§ 5.1.15 - Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45.
Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici - abrogazione legge regionale 12 agosto [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.1 urbanistica
Data:09/08/1989
Numero:45


Sommario
Art. 1.  (Ambito di applicazione).
Art. 2.  (Categorie di opere e deleghe).
Art. 3.  (Procedure per interventi di categoria a) comma 1., articolo 2).
Art. 4.  (Interventi decentrati degli Uffici regionali).
Art. 5.  (Procedure per interventi di categorie b) e c) comma 1., articolo 2).
Art. 6.  (Procedure per interventi particolari).
Art. 7.  (Documentazione).
Art. 8.  (Cauzione).
Art. 9.  (Rimboschimento).
Art. 10.  (Esecuzione d'ufficio).
Art. 11.  (Esclusione dalla autorizzazione).
Art. 12.  (Vigilanza).
Art. 13.  (Sanzioni).
Art. 14.  (Procedura amministrativa).
Art. 15.  (Abrogazione).
Art. 16.  (Norma transitoria).


§ 5.1.15 - Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45.

Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici - abrogazione legge regionale 12 agosto 1981, n. 27.

(B.U. 23 agosto 1989, n. 34).

 

Art. 1. (Ambito di applicazione).

     1. La presente legge disciplina gli interventi e le attività da eseguire nelle zone soggette a vincolo per scopi idrogeologici ai sensi del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267, che comportano modificazione e/o trasformazione d'uso del suolo.

     2. Ai fini della presente legge:

     a) [per «bosco» si intende un terreno coperto da vegetazione arborea e/o arbustiva e/o cespugliati di specie forestale, di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stato di sviluppo, la cui area di insidenza (proiezione sul terreno della chioma delle piante) non sia inferiore al 50% nonchè il terreno temporaneamente privo della preesistente vegetazione arborea od arbustiva per cause naturali o per intervento antropico. Nei terreni situati a quota superiore a 1.600 metri l'area minima di insidenza è ridotta al 25% della superficie] [1];

     b) [non sono considerati «bosco»:

     1) gli appezzamenti di terreno che, pur essendo in possesso dei requisiti di cui sopra, hanno superficie inferiore a cinquemila metri quadrati e distanza da altri appezzamenti boscati di almeno cento metri, misurati fra i margini più vicini;

     2) i filari di piante ed i frutteti, ivi compresi i castagneti da frutto in attualità di coltivazione,

     3) i giardini ed i parchi urbani;

     4) le piantagioni di origine artificiale situate a quota inferiore a 1.600 metri, eseguite su terreni precedentemente non boscati ancorchè sugli stessi terreni siano presenti soggetti arborei di origine naturale, la cui area d'insidenza non superi il 20% della superficie e sempre che le stesse piantagioni non svolgano prevalenti funzioni idrogeologiche o ambientali] [2];

     c) per 'modificazione d'uso del suolo si intende ogni intervento che, pur non alterando l'originaria destinazione del terreno, comporti una modifica dell'assetto idrogeologico del territorio [3];

     d) per «trasformazione d'uso del suolo» s'intende ogni intervento che incida sul terreno modificandone in modo permanente, o anche solo temporaneamente, l'originaria destinazione.

     3. L'esercizio delle attività e degli interventi di cui al comma 1, è subordinato all'ottenimento di provvedimento autorizzativo. Tale autorizzazione concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi con la corretta funzionalità degli interventi, nè all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità.

 

     Art. 2. (Categorie di opere e deleghe).

     1. Gli interventi di cui all'articolo 1 si suddividono nelle seguenti categorie:

     a) interventi ed attività che comportino modificazione o trasformazione d'uso del suolo su aree non superiori a cinquemila metri quadrati o per volumi di scavo non superiori a duemilacinquecento metri cubi;

     b) interventi con valori di area o di volume superiori ai limiti indicati nella categoria a);

     c) interventi riferiti a:

     1) [opere e lavori di competenza regionale o realizzati con il contributo regionale] [4];

     2) [opere e lavori pubblici o di interesse pubblico il cui importo a base d'asta dei lavori previsti nel progetto generale è superiore a duecentocinquantamilioni di lire] [5];

     3) attività estrattive, con esclusione di quelle disciplinate dalla legge regionale 22 novembre 1978, n. 69, e successive modifiche ed integrazioni, comprese le relative discariche, strade di accesso ed opere accessorie all'attività estrattiva;

     4) impianti di risalita a fune e piste per la pratica dello sci, nonchè le relative strade di accesso ed opere accessorie quali impianti di innevamento artificiale;

     5) bacini ed invasi idrici;

     6) impianti di smaltimento e deposito di rifiuti.

     2. I valori di cui alle categorie a) e b) del comma 1. si intendono calcolati sulla base del progetto generale dell'intervento complessivo e comprendono le opere accessorie e le varianti in corso d'opera.

     3. Le funzioni autorizzative relative agli interventi e alle attività compresi nella categoria a) di cui al comma 1. sono delegate ai Comuni nel cui territorio sono previsti i lavori. L'autorizzazione è rilasciata dal Sindaco, secondo le procedure dell'articolo 3.

     4. Per gli interventi e le attività compresi nelle categorie b) e c) di cui al comma 1. il provvedimento autorizzativo è rilasciato dal Presidente della Giunta Regionale visti i pareri istruttori emessi dall'Organo forestale competente e dal Settore Prevenzione del rischio meteorologico e sismico della Regione Piemonte. Il provvedimento autorizzativo è rilasciato dal Presidente della Giunta Regionale, con le stesse modalità previste dal presente comma, quando le opere ed i lavori compresi nella categoria a) di cui al comma 1., interessano il territorio di più Comuni.

     5. In relazione a particolari tipi di lavori la Giunta Regionale può stabilire norme tecniche e caratteristiche costruttive generali alle quali i lavori stessi debbono essere conformati.

     6. Le strade e piste ad uso agro-silvo-pastorale sono interdette al passaggio di mezzi a motore con l'eccezione di quelli impiegati nei lavori agricoli e forestali, dei mezzi di vigilanza ed antincendio, dei mezzi di chi debba accedere ai luoghi per motivati scopi professionali, dei mezzi dei proprietari o dei possessori o dei conduttori dei fondi serviti, nonché dei loro coniugi e dei loro parenti e affini di primo grado. Le strade e piste ad uso agro-silvo-pastorale che risultano a servizio di strutture ricettive sono liberamente transitabili fino al raggiungimento delle stesse, qualora, con specifico provvedimento, il comune, o se delegata, l'Unione di comuni, attesti la loro idoneità al traffico veicolare ordinario nel rispetto della vigente normativa, in campo forestale, escursionistico e di tutela della Rete Natura 2000 [6].

     7. Il divieto di passaggio di cui al comma precedente è reso pubblico mediante l'affissione, a cura del titolare dell'autorizzazione, di un apposito cartello recante gli estremi della presente legge.

     8. L'autorizzazione di cui alla presente legge costituisce anche autorizzazione all'abbattimento della vegetazione arborea e arbustiva, radicata sui suoli interessati dalla modificazione o dalla trasformazione d'uso.

     La stessa, inoltre sostituisce l'autorizzazione prevista dall'articolo 56, lettera h), della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modificazioni ed integrazioni, limitatamente agli scavi ed ai reinterri che non siano funzionali ed una successiva attività costruttiva.

     9. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche per le varianti progettuali che dovessero rendersi necessarie successivamente al rilascio del provvedimento autorizzativo.

     10. [I limiti d'importo indicati nel presente articolo e nell'articolo 6 possono essere periodicamente rivalutati con deliberazione della Giunta Regionale] [7].

     11. Salvo casi di forza maggiore, l'autorizzazione è rilasciata entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda, comprensiva di tutti gli atti previsti dalla deliberazione della Giunta Regionale di cui all'articolo 7. Trascorso inutilmente detto termine, per gli interventi di cui alla categoria a) del comma 1., l'interessato può rivolgersi al Presidente del la Giunta Regionale, che provvede a sollecitare il Sindaco fissando il termine entro cui deve pronunciarsi. Trascorso tale termine il Presidente della Giunta Regionale avoca a sè l'emissione

dell'autorizzazione, che rilascia secondo le modalità previste al comma 4.

     12. In caso di ripetuti ritardi o quando vengano accertate altre irregolarità, la Giunta Regionale può revocare la delega nei confronti del Comune inadempiente.

 

     Art. 3. (Procedure per interventi di categoria a) comma 1., articolo 2).

     1. Le domande relative agli interventi di cui alla categoria a), comma 1., dell'articolo 2, sono indirizzate, corredate dalla documentazione di cui all'articolo 7, al Sindaco del Comune ove sono previsti i lavori. Il Sindaco provvede all'emissione del provvedimento autorizzativo, acquisita una relazione tecnico-amministrativa volta ad accertare la compatibilità dell'opera secondo quanto indicato all'articolo 1, comma 3., contenente eventuali prescrizioni e condizioni a cui subordinare il provvedimento autorizzativo. A tal fine può avvalersi dell'Organo Forestale competente e/o del Settore Prevenzione del rischio geologico, meteorologico e sismico della Regione Piemonte, che sono tenuti ad esprimersi entro 40 giorni [8].

     2. Quando è richiesto l'intervento di uno o di entrambi gli Organi tecnici di cui al comma 1., le prescrizioni tecniche dettate dagli stessi Organi sono vincolanti.

     3. Nel caso di interventi di modesta rilevanza, comportanti trasformazioni o modificazioni di uso del suolo su superfici non superiori a duecentocinquanta metri quadrati e richiedenti un volume complessivo di scavi non superiore a cento metri cubi, il richiedente può allegare alla domanda una perizia asseverata rilasciata da un professionista esperto nei problemi di assetto idrogeologico e stabilità dei versanti. Essa può essere sostitutiva, secondo una valutazione discrezionale dell'Ente autorizzante, della relazione tecnica di cui al comma 1.

     4. Il provvedimento autorizzativo deve riassumere le risultanze delle istruttorie tecniche e contenere le prescrizioni da esse derivanti, nonchè l'indicazione degli oneri connessi all'esecuzione degli interventi, come specificato negli articoli 8 e 9.

     5. Il provvedimento stesso è affisso all'Albo Pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi. Copia del provvedimento viene inviata all'Organo forestale competente.

 

     Art. 4. (Interventi decentrati degli Uffici regionali).

     1. Al fine di consentire l'espressione dei pareri preventivi di cui all'articolo 3, commi 1. e 2., l'articolazione degli Uffici regionali dovrà prevedere, entro 9 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, idonee forme e strumenti operativi al livello delle aree-programma di cui alla legge regionale 16 marzo 1989, n. 16.

 

     Art. 5. (Procedure per interventi di categorie b) e c) comma 1., articolo 2).

     1. Le domande per l'esecuzione degli interventi di cui alle categorie b) e c), comma 1., dell'articolo 2, sono indirizzate, in duplice copia e corredate dalla documentazione di cui all'articolo 7, al Presidente della Giunta Regionale, che, per la predisposizione del provvedimento autorizzativo regionale, si avvale delle risultanze delle istruttorie tecniche svolte dall'Organo forestale competente per territorio e dal Settore Prevenzione del rischio geologico, meteorologico e sismico della Regione Piemonte.

     2. Il provvedimento autorizzativo deve riassumere le risultanze delle istruttorie tecniche e contenere le prescrizioni da esse derivanti, nonché l'indicazione degli oneri connessi all'esecuzione delle opere come specificato agli articoli 8 e 9.

     3. Il provvedimento autorizzativo è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

 

     Art. 6. (Procedure per interventi particolari).

     1. [Per le opere ed i lavori eseguiti direttamente dalla Regione, o da questa finanziati in tutto o in parte a favore di Enti pubblici, l'istruttoria tecnica ai fini della presente legge è svolta dal Settore regionale che esegue o istruisce tecnicamente il progetto. E' tuttavia fatta salva la facoltà di richiedere il parere, nelle materie di rispettiva competenza, di uno o di entrambi gli Organi tecnici precisati nel comma 4. dell'articolo 2] [9].

     2. [L'atto amministrativo di approvazione dei progetti o di concessione del contributo, contenente l'esplicito riferimento all'istruttoria tecnica di cui al comma 1. ed alla compatibilità dell'intervento con la situazione idrogeologica locale, costituisce anche autorizzazione ai sensi della presente legge] [10].

     3. [Le disposizioni di cui ai commi 1. e 2. si applicano limitatamente alle opere ed ai lavori il cui importo a base d'asta non ecceda i cinquecento milioni di lire. Per le opere ed i lavori di cui all'articolo 2 della legge regionale 19 novembre 1975, n. 54 e successive modificazioni, comunque finanziati, è sempre applicata la procedura del presente articolo] [11].

     4. [Fatte salve le norme previste dai commi precedenti, per le opere ed i lavori pubblici o di interesse pubblico di cui alla legge regionale 21 marzo 1984, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano le disposizioni dell'articolo 5 della legge regionale 7 agosto 1986, n. 34, previa acquisizione dei pareri degli Organi tecnici indicati nel comma 4. dell'articolo 2] [12].

     5. Per le attività estrattive (cave e torbiere) di cui alla legge regionale n. 69/78 e successive modificazioni, comprese le relative discariche, strade d'accesso e opere accessorie, il provvedimento autorizzativo in applicazione della stessa legge regionale deve essere emesso previa acquisizione e nel rispetto dei pareri espressi dagli Organi tecnici indicati nel comma 4. dell'articolo 2 e costituisce anche autorizzazione ai fini della presente legge.

 

     Art. 7. (Documentazione).

     1. Le istanze relative agli interventi di cui all'articolo 2, categorie a), b) e c) sono corredate dalla documentazione che, per ciascun tipo di intervento, sarà definita con deliberazione della Giunta Regionale, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Nelle more di approvazione del provvedimento deliberativo resta valida la documentazione prevista dalla legge regionale 12 agosto 1981, n. 27.

 

     Art. 8. (Cauzione).

     1. I soggetti privati, singoli od associati, titolari delle autorizzazioni, sono tenuti al versamento, prima dell'inizio dei lavori, di un deposito cauzionale proporzionale a euro 2.000,00 per ogni ettaro di terreno interessato dalla modificazione o dalla trasformazione, e comunque non inferiore a euro 1.000,00, a garanzia della corretta esecuzione delle opere autorizzate. L'ammontare della cauzione è stabilito nel provvedimento autorizzativo [13].

     2. Sono esenti da cauzione le opere realizzate col concorso finanziario regionale, statale o della Comunità Economica Europea, quelle finalizzate all'esclusiva valorizzazione agro-silvo-pastorale del territorio e le attività estrattive di cava, per le quali ultime si applicano le norme previste dalla legge regionale n. 69/78 e successive modificazioni.

     3. Può essere concesso l'esonero dal deposito cauzionale nel caso di interventi di modesta rilevanza, comportanti trasformazioni o modificazioni di uso del suolo su superfici non superiori a duecentocinquanta metri quadrati e richiedenti un volume complessivo di scavi non maggiore di cento metri cubi.

     4. La cauzione viene costituita a favore dell'Ente autorizzatore. Il deposito cauzionale può essere sostituito da fidejussione bancaria o assicurativa ovvero di altri Enti pubblici a ciò autorizzati.

     5. La restituzione della cauzione viene autorizzata da nulla-osta del Sindaco o, nel caso di autorizzazione rilasciata dalla Regione, del Responsabile dell'Organo forestale, dopo accertamento della regolare esecuzione dei lavori e del rispetto delle prescrizioni impartite.

 

     Art. 9. (Rimboschimento).

     1. Gli interventi autorizzati a termine della presente legge comportano l'obbligo per i titolari dell'autorizzazione di provvedere al rimboschimento di terreni propri, o comunque disponibili, per una superficie ragguagliata rispettivamente a dieci volte la superficie modificata o trasformata od eguale a questa, a seconda che la stessa risulti rispettivamente boscata o non boscata, e in ogni caso mai inferiore a mille metri quadrati.

     2. Per la determinazione delle aree e delle modalità di rimboschimento di cui al comma 1., i soggetti interessati all'esecuzione delle opere sono tenuti a presentare, oltre alla documentazione richiesta per l'esecuzione delle stesse, uno specifico progetto redatto da un tecnico

professionalmente abilitato; per le opere ricadenti nelle categorie b) e c), articolo 2, comma 1. tale progetto deve essere preventivamente sottoposto al visto di approvazione dell'Organo forestale competente per territorio.

     3. In alternativa al rimboschimento è ammesso il versamento su apposito capitolo del bianco regionale del corrispettivo, maggiorato del 20%, il cui ammontare viene determinato sulla base del costo unitario stabilito periodicamente con decreto del Presidente della Giunta Regionale. Le somme introitate dalla Regione sono da questa utilizzate per lavori di rimboschimento e di miglioramento forestale nonchè in opere ed attrezzature connesse con tali lavori.

     4. Dall'obbligo di rimboschimento e dal versamento del corrispettivo si deroga quando la modificazione o trasformazione:

     a) è finalizzata all'esclusiva valorizzazione agro-silvo-pastorale del territorio;

     b) è conseguente alla realizzazione di opere o lavori pubblici o di impianti di interesse pubblico;

     c) riguarda interventi costituenti mera ristrutturazione o manutenzione di opere esistenti o costruzione di nuova abitazione a carattere uni-bifamiliare, escluse quelle di lusso, a condizione che il titolare sia residente nel Comune sede dell'intervento;

     d) riguarda le attività estrattive di cava, per le quale si applicano le norme previste dalla L.R. n. 69/78 e successive modificazioni.

 

     Art. 10. (Esecuzione d'ufficio).

     1. In caso di inosservanza dell'esecuzione degli interventi nei modi e tempi prescritti dall'autorizzazione, gli stessi sono eseguiti d'ufficio a cura dell'amministrazione che ha rilasciato l'autorizzazione, attingendo dal versamento cauzionale, e con eventuale integrazione, se necessaria, a carico del titolare dell'autorizzazione.

 

     Art. 11. (Esclusione dalla autorizzazione).

     1. Non sono soggetti all'autorizzazione di cui all'articolo 1:

     a) gli interventi di manutenzione, anche straordinaria, di strade, di ferrovie, di piste agro-silvo-pastorali, nonché di strutture relative a sistemi di trasporto pubblico, ivi compresi gli impianti funiviari e di risalita, e di erogazione di pubblici servizi, esclusi i casi in cui sia previsto l'ampliamento della sezione o la rettificazione del tracciato;

     b) i lavori di rimboschimento, la piantagione di alberi, i miglioramenti forestali, i lavori e le opere pubbliche di sistemazione di frane e versanti instabili, di sistemazione idraulica e idraulico-forestale [14];

     c) i lavori di mera manutenzione fondiaria a scopi agricoli o forestali e gli scavi di cui all'articolo 56, lettera h), della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modificazioni ed integrazioni, effettuate da conduttore agricolo su terreni in attualità di coltivazione, sempre che gli stessi comportino un volume di scavi inferiore a cinquanta metri cubi, e non siano finalizzati alla trasformazione di boschi in altra qualità di coltura o di terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione.

     d) le opere di cui all'articolo 56, lettera g), della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modificazioni ed integrazioni, quali le recinzioni delle aree di pertinenza degli edifici esistenti, e gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di edifici esistenti, purché tutti i predetti interventi comportino un volume di scavo inferiore a cinquanta metri cubi.

     2. Sono inoltre esenti da autorizzazione tutte le opere di pronto intervento di cui alla legge regionale 28 giugno 1978, n. 38 e successive modificazioni ed integrazioni, quelle destinate a rimuovere imminenti pericoli di pubblica e privata incolumità o di interruzione di pubblico servizio, nonché le opere ed i lavori pubblici di cui all'articolo 2 della legge regionale 19 novembre 1975, n. 54 (Interventi regionali in materia di sistemazione di bacini montani, opere idraulico-forestali, opere idrauliche di competenza regionale) [15].

 

     Art. 12. (Vigilanza).

     1. La vigilanza sull'osservanza della presente legge e l'accertamento delle relative violazioni sono affidati al Corpo Forestale dello Stato ed alla Polizia municipale del Comune ove si svolgono i lavori.

     2. Le attribuzioni del Corpo Forestale riguardano in modo particolare i lavori la cui autorizzazione è di competenza del Presidente della Giunta Regionale, quelle della Polizia municipale i lavori la cui autorizzazione è di competenza del Sindaco.

     3. All'azione di vigilanza concorrono le Guardie ecologiche volontarie di cui alla legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 e successive modificazioni, con l'incarico di segnalare le eventuali infrazioni rilevate dagli Organi di cui al comma 1..

 

     Art. 13. (Sanzioni).

     1. Salvo quanto stabilito da leggi statali e regionali in materia urbanistica e di protezione ambientale, le violazioni relative a trasformazione o modificazione d'uso del suolo in zone sottoposte al vincolo per scopi idrogeologici eseguite senza la prescritta autorizzazione o in difformità dalla stessa comportano l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 75,00 a euro 620,00 per decara di terreno o frazione, con minimo di euro 250,00, secondo le disposizioni di cui all'articolo 24 del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267 [16].

     2. Qualora la violazione interessi zone percorse da incendi, la sanzione amministrativa è raddoppiata, con un minimo di euro 500,00 [17].

     3. L'inizio dei lavori autorizzati senza l'avvenuto versamento del deposito cauzionale od il mancato versamento dell'importo corrispettivo del rimboschimento, ove richiesto, comporta, oltre alla sospensione dei lavori fino alla regolarizzazione della posizione, la sanzione amministrativa da euro 150,00 a euro 620,00 [18].

     4. Ai sensi della legge 1 luglio 2011, n. 9 (Riordino delle funzioni amministrative sanzionatorie), i proventi derivanti dalle sanzioni sono introitati nel bilancio degli enti a cui spetta la funzione autorizzatoria [19].

 

     Art. 14. (Procedura amministrativa).

     1. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge, si applicano le norme ed i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.

 

     Art. 15. (Abrogazione).

     1. La legge regionale 12 agosto 1981, n. 27, è abrogata e sostituita dalla presente legge.

 

     Art. 16. (Norma transitoria).

     1. Le istanze presentate ai sensi della legge regionale 12 agosto 1981, n. 27 e non concluse alla data di entrata in vigore della presente legge vengono definite con le modalità e le procedure previste dalla stessa legge regionale n. 27/81, salva la possibilità degli interessati di chiederne l'annullamento.

 

 

 


[1] Lettera abrogata dall'art. 44 della L.R. 10 febbraio 2009, n. 4.

[2] Lettera abrogata dall'art. 44 della L.R. 10 febbraio 2009, n. 4.

[3] Lettera così sostituita dall'art. 37 della L.R. 10 febbraio 2009, n. 4.

[4] Numero abrogato dall'art. 52 della L.R. 17 dicembre 2018, n. 19.

[5] Numero abrogato dall'art. 52 della L.R. 17 dicembre 2018, n. 19.

[6] Comma così sostituito dall'art. 137 della L.R. 31 ottobre 2017, n. 16.

[7] Comma abrogato dall'art. 52 della L.R. 17 dicembre 2018, n. 19.

[8] Comma così modificato dall'art. 10 della L.R. 14 luglio 2009, n. 20.

[9] Comma abrogato dall'art. 53 della L.R. 17 dicembre 2018, n. 19.

[10] Comma abrogato dall'art. 53 della L.R. 17 dicembre 2018, n. 19.

[11] Comma abrogato dall'art. 53 della L.R. 17 dicembre 2018, n. 19.

[12] Comma abrogato dall'art. 53 della L.R. 17 dicembre 2018, n. 19.

[13] Comma così modificato dall'art. 16 della L.R. 12 agosto 2013, n. 17.

[14] Lettera così sostituita dall'art. 37 della L.R. 10 febbraio 2009, n. 4.

[15] Comma così modificato dall'art. 54 della L.R. 17 dicembre 2018, n. 19.

[16] Comma così modificato dall'art. 16 della L.R. 12 agosto 2013, n. 17.

[17] Comma così modificato dall'art. 16 della L.R. 12 agosto 2013, n. 17.

[18] Comma così modificato dall'art. 16 della L.R. 12 agosto 2013, n. 17.

[19] Comma così sostituito dall'art. 55 della L.R. 17 dicembre 2018, n. 19.