§ 4.4.29 – L.R. 12 novembre 1999, n. 28.
Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.4 commercio
Data:12/11/1999
Numero:28


Sommario
Art. 1.  (Principi e finalità)
Art. 2.  (Funzioni della Regione).
Art. 3.  (Indirizzi generali per l'insediamento delle attività commerciali e criteri di programmazione urbanistica).
Art. 4.  (Strumenti comunali).
Art. 5.  (Efficacia e validità delle autorizzazioni).
Art. 6.  (Revoca delle autorizzazioni).
Art. 6 bis.  (Esercizi di vicinato e forme speciali di vendita)
Art. 7.  (Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56).
Art. 7 bis.  (Applicazioni di disposizioni urbanistiche regionali)
Art. 8.  (Principi in tema di orari di vendita).
Art. 9.  (Località ad economia turistica).
Art. 9 bis.  (Attività di supporto istituzionale, verifica, controllo ed esercizio del potere sostitutivo)
Art. 10.  (Commercio su area pubblica).
Art. 10 bis.  (Requisiti morali per l'accesso e l'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica)
Art. 10 ter.  (Requisiti professionali per l'accesso e l'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica)
Art. 11.  (Ulteriori disposizioni sul commercio su area pubblica)
Art. 11 bis.  (Oggetto e definizioni)
Art. 11 ter.  (Requisiti e adempimenti per la vendita occasionale)
Art. 11 quater.  (Adempimenti comunali).
Art. 11 quinquies.  (Funzioni regionali)
Art. 12.  (Esercizio delle funzioni amministrative).
Art. 13.  (Vendite di liquidazione).
Art. 14.  (Vendite di fine stagione).
Art. 14 bis.  (Vendite promozionali).
Art. 14 ter.  (Vendite con denominazione outlet)
Art. 15.  (Disposizioni comuni).
Art. 16.  (Centri di assistenza tecnica).
Art. 17.  (Formazione professionale).
Art. 18.  (Credito al commercio).
Art. 18 bis.  (Ulteriori disposizioni in materia di credito al commercio).
Art. 18 ter.  (Distretti del commercio)
Art. 18 quater.  (Mercati di valore storico e di tradizione)
Art. 18 quinquies.  (Definizioni di mercato di valore storico e di tradizione)
Art. 18 sexies.  (Istituzione dell'elenco regionale dei mercati di valore storico e di tradizione)
Art. 18 septies.  (Caffè storici)
Art. 18 octies.  (Definizione di caffè storici e requisiti)
Art. 18 novies.  (Istituzione dell'elenco regionale dei caffè storici)
Art. 19.  (Competenze regionali e comunali
Art. 20.  (Istituzione dell'osservatorio regionale del commercio).
Art. 21.  (Obiettivi dell'osservatorio regionale).
Art. 22.  (Attività dell'Osservatorio).
Art. 23.  (Sistema informativo regionale del commercio).
Art. 24.  (Disposizioni finanziarie).
Art. 25.  (Norme transitorie).
Art. 26.  (Disposizioni finali).
Art. 27.  (Clausola d'urgenza).


§ 4.4.29 – L.R. 12 novembre 1999, n. 28.

Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

(B.U. 17 novembre 1999, n. 46 - suppl. n. 2).

 

Capo I.

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. (Principi e finalità) [1]

     1. La Regione Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59) e del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno), con la presente legge stabilisce le disposizioni generali per l'esercizio dell'attività commerciale e gli indirizzi ed i criteri di programmazione urbanistica per l'insediamento delle attività del comparto.

     2. La presente disciplina si fonda sul principio della libertà dell'iniziativa economica privata ai sensi dell'articolo 41 della Costituzione e della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi del mercato interno, nel rispetto delle disposizioni del d.lgs. 59/2010 e della legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato), secondo le quali le limitazioni alla libertà di iniziativa economica privata possono essere poste, secondo i principi di necessità, proporzionalità e non discriminazione, solo per la tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente ivi incluso l'ambiente urbano, dei beni culturali e della sicurezza.

     3. La presente legge si conforma ai principi di semplificazione e trasparenza dell'attività amministrativa.

     4. La Regione persegue le seguenti finalità:

a) la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di impresa e la libera circolazione delle merci;

b) la tutela del consumatore, con particolare riguardo all'informazione, alla possibilità di approvvigionamento, al servizio di prossimità, all'assortimento, alla sicurezza e alla qualità dei prodotti;

c) l'efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo della rete distributiva, nonché l'evoluzione tecnologica dell'offerta, anche al fine del contenimento dei prezzi;

d) il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme di vendita;

e) la valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale nelle aree urbane, rurali, collinari e montane;

f) il recupero e la valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese con la previsione di forme di incentivazione, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali.

g) la protezione dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano e l'assetto territoriale in ambito urbano e rurale;

h) la conservazione del patrimonio storico ed artistico e dei beni culturali;

i) la salvaguardia dell'ordine pubblico, della sicurezza e della salute.

     5. La Regione, nel rispetto del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), garantisce la partecipazione degli enti locali ai processi decisionali, secondo le disposizioni di cui alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli enti locali)

 

     Art. 2. (Funzioni della Regione).

     1. In particolare, nell'ambito delle funzioni conferite alla Regione, il Consiglio regionale definisce:

     a) gli indirizzi generali per l'insediamento delle attività commerciali e i criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore commerciale, in attuazione dell'articolo 6, commi 1 e 2 del d.lgs. 114/1998;

     b) i criteri in base ai quali i Comuni, per un periodo non superiore a due anni, possono sospendere o inibire gli effetti della comunicazione all'apertura degli esercizi di vicinato per le aree di cui all'articolo 6, comma 3, lettere a), b) e c) del d.lgs. 114/1998;

     c) i criteri in base ai quali applicare i limiti massimi di superficie di vendita di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e) della presente legge, in base alle caratteristiche socio-economiche, anche in deroga al criterio della consistenza demografica;

     d) la disciplina delle vendite di liquidazione e di fine stagione, in attuazione dell'articolo 15, comma 6 del d.lgs. 114/1998;

     e) i criteri relativi alle aree da destinare a commercio su area pubblica [2];

     f) i criteri per l'individuazione dei Comuni a prevalente economia turistica, le città d'arte o le zone del territorio dei medesimi, ai fini dell'applicazione delle deroghe agli orari degli esercizi commerciali, ai sensi dell'articolo 12, comma 3 del d.lgs. 114/1998.

     2. La Giunta regionale, per l'attuazione delle funzioni di competenza regionale, adotta:

     a) le norme sul procedimento amministrativo concernente le domande relative alle grandi strutture di vendita, in attuazione dell'articolo 9, comma 5 del d.lgs. 114/98;

     b) le disposizioni relative alla formazione e alla qualificazione professionale, ai sensi dell'articolo 5, comma 7 del d.lgs. 114/1998, nonché alle forme di agevolazione per gli operatori del settore, avuto riguardo anche all'ubicazione degli insediamenti;

     c) i criteri e le norme procedimentali relativi alle autorizzazioni e gli indirizzi in materia di orari del commercio su area pubblica [3].

 

Capo II.

INDIRIZZI GENERALI PER L'INSEDIAMENTO

COMMERCIALE E CRITERI URBANISTICI

 

     Art. 3. (Indirizzi generali per l'insediamento delle attività commerciali e criteri di programmazione urbanistica).

     1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, con atto deliberativo approva gli indirizzi generali per l'insediamento delle attività commerciali ed i criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore del commercio, sulla base delle finalità e degli obiettivi di cui all'articolo 1, previa acquisizione del parere obbligatorio del Consiglio delle Autonomie Locali (CAL). La proposta è deliberata dalla Giunta regionale sentite le organizzazioni regionali più rappresentative dei consumatori e delle imprese del commercio [4].

     2. Gli indirizzi generali per l'insediamento delle attività commerciali contengono:

     a) i riferimenti e le articolazioni degli obiettivi;

     b) la classificazione degli esercizi commerciali in funzione della loro dimensione, delle diverse caratteristiche di composizione dell'offerta (merceologica e di servizio), del livello dei prezzi praticabili, delle differenti preferenze di localizzazione che concorre alla definizione delle tipologie di strutture distributive;

     c) l'assetto territoriale della rete distributiva che, in funzione delle caratteristiche della struttura del commercio in sede fissa e su area pubblica, delle caratteristiche morfologiche e socio-economiche e della densità abitativa, individua i sottosistemi riferiti al settore distributivo quali: le aree di programmazione commerciale configurabili come unico bacino di utenza, formate da un comune attrattore, che ne determina l'importanza, e dai Comuni che ad esso fanno riferimento; i Comuni classificati secondo l'importanza commerciale e socio-economica; le zone di insediamento commerciale, addensamenti e localizzazioni commerciali, ovvero gli ambiti territoriali, riconoscibili in ciascun Comune attraverso i quali si sviluppa la dinamica concorrenziale, lo sviluppo e la trasformazione del sistema al fine di favorire una organizzazione territoriale della rete distributiva idonea a garantire un adeguato servizio al consumatore e l'equilibrato sviluppo tra le diverse tipologie distributive [5];

     d) la regolamentazione dello sviluppo della rete distributiva, attraverso le diverse combinazioni dell’offerta compatibile con ciascuno dei sottosistemi, tenuto anche conto della vocazione territoriale e commerciale dei luoghi, della loro fruizione da parte dei consumatori e della obbligatorietà della tutela storico-ambientale [6];

     e) i principi, i criteri e le modalità in base ai quali i Comuni, per preservare, sviluppare e potenziare la funzione del sistema distributivo commerciale locale, in relazione al contributo che esso fornisce alle varie forme di aggregazione sociale, per la valorizzazione delle zone di insediamento commerciale o altri aggregati di offerta consolidata e per il recupero delle piccole e medie imprese, adottano, anche attraverso la concertazione con soggetti privati, specifici Progetti denominati di Qualificazione Urbana;

     f) i principi, i criteri e le modalità in base ai quali i Comuni per preservare, mantenere, ricostituire e rivitalizzare il tessuto commerciale locale, con particolare riguardo alle zone collinari, montane, rurali e marginali, adottano, anche attraverso la concertazione con soggetti privati, specifici Progetti Integrati di Rivitalizzazione delle realtà minori.

     3. I criteri di programmazione urbanistica, riferiti al settore commerciale, necessari anche per gli adeguamenti urbanistici comunali, tengono conto ed identificano:

     a) le modalità, i criteri ed i parametri per il riconoscimento degli addensamenti commerciali, quali porzioni del territorio urbano o extraurbano, percepite come omogenee e unitarie, che raggruppano un insieme di attività commerciali, paracommerciali ed assimilabili, ubicate l'una in prossimità dell'altra in un ambito a scala pedonale, nelle quali il consumatore trova un insieme organizzato ed integrato di offerta commerciale e di servizi;

     b) le modalità, i criteri ed i parametri per il riconoscimento delle localizzazioni commerciali, quali porzioni del territorio, esistenti e potenziali di insediamento commerciale non addensato;

     c) i criteri e le modalità utili a definire la vocazione commerciale del territorio comunale, il dimensionamento delle aree a destinazione d'uso al fine di garantire lo sviluppo e la trasformazione del settore commerciale nel rispetto della concorrenza estesa alle forme distributive, alle zone di insediamento commerciale ed al settore immobiliare;

     d) i vincoli di natura urbanistica al fine della tutela dei centri storici e dei beni culturali ed ambientali nel rispetto delle normative nazionali e regionali in vigore, comprendendo anche, fra tali beni, parti del tessuto commerciale o esercizi singoli, pubblici esercizi e attività artigianali aventi valore storico ed artistico;

     e) i vincoli di natura urbanistica relativi alla quantificazione del fabbisogno di parcheggi e di altre aree di sosta degli insediamenti commerciali nel rispetto della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), come da ultimo modificata dalla presente legge;

     f) le modalità ed i criteri per la corretta regolamentazione delle aree di sosta relative agli insediamenti commerciali;

     g) il coordinamento tra i procedimenti amministrativi relativi agli insediamenti commerciali previsti dalle norme in materia di commercio, ambiente e urbanistica [7];

     h) le disposizioni sostitutive in caso di inerzia da parte dei Comuni.

     3 bis. Al fine di perseguire gli obiettivi di cui al comma 2, lettere d), e) ed f), l'attivazione, l'ampliamento, la variazione o l'aggiunta di settore merceologico, o altra fattispecie prevista dagli indirizzi e criteri di cui al presente articolo, delle medie strutture di vendita ubicate esternamente al tessuto residenziale omogeneo nell'ambito del centro abitato e delle grandi strutture di vendita sono subordinate alla corresponsione di un onere aggiuntivo computato in una percentuale compresa tra il 30 ed il 50 per cento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, destinato a contribuire alla rivitalizzazione e riqualificazione del commercio. Una quota del 25 per cento del suddetto onere aggiuntivo è versata alla Regione ed è destinata agli interventi a favore del commercio, nell'ambito della missione 14, programma 14.02, titolo 2, della spesa del bilancio regionale. Tale disposizione si applica anche alle quote già introitate dalla Regione a titolo di onere aggiuntivo e non ancora trasferite. Il 30 per cento di tale quota è versato al rilascio dell'autorizzazione. La restante quota del 75 per cento dell'onere aggiuntivo è destinata a contribuire alla rivitalizzazione e riqualificazione delle zone di insediamento commerciale dei comuni interessati da ciascun intervento con particolare attenzione ai piccoli esercizi di vicinato. La Giunta regionale, sentito il parere della commissione consiliare competente, stabilisce i valori, i criteri, le modalità ed i parametri per il perseguimento dell'obiettivo. La commissione consiliare esprime il parere nel termine di trenta giorni dal ricevimento della proposta dell'atto deliberativo [8].

     3 ter. Al fine di perseguire gli obiettivi di cui ai commi 2 e 3, e al fine del miglioramento della qualità ambientale e architettonica, fermo restando il rispetto delle disposizioni regionali e nazionali in materia ambientale, le grandi strutture di vendita rispettano i contenuti di un sistema di valutazione della compatibilità energetica ed ambientale. La Giunta regionale, sentito il parere della commissione consiliare competente, stabilisce i parametri ed i valori del sistema di valutazione che sono da rispettarsi per il rilascio delle autorizzazioni per l'attivazione, l'ampliamento e la variazione di settore merceologico, o per altra fattispecie prevista dagli indirizzi e dai criteri di cui al presente articolo e per la fase finale di esercizio. La Giunta regionale nel medesimo atto stabilisce inoltre il valore, i criteri, le modalità ed i parametri per la corresponsione di una quota di compensazione computata in una percentuale compresa tra il 5 ed il 10 per cento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, da versare per il rilascio dell'autorizzazione commerciale delle grandi strutture di vendita, destinata alla certificazione della compatibilità energetica e ambientale e all'indennizzo dell'irreversibilità non compensabile della trasformazione del suolo di riferimento. La commissione consiliare esprime il parere nel termine di trenta giorni dal ricevimento della proposta dell'atto deliberativo [9].

     4. Il Consiglio regionale, secondo le procedure stabilite al comma 1, può modificare il programma sulla base delle successive esperienze applicative, delle modificazioni del contesto economico del mercato ed in relazione ai mutamenti delle caratteristiche degli ambiti territoriali della Regione.

     5. La conferenza dei servizi di cui all'articolo 9, comma 3 del d.lgs. 114/1998, è indetta dalla struttura organizzativa regionale competente in materia di commercio. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale determina le disposizioni inerenti le procedure per il rilascio delle autorizzazioni previste dal medesimo articolo. Le decisioni della conferenza dei servizi hanno natura vincolante per il rilascio delle relative autorizzazioni. Con le stesse modalità ed entro lo stesso termine, la Giunta regionale fornisce le indicazioni ai Comuni sui procedimenti relativi alle comunicazioni ed autorizzazioni disciplinate rispettivamente dagli articoli 7 e 8, commi 3 e 4 del d.lgs. 114/1998 [10].

     6. La Regione promuove attività di assistenza, di informazione e formazione a favore degli enti locali dirette all'applicazione degli indirizzi e dei criteri urbanistici di cui ai commi 2 e 3.

 

     Art. 4. (Strumenti comunali).

     1. I Comuni sono tenuti ad adeguare gli strumenti urbanistici generali ed attuativi ed i regolamenti di polizia locale, nonché ad adottare i criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 8, comma 3 del d.lgs. n. 114/1998, entro centottanta giorni dalla pubblicazione, sul Bollettino Ufficiale della Regione, degli indirizzi e dei criteri di cui all'articolo 3 e nel rispetto dei principi e delle norme contenute nei suddetti indirizzi e criteri.

     2. L'adeguamento degli strumenti urbanistici generali ed attuativi individua:

     a) le aree da destinare agli insediamenti commerciali con particolare riguardo agli insediamenti di medie e grandi strutture di vendita al dettaglio;

     b) i limiti ai quali sono sottoposti gli insediamenti commerciali al fine della tutela dell'arredo urbano e dei beni artistici, culturali ed ambientali;

     c) i limiti ai quali sono sottoposte le imprese commerciali nei centri storici e nelle località di particolare interesse artistico e naturale;

     d) i vincoli di natura urbanistica con particolare riguardo alla disponibilità di spazi pubblici ed alle quantità minime di spazi per parcheggi;

     e) la correlazione tra gli atti autorizzatori commerciali e i titoli abilitativi edilizi [11].

     3. Gli indirizzi ed i criteri di cui all'articolo 3 definiscono, altresì, le necessarie norme sostitutive che si applicano in caso di inerzia o di adeguamenti difformi dai criteri regionali da parte dei Comuni e restano in vigore fino all'emanazione delle norme comunali.

 

     Art. 5. (Efficacia e validità delle autorizzazioni).

     1. L'apertura al pubblico conseguente al rilascio dell'autorizzazione per l'attivazione, l'ampliamento, la variazione o l'aggiunta di settore merceologico, o per altra fattispecie prevista dagli indirizzi e dai criteri di cui all'articolo 3, delle medie e grandi strutture di vendita, avviene, pena la revoca del titolo, entro i termini previsti dall'articolo 22, comma 4 del d.lgs. 114/1998, salvo proroga fino ad un massimo di ulteriori due anni per le grandi strutture di vendita e di un anno per le medie strutture di vendita, per ritardi non imputabili al soggetto autorizzato [12].

     1 bis. In tutti i casi in cui l'autorizzazione è revocata a norma del comma 1, l'istanza può essere riproposta nella sua formulazione originaria, qualora le opere necessarie a seguito delle prescrizioni indicate nell'autorizzazione commerciale, nell'autorizzazione urbanistica regionale e negli atti comunali di permesso a costruire siano state, al momento della revoca, realizzate in tutto o nella misura dei due terzi del totale. In tal caso il comune competente, accertato l'avvenuto completamento delle opere o la loro realizzazione in misura dei due terzi del totale, per una sola volta dichiara la decadenza della revoca e l'autorizzazione e gli atti collegati riacquistano efficacia fino ad un massimo di due anni [13].

     2. I termini di cui al comma 1 sono sospesi in pendenza di procedimento giudiziario fino alla notifica alle parti della relativa sentenza passata in giudicato.

     3. Qualora nei tempi stabiliti dai commi 1 e 2 la superficie di vendita sia realizzata in misura inferiore ai due terzi di quella autorizzata, il Comune revoca l'autorizzazione per la parte non realizzata, a condizione che siano comunque rispettate le norme della presente legge.

     4. La revoca dell'autorizzazione per la parte non realizzata determina l'annullamento o la modifica dell'autorizzazione regionale prevista dall'articolo 26 della l.r. 56/1977, come da ultimo modificato dalla presente legge.

     5. Il titolare di un'autorizzazione commerciale il cui esercizio sia organizzato in più reparti, in relazione alla gamma dei prodotti trattati o alle tecniche di servizio impiegate, può affidare tali reparti a terzi, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 71 del D.Lgs. 59/2010, perché li gestiscano in proprio, previa comunicazione al Comune competente per territorio, per la durata contrattualmente convenuta [14].

     6. Nel caso di esercizio promiscuo nello stesso locale dell'attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio, l'intera superficie di vendita è presa in considerazione ai fini dell'applicazione di entrambe le discipline per le due tipologie di attività [15].

     6 bis. L'autorizzazione per la rivendita della stampa quotidiana e periodica rilasciata ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 (Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell'articolo 3 della legge 13 aprile 1999, n. 108) consente l'esercizio della vendita di pastigliaggi vari confezionati senza il possesso dei requisiti professionali previsti dalla legge per la vendita di prodotti alimentari [16].

 

     Art. 6. (Revoca delle autorizzazioni).

     1. Le autorizzazioni per le medie e per le grandi strutture di vendita sono revocate nei casi previsti all'articolo 5 e qualora non siano rispettati:

a) gli indirizzi generali per l'insediamento delle attività commerciali ed i criteri di programmazione urbanistica di cui all'articolo 3, commi 1, 2 e 3;

b) le specifiche prescrizioni stabilite nell'autorizzazione per la realizzazione dell'intervento commerciale;

c) l'assolvimento degli obblighi previsti dall'articolo 3, commi 3 bis e 3 ter;

d) le norme della l.r. 56/1977 e degli strumenti urbanistici generali ed attuativi comunali adeguati ai sensi dell'articolo 4;

e) le norme di procedimento relative alle autorizzazioni di cui all'articolo 3, comma 5 [17].

     2. L'autorizzazione commerciale per l'esercizio dell'attività è altresì revocata in caso di mancata acquisizione dell'autorizzazione preventiva regionale prevista ai commi sesto, settimo, ottavo, nono, decimo e undicesimo dell'articolo 26 della l.r. 56/1977, come da ultimo modificato dalla presente legge [18].

     3. La revoca dell'autorizzazione commerciale comporta la chiusura dell'esercizio o l'impossibilità di attivazione dello stesso [19].

     4. Nel caso di attività di commercio al dettaglio soggetta a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) è disposto il divieto di prosecuzione dell'attività qualora non siano rispettate, al momento dell'attivazione e in corso di attività dell'esercizio, le disposizioni di cui all'articolo 3 e le norme della l.r. 56/1977 e degli strumenti urbanistici generali ed attuativi comunali adeguati ai sensi dell'articolo 4 [20].

     4 bis. Fatto salvo quanto previsto al presente articolo, i comuni esercitano una costante attività di controllo sulla veridicità dei contenuti delle SCIA per gli esercizi di vicinato e per i casi previsti negli indirizzi e criteri di cui all'articolo 3 e sul permanere di tutti i presupposti delle autorizzazioni [21].

     4 ter. La Regione, attraverso il responsabile del procedimento della struttura regionale competente in materia di commercio, individuato a norma dell'articolo 10 della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 (Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione), supporta gli enti locali e gli operatori commerciali, fornendo indicazioni sull'interpretazione e sull'applicazione della presente legge e di tutti gli atti conseguenti e delle altre disposizioni commerciali vigenti in materia di commercio al dettaglio in sede fissa [22].

     4 quater. Fatta salva la competenza comunale, la Regione, attraverso il responsabile del procedimento della struttura regionale competente in materia di commercio, individuato a norma dell'articolo 10 della L.R. 14/2014, oltre a quanto previsto dall'articolo 19, esercita l'attività di controllo sulle grandi strutture di vendita di cui all'articolo 4 del D.Lgs. 114/1998 e, nei casi di cui al comma 1, promuove, attraverso il comune, il ripristino della legittimità [23].

 

     Art. 6 bis. (Esercizi di vicinato e forme speciali di vendita) [24]

     1. Ai sensi degli articoli 19 e 19-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), nonché del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 (Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124), sono soggette a SCIA, da presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) competente per territorio, l'apertura, il trasferimento di sede, l'aggiunta del settore merceologico e l'ampliamento di superficie delle seguenti attività:

     a) esercizio di vicinato, come definito dall'articolo 4, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 114/1998;

     b) vendita al dettaglio negli spacci interni, di cui all'articolo 16 del D.Lgs. 114/1998;

     c) vendita al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici, di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 114/1998;

     d) vendita al dettaglio per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione, di cui all'articolo 18 del D.Lgs. 114/1998;

     e) vendita al dettaglio o raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio del consumatore, di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 114/1998.

     2. L'attività di vendita di cui al comma 1 lettera c), effettuata in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo, è soggetta alle medesime disposizioni previste per l'apertura di un esercizio di vendita. Quando la stessa attività è svolta in spazi o locali variamente ubicati su area privata o pubblica, l'avvio è soggetto ad una sola SCIA commerciale da presentare al SUAP del comune competente. Ogni successiva installazione e cessazione di distributori automatici che distribuiscono prodotti alimentari è comunicata con cadenza semestrale al SUAP, che le trasmette all'ASL competente per territorio, in relazione al comune in cui sono dislocati gli apparecchi.

     3. Nei casi di vendita di cui al comma 1, lettere d) ed e), quando l'attività è accessoria ad altra tipologia di vendita, non è richiesto alcun titolo di legittimazione aggiuntivo, oltre a quello previsto per l'attività di vendita principale, in conformità ai punti 1.11.4 e 1.12.5 dell'allegato A del D.Lgs. 222/2016.

     4. Il trasferimento della gestione o della titolarità degli esercizi di cui ai commi 1, 2, 3 e le altre fattispecie non espressamente previste dal presente articolo sono soggette a comunicazione da presentare al SUAP competente per territorio, in applicazione della tabella A allegata al D.Lgs. 222/2016. Qualora ne sussistano i presupposti, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19-bis della L. 241/1990.

     5. Con deliberazione della Giunta regionale è predisposta la modulistica relativa alle attività di cui alla tabella A del D.Lgs. 222/2016, sulla base della modulistica unificata di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126 (Attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), a norma dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124); l'aggiornamento è effettuato dalla struttura regionale competente per materia anche sulla base degli adeguamenti tecnici imposti dalle normative statali e regionali.

 

Capo III.

DISPOSIZIONI URBANISTICHE REGIONALI

 

     Art. 7. (Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56).

     1. Per l'attuazione delle disposizioni contenute negli articoli 3 e 4 e, in particolare, per consentire ai Comuni l'adeguamento degli strumenti urbanistici nei termini previsti, si provvede al riordino della l.r. 56/1977, secondo le modifiche di cui ai commi seguenti.

     2. [25].

     3. [26].

     4. [27].

     5. [28].

     6. [29].

     7. [30].

     8. [31].

     9. [32].

     10. [33].

     11. [34].

     12. [35].

     13. [36].

     14. - 17. [37].

     18. [38].

     19. [39].

 

     Art. 7 bis. (Applicazioni di disposizioni urbanistiche regionali) [40]

     1. La Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, le modalità di svolgimento del procedimento amministrativo di autorizzazione regionale, di cui all'articolo 26, commi 7, 8, 9, 10 e 11 della L.R. 56/1977, ed il termine di conclusione, comunque non superiore a 120 giorni, entro il quale l'istanza deve ritenersi accolta qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego.

 

Capo IV.

ORARI DI VENDITA

 

     Art. 8. (Principi in tema di orari di vendita).

     1. In applicazione del disposto dell'articolo 11 del d.lgs. 114/98 gli orari di apertura e chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti nel rispetto delle disposizioni di cui al suindicato articolo e dei criteri emanati dai Comuni in applicazione dell'articolo 36 della legge n. 142/1990.

     2. I Comuni conformano la predisposizione dei criteri in materia di orari di apertura e di chiusura degli esercizi di vendita ai seguenti principi:

     a) armonizzazione degli orari di apertura degli esercizi commerciali agli orari dei servizi pubblici e degli uffici locali, in relazione alle esigenze complessive degli utenti, in attuazione della legge regionale 6 aprile 1995, n. 52 (Norme per la formulazione e l'adozione dei piani comunali di coordinamento degli orari PCO ai sensi dell'articolo 36, comma 3, della legge n. 142/90) e dell'articolo 36, comma 3, della l. 142/90;

     b) promozione di un costante processo di confronto fra le parti sociali interessate ed i soggetti pubblici per avviare sperimentazioni di nuove soluzioni di servizio alla collettività;

     c) coordinamento degli orari degli esercizi di vendita, con particolare riguardo alle caratteristiche delle zone, così come individuate dagli indirizzi e dai criteri di cui all'articolo 3, attraverso l'articolazione della mezza giornata di chiusura infrasettimanale, qualora prevista, e delle deroghe all'obbligo della chiusura festiva e domenicale secondo aree omogenee dello stesso Comune, e, qualora necessario, anche a livello sovracomunale, previa intesa con i Comuni interessati;

     d) ottimizzazione del servizio al consumatore attraverso:

     1) l'individuazione dei giorni domenicali e festivi nei quali consentire la deroga di cui alla lettera c) in modo tale da garantire per ogni area omogenea l'apertura degli esercizi per ulteriori otto domeniche o festività oltre a quelle comunque previste per il mese di dicembre;

     2) la definizione degli ambiti territoriali entro i quali è consentito l'esercizio dell'attività di vendita ad un limitato numero di esercizi di vicinato in orario notturno;

     3) la definizione del regime di orari da applicarsi alle attività miste di uno stesso esercizio commerciale, con particolare riguardo ai centri polifunzionali e ai centri commerciali, secondo criteri che, oltre al settore merceologico o all'attività prevalente, tengano conto delle esigenze complessive dell'utenza;

     4) l'uniformità del regime degli orari delle attività artigiane, agricole ed industriali esercenti la vendita al dettaglio a quello dei negozi;

     5) la definizione delle modalità in base alle quali gli esercizi del settore alimentare devono garantire l'apertura al pubblico in caso di più di due festività consecutive.

     2 bis. Chiunque violi le disposizioni in ordine all’obbligo della chiusura festiva e domenicale, fatte salve le deroghe previste nei commi precedenti, è punito con una sanzione amministrativa del pagamento di una somma commisurata alla superficie di vendita dell’esercizio commerciale. La Giunta regionale, entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente provvedimento, adotta i criteri di graduazione proporzionale, tra i limiti di 500,00 e 20.000,00 euro. Fino all’entrata in vigore della presente norma e delle relative norme attuative, restano in vigore le norme previste dall’articolo 22 del d.lgs. 114/1998 [41].

     2 ter. In caso di recidiva, ovvero quando sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno solare, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione, il Sindaco dispone la sospensione dell’attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni [42].

     2 quater. Per ogni altra violazione alle disposizioni della presente legge in materia di orari si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 a 3.000 euro [43].

     2 quinquies. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo è aggiornata ogni tre anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nei tre anni precedenti. In base a tali criteri sono fissati, entro il 28 febbraio dell'anno successivo al triennio, i nuovi valori delle sanzioni amministrative pecuniarie che si applicano con decorrenza dal 1° aprile dell'anno successivo [44].

     2 sexies. Il comune è competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689/1981 (Modifiche al sistema penale), ad accertare le violazioni ed applicare le sanzioni amministrative ai sensi dell' articolo 18 della medesima legge e ad introitarne i proventi [45].

     2 septies. Il procedimento per l'applicazione delle sanzioni è regolato dalla legge regionale 28 novembre 1989, n. 72 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale) [46].

 

     Art. 9. (Località ad economia turistica).

     1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, sentite le rappresentanze degli enti locali, attraverso la Conferenza permanente Regione-Autonomie Locali istituita ai sensi della l.r. 34/1998, e le rappresentanze delle organizzazioni regionali più rappresentative dei consumatori, delle imprese del commercio e turismo e dei lavoratori dipendenti, approva i criteri per l'individuazione delle località ad economia turistica, al fine particolare delle deroghe di cui all'articolo 12, comma 1, del d.lgs. 114/1998, con riferimento alle seguenti tipologie di Comuni:

     a) Comuni o parti di Comuni a prevalente economia turistica o, comunque, ad elevato indice di specializzazione turistica;

     b) città d'arte o parti di Comuni aventi tale connotazione;

     c) Comuni montani o zone montane di Comuni;

     d) altri Comuni o singole zone di Comuni caratterizzati dalla presenza di attrattive termali, naturalistico-ambientali, storico-culturali, sportive, artigianali, enogastronomiche, religiose, in cui il movimento turistico, anche solo giornaliero, costituisce un elemento di significativo apporto all'animazione o all'economia della località;

     e) Comuni, o parti di essi, interessati da un rilevante afflusso di turisti in occasione di manifestazioni permanenti o episodiche, connotate da capacità di attrazione extracomunale.

     2. Ciascuna provincia sulla base delle istanze presentate dai Comuni del proprio territorio interessati, provvede, in applicazione dei criteri regionali di cui al comma 1 e sentite le Organizzazioni provinciali più rappresentative dei consumatori, delle imprese del commercio e del turismo, nonché dei lavoratori dipendenti, all'individuazione della connotazione permanente o periodica o episodica, di località turistica dell'intero territorio comunale o di parti specifiche dello stesso, sulla base delle esigenze e delle peculiari caratteristiche territoriali ed economiche locali.

     3. Ciascuna provincia provvede altresì, sentite le Organizzazioni provinciali maggiormente rappresentative di cui al comma 2, all'individuazione, per ciascun comune interessato, dei periodi in cui è riconosciuta la presenza rilevante di popolazione turistica, anche giornaliera, ai fini delle deroghe previste dall'articolo 12, comma 1, del d.lgs. 114/1998.

     4. Le deliberazioni relative alle deroghe previste dal presente articolo devono essere inviate entro 15 giorni dalla loro adozione all'osservatorio regionale di cui al capo IX.

     5. I criteri di cui al presente articolo possono essere sottoposti ad aggiornamento sulla base di mutamenti del contesto economico del mercato, in relazione alle caratteristiche degli ambiti territoriali della Regione.

 

     Art. 9 bis. (Attività di supporto istituzionale, verifica, controllo ed esercizio del potere sostitutivo) [47]

     1. La Regione, attraverso il responsabile della struttura competente in materia di commercio, supporta gli enti locali nell'applicazione delle disposizioni della legge, e ne coordina, se necessario, l'azione.

     2. La Regione, attraverso il responsabile del procedimento presso la struttura competente in materia di commercio, verifica la corretta applicazione delle disposizioni di cui agli articoli precedenti, con particolare riferimento all'azione degli enti locali in ordine all'attività di programmazione, amministrativa e di vigilanza.

     3. In caso di violazioni o inadempimenti degli enti locali, la Giunta regionale esercita il potere sostitutivo di cui all'articolo 14 della legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli enti locali).

     4. Se la violazione o l'inadempimento persistono, la Giunta regionale dà mandato alla struttura competente in materia di commercio di provvedere in sostituzione dell'ente inadempiente e di adottare tutti gli atti di competenza di questo. Nell'esercizio del potere sostitutivo la Giunta regionale può deliberare l'esclusione fino a due anni dall'applicazione delle particolari deroghe di cui all'articolo 12, comma 1, del d.lgs. 114/1998 per le località ad economia turistica, come individuate in applicazione dell'articolo 9.

 

Capo V.

COMMERCIO SU AREA PUBBLICA

 

     Art. 10. (Commercio su area pubblica).

     01. L'esercizio del commercio sulle aree pubbliche può essere svolto, ai sensi dell'articolo 28 del d.lgs. 114/1998:

a) su posteggi dati in concessione in manifestazioni su area pubblica con qualsiasi cadenza temporale, comprese quelle a cadenza mensile e ultramensile;

b) su qualsiasi area purché in forma itinerante [48].

     02. [Nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 70, comma 5 del D.Lgs. 59/2010, i posteggi di cui al comma 01, lettera a) sono concessi agli operatori secondo criteri e modalità di selezione che, nel rispetto della libertà di iniziativa economica privata, consentano il perseguimento degli obiettivi di concorrenzalità ed efficienza del sistema distributivo, con particolare riferimento alle esigenze di qualificazione della rete del commercio su area pubblica e di ottimizzazione del servizio, tenuto conto delle esigenze di tutela della salute, della sicurezza e dell'ordine pubblico e dell'ambiente, secondo i principi di necessità, proporzionalità, non discriminazione] [49].

     03. [I criteri e le modalità di selezione di cui al comma 02 sono stabiliti dalla Giunta regionale, con apposito regolamento adottato ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto, previo parere della competente commissione consiliare] [50].

     1. Il Consiglio regionale, con le procedure di cui all'articolo 3, comma 1, definisce i criteri generali per l'individuazione delle aree da destinare all'esercizio del commercio su aree pubbliche, con riferimento alle tipologie di manifestazioni e forme ed in relazione alla localizzazione, dimensionamento e composizione merceologica.

     2. I criteri perseguono i seguenti obiettivi:

     a) ottimizzare il servizio, con particolare riguardo all'ubicazione ed alla tipologia dell'offerta;

     b) realizzare un adeguato equilibrio con le altre forme di distribuzione, tenuto conto delle presenze dei consumatori e attraverso la valorizzazione del ruolo di completamento e di alternativa rispetto al commercio fisso;

     c) definire un disegno territoriale del commercio su area pubblica in correlazione con le peculiarità territoriali, secondo le tipologie individuate dall'articolo 6, comma 3 del d.lgs. 114/1998;

     d) incentivare il commercio su area pubblica nelle sue varie forme, anche itineranti, per potenziare l'offerta commerciale in ambito urbano e per valorizzare il suo ruolo dal punto di vista della concorrenza anche nei confronti delle forme di commercio fisso a localizzazione extraurbana;

     e) sostenere l'adeguamento delle aree alle norme di igiene, sanità e sicurezza;

     f) valorizzare il ruolo della produzione agricola locale e regionale.

     3. Il Consiglio regionale, secondo le procedure stabilite al comma 1, può modificare i criteri sulla base delle successive esperienze applicative, delle modificazioni del contesto economico del mercato ed in relazione ai mutamenti delle caratteristiche degli ambiti territoriali della Regione.

 

     Art. 10 bis. (Requisiti morali per l'accesso e l'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica) [51]

     1. Non possono accedere ed esercitare l'attività di commercio su area pubblica:

     a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;

     b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;

     c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;

     d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VI, capo II del codice penale;

     e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode, previsti da leggi speciali, in materia di preparazione e commercio degli alimenti;

     f) coloro che sono sottoposti a una delle misure previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), o a misure di sicurezza.

     2. Non possono accedere ed esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti, per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi.

     3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f) e ai sensi del comma 2, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

     4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato, sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

     5. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia). In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale.

 

     Art. 10 ter. (Requisiti professionali per l'accesso e l'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica) [52]

     1. L'accesso e l'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all'alimentazione umana, dell'attività di vendita al dettaglio nel settore merceologico alimentare e dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande sono subordinati al possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

     a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;

     b) avere nel quinquennio precedente, per almeno due anni anche non continuativi, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;

     c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

     2. Per le imprese individuali, le società, le associazioni o gli organismi collettivi i requisiti professionali di cui al comma 1 devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, o, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività.

 

     Art. 11. (Ulteriori disposizioni sul commercio su area pubblica) [53]

     1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10, la Giunta regionale, acquisito il parere della Conferenza permanente Regione-Autonomie Locali e sentite le organizzazioni regionali più rappresentative del commercio, dei consumatori e dei produttori agricoli, stabilisce i criteri per i procedimenti relativi all'esercizio del commercio su area pubblica, ivi compresi gli indirizzi in materia di orari [54].

     2. Allo stesso modo la Giunta regionale determina:

a) le indicazioni relative alle modalità di esercizio del commercio su area pubblica, alle procedure per il rilascio e alle altre vicende giuridico-amministrative delle autorizzazioni ed i criteri per l'assegnazione dei posteggi e le indicazioni relative alla verifica, a pena della revoca dell'autorizzazione, della regolarità della posizione dell'impresa ai fini amministrativi, previdenziali, fiscali ed assistenziali previsti dalle disposizioni vigenti per le vicende giuridico-amministrative relative alle autorizzazioni. Gli adempimenti comunali relativi alla raccolta della documentazione attestante la regolarità possono essere delegati, tramite apposite convenzioni a titolo gratuito, alle associazioni di categoria maggiormente rappresentative. La Regione può stipulare apposite intese con le amministrazioni competenti per una maggiore efficienza operativa ed una maggiore efficacia della presente disposizione;

b) le modalità di partecipazione dei produttori agricoli al commercio su area pubblica;

c) [le disposizioni relative alla valenza delle autorizzazioni già rilasciate ai sensi della legge 28 marzo 1991, n. 112 (Norme in materia di commercio su aree pubbliche), sia ex novo che per effetto di conversione] [55];

d) [gli indirizzi in materia di orari delle attività di commercio su area pubblica con particolare riguardo:

1) al rispetto dei principi dell'articolo 8 della presente legge;

2) alle diverse modalità di esercizio dell'attività;

3) all'assetto della rete distributiva locale in sede fissa;

4) alla possibilità di stabilire fasce diversificate di orari fra commercio su area pubblica e commercio in sede fissa in relazione alle esigenze dei consumatori;

5) alle limitazioni per motivi di igiene, sanità e di sicurezza pubblica] [56].

     3. I criteri di cui al comma 1 possono essere sottoposti ad aggiornamento per una maggiore efficienza e salvaguardia del comparto, con particolare riguardo alla concorrenzialità del sistema e al miglioramento dell'offerta del consumatore, tenuto conto anche delle istanze delle rappresentanze di categoria [57].

     4. I comuni possono rilasciare autorizzazioni stagionali per il commercio su area pubblica con le stesse modalità previste per le autorizzazioni non stagionali, nonché concedere autorizzazioni temporanee alla vendita su area pubblica, o di cui il comune abbia la piena disponibilità, in occasione di feste, sagre o altre riunioni straordinarie di persone. Le autorizzazioni sono valide soltanto per i giorni delle predette riunioni e sono rilasciate esclusivamente a chi è in possesso dei requisiti professionali e soggettivi previsti dalla legge. Le decisioni comunali relative alla determinazione degli spazi da destinare alle autorizzazioni temporanee sono assunte previo confronto con le categorie degli operatori del commercio su area pubblica, se a ciò non ostino ragioni di urgenza. Le autorizzazioni temporanee, in quanto accessorie, accedono alle manifestazioni commerciali in via subordinata rispetto alle autorizzazioni di tipo A e B, e in ogni caso non sono consentite manifestazioni commerciali in cui sia precluso l'accesso a chi è in possesso di una autorizzazione di tipo A o B, o sia prevista la sola presenza di autorizzazioni temporanee.

     5. [È istituita presso la Regione la banca dati delle autorizzazioni temporanee rilasciate dai comuni al fine di censire tutti i soggetti fruitori delle stesse. La Regione mette a disposizione dell'Agenzia delle Entrate e degli enti previdenziali i dati raccolti] [58].

     6. In caso di grave inadempienza a quanto disposto dal comma 4, la Regione esercita l'intervento sostitutivo previsto dall'articolo 9 bis e dall'articolo 19 della presente legge.

     7. Qualsiasi modifica o spostamento delle aree mercatali o fieristiche, anche conseguenti alla riformulazione degli strumenti urbanistici, a piani di riqualificazione urbana o a modifiche degli arredi urbani, sono adottati sentite le associazioni provinciali di categoria maggiormente rappresentative. Sono vietate le modifiche delle aree destinate al commercio su area pubblica il cui fine è la creazione di zone di rispetto a tutela del commercio fisso o di abitazioni private, se non vi è un formale accordo fra i portatori di un interesse contrapposto e nel rispetto dei diritti acquisiti. Sono fatte salve le disposizioni a tutela della sicurezza, quali le ordinanze sindacali contingibili ed urgenti e dell'autorità giudiziaria.

 

Capo V bis [59]

(Vendite occasionali su area pubblica)

 

     Art. 11 bis. (Oggetto e definizioni) [60]

     1. Ai mercati aventi quale specializzazione il collezionismo, l'usato, l'antiquariato e l'oggettistica varia, di seguito denominati mercatini, è consentita la partecipazione di soggetti che pongono in vendita, in forma occasionale, beni di modico valore, appartenenti al settore merceologico non alimentare, rientranti nella propria sfera personale o collezionati, o realizzati mediante la propria abilità creativa.

     2. Ai fini di cui al comma 1 si definiscono:

     a) vendita occasionale: la vendita esercitata per un numero di volte all'anno non superiore a diciotto nell'ambito della Regione, di beni di modico valore, rientranti nella propria sfera personale o collezionati o frutto della propria creatività;

     b) bene di modico valore: ogni oggetto avente un prezzo di vendita non superiore a euro 150,00;

     c) venditore occasionale: il soggetto che esercita l'attività di vendita occasionale;

     c bis) area pubblica: le tipologie disciplinate dall'articolo 27, comma 1, lettere a) e b) del d.lgs. 114/1998 [61].

     3. L'attività di cui ai commi precedenti non costituisce attività di commercio.

     4. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente Capo è fatto salvo il rispetto delle norme di sicurezza, igienico sanitarie, fiscali e contributive, nonché quelle di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio ed ambientali [62].

 

     Art. 11 ter. (Requisiti e adempimenti per la vendita occasionale) [63]

     1. Per l'esercizio dell'attività di cui all'articolo 11-bis, i soggetti interessati devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 71 del D.Lgs. 59/2010 e sono tenuti a [64]:

     a) richiedere al comune di residenza il rilascio di apposito tesserino per la vendita occasionale. Nel caso di operatore proveniente da fuori Regione, la richiesta deve essere fatta al comune dove si svolge la prima manifestazione a cui l'operatore intende partecipare;

     b) presentare allo stesso comune, contestualmente alla richiesta del tesserino di cui alla lettera a), apposita dichiarazione, attestante la propria condizione di venditore occasionale, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa - Testo A).

     2. Il tesserino di cui al comma 1, lettera a) deve essere munito di fotografia, non è cedibile o trasferibile e deve essere esposto in modo ben visibile al pubblico e agli organi di vigilanza per il controllo, in occasione di ogni partecipazione ai mercatini. Lo stesso è vidimato da ciascun comune nel quale si svolge l'attività di vendita occasionale [65].

     2 bis. Il tesserino ha validità da un minimo di un anno, fino al raggiungimento della soglia delle diciotto partecipazioni ai mercatini. La presente disposizione si applica con riferimento a tutti i tesserini rilasciati in attuazione del presente Capo [66].

     3. I venditori occasionali, per ogni giornata di partecipazione ai mercatini, devono predisporre un elenco contenente l'indicazione dei beni, suddivisi per categorie e numerati singolarmente, che intendono porre in vendita nel corso della manifestazione. Tale elenco deve essere timbrato dal comune ove ha luogo il mercato contestualmente all'apposizione del timbro sul tesserino di cui al comma 1, lettera a). L'elenco dei beni posti in vendita deve essere conservato dal venditore, unitamente alla dichiarazione di cui al comma 1, lettera b), ed esibito agli organi di vigilanza in caso di controllo.

     4. Ai venditori occasionali è fatto obbligo di essere personalmente presenti nel posteggio assegnato per tutta la durata della manifestazione e di esporre il prezzo di ogni bene posto in vendita, mediante apposito cartellino ben visibile ai visitatori e agli organi di vigilanza.

     5. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali per mendacità delle dichiarazioni, al venditore occasionale che non rispetti le prescrizioni di cui al presente articolo è impedita la partecipazione ai mercatini, sull'intero territorio regionale, per la durata di un triennio a decorrere dall'accertamento della violazione.

 

     Art. 11 quater. (Adempimenti comunali). [67]

     1. In relazione alle disposizioni di cui al presente Capo, i comuni sono tenuti a:

     a) rilasciare il tesserino di cui all'articolo 11-ter, comma 1, lettera a) ai soggetti richiedenti, previa acquisizione della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 11-ter, comma 1, lettera b);

     b) timbrare il tesserino, unitamente all'elenco dei beni posti in vendita di cui all'articolo 11-ter, comma 3, in occasione di ogni giornata di partecipazione;

     c) ritirare il tesserino di cui all'articolo 11-ter nel caso di accertata violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 11-ter, disponendo il conseguente divieto alla partecipazione ad ulteriori mercatini per la durata di un triennio a decorrere dalla constatazione della violazione stessa, ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 5;

     d) effettuare ogni controllo di competenza sullo svolgimento dell'attività, per il rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 11-ter.

     2. Ai fini del monitoraggio, per l'aggiornamento della banca dati di cui all'articolo 11-quinquies, comma 2, nonché per le verifiche in sede regionale, i comuni, anche avvalendosi della collaborazione delle pro loco o di altre associazioni senza fini di lucro aventi funzioni di promozione del territorio, inviano alla direzione regionale competente in materia di commercio, secondo le modalità e le tempistiche definite dalla Giunta regionale:

     a) i dati relativi ai mercatini che si svolgono sul territorio comunale;

     b) i dati relativi ai soggetti partecipanti, per ogni singola giornata di svolgimento;

     c) i dati relativi ai provvedimenti di rilascio e di ritiro dei tesserini.

 

     Art. 11 quinquies. (Funzioni regionali) [68]

     1. Nell'ambito delle funzioni di cui ai Capi VIII e IX della presente legge, la Regione, attraverso la direzione competente in materia di commercio, svolge attività di monitoraggio sulla consistenza numerica e sulla distribuzione territoriale dei mercatini in ambito regionale e di verifica per il rispetto delle prescrizioni di cui al presente Capo.

     2. È istituita, presso la direzione regionale competente in materia di commercio, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale, una apposita banca dati, con il fine di censire i venditori occasionali che partecipano ai mercatini che si svolgono annualmente in ambito regionale, mediante la raccolta e la sistematizzazione dei dati inviati dai comuni ai sensi dell'articolo 11-quater, comma 2. I dati sono messi a disposizione dell'Agenzia delle entrate per i controlli di competenza.

     3. Per l'attuazione del presente Capo, la Giunta regionale adotta i criteri per lo svolgimento, nei mercatini, dell'attività di vendita occasionale.

 

Capo VI.

VENDITE STRAORDINARIE

 

     Art. 12. (Esercizio delle funzioni amministrative).

     1. La Regione trasferisce ai Comuni le funzioni amministrative previste dall'articolo 15 del d.lgs. 114/1998, relative alla fissazione delle modalità di svolgimento, della pubblicità, dei periodi e della durata delle vendite di liquidazione e di fine stagione nonché delle vendite promozionali, secondo i principi e le disposizioni degli articoli 13, 14 e 15 [69].

 

     Art. 13. (Vendite di liquidazione).

     1. La vendita di liquidazione è soggetta a previa comunicazione al Comune ove ha sede il punto di vendita e può essere effettuata decorsi trenta giorni dal ricevimento della stessa.

     2. Nella comunicazione il soggetto interessato dichiara:

     a) l'ubicazione dell'esercizio nel quale viene effettuata la vendita;

     b) le date di inizio e quella di cessazione della vendita;

     c) le motivazioni della liquidazione;

     d) le merci poste in vendita, distinte per voci merceologiche, con indicazione della qualità e quantità, dei prezzi praticati prima della vendita straordinaria e dei prezzi che saranno praticati nella stessa;

     e) i testi delle asserzioni pubblicitarie ai fini della corretta informazione al consumatore.

     3. Le comunicazioni relative alle liquidazioni per cessazione di attività, cessione di azienda, trasferimento di sede dell'esercizio e trasformazione dei locali devono altresì contenere l'indicazione degli estremi delle comunicazioni o autorizzazioni, concessioni o licenze, di presupposto o, nel caso di cessione, dell'atto di cessione.

     4. Le operazioni di rinnovo di minore entità, non supportate da atti amministrativi di presupposto, necessitano dei preventivi di spesa allegati alla comunicazione. Il Comune valuta l'opportunità di consentire la liquidazione.

     5. I Comuni stabiliscono la durata della vendita di liquidazione, comunque per un periodo massimo di tre mesi, sulla base delle motivazioni contenute nella comunicazione.

     6. A decorrere dall'inizio delle vendite di cui al presente articolo, è vietato introdurre, nei locali e pertinenze del punto vendita interessato, ulteriori merci del genere di quelle per le quali viene effettuata la vendita di liquidazione. Il divieto di rifornimento riguarda sia le merci acquistate sia quelle concesse in conto deposito.

     7. Durante le vendite di liquidazione rimangono validi gli atti di presupposto all'esercizio dell'attività di vendita. E' vietata l'effettuazione di vendita di liquidazione con il sistema del pubblico incanto.

 

     Art. 14. (Vendite di fine stagione). [70]

     1. Le vendite di fine stagione riguardano i prodotti di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo.

     2. La Giunta regionale, in attuazione degli indirizzi della Conferenza Stato-Regioni, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali), fissa annualmente le date di avvio delle vendite di fine stagione invernali ed estive. I comuni a partire da tali date fissano annualmente la durata delle vendite di fine stagione fino ad un massimo di otto settimane, anche non continuative, per ciascun periodo.

     3. L'esercente che intende effettuare la vendita di fine stagione deve renderlo noto con cartello apposto nel locale di vendita ben visibile dall'esterno, almeno tre giorni prima della data prevista per l'inizio delle vendite, indicando il periodo di svolgimento, individuato ai sensi del comma 2 e l'osservanza delle modalità di svolgimento della vendita di fine stagione stabilite dal comune a tutela dei consumatori, secondo le disposizioni di cui all'articolo 15.

 

     Art. 14 bis. (Vendite promozionali). [71]

     1. Nei trenta giorni che precedono la data di inizio delle vendite di fine stagione non è consentito lo svolgimento delle vendite promozionali aventi ad oggetto articoli di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo.

     1 bis. In casi straordinari legati a gravi eventi calamitosi per i quali è stato decretato lo stato di emergenza, la Giunta regionale, sentite le associazioni del settore commercio più rappresentative a livello regionale, può adottare provvedimenti di deroga a quanto previsto dal comma 1, anche per singole parti del territorio [72].

     1 ter. [In riferimento allo stato di emergenza dichiarato a seguito della diffusione epidemiologica causata dal Covid-19, al fine di sostenere la ripartenza del sistema commerciale piemontese nelle migliori condizioni di competitività ed efficienza, il divieto di effettuare le vendite promozionali nei trenta giorni antecedenti i saldi estivi dell'anno 2020 è sospeso] [73].

     2. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle vendite promozionali effettuate sottocosto.

 

     Art. 14 ter. (Vendite con denominazione outlet) [74]

     1. Ai fini dell'applicazione della presente legge, con la denominazione outlet si intende:

a) la vendita diretta di beni di produzione propria da parte di imprese industriali in locali adiacenti a quelli di produzione;

b) la vendita al dettaglio, da parte di produttori titolari del marchio o di imprese commerciali, di prodotti non alimentari, che siano stati prodotti almeno dodici mesi prima dell'inizio della vendita, dimostrabile da idonea documentazione relativa alla merce, che siano di fine serie, in eccedenza di magazzino, o prototipi, o che presentino lievi difetti non occulti di produzione, effettuata in esercizi commerciali a ciò appositamente individuati;

c) la vendita al dettaglio, da parte di produttori titolari del marchio o di imprese commerciali di prodotti alimentari limitatamente alla dimensione degli esercizi di vicinato di cui all'articolo 4 del d.lgs. 114/1998.

     2. La vendita con denominazione outlet può essere effettuata all'interno di un esercizio di vicinato, di una media struttura di vendita e di una grande struttura di vendita, compresi i centri commerciali.

     3. Alla vendita con denominazione outlet, in relazione alla relativa struttura commerciale, si applicano le disposizioni della presente normativa.

     4. La denominazione di outlet è impiegata nelle insegne, nelle ditte e nei marchi propri degli esercizi che svolgono la vendita in outlet di cui al comma 1, e nella relativa pubblicità.

     5. Nei casi di vendita in esercizi commerciali con denominazione outlet, è vietata la vendita di merci diverse da quelle indicate al comma 1.

     6. Alla vendita con denominazione outlet si applicano le norme inerenti la disciplina dei prezzi, le vendite straordinarie e promozionali di cui agli articoli 13, 14, 14 bis.

 

     Art. 15. (Disposizioni comuni).

     1. I Comuni stabiliscono le modalità relative alle indicazioni dei prezzi e alle asserzioni pubblicitarie e le procedure più idonee di controllo, al fine di garantire la veridicità e la correttezza dell'effettuazione delle vendite di liquidazione e di fine stagione nonché delle vendite promozionali in relazione alla tutela del consumatore [75].

     2. Le violazioni alle disposizioni in materia di vendita di liquidazione e di fine stagione nonché di vendita promozionale sono punite ai sensi dell'articolo 22, commi 3, 6 e 7 del d.lgs. 114/1998. In caso di particolare gravità o di recidiva il sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 30 giorni. Tali disposizioni non si applicano alle vendite disposte dall'autorità giudiziaria a seguito di esecuzione forzata [76].

     2 bis. L'utilizzo della denominazione di outlet al di fuori dei casi previsti all'articolo 14 ter, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 6.000,00 ad euro 30.000,00. In caso di reiterazione, l'attività di vendita è sospesa per un periodo non superiore a trenta giorni [77].

     2 ter. In caso di violazione del divieto di cui all'articolo 14 ter, commi 5 e 6, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 4.000,00 ad euro 30.000,00. In caso di reiterazione, l'attività di vendita è sospesa per un periodo non superiore a trenta giorni [78].

     3. Nelle vendite di liquidazione e di fine stagione nonché nelle vendite promozionali e nelle vendite con denominazione outlet o nella relativa pubblicità è vietato l'uso della dizione "vendite fallimentari" come pure ogni riferimento a fallimento, procedure fallimentari, esecutive, individuali o concorsuali e simili, anche come termine di paragone [79].

 

Capo VII.

CENTRI DI ASSISTENZA TECNICA, FORMAZIONE

PROFESSIONALE E CREDITO AL COMMERCIO

 

     Art. 16. (Centri di assistenza tecnica).

     1. La Regione, in attuazione dell'articolo 23 del d.lgs. 114/1998, promuove la costituzione di appositi centri di assistenza tecnica, di seguito denominati centri al fine di sviluppare i processi di ammodernamento della rete distributiva. I centri, istituiti dalle associazioni di categoria e da altri soggetti interessati, svolgono a favore delle imprese commerciali attività di assistenza tecnica in materia di innovazione tecnologica e organizzativa, di gestione economica e finanziaria di impresa, di accesso ai finanziamenti anche comunitari, di sicurezza e tute la dei consumatori, di tutela dell'ambiente, di igiene e sicurezza sul lavoro, di interventi finalizzati alla introduzione di sistemi di qualità ed alla loro certificazione.

     1 bis. I comuni possono avvalersi dei centri di cui al comma 1 al fine di facilitare il rapporto tra amministrazioni pubbliche e imprese ovvero operatori utenti per lo svolgimento di attività tecnico gestionali di supporto in materia di commercio [80].

     2. I centri sono autorizzati dalla Regione, in misura massima di uno per soggetto costituente, esclusivamente in presenza di uno statuto che preveda lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 a favore di tutte le imprese richiedenti le prestazioni, a prescindere dall'appartenenza o meno delle stesse ai soggetti istitutivi del centro, e della disponibilità di una struttura articolata e funzionante sul territorio regionale.

     3. I soggetti costituenti i centri possono essere le associazioni di categoria del settore rappresentative di almeno il 5 per cento delle aziende commerciali operanti sul territorio regionale secondo i dati rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente la costituzione del centro, anche congiuntamente ad altri soggetti interessati. Le associazioni e gli altri soggetti devono avere svolto attività di assistenza tecnica alle imprese commerciali nei tre anni precedenti la costituzione del centro.

     4. La Regione, al fine di assicurare un adeguato supporto al raggiungimento degli obiettivi della programmazione regionale di settore, in particolare la sensibilizzazione alla cultura dell'innovazione, l'individuazione ed il coordinamento delle linee di formazione e aggiornamento, la finalizzazione degli incentivi allo sviluppo del commercio, ed a garantire il sostegno progettuale agli enti locali per la riqualificazione del territorio, può partecipare alla formazione di centri di assistenza tecnica.

     5. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità ed i termini di presentazione delle richieste di autorizzazione e la relativa documentazione. Stabilisce altresì l'autorità competente, i criteri e i termini per il rilascio dell'autorizzazione, i controlli sulla documentazione prodotta e sulle attività esercitate, nonché le sanzioni applicabili.

     6. La Giunta regionale stabilisce altresì criteri e modalità di incentivazione dei centri.

 

     Art. 17. (Formazione professionale). [81]

     1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, individua i percorsi formativi per l'accesso all'imprenditorialità, per l'aggiornamento degli operatori in attività, per l'innalzamento o la riqualificazione del livello professionale, con particolare riferimento alle nozioni in materia di organizzazione e qualità della gestione, marketing, normativa ambientale, sicurezza, igiene e sicurezza alimentare, tutela e informazione ai consumatori, introduzione dei sistemi di qualità e loro certificazione, al fine di favorire la formazione degli esercenti e degli addetti al settore commerciale e di sostenere e qualificare l'occupazione nel settore distributivo.

     2. Le modalità organizzative, la durata, le materie ed i finanziamenti dei corsi di formazione professionale sono stabilite dalla Giunta regionale, sentite le organizzazioni delle imprese del settore più rappresentative a livello regionale, in conformità alle disposizioni delle leggi europee, statali e regionali in materia di politiche attive del lavoro, formazione e servizi all'impiego.

     3. La partecipazione ai corsi di formazione professionale, conclusasi con esito positivo, costituisce condizione indispensabile per l'accesso all'esercizio del commercio relativamente al settore merceologico alimentare; le modalità di partecipazione e di ammissione alle prove finali per l'accertamento dell'idoneità sono stabilite dalla Giunta regionale.

     4. L'operatore in attività del settore merceologico alimentare, ha l'obbligo di frequentare, con profitto, per ciascun triennio, un corso di aggiornamento professionale avente per oggetto materie idonee a garantire l'approfondimento delle disposizioni relative alla salute, alla sicurezza degli alimenti, alla tutela e all'informazione del consumatore. La violazione di tale obbligo comporta l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 19, comma 3-bis.

     5. La Giunta regionale individua appositi corsi di riqualificazione professionale finalizzati ad accrescere le competenze e le capacità manageriali degli operatori in attività nel settore merceologico anche non alimentare, nonché a migliorare la competitività dell'impresa e il servizio reso al consumatore.

     6. I corsi, secondo i percorsi formativi di cui al comma 1, possono essere istituiti, mediante convenzione con la Regione, dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) e dalle loro aziende speciali, dalle associazioni di categoria più rappresentative del settore a livello regionale e dagli enti costituiti con il loro concorso, dai centri di assistenza tecnica, da altri soggetti già operanti nel settore della formazione professionale.

     7. La Giunta regionale autorizza altresì i piani di formazione e verifica la rispondenza agli obiettivi dei programmi di formazione portati a conoscenza prima dell'inizio dei corsi.

     8. Sono ritenuti validi, agli effetti del possesso del requisito professionale di cui all'articolo 71, comma 6, lettera a) del D.Lgs. 59/2010, i corsi effettuati presso enti riconosciuti da altre regioni.

     9. Presso ciascuna CCIAA è costituita un'apposita commissione d'esame, composta da:

     a) un dirigente o un funzionario designato dalla competente CCIAA, in qualità di presidente;

     b) un esperto in materia di igiene e sicurezza alimentare scelto nell'ambito del Dipartimento di prevenzione delle ASL e designato dal Dipartimento stesso;

     c) un docente di scuola secondaria di tecnica commerciale, designato dalla CCIAA competente;

     d) un esperto di merceologia designato dalla CCIAA competente.

     10. La commissione è integrata per ogni sessione d'esame da un rappresentante della struttura formativa con le funzioni di segretario.

     11. I corsi di formazione professionale per l'accesso all'esercizio del commercio, relativamente al settore merceologico alimentare ed i corsi di cui ai commi 4 e 5, non comportano oneri a carico della Regione; gli stessi sono posti a carico dei soggetti organizzatori dei corsi e ricompresi nella quota d'iscrizione posta a carico degli allievi, secondo le modalità stabilite in apposita convenzione.

 

     Art. 18. (Credito al commercio).

     1. La Regione agevola l'accesso al credito delle imprese operanti nel settore del commercio attraverso interventi diretti:

     a) alla realizzazione di progetti integrati con il concorso degli enti locali per la valorizzazione del tessuto commerciale urbano, la rivitalizzazione delle realtà minori, la qualificazione del territorio e la creazione di centri commerciali naturali;

     b) ai programmi di sviluppo delle imprese inerenti l'innovazione gestionale e tecnologica, il ricorso alla certificazione di qualità, la formazione e l'aggiornamento professionale. Gli interventi per il finanziamento dei programmi sono attuati anche mediante l'utilizzo del fondo di cui all'articolo 7 della legge regionale 14 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di artigianato), e successive modificazioni ed integrazioni, tramite istituzione di apposite sezioni di detto fondo, sul quale possono confluire le risorse stanziate all'articolo 24, comma 2, lettera c) [82];

     b bis) Gli interventi di cui alla lettera a) del comma 1 possono essere finanziati mediante l'utilizzo del fondo regionale per lo sviluppo e la qualificazione delle piccole imprese di cui all'articolo 7 della l.r. 1/2009, tramite l'istituzione di apposita sezione di detto fondo, nella quale possono confluire mediante trasferimento, a titolo definitivo, le risorse di cassa disponibili nella sezione commercio del fondo [83];

     b ter) Per le finalità di cui alla lettera b) e a completamento degli interventi previsti dalla sezione del Fondo regionale per lo Sviluppo e la qualificazione delle piccole imprese di cui all'articolo 7 della legge regionale 1/2009, come istituita dalla lettera b bis), la Regione sostiene, a favore delle imprese commerciali su area pubblica, progetti di miglioramento delle strutture di vendita, in sinergia con gli interventi promossi dagli enti locali [84];

     b quater) Agli oneri di cui alla lettera b ter) si fa fronte con le risorse finanziarie stanziate nella UPB DB16142 secondo le modalità previste dall'articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 ( Legge finanziaria per l'anno 2003) [85];

     c) al concorso al fondo rischi dei consorzi e delle cooperative di garanzia collettiva fidi;

     d) al sostegno della costituzione dei centri di assistenza tecnica e del loro finanziamento per l'attuazione di specifici progetti;

     d bis) al sostegno delle imprese del commercio e delle loro forme associative, in seguito ad emergenze economiche, strutturali, ambientali che determinino situazioni di crisi delle imprese stesse, tramite le seguenti misure:

     1) costituzione di un fondo speciale finalizzato a fornire garanzie bancarie per consentire l’accesso ai finanziamenti necessari all’operatività delle imprese ed al contenimento dei relativi tassi di interesse;

     2) sostegno di azioni promozionali e di fidelizzazione della clientela [86].

     2. La Regione interviene a favore degli enti locali, delle imprese commerciali e loro forme associative per il finanziamento dei progetti integrati di cui al comma 1, lettera a) per la realizzazione dei fini ivi indicati.

     3. I benefici determinati dagli interventi di cui al comma 1 sono attribuiti in una delle seguenti forme: concessione di garanzie sui prestiti; bonus fiscale; contributi in conto capitale e in conto interessi; finanziamenti agevolati; finanziamenti su operazioni di leasing e di ingegnerizzazione finanziaria. Gli interventi sono attuati con procedimento automatico, valutativo e negoziale.

     4. In fase di prima applicazione, nelle more dell'emanazione del provvedimento regionale attuativo del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c) della legge 15 marzo 1997, n. 59), la Giunta regionale determina i criteri e le modalità degli interventi a favore dei soggetti di cui al comma 1, concessi mediante risorse proprie, statali o comunitarie.

     5. In particolare la Giunta, sulla base degli obiettivi della programmazione regionale di settore ed in conformità dei limiti imposti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti alle piccole e medie imprese, per ciascun intervento individua:

     a) la tipologia del procedimento con riferimento alle caratteristiche ed alle finalità dell'aiuto;

     b) i requisiti dei soggetti beneficiari e l'ambito territoriale di applicazione;

     c) la tipologia e il periodo di ammissibilità delle spese nonché la relativa documentazione;

     d) la forma dell'aiuto concedibile scegliendolo tra quelli indicati al comma 3;

     e) le intensità dell'aiuto e le modalità di calcolo in equivalente sovvenzione lorda o netta;

     f) i termini per la realizzazione dell'iniziativa, i tempi di concessione ed erogazione dell'intervento;

     g) le modalità e i termini di effettuazione dei controlli, i motivi di revoca dei benefici erogati e l'eventuale ricorso al regime di convenzione con soggetti terzi per lo svolgimento di alcune fasi del procedimento.

     5 bis. Ai limitati effetti dell'applicazione della lettera b) del comma 1, si considerano imprese operanti nel settore del commercio anche gli agenti e rappresentanti di commercio di cui alla legge 3 maggio 1985, n. 204 (Disciplina dell'attività di agente e rappresentante di commercio) [87].

     6. La Giunta regionale predispone annualmente il monitoraggio degli interventi di sostegno pubblico concessi nell'anno precedente, al fine di verificare lo stato di attuazione, anche finanziario, di ciascun regime d'aiuto e la capacità di perseguire i relativi obiettivi. Sulla scorta dei dati rilevati, la Giunta regionale entro il mese di giugno di ciascun anno predispone e trasmette al Consiglio regionale una relazione contenente per ogni tipologia di intervento:

     a) lo stato di attuazione finanziario;

     b) l'efficacia degli interventi rispetto agli obiettivi perseguiti;

     c) l'eventuale fabbisogno finanziario per gli interventi in vigore;

     d) l'eventuale esigenza di nuovi interventi.

 

     Art. 18 bis. (Ulteriori disposizioni in materia di credito al commercio). [88]

     1. La Regione tutela e promuove il commercio di prossimità in tutte le sue forme, negli ambiti comunali e sovracomunali di insediamento commerciale come individuati dagli indirizzi regionali di cui all'articolo 3 e nei distretti del commercio [89].

     1 bis. [Possono far parte prioritariamente dei distretti del commercio i comuni dell'area di programmazione commerciale di riferimento, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente territorialmente e le associazioni di categoria del commercio a livello provinciale] [90].

     1 ter. [La Giunta regionale, con proprio regolamento, sentita la commissione consiliare competente, stabilisce i criteri e le modalità per la costituzione, il funzionamento e l'individuazione dei distretti del commercio da promuovere] [91].

     2. La promozione del commercio di cui al comma 1 è finalizzata alla valorizzazione ed al consolidamento delle attività commerciali, con particolare riferimento alla funzione di servizio di prossimità agli insediamenti abitativi, anche al fine della creazione di migliori condizioni di sicurezza nei medesimi.

     3. La Regione promuove le produzioni tipiche, di qualità e di eccellenza del Piemonte direttamente e anche attraverso le piccole, medie e grandi strutture commerciali e le altre forme di commercio al dettaglio.

     4. La Giunta regionale stabilisce con apposita deliberazione i criteri per l’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 [92].

     4 bis. [È istituito il fondo regionale per la qualificazione del commercio, gestito direttamente dalla Regione o istituito presso un ente gestore individuato dalla Giunta regionale ai sensi della normativa nazionale e comunitaria in materia di affidamenti per la fornitura di beni e servizi. La Giunta regionale stabilisce con propria deliberazione il funzionamento del fondo, che è alimentato dagli stanziamenti della Regione, dagli interessi maturati sugli stanziamenti non utilizzati e dalle risorse provenienti dal versamento del 25 per cento dell'onere aggiuntivo di cui all'articolo 3, comma 3 bis ed è prioritariamente destinato a contribuire alla rivitalizzazione e riqualificazione delle zone di insediamento commerciale dei comuni interessati dagli interventi subordinati al versamento dell'onere aggiuntivo con particolare attenzione ai piccoli esercizi di vicinato. Nel fondo confluiscono inoltre le disponibilità finanziarie assegnate alla Regione ai sensi di leggi statali e di regolamenti comunitari per l'attuazione di programmi di intervento specifici; al fondo sono accreditati gli interessi ed addebitate le eventuali perdite] [93].

     4 ter. Le risorse introitate nel bilancio regionale a titolo di compensazione, destinate alla certificazione della compatibilità energetica e ambientale e all'indennizzo dell'irreversibilità non compensabile della trasformazione del suolo di riferimento per le grandi strutture di vendita, secondo quanto previsto all'articolo 3, comma 3 ter, sono reinvestite nel titolo della spesa del bilancio regionale nell'ambito dell'unità previsionale di base (UPB) DB17011 per le medesime finalità [94].

 

     Art. 18 ter. (Distretti del commercio) [95]

     1. La Regione promuove i distretti del commercio quali ambiti territoriali nei quali gli enti pubblici, i cittadini, le imprese e le formazioni sociali liberamente aggregati sono in grado di fare del commercio un fattore di innovazione, integrazione e valorizzazione di tutte le risorse di cui dispone il territorio per accrescere l'attrattività, rigenerare il tessuto urbano e sostenere la competitività delle imprese commerciali, anche attraverso interventi integrati per lo sviluppo dell'ambiente urbano di riferimento.

     2. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità per l'individuazione, il funzionamento e la costituzione dei distretti del commercio.

     3. I comuni singoli o associati, anche su iniziativa delle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per il settore del commercio a livello provinciale, e comunque previo accordo con le stesse, possono proporre alla Regione l'individuazione di ambiti territoriali configurabili come distretti del commercio.

     4. La struttura regionale competente in materia di commercio, verificata la rispondenza delle proposte comunali ai criteri e alle modalità di cui ai commi 1, 2 e 3, riconosce i distretti del commercio.

     5. Gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, quantificati in euro 500.000,00 per l'annualità 2020 ed euro 500.000,00 per l'annualità 2021 trovano copertura nelle risorse già stanziate per gli anni 2020 e 2021 nell'ambito della missione 14 (Sviluppo economico e competitività), programma 14.02 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2020-2022.

 

Capo VII-bis. [96]

Riconoscimento, tutela e valorizzazione dei mercati di valore storico e di tradizione.

 

     Art. 18 quater. (Mercati di valore storico e di tradizione) [97]

     1. La Regione stabilisce le disposizioni generali per il riconoscimento delle attività di commercio su area pubblica di valore storico e di tradizione.

     2. La Regione tutela e promuove il valore storico e di tradizione delle attività di commercio su area pubblica, che costituiscono testimonianza dell'identità commerciale del territorio comunale e regionale di appartenenza.

     3. Per le finalità di cui al comma 2, la Regione favorisce la qualificazione, la valorizzazione e il mantenimento dei mercati e delle altre forme di commercio su area pubblica e ne riconosce il valore storico.

 

     Art. 18 quinquies. (Definizioni di mercato di valore storico e di tradizione) [98]

     1. Ai fini del presente capo si definiscono:

     a) mercati di valore storico: i mercati e le altre forme di commercio su area pubblica che si svolgono da almeno quarant'anni, anche in modo non continuativo, a condizione che siano rispettate le caratteristiche architettoniche e storiche del luogo di insediamento, nonché rimangano inalterate la tipologia di attività e di settore merceologico;

     b) mercati di valore storico di tradizione: i mercati e le altre forme di commercio su area pubblica insediati negli addensamenti storici rilevanti e secondari, che si svolgono da almeno settant'anni, anche in modo non continuativo, a condizione che siano rispettate le caratteristiche architettoniche e storiche del luogo di insediamento, nonché rimangano inalterate la tipologia di attività e di settore merceologico.

 

     Art. 18 sexies. (Istituzione dell'elenco regionale dei mercati di valore storico e di tradizione) [99]

     1. Per le finalità di cui all'articolo 18-quater, la Giunta regionale, sentite le associazioni di categoria del settore:

     a) adotta i criteri e le modalità per il riconoscimento dei mercati di valore storico e di valore storico di tradizione;

     b) istituisce l'elenco regionale dei mercati di valore storico e di valore storico di tradizione e prevede specifiche disposizioni per il suo aggiornamento.

     2. I comuni individuano i mercati di valore storico o di valore storico di tradizione e inviano i relativi dati alla Regione sulla base dei criteri approvati dalla Giunta regionale.

     3. I comuni sul cui territorio si svolgono mercati di valore storica o di tradizione possono adottare misure atte a salvaguardarne le caratteristiche anche merceologiche.

 

Capo VII-ter. [100]

Riconoscimento, tutela e valorizzazione dei caffè storici.

 

     Art. 18 septies. (Caffè storici) [101]

     1. La Regione riconosce, tutela e valorizza i caffè storici a rilevanza culturale meritevoli di tutela, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), connotati da particolare interesse storico, artistico e tradizionale del territorio.

     2. Per l'attuazione delle finalità di cui al comma 1, la Regione garantisce le necessarie forme di coinvolgimento dei comuni, nonché delle associazioni di categoria del comparto.

 

     Art. 18 octies. (Definizione di caffè storici e requisiti) [102]

     1. Ai fini del presente capo, la qualifica di caffè storico è riconosciuta agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di cui alla legge regionale 29 dicembre 2006, n. 38 (Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande), in possesso dei seguenti requisiti:

     a) svolgimento nello stesso locale, per almeno settant'anni continuativi, in modo documentabile, dell'attività di somministrazione al pubblico come definita dalle disposizioni regionali di comparto, mantenendo le caratteristiche strutturali dei locali, gli stili e gli arredi delle origini;

     b) insediamento del locale negli addensamenti storici rilevanti e storici secondari come previsti dai criteri regionali di programmazione urbanistica del settore commerciale;

     c) caratterizzazione in forza di un particolare interesse storico o culturale o artistico o legato alle tradizioni locali, anche in relazione alle aree in cui sono insediati.

     2. La qualificazione di cui al comma 1 è mantenuta nei seguenti casi:

     a) in caso di subingresso nella titolarità di esercizi di locali storici, a condizione che siano garantite la continuità nell'attività di somministrazione dei precedenti esercizi e le caratteristiche strutturali dei locali, gli stili e gli arredi delle origini;

     b) in caso di trasferimento in un immobile diverso da quello cui era stata originariamente riconosciuta, a condizione che siano garantiti la continuità nell'attività di somministrazione e il rispetto dei requisiti di cui al comma 1, lettere b) e c).

     3. Ai fini del riconoscimento di cui al comma 1 non sono ostativi:

     a) l'utilizzo di nuove tecnologie funzionali alla promozione commerciale, alla relazione con il cliente o altre forme di collaborazione con altre attività;

     b) la sospensione dell'attività da parte del titolare per un periodo non superiore a ventiquattro mesi in caso di comprovata necessità e su motivata istanza.

 

     Art. 18 novies. (Istituzione dell'elenco regionale dei caffè storici) [103]

     1. Per le finalità di cui all'articolo 18-septies, la Giunta regionale, sentite le associazioni di categoria del comparto:

     a) adotta i criteri e le modalità per il riconoscimento regionale dei caffè storici;

     b) istituisce l'elenco regionale dei caffè storici e prevede specifiche disposizioni per il suo aggiornamento periodico.

     2. I comuni individuano i caffè storici e inviano i relativi dati alla Regione sulla base dei criteri regionali stabiliti dalla Giunta regionale.

     3. L'iscrizione nell'elenco regionale comporta l'acquisizione della qualifica di caffè storico e il mancato rispetto dei criteri regionali di cui all'articolo 18-octies, comma 1, determina la cancellazione dallo stesso.

 

Capo VIII.

VERIFICA E CONTROLLO

 

     Art. 19. (Competenze regionali e comunali [104]).

     1. Fatta salva la competenza comunale all'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 22 del d.lgs. 114/1998, la Regione verifica la corretta applicazione delle disposizioni statali e regionali nelle materie del commercio.

     2. In particolare, compete alla Regione la verifica della conformità dell'azione amministrativa e programmatoria comunale all'attuazione degli strumenti regionali emanati sulla base delle disposizioni del d.lgs. 114/1998, nonché la verifica della rispondenza delle attività realizzate ai relativi atti autorizzatori.

     3. La Regione, anche avvalendosi di altri organismi competenti, esercita l'intervento sostitutivo previsto dagli articoli 6 e 28 del d.lgs. 114/1998 in caso di inerzia da parte dei Comuni.

     3 bis. Per la violazione dell'obbligo di formazione di cui all'articolo 17, comma 4, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16-bis della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 38 (Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande) [105].

     3 ter. [La violazione dell'obbligo di cui al comma 3 bis è punita con la sanzione prevista dall'articolo 22, comma 1 del d.lgs 114/1998] [106].

     3 quater. [Agli esercizi commerciali di cui al comma 3 bis si applicano le disposizioni in materia di orari contenute nel titolo IV del d.lgs. 114/1998, con l'esclusione dell'articolo 13, comma 1] [107].

 

Capo IX.

OSSERVATORIO REGIONALE DEL COMMERCIO

 

     Art. 20. (Istituzione dell'osservatorio regionale del commercio).

     1. La Regione Piemonte, in attuazione dell'articolo 6, comma 1, lettera g), del d.lgs. 114/1998 istituisce l'Osservatorio regionale del commercio, di seguito denominato Osservatorio regionale, con sede presso la Direzione regionale competente in materia di commercio e artigianato, per assicurare un sistema coordinato di monitoraggio sull'entità ed efficienza della rete distributiva commerciale, al fine delle valutazioni sull'efficacia degli interventi regionali, nazionali e comunitari in materia.

     2. L'attività dell'Osservatorio regionale si raccorda con le finalità dell'Osservatorio nazionale costituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

 

     Art. 21. (Obiettivi dell'osservatorio regionale).

     1. L'attività dell'Osservatorio regionale concorre:

     a) alla programmazione regionale nel settore del commercio;

     b) al monitoraggio dell'entità ed efficienza della rete distributiva commerciale;

     c) alla valutazione dell'efficacia degli interventi regionali in materia;

     d) a fornire a tutti i soggetti interessati i dati e le elaborazioni per una migliore conoscenza del settore della distribuzione commerciale piemontese;

     e) alla realizzazione del sistema informativo regionale del settore della distribuzione commerciale, in raccordo con l'Osservatorio nazionale del commercio e con gli osservatori regionali economici e settoriali.

     2. Per i fini di cui al comma 1, l'Osservatorio regionale predispone annualmente, entro il mese di ottobre, un programma di attività da svolgersi nell'anno successivo, sentita l'apposita Commissione da istituirsi con deliberazione della Giunta regionale, composta dai rappresentanti delle imprese del commercio, degli enti locali, delle organizzazioni dei consumatori e dei lavoratori dipendenti. Il programma annuale di attività è approvato dalla Giunta regionale e comunicato alla competente commissione del Consiglio regionale.

 

     Art. 22. (Attività dell'Osservatorio).

     1. L'Osservatorio regionale, per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 21:

     a) cura la raccolta e l'aggiornamento delle principali informazioni sul settore, anche avvalendosi degli enti locali, delle CCIAA, delle organizzazioni del settore commerciale ed attivando, quando occorre, specifiche collaborazioni con soggetti pubblici e privati;

     b) promuove il coordinamento con i sistemi informativi della Regione Piemonte e dell'Osservatorio nazionale costituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato secondo il disposto dell'articolo 6, comma 1, lettera g) del d.lgs. 114/1998;

     c) promuove indagini e ricerche e attiva collaborazioni per lo studio delle problematiche strutturali ed economiche relative al settore del commercio regionale, nazionale e comunitario;

     d) realizza strumenti di informazione periodica destinati alle imprese del settore operanti nella Regione Piemonte, alle organizzazioni professionali, agli istituti di ricerca e alle istituzioni pubbliche;

     e) svolge attività di informazione socio-economica, anche attraverso l'organizzazione di seminari e convegni di studio con le categorie interessate.

     2. Per la realizzazione delle attività dell'Osservatorio regionale, possono essere stipulate convenzioni con enti, istituzioni, società, istituti di ricerca, organizzazioni professionali e sindacali, nonché esperti che abbiano specifica competenza nel settore della distribuzione commerciale.

 

     Art. 23. (Sistema informativo regionale del commercio).

     1. Il Sistema informativo regionale del commercio del Piemonte (SIRC), assicura la gestione delle basi dati e le elaborazioni necessarie all'attività dell'Osservatorio regionale e garantisce le funzioni di collegamento con l'Osservatorio nazionale.

     2. Il SIRC persegue i seguenti obiettivi:

     a) acquisire sistematicamente i dati raccolti dai sistemi informativi di cui all'articolo 22, comma 1, lettere a) e b) e dalle altre strutture regionali, nazionali, comunitarie ed extracomunitarie attraverso la creazione e la gestione di un apposito centro di documentazione;

     b) aggiornare ed elaborare i dati disponibili per la realizzazione degli strumenti di informazione periodica di cui all'articolo 22.

 

Capo X.

NORME FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 24. (Disposizioni finanziarie). [108]

     1. Per l’attuazione della presente legge è autorizzata per l’anno 2004 la spesa di euro 29.733.543,00.

     2. Nello stato di previsione della spesa, nell’Unità previsionale di base (UPB) 17011 (Commercio e artigianato. Programmazione interventi settori commerciali. - Titolo I. Spese correnti) viene finanziata la spesa: “Spese per il funzionamento dell’Osservatorio regionale del commercio (capo IX della l.r. 28/1999)”, pari ad euro 460.000,00; nella UPB 17021 (Commercio e artigianato, tutela del consumatore, mercati. - Titolo I. Spese correnti) viene finanziata la spesa: “Interventi per la formazione e la qualificazione degli operatori commerciali (articolo 17 della l.r. 28/1999)”, “per memoria”; nell’UPB 17022 (Commercio e artigianato, tutela del consumatore, mercati. - Titolo II. Spese di investimento) vengono finanziate le seguenti spese:

     a) “Interventi per la valorizzazione del tessuto commerciale del Piemonte a favore degli enti locali” (articolo 18, comma 1, lettera a)), pari ad euro 4.500.000,00;

     b) “Interventi per la valorizzazione del tessuto commerciale del Piemonte a favore delle imprese e loro forme associative” (articolo 18, comma 1, lettera a)), pari ad euro 700.000,00;

     c) “Interventi per l’accesso al credito delle imprese commerciali” (articolo 18, comma 1, lettere b) e c)), pari ad euro 23.573.543,00;

     d) “Interventi a favore dei centri di assistenza tecnica” (articolo 16), pari ad euro 200.000,00;

     e) “Interventi per le emergenze economiche, strutturali, ambientali delle imprese del commercio e delle loro forme associative” (articolo 18, comma 1, lettera d bis)), pari ad euro 300.000,00.

     3. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge si provvede con le dotazioni finanziarie delle UPB 17011, 17021 e 17022.”.

     3 bis. Le risorse introitate nel bilancio regionale a titolo di oneri aggiuntivi, di cui all'articolo 3, comma 3 bis, specificatamente destinati alla rivitalizzazione e riqualificazione delle zone di insediamento commerciale, sono reinvestite nel titolo 2 della spesa del bilancio regionale nell'ambito della missione 14, programma 14.02, per le finalità di valorizzazione del tessuto commerciale urbano, di rivitalizzazione delle realtà minori, di qualificazione del territorio di creazione di centri commerciali naturali [109].

 

     Art. 25. (Norme transitorie). [110]

     1. Le domande di autorizzazione all'apertura, ampliamento e trasferimento di una media e grande struttura di vendita, presentate alla Giunta regionale ed alle quali non è stato dato seguito ai sensi dell'articolo 25, comma 6 del d.lgs. 114/98, vengono valutate in base alle norme degli indirizzi e criteri di cui all'articolo 3 della presente legge, e secondo le competenze di cui agli articoli 8 e 9 del d.lgs. 114/98.

     2. I Comuni, qualora non abbiano ancora provveduto, sono tenuti a rilasciare le autorizzazioni a seguito dei nullaosta di cui alla l. 426/1971, nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge. In particolare alle suddette autorizzazioni si applicano le disposizioni previste dall'articolo 5 della presente legge. Si applica l'articolo 5 anche alle autorizzazioni già rilasciate a seguito di nullaosta di cui alla l. 426/1971, qualora la struttura non sia ancora stata realizzata, indipendentemente dalla data di rilascio della stessa.

     3. Fino all'emanazione degli atti previsti dall'articolo 11 rimangono in vigore i criteri relativi al commercio su area pubblica di cui alla deliberazione di Consiglio regionale 1 dicembre 1998, n. 508-14689 (Indirizzi provvisori ai Comuni in materia di commercio su aree pubbliche in attuazione della legge n. 112/1991 e della legge regionale n. 17/1995) e, per quanto ivi non previsto, alle disposizioni della legge regionale 13 febbraio 1995, n. 17 (Disciplina delle funzioni attribuite alle Regioni dalla legge 28 marzo 1991, n. 112 in materia di commercio su aree pubbliche. Modifica della legge regionale 7 settembre 1987, n. 47).

     4. E' sospesa la presentazione delle domande di nuova autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica dalla data di pubblicazione della deliberazione del Consiglio regionale n. 508-14689 del 1998 fino a 180 giorni dopo l'entrata in vigore della presente legge.

     5. Nell'individuazione delle aree da destinare all'esercizio del commercio su area pubblica i Comuni si attengono ai criteri generali di cui all'articolo 10.

     6. Fino all'adozione dei criteri di cui all'articolo 11, i Comuni si attengono, nella regolamentazione degli orari del commercio su area pubblica, alle disposizioni vigenti in sede locale adottate ai sensi della l. 112/1991 e successivi regolamenti attuativi.

     7. Fino all'adozione dei criteri di cui all'articolo 9 restano in vigore le disposizioni in materia di orari nelle località ad economia turistica di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 16 giugno 1999 n. 544 - 7802 (Ratifica ai sensi dell'articolo 40 dello Statuto della deliberazione della Giunta regionale del 23 aprile 1999 n. 2 - 27125 - Orari dei negozi - Individuazione di località ad economia turistica nella fase di prima applicazione del d.lgs. 114/1998).

     8. In fase di prima applicazione, il termine di cui all'articolo 21, comma 2 è stabilito in 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 26. (Disposizioni finali).

     1. Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente legge, si fa riferimento al d.lgs. 114/1998 ed al D.Lgs. 59/2010 [111].

     2. [Gli indirizzi ed i criteri di cui agli articoli 3 e 10 sono approvati dal Consiglio regionale entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge] [112].

     3. [La Giunta regionale e il Consiglio regionale devono sottostare alle norme previste dall'articolo 87 del Trattato nell'individuazione dei criteri e delle risorse finanziarie necessarie all'erogazione di aiuti alle imprese commerciali, qualora questi dovessero superare i limiti imposti dalle linee direttrici in materia di aiuti di Stato alle piccole e medie imprese] [113].

 

     Art. 27. (Clausola d'urgenza). [114]

     1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto della Regione Piemonte ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

 

 

Allegato A [115]

AREE DI PROGRAMMAZIONE COMMERCIALE

 

 

Allegato B [116]

COMUNI POLO E SUB-POLO - COMUNI INTERMEDI - COMUNI MINORI

 

Allegato C [117]

ZONE DI INSEDIAMENTO COMMERCIALE

 

     ADDENSAMENTI COMMERCIALI

 

A.1 Addensamenti Storici Rilevanti

     Gli addensamenti Storici rilevanti sono riconoscibili nell'area centrale e nell'ambito della perimetrazione degli insediamenti urbani aventi carattere storico-artistico così come definiti dall'art. 24 della L.R. 56/77 e successive modificazioni ed integrazioni.

     Sono gli ambiti commerciali di antica formazione, che si sono sviluppati spontaneamente intorno al fulcro (piazza principale, piazza di mercato, chiesa, ecc.) del centro urbano, caratterizzati da una buona densità commerciale e di servizi, e da una buona densità residenziale.

 

A.2 Addensamenti Storici Secondari

     Gli Addensamenti Storici Secondari sono ambiti commerciali di antica formazione posti all'interno delle zone residenziali che costituiscono la corona insediativa dell'area centrale, caratterizzati da un'elevata densità commerciale e di servizi.

     Essi sono riconoscibili nel centro metropolitano e nei comuni polo della rete primaria la cui popolazione sia, orientativamente, non inferiore a 70.000-80.000 abitanti.

     Gli addensamenti storici secondari del centro metropolitano sono orientativamente individuabili ogni 80.000-100.000 abitanti.

     Gli addensamenti storici secondari dei comuni polo della rete primaria non potranno essere più di uno ogni 35.000-45.000 abitanti.

 

A.3 Addensamenti Commerciali Urbani Forti

     Gli Addensamenti Commerciali Urbani Forti sono ambiti commerciali di non antica formazione, ubicati nel tessuto residenziale periferico del centro metropolitano, dei poli, dei sub-poli, e dei comuni intermedi e caratterizzati da un'apprezzabile presenza di esercizi commerciali e di servizio e da buona densità residenziale di contorno. L'offerta commerciale è tendenzialmente completa.

     Sono le sedi attuali e potenziali di offerta concentrata, che si contrappongono, in genere, agli addensamenti storici rilevanti e secondari.

 

A.4 Addensamenti Commerciali Urbani Minori

     Gli Addensamenti Commerciali Urbani Minori sono gli ambiti semicentrali di non antica formazione ubicati nel tessuto residenziale del centro metropolitano, dei comuni polo e sub-polo della rete primaria e dei comuni intermedi, lambiti o percorsi da assi viari di livello urbano- locale, caratterizzati da una presenza di offerta commerciale limitata alle funzioni meno rare.

 

A.5 Addensamenti Commerciali Extraurbani

     Gli Addensamenti Commerciali Extraurbani sono gli ambiti esterni al tessuto residenziale, sedi attuali di esercizi commerciali ubicati l'uno in prossimità dell'altro, spesso caratterizzati da un'offerta principalmente extralimentare, ubicati lungo assi o nodi di traffico extraurbano. Non rispondono ad alcuno dei requisiti per essere riconosciuti addensamenti commerciali urbani, localizzazioni commerciali urbane ed extraurbane.

 

     LOCALIZZAZIONI COMMERCIALI

 

L.1 Localizzazioni urbane non addensate

     Le Localizzazioni Commerciali Urbane non Addensate sono le aree ubicate nel tessuto residenziale, preferibilmente lambite o percorse da assi viari di livello urbano. Esse sono candidate ad ospitare attività rivolte al servizio dei residenti o al potenziamento dell'offerta nel quadro del processo di riqualificazione urbana.

 

L.2 Localizzazioni urbano-periferiche non addensate

     Le Localizzazioni Commerciali Urbano-Periferiche non Addensate sono le aree ubicate ai bordi del tessuto residenziale urbano dei comuni. Esse sono preferibilmente lambite o percorse da assi viari di primo livello, e sono candidate ad ospitare attività rivolte al servizio dei consumatori nel quadro del processo di riqualificazione urbana.

 

L.3 Localizzazioni Extraurbane

     Le Localizzazioni Commerciali Extraurbane sono aree che non fanno parte degli addensamenti urbani ed extraurbani (A.1 - A.2 - A.3 - A.4 - A.5) o delle localizzazioni commerciali L.1 e L.2.

     Sono le aree ubicate esternamente ai centri urbani, sedi potenziali e attuali di attività commerciali medie e grandi.

     Sono ubicate su un unico fronte strada, su assi o nodi di grande traffico, o ben visibili e ben accessibili da essi.


[1] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 18 dicembre 2012, n. 15.

[2] Lettera così modificata dall'art. 1 della L.R. 27 luglio 2011, n. 13.

[3] Lettera così modificata dall'art. 1 della L.R. 27 luglio 2011, n. 13.

[4] Comma così modificato dall'art. 37 della L.R. 31 ottobre 2017, n. 16.

[5] Lettera così modificata dall'art. 37 della L.R. 31 ottobre 2017, n. 16.

[6] Lettera sostituita dall’art. 1 della L.R. 30 dicembre 2003, n. 37 e così modificata dall'art. 2 della L.R. 27 luglio 2011, n. 13.

[7] Lettera così sostituita dall'art. 37 della L.R. 31 ottobre 2017, n. 16.

[8] Comma inserito dall'art. 2 della L.R. 27 luglio 2011, n. 13, già modificato dall'art. 2 della L.R. 18 dicembre 2012, n. 15 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 della L.R. 17 dicembre 2018, n. 19.

[9] Comma inserito dall'art. 2 della L.R. 27 luglio 2011, n. 13.

[10] Comma così modificato dall'art. 37 della L.R. 31 ottobre 2017, n. 16.

[11] Lettera così modificata dall'art. 38 della L.R. 31 ottobre 2017, n. 16.

[12] Comma modificato dall’art. 50 della L.R. 21 aprile 2006, n. 14 e così sostituito dall'art. 3 della L.R. 27 luglio 2011, n. 13.

[13] Comma inserito dall’art. 50 della L.R. 21 aprile 2006, n. 14 e così sostituito dall'art. 3 della L.R. 27 luglio 2011, n. 13.

[14] Comma così modificato dall'art. 39 della L.R. 31 ottobre 2017, n. 16.

[15] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 18 dicembre 2012, n. 15.

[16] Comma aggiunto dall'art. 3 della L.R. 27 luglio 2011, n. 13.

[17] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 18 dicembre 2012, n. 15.

[18] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 18 dicembre 2012, n. 15.

[19] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 18 dicembre 2012, n. 15.

[20] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 18 dicembre 2012, n. 15.

[21] Comma aggiunto dall'art. 4 della L.R. 18 dicembre 2012, n. 15.

[22] Comma aggiunto dall'art. 4 della L.R. 18 dicembre 2012, n. 15 e così sostituito dall'art. 40 della L.R. 31 ottobre 2017, n. 16.

[23] Comma aggiunto dall'art. 4 della L.R. 18 dicembre 2012, n. 15 e così sostituito dall'art. 40 della L.R. 31 ottobre 2017, n. 16.

[24] Articolo inserito dall'art. 1 della L.R. 11 marzo 2015, n. 3 e così sostituito dall'art. 41 della L.R. 31 ottobre 2017, n. 16.

[25] Inserisce il comma 6 bis nell'art. 4 della L.R. 5 dicembre 1977, n. 56.

[26] Sostituisce il numero 1), secondo comma, art. 12 della L.R. 5 dicembre 1977, n. 56.

[27] Inserisce la lettera d bis) nel numero 1), primo comma, art. 14 della L.R. 5 dicembre 1977, n. 56.

[28] Sostituisce il numero 4), primo comma, art. 14 della L.R. 5 dicembre 1977, n. 56.

[29] Inserisce un comma nell'art. 14 della L.R. 5 dicembre 1977, n. 56.

[30] Modifica il ventesimo comma, art. 15 della L.R. 5 dicembre 1977, n. 56.

[31] Sostituisce la lettera f), comma 4, art. 17 della L.R. 5 dicembre 1977, n. 56.

[32] Aggiunge il comma 5 bis all'art. 17 della L.R. 5 dicembre 1977, n. 56.

[33] Sostituisce la lettera b), numero 1), primo comma, art. 21 della L.R. 5 dicembre 1977, n. 56.

[34] Sostituisce il numero 3), primo comma, art. 21 della L.R. 5 dicembre 1977, n. 56.

[35] Sostituisce il secondo comma, art. 21 della L.R. 5 dicembre 1977, n. 56.

[36] Sostituisce la lettera f), primo comma, art. 26 della L.R. 5 dicembre 1977, n. 56.

[37] Sostituiscono i commi sesto, settimo, ottavo e nono, art. 26 della L.R. 5 dicembre 1977, n. 56.

[38] Inserisce un comma nell'art. 26 della L.R. 5 dicembre 1977, n. 56.

[39] Sostituisce il decimo comma, art. 26 della L.R. 5 dicembre 1977, n. 56.

[40] Articolo inserito dall'art. 42 della L.R. 31 ottobre 2017, n. 16.

[41] Comma aggiunto dall’art. 9 della L.R. 28 febbraio 2005, n. 4.

[42] Comma aggiunto dall’art. 9 della L.R. 28 febbraio 2005, n. 4.

[43] Comma aggiunto dall'art. 35 della L.R. 4 dicembre 2009, n. 30.

[44] Comma aggiunto dall'art. 35 della L.R. 4 dicembre 2009, n. 30.

[45] Comma aggiunto dall'art. 35 della L.R. 4 dicembre 2009, n. 30.

[46] Comma aggiunto dall'art. 35 della L.R. 4 dicembre 2009, n. 30.

[47] Articolo inserito dall'art. 35 della L.R. 4 dicembre 2009, n. 30.

[48] Comma inserito dall'art. 4 della L.R. 27 luglio 2011, n. 13, sostituito dall'art. 1 della L.R. 6 dicembre 2011, n. 22 e così modificato dall'art. 17 della L.R. 19 marzo 2019, n. 9.

[49] Comma inserito dall'art. 4 della L.R. 27 luglio 2011, n. 13, sostituito dall'art. 1 della L.R. 6 dicembre 2011, n. 22, modificato dall'art. 43 della L.R. 31 ottobre 2017, n. 16 e abrogato dall'art. 17 della L.R. 19 marzo 2019, n. 9.

[50] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 6 dicembre 2011, n. 22, sostituito dall'art. 43 della L.R. 31 ottobre 2017, n. 16 e abrogato dall'art. 17 della L.R. 19 marzo 2019, n. 9.

[51] Articolo inserito dall'art. 52 della L.R. 9 luglio 2020, n. 15.

[52] Articolo inserito dall'art. 53 della L.R. 9 luglio 2020, n. 15.

[53] Articolo sostituito dall'art. 5 della L.R. 27 luglio 2011, n. 13.

[54] Comma così sostituito dall'art. 44 della L.R. 31 ottobre 2017, n. 16.

[55] Lettera abrogata dall'art. 44 della L.R. 31 ottobre 2017, n. 16.

[56] Lettera abrogata dall'art. 44 della L.R. 31 ottobre 2017, n. 16.

[57] Comma così sostituito dall'art. 44 della L.R. 31 ottobre 2017, n. 16.

[58] Comma abrogato dall'art. 44 della L.R. 31 ottobre 2017, n. 16.

[59] Capo inserito dall'art. 45 della L.R. 31 ottobre 2017, n. 16.

[60] Articolo inserito dall'art. 45 della L.R. 31 ottobre 2017, n. 16.

[61] Lettera aggiunta dall'art. 2 della L.R. 17 dicembre 2018, n. 19.

[62] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 17 dicembre 2018, n. 19.

[63] Articolo inserito dall'art. 46 della L.R. 31 ottobre 2017, n. 16.

[64] Alinea così modificato dall'art. 3 della L.R. 17 dicembre 2018, n. 19.

[65] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 17 dicembre 2018, n. 19.

[66] Comma inserito dall'art. 3 della L.R. 17 dicembre 2018, n. 19.

[67] Articolo inserito dall'art. 47 della L.R. 31 ottobre 2017, n. 16.

[68] Articolo inserito dall'art. 48 della L.R. 31 ottobre 2017, n. 16.

[69] Comma così modificato dall’art. 1 della L.R. 18 ottobre 2004, n. 27.

[70] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 11 marzo 2015, n. 3.

[71] Articolo inserito dall’art. 3 della L.R. 18 ottobre 2004, n. 27.

[72] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 30 giugno 2020, n. 14.

[73] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 30 giugno 2020, n. 14 e abrogato dall'art. 1 della L.R. 7 dicembre 2021, n. 30.

[74] Articolo inserito dall'art. 5 della L.R. 18 dicembre 2012, n. 15.

[75] Comma così modificato dall’art. 4 della L.R. 18 ottobre 2004, n. 27.

[76] Comma così modificato dall’art. 4 della L.R. 18 ottobre 2004, n. 27.

[77] Comma inserito dall'art. 6 della L.R. 18 dicembre 2012, n. 15.

[78] Comma inserito dall'art. 6 della L.R. 18 dicembre 2012, n. 15.

[79] Comma già modificato dall’art. 4 della L.R. 18 ottobre 2004, n. 27 e così ulteriormente modificato dall'art. 6 della L.R. 18 dicembre 2012, n. 15.

[80] Comma inserito dall'art. 4 della L.R. 17 dicembre 2018, n. 19.

[81] Articolo così sostituito dall'art. 49 della L.R. 31 ottobre 2017, n. 16.

[82] Lettera così modificata dall'art. 7 della L.R. 27 luglio 2011, n. 13.

[83] Lettera inserita dall'art. 7 della L.R. 27 luglio 2011, n. 13.

[84] Lettera inserita dall'art. 29 della L.R. 12 agosto 2013, n. 17.

[85] Lettera inserita dall'art. 29 della L.R. 12 agosto 2013, n. 17.

[86] Lettera aggiunta dall’art. 2 della L.R. 30 dicembre 2003, n. 37.

[87] Comma inserito dall'art. 35 della L.R. 4 dicembre 2009, n. 30.

[88] Articolo inserito dall’art. 50 della L.R. 21 aprile 2006, n. 14.

[89] Comma sostituito dall'art. 8 della L.R. 27 luglio 2011, n. 13 e così modificato dall'art. 50 della L.R. 29 maggio 2020, n. 13.

[90] Comma inserito dall'art. 8 della L.R. 27 luglio 2011, n. 13 e abrogato dall'art. 50 della L.R. 29 maggio 2020, n. 13.

[91] Comma inserito dall'art. 8 della L.R. 27 luglio 2011, n. 13 e abrogato dall'art. 50 della L.R. 29 maggio 2020, n. 13.

[92] Comma così modificato dall'art. 8 della L.R. 27 luglio 2011, n. 13.

[93] Comma aggiunto dall'art. 8 della L.R. 27 luglio 2011, n. 13 e abrogato dall'art. 9 della L.R. 18 dicembre 2012, n. 15.

[94] Comma aggiunto dall'art. 8 della L.R. 27 luglio 2011, n. 13.

[95] Articolo inserito dall'art. 51 della L.R. 29 maggio 2020, n. 13.

[96] Il Capo VII-bis, artt. 18 quater - 18 sexies, è stato inserito dall'art. 1 della L.R. 26 ottobre 2023, n. 29.

[97] Il Capo VII-bis, artt. 18 quater - 18 sexies, è stato inserito dall'art. 1 della L.R. 26 ottobre 2023, n. 29.

[98] Il Capo VII-bis, artt. 18 quater - 18 sexies, è stato inserito dall'art. 1 della L.R. 26 ottobre 2023, n. 29.

[99] Il Capo VII-bis, artt. 18 quater - 18 sexies, è stato inserito dall'art. 1 della L.R. 26 ottobre 2023, n. 29.

[100] Il Capo VII-ter, artt. 18 septies - 18 novies, è stato inserito dall'art. 2 della L.R. 26 ottobre 2023, n. 29.

[101] Il Capo VII-ter, artt. 18 septies - 18 novies, è stato inserito dall'art. 2 della L.R. 26 ottobre 2023, n. 29.

[102] Il Capo VII-ter, artt. 18 septies - 18 novies, è stato inserito dall'art. 2 della L.R. 26 ottobre 2023, n. 29.

[103] Il Capo VII-ter, artt. 18 septies - 18 novies, è stato inserito dall'art. 2 della L.R. 26 ottobre 2023, n. 29.

[104] Rubrica così modificata dall'art. 52 della L.R. 6 agosto 2009, n. 22.

[105] Comma aggiunto dall'art. 52 della L.R. 6 agosto 2009, n. 22 e così sostituito dall'art. 50 della L.R. 31 ottobre 2017, n. 16.

[106] Comma aggiunto dall'art. 52 della L.R. 6 agosto 2009, n. 22 e abrogato dall'art. 50 della L.R. 31 ottobre 2017, n. 16.

[107] Comma aggiunto dall'art. 9 della L.R. 27 luglio 2011, n. 13 e abrogato dall'art. 50 della L.R. 31 ottobre 2017, n. 16.

[108] Articolo sostituito dall’art. 3 della L.R. 30 dicembre 2003, n. 37.

[109] Comma aggiunto dall'art. 7 della L.R. 18 dicembre 2012, n. 15 e così sostituito dall'art. 5 della L.R. 17 dicembre 2018, n. 19.

[110] Articolo abrogato dall'art. 52 della L.R. 31 ottobre 2017, n. 16.

[111] Comma così modificato dall'art. 51 della L.R. 31 ottobre 2017, n. 16.

[112] Comma abrogato dall'art. 51 della L.R. 31 ottobre 2017, n. 16.

[113] Comma abrogato dall'art. 51 della L.R. 31 ottobre 2017, n. 16.

[114] Articolo abrogato dall'art. 52 della L.R. 31 ottobre 2017, n. 16.

[115] Allegato abrogato dall'art. 37 della L.R. 31 ottobre 2017, n. 16.

[116] Allegato abrogato dall'art. 37 della L.R. 31 ottobre 2017, n. 16.

[117] Allegato rettificato con avviso pubblicato nel B.U. 22 dicembre 1999, n. 51 e abrogato dall'art. 37 della L.R. 31 ottobre 2017, n. 16.