli stessi destinate;
b) l'uso di motoslitte e di mezzi assimilati è comunque sempre consentito, anche al di fuori dei percorsi di cui alla lettera a):
1. agli addetti al soccorso, antincendio, vigilanza;
2. al personale addetto alla fornitura di servizi primari;
3. agli agenti di polizia municipale, Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di finanza e Corpo forestale dello Stato-Arma dei Carabinieri, nonché agli addetti del comune per motivi di servizio;
4. al personale addetto agli impianti di risalita, dove presenti;
c) l'autorizzazione all'uso di motoslitte e relativi accessori o mezzi assimilabili su percorsi comunali stabiliti è rilasciata dal comune a residenti, proprietari, gestori o conduttori di strutture o immobili non accessibili da strade aperte al pubblico, o gestori di attività di trasporto a servizio delle strutture o immobili medesimi o, temporaneamente, per altri motivati scopi professionali. Quando simili percorsi interferiscono con le piste da sci, l'autorizzazione è rilasciata dal comune, previa concertazione con il gestore delle piste secondo quanto previsto dal provvedimento di cui al comma 3. L'accesso pubblico alle aree o piste di cui alla lettera a) è autorizzato dal comune previa verifica dei requisiti regolamentari e cartellonistici in materia previsti dalla Giunta regionale. È comunque vietato il transito dalle ore 23 alle ore 7.
2. Ai sensi dell'articolo 25 del
a) fatte salve le previsioni del presente articolo, è vietato per l'intera giornata l'uso di mezzi meccanici;
b) i mezzi meccanici adibiti alla manutenzione degli impianti, alla preparazione ed alla battitura delle piste possono accedervi al di fuori dell'orario di apertura al pubblico ovvero, nell'ambito di tale orario, solo se la pista è chiusa durante tutto lo svolgimento di tali operazioni;
c) i mezzi meccanici adibiti al servizio ed alla manutenzione degli impianti e delle piste possono accedervi solo fuori dall'orario di apertura al pubblico delle stesse, salvo i casi di necessità ed urgenza e, comunque, in questo caso previa autorizzazione del direttore delle piste e con l'ausilio degli appositi congegni di segnaletica luminosa ed acustica. Gli sciatori sono tenuti a dare la precedenza ai mezzi meccanici di servizio, consentendo la loro agevole e rapida circolazione;
d) il gestore delle piste, su espressa richiesta da parte di terzi interessati, sentito il comune interessato e con le cautele di cui alla lettera c), può consentire accessi per raggiungere pubblici esercizi;
e) il gestore può consentire, fuori dall'orario di apertura delle piste, accessi per raggiungere abitazioni private non altrimenti raggiungibili.
2-bis. Fermo restando quanto previsto ai commi precedenti, i soggetti privati che conducono mezzi meccanici per finalità non attinenti alla preparazione e al mantenimento delle condizioni di sicurezza delle piste su percorsi autorizzati ai sensi del presente articolo, sono responsabili di tale attività nei confronti propri e di terzi, ivi compresi i gestori delle piste.
2-ter. I gestori delle piste di sci e i comuni competenti per territorio non sono responsabili degli incidenti che possono verificarsi nei percorsi autorizzati ai sensi del comma 2-bis.
3. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della deliberazione legislativa (Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2017) approvata il 24 ottobre 2017, disciplina con successivo provvedimento deliberativo l'utilizzo di motoslitte o mezzi assimilabili, sentita la commissione consiliare competente.
Art. 28 bis. Attività di volo in zone di montagna
1. Al fine di garantire la salvaguardia dell'ambiente naturale e la difesa dall'inquinamento acustico, nelle zone della Regione site ad altitudine superiore a 800 metri sul livello del mare, pari a 2625 piedi, l'atterraggio e il decollo di aeromobili a motore, nonché il sorvolo delle stesse a quote inferiori a 500 metri, pari a 1.640 piedi dal suolo, sono soggetti ad autorizzazione.
2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 sono rilasciate dal comune competente per territorio o dall'Unione montana di comuni, se delegata, fermo restando:
a) il parere favorevole della struttura regionale competente in materia di conservazione e gestione della fauna selvatica se il decollo, il sorvolo o l'atterraggio interessano le oasi di protezione della fauna di cui all'articolo 10, comma 8, lettera a), della
b) l'autorizzazione rilasciata dal soggetto gestore se il decollo, il sorvolo o l'atterraggio, interessano le aree naturali protette di cui all'articolo 10 della
c) il rispetto delle finalità e delle misure di tutela ambientale se il decollo, il sorvolo o l'atterraggio interessano le restanti aree della rete ecologica regionale di cui all'articolo 2 della
c bis) il rispetto delle finalità e delle misure di tutela paesaggistica se il decollo, il sorvolo o l'atterraggio interessano le aree oggetto di tutela paesaggistica ai sensi del
3. Ai fini dell'applicazione del comma 2, i decolli avvengono da aviosuperfici ed elisuperfici di base e di recupero identificate nel rispetto della normativa vigente e individuate con apposito provvedimento dal comune competente per territorio o dall'unione montana di comuni, se delegata, dandone comunicazione ai soggetti competenti di cui alle lettere a) e b) del comma 2.
4. Ai fini dell'applicazione del comma 2, l'atterraggio in quota è consentito esclusivamente in aree identificate nel rispetto della normativa vigente e individuate con apposito provvedimento dal comune competente per territorio o dall'unione montana di comuni, se delegata, dandone comunicazione ai soggetti competenti di cui alle lettere a) e b) del comma 2.
5. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 43 della
6. Fatte salve le altre disposizioni di cui al presente articolo, l'attività di eliski è consentita nelle aree naturali protette di cui all'articolo 10 della
7. Le piazzole già utilizzate ed autorizzate per l'attività di eliski alla data del 30 giugno 2016, qualora giudicate negativamente nell'ambito di procedure di valutazione di incidenza nelle annualità successive fino alla data di entrata in vigore del presente articolo, come sostituito dalla deliberazione legislativa (Modifiche alla
8. L'eliski è regolamentato da apposita convenzione onerosa stipulata fra il soggetto che offre al pubblico il servizio di eliski, individuato nel rispetto della legislazione vigente, e il comune competente per territorio o l'unione montana di comuni, se delegata, che ne dà comunicazione alla Regione e agli organi di vigilanza. I proventi derivanti dalla convenzione sono impiegati dal comune sul territorio per le finalità di cui alla presente legge.
9. La convenzione di cui al comma 8 contiene, in particolare:
a) il numero massimo di voli giornalieri e di elicotteri da utilizzare per l'organizzazione dell'attività determinato dal comune o dall'unione montana di comuni, se delegata. Gli elicotteri sono dotati di certificato acustico conforme ai requisiti più restrittivi del pertinente capitolo dell'edizione in vigore dell'annesso 16, volume 1, dell'International Civil Aviation Organization (ICAO) o di norme equivalenti, nonché conformi a quanto previsto dalla normativa nazionale vigente in materia di trasporto aereo ed elicotteristico;
b) l'individuazione delle piazzole di decollo e di atterraggio e gli itinerari di volo determinati dal comune o dall'unione montana di comuni, se delegata. Gli itinerari sono percorsi nel rispetto del concetto di crociera silenziosa quale modalità per il contenimento del rumore e delle condizioni meteorologiche locali, con possibilità per il comandante dell'aeromobile di adattare le rotte alle stesse, al fine di ridurre i fattori di rischio da ciò derivanti;
c) le modalità per assicurare i collegamenti dei gruppi via radio durante le discese in sci, al fine di rendere possibile e tempestivo l'intervento dell'organizzazione della protezione civile nelle operazioni di soccorso;
d) il calendario di esercizio della pratica dell'eliski determinato dal comune o dall'unione montana di comuni, se delegata, nonché i relativi orari di svolgimento. Il calendario deve prevedere nei giorni festivi tra quelli autorizzati per eliski, da riservare ai praticanti lo sci - escursionismo o con racchette da neve, escludendo sugli stessi percorsi il sorvolo dell'elicottero;
e) il piano di monitoraggio, limitatamente alle attività che interessano, direttamente e indirettamente, le aree della rete Natura 2000 e le oasi di protezione della fauna di cui all'articolo 10, comma 8, lettera a), della
f) il monitoraggio del manto nevoso nelle zone di attività è effettuato prima della discesa fuoripista dai maestri di sci o dalle guide alpine; il gestore del servizio di eliski pubblica sul proprio sito internet, per ogni giorno di attività, il link al bollettino ufficiale valanghe di ARPA Piemonte.
10. Gli sciatori che si avvalgono del servizio di eliski devono essere muniti di appositi sistemi elettronici di segnalazione e ricerca, quali l'apparecchio di ricerca dei travolti in valanga (ARTVA), la pala e la sonda da neve, per garantire un idoneo intervento di soccorso e autosoccorso e sono sempre accompagnati:
a) sull'aeromobile da un maestro di sci o da una guida alpina;
b) in discesa da maestri di sci o da guide alpine, in numero tale da garantire la massima sicurezza agli sciatori a seconda delle difficoltà dei tracciati e delle condizioni meteorologiche e del manto nevoso, fermo restando che non è richiesta la tracciatura dei percorsi con sistemi GPS e che nella discesa sui tracciati fuori pista vanno ridotti i fattori di rischio.
11. Le previsioni dei piani di volo sono preventivamente comunicate dal gestore del servizio di eliski al comune competente per territorio o all'unione montana di comuni, se delegata, e agli organi di vigilanza. Al termine delle operazioni, il gestore comunica ai medesimi soggetti i piani di volo effettuati e i dati di dettaglio della giornata, comprensivi delle condizioni meteo e nivologiche riscontrate. I piani di volo e i conseguenti dati di dettaglio sono successivamente inviati dal comune competente per territorio o dall'unione montana di comuni, se delegata, agli organi di vigilanza e agli enti di gestione delle aree naturali protette, se interessati ai sensi del comma 13.
12. L'autorizzazione all'attività di eliski di cui al comma 2 ha validità di tre anni ed è rinnovabile se permangono le condizioni autorizzative e se le risultanze dell'attività di monitoraggio naturalistico redatte allo scadere dell'autorizzazione non dimostrano un'incidenza ecologica significativa, né fattori di pressione rilevanti sugli habitat e sulle specie tutelate nei siti della rete Natura 2000 interessati, nonché nelle aree naturali protette di cui all'articolo 10 della
13. I comuni competenti per territorio e le unioni montane di comuni che hanno emesso una autorizzazione e una convenzione per la pratica dell'eliski in atto alla data di entrata in vigore del presente articolo, come sostituito dalla deliberazione legislativa (Modifiche alla
14. Fatte salve le misure di tutela e conservazione della rete ecologica regionale di cui all'articolo 2 della
a) ai servizi di trasporto di suppellettili, materiali e manodopera finalizzati ad attività di lavoro in montagna e di animali da pastorizia;
b) ai servizi inerenti alla gestione tecnica dei rifugi alpini e delle aree sciabili e di sviluppo montano di cui all'articolo 4, comma 1;
c) agli aeromobili utilizzati, su apposita disposizione della pubblica amministrazione, per esigenze pubbliche, per finalità istituzionali o per cause comunque riconosciute di pubblica utilità;
d) ai voli di addestramento ed allenamento dei piloti.
15. Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo gli aeromobili impiegati per esigenze di ordine pubblico, attività di soccorso e protezione civile, nonché sicurezza pubblica e sicurezza connessa alla gestione degli impianti e delle piste da sci.
16. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 43 della
a) i voli da effettuarsi per il solo recupero dei capi abbattuti della specie cervo. Il servizio è consentito nei soli giorni in cui è autorizzato il prelievo venatorio dalle ore 10,00 alle ore 17,00. Nel caso in cui non sia possibile effettuare il recupero entro le ore 17,00, fermo restando che la chiamata dell'elicottero dovrà avvenire comunque entro le ore 17,00, è autorizzato il recupero entro il giorno successivo. I capi abbattuti devono essere elitrasportati per mezzo di idonei dispositivi di contenimento di trasporto degli animali tali da impedirne la vista durante il trasporto stesso. Il cacciatore, dopo la cattura, deve avvisare la guardia del comprensorio o azienda e la polizia provinciale. È fatto obbligo di comunicare le coordinate di prelievo del capo abbattuto al fine di limitare la tempistica di volo. Compatibilmente con quanto previsto dalle normative di navigazione aerea dell'aeromobile, il sorvolo delle zone di protezione speciale (ZPS) ovvero delle zone speciale di conservazione (ZSC) deve essere limitato allo stretto necessario per il prelievo del capo. Al fine del recupero dei capi abbattuti è necessaria la valutazione di incidenza solo ed esclusivamente nei casi in cui sia necessario l'atterraggio; diversamente, allorquando il recupero dei capi abbattuti avvenga senza atterraggio, nella modalità hovering, non è richiesta la valutazione d'incidenza. Rimane fermo il divieto di trasporto di cacciatori;
b) i voli a servizio di strutture alberghiere, turistico ricettive, abitazioni, rifugi, in quota, limitatamente al trasporto di persone oltre i settanta anni compiuti e di soggetti portatori di handicap, in aree di atterraggio preventivamente autorizzate ai sensi del comma 4;
c) ai sorvoli, decolli e atterraggi per scopi collegabili a documentati motivi di ricerca scientifica.
17. Eventuali ulteriori limitazioni possono essere disposte dal comune competente per territorio o dall'Unione montana di comuni, se delegata.
Art. 29. Innevamento programmato.
1. Per sistema di innevamento programmato si intende l'insieme degli impianti, macchinari e attrezzature, sia fissi che mobili, compresi i fabbricati, i manufatti, opere e condotte di raccolta, accumulo e adduzione delle acque, atti a consentire la produzione e la distribuzione della neve nelle quantità necessarie a garantire la sicurezza e piena fruibilità delle piste, aree e sistemi sciistici.
2. I gestori delle piste di sci possono realizzare sistemi per l'innevamento programmato anche attivando il procedimento di cui all'articolo 14.
3. Nei sistemi di innevamento programmato è vietato l'uso di catalizzatori o additivi inquinanti atti a favorire la germinazione dei fiocchi di neve, l'innalzamento o l'abbassamento crioscopico dell'acqua e della neve.
4. La gestione degli impianti di innevamento programmato compete al gestore delle piste che può provvedere alla produzione della neve programmata per garantire le necessarie condizioni di sicurezza anche durante l'orario di apertura al pubblico delle stesse; in questo caso al gestore compete l'obbligo di segnalazione agli utenti, alla partenza a monte della pista, dello svolgimento delle operazioni di innevamento.
5. I gestori degli impianti di innevamento programmato sono responsabili dei danni eventuali recati all'ambiente nonché a persone, animali e cose, derivanti dall'esercizio dell'impianto.
6. Ai fini del rilascio del permesso di costruire, per la realizzazione di sistemi di innevamento programmato si applica la procedura di cui all'articolo 13, salvo che per i soggetti gestori di aree di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b).
Art. 30. Sci fuori pista.
1. L'amministrazione comunale, il concessionario e i gestori delle piste di sci non sono in alcun modo responsabili degli incidenti che possono verificarsi nei percorsi fuori pista ancorché serviti dagli impianti medesimi, né sui percorsi individuati all'articolo 4, comma 2, lettera f).
2. I soggetti che praticano lo sci alpinismo, lo sci fuori pista e le attività escursionistiche, in ambienti innevati, anche mediante le racchette da neve, al di fuori delle piste e aree, come definite all'articolo 4, comma 2, lettere a), b), c), d), e) e g), lo fanno a proprio esclusivo rischio e pericolo anche lungo eventuali percorsi individuati e segnalati. I medesimi soggetti sono tenuti ad attenersi scrupolosamente alle informazioni che vengono diffuse da enti pubblici o da altri soggetti autorizzati a fornirle ufficialmente, relativamente ai rischi legati allo svolgimento di tale attività e a munirsi di abbigliamento e attrezzatura idonea, nonché, laddove per condizioni climatiche e della neve sussistono evidenti rischi di valanghe, a munirsi di appositi sistemi elettronici di segnalazione e ricerca, pala, sonda da neve per garantire un idoneo intervento di soccorso.
3. I gestori espongono quotidianamente i bollettini delle valanghe redatti dai competenti organi dandone massima visibilità.
4. Il gestore dell'area sciabile attrezzata, qualora le condizioni generali di innevamento e ambientali lo consentano, può destinare degli specifici percorsi per la fase di risalita nella pratica dello sci alpinismo.
5. La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100,00 a euro 150,00
Art. 31. Utilizzo estivo dell'area sciabile e di sviluppo montano.
1. L'area sciabile e di sviluppo montano, ivi comprese le piste di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), b), c), d), e) e f), può essere impiegata nel periodo estivo anche per la pratica di attività ludico-sportive e ricreative su aree e tracciati esclusivamente destinati a tali attività. La gestione degli stessi può essere esercitata prioritariamente dai gestori delle piste e in subordine da altro soggetto pubblico o privato, i quali, anche ai fini della manutenzione dei tracciati esistenti e delle nuove realizzazioni, possono attivare il procedimento di cui all'articolo 14.
2. Al di fuori delle aree di cui al comma 1, i tracciati destinati alla pratica di attività ludico-sportive e ricreative sono individuati ed autorizzati dai comuni territorialmente competenti anche ai fini dell'individuazione del soggetto gestore, al quale è fatto obbligo di manutenere annualmente i tracciati medesimi e garantire la corretta regimazione delle acque superficiali, preservando i pendii da possibili fenomeni di dissesto idrogeologico direttamente derivanti dall'erosione del suolo in relazione al passaggio continuo dei mezzi circolanti.
3. [Abrogato].
4. Tali tracciati devono essere adeguatamente segnalati in tutto il loro sviluppo ed interdetti all'escursionismo pedestre. Possono attraversare altre infrastrutture viabili destinate al passaggio di veicoli, mezzi meccanici o pedoni. Tali intersezioni devono essere preventivamente segnalate a cura dei soggetti gestori dei tracciati sui tracciati medesimi e sull'infrastruttura attraversata.
4-bis. Nel caso di attività sportiva praticata con mountain bike su tracciati esclusivamente destinati a tale attività, denominati "bike park", è richiesta la massima prudenza da parte dei conducenti, al fine di evitare incidenti, riducendo la velocità e usando i segnalatori acustici previsti. I conducenti garantiscono inoltre la precedenza ai mezzi ed ai veicoli che percorrono le infrastrutture ed ai pedoni in fase di attraversamento del tracciato.
5. Al di fuori dei tracciati individuati come bike park nei quali il transito è esclusivo, il passaggio delle mountain-bike è altresì autorizzato per attività di cicloescursionismo su tutte le strade, strade interpoderali destinate all'uso promiscuo da parte di veicoli, animali e persone. È altresì consentito il transito delle mountain-bike per attività cicloescursionistiche sui sentieri costituenti la rete sentieristica regionale nell'ambito di itinerari ciclopedonali escursionistici. Le caratteristiche, le modalità di individuazione di tali itinerari e di regolamentazione comportamentale in funzione dell'uso promiscuo sono disciplinati per mezzo di appositi provvedimenti della Giunta regionale.
6. I gestori dei bike park sono responsabili della gestione e della manutenzione esclusivamente dei tracciati dei bike park al fine di garantire la sicurezza degli stessi nella fruizione da parte dei frequentatori. I gestori dei bike park e delle piste non sono responsabili degli incidenti che possano verificarsi nei percorsi di cui al comma 5 ancorché serviti dagli impianti medesimi.
6-bis. I soggetti che utilizzano biciclette sui percorsi di cui al comma 5 e su tutte le aree non previste dal presente articolo, lo fanno a proprio rischio e pericolo. Gli stessi sono tenuti ad attenersi scrupolosamente alle informazioni diffuse dai soggetti competenti, relativamente ai rischi legati allo svolgimento di tale attività.
Art. 31 bis. Piscine naturali.
1. Le piscine naturali, ubicate all'interno o all'esterno delle aree sciabili, sono bacini artificiali svuotabili e all'aperto, dotati di un fondo impermeabile e di una zona di rigenerazione e depurazione per i quali, diversamente dalle piscine convenzionali, non è ammessa la disinfezione dell'acqua mediante sostanze chimiche.
2. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, previa acquisizione del parere della commissione consiliare competente, approva un regolamento che provvede a definire i requisiti generali dell'installazione delle piscine naturali di cui al comma 1, le caratteristiche di qualità dell'acqua di riempimento e dell'acqua di vasca, i controlli interni ed esterni e le relative competenze.
Capo V - Norme di comportamento degli utenti delle piste di sci
Art. 32. Norme di comportamento.
1. Nell'esercizio della pratica dello sci di discesa lo sciatore è tenuto al rispetto delle norme sancite dagli articoli 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30 e 31 del
2. L'utilizzo delle piste di sci è subordinato al possesso da parte dell'utente di un'assicurazione per la responsabilità civile per danni o infortuni che lo stesso può causare a terzi, ivi compreso il gestore. È fatto obbligo in capo al gestore delle aree sciabili attrezzate, con esclusione di quelle riservate allo sci di fondo, di mettere a disposizione degli utenti, all'atto dell'acquisto del titolo di transito, una polizza assicurativa per la responsabilità civile per danni provocati alle persone o alle cose.
3. Lo sciatore è tenuto ad esibire il titolo di viaggio secondo le disposizioni del gestore.
4. Lo sciatore è tenuto al rispetto delle indicazioni imposte dalla segnaletica ed è obbligato a tenere un comportamento specifico di prudenza e diligenza adeguato alla situazione della pista, alla situazione ambientale, alle sue caratteristiche e alle proprie attitudini e capacità, in modo da non costituire pericolo per l'incolumità propria e altrui e arrecare danno a persone e cose.
5. Lo sciatore si astiene dal percorrere piste di difficoltà superiore alle proprie capacità di sciata e adegua la propria andatura al tipo della pista, alle proprie capacità, alle condizioni dell'attrezzatura utilizzata, che deve essere mantenuta in efficienza secondo la buona regola dell'arte, alle condizioni ambientali, allo stato della pista e del manto nevoso, all'affollamento della stessa ed alla visibilità nel momento della percorrenza della pista medesima. In ogni caso, la presenza sulle piste della segnaletica di cui all'articolo 24, seppur divelta dal vento, di pietre, di rami, di tratti ghiacciati o di irregolarità del manto nevoso causata da variazioni delle condizioni ambientali e atmosferiche, dall'usura giornaliera o da una parziale battitura della pista non sono da considerarsi ostacoli; spetta esclusivamente allo sciatore l'onere di far in modo che tali situazioni non rappresentino un fattore di pericolo. Per poter accedere alle piste caratterizzate da un alto livello di difficoltà e con pendenza superiore al 40 per cento, contrassegnate come pista nera ai sensi dell'articolo 24, lo sciatore deve essere in possesso di elevate capacità fisiche e tecniche. La velocità deve essere particolarmente moderata nei tratti a visuale non libera, in prossimità di fabbricati od ostacoli, negli incroci, nelle biforcazioni, in caso di nebbia, di foschia, di scarsa visibilità o di affollamento, nelle strettoie e in presenza di principianti. In generale, lo sciatore tiene una condotta tale da poter far fronte ai pericoli connessi con l'attività sciistica e alle insidie dell'ambiente montano; adotta, altresì, una linea di discesa tale da evitare collisioni, interferenze e pericoli con lo sciatore che precede a valle, nonché che causi a sé medesimo o a terzi uscite dal tracciato della pista stessa nonché di incorrere in situazioni di possibile pericolo. La violazione delle disposizioni di cui al primo periodo del presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250,00 a euro 1.000,00.
6. Lo sciatore che si immette su una pista deve dare precedenza a chi già la percorre e deve assicurarsi di poterlo fare senza pericolo per sé o per gli altri. Gli sciatori che sostano devono evitare pericoli per gli altri utenti e portarsi sui bordi della pista e sono tenuti a non fermarsi nei passaggi obbligati, in prossimità dei dossi o in luoghi senza visibilità. Lo sciatore a monte deve mantenere una direzione che gli consenta di evitare collisioni, interferenze e pericoli con lo sciatore a valle. In caso di cadute o di incidenti, gli sciatori devono liberare tempestivamente la pista portandosi ai margini di essa segnalando la presenza di un infortunato con mezzi idonei. Durante la sosta presso rifugi o altre zone gli sciatori collocano la propria attrezzatura fuori dal piano sciabile, in modo da non recare intralcio o pericolo ad altri.
7. In caso di sinistro chiunque è tenuto a prestare l'assistenza occorrente agli infortunati, ovvero a comunicare immediatamente il sinistro al gestore. Fuori dai casi previsti dal secondo comma dell'articolo 593 del codice penale, chiunque nella pratica dello sci o di altro sport della neve, trovando una persona in difficoltà non presta l'assistenza occorrente, ovvero non comunica immediatamente al gestore, presso qualunque stazione di chiamata, l'avvenuto incidente, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250,00 a euro 1.000,00.
8. Nell'esercizio della pratica dello sci di discesa, dello snowboard, del telemark, della slitta e dello slittino, è fatto obbligo ai soggetti di età inferiore ai diciotto anni di indossare un casco protettivo omologato. In caso di violazione il responsabile è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100,00 a euro 150,00. I caschi protettivi devono avere le caratteristiche tecniche di cui al
9. Fatte salve le deroghe di cui all'articolo 28, è vietato percorrere le piste con mezzi diversi dagli sci, nelle loro varie articolazioni. Sono sempre ammesse le specifiche attrezzature sciistiche ad uso delle persone con disabilità.
10. È vietato percorrere a piedi le piste di sci e con le racchette da neve, salvo i casi di urgente necessità o previa autorizzazione del gestore; chi percorre a piedi la pista di sci è obbligato, comunque, a tenersi ai bordi facendo particolare attenzione agli utenti e dando la precedenza agli stessi ed ai mezzi meccanici adibiti al servizio ed alla manutenzione delle piste e degli impianti, consentendone l'agevole circolazione.
11. In occasione di gare è fatto divieto a chiunque, con l'esclusione dei soggetti individuati dall'organizzazione, di sorpassare i limiti segnalati, sostare sulla pista di gara o percorrerla.
12. La risalita di piste con gli sci ai piedi e l'utilizzo delle racchette da neve o con qualsiasi altro mezzo è consentita solo previa autorizzazione del gestore della pista che ne deve dare avviso mediante appositi cartelli a monte delle piste stesse o, in mancanza di tale autorizzazione, nei soli casi di urgente necessità. La predetta risalita deve comunque avvenire ai bordi della pista, avendo cura di evitare rischi per la sicurezza degli sciatori e nel rispetto di ogni eventuale prescrizione adottata dal gestore della pista, dando altresì la precedenza agli stessi ed ai mezzi meccanici adibiti al servizio ed alla manutenzione delle piste e degli impianti, consentendone la agevole circolazione.
13. In caso di sinistri verificatisi a causa della violazione da parte dell'utente delle disposizioni del presente articolo il gestore è esonerato da qualsiasi responsabilità.
14. È fatto espresso divieto a tutti gli utenti di alterare o rimuovere le indicazioni segnaletiche e gli apprestamenti di sicurezza.
15. L'attività praticata nelle aree di cui all'articolo 31 durante il periodo estivo è assimilata all'attività sciistica e gli utenti delle stesse sono soggetti, per quanto compatibili, alle norme di comportamento del presente articolo.
16. Nel caso di scontro fra sciatori, si presume, fino a prova contraria, che ciascuno di essi abbia concorso ugualmente a produrre gli eventuali danni.
17. Nei casi di infortunio con lesioni gravi gli sciatori sono sottoposti ad accertamenti alcolemici e tossicologici.
18. È vietato sciare in stato di ebbrezza in conseguenza di uso di bevande alcoliche e di sostanze tossicologiche. Gli organi accertatori, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre gli sciatori ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili. Quando gli accertamenti qualitativi hanno dato esito positivo ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che lo sciatore si trovi in stato di alterazione psicofisica derivante dall'influenza dell'alcool o di droghe, gli organi accertatori, anche accompagnandolo presso il più vicino ufficio o comando, hanno la facoltà di effettuare l'accertamento con gli strumenti e le procedure previste dall'articolo 379 del
Capo VI - Obblighi di aggiornamento e attività formative in materia di sicurezza
Art. 33. Corsi di formazione e aggiornamento.
1. I corsi per la formazione dei soggetti di cui all'articolo 17, comma 1, lettere a) e b) sono organizzati secondo i criteri e le modalità della
2. Al termine del percorso formativo è rilasciato apposito attestato di abilitazione.
3. I soggetti abilitati all'esercizio delle professioni di direttore delle piste e di operatore di primo soccorso sono tenuti a frequentare con profitto ogni triennio un corso di aggiornamento professionale organizzato secondo i criteri e le modalità di cui al comma 1. Nel caso di impossibilità di frequenza di uno dei corsi entro il termine del triennio, gli interessati sono tenuti a frequentare il corso di aggiornamento immediatamente successivo, pena la sospensione dell'abilitazione fino alla frequenza di un corso di aggiornamento.
4. I contenuti e le modalità di gestione degli aggiornamenti sono definiti mediante apposito provvedimento della Giunta regionale.
4-bis. Ai soggetti titolari delle abilitazioni all'esercizio delle professioni di direttore delle piste e di operatore di primo soccorso di cui al comma 1, che sono comunque tenuti a frequentare i corsi di formazione e di aggiornamento ai sensi della presente legge, sono riconosciuti crediti formativi per le materie comuni alle suddette abilitazioni.
5. È fatta salva la validità dei corsi in atto alla data di entrata in vigore della
Art. 33 bis. Titoli conseguiti in altre Regioni e in altri Stati.
1. Coloro che sono in possesso di titoli professionali conseguiti in altre regioni o province autonome o in Stati membri dell'Unione europea diversi dall'Italia, ovvero conseguiti a seguito della frequenza di corsi riconosciuti o autorizzati dalla Regione Piemonte antecedentemente alla data di entrata in vigore della
2. In caso di soggetti provenienti da Stati non appartenenti all'Unione europea si applicano le disposizioni di cui al
Art. 34. Interventi per l'informazione ed educazione in materia di sicurezza degli impianti e delle piste, di segnaletica e di comportamento degli utenti.
1. La Regione promuove e finanzia interventi per l'informazione e l'educazione in materia di sicurezza degli impianti e delle piste, di segnaletica nonché di comportamento degli utenti.
2. La Giunta regionale, allo scopo di realizzare le finalità di cui al comma 1, individua, con propri provvedimenti, specifici settori di intervento, privilegiando l'informazione rivolta ai giovani e quella mirata a particolari aspetti della sicurezza e definisce le modalità dell'intervento.
Capo VII - Disposizioni sanzionatorie
Art. 35. Sanzioni.
1. Fatta salva l'applicabilità delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, per le violazioni dei divieti e per l'inosservanza degli obblighi di cui alla presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
a) da euro 10.000,00 a euro 50.000,00 per la realizzazione, anche parziale, di piste di sci permanenti in mancanza dell'autorizzazione prevista dall'articolo 12;
b) da euro 5.000,00 a euro 15.000,00 per la violazione delle prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzativo di cui all'articolo 13 o stabilite da provvedimenti attuativi della presente legge;
c) da euro 5.000,00 a euro 15.000,00 per la violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 5-bis, commi 3 e 4, o stabilite da provvedimenti attuativi della presente legge;
d) da euro 5.000,00 a euro 15.000,00 per la violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 6, comma 2;
e) da euro 5.000,00 a euro 15.000,00 per la violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 15, comma 3;
f) da euro 5.000,00 a euro 15.000,00 per la violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 18, comma 3, lettere a), c), e d);
g) da euro 40,00 a euro 250,00, a carico dell'utente, per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 32, comma 2, relative al possesso di un'assicurazione per responsabilità civile;
h) da euro 5.000,00 a euro 10.000,00 per ciascuna violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 28, salvo quanto diversamente previsto alla lettera i);
i) euro 10.000,00 a carico degli organizzatori di eventi o manifestazioni che prevedono l'utilizzo di motoslitte al di fuori delle aree o percorsi non preventivamente individuati e autorizzati ai sensi dell'articolo 28, comma 1, lettera c), secondo periodo, incrementata di euro 1.000,00 per le manifestazioni fino a cinquanta partecipanti, di euro 1.500,00 per le manifestazioni da cinquantuno a cento partecipanti, di euro 2.000,00 per le manifestazioni da centouno a duecento partecipanti, di euro 3.000,00 per le manifestazioni con più di duecento partecipanti. La stessa sanzione si applica agli organizzatori in caso di mancato rispetto delle prescrizioni impartite ai fini dello svolgimento delle manifestazioni e in caso di mancato ripristino ambientale dello stato dei luoghi;
j) da euro 250,00 a euro 1.000,00 per ogni singolo addetto, per la violazione delle disposizioni inerenti il percorso di formazione degli addetti di cui all'articolo 20, comma 2 e delle disposizioni in materia di cui agli articoli 33 e 33-bis.
2. In attuazione dell'articolo 33 comma 1 del
a) da euro 40,00 a euro 250,00 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 18, comma 3, lettere h-bis), i-bis), j) e k) e di cui all'articolo 22, comma 3;
b) da euro 100,00 a euro 250,00 per la parziale o non idonea osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 23 e 24;
c) da euro 100,00 a euro 150,00 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 28, comma 2, lettere b) e c);
d) da euro 400,00 a euro 2.500,00 per l'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 28, comma 1, lettera a);
e) da euro 400,00 a euro 2.500,00 per l'utilizzo di motoslitte, quadricicli e mezzi assimilati, in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), primo periodo;
f) 50,00 euro per metro quadro di terreno innevato per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 29, comma 3;
g) da euro 100,00 a euro 450,00 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 29, comma 4;
h) da euro 50,00 a euro 150,00 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 32, comma 1, con riferimento alle violazioni degli articoli 18, 19, 20, 21 e 22 del
i) da euro 250,00 a euro 500,00 per l'omessa esibizione del titolo di viaggio, cosiddetto skipass, di cui all'articolo 32, comma 3, o per l'esibizione di un titolo di viaggio non in corso di validità o riconducibile a persona diversa;
j) da euro 50,00 a euro 150,00 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 32, comma 4;
k) da euro 150,00 a euro 240,00 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 27, comma 4;
l) da euro 100,00 a euro 150,00 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 32, commi 9, 10, 11, 12 e 14.
3. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono irrogate e riscosse dal comune sul cui territorio si trova la pista di sci; per le piste che si estendono sul territorio di più comuni, è competente l'unione montana di comuni di riferimento. Le modalità e i tempi di riscossione sono stabiliti dall'ente irrogatore. Le sanzioni possono essere accertate e irrogate, oltre che dai soggetti già titolati, anche da altri dipendenti del comune o dell'unione montana di comuni, ai quali il sindaco o il presidente dell'unione montana ha conferito tale compito; tali dipendenti sono individuati tra coloro che hanno frequentato con profitto uno specifico corso di formazione, della durata di almeno dodici ore, organizzato dalle medesime amministrazioni, avente ad oggetto la presente legge nonché l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative, finalizzato alla richiesta del decreto di guardia particolare giurata.
4. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al capo I della
5. Se la violazione delle disposizioni sanzionate ai sensi dei commi 1 e 2 è posta in essere da un cittadino di nazionalità straniera, è consentito al trasgressore di effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore, il pagamento della sanzione in misura ridotta di cui all'articolo 16 della
6. Le sanzioni amministrative pecuniarie, di cui ai commi 1 e 2, vengono aggiornate in misura pari all'intera variazione media nazionale, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nei due anni precedenti.
7. Il gestore delle piste, ai fini del controllo del regolare utilizzo dei biglietti e abbonamenti per la risalita, ha facoltà di richiedere, anche tramite personale a ciò delegato, l'esibizione dei titoli di viaggio. In caso di esibizione di un titolo di viaggio non in corso di validità o riconducibile a persona diversa, oltre alle sanzioni pecuniarie di cui al comma 2, lettera i), è sempre disposto l'immediato ritiro del titolo di viaggio. In caso di violazioni di particolare gravità delle condotte vietate dalla presente legge o di reiterate violazioni, i soggetti competenti al controllo provvedono, in aggiunta alla sanzione pecuniaria, al ritiro del titolo di transito giornaliero o alla sospensione dello stesso fino a giorni tre. Al trasgressore è rilasciato un documento per consentirgli l'utilizzo degli impianti strettamente necessari al rientro presso il suo domicilio. In caso di ulteriore reiterazione delle violazioni, il titolo può essere definitivamente ritirato.
8. In caso di violazione delle prescrizioni in materia di utilizzo e conduzione di motoslitte, quadricicli e mezzi assimilati, che comportano le sanzioni pecuniarie di cui al comma 2, lettere d) ed e), è sempre disposto il sequestro amministrativo del mezzo.
9. Nei casi in cui per l'utilizzo delle piste di sci di fondo è richiesto il pagamento di un biglietto di ingresso, allo sciatore che ne è sprovvisto è comminata una sanzione amministrativa pari a cinque volte il prezzo del biglietto medesimo.
10. Se il fatto non costituisce reato, per le violazioni dei divieti e per l'inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 28-bis si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
a) per l'effettuazione di voli in zona di montagna privi di autorizzazione in violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 28-bis o per tutti coloro che gestiscono il servizio di eliski senza autorizzazione o senza la prescritta convenzione di cui al comma 8 del medesimo articolo, la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 15.000,00 a carico del soggetto che gestisce il trasporto aereo o il servizio di eliski, incrementata di euro 500,00 per ogni persona trasportata;
b) in caso di accompagnamento in discesa fuori pista di sciatori trasportati nell'ambito di un servizio di eliski in violazione delle disposizioni di cui ai commi 6, 7, 8, 9 e 10, la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 500,00 a carico dell'accompagnatore incrementata di euro 100,00 per ogni persona accompagnata;
c) in caso di inosservanza delle modalità di svolgimento del servizio di eliski di cui al comma 6 o degli obblighi indicati nella convenzione ai sensi del comma 8, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500,00 a euro 6.000,00 a carico del soggetto che gestisce il servizio di eliski;
d) per la violazione delle disposizioni di cui al comma 10 dell'articolo 28-bis in relazione alle dotazioni previste per garantire un idoneo intervento di soccorso e autosoccorso, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 600,00 a carico dell'accompagnatore.
11. In caso di recidiva, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 10 sono raddoppiate. In seguito a due infrazioni dei divieti di cui al comma 10, lettere a) e c), il soggetto che gestisce l'attività di trasporto aereo o di eliski responsabile delle violazioni è sospeso per due anni dall'esercizio dell'attività di volo in zone di montagna prevista dall'articolo 28-bis.
12. Per le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 10, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6. Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 10 sono irrogate e riscosse dal comune competente per territorio. Il comune trasferisce annualmente agli enti regionali di gestione delle aree naturali protette, di cui all'articolo 12 della
13. Ferme restando le norme di carattere penale, per l'inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 28-bis, comma 13, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla normativa vigente in caso di attività condotte in assenza della procedura di valutazione di incidenza di cui all'articolo 43 della
14. In caso di recidiva, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 13 sono raddoppiate.
15. Per le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 13, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6.
TITOLO II
Interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili e di sviluppo montano, dell'impiantistica di risalita e dell'offerta turistica
Capo I - Individuazione di servizi pubblici di interesse generale
Art. 36. Individuazione di servizio pubblico di interesse generale.
1. In considerazione del rilevante interesse pubblico che rivestono le disposizioni in materia di tutela della salute, da realizzarsi anche attraverso l'obbligo della garanzia e del mantenimento di un adeguato livello di sicurezza delle aree sciabili e di sviluppo montano, la Regione individua i servizi, anche economici, resi a tali fini come di interesse generale, e incarica i soggetti pubblici o privati di cui all'articolo 45 dell'esecuzione dei servizi necessari a garantire la suddetta tutela.
Capo II - Individuazione di stazioni locali, stazioni non locali, microstazioni
Art. 37. Definizione di stazioni locali e non locali.
1. Per le finalità di cui alla presente legge, sono considerati di interesse locale i comprensori funiviari il cui bacino di utenza sia essenzialmente di prossimità.
2. In applicazione dei criteri impartiti dalla Commissione europea nelle proprie comunicazioni e decisioni in materia di aiuti di Stato agli impianti a fune, sono in particolare definibili di interesse locale:
a) le stazioni di sport invernali con un numero inferiore o uguale a tre impianti, per complessiva lunghezza inclinata non superiore a 3 chilometri oppure:
b) le stazioni di sport invernali con un numero superiore a tre impianti, che presentano le seguenti caratteristiche:
1. un numero di letti commerciali disponibili inferiore o pari a 2000;
2. un numero di pass settimanali venduti nell'intera stagione non superiore al 15 per cento del numero totale di pass venduti.
3. Restano definiti comprensori di interesse non locale tutti i restanti complessi funiviari privi delle caratteristiche di cui al comma 2.
Art. 38. Definizione di microstazioni.
1. Oltre alle stazioni di sci di fondo, sono definite microstazioni, nell'ambito delle stazioni di interesse locale ai sensi dell'articolo 37, le aziende che soddisfano almeno due dei seguenti criteri:
a) un numero di impianti, tappeti esclusi, inferiore a nove e un numero di chilometri di pista inferiore a venti;
b) un numero di unità lavorative annue (ULA) di personale dipendente addetto all'attività funiviaria inferiore a venticinque;
c) un fatturato netto annuo da attività funiviaria inferiore a euro 3.500.000,00.
Art. 38 bis. Disposizioni a favore delle persone con disabilità.
1. Gli sciatori con disabilità si suddividono nelle seguenti categorie:
a) standing: sciatori che sono in grado di sciare in piedi;
b) sitting: sciatori che stanno seduti utilizzando particolari attrezzature;
c) trasportati: sciatori che hanno necessità di un accompagnatore.
2. Le persone con disabilità, la cui condizione pregiudica la pratica sciistica in autonomia e sicurezza, devono essere assistite da un accompagnatore.
3. La funzione di accompagnatore può essere svolta da maestri di sci specializzati per tale accompagnamento o personale formato da associazioni sportive operanti nell'ambito della disabilità e iscritte nell'apposita sezione del registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche o da qualunque altro soggetto indicato dalla persona con disabilità quale suo accompagnatore.
4. Le persone con disabilità per essere facilmente individuate dagli altri sciatori si muniscono di una pettorina arancione e i loro accompagnatori recano la scritta "guida" sull'avambraccio riportata anche sul retro della giacca.
5. Le persone con disabilità hanno diritto di precedenza in fase di risalita con impianti sugli sciatori normodotati.
6. Gli sciatori normodotati in fase di discesa devono riservare alle persone con disabilità particolare attenzione, salvaguardandone gli spazi di percorso e le traiettorie di discesa.
7. Le persone con disabilità utilizzano il casco ai sensi dell'articolo 32 comma 8. In caso di incompatibilità all'utilizzo del casco dovuta al tipo di disabilità, il medico sportivo può rilasciare certificato attestante la relativa esenzione.
Capo III - Programmazione degli interventi
Art. 39. Interventi regionali.
1. La Regione, in attuazione dell'articolo 7, comma 5, della
2. La Regione, riconoscendo l'elevata incidenza del comparto turistico nell'ambito dell'economia regionale e locale e la necessità di supportare il radicamento della popolazione ai territori montani contrastando le minacce di spopolamento, sostiene altresì iniziative ed interventi miranti a riqualificare e potenziare il patrimonio impiantistico e l'offerta turistica.
3. La Giunta regionale promuove il coinvolgimento dei soggetti che a vario titolo beneficiano della presenza di aree sciabili e di sviluppo montano al fine di coordinare e potenziare gli interventi di sostegno.
4. La Regione, riconosciuto l'elevato valore sociale e ambientale delle località montane e delle aree sciabili e di sviluppo montano, sostiene ed incentiva le strategie d'intervento a minore impatto ambientale.
Art. 40. Sostegni finanziari regionali e programmazione degli interventi.
1. Al fine di realizzare gli obiettivi e gli interventi previsti dalla presente legge, la Regione adotta misure di sostegno finanziario in relazione alle seguenti categorie di iniziative agevolabili:
a) categoria A: interventi relativi alla tutela della salute, alla garanzia e al mantenimento delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili e di sviluppo montano;
b) categoria B: investimenti relativi alla riqualificazione, alla sostenibilità paesaggistica, ambientale ed energetica, al potenziamento e alla valorizzazione del patrimonio impiantistico delle aree sciabili e di sviluppo montano e dell'offerta turistica;
c) categoria C: spese di funzionamento riconducibili alla gestione ordinaria e straordinaria delle microstazioni di cui all'articolo 38.
1-bis. La Giunta regionale, al fine di garantire efficacia e sostenibilità economica alle misure di sostegno finanziario di cui al comma 1, approva con proprie deliberazioni, acquisito il parere della commissione consiliare competente e nel rispetto della normativa comunitaria, dei principi di equità e trasparenza nonché di quanto previsto all'articolo 47, i criteri oggettivi per l'erogazione delle agevolazioni finanziarie a favore dei soggetti beneficiari ed in particolare:
a) le linee operative e gli indirizzi programmatici in relazione alle iniziative agevolabili e agli interventi di sostegno finanziario di cui al comma 1;
b) le priorità nella concessione delle agevolazioni, in relazione alla tipologia dell'iniziativa e alla sostenibilità economica e strategica della stessa;
c) i requisiti di accesso nonché i criteri per la determinazione delle spese ammissibili alle agevolazioni economiche e dei relativi livelli agevolativi accordabili in relazione alle singole tipologie di iniziativa;
d) le procedure attuative degli strumenti d'intervento.
2. [Abrogato].
3. [Abrogato].
4. La Regione dispone verifiche, accertamenti e controlli al fine di verificare la corretta attuazione delle opere finanziate e può, in caso di mancato rispetto degli obiettivi dichiarati, adottare gli opportuni provvedimenti fino alla revoca delle agevolazioni concesse e la conseguente restituzione delle somme erogate.
4-bis. In caso di situazioni climatiche straordinarie comportanti la prolungata carenza di neve naturale, tali da pregiudicare l'agibilità e la sicurezza delle piste, la Giunta regionale con propri provvedimenti può definire piani di intervento straordinario, finalizzati alla concessione di misure di sostegno finanziario ai soggetti di cui all'articolo 45. Tale sostegno finanziario viene reperito utilizzando le risorse stanziate sul bilancio regionale.
Art. 41. Iniziative ammesse alle agevolazioni.
[Abrogato].
Art. 42. Interventi relativi alla tutela della salute, alla garanzia e al mantenimento delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili e di sviluppo montano
1. Le agevolazioni previste per le iniziative riconducibili alla categoria A di cui all'articolo 40, comma 1, lettera a) possono essere concesse per:
a) l'installazione e la manutenzione di difese fisiche, di palinatura e di delimitazioni laterali, di apposita segnaletica e di sistemi informativi secondo gli standard previsti dalle disposizioni di cui alla presente legge;
b) gli interventi di manutenzione delle piste volti all'eliminazione degli ostacoli rimovibili, alla segnalazione e alla protezione con difese degli ostacoli fissi che non possano essere rimossi, alla segnalazione e messa in sicurezza dei passaggi stretti, dei percorsi di collegamento, degli incroci tra piste, degli attraversamenti od imbocchi da e per piste naturali e varianti, degli attraversamenti con strade carrozzabili, delle piste non battute e di quanto altro necessiti di tali interventi;
c) gli interventi di segnalazione e manutenzione in relazione al pericolo valanghe, nonché l'acquisto e l'installazione delle relative attrezzature, anche per il distacco artificiale delle stesse e la bonifica del territorio;
d) il servizio di vigilanza e il servizio di primo soccorso sulle piste;
e) gli interventi di riassetto idrogeologico-ambientale e paesaggistico finalizzati alla messa in sicurezza delle piste;
f) altri interventi non ricompresi nel presente elenco purché finalizzati alla messa in sicurezza delle piste o delle aree sciabili e di sviluppo montano di appartenenza;
g) i sistemi di sensibilizzazione, informazione, formazione e aggiornamento degli operatori del settore e del personale incaricato degli interventi per la sicurezza.
2. In caso di situazioni climatiche comportanti la carenza di neve naturale e in considerazione della necessità di un adeguato innevamento ai fini dell'agibilità delle piste in condizioni di sicurezza, le agevolazioni di cui al comma 1 possono altresì essere concesse per gli interventi atti a garantire un corretto innevamento, tra cui risultano ricompresi:
a) la produzione di neve programmata in tutto il suo processo di lavorazione;
b) gli interventi di movimentazione, stesura, riporto e conservazione del manto nevoso, relativi sia alla neve programmata, sia alla neve naturale, anche per il tramite di appositi mezzi meccanici, con la creazione di zone d'ombra sulle piste, la predisposizione di barriere per controllare e contenere la discesa naturale della neve, la copertura del manto nevoso o dei ghiacciai con pellicole sintetiche riflettenti per impedirne lo scioglimento, il drenaggio di alcune zone per evitare lo scioglimento prematuro degli accumuli di neve;
c) gli interventi atti a contrastare l'usura del manto nevoso e a rendere necessaria ai fini della pratica dello sci una base innevata di spessore inferiore a quello altrimenti richiesto, anche mediante spietramenti.
2-bis. I soggetti di cui all'articolo 45, che siano proprietari o gestiscano piste da sci sulle quali insistono impianti di innevamento già di proprietà regionale trasferiti agli enti locali, non possono accedere alle agevolazioni previste dal comma 2 per le medesime piste.
3. Le agevolazioni previste per le iniziative di cui ai commi 1 e 2 devono essere riconducibili e funzionali, direttamente o indirettamente, agli obiettivi di sicurezza prefissati.
4. La gestione delle agevolazioni concesse per le iniziative di cui ai commi 1 e 2 avviene attraverso l'istituzione da parte della Regione di apposito Fondo per la sicurezza delle aree sciabili e di sviluppo montano.
Art. 43. Investimenti relativi alla riqualificazione, alla sostenibilità paesaggistica, ambientale ed energetica, al potenziamento e alla valorizzazione del patrimonio impiantistico delle aree sciabili e di sviluppo montano e dell'offerta turistica.
1. Le agevolazioni previste per le iniziative riconducibili alla categoria B di cui all'articolo 40, comma 1, lettera b) possono essere concesse per:
a) la sostituzione, la nuova realizzazione, il miglioramento qualitativo paesaggistico, ambientale ed energetico o il potenziamento degli impianti di risalita per la pratica degli sport invernali, delle pertinenze e delle opere accessorie;
b) la sostituzione, la nuova realizzazione, il miglioramento qualitativo, ambientale ed energetico o il potenziamento delle piste da sci e degli impianti di innevamento programmato, delle pertinenze e delle opere accessorie;
c) altri investimenti, purché non riconducibili alla gestione ordinaria e coerenti con le finalità della presente legge, che richiedano la predisposizione di un progetto e l'implementazione di piani di lavoro anche complessi.
2. Gli impianti di innevamento programmato necessari per la produzione di neve di cui al comma 1, lettera b) costituiscono pertinenza delle piste da sci e sono riconosciuti unitamente ad esse dalla Regione per l'uso pubblico.
3. La gestione delle agevolazioni concesse per le iniziative di cui al comma 1, avviene attraverso l'istituzione da parte della Regione di apposito Fondo di investimenti per impianti di risalita, aree sciabili e di sviluppo montano e offerta turistica.
Art. 44. Spese di funzionamento riconducibili alla gestione ordinaria e straordinaria.
1. Le agevolazioni previste per le iniziative riconducibili alla categoria C di cui all'articolo 40, comma 1, lettera c) possono essere concesse per le spese di funzionamento generali relative alla gestione ordinaria e straordinaria e non funzionali agli interventi per la messa in sicurezza delle aree sciabili e di sviluppo montano di cui alle iniziative appartenenti alla categoria A.
2. La gestione delle agevolazioni concesse per le iniziative di cui alla categoria C avviene attraverso l'istituzione da parte della Regione di apposito Fondo per le spese di gestione degli impianti di risalita e delle aree sciabili e di sviluppo montano.
Art. 45. Soggetti beneficiari.
1. Le agevolazioni previste ai sensi della presente legge possono essere concesse:
a) agli enti pubblici, privati, alle imprese, alle associazioni e alle cooperative che siano proprietari o che gestiscano gli impianti a fune e le piste da sci, o che comunque operino con o senza scopo di lucro nell'ambito degli sport invernali;
b) a eventuali soggetti diversi affidatari o incaricati dell'esercizio di servizi sulle aree sciabili e di sviluppo montano di cui all'articolo 4.
Art. 46. Agevolazioni.
1. Ai soggetti che attuano le iniziative riconducibili alla categoria A di cui all'articolo 40, comma 1, lettera a) possono essere concesse le seguenti agevolazioni:
a) per gli interventi di cui all'articolo 42, commi 1 e 2, ad eccezione delle attività relative alla produzione di neve programmata di cui all'articolo 42, comma 2, lettera a), agevolazioni concesse in una percentuale delle spese complessive sostenute, ivi comprese quelle per il personale addetto, stabilita dalle deliberazioni della Giunta regionale di cui all'articolo 40, comma 1-bis ed eventualmente anche mediante coinvolgimento dei soggetti che a vario titolo beneficiano della presenza di aree sciabili e di sviluppo montano ai sensi dell'articolo 39, comma 3;
b) per gli interventi relativi alle attività di produzione di neve programmata di cui all'articolo 42, comma 2, lettera a), agevolazioni concesse nella misura non superiore al 60 per cento delle spese complessive sostenute in un arco temporale non superiore a centoventi giorni. Tali spese sono calcolate con specifici criteri tecnici tenuto conto dei costi energetici, di approvvigionamento idrico, di manutenzione, del personale specifico addetto alla produzione di neve e di ogni altro costo riconducibile alla produzione stessa.
2. Ai soggetti che attuano le iniziative riconducibili alla categoria B di cui all'articolo 40, comma 1, lettera b) possono essere concesse, attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto, le seguenti agevolazioni:
a) nel caso di stazione di interesse locale ai sensi dei criteri stabiliti all'articolo 37, agevolazioni concesse in una percentuale massima stabilita dalle deliberazioni della Giunta regionale di cui all'articolo 40, comma 1-bis;
b) nel caso di stazione non definibile di interesse locale ai sensi dell'articolo 37, al soggetto beneficiario è accordata facoltà di scelta tra i due seguenti regimi:
1) regime ordinario ai sensi del Regolamento CE 6 agosto 2008, n. 800/2008 (Regolamento della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato);
2) regime de minimis ai sensi della vigente normativa comunitaria.
3. Per le iniziative riconducibili alla categoria C di cui all'articolo 40, comma 1, lettera c), possono essere concesse agevolazioni esclusivamente ai soggetti definibili come microstazioni ai sensi dell'articolo 38, in una percentuale delle spese complessive sostenute stabilita dalle deliberazioni della Giunta regionale di cui all'articolo 40, comma 1-bis, e fino a un valore massimo non superiore al 50 per cento delle spese sostenute..
4. Le iniziative di cui al comma 2 possono essere realizzate direttamente, in tutto o in parte, dalla Regione. La Regione stessa, nel caso, è incaricata della successiva individuazione dei soggetti gestori.
Art. 47. Criteri per l'erogazione delle agevolazioni.
1. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 40, stabilisce i criteri per la determinazione delle specifiche spese ammissibili e dei livelli agevolativi accordabili.
2. Per le iniziative riconducibili alla categoria A di cui all’articolo 40, comma 1, lettera a), limitatamente alle microstazioni di cui all’articolo 38, i criteri di cui al comma 1 devono tenere conto:
a) del numero di chilometri delle aree di cui all'articolo 4, comma 2 e del numero di chilometri di pista innevati attraverso la produzione di neve programmata;
b) del dislivello delle piste;
c) delle spese sostenute, dichiarate o documentate.
3. I gestori titolari di eventuali situazioni contrattuali in essere relative agli interventi di cui all'articolo 42, comma 2 non possono cumulare, per singole piste innevate, tali benefici, né essere penalizzati in diminuzione rispetto a tali contratti.
4. Le agevolazioni delle iniziative riconducibili alla categoria B di cui all'articolo 40, comma 1, lettera b) sono erogate sulla base delle deliberazioni della Giunta regionale di cui all'articolo 40, comma 1-bis, in virtù di progetti che evidenziano e garantiscono una effettiva ricaduta dell'investimento sul territorio, di documentabile interesse anche in relazione al costo dell'investimento e della successiva gestione.
5. Per le iniziative riconducibili alla categoria C di cui all'articolo 40, comma 1, lettera c) i criteri di cui al comma 1 devono in ogni caso tenere conto per i soggetti gestori delle aree di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), c), d), e) e g):
a) dei chilometri di pista;
b) del numero del personale dipendente ed assimilato in forza al soggetto gestore;
c) del fatturato complessivo;
d) dell'applicazione in ogni sua parte del CCNL per il trasporto a fune o dei contratti collettivi territoriali, ove presenti;
e) dell'applicazione della
6. Per i soggetti gestori delle aree di cui all’articolo 4, comma 2, lettera b), limitatamente alle microstazioni di cui all’articolo 38, i criteri di cui al comma 1 devono tenere conto:
a) dei chilometri di pista;
b) del numero del personale dipendente ed assimilato in forza al soggetto gestore;
c) del fatturato complessivo.
Art. 48. Fideiussione regionale.
1. La Regione può garantire i finanziamenti erogati dagli istituti di credito ai soggetti di cui all'articolo 45, comma 1, tramite fideiussione.
2. I limiti e le modalità di concessione delle garanzie fideiussorie sono previamente stabiliti dalla Regione, previo parere obbligatorio della Commissione tecnicoconsultiva di cui all'articolo 11.
3. La Regione dispone verifiche, accertamenti e controlli al fine di verificare la corretta attuazione delle opere finanziate a tasso agevolato e può, in caso di mancato rispetto degli obiettivi dichiarati, adottare gli opportuni provvedimenti fino alla revoca della fideiussione.
TITOLO III
Disposizioni transitorie, attuative e finanziarie
Capo I - Disposizioni transitorie e attuative
Art. 49. Disposizioni transitorie.
1. Per le piste già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e le relative aree sciabili e di sviluppo montano, come individuate ai sensi dell'articolo 5, è costituito a tutti gli effetti titolo autorizzativo senza ulteriore procedura, con conseguente valenza di cui all'articolo 14.
1-bis. In considerazione della particolare importanza ai fini della sicurezza, i provvedimenti di cui al comma 1 dell'articolo 7, già presentati al competente ufficio regionale alla data di entrata in vigore della presente legge, si considerano approvati ai sensi del comma 1 dell'articolo 6. Analogamente risultano contestualmente approvate le proposte di cui al comma 1 dell'articolo 5, così come presentate dai soggetti di cui all'articolo 7, comma 1 e di cui all'articolo 16, commi 1 e 2, unitamente ai provvedimenti di cui sopra.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 3, lettere a), c), d), f), i) e j), si applicano decorsi centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2-bis. In deroga al comma 2, le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 3, lettere a), c), d) ed f), si applicano a decorrere dal 31 maggio 2010.
3. I soggetti che, fino al 31 agosto 2013, dimostrano di avere svolto per almeno un triennio incarichi di direttore delle piste o funzioni corrispondenti a quelle di operatore di primo soccorso, anche in via non continuativa ed anche in assenza dei requisiti necessari, sono riconosciuti nella funzione svolta e sono iscritti nell'elenco regionale delle piste di cui all'articolo 10.
4. I soggetti che, fino al 31 agosto 2013 dimostrano di avere svolto negli ultimi cinque anni incarichi di gestore delle piste di fondo per almeno un triennio, anche in assenza dei requisiti necessari, sono riconosciuti nella funzione di direttore delle piste di fondo e sono iscritti nell'elenco regionale delle piste di cui all'articolo 10 con la limitazione alle piste di fondo.
5. [Abrogato].
6. [Abrogato].
6-bis. Ai fini dell'accesso alle agevolazioni finanziarie previste per l'anno 2009 e fino all'anno 2016, nelle more del perfezionamento delle procedure amministrative volte al rilascio dell'atto di classificazione in seno alla competente Commissione tecnico-consultiva per la classificazione delle piste di cui all'articolo 11, è consentita la presentazione, in luogo dell'istanza prevista all'articolo 7, comma 4, di una autocertificazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti agli articoli 42, 43 e 44. Qualora vengano accertate difformità tra l'atto finale di classificazione e l'autocertificazione presentata, si procederà ai necessari conguagli economici sulle agevolazioni concesse ai soggetti beneficiari.
6-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 5-bis, comma 7 si applicano fino al 31 dicembre 2017 anche per le aree sciabili e di sviluppo montano non ancora individuate.
6-quater. Le disposizioni di cui all'articolo 28-bis si applicano a decorrere dal 1° giugno 2017.
7. Per tutto quanto non disciplinato dalla presente legge valgono la normativa quadro nazionale di cui alla
8. La Giunta regionale entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge presenta alla competente commissione consiliare un dettagliato censimento degli impianti di risalita e delle aree sciabili e di sviluppo montano dislocate sul territorio piemontese e uno studio che, sulla base dei mutamenti climatici in atto e del loro effetto sulle località montane e sulle stazioni esistenti, proponga un quadro di interventi, con particolare attenzione alla riqualificazione ambientale, a favore del sistema turistico piemontese da sviluppare negli anni futuri.
Art. 50. Notifica dei provvedimenti attuativi.
1. Gli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedano l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui tali aiuti siano erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato e sono sottoposti alla clausola sospensiva.
Art. 51. Clausola valutativa.
[Abrogato]
Art. 51 bis. Parametri per la valutazione della qualità dei comprensori sciistici.
1. Con l'obiettivo di qualificare sempre più l'offerta turistica nel campo degli sport invernali i parametri di cui al presente articolo devono considerare le condizioni generali degli impianti e delle piste e la loro sostenibilità ambientale. La griglia di valutazione deve prevedere cinque categorie di qualità, da un "fiocco bianco" fino a cinque "fiocchi.".
Capo II - Disposizioni finanziarie
Art. 52. Norma finanziaria.
1. In fase di prima attuazione della presente legge, agli oneri di cui agli articoli 42, 43 e 44 stimati nell'esercizio finanziario 2009, in termini di competenza e di cassa, in euro 5.000.000,00 iscritti nell'ambito dell'unità previsionale di base (UPB) DB18092 e in euro 3.000.000,00 iscritti nell'ambito dell'UPB DB18091 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009 si fa fronte con le disponibilità finanziarie delle UPB DB09011 e DB09012 del bilancio regionale.
2. Agli oneri di cui al comma 1, in termini di competenza, per il biennio 2010-2011 si provvede con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall'articolo 8 della
Capo III.
DICHIARAZIONE D'URGENZA
Art. 53. (Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
[1] Testo vigente aggiornato alle modifiche apportate dalla