§ 5.1.23 – L.R. 30 aprile 1996, n. 24.
Sostegno finanziario ai Comuni per l'adeguamento obbligatorio della strumentazione urbanistica.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.1 urbanistica
Data:30/04/1996
Numero:24


Sommario
Art. 1.  (Finalità della legge).
Art. 2.  (Concessione di contributi).
Art. 3.  (Domanda di contributo).
Art. 4.  (Ammissione a contributo).
Art. 5.  (Erogazione del contributo).
Art. 6.  (Revoca del contributo).
Art. 7.  (Norme di prima applicazione).
Art. 8.  (Copertura finanziaria).
Art. 9.  (Abrogazioni).
Art. 10.  (Disposizioni transitorie).


§ 5.1.23 – L.R. 30 aprile 1996, n. 24.

Sostegno finanziario ai Comuni per l'adeguamento obbligatorio della strumentazione urbanistica.

(B.U. 8 maggio 1996, n. 19).

 

Art. 1. (Finalità della legge).

     1. Allo scopo di tutelare e valorizzare le risorse ambientali, paesistiche, culturali e produttive del territorio, la Regione Piemonte sostiene finanziariamente l'adeguamento obbligatorio della strumentazione urbanistica dei Comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti, motivato dall'approvazione di piani, progetti e provvedimenti regionali ovvero dovuto a calamità naturali ovvero reso necessario da condizioni di elevato rischio geologico e ambientale.

     1 bis. I comuni con popolazione superiore ai cinquemila abitanti sono finanziati per le finalità previste dal comma 1 se lo consentono le risorse finanziarie stanziate dalla Regione nell'esercizio finanziario di riferimento e soltanto dopo aver concluso i programmi di finanziamento a favore dei comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti [1].

     2. Per tali fini, e in generale per favorire l'adeguamento degli strumenti urbanistici alle scelte della pianificazione regionale, la Regione, sulla base di programmi annuali approvati dalla Giunta Regionale, concede ai Comuni, anche associati tra di loro, contributi in conto capitale per la redazione:

     a) delle varianti generali o specifiche al Piano Regolatore Generale rese obbligatorie da specifiche previsioni di piani, progetti e provvedimenti approvati dalla Giunta o dal Consiglio regionale;

     b) delle varianti al Piano Regolatore Generale rese necessarie da urgenti motivazioni conseguenti a calamità naturali.

 

     Art. 2. (Concessione di contributi). [2]

     1. I contributi in conto capitale per la formazione delle varianti, di cui all'articolo 1, sono concessi alle unioni di comuni o alle forme associative di comuni che svolgono la funzione di pianificazione urbanistica, nella misura del 90 per cento della spesa, comprensiva di oneri, per la formazione di strumenti intercomunali, nonché ai singoli comuni nella misura del 70 per cento della spesa, comprensiva di oneri, calcolata nei preventivi di parcella, redatti da professionisti incaricati, muniti di positivo parere di congruità dei rispettivi ordini professionali, oppure, della dichiarazione del comune relativa al mancato rilascio del citato parere, fino ad un contributo massimo complessivo di euro 25.822,84 per il progetto urbanistico e le relative indagini.

     1 bis. I contributi di cui al comma 1 sono ridotti del 50 per cento qualora il procedimento di variante strutturale non si concluda con l'approvazione entro trenta mesi dalla data della deliberazione di adozione della proposta tecnica di progetto preliminare (PTPP) oppure qualora il procedimento di variante generale non si concluda con l'approvazione entro trentasei mesi dalla data della deliberazione di adozione della PTPP [3].

 

     Art. 3. (Domanda di contributo).

     1. I contributi sono concessi su istanza dei Comuni interessati con le modalità stabilite nelle disposizioni che seguono.

     2. Le domande di contributo sono inoltrate alla direzione regionale competente entro la data del 30 aprile di ogni anno [4].

     3. Almeno novanta giorni prima dello scadere di tale termine, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione un apposito avviso, a norma dell'articolo 12, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi».

     4. Le domande devono essere corredate:

     a) dalla certificazione attestante l'obbligatorietà della variante e dagli estremi di approvazione del relativo provvedimento;

     b) dalla delibera comunale relativa al conferimento dell'incarico di redazione della variante di cui all'articolo 1 e dei relativi studi geomorfologici;

     c) da dettagliati preventivi di spesa per la redazione delle varianti di cui all'articolo 1, comprensivi degli oneri per le consulenze e le indagini preliminari. Tali preventivi devono essere muniti di positivo parere di congruità dei rispettivi ordini professionali, oppure, della dichiarazione del comune relativa al mancato rilascio del citato parere [5];

     d) dalla copia del prospetto riassuntivo dell'ultimo bilancio preventivo approvato dal Comune.

 

     Art. 4. (Ammissione a contributo).

     1. L'ammissione a contributo è riservata ai Comuni obbligati all'adeguamento dello strumento urbanistico da specifiche previsioni di piani, progetti, provvedimenti regionali approvati oltreché ai Comuni interessati da calamità naturali o da elevato rischio geologico ed ambientale per i quali la Giunta Regionale abbia espressamente previsto il sostegno finanziario per l'adeguamento della strumentazione urbanistica.

     2. L'ammissione a contributo è effettuata prioritariamente ai comuni che hanno attuato forme di gestione associata dell'attività urbanistica, con riferimento ai criteri di seguito elencati, ulteriormente specificabili con deliberazione della Giunta regionale assunta secondo i principi dell'articolo 5 della legge regionale 4 luglio 2005, n. 7 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) [6]:

     a) la rilevanza e l'urgenza degli adeguamenti proposti in ordine all'attuazione di direttive specificamente previste dagli strumenti di pianificazione regionali o provinciali;

     b) l'urgenza degli adeguamenti motivati da gravi calamità naturali o da elevato rischio geologico e ambientale;

     c) la dimensione demografica del Comune, con precedenza ai Comuni con minore popolazione;

     d) la previsione, nell'ambito del territorio comunale, di ulteriori provvedimenti regionali di tutela, recupero e valorizzazione;

     e) [la redazione di strumenti urbanistici in forma associata tra Comuni] [7].

     3. La Giunta Regionale, sulla base dell'istruttoria effettuata da parte degli uffici regionali competenti in ordine all'accoglibilità ed al grado di priorità delle domande secondo i criteri elencati al comma 2, approva il programma annuale di finanziamenti e procede, contestualmente, all'impegno di spesa.

     4. I Comuni che abbiano già ottenuto finanziamenti, anche da altri Enti, per le stesse finalità, possono essere ammessi al contributo di cui alla presente legge esclusivamente per la quota costituita dalla differenza tra il contributo previsto dall'articolo 2, comma 1, e quello già assegnato.

 

     Art. 5. (Erogazione del contributo).

     1. L'erogazione del contributo ai soggetti beneficiari è disposta con deliberazione della Giunta Regionale secondo i seguenti criteri:

     a) con un acconto fino al cinquanta per cento del contributo stesso, contestualmente all'inserimento del Comune nel programma di finanziamento;

     b) con il saldo della restante parte di contributo, dopo l'approvazione della variante da parte del competente organo.

 

     Art. 6. (Revoca del contributo).

     1. I contributi di cui all'articolo 1 sono revocati:

     a) decorso il termine di due anni dalla data della deliberazione della Giunta Regionale di concessione del contributo senza che il relativo piano sia stato trasmesso per l'approvazione;

     b) decorso il termine di un anno dalla data dell'eventuale provvedimento di restituzione per rielaborazione ai sensi dell'articolo 15, comma 19, della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 «Tutela ed uso del suolo» come da ultimo modificato dall'articolo 2 della legge regionale 27 dicembre 1991, n. 70, senza che il relativo piano sia stato ritrasmesso per l'approvazione.

     2. La Giunta Regionale pronuncia la revoca del contributo e dispone il recupero delle somme erogate a norma dell'articolo 2 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 «Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato».

 

     Art. 7. (Norme di prima applicazione).

     1. In sede di prima applicazione le domande di contributo sono presentate entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

     2. Per i Comuni privi di Piano Regolatore Generale ai sensi del Titolo III della L.R. 56/1977 e successive modifiche e integrazioni, i contributi di cui alla presente legge sono concessi per la redazione del primo Piano Regolatore Generale.

 

     Art. 8. (Copertura finanziaria).

     1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede con l'istituzione, nel bilancio 1996, di un nuovo capitolo di spesa avente la denominazione «Contributi per l'adeguamento obbligatorio della strumentazione urbanistica».

     2. All'onere previsto per il 1996 in L. 500 milioni, si fa fronte mediante riduzione di pari importo del capitolo 27190 del bilancio di previsione. Gli stanziamenti per gli anni successivi sono stabiliti in sede di predisposizione dei rispettivi bilanci.

 

     Art. 9. (Abrogazioni).

     1. Sono abrogate le leggi regionali:

     a) 23 maggio 1975, n. 34 «Concessione di contributi in conto capitale ai Comuni ed ai loro Consorzi nonché alle Comunità Montane per la formazione di strumenti urbanistici»;

     b) 7 giugno 1976, n. 31 «Modifiche alla legge regionale 23 maggio 1975, n. 34 recante "Concessione di contributi in conto capitale ai Comuni ed ai loro Consorzi, nonché alle Comunità Montane per la formazione di strumenti urbanistici"»;

     c) 22 dicembre 1978, n. 82 «Concessione di contributi in conto capitale ai Comuni, loro Consorzi e alle Comunità Montane per la formazione di strumenti urbanistici e per il funzionamento degli uffici intercomunali di piano».

 

     Art. 10. (Disposizioni transitorie).

     1. I programmi di finanziamento ai Comuni, ai loro Consorzi ed alle Comunità Montane, approvati dalla Giunta Regionale in attuazione delle leggi regionali di cui all'articolo 9 in data anteriore all'entrata in vigore della presente legge, producono pienamente i propri effetti; i conseguenti procedimenti di impegno e di liquidazione dei contributi sono regolati dalle medesime disposizioni fino al completo e totale esaurimento degli stessi.

     2. Il capitolo n. 26640 del bilancio regionale denominato «Contributi in conto capitale a Comuni, loro Consorzi e Comunità Montane per la formazione degli strumenti urbanistici ed il funzionamento degli Uffici intercomunali di Piano ai sensi della L.R. 82/1978» è conseguentemente mantenuto fino alla completa e totale erogazione dei medesimi contributi.


[1] Comma inserito dall'art. 88 della L.R. 17 dicembre 2018, n. 19.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 24 della L.R. 17 dicembre 2018, n. 20.

[3] Comma aggiunto dall'art. 77 della L.R. 29 maggio 2020, n. 13.

[4] Comma così sostituito dall'art. 89 della L.R. 17 dicembre 2018, n. 19.

[5] Lettera così modificata dall'art. 25 della L.R. 17 dicembre 2018, n. 20.

[6] Alinea così sostituito dall'art. 83 della L.R. 25 marzo 2013, n. 3.

[7] Lettera abrogata dall'art. 83 della L.R. 25 marzo 2013, n. 3.