Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.14 sport |
Data: | 22/12/1995 |
Numero: | 93 |
Sommario |
Art. 1. (Finalità). |
Art. 2. (Interventi e ruolo della Regione). |
Art. 3. (Programma per l'impiantistica). |
Art. 4. (Fideiussione regionale). |
Art. 5. (Garanzia di uso pubblico). |
Art. 6. (Requisiti delle palestre e delle sale ginniche). |
Art. 7. (Promozione delle attività sportive e fisico-motorie). |
Art. 7 bis. (Tutela della salute dei praticanti sportivi) |
Art. 8. (Tutela sanitaria). |
Art. 9. (Norme finanziarie). |
Art. 10. (Abrogazione di norme). |
Art. 11. (Norme transitorie). |
§ 3.14.10 - Legge regionale 22 dicembre 1995, n. 93. [1]
Norme per lo sviluppo dello sport e delle attività fisico-motorie.
(B.U. 27 dicembre 1995, n. 52 - suppl.)
Titolo I
GENERALITA'
Art. 1. (Finalità).
1. La Regione Piemonte promuove le iniziative atte a favorire la pratica dello sport e delle attività fisico-motorie, quale strumento per il miglioramento ed il mantenimento delle condizioni psicofisiche della persona, per la tutela della salute, per la formazione educativa e lo sviluppo delle relazioni sociali.
2. Gli interventi della Regione sono diretti a favorire:
a) la diffusione della pratica sportiva e delle attività fisico- motorie-ricreative rivolte alla generalità dei cittadini;
b) l'accesso dei soggetti svantaggiati e dei soggetti con disabilità alle attività sportive fisico-motorie-ricreative;
c) la realizzazione di un sistema di impianti ed attrezzature sportive ad uso collettivo diffuse sul territorio regionale e commisurate alle esigenze dell'utenza;
d) l'organizzazione del territorio e dei servizi per la pratica dello sport e delle attività fisico-motorie;
e) lo sviluppo dell'organizzazione sportiva e dell'associazionismo sportivo di base;
f) i rapporti di collaborazione con gli Enti di promozione sportiva, con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le Federazioni sportive, la Scuola Universitaria Interfacoltà in Scienze Motorie (SUISM) gli Organi scolastici e ogni altro organismo e istituzione che svolge attività nel settore disciplinato dalla legge;
g) la tutela sanitaria delle attività sportive;
h) l'interazione tra attività sportive e attività turistiche e culturali;
i) l'incremento della presenza femminile nell'attività sportiva, sostenendo specifiche iniziative allo scopo;
l) una mirata attenzione e il conseguente sostegno a tutte le attività sportive che privilegino la formazione di base dei bambini in età scolare e l'attività sportiva degli adolescenti e della terza età;
l bis) le politiche volte alla valorizzazione dello sport come strumento sociale di inclusione.
Art. 2. (Interventi e ruolo della Regione).
1. Per perseguire le finalità e gli obiettivi indicati dall'articolo 1 la Regione:
a) effettua studi, ricerche ed analisi sullo sport, promuove la realizzazione di sistemi informativi e di banche dati, l'approfondimento delle problematiche e la ricerca delle relative soluzioni, anche mediante l'organizzazione di convegni e seminari e la pubblicazione di dati, studi e manuali tecnici;
b) definisce le linee programmatiche per la promozione delle attività sportive e ricreative e per la realizzazione dei relativi impianti e attrezzature nei limiti di quanto previsto dal
c) disciplina, per quanto di competenza, le caratteristiche tecnico edilizie e funzionali delle strutture sportive e i requisiti di esercizio delle strutture sportive e delle attività ai fini della tutela dell'utente;
d) favorisce il potenziamento e la qualificazione dell'impiantistica e delle attrezzature sportive, promuovendo il miglioramento della loro gestione;
e) promuove le attività sportive e fisico-motorie-ricreative, la crescita dell'organizzazione sportiva;
f) stabilisce, mediante l'adozione dei programmi pluriennali per l'impiantistica sportiva e per la promozione delle attività sportive, di cui agli articoli 3 e 7, gli indirizzi, le azioni e le modalità di intervento della Regione, i soggetti di riferimento, le risorse finanziarie, le priorità, i criteri e le modalità di concessione dei contributi.
2. Gli interventi indicati al comma 1 sono definiti di norma ed attuati con la collaborazione ed il concorso degli Enti locali e degli altri Enti pubblici, del CONI, del CIP e delle Federazioni Sportive, dell'Università, della SUISM, degli Enti di promozione sportiva, delle Associazioni sportive, degli Organi scolastici, di ogni altro organismo ed istituzione che svolge attività nel settore disciplinato dalla legge.
3. L'Assessore regionale delegato in materia di sport convoca almeno una volta all'anno una riunione programmatica dei rappresentanti dei soggetti indicati al comma 2 al fine di:
a) analizzare lo stato dello sport e delle attività motorie in Piemonte;
b) formulare proposte per la definizione e l'aggiornamento dei programmi di cui agli articoli 3 e 7;
c) verificare l'attuazione dei programmi regionali;
d) coordinare l'azione dei soggetti che vi partecipano.
Titolo II
IMPIANTISTICA SPORTIVA
Art. 3. (Programma per l'impiantistica).
1. La Regione promuove e sostiene il potenziamento e la qualificazione degli impianti e delle attrezzature sportive, con particolare riferimento agli interventi di miglioramento e manutenzione delle strutture esistenti, mediante programmi pluriennali d'intervento approvati dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale.
2. Il programma pluriennale per l'impiantistica sportiva stabilisce: le linee di indirizzo della Regione per il periodo di validità dello stesso, i soggetti cui si riferiscono gli interventi previsti e le modalità di attuazione; il programma può essere modificato ed aggiornato nel periodo di validità.
3. Per la realizzazione degli interventi previsti dal programma la Regione può concedere contributi in conto capitale e contributi in conto interessi in relazione a mutui; i contributi in conto interessi possono essere attualizzati.
4. La Giunta regionale è autorizzata a stipulare convenzioni con l'Istituto per il Credito Sportivo o con altri Istituti di credito, per la concessione di mutui agevolati per l'impiantistica sportiva.
5. I contributi di cui al comma 3 possono essere concessi alla Città metropolitana di Torino, alle province, ai comuni singoli o associati e alle unioni di comuni, alle aziende o società a prevalente capitale pubblico costituite anche nelle forme previste dal Capo V del
Art. 4. (Fideiussione regionale).
1. I finanziamenti degli impianti e delle attrezzature sportive richiesti agli Istituti di credito possono essere garantiti, nel capitale e negli interessi, da fideiussione regionale.
2. Tale fideiussione è subordinata alle seguenti condizioni:
a) i soggetti pubblici richiedenti devono dimostrare l'integrale o la parziale carenza di cespiti delegabili e precisare come intendono assolvere agli obblighi derivanti dal finanziamento;
b) i soggetti privati richiedenti devono essere regolarmente costituiti; devono altresì dimostrare la situazione economico-patrimoniale sulla base dei bilanci degli ultimi tre esercizi; devono inoltre indicare le modalità con le quali intendono assolvere agli obblighi derivanti dal finanziamento.
3. La Giunta regionale definisce le modalità e i limiti della concessione della garanzia fideiussoria e può stipulare con idonei Istituti di credito e consorzi-fidi convenzioni finalizzate alla concessione delle garanzie.
4. Ai fini della concessione della garanzia fideiussoria la Regione si riserva di richiedere titoli legittimi di prelazione.
Art. 5. (Garanzia di uso pubblico).
1. I soggetti realizzatori degli interventi finanziati dalla legge devono garantire l'uso pubblico e il mantenimento della specifica destinazione d'uso degli impianti ed attrezzature, mediante impegno assunto con atto pubblico.
Art. 6. (Requisiti delle palestre e delle sale ginniche).
1. La Regione con regolamento approvato dal Consiglio regionale, su proposta formulata dalla Giunta regionale, avvalendosi anche della collaborazione tecnica del CONI e del CIP, stabilisce i requisiti tecnici, igienico- sanitari e funzionali che devono possedere le palestre, le sale ginniche e gli altri impianti ed attrezzature destinate all'esercizio di attività ginniche, di muscolazione e di formazione fisica.
Titolo III
ATTIVITA' SPORTIVE
Art. 7. (Promozione delle attività sportive e fisico-motorie).
1. La Regione promuove la diffusione e la qualificazione delle attività sportive e fisico-motorie ricreative ed a tal fine sostiene l'attività della scuola, degli enti e delle associazioni che operano senza fine di lucro, effettuando anche direttamente interventi concernenti:
a) la realizzazione di studi, ricerche, convegni e seminari in materia di sport;
b) la realizzazione di pubblicazioni promozionali e divulgative;
c) la realizzazione di campagne di sensibilizzazione, educazione, informazione per la diffusione ed il corretto esercizio delle attività sportive e fisico-motorie, compresa la sponsorizzazione di iniziative e manifestazioni, favorendo l'intervento di sostegno congiunto di più soggetti;
d) la realizzazione di attività di sperimentazione nel campo della promozione sportiva e fisico-motoria, nonché di azioni per la diffusione della pratica sportiva tra i giovani in età scolare, in particolare nella scuola primaria, d'intesa con gli organi scolastici;
e) la realizzazione di manifestazioni sportive a carattere promozionale.
2. Per l'attuazione degli interventi previsti al comma 1 il Consiglio regionale approva, su proposta della Giunta, il programma pluriennale per la promozione delle attività sportive e fisico-motorie.
3. Il programma individua gli indirizzi di intervento della Regione, le azioni e gli strumenti principali, le risorse finanziarie di massima, i criteri e le modalità di concessione dei contributi.
4. La Regione riconosce il ruolo degli Enti di promozione sportiva nella promozione e diffusione dell'attività sportiva di base e dell'aggregazione, e concorre a sostenerne le attività nell'ambito degli interventi previsti dal comma 1.
Art. 7 bis. (Tutela della salute dei praticanti sportivi)
1. Al fine della corretta diffusione della pratica sportiva, in relazione alla tutela della salute, con particolare riguardo alla lotta al doping, all'aumento o recupero del benessere psico-fisico, nonché al rispetto delle diverse abilità, la Giunta regionale promuove iniziative finalizzate ad elevare il livello professionale o a riqualificare gli operatori delle strutture sportive, i dirigenti, gli operatori, tecnici ed animatori impegnati nel settore dello sport.
Art. 8. (Tutela sanitaria).
1. La Regione interviene per la tutela sanitaria delle attività sportive in conformità agli obiettivi e con le modalità organizzative indicate dal piano socio-sanitario regionale vigente, nonché ai sensi della
Titolo IV
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Art. 9. (Norme finanziarie).
1. All'attuazione degli interventi previsti dalla legge si fa fronte, per l'anno 1995 con gli stanziamenti indicati nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1995, ai capitoli 20930, 20935 e 12590.
2. Le spese per gli anni finanziari 1996 e successivi saranno determinate con le leggi di approvazione dei relativi bilanci.
Art. 10. (Abrogazione di norme).
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge, sono abrogate, facendo salvi gli effetti finanziari per i procedimenti di liquidazione di spesa non ancora conclusi, le leggi regionali: 1 marzo 1979, n. 9 «Provvedimenti per l'incentivazione dell'attività degli Enti di promozione sportiva», 1 marzo 1979, n. 10 «Norme per la programmazione sportiva in Piemonte», 23 agosto 1982, n. 19 «Rifinanziamento e modifiche della
Art. 11. (Norme transitorie).
1. Fino all'approvazione del programma pluriennale di cui al Titolo II, gli interventi di potenziamento e qualificazione degli impianti e delle attrezzature sportive sono disposti secondo gli obiettivi e le modalità previste dal «programma pluriennale 1994-1996 per l'impiantistica sportiva» approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 857-10555 del 27 luglio 1994; sono ammessi ai contributi previsti dal programma i soggetti indicati dall'articolo 3, comma 5, della legge.
2. Nelle more dell'approvazione del Programma pluriennale previsto dall'articolo 7, per il 1995 i contributi per la promozione delle attività sportive e fisico-motorie sono concessi in relazione alle istanze già presentate alla Regione per lo stesso anno ai sensi della
[1] Abrogata dall'art. 27 della