§ 5.3.70 - L.R. 20 settembre 2011, n. 17.
Alienazione degli alloggi di edilizia sociale riservati ai profughi italiani.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.3 edilizia
Data:20/09/2011
Numero:17


Sommario
Art. 1.  (Ambito di applicazione)
Art. 2.  (Soggetti legittimati all'acquisto)
Art. 3.  (Modalità di presentazione della domanda)
Art. 4.  (Determinazione del prezzo di cessione)
Art. 5.  (Alienazione immobili ad uso non abitativo)
Art. 6.  (Adempimenti degli enti proprietari)


§ 5.3.70 - L.R. 20 settembre 2011, n. 17.

Alienazione degli alloggi di edilizia sociale riservati ai profughi italiani.

(B.U. 22 settembre 2011, n. 38)

 

Art. 1. (Ambito di applicazione) [1]

1. Le norme della presente legge si applicano agli alloggi di edilizia sociale, di cui di cui all'articolo 17, primo e secondo comma, della legge 4 marzo 1952, n. 137 (Assistenza a favore dei profughi) e successive modifiche e integrazioni, ed all'articolo 34, primo comma, della legge 26 dicembre 1981, n. 763 (Normativa organica per i profughi), che siano stati assegnati o per i quali vi sia un valido titolo di locazione, comunque denominato, a favore di profughi italiani.

 

     Art. 2. (Soggetti legittimati all'acquisto) [2]

1. I profughi assegnatari degli alloggi di cui all'articolo 1 hanno titolo ad acquistarli alle condizioni di miglior favore di cui all'articolo 4.

2. In caso di decesso dell'assegnatario originario, sono legittimati all'acquisto i familiari conviventi, purchè legalmente residenti nell'alloggio prima del decesso del profugo dante causa, documentando la qualità di profugo in capo al deceduto.

3. Gli assegnatari o i familiari di cui ai commi 1 e 2 devono essere in regola, all'atto della presentazione della domanda di acquisto, con il pagamento dei canoni di locazione dell'alloggio assegnato e delle relative spese di conduzione.

 

     Art. 3. (Modalità di presentazione della domanda)

1. I soggetti di cui all'articolo 2 possono presentare domanda di acquisto all'ente proprietario dell'alloggio entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 4. (Determinazione del prezzo di cessione)

1. Il prezzo di cessione degli alloggi alienabili ai sensi della presente legge ai soggetti di cui all'articolo 2 è quello determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 24, della legge 24 dicembre 1993, n. 560 (Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica).

2. Il prezzo di cessione è corrisposto in unica soluzione al momento della stipula dell'atto di compravendita.

 

     Art. 5. (Alienazione immobili ad uso non abitativo)

1. Ai sensi dell'articolo 45, commi 3 e 3bis, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2001) e successive modifiche ed integrazioni, le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche agli immobili di cui all'articolo 1 destinati, realizzati, assegnati o utilizzati dai profughi o da loro associazioni, in cui si svolgono o si sono svolte attività culturali e sociali a favore degli stessi.

 

     Art. 6. (Adempimenti degli enti proprietari)

1. Gli enti proprietari provvedono entro novanta giorni a dare adeguata informazione ai soggetti destinatari della presente legge delle disposizioni in essa contenute, anche tramite pubblicazione sull'albo pretorio, nelle proprie sedi di decentramento, nonché nei propri siti informatici.


[1] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 3 luglio 2013, n. 12.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 114 della L.R. 17 dicembre 2018, n. 19.